Cass. civ. Sez. II, Sent., 11-05-2011, n. 10348 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

B.F. esponeva che l’I 1.9.1997 aveva stipulato con la s.r.l. Paguro, per il tramite della s.r.l. Omega Studiòs, contratto preliminare di vendita immobiliare, nella forma della multiproprietà, concernente un’unità ricompresa nel complesso denominato Villaggio Baia Fenicia di Vulcano (località (OMISSIS)); aveva corrisposto l’intero prezzo di L. 17.000.000 e le spese accessorie, conferendo, poi, ancora su indicazione dell’intermediaria, procura speciale al soggetto dalla medesima designato per la stipulazione dell’atto traslativo senza ottenere il trasferimento del bene, essendo vanamente decorso il termine previsto, mentre, nelle more, la promittente-venditrice aveva solo sollecitato, ottenendolo, il pagamento della quota condominiale relativa al 1998.

Ciò posto, l’istante conveniva in giudizio la s.r.l. Paguro dinanzi al Tribunale di Treviso – sezione distaccata di Castelfranco Veneto – per sentire emettersi sentenza di trasferimento ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., con la condanna della società convenuta anche al ristoro del danno cagionatogli; in subordine instava per la risoluzione del contratto, con le connesse pronunzie, restitutorie e risarcitorie.

La s.r.l. Paguro contrastava le pretese avversarie, eccependo, in limine, l’incompetenza per territorio del giudice adito a favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari e rilevando, altresì, che la controversia doveva stimarsi devoluta ad arbitri – nell’ipotesi di ritenuta validità del vincolo – attesa la previsione contrattuale. Nel merito. deduceva che la s.r.l. Omega Studiòs non era fornita di poteri rappresentativi, non potendosi ipotizzare neppure la configurabilità di una ratifica.

Con sentenza n. 152/02 il Tribunale pronunciava la risoluzione del contratto per inadempimento della convenuta che era condannata alla restituzione delle somme riscosse e al risarcimento dei danni.

Con sentenza dep. il 19 gennaio 2005 la Corte di appello di Venezia rigettava l’impugnazione proposta dalla convenuta.

Secondo i Giudici "la scrittura dell’11 settembre 1997, denominata contratto preliminare di compravendita e nella quale l’appellante figura obbligarsi a vendere all’interlocutore l’unità immobiliare di seguito descritta – attraverso la Omega Studiòs, espressamente ivi qualificata come incaricata alle vendite – reca, contrariamente all’assunto della Paguro s.a.s., nella prima pagina, accanto all’indicazione delle condizioni di pagamento, sottoscrizione chiaramente riferibile alla predetta incaricata e immediatamente contigua a detta dicitura, con il rinvio pure ivi operato al verbale di consegna n. 1031/B redatto contestualmente alla scrittura precitata e nel medesimo luogo (con indicazione del numero di riferimento del contratto, riportata anche nell’accordo menzionato, di tal che l’indicazione, erronea, della data di quest’ultimo, non assume significativo rilievo) e nel quale, ad integrazione e completamento delle intese riprodotte, sono specificati il corrispettivo previsto e le modalità di pagamento".

La scrittura in esame – osservava ancora la Corte di appello – era da ritenersi vincolante per la convenuta, tenuto conto del contenuto della missiva inviata dalla medesima ai multiproprietari comodatari del Residence Baia Fenicia nella quale la predetta, dopo essersi complimentata con i destinatari per la scelta di acquisto operata attraverso la Omega Studiòs autorizzata a promuovere la vendita delle settimane in multiproprietà presso il Residence, aveva invitato i predetti a corrispondere le quote condominiali in base al contratto sottoscritto con la predetta Omega Studiòs. La sentenza rilevava che la veste attribuita a quest’ultima di titolare a sua volta di quote di comproprietà e promissaria acquirente di altre non inficiava la portata e il contenuto di tale missiva: la dichiarazione contenuta in tale documento doveva considerarsi come valida ratifica dell’operato posto in essere dalla incaricata alle vendite, perchè aveva il requisito della forma scritta e denotava la volontà della convenuta di fare propri gli effetti del contratto concluso in suo nome, sollecitando il promissario agli adempimenti che presupponevano il perfezionamento e quindi la vincolatività per la scrivente del contratto concluso dalla incaricata alle vendite.

Accertata dunque la sussistenza di un valido contratto, era, fra l’altro, respinta l’eccezione di devoluzione della controversia ad arbitri, sul rilievo della mancata specifica accettazione di tale clausola che aveva natura vessatoria secondo quanto previsto dall’art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 18, dovendo tale disposizione trovare applicazione anche in caso di arbitrato irrituale.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Paguro s.a.s. di Pisana Corrado (già Paguro s.r.l.) sulla base di cinque motivi.

L’intimato, che non ha depositato controricorso, ha rilasciato al difensore procura in calce alla copia notificata del ricorso per essere difeso nel presente giudizio.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevato che non può essere considerata validamente conferita al difensore, neppure per la sola discussione, la procura rilasciata dal resistente, che non ha proposto controricorso, non essendo la stessa conforme alle tassative prescrizioni di cui all’art. 83 cod. proc. civ..

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 1346 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la decisione gravata che non aveva accertato che l’attore avesse assolto l’onere probatorio a lui incombente di provare che la cosa oggetto del contratto invocato fosse realmente esistente, tenuto conto che dalle stesse ammissioni dell’attore nonchè dalla documentazione prodotta erano emerse modalità di conclusione del contratto contrastanti con quelle indicate nel modulo predisposto dai procacciatori di affari dell’Omega Studiòs ed era emerso l’errore al quale i medesimi avevano fatto riferimento nell’indicazione del bene oggetto del contratto, che era individuato in uno del tutto diverso da quello indicato nel contratto preliminare oltrechè non appartenente alla convenuta: il che aveva trovato conferma nella procura rilasciata dal B., in cui si faceva riferimento a un unità immobiliare il cui titolo di provenienza era l’atto con il quale la Omega Studiòs aveva acquistato varie quote millesimali del Residence Baia Fenicia.

Pertanto, l’attore non avrebbe potuto formulare nei confronti della società convenuta neppure la domanda subordinata di risoluzione del contratto.

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1351 e 2932 cod. civ. in relazione all’art. 2725 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce l’erronea qualificazione data alla scrittura del 11-9-1997 di contratto preliminare bilaterale, che era stato sottoscritto soltanto dal B. e poteva assurgere a proposta di acquisto da parte di quest’ultimo, atteso che lo stesso non era stato sottoscritto per accettazione da essa ricorrente e che la convenuta non poteva essere rappresentata dalla società Omega Studiòs, che svolgeva attività di intermediatrice, e il modulo era sottoscritto da un addetto della predetta.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1350, 1351 e 1392 cod. civ., in relazione all’art. 1388 cod. civ. nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, deduce che erano stati contestati i poteri di rappresentanza della Omega Studiòs e nella motivazione non era dato comprendere in base a quale documento fosse emerso che all’addetto dell’incaricata fossero stati conferiti poteri di rappresentanza da parte della Paguro, con la paradossale conseguenza che un terzo, semplice addetto della mandataria (da identificare nel legale rappresentante della Omega Studiòs) potesse avere efficacemente agito in nome e per conto della mandante.

Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1350, 1351 e 1392 cod. civ. in relazione all’art. 1388 cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza impugnata laddove aveva attribuito valore di ratifica alla missiva del 25 marzo 1998, quando il B. con la procura del 12 giugno 1998, aveva dimostrato l’intenzione di acquistare un’altra unità immobiliare; in tema di contratti immobiliari è prescritta la forma scritta ad substantiam, da cui deve essere rivestita anche la ratifica, sicchè l’accettazione non può desumersi da comportamenti indizianti: nella specie, le circostanze menzionate nel predetto documento non dimostravano l’esistenza di una volontà della ricorrente di fare proprio il preliminare de quo nè che la Paguro s.r.l. conoscesse nel dettaglio il suo contenuto. Sussisteva il vizio di motivazione denunciato, non avendo i Giudici indicato le ragioni in base alle quali doveva ritenersi l’espressa manifestazione di volontà della convenuta – che nella qualità di amministratore aveva chiesto il pagamento di quote condominiali – di ratificare l’operato della Omega Studiòs, tenuto conto che la richiesta di quote condominiali non può integrare la ratifica di una compravendita immobiliare; d’altra parte, il valore di ratifica era smentito dalla missiva inviata dall’attore il 27-4- 1998.

Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati. La sentenza ha ritenuto validamente concluso fra le parti il contratto preliminare stipulato con la scrittura dell’11-9-1997 sul rilievo – evidentemente assorbente di ogni altra considerazione – che la società convenuta ebbe a ratificare l’operato della società Omega che veniva individuata come incaricata alle vendite delle quote di proprietà: al riguardo, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, i Giudici hanno sottolineato come il sollecito degli adempimenti richiesti presupponeva l’avvenuto perfezionamento del contratto con l’acquisto concluso per il tramite della propria incaricata, il cui operato era in tal modo riconosciuto e ratificato, tale dichiarazione denotando una volontà incompatibile con la inesistenza o l’inefficacia del negozio posto dall’attore a base della domanda.

La ricorrente censura l’interpretazione del contenuto della missiva del marzo 1998, contestando che essa potesse integrare la ratifica del contratto posto a base della domanda.

Qui è appena il caso di ricordare che la dichiarazione di ratifica di manifestazione di volontà, espressa dal rappresentante senza poteri, non deve necessariamente estrinsecarsi in maniera esplicita, ma può risultare anche per "facta concludentia", id est attraverso un comportamento del rappresentato dal quale sia chiaramente desumibile l’approvazione dell’operato di chi abbia assunto iniziative a suo nome pur in assenza dei relativi poteri di rappresentanza o comunque una volontà del "dominus" incompatibile con il rifiuto di tale operato. Ciò vale anche per la dichiarazione di volontà da ratificare per la quale sia richiesto un atto scritto "ad substantiam" ovvero "ad probationem" ove i "facta concludentia" dai quali desumere la ratifica rivestano tale forma e siano redatti per fini consequenziali alla stipulazione del negozio (Cass. 21844/20101; 12647/208; 12652/2001).

D’altra parte, l’avere attribuito alla volontà ivi espressa il significato di ratifica concerne un accertamento di fatto riservato al giudice di merito al quale è riservato il compito di interpretare la volontà negoziale.

Al riguardo, va sottolineato che l’interpretazione del contratto, consistendo in un’operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, il cui accertamento è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione (che nella specie non sussiste) o per violazione delle regole ermeneutiche, che deve essere specificamente indicata in modo da dimostrare – in relazione al contenuto del testo contrattuale – l’erroneo risultato interpretativo cui per effetto della predetta violazione è giunta la decisione, che altrimenti sarebbe stata con certezza diversa la soluzione della controversia: tale deduzione non è stata formulata con il ricorso.

Ciò posto, intervenuta la ratifica, che nei rapporti fra le parti ha efficacia retroattiva, e quindi accertata la conclusione del contratto, di cui il Giudice nell’ambito dell’indagine di fatto a lui riservata non ha ritenuto provati eventuali profili di invalidità, le parti sono vincolate alle previsioni ivi contenute, sicchè la convenuta era tenuta ad adempiere le obbligazioni pattuite e a fornire la prova dell’inesistenza di un inadempimento imputabile, essendo evidentemente irrilevanti successive eventuali manifestazioni di volontà unilaterali, che denotassero l’intenzione di concludere un contratto con un diverso oggetto.

D’altra parte, le doglianze con cui la ricorrente sollecita l’esame delle circostanze dedotte per procedere a una ricostruzione dei fatti diversa da quella alla quale è pervenuta la sentenza impugnata sono inammissibili, atteso che le critiche formulate dalla ricorrente non sono idonee a scalfire la correttezza e la congruità dell’iter logico giuridico seguito dalla sentenza: le censure lamentate, in realtà, non denunciano un vizio logico della motivazione ma si concretano in argomentazioni volte a dimostrare l’erroneo apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dai giudici.

Al riguardo, va sottolineato che il vizio deducibile ai sensi dell’art. 360 c.p.p., n. 5 deve consistere in un errore intrinseco al ragionamento del giudice che deve essere verificato in base al solo esame del contenuto del provvedimento impugnato e non può risolversi nella denuncia della difformità della valutazione delle risultanze processuali compiuta dal giudice di merito rispetto a quella a cui, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuti pervenire: in sostanza, ai sensi dell’art. 360, n. 5 citato, la (dedotta) erroneità della decisione non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo a una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell’ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito ed è sottratta al controllo di legittimità della Cassazione che non può esaminare e valutare gli atti processuali ai quali non ha accesso, ad eccezione che per gli errores in procedendo (solo in tal caso la Corte è anche giudice del fatto).

Il quinto motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censura la sentenza laddove aveva ritenuto vessatoria e, quindi affetta da nullità, ex art. 1469 bis cod. civ., perchè priva della doppia sottoscrizione, la clausola compromissoria che prevedeva l’arbitrato irrituale, quando invece quest’ultimo istituto non può considerarsi come deroga alle norme sulla competenza.

Il motivo è infondato.

A seguito delle modifiche apportate all’istituto dell’arbitrato dalla novella del 1994, ratione temporis applicabile tanto all’arbitrato rituale che a quello irrituale va oggi riconosciuta natura privata, configurandosi in ogni caso la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un’opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico (alla stregua, cioè, di un "dictum" di soggetti privati). Pertanto, la differenza tra le due fattispecie di arbitrato non può più fondarsi sul rilievo che, nel primo, e non nel secondo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, dovendosi, per converso, ravvisare la differenza nella circostanza che, nell’arbitrato rituale, le parti stesse intendono pervenire alla pronuncia di un lodo suscettibile di esecutività onde produrre gli effetti di cui all’art. 825 cod. proc. civ., con l’osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre in quello irrituale esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale – mediante, cioè, una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà -, impegnandosi, per l’effetto, a considerare la decisione degli "arbitri" come espressione, appunto, di tale personale volontà (Cass. 16718/2006).

Ne consegue che, comportando anche l’arbitrato irrituale rinuncia all’azione dinanzi all’Autorità giudiziaria, la previsione di nullità cui all’art. 1469 bis c.c., comma 2, n. 18 si estende anche all’ipotesi della clausola che deferisce all’arbitrato irrituale la definizione delle controversie.

Il ricorso va rigettato. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, tenuto conto di quanto si è detto sopra.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 18-11-2010) 23-03-2011, n. 11681 Reato continuato e concorso formale Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1- La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza 20/10/2009, confermava la decisione 26/1/2009 del locale Tribunale, che aveva dichiarato P.I. colpevole del delitto di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis – per avere detenuto a fine di spaccio, in concorso con K.S., gr, 494,8 di cocaina con principio attivo pari al 45,18% (in (OMISSIS)) – e l’aveva condannata, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 17.400 di multa.

Il Giudice distrettuale evidenziava che l’imputata e il suo ragazzo ( K.S.) erano stati colti in flagranza di reato: nel mentre, infatti, circolavano a bordo di un ciclomotore, erano stati fermati dalla Polizia e, sottoposti a controllo, erano stati trovati in possesso della sostanza stupefacente, custodita nella borsa della donna. Riteneva la Corte di merito inattendibili le dichiarazioni rese dal K., che si era assunta l’esclusiva responsabilità del fatto, e sottolineava che molteplici erano gli elementi che conclamavano il concorso nel reato della donna: a) il K. aveva, poco prima di essere fermato, ritirato la droga dal fornitore, riponendola nella borsa della fidanzata; b) la ragazza, che nella circostanza era in compagnia del suo fidanzato, non poteva non essersi resa conto dell’acquisto della droga e dell’operazione di custodia della stessa all’interno della sua borsa, che era stata accuratamente richiusa; c) i due giovani, al momento del controllo da parte della Polizia, avevano mostrato evidenti segni di nervosismo;

d) la ragazza, inoltre, era stata trovata in possesso di ben quattro telefonini e altrettante sim card; e) la posizione reddituale della ragazza, la sola a svolgere attività lavorativa, era molto modesta (circa Euro 700,00 al mese) e certamente insufficiente a fronteggiare le normali esigenze di vita sue e del suo compagno, sicchè era logico pensare ad un diretto coinvolgimento nell’illecito traffico.

2- Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputata, deducendo il vizio di motivazione in ordine al formulato giudizio di colpevolezza, affidato a mere considerazioni logico-congetturali e non a dati di fatto dimostrativi, in modo univoco, del suo consapevole coinvolgimento nel trasporto e nell’illecita detenzione della droga.

Con memoria difensiva datata 22/10/2010, l’imputata, nel ribadire le censure mosse alla sentenza impugnata, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

3- Il ricorso è inammissibile.

Osserva la Corte che le doglianze articolate e sostanzialmente ricomprese tutte nel denunciato vizio di motivazione si risolvono in non consentite censure in fatto all’apparato argomentativo su cui riposa la sentenza in verifica, che – invece – in stretta aderenza alle emergenze processuali, da conto, in maniera adeguata e logica, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale perviene.

Tale giudizio di merito, ancorato, come può evincersi da quanto innanzi sintetizzato, a una interpretazione non contraddittoria e non manifestamente illogica del materiale probatorio acquisito, non può essere posto in discussione in questa sede attraverso una diversa e alternativa lettura dello stesso materiale, sì da ritenerlo assolutamente inidoneo a provare la responsabilità dell’imputata.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3059

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento del 3.9.2010, notificato il 3.9.2010, il Consolato generale d’Italia a Casablanca ha rigettato la domanda di visto uniforme per motivi di turismo presentata dal ricorrente.

Con il ricorso in epigrafe l’interessato ha impugnato il provvedimento e ha prospettato i seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione del TU n. 286/1998 della L. n. 39471999, della L. 388/1993 e 241/1990; eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sintomi di sviamento di potere;

2). Violazione e falsa applicazione L. 241/1990, L. 286/1998, eccesso di potere per illogicità, errata valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sintomi di sviamento di potere.

La controparte si è costituita in data 15.2.2011.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa, oltre che la manifesta infondatezza del ricorso; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto sulla base delle argomentazioni svolte dalla controparte nella citata nota del 15.2.2011.

Dalla stessa si evince che: "il ricorrente non ha dimostrato di disporre di mezzi propri di sostentamento non presentando al Consolato alcuna documentazione relativa alla condizione socioprofessionale in Marocco. Lo stesso invitante del suddetto cittadino marocchino, il fratello Khalia Mohamed, ha dichiarato, in maniera generica, nella lettera di ospitalità, che il fratello è un tecnico senza fornire ulteriori dati su un eventuale datore di lavoro o tipo di emolumento percepito dall’interessato".

In definitiva, il provvedimento impugnato fa espresso riferimento alla non attendibilità delle informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e al rischio migratorio.

Dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.

Tuttavia, occorre revocare il patrocinio a spese dello Stato, disposto con provvedimento dell’apposita Commissione in data 1.2.2011; il ricorrente infatti, cittadino straniero, non è (né potrebbe essere, stante il provvedimento che ha richiesto) regolarmente soggiornante sul territorio nazionale; e tale condizione (del regolare soggiorno) è prevista dall’art.119 del DPR 30 maggio 2002 n.115 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) affinché lo straniero possa beneficiare, al pari del cittadino italiano, di detto patrocinio (salvo il caso dello straniero destinatario di provvedimento di espulsione; art.142 dello stesso testo unico); cosicché, in applicazione dell’art.136, secondo comma, del medesimo testo unico, va disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio anticipatamente e provvisoriamente disposta ai sensi dell’art.14 dell’allegato 2 del DLvo 2 luglio 2010 n.104, per insussistenza di uno dei presupposti per l’ammissione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

a). respinge il ricorso in epigrafe;

b). compensa le spese del giudizio tra le parti;

c). revoca il patrocinio a spese dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27-07-2011, n. 16390

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Svolgimento del processo

Su ricorso della cittadina colombiana G.O.E. T. al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, veniva emesso in data 11.7.2000 un decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 23.443.388, oltre ad interessi e spese, a titolo di spettanze relative al rapporto d’impiego svoltosi tra la medesima e l’Ambasciata della Repubblica di Colombia presso la Santa Sede.

Avverso detto decreto, notificato per via diplomatica, munito di formula esecutiva in data 12.10.2000 e seguito da successivo precetto, la suddetta ambasciata propose opposizione con ricorso depositato il 12.2.2001, deducendo:a) l’inesistenza del provvedimento, perchè emesso in violazione dell’art. 633 c.p.c., u.c.; b) l’inesistenza della relativa notificazione e del pedissequo provvedimento, "per violazione delle norme pattizie e consuetudinarie";c) la nullità del titolo esecutivo e del relativo precetto, poichè il decreto, trasmesso in data 12.9.10 dall’ambasciata italiana a quella colombiana presso la S. Sede, era stato dichiarato esecutivo prima della scadenza del termine per proporre opposizione.

Costituitasi, la T. resistette all’opposizione, segnatamente eccependone l’inammissibilità, in quanto proposta oltre il termine di gg. 40 di cui all’art. 641 c.p.c..

Nel successivo corso del giudizio, con memoria del 1.4.04, l’opponente eccepì il difetto di giurisdizione dell’A.G. italiana, in ragione degli status personali, di cittadinanza e di servizio, della ricorrente e di inapplicabilità al rapporto della legge italiana, eccezioni la cui ammissibilità venne contestata, per tardività, dalla controparte.

Con sentenza del 1.4.2004 l’adito Tribunale respinse ropposizione, ritenendo: a) che la nullità del decreto ingiuntivo per violazione dell’art. 633 c.p.c. avrebbe potuto essere denunciata soltanto con una tempestiva opposizione;b) che nella specie, nel silenzio della legge, il termine per proporre l’opposizione al decreto ingiuntivo era quello generale di gg. 40 dalla notificazione; c) che quest’ultima non avrebbe potuto considerarsi invalida, non essendo state individuate specifiche convenzioni tra le parti, nella specie inosservate, e che comunque la notifica aveva raggiunto il suo scopo;

d) che infine l’eccezione di difetto di giurisdizione andava "disattesa non risultando che il rapporto tra le parti avesse ad oggetto mansioni legate all’esercizio del potere di governo".

Avverso detta sentenza l’Ambasciata di Colombia presso la S.Sede propose appello, ribadendo tutte le eccezioni sollevate in primo grado.

Si costituì la T., contestando i motivi di gravame e proponendo appello incidentale ribadente l’inammissibilità per tardività delle eccezioni di difetto giurisdizione ed inapplicabilità della legge italiana, in subordine deducendo che vi sarebbe stata una tacita accettazione al riguardo, chiedendo altresì dichiararsi che l’opposizione doveva considerarsi "al precetto e non a decreto ingiuntivo".

Con sentenza del 21.2.08, depositata il 31.8.09, la Corte d’Appello di Roma, sezione lavoro, in accoglimento del primo dei dedotti motivi del gravame principale, dichiarava il difetto di giurisdizione, compensando le spese del giudizio, sulla base delle essenziali considerazioni, ritenute assorbenti, secondo cui la questione era "sollevabile anche di ufficio" e fondata, in quanto nella specie, in cui non era stato chiamato in giudizio lo stato straniero, bensì "una Ambasciata in persona dell’Ambasciatore", non avrebbe potuto trovare applicazione "il noto indirizzo giurisprudenziale" seguito dal primo giudice, a termini del quale il difetto di giurisdizione "sussisterebbe solo per mansioni connesse all’attività di governo";

sicchè avrebbe dovuto ritenersi sussistente, "si sensi della Convenzione di Vienna 18/4/61 resa esecutiva con L. 9 agosto 1967, n. 804, l’immunità dell’ambasciatore avanti alla giurisdizione dello stato ospitante salvo i casi tassativamente previsti nella detta Convenzione e che non si riscontrano nella presente fattispecie".

Avverso la suddetta sentenza la T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito l’Ambasciata della Repubblica di Colombia con controricorso.
Motivi della decisione

p. 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 641 e 647 c.p.c., sostenendosi che il decreto ingiuntivo, opposto dopo gg. 146 dalla sua notificazione, sarebbe divenuto esecutivo, con la conseguente inammissibilità di tutte le eccezioni, ivi comprese quelle di difetto di giurisdizione e inapplicabilità della legge italiana, in quanto precluse dal giudicato al riguardo formato si, ostativo anche al rilievo di ufficio della suddette questioni. p. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 618 bis, art. 413 e segg., art. 437 c.p.c. e L. n. 218 del 1995, art. 11, sostenendosi l’inammissibilità dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata con la memoria difensiva in corso di causa, sotto i diversi profili della non deducibilità, nell’ambito di un giudizio di opposizione a precetto regolato dalle norme del processo del lavoro, di tutte le "domande non formulate con l’atto introduttivo", sicchè sarebbe al riguardo intervenuta una tacita accettazione, da parte dell’opponente, della giurisdizione italiana. p. 3. Con il terzo motivo si deduce, in subordine, "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia", censurandosi la dichiarazione di difetto di giurisdizione da parte della Corte d’Appello, per incomprensibilità delle ragioni esposte e, comunque, per contrasto "con l’ormai unanime orientamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte", secondo cui, nelle controversie in materia di lavoro alle dipendenze di ambasciate o consolati di Stati esteri, il difetto di giurisdizione sussiste soltanto nei casi in cui la domanda comporti una valutazione del comportamento datoriale che interferisca sul modo in cui lo Stato estero persegue le sue finalità istituzionali e che, pertanto, l’esenzione dalla giurisdizione nazionale non può essere invocata nelle ipotesi in cui la causa, pur attenendo a prestazioni di supporto o collaborative, riguardi aspetti puramente patrimoniali. p. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Premesso che l’ambasciata colombiana aveva proposto una duplice opposizione, al decreto ingiuntivo ed al precetto, va osservato che solo alla prima apparteneva la questione di giurisdizione, in quanto attinente alla legittimità dell’emissione del decreto ingiuntivo, posto a base dell’esecuzione minacciata con il precetto, e non anche a quest’ultima, per la quale la giurisdizione non poteva che appartenere al giudice italiano.

Al riguardo va richiamato e ribadito il principio, tra gli altri affermato da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 7578 del 31.3.06, secondo cui "presupposto del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in considerazione profili cognitivi per l’accertamento dell’esistenza di un’obbligazione, con la conseguenza che in punto di giurisdizione non si può profilare altro giudice competente sulla materia", dalla cui applicazione alla fattispecie discende che soltanto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice adito avrebbe potuto pronunziarsi, su eccezione di parte o di ufficio, in ordine alla questione di giurisdizione, e non anche in quella dell’opposizione a precetto, nell’ambito della quale avrebbero potuto rilevare soltanto le questioni attinenti al diritto dell’assunta creditrice di procedere all’esecuzione forzata, sulla base di un titolo formalmente valido ed in assenza di eventuali sopravvenute cause comportanti l’inefficacia dello stesso.

Consegucntemente, avendo il giudice di primo grado dichiarato inammissibile per tardi vita l’opposizione al decreto ingiuntivo, quello di appello avrebbe potuto decidere sulla questione di giurisdizione soltanto se avesse riformato tale pregiudiziale statuizione, dando così ingresso all’esame dei motivi proposti nell’ambito della predetta opposizione, a nulla rilevando che il primo giudice si fosse, ultroneamente, pronunciato anche in ordine alla eccezione di difetto di giurisdizione, che coerentemente alla suddetta pronunzia avrebbe dovuto essere ritenuta assorbita.

La Corte d’Appello, invece, scavalcando l’ordine logico – giuridico delle questionila ritenuto di passare direttamente all’esame della questione di giurisdizione, omettendo di pronunziarsi su quella dell’ammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, pur avendo al riguardo l’appellante proposto un motivo di gravame.

La relativa questione, riproposta in questa sede dalla controricorrente, è tuttavia inammissibile, per un duplice ordine di considerazioni:

a) perchè, non trovando applicazione nel giudizio di cassazione la regola di cui all’art. 346 c.p.c., il motivo di appello, sul quale il giudice di secondo grado non aveva deciso, ritenendolo erroneamente assorbito, avrebbe dovuto formare oggetto di un ricorso incidentale, diretto alla riforma dell’erronea pronunzia, non potendo essere semplicemente riproposto con controricorso (v. Cass. nn. 110/03, 5357/02, 8537/01);

b) perchè, limitandosi a sostenere che la semplice "trasmissione", avvenuta in data 12.9.00, del decreto ingiuntivo da parte dell’ambasciata italiana presso la S.Sede a quella colombiana, non avrebbe validamente perfezionato il procedimento notificatorio, come pur ritenuto dal primo giudice, e non attaccando l’altra ratio deciderteli dal medesimo espostaci per sè idonea a sorreggere la statuizione, secondo cui si sarebbe comunque verificata una sanatoria dell’eventuale nullità, per raggiungimento dello scopo da parte dell’atto, la censura risulta comunque carente d’interesse, poichè non potrebbe condurre alla caducazione della decisione di primo grado, nella parte dichiarante l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, rimanendo questa sorretta dall’altra ratto (v. tra le tante Cass. nn 3386/11, 24540/09, 389/07, 20118/06). p. 6. I rimanenti motivi di ricorso rimangono assorbiti. p. 7. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e, confermata l’inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, restando impregiudicate le sole questioni formanti oggetto dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., che la Corte d’Appello ha ritenuto assorbite per effetto dell’indebita declaratoria di difetto di giurisdizione, va disposto rinvio alla stessa, in diversa composizione, per il rinnovo del giudizio in parte de qua. p. 8. Il regolamento delle spese del presente giudizio, infine, va rimesso a quello di rinvio.
P.Q.M.

La Corte, a sezioni unite, accoglie il primo motivo ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

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