Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2011) 13-07-2011, n. 27408 Procedimento penale minorile

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 23.9.2009, il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato T.E.E. responsabile del delitto di rapina, per essersi impossessato della mountain bike marca legnano di E.G., profferendo la minaccia "…dammi la bicicletta che faccio solo un giro, poi te la riporto…altrimenti ti picchio", così impossessandosi della bicicletta senza più restituirla; il Tribunale ha quindi condannato lo imputato alla pena di anni uno mesi sei di reclusione e Euro 300,00 di multa, riconosciuta la diminuente della minore e quella di cui all’art. 62 c.p., n. 4.

Le difesa dell’imputato proponeva quindi appello, dolendosi della pronuncia di condanna siccome insussistenti gli elementi costitutivi del delitto di rapina (non apprendo la minaccia idonea ad incutere timore) e non essendo neppure certa la identità dell’autore del reato; segnalando la inutilizzabilità della prova del riconoscimento fotografico e lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La Corte d’appello, dopo avere affermato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di rapina, la sussistenza di sufficienti prove in ordine alla penale responsabilità dell’imputato, la mancanza delle condizioni per riconoscere le attenuanti generiche attesi i precedenti penali e le negative relazioni dei servizi sociali, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre pertanto per Cassazione l’imputato tramite il difensore, richiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e lamentando:

1) il vizio di mancanza e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando che contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, la parte offesa avrebbe minimizzato l’accaduto dichiarando a più riprese di avere consegnato spontaneamente la bicicletta all’imputato, negando di fatto di essere stato minacciato.

La doglianza è infondata.

La Corte territoriale, doverosamente ha messo in evidenza taluni aspetti problematici derivanti dalla deposizione della parte offesa, segnalando peraltro lo evidente stato di timore dell’ E. nel confermare le accuse nel confronti del T. e rilevando dall’altro che il testimone ha risposto alle contestazioni confermando punto per punto le circostanze di fatto in ordine alla sottrazione della bicicletta e le minacce profferite dall’imputato.

Nella specie pertanto non si versa nel profilato vizio di carente o contraddittoria motivazione nè di divergenza della stessa rispetto alle risultanze processuali, ma nell’insindacabile ambito della ricostruzione del fatto e della valutazione della prova che non sono connotate da manifesta illogicità.

Il motivo va quindi rigettato.

2) il vizio di mancanza di motivazione in ordine al negato riconoscimento delle attenuanti generiche.

La doglianza è infondata.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa, la Corte territoriale ha reso adeguata motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha negato il riconoscimento delle attenuanti generiche.

Da un lato la Corte d’Appello ha preso in considerazione il vissuto giudiziario dell’imputato rilevandone la importanza, pur in un soggetto di giovane età, siccome connotato da precedenti per gravi reati. Dall’altro, la Corte d’Appello ha preso in considerazione le comunicazioni e le relazioni dei servizi sociali che hanno segnalato aspetti negativi della condotta dell’imputato quali: il reiterato tentativo di fuga, lo scontro con un altro minore, il disinteresse manifestato per qualsiasi progetto educativo). Conseguentemente si deve affermare che nella propria valutazione la Corte territoriale ha tenuto conto tanto delle condotte pregresse rappresentante dai precedenti giudiziari quanto di quelle attuali pervenendo così ad un giudizio che appare adeguatamente motivato e non manifestamente illogico.

Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato. La minore età dell’imputato esime dalla pronuncia di condanna in merito alle spese e impone invece l’adozione dei provvedimenti ricollegati al D.Lgs. n. 196 del 2006, art. 52

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-05-2011) 26-07-2011, n. 29923

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza pronunciata in data 8 giugno 2010, la Corte di appello di Trieste confermava la sentenza in data 22 ottobre 2008 del Tribunale di Udine, appellata da T.R., condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile T. V., in quanto responsabile del reato di cui all’art. 572 c.p., per avere maltrattato la figlia V., che veniva da lui abitualmente percossa e umiliata con espressioni di disprezzo o con altre condotte (in (OMISSIS)).

2. Osservava la Corte di appello che la prova della responsabilità dell’imputato derivava in primo luogo dalla testimonianza della figlia dell’imputato e dalla madre di questa, Ti.Ro., poi separatasi.

Da dette testimonianze, giudicate attendibili, in quanto non indicative di un sentimento di particolare astio nei confronti dell’imputato, oggettivamente equilibrate e sostanzialmente coincidenti, emergeva che il T., per circa dieci anni, aveva mantenuto un atteggiamento di ostilità nei confronti della figlia maggiore, diversamente dal suo comportamento nei confronti della figlia minore M.. In particolare egli insultava e deprimeva frequentemente la figlia V., dicendole che non valeva niente, rivolgendole epiteti quali "incapace", "incompetente", "fallita", "stronza", "cretina". Era anche avvenuto che, in preda a una inconsulta ira, egli aveva percosso la figlia per motivi futili, quali un brutto voto da lei riportato a scuola, le sue frequentazioni, un incidente domestico e in genere le sue abitudini di vita. Tali dichiarazioni erano riscontrate da quelle, sia pure de relato, della nonna materna di V., P.M., e della teste C.M.; e non risultavano smentite da quelle, alquanto evasive, della figlia minore M..

3. Nel corso del dibattimento di appello la persona offesa, T. V., faceva pervenire dichiarazione con la quale comunicava che i "dissapori" con il padre si erano risolti e che essa intendeva rinunciare alla costituzione di parte civile.

4. Ricorre per cassazione l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, avv. Paolo Dal Zilio, che espone i seguenti motivi:

4.1. Carenza e contraddittorietà della motivazione in punto di valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni delle testi T.V., Ti.Re. e P.M..

Le dichiarazioni in questione erano, lacunose, imprecise e per nulla concordanti, data la divergenza su molti aspetti rilevanti.

Non si è valutata inoltre l’attendibilità delle stesse, essendosi affermato apoditticamente, contrariamente al tenore delle deposizioni, che le testi non nutrivano alcun motivo di rancore nei confronti dell’imputato. Quanto alla P., anch’essa chiaramente ostile all’imputato, si è trattato di una teste de relato che si è limitata a riferire quanto dettole dalla figlia e dalla nipote.

4.2. Insufficiente valutazione della deposizione di T.M., e degli altri testi della difesa, che hanno smentito la tesi accusatoria, affermando di non avere mai assistito a condotte violente dell’imputato nei confronti della figlia V.. Non poteva dubitarsi dell’attendibilità della figlia M., posto che questa, dopo la separazione, era andata a vivere con la madre e la sorella, nè di quella del padre dell’allora fidanzato di V., che aveva certamente ricevuto le confidenze di quest’ultima.

4.3. Erronea qualificazione giuridica del fatto, che, semmai, doveva essere ricondotto alla ipotesi di cui all’art. 571 c.p., essendosi al più trattato di atti minimi di violenza fisica o morale scatenati dalla condotta sregolata di V., che saltava frequentemente la scuola e rientrava a casa tardi nonostante la sua giovane età. 4.4, Illegittima conferma delle statuizioni civili, dato che la parte civile non era comparsa nel giudizio di appello e aveva rimesso la querela, con ciò manifestando implicitamente la volontà di desistere dall’azione civile.

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento, non essendo stato pienamente dato conto dalla Corte di appello dell’estremo della abitualità della condotta contestata.

2. Come è noto, ai fini della integrazione del reato di cui all’art. 572 c.p., occorre che l’agente sottoponga le persone di famiglia ad una serie di atti di vessazione continui e tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con normali condizioni di vita (v. tra le tante Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, Camiscia, Rv.

228461); dovendo dunque escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di fatti isolati – anche se reiterati – che ledono ovvero mettono in pericolo l’incolumità personale, la libertà o l’onore di una persona della famiglia, essendo invece necessario, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794).

Con particolare riferimento all’elemento soggettivo del reato, va ribadito che il dolo del delitto in esame, pur essendo di tipo generico, non richiedendo che l’agente sia animato dal fine di maltrattare la vittima, bastando la coscienza e volontà di sottoporre la stessa ad un’attività vessatoria (v. Sez. 6, n. 16836 del 18/02/2010, M., Rv. 246915; Sez. 6, n. 27048 del 18/03/2008, D. S., Rv. 240879, si deve però atteggiare come espressione di una volontà unitaria e programmatica, nel senso da fungere da elemento unificatore della pluralità di atti lesivi della personalità della vittima e da concretizzarsi nella inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta in essere già altre volte (Sez. 6, n. 6541 dell’11/12/2003, Bonsignore, Rv. 228276).

3. Ora, la sentenza impugnata, pur avendo ineccepibilmente accertato che l’imputato usò di frequente manifestazioni di disprezzo nei confronti della figlia maggiore, spesso indirizzandole epiteti offensivi e, talvolta, percuotendola, non ha offerto adeguata dimostrazione circa l’abitualità di una simile condotta nè circa l’elemento soggettivo in capo all’imputato, inquadrabile nell’ambito di una volontà sopraffattrice unitaria.

I giudici di appello hanno dato puntuale conto delle ripetute e certamente riprovevoli reazioni del T. a fronte di una condotta di vita della figlia che ad avviso dell’imputato non era confacente alla sua età e ai suoi doveri familiari e sociali; ma non hanno chiaramente evidenziato da quali elementi di prova potesse desumersi che tale atteggiamento fosse programmaticamente diretto a umiliarla e vessarla e non costituisse invece la manifestazione di inconsulte reazioni irose nell’ambito di momenti di tensione familiari, qualificati come "dissapori" dalla stessa persona offesa nell’atto con il quale ha dichiarato di rinunciare a ogni istanza nei confronti del padre, tanto da indurre il Procuratore generale di udienza a concludere per l’assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto.

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio sul punto sopra evidenziato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 20-09-2011, n. 5287 U. S. L. inquadramento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La USL Rieti/2 con delibere del 27 dicembre 1987 aveva adottato alcune determinazioni concernneti il rapporto d’impiego dei signori i signori F. S., I. B., L. G. e G. S. in applicazione della legge n. 207/1985 in materia di inquadramento del personale delle USL sulla base degli incarichi effettivamente svolti.

Dette delibere avevano inquadrato il signor S. ("collaboratore amministrativo") nella posizione funzionale di "collaboratore amministrativo coordinatore" presso il Poliambulatorio di Poggio Mirteto, ex INAM, e, conseguentemente, "a catena", i restanti: rispettivamente, la signora B. nella qualifica di collaboratore, il signor G. nella qualifica di assistente, il signor S. nella qualifica di coadiutore.

Con delibere n. 156, 157, 158, e 159 del 1994 la USL Rieti/2 ha annullato quelle determinazioni.

Gli interessati hanno proposto, ciascuno per proprio conto, ricorso al T.A.R. del Lazio;

il T.A.R. con sentenza n. 2667/2002 riuniti i ricorsi li ha respinti.

Gli originari ricorrenti (ovvero per taluno di essi gli eredi) hanno quindi proposto l’appello che oggi viene in discussione.

2. – Più in dettaglio, il T.A.R., dopo avere riunito i distinti ricorsi presentati in relazione al rapporto di consequenzialità tra i successivi inquadramenti degli interessati, ha, in un primo tempo, richiesto, con sentenza istruttoria, una relazione all’AUSL Rieti che chiarisse se esistesse in organico, nel periodo utile ai fini dell’applicazione dell’art. 1 della legge n. 207/1985, un posto di collaboratore amministrativo coordinatore corrispondente alle funzioni esercitate per incarico dal signor S. dal quale dipendono il suo inquadramento e di conseguenza tutti i successivi provvedimenti di inquadramento di cui si discute.

Sulla base di questa relazione, il T.A.R., con la sentenza n. 2667/2002, ha ritenuto che, pur in presenza di comportamenti non del tutto univoci dell’Amministrazione regionale, la questione determinante concernesse la istituzione del posto in organico o del formale riconoscimento della esistenza del posto vacante in organico, che la competenza in materia fosse della Regione e che la Regione si sia formalmente pronunciata sul punto in discussione solo con la deliberazione della Giunta regionale n. 12974 del 23 dicembre 1992, e dunque al di fuori dell’arco temporale preso in considerazione dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 207/1985, dichiarando, di conseguenza, la illegittimità dell’inquadramento a favore del signor S. e degli altri correlati inquadramenti.

3. – Gli appellanti contestano tali statuizioni deducendo la erroneità nella valutazione degli atti della causa, con particolare riferimento alla Relazione trasmessa dalla AUSL Rieti su richiesta del T.A.R. medesimo.

Si contesta, in particolare, la mancata considerazione di quanto disposto dalla delibera della USL n. 42 del 30 gennaio 1982, trasmessa alla Regione Lazio, che aveva fin da allora indicato nei posti in organico il posto di collaboratore direttivo in questione e da quella del tutto conseguente n.18 del 28 febbraio 1983, adottata dalla Assemblea generale della USL, organo competente alla approvazione delle piante organiche, che formula alla regione la richiesta di trasformazione di alcuni posti e la riproposizione di altri, tra cui quello di collaborato coordinatore.

Si censura altresì che il T.A.R., per giungere alle sue conclusioni, abbia dovuto immotivatamente qualificare come "asserito" l’errore materiale riconosciuto nella delibera regionale n. 2712 del 27 maggio 1986 in ordine alla previsione del posto nella pianta organica nonché riportare in modo improprio un brano della relazione trasmessa dalla AUSL Rieti, attribuendo alla USL le affermazioni relative alla istituzione del posto in questione nel dicembre 1992, che, dalla relazione, sono invece chiaramente riferite alla Amministrazione regionale, e aggiungendo, prima delle parole "nel 1992", l’avverbio "solo", che invece dalla relazione non risulta.

4. – Si sono costituite in giudizio la Regione Lazio e la AUSL di Rieti (subentrata nel frattempo alla soppressa U.S.L. Rieti/2) che deducono l’infondatezza del gravame.

La AUSL Rieti, con propria memoria, contesta le considerazioni degli appellanti sulla sussistenza della vacanza di organico alla base dell’inquadramento del signor S. e degli altri appellanti e rileva che la sentenza impugnata è ampiamente motivata sul punto in fatto e diritto e non merita censura alcuna.

5. – Con successiva memoria presentata in data 1 giugno 2011, gli appellanti ribadiscono che la stessa relazione della AUSL, richiesta dalla sentenza istruttoria del T.A.R., attesta che il Comitato di gestione dell’USL Rieti/2, con proprio atto deliberativo, individua fin dal 1982 "tra i posti vacanti n. 1 posti di collaboratore direttivo presso il Poliambulatorio di Poggio Mirteto, ex INAM " e che a tale delibera seguono una serie di delibere della USL e della Regione, puntualmente elencate, che affermano o presuppongono la esistenza del posto in organico. La stessa relazione afferma che, mentre la USL è sempre stata coerente nel tenere ferma la sua posizione in ordine alla esistenza del posto vacante in organico, non univoco sia stato il comportamento della Regione, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza del T.A.R., che rileva "la univoca circostanza della mancata espressa approvazione ad opera della competente Amministrazione regionale della modificazione della pianta organica della EX USL Rieti/2".

Si rileva infine che il T.A.R. ha omesso di considerare che, a norma dell’art. 15, comma 3, della legge 833/1978, è espressamente riservato alle competenze dell’Assemblea generale della USL il potere di deliberare le piante organiche dei diversi presidi e servizi.

6. – La causa è passata in decisione all’udienza dell’8 luglio 2011.

7. – Il Collegio giudica infondato l’appello con le motivazioni che seguono.

7.1. – Occorre in primo luogo prendere in considerazione le disposizioni della legge n. 207 del 1985 che disciplina l’inquadramento del personale delle USL sulla base degli incarichi effettivamente svolti.

L’articolo 1 della legge n. 207/1985, al primo comma, aveva previsto che il personale delle unità sanitarie locali di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, avesse ricoperto, per incarico, un posto di organico vacante e continuasse a ricoprirlo alla data di entrata in vigore della legge, fosse direttamente inquadrato nella pianta organica dell’unità sanitaria locale presso la quale prestava servizio, con la posizione funzionale ricoperta.

Il secondo comma dell’art. 1 precisava che si consideravano vacanti anche i posti che si sarebbero resi disponibili a seguito dell’applicazione delle disposizioni del primo comma.

Di tali norme avevano usufruito i quattro ricorrenti che, con la delibera del 27 dicembre 1987, erano stati inquadrati nelle più favorevoli posizioni funzionali da loro ricoperte con incarico.

E’ perciò evidente che imprescindibile presupposto di legittimità di tali delibere è la esistenza del posto di organico riconosciuto vacante alla data del 30 giugno 1984 e attribuito al signor S. da cui deriva a catena la vacanza degli altri posti attribuiti agli altri odierni appellanti, oltre ai requisiti attinenti alle posizioni soggettive degli interessati, che non sono in discussione.

7.2. – Occorre pertanto valutare la documentazione agli atti esclusivamente allo scopo di verificare la situazione esistente alla data del 30 giugno 2004 indicata dalla legge con riferimento alla esistenza nell’organico del posto vacante di collaboratore amministrativo coordinatore.

Non è controverso il fatto che, a quella data, il posto non risultasse dalla pianta organica provvisoria approvata dalla Regione. In una precedente relazione alla Regione degli uffici della USL Rieti/2 sulla posizione economica e giuridica del signor S., allegata alla Relazione trasmessa dalla AUSL al T.A.R. e al ricorso in appello, si afferma che "dalla ulteriore ricognizione della pianta organica provvisoria, il posto di collaboratore amministrativo coordinatore non risulta pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 7 agosto 1984, nel quale viene pubblicata la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 1983, n. 6405, recante approvazione delle piante organiche provvisorie di n. 33 di unità sanitarie locali, tra le quali Rieti/2.

Ciò nonostante che, come si evince dalla medesima relazione, con deliberazione n. 18 del 28 febbraio 1983, l’Assemblea generale della USL avesse chiesto la trasformazione di alcuni posti e la riproposizione di altri tra cui quello di "collaboratore coordinatore". La stessa Relazione aggiunge che tale delibera è stata poi solo parzialmente accolta dalla deliberazione n. 1657 del 1 aprile 1983 della Regione Lazio.

La successiva delibera della giunta regionale n. 6405 del 24 novembre 1983, che approva le piante organiche, non comprende il posto in questione, visto che, nella pianta organica provvisoria pubblicata dal citato supplemento ordinario del Bollettino Ufficiale in data 7 agosto 1984, il posto non risulta, alla luce di quanto affermato nella medesima relazione degli uffici della USL.

Pertanto si può concludere sul punto che, alla data del 30 giugno 1984, il posto non risultava dalla pianta organica provvisoria come approvata dal competente atto regionale.

7.3. – Per quanto riguarda gli atti successivi, la sfera di interesse del presente giudizio è limitata ad accertare se taluno di essi abbia integrato la pianta organica con efficacia retroattiva, tale da poter determinare la esistenza del posto vacante in data 30 giugno 1984, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge n. 207/1985.

Nessuna delle delibere della Giunta regionale agli atti – le sole giuridicamente in grado di incidere sulle determinazioni della delibera della giunta regionale che aveva a suo tempo definito la pianta organica provvisoria – risulta assumere una decisione in questo senso.

La Relazione della AUSL dà conto della delibera della giunta regionale n. 2712 del 27 maggio 1986 che riconosce che, per mero errore materiale, non erano stati inseriti negli organici provvisori alcuni posti, tra i quali quello di "collaboratore amministrativo" nel Poliambulatorio di Poggio Mirteto.

Si osserva, al riguardo, che nella denominazione del posto in organico manca la specificazione "direttivo" o "coordinatore" presente in tutte le delibere della USL e nell’inquadramento assegnato al signor S., mentre la posizione di collaboratore amministrativo corrisponde alla posizione di partenza del signor S. prima dell’inquadramento. Tale qualifica compare invece nella delibera della Giunta regionale n. 3383 del 24 giugno 1986 (seguita dalla analoga delibera n. 3311/1987 che la conferma per il 1987), che tra le deroghe concesse "ex novo" alla USL Rieti/2 al blocco delle assunzioni prevede un posto di collaboratore amministrativo coordinatore.

Non si può ritenere che la modifica delle tabelle e, soprattutto, l’effetto retroattivo che qui interessa possano essere considerati effetti necessari e impliciti nella deroga allo svolgimento del concorso per il posto in questione. Anche se si volesse arrivare ad ammettere un effetto implicito di riconoscimento nella deroga ai fini della futura assunzione, essa non richiederebbe evidentemente alcuna retroattività della esistenza del posto in organico.

Che, a seguito delle diverse delibere regionali qui esaminate (n. 2712 e n. 3383 del 1986 e n. 3311/1987) non vi sia stata una modificazione delle tabelle con la denominazione e gli effetti retroattivi richiesti dalla USL, lo dimostra definitivamente il fatto che il Comitato di gestione della USL – senza dubbio interessato in tutto l’arco del periodo a risolvere la questione – si preoccupava successivamente – nel 1988 – di richiedere la variazione delle tabelle di organico per prevedere un posto in organico con la qualifica di "collaboratore coordinatore" e ponendo in rilievo esattamente l’esigenza di determinare la variazione con l’effetto retroattivo utile ai fini della definizione della questione: con atto deliberativo n. 243, in data 7 luglio 1988, il Comitato di gestione della USL Rieti/2 chiedeva all’Assemblea dell’Associazione intercomunale di "rettificare la pianta organica provvisoria della USL Rieti/2 con l’inserimento del posto di collaboratore coordinatore esistente nella dotazione organica prevista presso il presidio sanitario poliambulatoriale ex INAM di Poggio mirteto"; contestualmente richiedendosi alla Regione Lazio "la pubblicazione nella pianta organica di questa USL…. del posto di collaboratore, esistente e vacante al 30 aprile 1981, ai sensi e per gli effetti della legge 12/82".

Si vuole mettere in rilievo il fatto che, con quest’ultimo richiamo alla legge n. 12/82, il Comitato di gestione si preoccupava proprio di motivare e fissare quell’effetto retroattivo che le sue già intervenute delibere del 1987, concernenti i nuovi inquadramenti degli odierni appellanti, presupponevano e senza del quale non sarebbero state legittime.

L’Assemblea dell’Associazione intercomunale, tuttavia, non accolse la proposta, che non ebbe quindi alcun seguito presso la Regione, e si limitò a rinviare l’argomento nella seduta del 15 dicembre 1990, come risulta dalla Relazione al T.A.R. dell’AUSL che richiama al riguardo la già citata relazione degli uffici della USL Rieti/2.

L’effetto retroattivo non risulta neppure dalla finale deliberazione della Giunta regionale n. 12974 del 23 dicembre 1992, che, infatti, istituisce il posto di collaboratore amministrativo coordinatore a seguito di trasformazione di altro posto e non come riconoscimento di un posto già esistente e vacante in precedenza. Questa ricostruzione spiega il contrasto tra l’interpretazione della USL e quella dei competenti uffici regionali che emerge dal verbale ispettivo n. 1241 del 1993 dell’Assessorato alla sanità della Regione Lazio, richiamato dalla Relazione trasmessa al T.A.R. dalla AUSL Rieti. In detto verbale si riferisce che l’ufficio piante organiche dell’Assessorato sanità della Regione Lazio afferma che "il posto di collaboratore coordinatore amministrativo era stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 12974 del 23 dicembre 1992 a seguito di trasformazione di altro posto". Lo stesso verbale rileva che invece la USL "ha sempre sostenuto e operato invece nella convinzione che il posto…esistesse e fosse vacante".

7.4. – Da quanto esposto, risulta quindi che le tabelle organiche provvisorie non prevedevano il posto di collaboratore amministrativo coordinatore presso il poliambulatorio di Poggio Mirteto al 30 giugno 1984 e che non vi sia mai stato un atto della regione che, prima di tale data o, dopo, con effetto retroattivo, modificasse tali tabelle, nonostante che la USL Rieti/2 abbia più volte data per acquisita l’esistenza del posto in organico e ne abbia più volte richiesto la formalizzazione.

Alla luce di ciò il punto chiave per la soluzione della controversia sta nella competenza alla determinazione delle piante organiche e sulla efficacia meramente dichiarativa o costitutiva delle delibere regionali in materia. La questione è puntualmente disciplinata dal decreto legge 26 novembre 1981, n. 678, – significativamente intitolato "Blocco degli organici delle unità sanitarie locali"- convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12. Tale provvedimento costituisce la normativa di riferimento nella quale si inquadra tutta la vicenda. L’articolo 1, comma 1, prevede che "….le Regioni fissano le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali nei limiti del complessivo numero di dipendenti in servizio alla data del 30 aprile 1981, ivi compresi i posti vacanti delle piante organiche già approvate, presso le strutture, servizi e presidi delle stesse unità sanitarie locali, e dei posti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma".

Oltre al chiarissimo dettato normativo, i comportamenti della USL e della Regione, nella vicenda in esame, confermano pienamente che la competenza della Regione a definire e modificare le piante organiche del personale delle USL, ha, anche nella prassi, un carattere sostanziale e non meramente dichiarativo. E non potrebbe essere altrimenti, anche in relazione ai significativi effetti finanziari che si riflettono sui bilanci regionali e sulle complessive finalità di controllo della spesa della legge n. 12 del 1981.

La determinazione delle tabelle deriva da un complesso procedimento di cui l’atto finale e determinante è la pubblicazione delle stesse da parte della Regione. Pertanto non sono sufficienti a questo fine le attestazioni, le richieste o le altre determinazioni contenute nelle delibere della USL che danno per esistente e vacante il posto in questione e che infatti si rivolgono tutte alla Regione per il loro seguito e perfezionamento.

In applicazione della richiamata norma di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1981 si deve, perciò, dare rilevanza solo alle finali determinazioni dei competenti organi regionali sul punto seguite dalla pubblicazione dei posti con la qualificazione richiesta nelle tabelle organiche, e non a eventuali contraddizioni esistenti in atti diversi, come le deroghe al blocco delle assunzioni.

Su questo punto decisivo alla luce di tutte le precedenti considerazioni, la sentenza del T.A.R. è condivisibile là dove afferma che, sulla base delle norme e procedure vigenti e secondo la giurisprudenza intervenuta in materia, debba riconoscersi un penetrante potere di controllo della Regione sugli atti adottati dalle unità sanitarie locali in materia di inquadramento del personale e che dunque gli atti della regione in materia abbiano carattere costitutivo e non meramente dichiarativo.

7.5. – Pertanto si può concludere, con riferimento alla controversia in esame, che gli effetti istitutivi del posto in organico e della relativa vacanza decorrono dal perfezionamento della relativa procedura deliberativa regionale, non potendosi attribuire agli atti della USL neppure l’effetto di determinare la retroattività degli atti regionali di riconoscimento al momento del riconoscimento da parte della USL, a meno che ciò non sia espressamente stabilito negli atti regionali medesimi. Nel caso di specie, tale espressa dichiarazione non risulta operata in nessuno degli atti presi in considerazione.

Ne deriva che, ai fini dell’applicazione della legge n. 207 del 1985, la posizione di collaboratore amministrativo coordinatore, successivamente attribuita al signor S., ai sensi della legge medesima, non corrispondeva ad un posto vacante in organico alla data del 30 giugno 1984, come richiesto dalle legge medesima.

La deliberazione concernente l’inquadramento del signor S. e tutte quelle conseguenti sono perciò da ritenersi illegittime.

8. – L’appello è, di conseguenza, respinto e le conclusioni della sentenza del T.A.R. sono confermate con motivazione in parte diversa.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 15-09-2011) 26-09-2011, n. 34746 Affidamento in prova

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 3.5.2011 il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila dichiarava inammissibile l’istanza presentata da C. F., volta all’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

In specie, il tribunale – premesso che l’istante sta espiando la pena di anni otto di reclusione per la condanna relativa a reati indicati all’art. 4 bis, comma 1, Ord. Pen. – riteneva la mancanza dei presupposti per l’ammissione alla misura alternativa in mancanza delle condizioni di cui al comma 1 bis della citata norma, atteso che, pur potendosi affermare la sussistenza delle condizioni della c.d. collaborazione inesigibile, non vi sono elementi – alla luce delle acquisizioni istruttorie – tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il C., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 4 bis Ord. pen..

Lamenta, in primo luogo, che il tribunale, pur avendo valutato positivamente la inesigibilità della collaborazione, afferma la mancanza della prova di assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ritenendo trattarsi di un ulteriore presupposto per l’ammissibilità dell’istanza. Ad avviso del ricorrente, la prova della inesigibilità della collaborazione è idonea per facta concludentia a dimostrare l’intervenuta rescissione dei collegamenti con la criminalità.

Contesta, peraltro, che il tribunale non ha operato una valutazione sulle attuali condotte del C. non tenendo conto dell’epoca risalente delle condotte illecite (al 2003) e della lunga ed ininterrotta detenzione, valorizzando circostanze indipendenti dalla sua volontà come l’attuale esistenza del sodalizio camorrista e che lo zio del condannato riveste un ruolo apicale nell’associazione ed è latitante da molti anni. Così che il tribunale = richiede una prova diabolica con conseguente violazione del diritto di difesa.

Con memoria difensiva in data 6.9.2011 il ricorrente ribadisce le censure di violazione di legge e vizio di motivazione avendo il tribunale ritenuto necessario ai fini dell’ammissibilità dell’istanza in oggetto un requisito ulteriore non previsto dall’art. 4 bis Ord. Pen..

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

A norma del comma 1 b) dell’art. 4 bis Ord. Pen. I benefici penitenziari possono essere concessi anche con riferimento ai delitti ostativi previsti al comma 1, qualora il condannato non abbia prestato collaborazione per l’impossibilità determinata dal non avere egli potuto acquisire, per il ruolo marginale svolto, conoscenze utili riversagli nell’investigazione ovvero per l’avvenuto totale accertamento dei fatti oggetto dei reati alla commissione dei quali seguì la condanna (c.d. ipotesi della collaborazione "irrilevante" o "impossibile"). In tali casi la norma citata espressamente richiede, altresì, che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che ben possono essere riconducigli ad elementi incompatibili con la permanenza di collegamenti, quali, appunto lo scioglimento del sodalizio. Detto accertamento, come ha evidenziato il tribunale, è distinto – stante la diversa lettera della previsione – da quello richiesto nelle diverse ipotesi di condannati per i reati indicati al medesimo art. 4 bis, comma 1 ter.

Nell’ordinanza impugnata correttamente è stato affermato che tra i parametri di valutazione del presupposto richiesto nel caso in esame possono considerarsi il profilo criminale del soggetto, i risultati del trattamento penitenziario, la posizione all’interno del sodalizio, l’attuale operatività dello stesso.

Quindi, il tribunale, tenuto conto degli elementi di valutazione prospettati dal ricorrente, ha, tuttavia, sottolineato: l’attuale piena attività del clan dei Casatesi; la vasta operatività anche territoriale del sodalizio; la circostanza che lo zio del condannato, Z.M. con il quale il C. ha operato in diretta collaborazione, leader del gruppo, è latitante da tempo; la condotta criminale del C. che si è svolta per un consistente arco temporale e non era limitata, nonostante la giovane età ad un ruolo meramente servente; l’attività di osservazione nel corso della detenzione che non evidenzia elementi significativi di una sincera ed effettiva rivisitazione critica dei trascorsi criminali, come emerge dalle relazione di sintesi in atti.

A fronte di ciò, le doglianze del ricorrente non possono che ritenersi sotto tutti i profili manifestamente infondate.

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.