Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-03-2011, n. 5835 Vendita forzata Imposta di registro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. I fatti di causa.

In esito a procedura esecutiva il Tribunale Ordinario di Monza con decreto in data 4.11.2002 trasferiva a favore di D.D.V., titolare della ditta individuale Domus Mia Immobili, risultato aggiudicatario dell’incanto, la proprietà di beni immobili ad uso abitativo appartenenti a taluni soggetti privati debitori.

Con avviso di liquidazione in data 18.3.2003 l’Ufficio di Monza (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate rettificava l’imposta di registro, ipotecaria e catastale fissa, avendo ritenuto inesattamente il contribuente di poter usufruire della imposta in misura proporzionale ridotta (1%) ai sensi dall’art. 1 Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

La opposizione del contribuente era accolta dalla CTP di Milano con sentenza del 5.12.2003.

L’appello proposto dall’Ufficio per difetto del requisito soggettivo di cessione tra imprese o comunque tra soggetti tenuti agli obblighi IVA , era rigettato con sentenza CTR di Milano sez. 20 in data 15.7.2005 n. 103 che riteneva nella specie sussistere i requisiti di legge per fruire del beneficio fiscale costituiti dalla esenzione IVA della operazione D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 10, comma 1, n. 8 bis; dal trasferimento a favore di impresa avente ad oggetto esclusivo o principale l’attività di rivendita immobiliare; dalla dichiarazione di impegno dell’acquirente a ritrasferire la proprietà degli immobili entro tre anni.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate denunciando il vizio di violazione dell’art. 1 Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Non ha resistito l’intimato al quale il ricorso è stato notificato in data 9.10.2006.
Motivi della decisione

1. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR di Milano sez. 20A in data 15.7.2005 n. 103 ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio Monza (OMISSIS) affermando la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l’assoggettamento alla imposta di registro pari all’1%. 2. I motivi di impugnazione.

La Agenzia delle Entrate censura la impugnala sentenza per vizio di sussunzione della fattispecie concreta nello schema astratto della norma agevolatrice, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 Tariffa prima parte allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis) e rilevando che la operazione negoziale non era intervenuta tra soggetti esercenti imprese, arti o professioni, e pertanto in quanto estranea all’ambito di applicazione IVA non poteva fruire della relativa esenzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis) con la conseguenza che rimaneva altresì inapplicabile il disposto dell’art. 1 Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 che a tale esenzione IVA condizionava la liquidazione della imposta di registro nella minore aliquota dell’1%. 3. La valutazione della Corte sulla fondatezza dei motivi.

Il motivo è fondato.

Premesso che l’art. 1 col Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 individua, ai fini delle diverse aliquote da utilizzare per il calcolo della imposta di registro in misura proporzionale, gli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso (tra cui, per quanto interessa il presente giudizio, anche i "trasferimenti coattivi" della proprietà di beni immobili), l’art. 1, comma 5 della predetta Tariffa, introdotto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3, comma 14, conv. in L. 28 febbraio 1997, n. 30, dispone va applicata l’aliquota dell’1% che "se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dalla imposta sul valore aggiunto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, numero 8 bis), ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale della attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni". La nota 2^ ter) del medesimo art. 1 Tariffa precisa che l’imposta di registro è dovuta nella misura ordinaria, e si applicano anche la soprattassa e gli interessi di mora, qualora non si realizzi la condizione del ritrasferimento nel triennio.

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8 bis) nel testo modificato dal D.L. 20 giugno 1996, n. 323, art. 10, comma 4, lett. c) conv. in L. 8 agosto 1996, n. 425 – applicabile "ratione temporis" – recita : "sono esenti dalla imposta…n. 8 bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lett. c, d ed e, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni".

Orbene non è dubbio che la esenzione in questione può trovare applicazione esclusivamente in presenza di operazioni economiche che, altrimenti, sarebbero ordinariamente soggette ad IVA. E non è dubbio che tali operazioni siano esclusivamente quelle che la legge qualifica come presupposti impositivi, definendole sotto l’aspetto oggettivo (cessione di beni: art. 2, e prestazioni di servizi: art. 3) e sotto quello teleologico – soggettivo (esercizio di imprese:

art. 4; esercizio di arti o professioni: art. 5). Ne segue che nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto soggetto passivo del tributo è il cedente del bene o il prestatore del servizio, al quale soltanto la legge imputa gli effetti del fatto imponibile ( D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 1) compiuto nello esercizio delle attività di cui agli artt. 4 e 5 legge citata, sicchè titolare dell’obbligazione tributaria è il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi il quale ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 18, comma 1 deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente, essendo nullo ogni patto contrario.

Tanto premesso è agevole rilevare come la sentenza impugnata abbia omesso del tutto di considerare che la cessione di bene immobile, nel caso concreto, era stata disposta mediante provvedimento dell’autorità giudiziaria che disponeva il trasferimento coattivo della proprietà di beni immobili appartenenti a soggetti privati, difettando quindi il requisito teleologico – soggettivo di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 1 e art. 5, comma 1, e, conseguentemente, risultando del tutto estranea tale vicenda traslativa alla applicazione della imposta sul valore aggiunto (ed alla applicazione della corrispondente esenzione prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, n. 8 bis).

La CTR ha dunque fatto erronea applicazione delle norme la cui violazione è stata censurata assimilando la fattispecie non assoggettabile al tributo (per difetto del presupposto impositivo) alla ben diversa ipotesi della esenzione dall’imposta di fattispecie che – in assenza della norma derogatoria di esenzione – integrerebbe il presupposto impositivo.

4. La decisione sul ricorso e sulle spese.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata senza rinvio e, non dovendo procedersi ad ulteriori attività istruttorie, la causa può essere decisa nel merito con rigetto del ricorso proposto in primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le lite.
P.Q.M.

LA CORTE – accoglie il ricorso e per l’effetto cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado.

– dichiara interamente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-12-2010) 23-02-2011, n. 7028 Bancarotta fraudolenta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In data 30 dicembre 2009 hanno proposto ricorso per cassazione F.E., F.C. e D.A. avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 14 luglio 2009 con la quale è stata confermata quella di primo grado, affermativa della loro responsabilità in ordine ai seguenti reati: – capo A) bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria contestata a F.E. e D.A. in relazione al fallimento della snc "Salumificio Filippelli di Filippelli Elio & c", dichiarato con sentenza del 15 novembre 2000, essendo il F. amministratore unico e, la coimputata (coniuge del primo), socio illimitatamente responsabile;

– capo B) bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria contestata a F.E. e F.C. in relazione al fallimento della snc "Filippelli Cesarino & figlio" dichiarato con sentenza del 22 novembre 2000, essendo i due ricorrenti (padre e figlio) soci e co- amministratori.

Nel primo caso la distrazione aveva avuto ad oggetto somme di denaro e corrispettivo di beni alienati, per un valore totale di lire 1.136.290.000; nel secondo caso, somme e corrispettivi di beni alienati, per un valore complessivo di L. 73 milioni.

Deducono il vizio di motivazione sulle cause del dissesto e sul fatto, dedotto nei motivi di appello, che da due testimonianze era emerso come tutti i creditori fossero stati integralmente soddisfatti, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere apprezzata la mancanza di dolo e la ricorrenza della figura del c.d. "gruppo societario", tale da comportare che operazioni apparentemente senza corrispettivo erano state in realtà compensate da benefici indiretti per la società fallita.

In secondo luogo si assume non essere stata valorizzata la novella legislativa del 2006 che avrebbe comportato la necessità di inquadrare i ricorrenti nella categoria del "piccolo imprenditore", con la conseguente irrilevanza penale della condotta loro ascritta.

In terzo luogo si chiede la esclusione della aggravante L. Fall., ex art. 219 non contestata nei capi di imputazione e il riconoscimento della attenuante del danno di speciale tenuità in ragione della integrale soddisfazione dei crediti.

Il ricorso è inammissibile per tardività.

Esso è stato presentato con atto depositato dall’avv. S. Greco al Tribunale di Cosenza, il 30 dicembre 2009 e cioè intempestivamente.

Il termine per la proposizione del gravame, nella specie era di 45 giorni alla stregua dell’art. 585, comma 1, lett. c) che rimanda all’art. 544 c.p.p., comma 3 per il caso, verificatosi nella specie, di determinazione di un termine superiore a quello ordinario per il deposito della motivazione.

Il detto termine di 45 giorni decorreva dal 27 ottobre 2009, data della notifica, a tutti gli imputati, dell’estratto contumaciale della sentenza.

Esso era destinato a maturare dunque, l’11 dicembre 2009 con la conseguenza che il gravame, presentato il 30 dicembre, è tardivo.

E’ appena il caso di precisare che per la costante giurisprudenza,il termine per la redazione della sentenza di cui all’art. 544 c.p.p. – alla scadenza del quale decorre l’ulteriore termine per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 585 c.p.p. – non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Sez. Un 19 giugno 1996, Giacomini, rv 205335).

Alla inammissibilità consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese procedurali e al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in 500 Euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-10-2010) 08-03-2011, n. 9002

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del GUP del locale tribunale che aveva dichiarato M.L. e M. E. colpevoli de reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di B.G., per avere prelevato e trattenuto costui, privandone la libertà, forzatamente, con violenza sulla persona, e per avere chiesto alla famiglia il pagamento di somme di denaro per la liberazione, nonchè il solo L. anche dei reati di lesioni personali in danno dello stesso B., e di quelli di violenza privata in danno P.S. e B. P., e li aveva condannati alla pena complessiva rispettivamente di diciassette anni e quattro mesi e di sei anni, undici mesi e sedici giorni di reclusione, con la revoca nei confronti del L. dei benefici prima concessi.

2.- Il M.L. e M.E. propongono, con autonomi atti, ricorso per cassazione, deducendo le seguenti medesime censure:

a.- mancanza o manifesta illogicità della motivazione circa la valutazione delle dichiarazione della persona offesa costituita parte civile;

b.- inosservanza delle norme stabilite a pena di inutilizzabilità e carenza assoluta di motivazione, circa l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso di Ba.

O. e B.G.;

c.- erronea valutazione del fatto come sequestro di persona a scopo di estorsione. d.- erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione circa il diniego del riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 630 c.p., commi 4 e 5, per l’avvenuta liberazione del sequestrato.

Specifica il M.L. che la ricostruzione dei giudici del merito, circa la sussistenza di un sequestro di persona e non di un prelevamento inscenato d’accordo tra esso imputato e l’imprenditore, al fine di intimorire i familiari e convincerli a pagare una somma di denaro per un precedente acquisto di cocaina, si baserebbe soltanto sulle dichiarazioni della parte offesa, che si presenterebbero inattendibili, contraddittorie e non supportate da altri testi, riguardo le due fasi del rapimento: il prelevamento e il rilascio.

In relazione al prelevamento risultava che esso L. si era fatto accompagnare sul cantiere dalla cognata del B., Ba.Pa. e da P.S., a volto scoperto, con una autovettura condotta da quest’ultima e si era allontanato poi sempre in compagnia delle due donne e con l’imprenditore.

Le dichiarazioni di N.L., che aveva fotografato l’incontro tra il L. e il B. non avevano confermato le violenze subite da quest’ultimo, escluse pure dai Carabinieri, che avevano ritrovato l’imprenditore, descritto in buone condizioni fisiche e sembrante, alla loro vista, allontanarsi da loro.

Erano, poi, inutilizzabili le intercettazioni delle utenze in uso di Ba.Or. e di B.G., in quanto eseguite presso la caserma dei Carabinieri di Sestre Levante e non presso la Procura della Repubblica di Chiavari.

Ne discendeva da tutto ciò che avrebbe dovuto riconoscersi un previo patto tra il B. ed esso imputato.

3.- Il M.E. aggiunge che erroneamente non gli era stata riconosciuto, l’attenuante di cui all’art. 114 c.p..

4.- I ricorsi sono infondati. a.- La Corte di Genova ha evidenziato che a provare il prelevamento forzoso del B., contro la volontà dello stesso, erano le dichiarazioni della Ba. e della P., che avevano accompagnato, con la macchina guidata da costei, il primo insieme al M.L., su ordine di questo, sino al parcheggio di un supermercato di Villafranca Lunigiana, e che avevano visto il B. sanguinante dal naso e dalla bocca. Ciò logicamente trovava riscontro in quanto rilevato, alle ore 14 del 17 gennaio, dai Carabinieri che avevano individuato otto tracce di sangue sulla strada pedonale del cantiere, ove il B. era stato sequestrato.

Ulteriore prova della violenza la Corte di merito la ha logicamente fondata sull’accertamento dei sanitari che, dopo la liberazione del B., avevano constato in costui tracce ricollegabili evidentemente alla violenza subita, come i traumi labiale e boccale superiore nonchè l’avulsione degli incisivi superiori.

Tali circostanze hanno consentito di ritenere credibili, in quanto riscontrate, le dichiarazioni del B. di essere stato prelevato contro la sua volontà da un cantiere di Crova di Moneglia e di essere stato condotto sempre contro la sua volontà in un casolare in località Orturano dove rimase sequestrato dal pomeriggio del 17 fino alla sera del 18 gennaio 2008.

Il fatto che il B. avesse cercato di evitare i Carabinieri, una volta che si era liberato dagli stessi rapitori, logicamente è stato ritenuto spiegabile con il fatto che egli avrebbe dovuto ammettere il suo coinvolgimento nella detenzione di 80 grammi di cocaina, ottenuto dal L., quantitativo eccedente l’uso personale. Il giudice di primo grado, la cui argomentazione costituisce un unico apparato giustificativo con quella della Corte di merito convergente sulla responsabilità, aveva poi ulteriormente evidenziato come dalle operazioni di intercettazione delle conversazioni telefoniche tra il L. e l’ E. si evinceva l’accordo tra i due per ottenere denaro dai familiari del B..

A ciò si aggiunge quanto precisato dallo stesso giudice e cioè che mentre la Ba. si trovava presso la stazione del Carabinieri di Moneglia, la stessa avesse ricevuto una telefonata, da persona riconosciuta da lei in M.E., con la quale questo chiedeva con insistenza di trovare il denaro richiesto, in quanto doveva pagare persone in Albania. b.- Pertanto, la deduzione circa l’inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche sulle utenze in uso di Ba.

O. e B.G. sono irrilevanti, potendo la prova della richiesta di denaro da parte di entrambi i M., e quindi anche dell’ E., trarsi, secondo quanto logicamente evidenziato dai giudici del merito, dalle intercettazioni delle conversazioni tra i due imputati e dal riconoscimento del M.E. ad opera della Ba., come l’autore della telefonata con la quale quello chiedeva pressantemente il denaro. Riconoscimento credibile, tenuto conto che l’ E., oltre ad essere l’intestatario dell’utenza che aveva chiamato la Ba., come ammesso dallo stesso dopo un iniziale diniego, aveva lavorato presso il B. di cui la Ba. era convivente, per circa tre mesi. c.- La qualificazione come sequestro di persona è poi conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra il reato di cui all’art. 630 c.p., la privazione della libertà di una persona finalizzata a conseguire come prezzo della liberazione una prestazione patrimoniale derivante da una rapporto illecito. (Cass., sez. 5^, 22 marzo 2006, n. 12762, Cass., sez. un. 17 gennaio 2003, n. 962). Nella specie cessione della cocaina, come riferito dai testi Ba.Pa., Ba.Or. e P..

Legittimamente non è stato qualificato il fatto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni o quello di cui all’art. 605 c.p., in quanto non vi era prova di un pregresso rapporto di lavoro tra il B. e il L. – tutte le dichiarazioni testimoniali lo hanno escluso – e perchè il vantato credito di lavoro dell’ E. di Euro 2500,00, non poteva essere la causa del sequestro, avendo i M. chiesto la somma di Euro 12.000,00 per la liberazione.

Le modalità del sequestro escludevano la sussistenza in favore degli imputati delle circostante attenuanti previste di cui all’art. 630 c.p., commi 4 e 5, non avendo legittimamente i giudici del merito riscontrato atti di collaborazione, nel fatto che il B. non era stato incappucciato, legato e imbavagliato, costituendo queste modalità esecutive del sequestro e non atti di dissociazione. Tra l’altro, gli autori del sequestro erano stati individuati – il L. – era riuscito a sottrarsi all’arresto, fuggendo nella campagna – e il B. si era allontanato dal luogo del sequestro dopo la fuga dei rapitori.

Le attenuanti di cui all’art. 62 c.p., n. 6 e art. 62 bis non potevano poi essere dichiarate prevalenti per il L. per la recidiva reiterata infraquinquennale.

Il coinvolgimento dell’ E. risultava, come evidenziato, dalle intercettazioni telefoniche dalle quali si evinceva che era l’ E. a dovere contattare i familiari del B. e dalla telefonata fatta alla Ba. il cui autore era stato riconosciuto dalla stessa e a esso logicamente non è stato attribuito carattere minimale, essendo la sua condotta essenziale alla riuscita del sequestro.

L’infondatezza importa il rigetto dei ricorsi e la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21-03-2011, n. 452 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, cittadino indiano, ha presentato in data 31.7.2007 istanza alla Prefettura di Brescia per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 20.12.2010 e depositato il 22.12.2010, H.S. ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a. (già art. 21bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 12.1.2011 si è costituita in giudizio l’Amministrazione, riservando al prosieguo la produzione della documentazione e le difese.

E’ stata fissata – ex art. 87 c. 3 c.p.a.- la camera di consiglio del 9.3.2011.

Con nota depositata in data 1.3.2011, il difensore del ricorrente ha comunicato che in data 18.1.2011, il Ministero ha comunicato l’avvenuta concessione della cittadinanza italiana, sicché ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

La dichiarazione di rinuncia risulta rituale, posto che il legale risulta fornito del potere, conferitogli da ricorrente con il mandato difensivo, di rinunciare al ricorso.

Con atto depositato il 9.3.2011 l’Amministrazione ha comunicato l’affenuto conferimento della cittadinanza con atto emanato il 19.11.2010, antecedentemente alla notifica del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia allo stesso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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