Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-04-2011) 10-06-2011, n. 23398

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per l’annullamento con rinvio relativamente al ricorso del P.G..
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p.1. Con sentenza del 27/04/2010, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza pronunciata in data 16/10/2009 con la quale il tribunale di Torre Annunziata aveva ritenuto D.R.R. responsabile del delitto di ricettazione, riconoscendogli le attenuanti generiche. p.2. Avverso la suddetta sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione sia il Procuratore Generale che l’imputato in proprio.

P.2.1. IL PROCURATORE GENERALE ha dedotto omessa motivazione in ordine al proposto gravame con il quale era stato dedotto l’illegittimo riconoscimento delle attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado;

p.2.2, D.R. ha dedotto il seguente testuale motivo: "la sentenza emessa dalla VIA Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli merita censura in quanto i giudici di appello non hanno stabilito se il giudice di prime cure abbia esaminato tutti gli elementi a sua disposizione, se abbia fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. D’altronde, come si evince dalla lettura del testo del provvedimento impugnato, la sentenza ricorsa manifestamente carente di motivazione ed illogica laddove affronta alcuni aspetti attinenti alla responsabilità del ricorrente". p.3. Il ricorso del Procuratore generale è fondato in quanto, in effetti, la Corte non ha speso una sola parola sul proposto gravame della Procura. La sentenza, quindi, va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello per nuovo giudizio sul punto. p.4. Manifestamente infondato – per genericità ed specificità – è invece il motivo di ricorso dedotto dall’imputato atteso che la Corte, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, ha puntualmente risposto ai motivi di gravame.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso di D.R. e lo condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende;

ANNULLA Con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulle attenuanti generiche di cui all’appello del Procuratore Generale e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-03-2011) 24-06-2011, n. 25353

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 10.8.2010 il Tribunale del Riesame di Catanzaro rigettava il ricorso proposto da B.F. avverso l’ordinanza cautelare reale di sequestro preventivo disposta, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., comma 2, L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro in data 17.7.2010, con riguardo beni mobili ed immobili riconducibili al ricorrente indagato per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p. (capo 1), art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e art. 628 c.p., n. 1 e 3 e D.L. n. 152 del 91, art. 7 (capo 2) art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e art. 628 c.p., n. 1 e 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 3) artt. 110 e 81 c.p., art. 629 c.p., comma 2 con riferimento all’art. 628 c.p., nn. 1 e 3 e D.L. n. 152 del 1991, art. 7 (capo 3-bis).

Ricorre per Cassazione il difensore dell’indagato deducendo che l’ordinanza impugnata è affetta da violazione di legge e vizio motivazionale. Contesta il ricorrente che il giudice del Riesame non ha fornito alcuna motivazione in ordine al fumus e non ha correttamente valutato l’esistenza di una sproporzione tra il valore economico dei beni posseduti dal BA. ed il reddito dichiarato. Inoltre non ha tenuto in considerazione tenuto in considerazione che il terreno ove è sita la casa era stato donato ad A.A., moglie dell’indagato, dal di lei padre e fu costruita in epoca antecedente ai fatti per cui è processo. Il ricorso è infondato.

Osserva innanzi tutto il Collegio che in tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, atteso che nel predetto concetto di "violazione di legge", come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.) dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).

Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente apparente. E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare (Cass. sez. 2A, 22.5.1997 n. 3513), con riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal modo inteso sanzionare Illusione da parte del giudice del riesame del suo compito istituzionale di controllo "in concreto" del provvedimento impugnato, riconducibile alla prescrizione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c). Un siffatto sostanziale rifiuto di provvedere si traduce in una peculiare mancanza assoluta di motivazione, riconducibile alla violazione tipica di una norma processuale prevista a pena di nullità ( art. 125 c.p.p., comma 3) e pertanto deducibile con il ricorso per cassazione anche nella limitata estensione consentita dall’art. 325 c.p.p.; per contro esulano dalla previsione del predetto art. 325 c.p.p., quei vizi della motivazione consistenti nell’omesso esame, nel contesto dell’iter argomentativo svolto dal Tribunale del riesame per dare contezza delle proprie determinazioni, di specifici fatti ovvero nella illogica o contraddittoria valutazione degli stessi, essendo tali vizi rilevanti ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ma non dell’art. 325 c.p.p..

Ciò detto deve rilevarsi che nel caso in esame si verte in tema di sequestro preventivo in funzione della potenziale confisca ex D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies che configura la confisca come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo lo schema della misura di prevenzione antimafia, dalla quale mutua la finalità preventiva (cfr. Cass. Sez. Un., 30.5/17.7.2001 n. 29022, rv.

219221). I presupposti ai quali è subordinato il sequestro in parola e che devono essere verificati dal giudice al momento dell’applicazione della cautela reale (e riscontrati dal Tribunale in sede di giudizio di riesame), sono stati individuati dalla giurisprudenza nell’esistenza del "fumus commissi delicti", nella sproporzione del valore dei beni, di cui il soggetto sia titolare o di cui abbia la disponibilità attraverso interposta persona, rispetto al reddito o all’attività economica esercitata dallo stesso, nonchè nella mancata dimostrazione della loro legittima provenienza. Tali osservazioni mantengono la loro validità anche nell’ipotesi che il sequestro abbia ad oggetto beni intestati a persona non indagata, sotto il profilo che l’intestazione sia meramente fittizia e che la proprietà effettiva faccia capo all’indagato. Con riguardo al fumus non può non rilevarsi che il giudice del Riesame ha richiamato il grave quadro indiziario a carico del BA. che ha determinato l’emissione della misura cautelare della detenzione in carcere nei suoi confronti. L’attività di indagine ha infatti consentito di accertare che la ditta di BA.Fa., fratello di BA.Ma., costituita nel gennaio 2001 ed operante nel settore della tinteggiatura e posa in opera di vetrate, veniva utilizzata dalla cosca per veicolare i profitti illeciti nelle casse dell’associazione in argomento.

Per quel che riguarda la questione relativa alla presunzione di illecita provenienza dei beni in questione osserva il Collegio che nel caso di specie non si ravvisa nè una mancanza dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato nè una presenza di motivazione puramente apparente, avendo il Tribunale del riesame compiutamente evidenziato quegli elementi fattuali che inducevano a ritenere l’insussistenza di elementi idonei a giustificare la lecita provenienza del compendio patrimoniale sottoposto a sequestro.

In particolare il Tribunale del riesame, nell’impugnato provvedimento, ha fatto espresso ed analitico riferimento agli esiti delle plurime verifiche eseguite dalla Guardia di Finanza rilevando come dalle stesse fosse emersa una evidente ed ingiustificata sproporzione tra il valore economico dei beni complessivamente nella disponibilità dell’indagato ed i redditi dello stesso e del suo nucleo familiare. Il Giudice del Riesame ha precisato come le indagini, compiute in maniera puntuale e precisa, avevano ricostruito il reddito conseguito dal BA. e dal suo nucleo familiare, ponendo in evidenza la circostanza che gli investimenti effettuati dallo stesso e la sua situazione finanziaria non trovavano alcun formale riscontro nelle dichiarazioni dei redditi presentate che attestano redditi appena sufficienti a far fronte al sostentamento familiare. Non risultava infatti che l’indagato e la moglie avessero potuto disporre di capitali sufficienti per costituire nel 2001 la ditta individuale operante nel settore della tinteggiatura e posa in opera di vetrate, utilizzata dalla cosca per veicolare i profitti illeciti e per sostenere i carichi finanziari (rate di leasing) per l’acquisto di macchine lussuose e (rate di mutuo) per l’acquisto di un immobile.

Non può che evidenziarsi che nel caso in esame ci si trovi di fronte ad un compendio argomentativo, correttamente evidenziato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, che manifesta chiaramente la effettività, oltre che la coerenza e logicità, della motivazione. Deve di conseguenza ritenersi l’insussistenza del dedotto vizio di violazione di legge, che è il solo censurabile nel giudizio di cassazione avverso le ordinanze emesse in sede di sequestro preventivo e che si concreta nella elusione da parte del giudice del riesame del proprio compito istituzionale di garanzia che caratterizza la speciale istanza di secondo grado costituita dal riesame delle misure cautelari.

Il ricorso va pertanto respinto. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 18-07-2011, n. 6406 Annullamento d’ufficio o revoca dell’atto amministrativo Interpretazione dell’atto

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Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 8 gennaio 2010 e depositato il successivo 25 gennaio 2010, il Consorzio I. impugna la nota con cui, in data 30 ottobre 2009, la Direzione Regionale Formazione Professionale, FSE ed altri Interventi Cofinanziati della Regione Lazio ha revocato l’azione cod. 8916, relativa alla predetta, chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

– in data 15 novembre 2004 la Regione Lazio pubblicava "Avviso pubblico" per la concessione di finanziamenti concernenti le annualità 20032004 per un importo complessivo di Euro 17.000.000,00, volti all’adeguamento e/o miglioramento del "Sistema di Formazione";

– l’avviso pubblico era rivolto – in particolare – al "Sistema della Formazione Professionale", per cui i beneficiari potevano essere solo Enti e Organismi di formazione già accreditati per le 4 tipologie previste (ossia, Formazione Superiore, Formazione continua, Obbligo Formativo e Orientamento);

– le attività ed i servizi finanziabili erano: 1) informatizzazione dei processi e messa in rete del sistema di formazione professionale; 2) acquisizione di strumentazione e attrezzature per l’attività didattica; 3) consulenza per l’acquisizione delle competenze previste dagli standard nazionali per l’accreditamento e dalla certificazione dei sistemi di qualità; 4) adeguamento delle infrastrutture e delle sedi operative, con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza e sull’abbattimento delle barriere architettoniche;

– con istanza datata 6 dicembre 2004, il Consorzio chiedeva di essere ammesso alla procedura, presentando relativo progetto e tre preventivi di spesa "relativi alle attività di cui ai citati punti 1 e 2";

– con determinazione n. D0042 del 12 gennaio 2005 e relativo allegato, il Direttore della Direzione Regionale Formazione e Politiche del Lavoro della Regione Lazio approvava, tra gli altri, il su detto progetto, ammettendo a rimborso la somma complessiva di Euro 42.500,00 (di cui Euro 20.000,00 per "informatizzazione processi"; Euro 2.500,00 per "acquisizione di strumentazione e attrezzature per l’attività didattica"; Euro 20.000,00 per "consulenza per l’acquisizione delle competenze previste dagli standard nazionali per l’accreditamento e dalla certificazione dei sistemi di qualità");

– in data 8 marzo 2005 il Consorzio trasmetteva alla Regione Lazio la "certificazione del rendiconto" del proprio progetto, unitamente alla relazione finale ed alla documentazione giustificativa delle spese già approvate, quali le fatture;

– in data 16 maggio 2005 la Regione Lazio erogava l’importo;

– con nota in data 5 maggio 2008 la già citata Regione comunicava l’avvio di un "controllo in loco" sulle attività finanziate;

– in esito a tale controllo venivano riscontrate "irregolarità contabili che hanno determinato la non ammissibilità della totalità dei costi rendicontati pari a Euro 42.500,00, a causa della non conformità delle fatture esaminate con quanto disposto dal D.P.R. 633/1972 art. 21 e per la genericità dei preventivi di spesa, ritenuti insufficienti a identificare l’oggetto della prestazione e la congruità del costo preventivato, come da Avviso Pubblico n. 725/2004, art. 11. Inoltre si segnala che il fornitore European Development Consulting è un consorziato con il Soggetto attuatore, pertanto il costo rendicontabile sarebbe quello effettivamente sostenuto dal fornitore stesso";

– a tali contestazione, il Consorzio replicava con lettera del 19 febbraio 2009;

– nonostante tale replica, la Regione adottava la nota prot. 129596 del 30 ottobre 2009 "di revoca dell’azione cod. 8916".

Avverso tale provvedimento il Consorzio – a seguito di argomentazioni in materia di giurisdizione – insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

I. VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA TRASPARENZA ED INOSSERVANZA DELL’ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 241/90.

II. ILLEGITTIMITA’ DEL PROVVEDIMENTO FINALE ADOTTATO PER GENERICITA’, MANIFESTA CONTRADDIZIONE ED ILLOGICITA’, ED ECCESSO DI POTERE – MANCATA CONSIDERAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI DI INNOPOLIS. Le fatture presentate sono pienamente conformi all’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 e, comunque, le presunte difformità non sono specificate. Si tratta, dunque, di una contestazione "che si appalesa del tutto generica". Per quanto attiene ai preventivi, l’operato dell’Amministrazione è contraddittorio. In sede di ammissione al finanziamento gli stessi preventivi erano stati, infatti, ritenuti perfettamente coerenti, validi ed ammissibili. In relazione al fornitore European Development Consulting, è da evidenziate l’inoperatività delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 1509/02 e della circolare del Ministero del Lavoro n. 41/03, richiamata dall’art. 11 dell’Avviso, posto che quest’ultime attengono all’utilizzo "di singole figure professionali (docenti, tutor, esperti ecc.), in esplicito regime di partenariato tra i Soggetti nell’attuazione del progetto" e non la fornitura di un bene o servizio. La fattura n. 84 del 2004 della SB & Partners per Euro 20.000,00 non era soggetta all’allegazione dei tre preventivi, perché non riferibile alle attività previste dalla categoria 3 dell’art. 11 dell’Avviso.

Con atto depositato in data 28 gennaio 2010 si è costituita la Regione Lazio, la quale – nel prosieguo e precisamente in data 23 febbraio 2010 – ha prodotto una memoria, il cui contenuto può essere così sintetizzato: – il ricorso è inammissibile, tenuto conto che la nota del 30 ottobre 2009 è priva di "forza autoritativa"; – sussiste difetto di giurisdizione in quanto si controverte di corretto adempimento agli obblighi aventi fonte nel rapporto di finanziamento; – non vi è violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, atteso che il ricorrente non ha indicato o allegato gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto ove avesse ricevuto la comunicazione; – le fatture sono generiche e "non probanti della prestazione resa"; – il fornitore European Development Consulting è un consorziato del soggetto attuatore e, quindi, avrebbe dovuto rendicontare imputando solo il costo effettivo sostenuto; – i preventivi sono generici, incompleti (ossia, privi di data) e risultano presentati nel migliore dei casi "nel numero di tre… essendo compreso anche quello prescelto mentre avrebbero dovuto essere 3, oltre al preventivo accettato"; – le offerte indicate, "risultando assolutamente prive di elementi atti ad identificare l’oggetto della prestazione, rendono assolutamente impossibile operare una comparazione tra i preventivi", del tutto "inidonei a giustificare l’ammissione della spesa a contributo", contrastando con l’art. 11 del bando.

Con ordinanza n. 949 del 26 febbraio 2010 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Tale ordinanza è stata riformata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 4316 del 16 settembre 2010, sulla base della prevalenza – in sede cautelare – dell’interesse dal ricorrente ad evitare la "restituzione immediata delle somme già percepite".

All’udienza pubblica del 12 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1. In via preliminare, devono formare oggetto di esame le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Amministrazione resistente.

Tali eccezioni sono infondate per i motivi che seguono.

1.1. Per quanto attiene alla natura della nota impugnata, il Collegio ritiene di dover dissentire dai rilievi della Regione Lazio.

Tale nota si rivela, infatti, inequivoca nel disporre la "revoca dell’azione cod. 8916", ossia nell’incidere su una situazione soggettiva già sorta (modificandola), dimostrando così una chiara estrinsecazione di volontà procedimentale, connotata da autoritarietà nonché finalizzata alla cura dei pubblici interessi.

Si ravvisano, dunque, le condizioni per affermare che la nota de qua – per come formulata – non costituisce mero preannuncio di una iniziativa futura, bensì ha natura provvedimentale.

Ciò è supportato anche dalle seguenti circostanze:

– nella nota si dà atto di un "esito definitivo", avverso il quale "è ammesso eventuale ricorso innanzi al giudice ordinario competente";

– nella stessa nota, l’autorità emanante comunica di rimanere in attesa "della comunicazione da parte dell’Area Attuazione dell’avvenuto recupero per una corretta archiviazione della pratica".

La soluzione alla quale si è pervenuti risponde – del resto – ai criteri di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, ora sanciti dall’art. 1 della legge n. 241/90, in base ai quali l’attività dell’Amministrazione – oltre ad essere rispondente alla legge – deve concretamente perseguire un risultato e, dunque, non essere "superflua".

1.2. L’Amministrazione eccepisce, ancora, difetto di giurisdizione del giudice adito.

Al riguardo, la Sezione ritiene che tale eccezione sia – al pari della precedente – infondata.

In particolare, non riscontra motivi per discostarsi dall’orientamento già assunto in sede cautelare.

Al riguardo, è opportuno ricordare che – come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza – gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al loro tenore letterale, ma anche risalendo all’effettiva volontà dell’Amministrazione ed al potere in concreto esercitato.

In altre parole, è pressoché unanimamente riconosciuto che, ai fini della interpretazione o, meglio, qualificazione dell’atto amministrativo, si deve tener conto non tanto del "nomen iuris" assegnato dall’autorità emanante, quanto del potere che l’Amministrazione ha inteso esercitare (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4902; TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 17 settembre 2009, n. 4977; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 17 giugno 2008, n. 5916).

Applicando tale principio al caso in esame, il provvedimento impugnato deve essere qualificato come un atto di autoannullamento e, più precisamente, un provvedimento con il quale l’Amministrazione ha inteso rimuovere la precedente determinazione n. D0042 del 12 gennaio 2005 nella parte in cui riporta – tra i soggetti ammessi al finanziamento – anche il progetto del Consorzio.

A tale conclusione si perviene mediante il rilievo che il provvedimento impugnato – nel richiamare la nota prot. n. 7559 del 21 gennaio 2009, contemplante anche la genericità dei preventivi di spesa – contesta una carenza precipuamente afferente alla fase dell’ammissione al contributo, di per sé sufficiente a determinare l’assunzione della decisione impugnata.

In sintesi, il provvedimento impugnato configura una nuova valutazione da parte dell’Amministrazione dell’attività in precedenza svolta – in esito alla quale la stessa Amministrazione ha riscontrato una illegittimità nella determinazione in origine adottata – e non una semplice verifica delle modalità di utilizzazione del contributo, atta a rivelare un inadempimento degli impegni assunti.

Ciò detto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

A conferma, è sufficiente ricordare che, secondo la giurisprudenza in materia di contributi e sovvenzioni pubblici, il riparto di giurisdizione deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo è riconosciuto direttamente dalla legge ed all’Amministrazione è demandato esclusivamente il controllo della effettiva esistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa (nel qual caso la giurisdizione spetta al giudice ordinario) da quelle in cui la legge attribuisce, invece, all’Amministrazione il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l’an, il quid ed il quomodo dell’erogazione, e che il privato vanta una posizione di interesse legittimo, con la conseguente devoluzione della relativa controversia alla giurisdizione del giudice amministrativo, se detta controversia attiene a presupposti e/o elementi afferenti la fase procedimentale relativa all’adozione del provvedimento attributivo del beneficio, mentre vanta una posizione di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario, se la stessa concerne la successiva fase di erogazione del contributo.

Nel caso di specie, la controversia investe la correttezza o meno dell’operato dell’Amministrazione nell’attribuzione del beneficio al ricorrente e, più precisamente, l’attribuzione o meno del beneficio nel rispetto delle prescrizioni dell’Avviso pubblico e, pertanto, appartiene – contrariamente a quanto affermato nel provvedimento stesso, comunque ininfluente ai fini dell’individuazione del giudice competente – alla giurisdizione del giudice amministrativo.

2. Nel merito il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto denuncia, tra l’altro, "contraddittorietà" sulla base del rilievo che i preventivi di spesa erano già stati valutati e ritenuti conformi alle prescrizioni dell’Avviso e della circolare n. 41/03, ivi richiamata, in sede di ammissione al finanziamento.

Tale censura è infondata.

Appare, infatti, evidente che – attraverso le proprie argomentazioni – il ricorrente pone sostanzialmente in discussione il potere dell’Amministrazione di riconsiderare l’attività già espletata, ai fini di valutarne la legittimità.

Orbene, tale posizione non può essere condivisa, atteso che – come risulta dalla legge n. 241/90 – tale potere sussiste ed è normativamente disciplinato.

In particolare, l’art. 21 nonies della legge in argomento prevede il c.d. annullamento d’ufficio, riconoscendo espressamente il potere dell’Amministrazione di annullare provvedimenti amministrativi illegittimi in precedenza adottati.

Ciò detto, è, pertanto, da escludere che una nuova, diversa valutazione da parte dell’Amministrazione di elementi e/o circostanze di fatto già in precedenza valutati possa comportare – di per sé sola – illegittimità dell’azione amministrativa per contraddittorietà.

In sintesi, sussiste il potere dell’Amministrazione di riconsiderare le proprie decisioni, con conseguente facoltà della stessa di procedere in via di autotutela all’annullamento d’ufficio, senza che per ciò solo possa essere riscontrata l’illegittimità del provvedimento – in ultimo – adottato per "contraddittorietà" (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1414; TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 1 marzo 2011, n. 585; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 7 ottobre 2010, n. 18004).

Nel caso di specie, l’Amministrazione ha esercitato tale potere, e, dunque, il vizio denunciato – afferente la "palese contraddizione" nell’operato dell’Amministrazione – non è riscontrabile.

Volendo – comunque – considerare i preventivi in contestazione per come predisposti, i rilievi formulati dall’Amministrazione – posti a base della "revoca" (più propriamente, provvedimento di "autoannullamento") – appaiono condivisibili.

E’ sufficiente, infatti, una veloce disamina di detti preventivi per affermare che gli stessi non sono rispondenti all’art. 11 dell’Avviso pubblico ed alla circolare n. 41/2003 del Ministero del Lavoro nel medesimo richiamata.

In particolare, i preventivi in questione:

– sono tutt’altro che "dettagliati", in netto contrasto con la voce C.2.5 della circolare di cui sopra;

– anzi, sono inequivocabilmente generici, inidonei a configurare – in quanto tali – compiutamente ed esaustivamente l’oggetto della prestazione richiesta e, dunque, a consentire una valida ed effettiva valutazione e/o verifica in base ai principi di congruità, come, invece, previsto dal citato art. 11.

In aggiunta, va considerato che tali preventivi risultano essere solo 6 (ossia, in un numero inferiore a quello prescritto dall’art. 11 dell’Avviso, utile per ottenere l’"importo massimo riconoscibile") ed in due casi sono privi di data.

In definitiva, è doveroso rilevare che:

– la domanda presentata dal ricorrente per l’ammissione al contributo era effettivamente carente sotto un profilo di chiara rilevanza, da identificare con i "preventivi";

– l’Amministrazione – nell’accertare e contestare tale carenza, ai fini della "revoca dell’azione cod. 8916" – ha formulato rilievi congrui, fondati su criteri di logicità e razionalità, sicché ha correttamente operato.

Preso così atto della legittimità di una delle ragioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato (rectius: "la genericità dei preventivi, ritenuti insufficienti a identificare l’oggetto della prestazione e la congruità del costo preventivato, come da Avviso pubblico n. 725/2004, art. 1", espressamente contestata nella nota del 21 gennaio 2009, prot. n. 7559, poi richiamata nel provvedimento impugnato) e dell’idoneità di quest’ultima a supportare la decisione assunta dall’Amministrazione, diviene inutile la valutazione delle ulteriori ragioni poste a supporto di quest’ultima, atteso che anche l’eventuale condivisione delle censure formulate al riguardo non consentirebbe di procedere all’annullamento del provvedimento impugnato (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. IV, n. 551/1998; TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 7134/2005).

2.2. Permane da valutare il motivo di ricorso riguardante la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.

Anche tale censura non è condivisibile per le seguenti ragioni:

– in primis, va posto in evidenza che – trattandosi di un provvedimento di autoannullamento – non è configurabile un "procedimento ad istanza di parte";

– volendo intendere la censura in esame come attinente – in termini generali – alla violazione delle prescrizioni che garantiscono la partecipazione al procedimento, è da rilevare che il Consorzio ha avuto modo di produrre memorie e documenti, al fine di contestare i rilievi formulati dall’Amministrazione, poi posti a sostegno della decisione adottata. Come risulta dalla documentazione agli atti: – con la nota n. 7559 del 21 gennaio 2009 l’Amministrazione ha rappresentato al Consorzio le irregolarità riscontrate e – nel contempo – ha invitato lo stesso a produrre "le eventuali deduzioni e chiarimenti"; – a tale invito il Consorzio ha aderito con lettera in data 19 febbraio 2009;

– in ogni caso, l’Amministrazione ha avuto modo di dimostrare che il provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato", sicché sussistono i presupposti per l’operatività dell’art. 21 octies, il quale – per tali casi – statuisce la non annullabilità del provvedimento.

In definitiva, la censura in argomento è priva di giuridico pregio.

3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 751/2010, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 04-08-2011, n. 6971

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 19 luglio 2007 e depositato il successivo 1° agosto, il ricorrente impugna l’atto specificato in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Riferisce di occupare l’alloggio in argomento, in quanto convivente con l’originaria assegnataria signora T.C. e dopo il decesso di quest’ultima ha continuato ad occupare l’alloggio, previa comunicazione all’ATER, avendo, peraltro, aderito alla transazione delle morosità pregresse gravanti sull’immobile stesso e provvedendo a richiedere, in data 23.11.2006, a proprio nome, la sanatoria, con versamento dell’importo di Euro 196,73.

Avverso i predetti provvedimenti parte ricorrente è insorta deducendo vizi di violazione di legge e di eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’intimata ATER che ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell’adito giudice, e, nel merito, l’infondatezza del gravame.

All’Udienza del 13 luglio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, come eccepito dall’A.T.E.R. intimata.

E’ noto, infatti, che per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, DPR 30 settembre 1972 n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito a detta assegnazione (Cass. civ., S.U., 23 febbraio 2001, n. 65; Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949).

Pertanto, nel complessivo procedimento per l’assegnazione degli alloggi in questione, va distinta una prima fase, di natura pubblicistica, caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi finalizzati al perseguimento di interessi pubblici e, correlativamente, da posizioni di interesse legittimo dell’assegnatario; da quella successiva, di natura privatistica, nella quale, poiché la regolamentazione dei rapporti tra ente assegnante ed assegnatario assume una diretta rilevanza, la posizione soggettiva del privato assume il carattere di diritto soggettivo.

Ne consegue che le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase del rapporto appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, mentre appartengono all’autorità giudiziaria ordinaria quelle sorte dopo l’assegnazione, nelle quali si contesti il potere dell’ente assegnante di pronunciare l’estinzione del già sorto diritto soggettivo dell’assegnatario al godimento dell’alloggio (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2011, n. 2949; 11 agosto 2010, n. 5617; 2 ottobre 2009, n. 5140; sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2001; Cass.civ., S.U., 2 giugno 1997, n. 4908).

Si è aggiunto che in base alla disciplina di cui all’art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, nel testo sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205, come risulta a seguito della sentenza di illegittimità costituzionale parziale n. 204 del 2004 Corte cost., nella materia dell’edilizia residenziale pubblica – senz’altro ricompresa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della p.a. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto, ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge. (Cass.civ., S.U., 23 dicembre 2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527).

Il difetto di giurisdizione si estende anche all’ipotesi di ordine di rilascio dell’alloggio occupato abusivamente.

Con specifico riferimento all’occupazione abusiva la Corte di Cassazione (12 giugno 2006 n. 13527) ha affermato che in tale ipotesi la giurisdizione appartiene al giudice ordinario e ciò in quanto la controversia "non attiene alla fase pubblicistica dell’assegnazione, nella quale sono stabiliti i requisiti soggettivi ed i criteri di attribuzione dei punteggi tra gli aventi diritto, ma si riferisce ad una vicenda riguardante il potere dell’assegnatario di dare ospitalità a terzi nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica".

Solo per completezza il Collegio rileva che anche in ordine alla velata richiesta di regolarizzazione deve pervenirsi alla medesima conclusione circa la carenza di giurisdizione del giudice adito.

Ed invero – in conformità a quanto già affermato dalla Sezione (6 settembre 2010, n. 32107) – può dirsi che anche in tali ipotesi la controversia attiene ad una fase successiva a quella dell’originaria assegnazione (Cass., S.U., 12 giugno 2006, n. 13527). Aggiungasi che i requisiti per ottenere la regolarizzazione sono vincolati, con la conseguenza che non sussistono spazi di valutazione discrezionale da parte dell’autorità amministrativa.

Rileva il Collegio che le superiori considerazioni si attagliano al caso di specie in cui il ricorrente adduce a sostegno della propria tesi difensiva, di essere subentrato nel titolo all’originaria assegnataria deceduta in data 9 maggio 2003, e di avere, quindi, titolo alla voltura del contratto di locazione, avendo, peraltro, avanzato domanda di sanatoria ed effettuato il relativo versamento come sopra indicato, sicché al Collegio non resta che declinare la propria giurisdizione in favore di quella del giudice ordinario, attenendo la controversia esclusivamente alle vicende del rapporto di locazione sorto per effetto del provvedimento di assegnazione all’originaria assegnataria e tende a far valere il diritto soggettivo del ricorrente al godimento dell’alloggio nella prospettata sussistenza dei requisiti di legge per il subingresso nel rapporto.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale per questa parte il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.