Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 19-08-2011, n. 32508 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dibattimentale emessa all’udienza del 4 ottobre 2010 il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, nel procedimento a carico di O.L., ha rilevato l’omessa traduzione degli atti di polizia giudiziaria nella lingua nazionale dell’imputato alloglotta e disposto, conseguentemente, la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la loro traduzione e la rinnovazione dell’avvio del procedimento.

Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale, denunciando l’abnormità dell’ordinanza e la violazione del combinato disposto degli artt. 143 e 415 bis c.p.p..

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.

Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema, con sentenza n. 25957 in data 26 marzo 2009, hanno affrontato il problema dei rapporti fra il giudice e il pubblico ministero in rapporto al fenomeno della regressione, quando ritenuta anomala, del processo ad una fase precedente.

Nella motivazione di quel deliberato l’organo supremo di nomofilachia ha rilevato non essere conforme al sistema, per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità fino ad utilizzarlo impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadrabili nè rimediabili. Ed il limite logico per evitare un eccessivo ricorso alla categoria della abnormità è rappresentato, innanzi tutto, dai c.d. vizi innocui, che si riscontrano nei casi in cui vi è una irrilevanza sopravvenuta dell’anomalia, dovuta ad un successivo provvedimento o ad una situazione processuale che ne ha fatto venir meno la rilevanza: sono ipotesi in cui il giudice ha esercitato un potere che non gli spettava, ma non si è comunque realizzata alcuna stasi del processo, anche se vi sia stata indebita regressione, le cui conseguenze siano tuttavia rimediabili con attività propulsive legittime.

In tale ottica hanno considerato, ancora, le Sezioni Unite che l’abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;

negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice.

Non è, dunque, caratterizzante della abnormità la regressione del procedimento, nel senso di "ritorno" dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, in quanto l’esercizio legittimo dei poteri del giudice può comportare siffatta regressione. Se si consente al Pubblico Ministero di invocare il sindacato della Corte di Cassazione in ogni caso in cui essa è stata disposta dal giudice, si rende possibile tale sindacato avverso tutti provvedimenti di quel tipo, eludendosi così il principio di tassatività delle impugnazioni.

Conclusivamente, se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso "consentito" anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato; mentre non importa che il potere sia stato male esercitato, giacchè in tal caso esso sfocia in un atto illegittimo, ma non abnorme.

In applicazione del suesposto principio osserva la Corte che, nel caso in esame, non sussiste alcun impedimento per il P.M. all’esecuzione della disposta traduzione degli atti e alla successiva rinnovazione del decreto di citazione diretta a giudizio; onde il provvedimento adottato dal Tribunale non è qualificabile sotto alcun profilo di abnormità, poichè il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema e gli effetti di esso non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del procedimento.

Esclusa l’abnormità del provvedimento, ne deriva la non autonoma impugnabilità. Rimane, conseguentemente, travolta e assorbita ogni censura diretta a contrastare il deliberato sotto il profilo della violazione di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 13-10-2011, n. 1843 Istruzione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso, che ha ad oggetto la mancata assegnazione alla minorenne indicata in epigrafe, disabile grave come da certificazione in atti, di un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale da parte del Comune di Palermo è fondato e va accolto.

In merito alla sussistenza dell’obbligo di fornire l’assistenza in questione da parte dell’Amministrazione intimata, è sufficiente richiamare l’art. 22, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, laddove si stabilisce che "L’assistenza igienico – personale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l’integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana", nonché i precedenti favorevoli di questo TAR relativi a fattispecie analoghe a quella in esame (vedi sentenza della III sezione n. 925/2009 e di questa sezione n. 880/2011).

Relativamente alla pretesa risarcitoria, il Collegio ritiene di seguire l’orientamento espresso nella sentenza del TAR Sardegna n. 2462/2010, alla cui motivazione, per ragioni di sintesi, si rinvia, la quale, esaminando l’analoga fattispecie della assegnazione di un numero insufficiente di ore di sostegno, ha ritenuto che nel caso di violazione dei diritti del minore disabile costituzionalmente garantiti e protetti vi è il presupposto per il risarcimento del danno esistenziale, che è individuabile negli effetti che la diminuzione (anche temporanea) delle ore di assistenza ha sullo sviluppo del disabile in situazione di gravità, in considerazione dell’interruzione del processo di promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale".

Il danno va, naturalmente, quantificato in via equitativa, tenendo conto del periodo di carenza dell’assistenza, che va, ad avviso del Collegio, computato dalla data di proposizione del ricorso con istanza cautelare, dato che per il periodo precedente possono riscontrarsi gli estremi per l’applicazione del principio generale di cui all’art. 1227 del c.c. in tema di "danno evitabile" (attualmente codificato nell’art. 30, comma 3, del codice amministrativo), in base al quale il soggetto, che è danneggiato da un atto amministrativo illegittimo, per ottenere il risarcimento, ha l’onere di attivarsi tempestivamente fino a domandarne la sospensione degli effetti in sede cautelare e l’annullamento (in tal senso, di recente,Consiglio di Stato, VI, 31 marzo 2011, n. 1983).

Pur essendo rinvenibile nella giurisprudenza amministrativa un orientamento, secondo il quale non si può considerare colposa la condotta del ricorrente, che non promuove un’istanza cautelare potenzialmente idonea ed evitare la produzione del danno o ad eliderne la portata, in quanto non vi è certezza circa la concessione della misura cautelare (in tal senso Consiglio di Stato, VI, 9 giugno 2008, n. 2751), va rilevato che nella specie esisteva un orientamento di questo TAR favorevole ai ricorrenti, i quali, in caso di tempestiva proposizione del ricorso con contestuale richiesta di sospensiva, avrebbero sicuramente ottenuto in tempi brevi una pronuncia favorevole come, in effetti verificatosi.

Nella specie tra la proposizione del ricorso e l’inizio del servizio di assistenza sono trascorsi circa 4 mesi e il Collegio ritiene di liquidare in via equitativa, a titolo di danno esistenziale, la somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00).

Il ricorso deve, pertanto, nei limiti su precisati essere accolto e, per l’effetto:

– va riconosciuto il diritto del minore indicato in epigrafe ad un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale;

– va condannata l’amministrazione resistente all’assegnazione, a favore del predetto minore, di un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale;

– va condannata l’amministrazione resistente al risarcimento del danno esistenziale come sopra quantificato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto,

– riconosce il diritto del minore indicato in epigrafe ad un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale;

– condanna l’amministrazione resistente all’assegnazione, a favore del predetto minore, di un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale;

– condanna l’amministrazione resistente al risarcimento del danno esistenziale come quantificato in motivazione.

Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-03-2012, n. 3628 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 21/9/06 Z.G. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio depositata in data 12 novembre 2005, la quale aveva respinto le proprie domande, nei confronti della FIC S.p.A., volte all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento, alla corresponsione dell’indennità supplementare e dell’indennità per mancato preavviso, nonchè al risarcimento del danno dovuto per mancato preavviso, oltre al risarcimento del danno per licenziamento ingiurioso, per demansionamento, per lesione dell’immagine, della reputazione e dell’onorabilità. La sentenza aveva invece parzialmente accolto la domanda relativa al fringe benefit.

L’appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, lamentando l’errata interpretazione della nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente ed il travisamento da parte del Giudice di primo grado di tutte le risultanze probatorie, le quali invece – secondo lo Z. – dimostravano la fondatezza delle ragioni avanzate in prime cure.

Si costituiva la FIC S.p.A., insistendo per il rigetto dell’appello e per la conseguente conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza del 19 ottobre-20 dicembre 2007, l’adita Corte d’appello di Milano rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che, nella specie, non si riscontrava alcun elemento tale da indurre a qualificare il licenziamento pretestuoso od arbitrario, nè tantomeno contrario ai principi di correttezza e buona fede; sicchè, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, doveva escludersi l’ingiustificatezza del recesso, da ricollegarsi, invece, alla volontà imprenditoriale di riorganizzare la società.

Nè spettava al ricorrente il richiesto risarcimento danno derivante dal demansionamento, in difetto di elementi da cui potesse emergere la prova del danno.

Analogamente non poteva accogliersi la richiesta risarcitoria del danno da licenziamento ingiurioso, avendo lo Z. omesso di allegare elementi di fatto occorrenti per dimostrare sia nell’an che nel quantum il relativo danno.

Infondata era altresì la domanda concernente il danno dovuto alla mancata effettuazione del periodo di preavviso, mentre in ordine alla quantificazione del fringe benefit nessun elemento era stato fornito che inficiasse la determinazione del Giudice di primo grado.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre lo Z. con cinque motivi.

Resiste la società FIC con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso Z.G., denunciando violazione e falsa applicazione da parte della Corte territoriale dell’art. 41 Cost., comma 2, degli artt. 1362, 1369, 1371, 1375, cod. civ. e degli artt. 19 e 22 del CCNL, 23 maggio 2000, per i dirigenti aziende industriali (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che: "La Corte territoriale confonde l’oggetto del sindacato giudiziale: che non può consistere nell’analisi delle scelte strategiche del datore di lavoro, ma nel vaglio della loro congruenza e del loro carattere reale rispetto al motivo della lettera di licenziamento"; ed, ancora, che il corretto approccio alla verifica della giustificatezza dei recesso doveva realizzarsi mediante "la verifica della effettività e veridicità del motivo contenuto nella lettera di licenziamento".

Il motivo, così sinteticamente esposto, è infondato.

Il licenziamento – come risulta dalla lettera inviata al ricorrente – è stato motivato sulla base di un tasso di perdita del fatturato pari al 9,4% nel quadriennio e con la conseguente intenzione della Società di sopprimere la posizione lavorativa ricoperta dal signor Z., in un’ottica di riduzione dei costi e di razionalizzazione delle risorse.

A fronte delle suddette circostanze, provate all’esito dell’istruttoria di primo grado, la Corte di Appello di Milano ha osservato che dalle risultanze probatorie e dalle allegazioni documentali era emersa pacificamente la volontà imprenditoriale di riorganizzare la società.

Pertanto, il licenziamento dell’appellante non risultava affatto ingiustificato, tale potendosi considerare solo il licenziamento sorretto da un motivo che si dimostrasse pretestuoso e non corrispondente a realtà, ovvero tale che la sua ragione dovesse essere rinvenuta unicamente nell’intento del datore di lavoro di liberarsi della persona del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all’imprenditore di riorganizzare le risorse umane In modo da consentire una gestione non in perdita dell’azienda.

Da tale argomentazione della sentenza emerge chiaramente che la valutazione della Corte sulla mancanza di pretestuosità ed arbitrarietà del licenziamento per cui è causa si è incentrata sulla riscontrata corrispondenza al vero della motivazione addotta dalla società in sede di recesso.

La Corte territoriale, d’altronde, si è diligentemente attenuta al constante orientamento giurisprudenziale in siffatta materia, per il quale, in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti d’azienda, l’indennità supplementare di cui all’art. 19 del CCNL dei dirigenti di aziende industriali del 27 aprile 1995 compete al dirigente licenziato solo nei casi in cui il recesso non sia assistito da giustificatezza, che può fondarsi sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbano necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione dal rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost. (Cass. n. 16498/2009).

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per l’accertamento della giustificatezza del licenziamento (art. 360 c.p.c., n. 5), sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa in detto vizio laddove ha affermato che "non può il Giudicante di merito sostenere che gli elementi probatori, se pur provati sono inidonei a sorreggere l’ingiustificatezza del recesso datoriale e, contemporaneamente, attribuire agli stessi quel valore negativo e decisivo".

Il motivo è privo di fondamento.

Invero, diversamente da quanto assunto dal ricorrente, la Corte ha precisato che l’articolato ricorso proposto dallo Z. mirava a dimostrare elementi che, anche, se provati, non avrebbero sorretto comunque l’ingiustificatezza del recesso, essendo le doglianze avanzate dall’appellante in realtà più idonee a sorreggere un ricorso avverso un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore non dirigente, piuttosto che un gravame volto a contrastare la giustificatezza del licenziamento di un dirigente, stante la differenza dei presupposti posti a base delle due ipotesi di recesso. Pertanto – prosegue correttamente la Corte territoriale – in merito al licenziamento del dirigente, da un lato, la crisi aziendale non deve necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro e, dall’altro, il giudice non può comunque valutare le politiche aziendali rispetto ai livelli più alti della gestione dell’impresa, se non sotto i profili della pretestuosità ed arbitrarietà, profili questi che tuttavia l’appellante, nella specie, aveva omesso di provare.

Anche avuto riguardo al motivo in esame, pertanto, appare evidente che, con esso, il ricorrente in realtà propone un riesame dei fatti di causa ed una nuova valutazione del merito a sè favorevole, inammissibile in sede di legittimità.

Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente denuncia insufficiente motivazione della sentenza circa un fatto controverso e decisivo per l’accertamento della ingiusticatezza del licenziamento (art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe omesso di confutare le specifiche censure proposte con i motivi di gravame, non indicando quali tra gli elementi probatori sottoposti al suo vaglio dall’appellante (anche mediante istanza ex art. 210 c.p.c.) sarebbero stati ritenuti irrilevanti al fine dell’adottata decisione.

Entrambi i motivi non possono essere condivisi.

Invero, per costante giurisprudenza, il Giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti.

E’ sufficiente, infatti, che dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 8767/11, n. 24331/07 e n. 18939/07); ciò che, nella specie, si è verificato.

Peraltro, va rilevato che in relazione alla dedotta omessa valutazione delle testimonianze il ricorrente non ne riporta il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. n. 4205/2010).

Con il quinto motivo, infine, il ricorrente, denunciando insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per l’accertamento della quantificazione dei fringe benefits (art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che il Giudice d’appello non avrebbe preso in considerazione le doglianze sollevate dall’appellante in merito a presunti "errori aritmetici" in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nella quantificazione delle spettanze liquidate per il suddetto titolo.

Il motivo è infondato, poichè, con la "formula" degli "errori aritmetici nel conteggio" il ricorrente ripropone la propria quantificazione dei valori dei singoli fringe benefits diversa da quella operata dal Giudice di primo grado correttamente non accolta dalla Corte d’appello in assenza di adeguate allegazioni a fondamento.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 50,00 oltre Euro 3.000,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5789 Indennità di buonuscita o di fine rapporto

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Svolgimento del processo

Il lavoratore indicato in epigrafe conveniva in giudizio l’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di cui era dipendente e chiedeva, sul presupposto dell’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario reso in modo costante, la declaratoria del diritto al computo dei relativi compensi nella base di calcolo dell’indennità di anzianità e nel TFR nonchè il ricalcalo, mediante il computo dei detti compensi, della retribuzione corrisposta per 13^, 14^ e periodo feriale.

L’adito giudice accoglieva il solo capo della domanda relativo al ricalcalo dell’indennità di anzianità e del TFR. La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza impugnata.

Avverso questa sentenza l’Istituto in epigrafe ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura.

La parte intimata resiste con controricorso. Vengono depositate memorie illustrative.

Motivi della decisione

Preliminarmente va dato atto che il ricorso è, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4, procedibile in quanto risultano depositati i contratti collettivi di cui si deduce la violazione.

Con l’unico motivo di censura l’Istituto ricorrente, deducendo violazione delle norme del contratto collettivo e dell’art. 2120 c.c., assume che la Corte del merito ha erroneamente interpretato il CCNL del 1992 ritenendo, relativamente al TFR, prevista una nozione di retribuzione omnicomprensiva.

La censura, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio in ossequio anche al principio di nomofilachia reputa di aderire, è fondata.

Questo giudice di legittimità infatti ha sancito, nell’interpretare direttamente ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, la denunciata norma collettiva che in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all’art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla L. n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purchè la volontà risulti chiara pur senza l’utilizzazione di formule speciale od espressamente derogatorie. Ne consegue che, con riferimento al personale dipendente delle aziende grafiche e affini e delle aziende editoriali (nella specie, dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato), a partire dal c.c.n.l. del 1 novembre 1992, la quota annuale di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 1, per il calcolo del trattamento di fine rapporto concerne la retribuzione indicata, con definizione non onnicomprensiva, nell’art. 21 del c.c.n.l. medesimo sulla nomenclatura, ossia quella "complessivamente percepita dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione delle prestazioni di lavoro straordinario (Cass. 13 gennaio 2010 n. 365 e Cass. 27 maggio 2010 n. 13048).

Nè vi è contrasto con la sentenza n. 6086 del 2010 di questa Corte in quanto trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, questa Corte non poteva procedere ad una interpretazione diretta, come invece avvenuto nella citata sentenza n. 365 del 2010, del contratto collettivo nazionale di cui il ricorrente aveva dedotto l’erronea interpretazione.

La sentenza impugnata conseguentemente va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Roma che farà applicazione del principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.