Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-06-2011, n. 14375 Ricavi, plusvalenze, sopravvenienze attive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia attiene a una verifica fiscale eseguita dall’amministrazione finanziaria di Potenza a seguito di p.v.c. della polizia tributaria elevato nei confronti di G.T. A..

La verifica, conclusasi con la rideterminazione in aumento della percentuale di ricarico sul costo del venduto, consentì il recupero a tassazione di un maggiori imposte Irpef e Ilor per l’anno d’imposta 1995, oltre all’applicazione delle sanzioni di legge.

La commissione tributaria regionale della Basilicata, con l’impugnata sentenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate di Potenza contro la sentenza della locale commissione provinciale, la quale era stata totalmente favorevole alla contribuente, determinò la ridetta percentuale di ricarico nella misura del 61,24% (inferiore a quella accertata dall’ufficio finanziario, ma comunque superiore al dichiarato) in coerenza con quanto appurato dalla polizia tributaria mediante ispezione sull’intera gamma delle merci commercializzate dalla G..

Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto di asserita costituzione in giudizio.
Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 39 e del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies.

Sostiene che: (a) non essendo state accertate violazioni tali da rendere inattendibili le scritture contabili, non era consentito all’ufficio accertatore di rettificare l’imponibile; (b) l’accertamento del maggior ricarico aveva fatto riferimento a ricavi del 1996, pur essendo il periodo d’imposta relativo al 1996.

Con il secondo motivo denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la commissione avrebbe completamento omesso di considerare che l’azione accertatrice, ai fini della relativa attendibilità, deve fondarsi su ulteriori elementi – quali l’ubicazione dell’esercizio commerciale, la località, il settore merceologico, la situazione di concorrenza sul mercato – nella specie ampiamente rappresentati dalla contribuente in appello.

2. – Entrambi i mezzi sono inammissibili, e tanto si rivela assorbente di ogni ulteriore rilievo.

Il primo motivo si risolve in una generica contestazione dell’accertamento di merito attinente al presupposto dell’intervenuta rettifica dell’imponibile, si da risultare irricevibile in questa sede.

La censura afferente gli utilizzati indici di maggiori ricavi per annualità distinte da quella oggetto di accertamento è assertoria, dal momento che dalla sentenza impugnata non risulta – nè altrimenti si apprezza – che l’aliquota di ricarico sia stata determinata sulla base di dati unicamente attinenti all’anno 1996; risulta invece che in data 7.11.1996 fu redatto il p.v.c., nel quale vennero infine sintetizzate le circostanze, desunte da "una accorta e puntuale verifica delle scritture contabili e di ogni altra documentazione esibita", poste al fondo della rettifica dell’imponibile di tutti gli anni in contestazione.

Il secondo, nell’allusione a quanto rappresentato dalla contribuente in appello, in vista della censura di insufficiente (o contraddittoria) motivazione, è altrettanto generico e completamente privo di autosufficienza, non essendo riportato il tenore delle asserite, svolte difese cui associare l’apprezzamento del vizio denunciato. Consegue il rigetto del ricorso.

3. – Nulla devesi statuire in punto di spese processuali. Si osserva che, in difetto di costituzione in giudizio, l’attività difensiva svolta in udienza dall’avvocatura erariale non è stata imputata – nè il relativo profilo è evincibile dal collegio – all’uno o all’altro dei distinti soggetti destinatari dell’impugnazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-03-2011) 27-04-2011, n. 16435 violenza sessuale

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 27 aprile del 2010, confermava quella resa dal tribunale della medesima città il 1 aprile del 2009, con cui S.G. era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, quale responsabile di abuso sessuale in danno di D.V.J. (nata il (OMISSIS)), figlia della propria convivente, nonchè del delitto di cui all’art. 61 c.p., n. 2 e art. 611 c.p. per avere, con minacce, indotto la vittima a ritrattare le accuse di abuso sessuale.

Secondo le dichiarazioni della vittima e gli accertamenti dei giudici del merito, gli abusi erano costituiti da toccamenti vari sia sopra che sotto i vestiti, da introduzione delle dita nella vagina, da baci con la lingua e dall’induzione della vittima a masturbare il S., con l’aggravante di avere commesso i fatti anteriori al (OMISSIS) su minore degli anni 14. Fatti commessi dal (OMISSIS), con esclusione del periodo di allontanamento dall’abitazione familiare dal (OMISSIS).

L’originaria denuncia sporta dalla vittima si era conclusa con un’archiviazione sennonchè, dopo il ripristino della convivenza, a seguito del periodo di allontanamento cautelare della minore dalla casa familiare, il ricorrente aveva ripreso ad abusare sessualmente della ragazza. In questa seconda circostanza la parte lesa, a sostegno del proprio assunto, aveva addotto la registrazione di una telefonata tra lei ed il prevenuto captata alla presenza di tale Si.Ma., cognata del S.. A seguito di tale ulteriore elemento l’originario processo è stato riaperto.

A fondamento della decisione i giudici del merito hanno osservato che la vittima, ormai maggiorenne, all’epoca del dibattimento, aveva reso dichiarazioni coerenti ed attendibili le quali, oltre ad essere accreditate dalla registrazione della telefonata tra la ragazza ed il prevenuto, captata a Napoli nell’abitazione di una cognata dell’imputato, erano riscontrate dalle testimonianze rese dalle persone con le quali la parte offesa si era di volta in volta confidata.

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore sulla base di tre motivi.

Con il primo denuncia mancanza di motivazione sull’affermazione di responsabilità per il reato di abuso sessuale ascritto al capo a).

Assume che le affermazioni della Corte sull’attendibilità della vittima si pongono in contrasto con quanto riferito dalla psicologa dott.ssa R. a seguito della prima denuncia conclusasi con l’archiviazione, giacchè la predetta, esaminando la minore, aveva sostenuto che la ragazza poneva "poca distanza tra la realtà ed il mondo delle fantasie" nonchè con quanto riferito dalla consulente dott.ssa B. nella relazione del 31 marzo del 2007. Quest’ultima aveva sostenuto che il Test di Rorschac aveva evidenziato una marcata tendenza a fuggire nel fantastico. Sostiene inoltre che il comportamento tenuto in occasione della registrazione della telefonata alla quale si è fatto prima riferimento non fu lineare e la stessa teste Si., cognata del S., che aveva ricevuto le confidenze della parte offesa, in dibattimento aveva, sia pure in parte, ridimensionato le originarie dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari.

Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 606, lett. e) per la mancata assoluzione dell’imputato dal delitto ascrittogli al capo C) quanto meno ex art. 530 cpv. c.p.p.. Sostiene che le parole pronunciate dal S. non costituivano delle minacce, ma semplicemente uno sfogo privo di contenuto intimidatorio effettuato dopo avere saputo della registrazione della telefonata.

Con il terzo motivo si duole per il mancato contenimento dell’aumento di pena per la continuazione e per la mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per varie ragioni.

In primo luogo per l’aspecificità dei motivi perchè si ripetono testualmente censure già avanzate con l’appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale senza la specifica indicazione dei vizi del ragionamento del giudice censurato.

In secondo luogo perchè i motivi si risolvono in censure in fatto sull’apprezzamento delle prove, peraltro manifestamente infondate.

In particolare il prevenuto ha estrapolato alcune frasi dalla relazione della consulente dott. B. senza considerare le conclusioni definitive del perito, il quale ha ritenuto la minore persona idonea a testimoniare anche se all’epoca della prima rivelazione, per l’età, versava in una situazione confusionale. Di conseguenza è comprensibile il giudizio di non credibilità espresso dalla dott.ssa R. in epoca anteriore all’archiviazione. Dopo l’archiviazione la parte offesa è stata ritenuta dalla dott.ssa B. idonea a testimoniare anche sui fatti risalenti al primo periodo perchè richiamati nella fase successiva. Tale considerazione peritale, come rilevato dai giudici del merito, è stata avvalorata dal fatto che la parte offesa è stata esaminata in dibattimento quando aveva ormai raggiunto la maggiore età ed ha confermato quanto dichiarato nell’ audizione protetta.

I giudici del merito hanno altresì sottolineato che la veridicità delle dichiarazioni della vittima è stata acclarata, oltre che dalla registrazione, alla presenza della Si., della telefonata con il prevenuto, anche dalle dichiarazioni rese dalle insegnanti e dalle altre persone con le quali la parte offesa si era confidata.

Anche in ordine al delitto di cui all’art. 611 c.p. la motivazione dei giudici del merito non presenta alcuna incongruenza.

Essi, invero, hanno accertato e sottolineato che le minacce profferite dall’imputato nei confronti della persona offesa erano dirette ad indurla a ritrattare l’accusa e non costituivano un semplice sfogo dell’imputato, come da questi affermato.

Manifestamente infondate sono anche le censure sul trattamento sanzionatorio Al prevenuto sono state concesse le circostanze attenuanti generiche considerate equivalenti alle aggravanti -.

L’aumento di pena per la continuazione non può considerarsi spropositato avuto riguardo alla circostanza che, per la reiterazione dei fatti sessuali per svariati anni, l’aumento è stato contenuto nella misura di un anno e, per la continuazione esterna, nella misura di tre mesi di reclusione.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

La Corte letto l’art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-04-2011) 12-05-2011, n. 18842 Misure cautelari

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del provvedimento.
Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale della Libertà di Trieste ha annullato la ordinanza del GIP del Tribunale di Trieste con cui era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di V.D., di cui ha disposto la immediata scarcerazione, sotto il profilo della mancanza di certezza che la cessione di cui l’indagato era stato protagonista insieme ad un certo I., avesse ad oggetto sostanza stupefacente.

2. Ricorre il PM presso quel Tribunale e deduce illogicità della motivazione, posto che da un lato il tribunale aveva esaminato il quadro indiziario, ritenendolo soddisfacente, dall’altro aveva escluso la configurabilità del reato di cessione di sostanze stupefacente, per difetto del narco-test.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato ed il provvedimento impugnato è da annullare con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.

2. L’ordinanza in esame presenta, infatti, una evidente antinomia nella struttura della motivazione: è, invero, messa in evidenza dal giudicante la gravita del quadro indiziario costituito 1. dalla osservazione diretta da parte della p.g. del V. nell’atto di incontrarsi con un certo I. e di tenere con costui un atteggiamento sospetto, riconducibile a passaggio di sostanza stupefacente; 2. dal fermo immediato del detto I. e rinvenimento in suo possesso di gr 12 di hashish; 3. dalla perquisizione nella abitazione del V. e rinvenimento da parte dei militari dei CC di gr. 83,3 di una sostanza inviata poi al consulente del PM per l’esame tossicologico, insieme a strumenti per il taglio di stupefacente (cucchiai con tracce di bruciatura, bilance, sostanza da taglio) nonchè 10.500 Euro in contanti e 10 telefoni cellulari; 4. dal fatto che rizzo aveva ammesso dì essere un acquirente dell’indagato, che lo aveva rifornito in altre occasioni di hashish.

3. A controbilanciare tale compendio, il Tribunale oppone la mancanza di un sicuro accertamento scientifico sulla natura della sostanza, senza spiegare perchè l’omissione sia tale da inficiare la serie causale e la ritenuta univoca convergenza in ordine all’ipotizzato fatto di spaccio.

4. l’iter argomentativo seguito è invero contraddittorio, posto che non è contestata la convergenza degli indizi e la univocità degli stessi, ma viene introdotta quale elemento di dubbio una mancata conoscenza che viceversa era stata colmata, sia pure ai fini cautelari, proprio dalla concatenazione logica degli elementi raccolti.

5. Si impone dunque un nuovo esame della vicenda, dovendosi fare carico al giudicante di risolvere la detta contraddizione e procedere ad una valutazione unitaria di tutti gli elementi offerti dal PM.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Trieste per nuovo esame.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-09-2011, n. 20091 Proprietà

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quanto di ragione.
Svolgimento del processo

1. – Con ricorso in data 20 giugno 1996, I.S. e I.M., premesso: di essere proprietarie di un immobile in (OMISSIS), con ortale retrostante, confinante con quello dell’immobile di F.S., prospiciente su (OMISSIS), contraddistinto dal civico n. (OMISSIS);

che l’ortale retrostante dell’immobile di loro proprietà era recintato da un muro, crollato a causa delle abbondanti piogge nel terreno del F.; che per poter ricostruire il muro, peraltro di contenimento del terreno dell’ortale di loro proprietà, era necessario accedere nell’ortale di F.S., che invece si opponeva; che il muro doveva essere ricostruito secondo il progetto del geom. S.L., che riproduceva quello già crollato; tanto premesso, chiesero al Pretore di San Giorgio Jonico, a norma dell’art. 843 cod. civ. e art. 700 cod. proc. civ., l’adozione dei provvedimenti necessari ed urgenti per consentire il loro accesso nell’ortale dell’immobile del F., onde ricostruire il muro crollato.

Emesso il richiesto provvedimento cautelare con compensazione delle spese, le I. iniziarono il giudizio di merito.

L’adito Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Grottaglie, con sentenza in data 13 settembre 2004, revocato il provvedimento cautelare, accolse la domanda, dichiarando il convenuto tenuto a consentire il passaggio nel suo ortale per la ricostruzione del muro comune, e compensò tra le parti le spese di lite.

2. – La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 20 maggio 2008, ha rigettato il gravame in via principale delle I. e, in accoglimento del gravame in via incidentale del F., ha condannato le appellanti, in riforma della sentenza impugnata, al pagamento delle spese del primo grado del giudizio, ponendo a carico delle I. anche le spese del secondo grado.

2.1. – La Corte territoriale ha cosi motivato: "Oggetto di questo appello (principale ed incidentale) sono solo le spese del giudizio di primo grado, comprensive della fase cautelare: spese che, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico delle I. che hanno agito in giudizio pur nella conclamata, pacifica, e documentalmente anche risultante, disponibilità del F.. Le modalità di ricostruzione del muro in questione, come rileva il giudice di primo grado, esulavano già dal giudizio di prime cure ed a maggior ragione esulavano dal giudizio di appello, visto che non è stato formulato alcun motivo di gravame sul punto. Nè la Corte è stata investita del tema circa la comunanza o meno del muro". 3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso I.S., con atto notificato il 19 settembre 2008, sulla base di due motivi.

Ha resistito, con controricorso, il F..

4. – A seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 15629 del 24 giugno 2010, con cui è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, il ricorso è stato altresì notificato a Im.Sa., erede di I.M., parte del giudizio nei gradi di merito. Quest’ultimo non ha svolto attività difensiva.

5. – La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata.

2. – Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata sul rilievo del difetto di specialità della procura rilasciata al difensore a margine del ricorso, dato il tenore generico delle espressioni in esso usate (ove si fa riferimento ad un mandato per "rappresentarmi e difendermi in questo procedimento e nella sua esecuzione consequenziale, in appello e nella eventuale opposizione con ogni facoltà, ivi compresa quella di transigere, nominare sostituti, rinunziare agli atti").

L’eccezione è infondata.

Il rilascio della procura al difensore a margine od in calce al ricorso per cassazione, con il conseguente suo stretto collegamento all’atto al quale inerisce e col quale materialmente forma corpo, soddisfa il requisito della specialità della procura, restando irrilevante che esso non. contenga l’indicazione della sentenza impugnata, così come la circostanza che sia stato apposto un timbro, con formula onnicomprensiva, utilizzabile per qualunque processo (Cass., Se. 1^, 2 febbraio 2006, n. 2340) . 3. – Il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; violazione del principio della soccombenza in merito alla condanna alle spese processuali) pone il quesito se, nonostante l’accoglimento della loro domanda, S. e I.M. possano essere considerate soccombenti e quindi condannate al pagamento delle spese del giudizio.

3.1. – Il motivo – scrutinabile nel merito, perchè corredato da idoneo quesito di diritto, ex art. 366-bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile – è fondato.

Poichè il Tribunale ha accolto la domanda delle attrici e dichiarato che il F. era tenuto a farle passare per la ricostruzione del muro comune (v. pag. 8 della sentenza impugnata) e poichè questa statuizione non è stata riformata dal giudice d’appello, la Corte territoriale non poteva condannare la ricorrente al pagamento delle spese del primo grado del giudizio.

Infatti, l’odierna ricorrente ha ottenuto il riconoscimento giudiziale della propria pretesa e la sua istanza è stata accolta, sicchè essa non poteva essere considerata soccombente e condannata al pagamento delle spese di lite.

E’ stato pertanto violato il principio secondo cui la parte vittoriosa non può essere condannata, neanche per una minima quota, al pagamento delle spese.

4. – Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, con cui si prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sotto il profilo della errata interpretazione della domanda e del travisamento dei fatti di causa in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5. 5. – La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rimessa alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;

cassa, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione.

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