Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-09-2011, n. 18533 Personale non docente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el ricorso.
Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Teramo D. C., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 sulla base del c.c.n.l. 26 maggio 1999.

Sosteneva che, a fini giuridici ed economici, dovesse esserle riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, secondo il sistema della "temporizzazione" (in base al quale viene attribuita al dipendente una integrazione dello stipendio nella nuova qualifica per non far venire meno le maggiorazioni di anzianità maturate nella qualifica precedente), facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4 agosto 1995, da ritenere ancora vigente.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 16 febbraio 2008, respingeva l’impugnazione.

Riteneva la Corte del merito che:

a) la normativa di settore, che regolamenta l’inquadramento economico e i passaggi di qualifica funzionale dei pubblici dipendenti, prevede ( D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13) che, ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura di cui al D.L. n. 370 del 1970, art. 3 convertito dalla L. n. 576 del 1970, mentre restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni se più favorevoli;

b) il c.c.n.l. 4 agosto 1995 del Comparto Scuola ha recepito detta disposizione all’art. 66, comma 6, che all’uopo dichiara confermate le norme del D.L. n. 370 del 1970 e le relative disposizioni di applicazione, come definite dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4. La suddetta disposizione è stata poi confermata dai successivi c.c.n.l.

(art. 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999, art. 19 c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003);

c) si deve evidenziare come il citato art. 142 disponga espressamente che: in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1 tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c.c.n.l. con l’eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. le quali, invece, continuano a trovare applicazione nel Comparto Scuola… : ….art. 66, commi 6 e 7, c.c.n.l. 4 agosto 1995;

d) ne consegue che la suindicata normativa, e quindi il D.P.R. n. 299 del 1988, art. 4, comma 13, (prevedente l’istituto della ricostruzione della carriera), sono tuttora vigenti, sicchè, ai fini della determinazione dell’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici e amministrativi della Scuola, i servizi pre-ruolo e di ruolo nella carriera inferiore ivi disciplinati sono computabili, sempre che siano più favorevoli rispetto alle altre disposizioni esistenti e nella specie lo sono senz’altro;

e) in ogni caso, non può escludersene l’applicazione al caso di specie sull’assunto secondo cui la suindicata disciplina sarebbe stata sostituita dall’art. 8 del c.c.n.l. Integrativo dei Comparto Scuola sottoscritto il 15 marzo 2001, come è sostenuto dal Ministero, che ritiene sia stata così introdotta un nuova disciplina riguardante specificamente la figura professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi.

3.- Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso per cassazione il MIUR e la Direzione didattica statale (OMISSIS) per un unico articolato motivo; resiste con controricorso C.D..
Motivi della decisione

1- Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione delle seguenti norme della contrattazione collettiva del Comparto Scuola:

1) art. 66, comma 6, del c.c.n.l. del 4 agosto 1995; 2) artt. 34 e 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999; 3) artt. 8 e 19 del c.c.n.l. 15 marzo 2001;

4) artt. 87 e 142 del c.c.n.l. 24 luglio 2003.

Si sostiene che l’interpretazione del quadro normativo effettuata dalla Corte d’appello non è condivisibile e si deve considerare il frutto di una "frettolosa e superficiale" lettura della normativa contrattuale, che – a partire dall’art. 34 c.c.n.l. del 26 maggio 1999 – ha previsto la figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi come una figura del tutto nuova per il personale ATA, indicando le modalità di accesso ad essa, escludendo che ciò dovesse avvenire per effetto di nuove assunzioni (nomine in ruolo) ovvero per effetto di passaggi di ruolo (ipotesi cui si riferisce il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4).

Con la successiva contrattazione, le parti hanno definito, nel dettaglio, il trattamento retributivo spettante al nuovo profilo professionale.

2.- Il ricorso deve essere accolto in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni ivi prospettate e alla quale il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. 1 marzo 2010, n. 4885; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24431; Cass. 21 febbraio 2011, n. 4141; Cass. 21 marzo 2011, n. 6372;

Cass. 23 giugno 2011, n. 13869).

3.- In tema di classificazione del personale ATA in regime di contrattualizzazione del rapporto di lavoro, il c.c.n.l. 4 agosto 1995 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1994/1997 e parte economica 1994/1995 – all’art. 51 (e annessa tabella 1), contemplava la figura apicale del "direttore amministrativo" soltanto per i conservatori e le accademie e con previsione di accesso con il titolo di studio del diploma di laurea, mentre per i restanti istituti scolastici la qualifica apicale era costituita dal "responsabile amministrativo", sostituita alla qualifica funzionale di coordinatore amministrativo e con previsione di accesso anche con titoli di studio inferiori al diploma di laurea.

4.- Con il c.c.n.l. 26 maggio 1999 – Comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1 settembre 2000, nel quadro dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado … (descritto nell’annessa tabella A), con inquadramento in Area D/2; il profilo del responsabile amministrativo è collocato in Area C/1, fino al 31 agosto 2000, quando è sostituito dal profilo del collaboratore amministrativo.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto c.c.n.l. 26 maggio 1999 richiede il diploma di laurea (tabella B); però, "in sede di prima applicazione" (in coerenza con la soppressione del profilo di responsabile amministrativo), anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale con profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell’anno scolastico 1999- 2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

5 – Al personale inquadrato nel profilo di DSGA "in sede di prima applicazione" ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. 26 maggio 1999, si riferisce il citato art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, determinandone il trattamento retributivo dal 1 settembre 2000 nel seguente modo:

stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce, inoltre, che la retribuzione così determinata viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

Il suddetto criterio della cosiddetta "temporizzazione" consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile ai fini dell’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che il profilo già esistente di direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

6 – In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del c.c.n.l. 24 luglio 2003 – Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003 – dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del c.c.n.l. 15 marzo 2001 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1 settembre 2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

7.- Questa è la normativa applicata dall’Amministrazione per determinare il nuovo livello stipendiale con decorrenza 1 settembre 2000 per gli inquadramenti nel profilo in oggetto operati "in sede di prima applicazione", normativa che, invece, secondo l’assunto della Corte d’appello (analogo a quello dei dipendenti interessati), dovrebbe intendersi o come non realmente derogatoria del principio generale di riconoscimento dell’anzianità effettiva, o superata dalla riaffermazione della vigenza e applicabilità della regola generale, oppure da ritenere in contrasto con principi e norme inderogabili.

8.- La suddetta tesi richiama, innanzi tutto, l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del citato c.c.n.l. 24 luglio 2003, secondo cui nel Comparto Scuola continua a trovare applicazione l’art. 66, comma 4, del c.c.n.l. 4 agosto 1995.

In particolare, in base alla suddetta disposizione: restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4.

Le richiamate norme legislative (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante.

In particolare il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4 (intitolato:

"Inquadramento economico Passaggi di qualifica funzionale") al comma 13 dispone che: ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.

9.- Dalla complessiva lettura delle disposizioni della contrattazione collettiva che rilevano nella controversia si desume che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati in tale profilo "in sede di prima applicazione" e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato e ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione delle regole generali in tema di riconoscimento dell’anzianità di servizio; regole che sono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’Amministrazione correlato ad una "promozione" di massa pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 si limiterebbe a ripetere il criterio della temporizzazione già previsto dal D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, commi 8 e 9.

Dispone, infatti, il suddetto comma 8 che, nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, viene attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell’importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.

Il comma 9 precisa poi che, qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detta differenza; la differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Come si può agevolmente constatare, in queste disposizioni l’applicazione del criterio della temporizzazione è limitata all’ipotesi in cui il nuovo stipendio non corrisponda a nessuna delle posizioni stipendiali. Il criterio della temporizzazione è destinato a venire in rilievo solo "ai fini dell’ulteriore progressione economica". Dunque, non in sede di immediato inquadramento conseguente al mutamento di qualifica.

In altri termini, la temporizzazione vale solo per conferire un qualche peso alla differenza tra le due posizioni stipendiali, dato che in tale evenienza il personale viene inquadrato nella posizione inferiore.

Pertanto, il criterio della temporizzazione, nell’ambito della disposizione in esame, è destinato ad essere applicato solo in via residuale – precisamente solo nel caso in cui il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali – ed in un momento successivo all’inquadramento risultante dal mutamento di qualifica, ossia ai fini dell’ulteriore progressione economica.

Viceversa, nel contesto disciplinato dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il criterio della temporizzazione non è nè eventuale, nè destinato ad essere applicato in una fase successiva: è proprio il criterio di immediata applicazione, primario e necessario al fine della collocazione di ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche.

11.- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, – che, come si è detto, fa salve le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni se più favorevoli – si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 c.c.n.l. 2001, destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla "carriera").

12 – Nè merita consenso alcuno la tesi secondo cui la particolare disciplina di cui all’art. 8 c.c.n.l. 2001 sarebbe stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante l’affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003).

Tale tesi, infatti, si pone in contrasto con l’art. 1362 cod. civ., perchè non valuta adeguatamente il dato letterale costituito dall’espressione "continua a trovare applicazione …", che vale ad escludere l’introduzione di una disposizione nuova, essendosi limitate le parti stipulanti a confermare una regola già operante.

Al riguardo, deve ritenersi che la regola generale del computo dell’intera anzianità in caso di inquadramento in qualifica superiore (art. 66, comma 4, c.c.n.l. 4 agosto 1995) era rimasta in vigore ai sensi della "norma di salvaguardia" dettata dall’art. 48 c.c.n.l. 26 maggio 1999 (secondo cui: le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disapplicate dal presente c.c.n.l., restano in vigore in quanto compatibili) e della "norma finale" di cui all’art. 19 dello stesso c.c.n.l. 15 marzo 2001 (per la quale: per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del c.c.n.l.

26.5.1999).

L’impostazione qui contestata si pone, altresì, in contrasto con l’art. 1363 cod. civ., omettendo di considerare che:

a) lo stesso contratto del 2001, da una parte, confermava la richiamata regola generale, dall’altra, vi derogava specificamente con le disposizioni particolari dell’art. 8;

b) il disposto dell’art. 87 del contratto del 2003, che si occupa ancora una volta specificamente della peculiare vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del loro trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, esplicitamente richiamato e nel quale la "temporizzazione" risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal citato art. 87 deve necessariamente essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

13.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dal 1 settembre 2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo dell’anzianità effettiva e non dalla (pretesa) norma speciale di cui all’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il c.c.n.l. per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dal 1 settembre 2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico.

Ciò si evince, in particolare, dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1 novembre 1998 e dal 1 giugno 1999, e la tabella E, relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che, come già rilevato, il c.c.n.l. sottoscritto nel 1999 regolava il solo biennio economico 1998-1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15 marzo 2001.

Si è verificato dunque un breve vuoto normativo che è stato colmato, con giustificati effetti retroattivi, appunto dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nè alcun diritto di maggiore portata poteva ritenersi maturato sul piano economico da tale personale al momento stesso dell’entrata in vigore del nuovo inquadramento, anche nell’ipotesi di previo perfezionamento delle procedure per l’accesso al medesimo, in difetto di una parte essenziale della normativa relativa al trattamento economico.

Deve rilevarsi ancora, per completezza, che il trattamento economico assicurato dall’art. 8 del c.c.n.l. del 2001 è nettamente superiore a quello in godimento dal personale in questione prima della promozione, poichè in pratica è garantita una maggiorazione stipendiale pari al 70% del differenziale tra le posizioni stipendiali iniziali del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori e del responsabile amministrativo (e successivamente, a seguito del CCNL del 2003, pari al 100% di tale differenziale) oltre ad una futura migliore valorizzazione, in conseguenza del nuovo e migliore inquadramento, del maturato economico eccedente il minimo tabellare acquisito nel profilo di provenienza, che è conservato senza rimanere congelato, perchè è computato ai fini dell’anzianità ai fini economici, secondo il criterio della temporizzazione.

14 – D’altra parte, in questa sede, non vengono neppure in considerazione possibili profili di contrasto del citato art. 8 del c.c.n.l. del 2001 con principi e norme inderogabili.

Infatti, i contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass,, sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1 settembre 2000; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla "prima applicazione" di cui all’art. 34 c.c.n.l. del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del c.c.n.l. 26 maggio 1999 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione – e l’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1 settembre 2000.

Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L’indagine del giudice è diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla normativa collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

16 La Corte d’appello dell’Aquila non si è attenuta ai suddetti principi. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Infatti, conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte in materia, va precisato che il trattamento economico spettante dal 1 settembre 2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di "direttore dei servizi generali e amministrativi", ai sensi dell’art. 34 c.c.n.l. del Comparto Scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso Comparto. Deve, infatti, escludersi che, in forza del principio della parità di trattamento, detto personale possa invocare la più favorevole regola generale che consente il computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, sia perchè non è configurabile contrasto con le norme imperative, dato che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento, sia per la specificità della situazione regolata, che nella specie è limitata alla fase del primo inquadramento nel profilo.

17 – La cassazione della sentenza per violazione di clausole di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico (equiparate alle norme di diritto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5), comporta la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, non dovendosi procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, con emanazione di pronuncia di rigetto della domanda proposta dal dipendente pubblico.

18.- In ordine alla regolazione delle spese dell’intero processo ( art. 385 c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l’intero le spese dei giudizi di merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione e nell’esito dei detti giudizi.

La circostanza che la giurisprudenza di legittimità qui richiamata sia intervenuta dopo la proposizione del ricorso, costituisce motivo di compensazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di C.D..

Compensa le spese dell’intero processo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 805

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che l’art. 1 ter del d.l. 1 luglio 2009 n°78, convertito nella l. 3 agosto 2009 n°102 prevede l’istituto della cd. legalizzazione o emersione, ovvero della sanatoria della posizione di straniero non appartenente all’Unione Europea irregolarmente presente sul territorio nazionale italiano alla data del 30 giugno 2009, in presenza di dati requisiti e a certe condizioni;

– che in particolare il comma 13 lettera c) dell’articolo citato prevede che non possano essere ammessi alla procedura di emersione gli stranieri i quali "risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice";

– che con il provvedimento impugnato, meglio indicato in epigrafe, è stata di conseguenza respinta la domanda di emersione presentata nell’interesse del ricorrente da certo Amin El Mougi, per avere il ricorrente stesso riportato condanna "per il reato previsto dall’art. 14 del testo unico" (ultimo documento allegato alla relazione della p.a. 20 maggio 2011, copia provvedimento in questione, che il ricorso indica espressamente come impugnato), ovvero propriamente per avere riportato condanna per il reato previsto e punito dall’art. 14 comma 5 ter del d. lgs. 25 luglio 1998 n°286, così come introdotto dall’art. 1 comma 22 lettera m) della l. 15 luglio 2009 n°94, secondo il quale "Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato", precisandosi in base al successivo comma 5 quinquies dello stesso art. 14 che per tale reato "si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto";

– che a corretta interpretazione del d.l. 78/2009 la condanna per il sopra descritto fatto di reato è effettivamente prevista come ostativa alla legalizzazione. Essa infatti, in ragione della pena edittale prevista rientrerebbe comunque nelle fattispecie per le quali ai sensi dell’art. 381 c.p.p. è facoltativo l’arresto in flagranza; che poi, in forza della norma speciale pure descritta il legislatore abbia ritenuto di prevedere in proposito l’arresto obbligatorio in flagranza vale a disporre un regime di maggior severità, da ricondurre a quello delle fattispecie, pure ostative, dell’art. 381 c.p.p., e non certo ad apprestare un regime di maggior favore;

– che peraltro, con sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sez. I 28 aprile 2011 C 61/11, la fattispecie incriminatrice di cui al citato art. 14 comma 5 ter è stata dichiarata in contrasto con il diritto europeo, e in ispecie con la direttiva del Parlamento e del Consiglio 16 dicembre 2008 n°2008/115/CE, recante norme e procedure comuni agli Stati membri in tema di rimpatrio di stranieri irregolari, direttiva cui entro la prescritta data del 24 dicembre 2010 lo Stato italiano ha omesso di dare attuazione;

– che di conseguenza, così come ritenuto da C.d.S. a.p. 10 maggio 2011 n°8, della norma in questione il giudice dello Stato italiano non può più fare applicazione alcuna ai rapporti non esauriti, fra i quali all’evidenza rientra una fattispecie come la presente, di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento amministrativo che nega l’emersione sul presupposto di una condanna per un reato previsto da una norma inapplicabile, e quindi abolito;

– che quindi il ricorso è fondato e va accolto;

– che le ragioni della decisione, fondate su una pronuncia sopravvenuta della Corte di Giustizia, sono giusto motivo per compensare le spese, mentre l’amministrazione, in quanto soccombente, va condannata a rifondere alla parte ricorrente, come per legge, l’importo del contributo unificato;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 22 febbraio 2011 prot. n°SUI/P CR/L/N/2009/101177 del Prefetto di Cremona. Compensa per intero le spese fra le parti e condanna l’amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente l’importo del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-10-2011, n. 21418 Orario di lavoro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Pescara rigettava le domande proposte da A. S. e da altri dipendenti del Comune di Pescara intese a conseguire il pagamento da parte dell’ente dei compensi loro dovuti per l’esecuzione, nel periodo ottobre 2000 – dicembre 2001, di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente dovuto.

Con sentenza n. 519/07, in riforma della decisione di prime cure, la Corte d’appello dell’Aquila condannava l’amministrazione appellata a pagare ai suddetti dipendenti, per il periodo di cui sopra, la trentaseiesima ora prestata settimanalmente.

La Corte territoriale, premesso che la controversia coinvolgeva l’interpretazione dell’art. 22 del CCNL del 1999 del comparto regioni ed autonomie locali e dell’art. 11 del contratto collettivo decentrato, osservava che la prima di tali disposizioni stabiliva che "al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale (…) è applicata, a decorrere dall’entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore settimanali. Tale disposizione rimetteva alla contrattazione decentrata le modalità di attuazione della riduzione di orario, nel senso che essa poteva dettare i criteri per realizzare gradualmente tale risultato, ferma restando una prima riduzione di orario già al momento dell’entrata in vigore del contratto decentrato. Detta delega, stante il tenore del richiamato art. 22, non escludeva che la riduzione di orario potesse essere disposta in un unico momento all’entrata in vigore del contratto.

A sua volta l’art. 11 del contratto decentrato, con il prevedere che "l’orario di lavoro va ridotto a 35 ore settimanali", non necessariamente esprimeva una mera dichiarazione di intenti, prestandosi anche ad una diversa lettura, nel senso cioè che l’orario di lavoro era ridotto a 35 ore settimanali fin dal momento dell’entrata in vigore del contratto. In tal senso militava l’assenza di pattuizioni da cui evincere che tale risultato si dovesse raggiungere gradualmente, come la contrattazione nazionale avrebbe consentito. Del resto le altre norme contenute nell’art. 11 si riferivano a situazioni susseguenti all’applicazione della riduzione d’orario. Anche la norma dell’ultimo comma, secondo cui deve essere considerato lavoro straordinario solo quello prestato oltre la 36^ ora, doveva ritenersi come una misura, destinata ad operare dall’entrata in vigore del contratto integrativo e per tutta la sua vigenza, diretta ad evitare aggravi di bilancio, nella fase di prima applicazione della clausola sulla riduzione dell’orario. Doveva anche considerarsi – sempre ad avviso dei giudici d’appello – che il Comune di Pescara aveva adottato il nuovo orario in un’unica soluzione (dal 1.1.2002), senza che risultassero le ragioni organizzative che avevano giustificato lo slittamento dell’entrata in vigore del nuovo orario e senza che vi fossero ostacoli economici all’immediata riduzione, poichè gli organismi interni di controllo avevano espresso un giudizio di compatibilità dei costi dell’operazione con i vincoli di bilancio.

Il Comune di Pescara ricorre per cassazione con quattro motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Gli intimati resistono con controricorso.
Motivi della decisione

1 – Con il primo motivo il Comune ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 22 del CCNL regioni ed autonomie locali 1.4.1999, lamenta che sia stata trascurata, nell’interpretazione del citato art. 22, la lettera della disposizione concernente la riduzione di orario, "a decorrere" dall’entrata in vigore del contratto collettivo decentrato, "fino a raggiungere le 35 ore settimanali", che implica chiaramente una gradualità della riduzione, mentre l’art. 4, attribuendo alla fonte contrattuale sotto ordinata il compito di determinare "le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione di orario di cui all’art. 22", delimita la competenza in materia della medesima al rispetto di tali criteri.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione su un fatto controverso e decisivo, osservando che l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale presenta un contrasto tra la premessa – secondo cui la contrattazione decentrata poteva dettare criteri per la riduzione graduale – e l’affermazione successiva, secondo la quale la riduzione dell’orario poteva essere immediata e in unica soluzione.

Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c. nell’interpretazione del contratto collettivo decentrato, atteso che, una volta constatata l’ambiguità dell’elemento letterale, si sarebbe dovuto valorizzare il criterio dell’interpretazione complessiva delle clausole (ex art. 1363 c.c.):

in particolare, si duole l’amministrazione ricorrente dell’essere stato recepito un significato incompatibile con l’art. 22 del CCNL, mentre l’adozione di un’interpretazione contraria al criterio della gradualità avrebbe comportato la nullità e l’inefficacia della disposizione del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 40.

Il quarto motivo denuncia contraddittoria e omessa motivazione su più fatti decisivi, nel senso che l’avere il Comune ridotto l’orario in un’unica soluzione a distanza di tre mesi dalla stipula dell’accordo decentrato e a oltre due anni e mezzo dalla stipula del contratto nazionale non significa che la riduzione stessa sia stata prevista dal contatto decentrato con effetto immediato. Infine, il richiamo alla relazione del dirigente del servizio finanziario non può considerarsi significativo, non figurandovi menzione alcuna dell’art. 11 del contratto decentrato.

2- Il primo motivo è fondato nei termini qui di seguito chiariti.

Recita l’art. 22, comma 1 CCNL regioni ed autonomie locali 1.4.1999:

"Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi".

A sua volta, il precedente art. 4 stesso CCNL, al comma 2, lett. i) attribuisce alla contrattazione collettiva decentrata integrativa "le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art. 22".

Orbene, esclusa la possibilità di interpretare il contratto nazionale attraverso quello decentrato (diverse essendone le parti collettive, con conseguente inapplicabilità del criterio, ex art. 1363 cpv. c.c., del comportamento complessivo delle parti successivo alla stipula), deve evidenziarsi che il tenore testuale dell’art. 22 cit., con la locuzione "… fino a raggiungere…", può anche lasciare aperta la strada alla possibilità, sostenuta dai controricorrenti, di una riduzione immediata e uno actu, ma sicuramente non ne vieta una progressiva o comunque non coincidente con l’entrata in vigore del contratto decentrato.

Infatti, il riferimento alla decorrenza dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo segnala solo il momento a partire dal quale è consentito (non imposto) ridurre o cominciare a ridurre l’orario medio settimanale fino a passare dalle 36 ore previste dal previgente contratto alle 35 stabilite dal nuovo assetto.

Ad ogni modo tale riduzione – che dovesse necessariamente essere graduale o che potesse attuarsi anche immediatamente e uno actu – comunque "doveva" essere fronteggiata, proprio per i maggiori oneri che di per sè comportava, con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.

A tale riguardo il dato letterale dell’ultimo periodo del cit. art. 22 non lascia adito a dubbi di sorta.

In altre parole, senza l’uno o l’altro meccanismo compensativo, la riduzione di orario non avrebbe potuto realizzarsi, per difetto di copertura finanziaria.

Ma mentre le proporzionali riduzioni del lavoro straordinario possono costituire appannaggio della contrattazione collettiva (nazionale o decentrata), non altrettanto è a dirsi delle stabili modifiche degli assetti organizzativi (degli uffici della pubblica amministrazione), trattandosi di materia espressamente espunta dalle competenze dell’autonomia collettiva ai sensi del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 4 conformemente alla L. n. 421 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c) e, ora, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 1.

Dunque, pure "le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art. 22" non possono che riferirsi a proporzionali riduzioni del lavoro straordinario e non anche a stabili modifiche degli assetti organizzativi, ostandovi le citate contrarie disposizioni di legge.

Nè vale il rilievo, valorizzato dai giudici d’appello, della mancata esplicitazione delle ragioni organizzative che avevano giustificato lo slittamento dell’entrata in vigore del nuovo orario, esplicitazione non prevista da alcuna clausola contrattuale.

Ne consegue che, in assenza di proporzionali riduzioni del lavoro straordinario – le cui eventuali modalità erano rimesse alla contrattazione collettiva decentrata integrativa ai sensi del cit. art. 4, comma 2, lett. i), la contrattazione nazionale aveva previsto come alternativo meccanismo compensativo della riduzione d’orario quello di nuovi assetti organizzativi, per legge necessariamente rimessi alla sola amministrazione, in ciò vincolata nell’an – cioè nell’essere obbligata a raggiungere pur sempre le 35 ore medie settimanali – ma non anche nel quomodo e nel quando.

E’ quanto accaduto nel caso di specie, atteso che nessuna delle parti ha allegato la successiva pattuizione di proporzionali decrementi del lavoro straordinario.

Ciò vuoi dire che la riduzione a 35 ore non poteva che accompagnarsi a stabili modifiche degli assetti organizzativi, in quanto tali demandate per volontà legislativa – v. D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 4, L. n. 421 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c) e, oggi, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 1 – alla discrezionalità (parzialmente vincolata nei termini anzidetti) del Comune di Pescara, che vi ha provveduto tre mesi dopo l’entrata in vigore del cit. contratto collettivo decentrato integrativo.

L’obiezione dei controricorrenti, secondo cui tale esegesi avrebbe, alla stregua di una condizione meramente potestativa, illegittimamente lasciato all’arbitrio dell’amministrazione le modalità e la tempistica dell’adempimento, non ha pregio quanto alle prime perchè (in difetto del ricorso negoziale a proporzionali riduzioni del lavoro straordinario) è la legge stessa che riserva all’amministrazione gli assetti organizzativi degli uffici e, quanto alla seconda, perchè trascura l’insegnamento giurisprudenziale di questa S.C. che ammette la legittimità di una clausola … "cum voluerit" o "cum potuerit" cui è applicabile la disciplina dell’art. 1183 cpv. c.c. (cfr. Cass. Sez. Un. 11774 del 21.5.2007).

Tale elemento accidentale si distingue da una condizione meramente potestativa (nulla ex art. 1355 c.c.), caratterizzata da una sostanziale negazione di ogni vincolo obbligatorio (cfr. ex aliis, Cass. Sez. 1 n. 20290 del 10.10.2005; Cass. Sez. 2 n. 8390 del 20.6.2000); nel caso di specie – al contrario – già il rinvio al successivo livello negoziale e a fattori estrinseci come le compatibilità organizzative dell’amministrazione, testimonia del comune intento di escluderne il mero arbitrio.

Proprio l’applicabilità dell’art. 1183 cpv. c.c. alla clausola "cum voluerit" o "cum potuerit" fa si che, in ipotesi di protratta inerzia del debitore nell’adempiere (nel caso di specie, di soli tre mesi rispetto alla decorrenza del contratto decentrato integrativo), il creditore possa attivarsi per la fissazione del termine (il che non risulta sia avvenuto nel caso di specie), ma prima di allora il debitore non è inadempiente, non essendo ancora esigibile la prestazione.

Ne discende che correttamente il Comune di Pescara ha fatto decorrere dal 1.1.02 la riduzione di orario; per l’effetto, non è accoglibile la pretesa dei controricorrenti di farla retroagire sin dalla data del 20.9.00 (come erroneamente stabilito dall’impugnata sentenza).

2 – Le considerazioni che precedono assorbono la disamina delle restanti doglianze avanzate dall’amministrazione ricorrente e di ogni altra difesa svolta dalle parti.

3 – In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata; decidendo nel merito, questa S.C. rigetta la domanda dei lavoratori, sia pure con integrale compensazione fra le parti delle spese dell’intero giudizio, considerata la problematicità della questione controversa e l’esistenza di difformi soluzioni adottate in primo e secondo grado.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda dei lavoratori. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 23614 Prescrizione e decadenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato una cartella esattoriale emessa in esecuzione di un avviso di accertamento relativo all’imposta di registro e all’INVIM dovute in relazione all’atto di costituzione (con conferimenti immobiliari) della società Agricola Mengara di Calzettoni Renata e c. sas, con sede in (OMISSIS); avviso con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva rettificato il valore degli immobili conferiti dai soci alla società e, di conseguenza, liquidato le maggiori imposte.

A fondamento della propria decisione la Commissione Tributaria Regionale argomentava che l’Agenzia delle Entrate era incorsa nella decadenza di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2 in quanto la cartella impugnata era stata notificata oltre tre anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza con la quale la stessa Commissione aveva a suo tempo confermato, salvo che per le sanzioni, il suddetto avviso di accertamento.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, lamentando la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e formulando il seguente quesito di diritto:

Se, nel caso in cui sia passata in giudicato la sentenza che conferma l’avviso di rettifica e/o liquidazione dell’imposta accertata dall’ufficio impostore, dando in tal modo la facoltà all’ufficio medesimo di iniziare l’attività di riscossione della stessa imposta ormai divenuta definitiva, l’ufficio medesimo sia tenuto, quanto alla predetta attività di riscossione, a rispettare il termine decadenziale triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b, ovvero possa riscuotere l’imposta entro il termine prescrizionale decennale previsto dalla stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78.

I resistenti si sono costituiti nel giudizio di cassazione depositando controricorso. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 20.9.011 in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate si fonda sulla seguente catena argomentativa;

1) il giudizio sull’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione, a seguito della rettifica del valore dei conferimenti immobiliari, aveva liquidato l’imposta complementare si era concluso con una sentenza che aveva respinto il ricorso dei contribuenti e confermato l’avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta emesso dall’Ufficio.

2) Conseguentemente non sarebbe stata necessaria alcuna ulteriore richiesta dell’imposta da parte dell’Amministrazione, giacchè una nuova richiesta non avrebbe potuto che riprodurre la liquidazione già effettuata nell’avviso di accertamento e liquidazione confermato dal giudice tributario.

3) Pertanto, una volta respinta, con sentenza passata in giudicato, l’impugnativa dell’avviso di liquidazione, non vi sarebbe stato luogo ad ulteriori richieste da parte dell’Ufficio (ossia all’emissione di altri avvisi di liquidazione), ma solo all’esercizio dell’azione esecutiva, che non soggiace a termini decadenziali ma solo al termine prescrizionale decennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78.

Il ricorso è infondato.

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, prevede che l’imposta venga richiesta entro un termine triennale di decadenza e detta un’articolata disciplina della decorrenza di tale termine.

In particolare, per quanto qui interessa, la lettera b) del suddetto comma, nel testo sostituito (a decorrere dal 1 gennaio 1996) dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 135, lett. f), stabilisce che il suddetto termine decadenziale decorre "dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all’art. 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto". La chiara lettera di questa disposizione e, segnatamente, il raffronto tra il testo ora trascritto e quello previgente della medesima lettera b) – che fissava la decorrenza del termine decadenziale "dalla data in cui l’accertamento di maggior valore è divenuto definitivo o è stata presentata la denuncia di cui all’art. 19, se si tratta di imposta complementare. Nel caso di occultazione di corrispettivo, di cui all’art. 72, il termine decorre dalla data di registrazione dell’atto" – rende palese che il legislatore del 1995, introducendo le parole "dalla data della notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva", ha inteso prevedere espressamente che, nel caso di impugnativa giudiziale di un avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, l’Amministrazione debba procedere a richiedere nuovamente l’imposta, nella misura giudizialmente accertata, entro il termine di tre anni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza che ha deciso sulla impugnativa. Nè, sotto altro aspetto, può rinvenirsi nella legge alcuna distinzione tra l’ipotesi in cui il giudice abbia respinto il ricorso del contribuente e confermato integralmente l’avviso di accertamento e liquidazione dell’imposta e quella in cui detto avviso sia stato confermato solo in parte, avendo il giudice dichiarato l’imposta dovuta in misura inferiore a quella liquidata nell’avviso. In entrambi tali casi, dunque, l’imposta – riliquidata anche in relazione agli interessi maturati nella pendenza del giudizio tributario – dev’essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha definito tale giudizio, mentre la disposizione sulla prescrizione decennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 trova applicazione nella diversa ipotesi in cui la definitività dell’accertamento dell’imposta consegua alla mancata impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo che gli sia stato notificato.

Sulla scorta delle considerazioni di carattere testuale sopra sviluppate, il Collegio ritiene di non poter condividere la recente sentenza di questa Corte n. 6117/11 e intende dare conferma e seguito all’indirizzo già espresso con la sentenza 8998 del 2007 ("In tema di INVIM, nel caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta complementare dovuta a seguito della rettifica del valore finale dichiarato dalle parti nell’atto di trasferimento, il pagamento dev’essere richiesto entro il termine di tre anni previsto a pena di decadenza dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, lett. b), decorrente dalla data di notificazione della decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva, non potendo trovare applicazione il termine di prescrizione decennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, il quale si riferisce all’ipotesi in cui la definitività dell’accertamento consegua alla mancata impugnazione dell’atto impositivo notificato al contribuente".).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese si compensano, in considerazione dell’assenza di indirizzi interpretativi univoci.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.