Cassazione, sez. V, 1 febbraio 2011, n. 3674 Diritto di cronaca: se il cronista orienta il lettore in chiave colpevolista scatta la condanna

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza 21.9.09, la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza S.5.06 del tribunale della stessa sede, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.T.C. per morte dell’imputato, ha confermato, nei confronti di G.H.P., la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di diffamazione in danno di B.S.. Il difensore del G. H. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 129 c.p.p., comma 2, per mancato riconoscimento dell’esimente del diritto di cronaca. La corte di appello ha riconosciuto la fondatezza della tesi difensiva, secondo cui sulla corrispondenza tra quanto narrato (le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, il finanziere Ra.) e quanto accaduto non incide la circostanza che tali dichiarazioni fossero contenute in un processo verbale segretato. Ha ugualmente riconosciuto che il controllo sulla veridicità della notizia non deve estendersi alla veridicità di quanto riferito dal collaboratore di giustizia, ma solo alla corrispondenza tra il suo contenuto e il testo dell’articolo. Da queste premesse non ha tratto la logica conclusione sulla evidenza della prova che il fatto contestato non costituisce reato, per esercizio della scriminante del diritto di cronaca. Ha invece rilevato che nell’articolo erano contenute considerazioni tratte da altre dichiarazioni di altri soggetti, coinvolti nell’inchiesta, sui presunti finanziamenti della mafia al gruppo F.. Tali ulteriori considerazioni apparirebbero dirette ad avvalorare la credibilità del dichiarante, realizzando la funzione di riscontro,che deve essere rimessa all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria. Secondo il ricorrente, questo ragionamento è auto-contraddittorio: il diritto di cronaca si esercita anche informando i lettori che, nell’ambito della medesima inchiesta, vi sono altre dichiarazioni che sono da mettere in relazione con la prima già riportata. Posto che queste altre dichiarazioni sono state fedelmente riportate, la prova della verità dei fatti deve considerarsi evidente,di qui l’evidenza della causa di giustificazione, così come prescrive l’art. 129 c.p.p., comma 2. 2. vizio di motivazione : la corte non ha spiegato le ragioni per cui riportare fedelmente le dichiarazioni di Ra. costituisce esercizio del diritto di cronaca e,invece, riportare fedelmente altre dichiarazioni o l’aver riferito il contenuto di altri documenti (dettagliatamente elencati e depositati nel presente procedimento) esclude la configurabilità della scriminante, quanto meno sotto il profilo della "prova evidente".

L’illogicità della motivazione emerge anche dalla mancanza di giudizio sui singoli passaggi dell’articolo e dalla mancanza di indicazione di alcuno dei profili diffamatori delle sue affermazioni.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

L’esimente invocata nel presente processo è quella rientrante nell’esercizio del diritto di informare i cittadini sull’andamento degli accertamenti giudiziali a carico di altri consociati, cioè il diritto di cronaca giudiziaria. E’ interesse dei cittadini essere informati su eventuali violazioni di norme penale e civili, conoscere e controllare l’andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello stato dinanzi all’illegalità, onde potere effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante governanti e governati, in un determinato momento storico.

Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il diritto di cronaca giornalistica, giudiziaria o di altra natura, rientra nella più vasta categoria dei diritti pubblici soggettivi, relativi alla libertà di pensiero e al diritto dei cittadini di essere informati, onde poter effettuare scelte consapevoli nell’ambito della vita associata. E’ diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria. In pendenza di indagini di polizia giudiziaria e di accertamenti giudiziali nei confronti di un cittadino, non può essere a questi riconosciuto il diritto alla tutela della propria reputazione: ove i limiti del diritto di cronaca siano rispettati, la lesione perde il suo carattere di antigiuridicità.

Va comunque precisato che la reputazione del soggetto coinvolto in indagini e accertamenti penali non è tutelata rispetto all’indicazione di fatti e alla espressione di giudizi critici, a condizione che questi siano in correlazione con l’andamento del procedimento. Rientra cioè nell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria riferire atti di indagini e atti censori provenienti dalla pubblica autorità, ma non è consentito effettuare ricostruzioni, analisi, valutazioni tendenti ad affiancare e precedere attività di polizia e magistratura, indipendentemente dai risultati di tali attività. E’ quindi in stridente contrasto con il diritto/dovere di narrare fatti già accaduti, senza indulgere a narrazioni e valutazioni "a futura memoria", l’opera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire. In tal modo, egli, in maniera autonoma, prospetta e anticipa l’evoluzione e l’esito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare la affidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito. Si propone ai cittadini un processo agarantista, dinanzi al quale il cittadino interessato ha, come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione.

E’ quindi pienamente condivisibile la decisione della sentenza impugnata, laddove, nel caso in esame, esclude l’evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca, istituzionalmente riconosciuto a fini informativi di fatti già accaduti: il giornalista ha integrato le dichiarazioni della fonte conoscitiva con altri dati di riscontro, realizzando la funzione investigativa e valutativa rimessa all’esclusiva competenza dell’autorità giudiziaria. E’ quindi pienamente conforme alle risultanze processuali e a una loro razionale valutazione la conclusione della corte di merito, secondo cui il testo pubblicato non può ritenersi un’asettica riproduzione di dichiarazioni – a prescindere della loro riservatezza – del Ra., ma un articolato discorso che, comprendendo altri dati storici, tende inequivocabilmente a sostenere la verità del contenuto di queste, a fronte di indagini in corso proprio per l’accertamento di questa verità.

A ciascuno il suo: agli inquirenti il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare, la collettività.

L’assenza di verità dei fatti narrati – finanziamenti di provenienza mafiosa all’ascendente manager dell’informazione e del trattenimento televisivi- comporta l’evidente carica diffamatoria della narrazione e la totale assenza di evidenza del corretto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria. Il ricorso va quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3323

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La spa Fardea, operante nella distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici, propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania in epigrafe che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di (OMISSIS), ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEG e dell’ILOR per l’anno 1995, con il quale venivano recuperati a tassazione costi ritenuti indeducibili e determinato un maggior reddito imponibile.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo ed il secondo motivo la ricorrente censura, rispettivamente, in quanto non specifiche ed in quanto nuove le domande e le eccezioni formulate con l’appello dall’amministrazione, non costituita in primo grado.

Con il terzo motivo censura la decisione per vizio di motivazione.

Con il quarto motivo, denunciando la violazione dell’art. 24 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si duole che il giudice d’appello abbia contestato a quello di prime cure l’accoglimento del ricorso introduttivo sulla base delle memorie illustrative del contribuente, assumendo in proposito che si sarebbe trattato non di motivi aggiunti, ma del semplice deposito di dispositivi di sentenze nelle more intervenute.

I primi due motivi ed il quarto motivo del ricorso, come articolati, sono inammissibili in quanto, pur deducendosi violazione di norme di diritto, non vengono corredati del quesito prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Il terzo motivo è del pari inammissibile, alla luce del disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per la mancanza di una chiara indicazione riassuntiva, sintetica ed autonoma, del fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o insufficiente e delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (ex plurimis, Cass. n. 2652 e n. 8897 del 2008, n. 27680 del 2009).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1600,00 di cui Euro 100 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 12-11-2010) 08-02-2011, n. 4544

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.A. proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio del 14 luglio 2009 con la quale – in riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale Penale di Reggio Calabria – riconosciute le circostanze attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza alle aggravanti contestate, veniva rideterminata la pena nella misura di anni quattro di reclusione, riducendo la interdizione dai Pubblici Uffici per il tempo di anni 5.

Come motivi di ricorso deduceva 1) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione all’art. 192 c.p.p., circa la ritenuta sussistenza di condotta partecipativa del ricorrente ad associazione a delinquere di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p., comma 4, e vizio di motivazione per mancanza o insufficienza, comunque, per illogicità ed apoditticità della stessa. Nullità dell’impugnata decisione. Il ricorrente denunziava che a fronte delle specifiche censure in ordine al giudizio di partecipazione al contesto associativo di riferimento da parte dello S., il Giudice di Appello si era limitato a recepire, acriticamente, le ragioni di condanna rassegnate dal giudice di primo grado.

Nella sostanza i Giudici di Seconde Cure avevano affermato che la prova della responsabilità del ricorrente, circa il delitto contestatogli, risiederebbe in via esclusiva, sulle captazioni ambientali, costituenti le fonti di prova "verificate" del processo e sulla connotazione confessoria di quelle dichiarazioni, facendo discendere dall’accertamento del ruolo di "fiancheggiatore" o "favoreggiatore" della latitanza dei fratelli D. e D.V." in automatico" la partecipazione dello S. agli interessi della cosca, attraverso forme di cooperazione svincolate dalla preventiva verifica i giudici di merito avevano omesso ogni accertamento sugli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 416 bis c.p., vale a dire la prova del dolo di partecipazione a società criminale, della sussistenza della cd. affectio societatis e il tipo di contributo dato dallo S. finalizzato al raggiungimento degli obiettivi criminali;

2) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e, in relazione all’art. 597 c.p.p., u.c., nonchè agli artt. 62 bis, 63, 69 e 133 c.p., vizio di motivazione per mancanza e manifesta illogicità della stessa tanto in relazione alla misura della pena in concreto inflitta all’imputato, quanto in quella della omessa declaratoria di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante contestata.

Il ricorso è infondato e merita il rigetto.

La Corte ritiene che la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, in quanto i giudici di merito hanno compiutamente indicato gli elementi probatori su cui fondare la penale responsabilità dello S. per il delitto di cui all’art. 416 bis, non limitandosi a valutare la sola attività di fiancheggiatore e l’aiuto fornito alla latitanza di D.D., ma indicando idonei elementi probatori da cui far discendere la prova dell’intraneità dell’imputato all’associazione mafiosa armata denominata " D.C.",la sua partecipazione consapevole alle attività economiche della cosca, con contatti intrattenuti a tal fine con vari boss della ‘ndrangheta.

Le contestazioni a carico dell’imputato traggono origine da complesse indagini che hanno consentito al Commissariato di PS. di Siderno di giungere alla cattura del latitante D.D. cl. (OMISSIS), esponente di primo piano dell’omonima consorteria mafiosoa operante in Sant’Ilario dello Jonio e territori limitrofi, da anni ricercato;mediante tale attività investigativa è stata ricostruita la fitta rete di aiuti, appoggi e protezioni grazie alla quale D.D. aveva potuto conservare la libertà e mantenere il ruolo apicale a lui spettante in seno alla cosca di appartenenza.

Di fondamentale importanza per la latitanza del D. si era rivelata l’opera svolta da S.A. detto " A.", il cui impegno in favore dei latitanti della famiglia D. (in particolare, di D.V., fratello di D.) era già emerso nel corso delle indagini relative alla operazione cd.

"Intreccio".

Seguendo i movimenti dello S. (attraverso il monitoraggio tramite sistema GPS degli spostamenti della Seat Arosa in uso al predetto e la captazione delle conversazioni dallo stesso effettuate per telefono, in macchina ovvero all’interno dell’autobus SETRA 215, dei quale lo S. era autista, alle dipendenze della Autolinee Federico S.p.A.), gli investigatori hanno individuato, oltre al luogo in cui D.D. aveva trovato rifugio, anche gli altri fiancheggiatori del latitante; tra questi, T.R. da (OMISSIS) e M.C.L., nonchè D.D. cl. (OMISSIS) (cognato del M. e cugino di secondo grado dell’omonimo latitante) e F.M. da (OMISSIS).

Le indagini, nel corso delle quali si era fatto ricorso ad una molteplicità di tecniche investigative (dai tradizionali servizi di appostamento, osservazione e pedinamento alle intercettazioni telefoniche ed ambientali)dimostrano il pieno coinvolgimento dello S. non solo nelle azioni di sostegno della latitanza degli esponenti di vertice della famiglia D., ma anche negli affari di interesse della cosca in campo economico e nei rapporti con le altre organizzazioni criminali operanti nel territorio specificamente sottoposto a controllo mafioso nell’area della Locride.

L’attività di favoreggiamento posta in essere dallo S. nei confronti del D. e di altri componenti di rilievo della cosca da questi diretta è pienamente provata, tanto è vero che proprio seguendo gli spostamenti dello S. si è giunti all’arresto del latitante e degli altri fiancheggiatori. Del resto neanche il ricorso dell’imputato contiene su tale aspetto specifiche contestazioni.

Ma i giudici di merito hanno accertato che lo S. non si era limitato al ruolo di fiancheggiatore dei latitanti, ma era stato attivamente presente in alcune delle vicende relative alla vita dell’associazione, fornendo il proprio contributo alla realizzazione degli scopi di essa e tenendosi sempre a disposizione della stessa. A tale fine è stato valutato il contenuto di numerosi captazioni ambientali e intercettazioni di conversazioni intrattenute dall’imputato con altri appartenenti alla cosca.

Viene fatto riferimento nella sentenza impugnata alla conversazione tra l’odierno appellante e D.N., figlio di D., nella quale lo S. sollecitava il suo interlocutore a chiedere al padre (che in quel momento era detenuto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria) di comunicare le sue decisioni, in relazione ad un affare riguardante l’apertura di un silos, ossia di un impianto per la produzione di calcestruzzo, affare da trattare con esponenti della cosca rivale dei Belcastro – Romeo.

Detta telefonata è stata messa in relazione ad una conversazione nel corso della quale lo S. riferiva al fratello G. dell’esistenza di un "lavoro grosso" riguardante un "silos", che si sarebbe dovuto aprire nella strada "tra (OMISSIS)", al quale erano interessate anche altre cosche, e per il quale l’odierno appellante doveva "mandare un’ambasciata" a " M.", ossia a D.D., che in quel periodo era ancora latitante, emergendo così la figura dello S. come il tramite per la gestione degli affari di interesse della cosca.

Ancora, a comprova dell’intraneità dello S. all’associazione mafiosa e della sua posizione di mediatore con le cosche rivali, è stato fatto riferimento alle conversazioni intercettate tra l’odierno ricorrente e Mu.Do., detto " M.", personaggio ritenuto dagli inquirenti assai vicino alla cosca avversaria dei Belcastro – Romeo in cui i due parlano dell’omicidio di M. L., fratello di M., avvenuto il (OMISSIS) in risposta a quello di D.A. cugino dei fratelli D. e D.V., a sua volta ucciso il (OMISSIS).

Lo S. mostra nella suddetta conversazione la sua volontà di voler mediare perchè i contrasti vengano superati.

In altra conversazione, registrata a bordo dell’autobus "Setra 215", lo S. dapprima commenta con Br.Ro., nipote di D.D., le fasi della cattura di quest’ultimo, e quindi, spostato il discorso sulle vicende passate della cosca, confida all’interlocutore di aver fatto parte del gruppo di fuoco della stessa, all’epoca della guerra scoppiata nel territorio di Sant’Ilario dello Jonio con il gruppo scissionista dei Belcastro – Romeo, precisando che ciò egli lo aveva fatto soprattutto per onorare la memoria del defunto D.A., di cui esalta le doti di lealtà e generosità, rimarcando come il proprio atteggiamento fosse stato ben diverso da quello degli stessi congiunti più stretti del defunto,che non avevano fatto nulla per vendicare l’uccisione del parente, rimprovero che egli aveva messo esplicitamente a costoro e confermato allorquando si era trovato a parlarne con altri importanti esponenti della ‘ndrangheta della Locride, tra cui C.V. di (OMISSIS) e Mi.Ba. di (OMISSIS).

Rivelatrice del grado di intraneità dello S. nella cosca è la conversazione riportata in sentenza da cui si ricava che lo S. considerava un affronto il fatto che si fosse intrapresa un’attività estorsiva nei confronti della ditta Federico, senza il suo preventivo consenso, in quanto egli si considerava, evidentemente, il referente della cosca D. nei rapporti con la ditta di cui era dipendente. Nella conversazione intercettata il 30.1.2006, l’odierno ricorrente, parlando con il collega Sc.An., fa riferimento ai suoi rapporti con mafiosi di alto rango e alle ambiziose proposte da lui formulate per migliorare lo status quo della malavita organizzata locale e spiega le regole e le gerarchie della ‘ndrangheta. Il pieno coinvolgimento dell’odierno appellante negli affari economici gestiti dalla cosca sul territorio ricadente sotto il proprio controllo è confermato anche dalla conversazione registrata il 2.1.2006 sull’autobus della ditta Federico, tra lo stesso S.A. e il fratello G., i quali parlavano di alcuni lotti di legname offerti in asta pubblica dal Comune di Canolo e della sgradita partecipazione alla gara di una ditta che si era permessa di invadere il territorio della cosca D..

Da tutto il materiale probatorio emerge, come ritenuto dai giudici di merito,una figura che non si limitava al pur fondamentale ruolo di fiancheggiatore dei capi della cosca, all’epoca latitanti, ma spiccava per l’attività di coordinamento degli altri fiancheggiatori che si distingueva anche come tramite delle informazioni da comunicare al D. e delle decisioni da quest’ultimo assunte, sia nel periodo della latitanza che in quello della successiva detenzione latitante . A ciò deve aggiungersi che dalle stesse frasi intercettate risulta che lo S. era perfettamente a conoscenza delle vicende interne della cosca e dei contrasti con le cosche rivali, come dimostra il colloquio con M.D., anche in forza di una lunga militanza non esente anche dalla partecipazione ad azioni di fuoco, per quanto genericamente evocate nelle conversazioni, e svolgeva anche un ruolo di rappresentante della cosca nella gestione degli affari economici legati ad appalti e, in genere, alla realizzazione di opere pubbliche concernenti appalti e lavori di vario genere.

Un simile, ampio e diversificato impegno per collaborare alla realizzazione degli scopi della cosca integra,come affermato dai giudici di merito tutti gli estremi della partecipazione all’associazione mafiosa, risultando lo S. aver operato sotto vari fronti all’attività dell’associazione con la consapevolezza di partecipare attivamente alla realizzazione degli scopi ed all’incremento dell’attività economica della stessa.

Infondato è anche il motivo relativo alla misura della pena ed al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche in quanto la personalità dell’imputato, quale emerge dalle modalità della condotta criminosa, non giustificava il riconoscimento del giudizio di prevalenza,una volta che i giudici di secondo grado avevano già concesse le attenuanti generiche non concesse in primo grado tenendo conto dell’assenza di precedenti a carico dello S.. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8160 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 211 in data 26.5.2005, la commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, su gravame di U., N., Fe., M., F., P., Ma., V., R. e De.Pi.Fr., appellanti in proprio e quali eredi della comune madre B.M., dichiarò la nullità della sentenza della commissione tributaria provinciale di Avellino, n. 634, resa pubblica in data 11.12.2000.

Premesso che il giudizio era stato instaurato nel vigore del D.P.R. n. 636 del 1972, anche dalla B., senza assistenza di difensore tecnico, sostenne che avrebbe dovuto essere dichiarata l’interruzione di quel processo ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40, in morte della medesima B. avvenuta il (OMISSIS).

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate, articolando quattro motivi ai quali gli intimati D. P. resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1. – Con i primi due motivi di ricorso, l’agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 40 (e dell’art. 300 c.p.c.) sul rilievo che l’interruzione, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere dichiarata in mancanza di comunicazione dell’evento morte. Sostiene difatti che la commissione tributaria aveva invitato le parti ricorrenti, dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del nuovo processo tributario, a regolarizzare la costituzione in giudizio. Donde, dovendosi applicare, a suo dire, il del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, che impone l’obbligo di difesa tecnica (così come dagli eredi D.P. asseritamente ammesso in appello), avrebbe errato la commissione regionale nel non ritenere il processo suscettibile di interruzione secondo la disciplina della morte della parte costituita a mezzo di procuratore.

Con il terzo motivo, la ricorrente (sebbene richiamando anche l’art. 360 c.p.c., n. 3) deduce insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza alla luce del fatto che la stessa avrebbe applicato la norma relativa alla parte costituita personalmente ancorchè dinanzi a una esplicita richiesta della medesima parte di essere considerata costituita secondo le modalità di cui al citato art. 12.

Infine, col quarto motivo, la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione di norma di legge ( art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), assume che la commissione regionale abbia violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), essendosi limitata a dichiarare la nullità della sentenza senza rinviare la causa al primo giudice.

2. – I rilievi spesi dall’amministrazione a mezzo dei sopra sintetizzati motivi sono destituiti di fondamento.

I primi due, sebbene con errato richiamo dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denunciano errori in procedendo rispetto ai quali questa Corte è giudice del fatto processuale. Dagli atti risulta che l’ordinanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 79, venne adottata dalla commissione tributaria provinciale il 19.6.2000. Consegue che i motivi appaiono errati nel presupposto di ritenere che, alla data della morte ((OMISSIS)), la B. fosse da considerare come parte presente non personalmente.

L’applicazione della disciplina dell’interruzione immediata postula il mero dato di fatto di avere l’evento colpito la parte che sta in giudizio (id est, che è costituita) personalmente, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in controversia che richiede (ancora al momento) la pronuncia di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, o altra equivalente (art. 79 citato D.Lgs.). Sicchè non è dubitabile che, alla data della morte, la B. fosse da considerare "parte che sta in giudizio personalmente" secondo il disposto di cui al D.Lgs. cit., art. 40, comma 2.

Del resto, non è logicamente ipotizzabile che, in casi simili, l’evento morte debba essere dichiarato da un difensore, come invece dalla ricorrente alluso. E’ dirimente la considerazione che la morte prevenne un’eventuale nomina difensiva, che, stante la pendenza del processo in primo grado alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali, avrebbe potuto conseguire solo all’ordinanza di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 79 cpv..

Il terzo motivo appare egualmente errato nel presupposto, stante che il vizio motivazionale è riferito a una deduzione (evocativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12) non suscettibile dell’interpretazione in questa sede sostenuta dall’amministrazione finanziaria.

In sostanza, il rilievo, che la sentenza da atto essere stato svolto dai D.P. nel secondo motivo di appello, è nel senso di doversi la controversia intendere come suscettibile di mera regolarizzazione in quanto già pendente alla data del 1 aprile 1996. Il che non contraddice il fatto di doversi la B. considerare comunque costituita personalmente al momento della morte, siccome avvenuta prima dell’ordine impartito ai fini della regolarizzazione della costituzione secondo le nuove norme sull’assistenza tecnica nel giudizio tributario, dinanzi a controversie di valore superiore a L. 5.000.000. il quarto motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la nullità degli atti successivi alla omessa interruzione del processo non rientra tra i casi nei quali il giudice di appello, riconoscendo una nullità del processo di primo grado, rimette la causa al primo giudice, atteso che lo stesso giudice d’appello deve in tal caso trattenere la causa e deciderla, semmai, nel merito, in virtù della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame (ex plurimis Cass. 2006/14650; 1998/154; 1993/4678). Il ripetuto quarto motivo è quindi errato nel presupposto attinente alla suddetta necessità di rimessione.

3. Tanto considerato, per doverosa esigenza di sistemazione concettuale, in ordine ai motivi di ricorso, osserva la Corte che la sentenza impugnata va nondimeno soggetta a cassazione senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, per le ragioni di seguito esposte.

4. – E’ preliminare il rilievo che la legittimazione del D.P., in ordine alla deduzione, quale apposito motivo di appello, del profilo afferente la nullità della sentenza di primo grado, per lesione del contraddittorio in morte della B., traesi dal fatto di avere essi appellato la sentenza anche in qualità di eredi della predetta madre, oltre che in proprio.

Ciò risulta dalla sentenza medesima, qui impugnata, e vale a escludere il fondamento di quanto in contrario sostenuto, in udienza, dal procuratore generale a motivo delle proprie conclusioni di accoglimento del ricorso, basate su un’asserita carenza di legittimazione degli appellanti.

In linea generale, non si dubita che l’omissione del provvedimento dichiarativo della estinzione del giudizio comporta la nullità degli atti successivi, la quale si estende altresì alla sentenza (tra le tante, Cass. 2007/3459; Cass. 2006/9374). Codesta è comunque una nullità relativa, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, legittimati a dolersi della mancata interruzione sono la parte colpita dall’evento o i suoi eredi (cfr. Cass. 2007/24762; Cass. 2005/15431; Cass. 2005/15430 e molte altre).

Tali consolidati principi sono estensibili al processo tributario, in forza del rinvio contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1 cpv..

Va semmai sottolineato che è acquisito – dopo sez. un. 2007/15142 – che nel caso di litisconsorzio facoltativo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti, l’interruzione non opera sull’intero giudizio, sebbene con riferimento alla sola causa attinente alla parte colpita dall’evento. Difatti l’interruzione può essere anche solo parziale, essendo finalizzata (cfr. d’altronde C. cost. 2003/349) a tutelare esclusivamente la parte colpita dall’evento.

Pertanto, con riguardo al caso di specie, gli appellanti D.P., se certamente erano legittimati a impugnare la sentenza di primo grado, nel profilo attinente alla suddetta nullità relativa, in quanto eredi della parte colpita dall’evento (la B.), non avevano, invece, eguale legittimazione in proprio.

Ferme le considerazioni di cui infra, la nullità della sentenza avrebbe potuto essere dichiarata soltanto in parte qua, nei limiti, cioè, della posizione processuale della parte colpita dall’evento, giacchè l’oggetto della lite -modellato su un’imposta complementare di donazione e accessori Invim – presupponeva, tra i donatari obbligati (i D.P. e la loro madre), un vincolo di solidarietà, tale da rendere facoltativo il litisconsorzio e scindibili le relative cause.

Ha in questo senso errato la commissione tributaria regionale nel rendere una sentenza dichiarativa della nullità dell’intero giudizio.

5. – Ma quel che più interessa è che la commissione territoriale ha errato nella conclusione, dal momento che, per principio altrettanto consolidato, il giudice di appello, che dichiari la nullità’ della sentenza per la mancata interruzione (automatica) del processo (per es. a seguito della morte del procuratore) , deve trattenere la causa e giudicare nel merito (v., in aggiunta alle sent. già citate, anche Cass. 1996/2493) in virtù del principio della conversione dei vizi della sentenza di primo grado in motivi di gravame, non rientrando tale nullità fra i casi nei quali il giudice di appello può rimettere la causa al primo giudice ( artt. 353 e 354 c.p.c.).

Il che equivale a dire che, a sua volta, l’impugnante non può limitarsi, in casi simili, a far valere, a motivo del gravame, il solo vizio procedurale.

Consegue che l’impugnazione, a mezzo della quale risultava semplicemente dedotta la nullità della sentenza di primo grado, avrebbe dovuto essere ritenuta e dichiarata inammissibile dalla medesima commissione regionale. Dalla sentenza risulta, infatti, che gli appellanti ebbero a dedurre sì motivi di merito, ma soltanto in subordine, sul presupposto cioè del rigetto della primaria unica domanda di nullità della statuizione di primo grado (cfr., al riguardo, la pag. 4 della sentenza, nel testuale riferimento soltanto subordinato alla domanda di annullamento dell’ingiunzione fiscale a ogni effetto di legge).

Per cui, valutata la domanda principale di nullità come diretta espressione della volontà degli impugnanti di riservare al solo profilo del vizio procedurale le critiche proposte avverso la sentenza di primo grado, con correlata irrilevanza della subordinata di merito salvo il caso del rigetto di quella domanda, la commissione regionale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame in coerenza con l’avvenuta formazione del giudicato sulla statuizione della commissione provinciale.

La circostanza che una simile declaratoria sia mancata nulla toglie al potere di rilevazione d’ufficio del giudicato interno in questa sede.

L’impugnata sentenza va dunque cassata senza rinvio per tale specifica ragione, attesa cioè l’intervenuta formazione del giudicato interno in conseguenza del fatto di essersi gli appellanti allora limitati a dedurre il solo vizio procedurale. Trattasi, giustappunto, di ipotesi nella quale il processo non poteva essere proseguito (cfr. per tutte Cass. 2007/1505). in aderenza alla riscontrata anteriore formazione del giudicato, devesi dichiarare l’inammissibilità del ricorso dell’agenzia delle entrate, al di là della già evidenziata infondatezza delle di lei doglianze.

Nella cassazione senza rinvio, in virtù del sopra detto rilievo d’ufficio, trovasi ragione logica per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dell’agenzia delle entrate. Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza. Compensa le spese.

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