Cons. Stato Sez. V, Sent., 22-02-2011, n. 1099 Opere pubbliche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Gli appelli indicati in epigrafe si dirigono contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche, con la quale quel giudice ha accolto un ricorso della controinteressata società L. e ha annullato in parte il bando di gara per la realizzazione di un depuratore con obbligo, sussistendone ancora l’interesse, ad indire una nuova gara sulla base di un diverso bando di gara, con espunzione della norma annullata.

Il primo dei due appelli indicati in epigrafe è proposto dall’ATI con capogruppo S.- D.A., il quale è assistito dai seguenti motivi di diritto:

Legittimità del bando di gara, in quanto la norma di bando annullata (sostanziale corrispondenza tra requisiti di ammissione e criteri di valutazione) tendeva, da un lato, a garantire l’interesse dell’Amministrazione ad avere partecipanti idonei all’adempimento delle obbligazioni e, dall’altro individuava un criterio di valutazione, essendo richiesto il fatturato minimo per il requisito di partecipazione e il numero degli impianti per il criterio valutativo, peraltro puramente accessorio;

Infondatezza del motivo relativo alla valutazione di dieci impianti, in quanto per nessuno di essi L. ha prodotto la documentazione;

Vengono, poi, riproposti, i motivi del ricorso incidentale:

Violazione e falsa applicazione del bando di gara, per non essere documentato il costo di manutenzione e di utilizzazione, per cui a L. doveva essere attribuito il punteggio di 0;

Violazione e falsa applicazione del bando di gara, dovendo prevalere il listino ufficiale con attribuzione a L. di punti 2,67;

Sviamento, illogicità e contraddittorietà, nel caso in cui si dovesse interpretare la norma di bando (art. 2.4 del bando di gara) come favorevole alla prevalenza dell’offerta sul listino ufficiale.

L.A. si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e formulando altresì appello incidentale, richiamando all’uopo quello proposto nel secondo appello.

Il secondo appello indicato in epigrafe (n. 5900 del 2010) è proposto da A.M. e si dirige, come già precisato, contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche, sulla base dei seguenti motivi:

Legittimità della norma di bando, che prevede, secondo il primo giudice, una sostanziale identità tra requisiti di ammissione alla gara e criteri di attribuzione del punteggio dell’offerta, trattandosi di elementi evidentemente differenziati, con l’aggiunta che tale elemento di valutazione non è affatto preponderante nel computo complessivo del punteggio;

Legittimità dell’attribuzione del punteggio uguale a 0 a L. per gli impianti realizzati, mancando qualsiasi dimostrazione della esecuzione.

Anche in questo appello L. si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione.

Formula, altresì, appello incidentale condizionato, sulla base del seguente motivo:

Violazione dell’art. 49 del d.. lgs. n. 163 del 2006 e illogicità manifesta, per mancata attribuzione del punteggio delle referenze apportate dall’impresa ausiliaria; oltre alle eccezioni in ordine alle valutazioni attribuite a L..

L’ATI con capogruppo Sereco Depurazione Acque si costituisce in tale appello, deposita una consulenza tecnica e chiede l’accoglimento dell’appello.

Le due cause passano in decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2010.
Motivi della decisione

I due appelli indicati in epigrafe si dirigono contro la medesima sentenza del Tribunale amministrativo regionale delle Marche e presentano evidenti aspetti di connessione oggettiva e soggettiva e vanno, pertanto, preliminarmente riuniti.

Entrambi gli appelli principali (che hanno la medesima "causa petendi") sono infondati.

Infatti, come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, nella specie si è determinata per effetto della presenza di una norma di bando (art. 2, punto 6) una inammissibile commistione fra requisiti di ammissione alla gara e elementi di valutazione dell’offerta, in quanto la norma di bando prima indicata, dapprima richiedeva il possesso di esperienza minima nell’ambito della realizzazione di impianti di depurazione delle acque e, poi, esprimeva la necessità di una valutazione, con assegnazione di punteggio, per gli impianti eseguiti.

E’ evidente, quindi, come una medesima evidenza fattuale (l’aver operato la realizzazione di impianti di depurazione) veniva considerata, da un lato, un requisito di ammissione alla gara, mentre, da un altro, la medesima evidenza fattuale veniva presa in considerazione per l’attribuzione di un punteggio, ed è fuori discussione che gli elementi che sono considerati come fondamentali requisiti per la partecipazione ad una gara pubblica attengono a fatti costituzionali dell’impresa, mentre gli stessi non possono allo stesso tempo essere presi in considerazione per la valutazione dell’offerta, in quanto già esaminati e ricompresi nell’ambito del "minimum" indispensabile per la partecipazione alla gara.

La sentenza impugnata, dunque, correttamente ha accolto il motivo subordinato ed ha annullato la norma di bando di gara illegittima, ordinando conseguentemente la rinnovazione del procedimento sulla base della espunzione della norma di bando considerata illegittima e su tale linea è anche il Collegio, reputando, come da giurisprudenza da tempo esistente, come non sia ammissibile che un requisito (già valutato ai fini dell’ammissione), venga poi nuovamente valutato ai fini dell’attribuzione di un punteggio dell’offerta tecnica.

Gli appelli incidentali condizionati possono, alla luce della infondatezza degli appelli principali, essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Le spese di giudizio degli appelli riuniti possono, però, in considerazione della particolarità della questione controversa, essere compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti,

li riunisce;

rigetta gli appelli principali;

dichiara improcedibili gli appelli incidentali;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 05-03-2011, n. 313 amministrazione pubblica

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ale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ditta M.F. presentava ricorso avanti questo Tribunale avverso la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Falerna n. 167 del 9.5.1994, con il quale era approvato il verbale di aggiudicazione dei lavori di data 14.5.1993 di costruzione rete interna di fognatura nera con potenziamento dell’impianto di depurazione di Falerna Marina, per un importo a base d’asta di lire 1.955.000.000 (euro 1.000.677,23).

Il ricorso si fondava, essenzialmente, sulla contestata disapplicazione da parte dell’Amministrazione Comunale dell’art. 2 bis, comma 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, come convertito dalla legge n. 155 del 1989, il quale consentiva, fino alla data del 31.12.1992, di procedere alla esclusione automatica della offerte anomale presentate, in luogo della valutazione delle stesse ai sensi del primo comma della medesima disposizione.

La ditta ricorrente affermava che ove l’Amministrazione avesse applicato la norma prevista dal bando di gara, escludendo automaticamente le due offerte anomale pervenute, la medesima sarebbe risultata aggiudicataria dell’appalto. Sennonché, la stazione appaltante aveva ritenuto di non dare applicazione alla citata disposizione, avendo questa validità solo fino al 31.12.1992 e, conseguentemente, con il contestato verbale del 14.5.1993 era stata disposta l’aggiudicazione in favore di altro concorrente, poi approvata con la deliberazione n. 167/1994.

La domanda cautelare proposta dalla ricorrente era respinta e, con sentenza n. 124/1994, era respinto, altresì, il ricorso.

Avverso la detta sentenza, l’odierna ricorrente C.C. srl -nel frattempo succeduta alla ditta M.F. – proponeva appello al Consiglio di Stato, il quale, con pronuncia n. 1225 depositata in data 28.2.2002 accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annullava gli atti impugnati.

La ditta C. srl agisce, pertanto, in questa sede affermando che logica conseguenza della pronuncia del Consiglio di Stato è la spettanza del giusto risarcimento del danno per l’attività illegittima ed illecita posta in essere dall’Amministrazione Comunale.

In particolare, la ditta ricorrente sostiene come nel caso in esame sussistano tutti gli elementi per poter disporre il risarcimento del danno, in quanto: vi è stata la condotta illegittima dell’Amministrazione Comunale concretizzatasi con la deliberazione n. 167/1994, poi annullata in sede giurisdizionale in via definitiva; vi è stato il danno ingiusto subito, cioè la mancata aggiudicazione dell’appalto in questione -a tale fine produce simulazione dalla quale emerge che la stessa, ove fosse stata data corretta applicazione delle norme del bando, con esclusione delle offerte anomale, sarebbe risultata aggiudicataria -, con tutte le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali derivate; vi è la posizione giuridica soggettiva lesa di cui è titolare la ricorrente medesima; vi è la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o, in subordine, della colpa grave in capo all’Amministrazione Comunale, la quale ha posto in essere un’attività provvedimentale negligente ed imprudente, ignorando elementari principi di diritto.

In ordine alla quantificazione del danno, la ricorrente indica oltre alle spese sostenute per la partecipazione alla gara, quantificate nell’uno per cento dell’importo dell’appalto originario (euro 10.096,77), il mancato utile che sarebbe derivato dalla esecuzione dell’appalto, pari al 20% dell’importo a base d’asta al netto del ribasso (euro 201.934,64) e, in subordine, nella misura del 10% ex art 354 L. 2248/1865, All. F., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

In via subordinata, la ricorrente chiede che siano determinati i criteri in base ai quali il Comune resistente dovrà proporre il pagamento delle somme dovute.

Resiste in giudizio il Comune di Falerna, il quale chiede che il ricorso sia rigettato non sussistendo i presupposti richiesti dall’ordinamento per poter disporre il risarcimento del danno e, comunque, contesta la quantificazione dei danni effettuata dalla ricorrente.

Alla pubblica udienza del 27 gennaio 2011, il Collegio ha trattenuto in decisione il ricorso.

Preliminarmente si deve precisare -come correttamente rileva parte ricorrente – che il presente giudizio non attiene alle circostanze di merito afferenti alla gara d’appalto relativa ai lavori di costruzione della rete di fognatura, tutte questioni già definite con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1225/2002. Conseguentemente, ogni riferimento a detta vicenda assume, in questa sede, l’unico significato di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti per la risarcibilità del danno patito.

Questo Tribunale, con la pronuncia n. 124/94 ha ritenuto legittima la condotta dell’Amministrazione Comunale, in quanto alla data della redazione del verbale di gara e del provvedimento di approvazione dello stesso, la disposizione concernente l’esclusione automatica delle offerte anomale, pur essendo espressamente prevista nel bando, non risultava più legittimamente invocabile, avendo automaticamente cessato di avere efficacia in ragione del chiaro disposto di legge che configurava la medesima come transitoria. Diversamente, il Consiglio di Stato, con la ricordata sentenza n. 1225/2002, ha ritenuto che la pubblica Amministrazione è tenuta ad applicare le regole fissate nel bando, atteso che questo costituisce lex specialis della gara e non può essere disapplicato nel corso del procedimento neppure in caso in cui talune regole non siano più conformi allo jus supervenines, operando il bando di gara (salvo prova contraria) un rinvio materiale e non dinamico alle regole in esso contenute, con l’effetto di rendere indifferente la mutazione successivamente intervenuta a livello legislativo.

Riportata per sommi capi la vicenda relativa alla gara d’appalto in questione, e passando all’esame della risarcibilità del danno, si deve rilevare quanto segue.

Come noto, il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, non essendo questo sufficiente ma richiedendosi, altresì, la positiva verifica di tutti i requisiti previsti, e cioè la lesione della situazione soggettiva tutelata, la colpa dell’Amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale e la sussistenza di un nesso causale tra l’illecito ed il danno subìto.

Pertanto, in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di una pubblica Amministrazione, al fine di stabilire se la fattispecie concreta integri una ipotesi di responsabilità, il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire se il danno accertato sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l’ordinamento; c) accertare sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l’evento dannoso sia riferibile ad una condotta dell’Amministrazione; d) stabilire se l’evento dannoso sia riferibile a dolo o colpa dell’Amministrazione, non potendo quest’ultima essere considerata in colpa, di per sé solo, in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo (tra le tante Consiglio di Stato, sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5160; questa stessa sezione con pronuncia 7 luglio 2010, n. 1545).

Con riferimento, più specificamente, all’imputazione dell’elemento dannoso a titolo di dolo o colpa della Pubblica amministrazione, si osserva come essa debba ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui l’adozione della determinazione illegittima, che apporti lesione all’interesse del soggetto, si sia verificata in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione a cui deve ispirarsi l’attività amministrativa nel proprio esercizio, ovvero quando l’azione dell’Amministrazione sia caratterizzata da negligenza nell’interpretare ed applicare la vigente normativa (Consiglio di Stato, sez. V, 22 febbraio 2010, n. 1038).

Per converso, è stato posto in luce come nel caso in cui l’operato della Pubblica amministrazione, all’atto di emanazione del provvedimento amministrativo poi annullato in via giurisdizionale, sia correlato all’esistenza di particolari circostanze, quali l’equivocità e la contraddittorietà della normativa applicabile, la novità delle questioni, le oscillazioni giurisprudenziali nella materia, che possano avere influito sull’illegittimo comportamento dell’Amministrazione stessa, deve ritenersi non possa configurarsi una situazione soggettiva di colpa dell’Amministrazione suscettibile di generare un obbligo di risarcimento del danno subito in favore del soggetto interessato (Consiglio di Stato, sez. V, 26 maggio 2010, n. 3367; id, 13 aprile 2010, n. 2029; id, 22 febbraio 2010, n. 1038).

Alla luce degli esposti principi generali, nel caso in esame, non c’è dubbio che la peculiarità dell’ipotesi affrontata dall’Amministrazione Comunale non permetta di affermare la sussistenza di una situazione soggettiva colposa in capo alla medesima.

Al di la di ogni altra ed ulteriore argomentazione, pure utilizzabile in tale contesto, l’indubbia equivocità della norma di cui all’art. 2 bis legge n. 155/1989, che l’Amministrazione Comunale si è trovata ad applicare nel corso della procedura concorsuale, appare del tutto evidente solo considerando il fatto che, da un lato, il TAR e, dall’altro, il Consiglio di Stato ne hanno offerto una diversa interpretazione.

Non pare, quindi, ragionevolmente invocabile una colpa dell’Amministrazione Comunale nell’interpretare e, poi, applicare (o disapplicare, come in realtà avvenuto) una disposizione, la cui interpretazione ed applicazione, in quella specifica situazione ed in quella particolare sequenza temporale, erano oggettivamente equivoche, tale da determinare due opposte pronunce giurisdizionali, seppur di grado diverso.

In definitiva, per tutto quanto detto, deve ritenersi che, nel caso in questione, non sia ravvisabile l’elemento soggettivo della colpa in capo all’Amministrazione Comunale.

Pertanto, la domanda di risarcimento del danno va respinta.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-06-2011, n. 12854 Donazione e legato Successione Testamento olografo

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 27 maggio 1993, G.C., premesso che con testamento olografo pubblicato il 2 settembre 1992 il proprio coniuge G.P., deceduto il (OMISSIS), le aveva lasciato l’usufrutto sia del secondo piano casa nuova e del primo piano casa vecchia nonchè la proprietà dei mobili e del danaro, e che, attesa la evidente sproporzione tra i beni a lei relitti e l’asse ereditario, stimato nel mese di dicembre del 1992 in L. 13.713.000.000, intendeva rinunciare al legato, se questo fosse stato interpretato come legato in sostituzione di legittima, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Belluno i figli G.R. e M., per sentirsi reintegrare nella quota di legittima a lei spettante e per sentire sciogliere la comunione ereditaria.

G.M. aderì alle domande proposte dalla madre e, per l’ipotesi in cui il testamento contenesse l’attribuzione a lei stessa di un legato in sostituzione di legittima, dichiarò di rinunciare ad esso e di pretendere la reintegrazione della quota di legittimarla.

G.R., sul presupposto che il testamento contenesse l’istituzione di erede in suo favore e distinti, legati in sostituzione della legittima a favore della madre e della sorella, e che la prima avesse conseguito l’oggetto del legato, incassando il danaro portato dai tre Libretti di risparmio relitti dal de cuius e dando disposizioni per l’amministrazione dei beni immobili, eccepì la inammissibilità della domanda e ne contestò comunque la infondatezza. Nei confronti della sorella M. dichiarò di non accettare il contraddittorio sulle domande dalla stessa proposte, eccepì la improponibilità dell’azione di riduzione essendo la sorella decaduta dal relativo diritto, e, in subordine, chiese che la stessa fosse dichiarata tenuta ad imputare alla propria quota quanto ricevuto in vita dal comune genitore.

2. – Il giudice adito, accertate la istituzione di erede in favore di G.R., la qualità di legittimaria dell’attrice e la natura di legato puro e semplice della disposizione in favore della stessa contenuta nel testamento, con sentenza non definitiva, dichiarò ammissibile la domanda di riduzione, accertando nella misura di un quarto la quota a lei riservata, come quella riservata alla figlia, riconosciuta legittimarla, attesa la sopravvenuta revoca del legato in suo favore per donazione alla stessa della nuda proprietà dell’immobile che ne era oggetto.

3. – Proposto gravame da G.R., e appello incidentale dalla sorella, e deceduta nelle more la madre, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 1 marzo 2006, confermò la decisione impugnata, respingendo anche l’appello incidentale di G.M..

Con il primo motivo di appello si lamentava che il Tribunale avesse riconosciuto G.M., anzichè legittimaria pretermessa, e perciò titolare del diritto all’azione di riduzione, beneficiarla di disposizione testamentaria avente ad oggetto la quota di. legittima su prosupposto, ritenuto dall’appellante erroneo, che la disposizione contenuta noi testamento, con la quale si lasciava alla predetta la legittima o la proprietà del primo piano casa nuova n. 71, mantenesse vigore, per effetto della successiva donazione alla stessa della proprietà dell’immobile, nella parte relativa all’attribuzione della legittima.

Al riguardo, la Corte d’appello osservò che l’assunto dell’appellante poggiava sulla pretesa cristallizzazione della volontà del testatore al momento della redazione del testamento, laddove il Tribunale aveva correttamente evidenziato che, a seguito della revoca della disposizione a titolo particolare, il testatore aveva inteso comunque lasciare alla figlia a legittima.

La Corte rigettò anche la censura relativa alla esclusione della natura giuridica di legato in sostituzione di legittima alle disposizioni testamentarie a favore di G.C., censura fondata sul rilievo che l’assetto complessivo del testamento, con l’istituzione dell’appellante quale erede dei miei beni, e l’attribuzione alla moglie C., senza l’alternativa ipotizzata per la figlia M., dell’usufrutto del 2^ piano casa nuova e del 1^ piano casa vecchia oltre alla proprietà dei mobili e del danaro, non consentivano di dubitare della intenzione del de cuius di voler soddisfare le ragioni della moglie con dei legati, lasciando come unico erede il figlio.

A. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il G., in proprio e quale erede di G.C. ved. G., sulla base di due motivi. Resiste con controricorso M. G., che propone altresì ricorso incidentale condizionato e che ha anche depositato memoria.
Motivi della decisione

Deve, preliminarmente, procedersi, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., alla riunione del ricorso e di quello incidentale siccome proposti nei confronti della medesima sentenza.

2. – Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, e la erroneità in fatto e in diritto della sentenza impugnata là dove non considera legittimarla pretermessa la signora G.M.. Avrebbe errato la Corte di merito nel leggere l’atto di liberalità del de cuius nei confronti della figlia – cui, dopo averle lasciato la legittima o la proprietà del 1^ piano casa nuova n. 71, egli aveva donato la proprietà del bene – come una revoca del legato in sostituzione di legittima, come se il G. avesse inteso concedere alla figlia sia la proprietà del primo piano casa nuova che la legittima, in ossequio al principio generale di conservazione dei negozi giuridici, laddove su tale principio sarebbe dovuto prevalere quello del rispetto della volontà del de cuius, che, al momento della redazione del testamento, sarebbe stata inequivocabilmente quella di soddisfare le ragioni della figlia sottoponendole la scelta tra l’abitazione sita al 1^ piano casa nuova n. 71 e il diritto alla legittima. Sicchè la successiva donazione alla figlia dello stesso bene si sarebbe dovuta intendere come revoca del testamento in favore della figlia, che avrebbe, di conseguenza, dovuto, ove si fosse sentita lesa nei suoi diritti alla quota di legittima, esperire autonoma azione di riduzione nei confronti dell’erede, attuale ricorrente.

3.1. – La censura non può trovare ingresso nella presente sede.

3.2. – Essa, pur nel formale richiamo alla pretesa violazione di norme di diritto, tra l’altro non meglio individuate, è sostanzialmente intesa a contrapporre alla interpretazione della volontà del testatole compiuta dai giudici di merito una propria lettura, che inammissibilmente richiede a questa Corte di avallare, nonostante la congruità sul piano logico e giuridico del tessuto motivazionale della decisione impugnata.

4. – Con la seconda censura si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, nonchè la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia, e la erroneità in fatto e in diritto della sentenza impugnata là dove nega natura giuridica di legato in sostituzione ai legittima alle disposizioni testamentarie impartite a favore della signora G.C. ved. G.. Posto che risulterebbe con chiarezza dal complessivo tenore del testamento olografo l’intenzione del de cuius di soddisfare le ragioni della moglie con dei legati, e cioè con l’attribuzione di determinati beni, lasciando il figlio quale unico erede, tali legati non potrebbero che essere considerati in sostituzione di legittima. E la signora C. G. ved. G. li aveva già conseguiti, perdendo così la possibilità di rinunciarvi e di chiedere la legittima ai sensi dell’art. 551 cod. civ. 5.1. – La doglianza risulta meritevole di accoglimento nei termini di seguito specificati.

5.2. – Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre che risulti l’intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l’attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all’eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell’atto, in forza di un accertamento che, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (v. Cass. , sent. n. 16083 del 2005; sent. n. 1573 del 2000).

Ebbene, nella specie, l’apprezzamento che ha condotto la Corte veneta in ordine alla natura dei legati attribuiti alla moglie del de cuius risulta affetto da evidenti vizi motivazionali.

Come condivisibilmente rilevato dal ricorrente, il giudice di secondo grado non ha tenuto sufficientemente conto della circostanza, già evidenziata nel giudizio di appello, che il de cujus avesse attribuito alla figlia la facoltà di scelta tra legittima e legato, e che il mancato riconoscimento in capo alla moglie della stessa facoltà è indicativo della sua volontà di limitarsi a garantire alla moglie, attraverso l’usufrutto di alcuni suoi beni immobili e la proprietà di beni mobili, ciò di cui ella aveva sempre disposto sin dall’epoca dei loro matrimonio, con la intenzione inequivocabile che, alla morte di lei, i beni dovessero rientrare nella disponibilità dell’erede. Anche perchè siffatto regime era quello contemplato dalla previgente legislazione in materia di rapporti di famiglia.

A fronte della evidenziata circostanza, nessun argomento significativo la Corte territoriale ha addotto a sostegno del proprio convincimento, tale non potendosi ritenere nè il rilievo che la volontà del testatore di tacitare con il legato il diritto di legittima non sarebbe ipotizzabile in una situazione nella quale il testatore fosse convinto di avere disposto in conformità alla previsione legislativa sui diritti successori della moglie; nè l’altro, secondo il quale, dopo la revoca implicita del legato a favore della figlia M., non sarebbe valorizzabile l’endiadi contenuta nel testamento a favore della predetta congiunta por escludere l’accesso alla legittima da parte della moglie del testatore.

5.3. – A ciò deve aggiungersi la mancata considerazione, da parte della Corte di merito, della circostanza che la signora C. G. ved. G. aveva incontestatamente, all’epoca in cui agì in giudizio nei confronti dei figli, estinto i libretti al portatore del coniuga, e chiesto che gli immobili fossero amministrati da un’agenzia immobiliare. Il giudice di secondo grado avrebbe dovuto, pertanto, accertare La irretrattabilità degli effetti acquisitivi del lascito correlati a detto comportamento, e, cioè, pronunciarsi sul punto se il descritto comportamento della donna dovesse qualificarsi come detenzione del bene, come sostenuto dall’attuale controricorrente, asseritamente alla stregua della corrispondenza versata in atti, ovvero come possesso dello stesso, tale da configurare il conseguimento del legato, e, quindi, da vanificare la rinuncia al legato medesimo operata nell’atto introduttivo dell’azione di riduzione.

6. – Resta assorbito dal rigetto del primo motivo de, ricorso principale l’esame del ricorso incidentale, condizionato all’accoglimento dello stesso.

7. – Conclusivamente, rigettato il primo motivo del ricorso principale, ne va accolto il secondo, assorbito il ricorso incidentale condizionato. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte d’appello di Venezia – cui viene demandato anche il regolamento delle spese del presente giudizio – che riesaminerà la controversia con riguardo alle questioni della natura del legato oggetto del lascito testamentario in favore di G.C., e della definitività dell’acquisizione del legato da parte della stessa.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, ne accoglie il secondo, assorbito il ricorso incidentale. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 10-02-2011) 11-04-2011, n. 14255

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso il provvedimento indicato in epigrafe che ha confermato l’ordinanza con la quale il GIP di Trapani ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, a carico di D.D. ravvisando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione aggravata, ha proposto ricorso la difesa del D., chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo il vizio di violazione di legge in ordine alla norma dell’art. 178 c.p.p., lett. c e dell’art. 274 c.p.p., lett. c).

Con missiva inviata con congruo anticipo, sia il difensore che l’imputato hanno rinunciato al ricorso, essendo intervenuta la scarcerazione e non sussistendo più interesse a coltivare l’impugnazione.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro 500,00, così equitativamente fissata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla cassa delle ammende.

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