Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20075 Provvedimenti riguardo ai figli

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Svolgimento del processo

che:

1. B.F. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Rimini nel giudizio di separazione promosso nei suoi confronti da M.L..

Lamenta il B. l’affidamento in via esclusiva dei figli alla M. e chiede che la sentenza della corte bolognese sia cassata al fine di disporre l’affidamento condiviso dei figli con collocazione abitativa presso la casa paterna e la conseguente riduzione del contributo di mantenimento per i minori.

2. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 3. Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto:

"vero che, ai sensi dell’art. 155 c.c., il giudice è tenuto a disporre l’affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, salvo che sussistano specifiche e comprovate situazioni di inidoneità genitoriale, nel senso che la convivenza del minore con uno dei genitori possa risultare pregiudizievole per il primo al punto di determinare nel giudicante il convincimento che l’affidamento esclusivo costituisca in tali casi l’unica soluzione idonea a salvaguardare l’interesse del minore?" 4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deduce il ricorrente che l’accertata circostanza della capacità del B. di garantire ai figli, qualora andassero a convivere con il medesimo, un’esistenza agiata, costituisce senza dubbio un importante elemento in favore del giudizio di idoneità del ricorrente quale genitore coaffidatario, presso la cui abitazione collocare preferibilmente i figli, rendendo ingiustificata la decisione della Corte di appello di affidare i minori esclusivamente alla madre (anche) a causa della indigenza economica del padre.

5. Non svolge difese l’intimata.

6. La Corte, riunita in Camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

che:

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La riforma dell’art. 155 cod. civ., segna sicuramente l’affermazione di una preferenza per l’affido condiviso dei minori senza però escludere la possibilità per il giudice della separazione di adottare regimi diversi avuto riguardo all’interesse preminente dei minori.

2. Il secondo motivo contesta la motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna deducendo una sua contraddittorietà che appare smentita dalla lettura della motivazione stessa. In particolare la Corte bolognese ha messo in rilievo la contraddittorietà delle affermazioni del B. che, da una parte, ha ritenuto l’assegno di mantenimento disposto in primo grado dal Tribunale di Rimini eccessivo rispetto alle sue capacità economiche non beneficiarie di un lavoro stabile nè di una occupazione e, d’altro lato, ha insistito per ottenere l’affido condiviso e la collocazione dei figli presso di sè adducendo migliori condizioni economiche rispetto a quelle della moglie.

Tuttavia la decisione della Corte di appello di non accogliere allo stato la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli non è stata affatto giustificata da valutazioni di ordine economico ma di carattere personale e in particolare sulla base del comportamento del B. che la Corte ha considerato poco in sintonia con l’interesse dei minori a un sereno e condiviso esercizio della bigenitorialità (conflittualità permanente con la M., mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento);

3. pertanto anche il secondo motivo di ricorso è infondato e il ricorso va respinto. Nessuna statuizione va adottata sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 01-04-2011) 10-06-2011, n. 23383

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia con sentenza del 18.10.2010 confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Treviso del 26.11.2009 di condanna del ricorrente alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa per concorso in rapina e porto in luogo pubblico di un taglierino. Si tratta della rapina in un Istituto bancario di (OMISSIS). Veniva originariamente fermato per tale rapina M.S. che ammetteva di aver compiuto il fatto e riferiva di averlo fatto con un complice di cui però non rivelava il nome. I fotogrammi della rapina venivano inviati ai C.C. di Andria che identificavano il R.. Veniva disposta una perizia che accertava che i fotogrammi relativi al secondo rapinatore corrispondevano ai dati segnaletici del ricorrente.

Inoltre nelle dichiarazioni rese dal M. utilizzabili stante il rito scelto era stato affermato che a compiere la rapina era stato un soggetto proveniente da (OMISSIS) come effettivamente era il ricorrente.

Nel ricorso si deduce con il primo motivo che le dichiarazioni del M. non erano utilizzabili in quanto rese senza l’assistenza del difensore.

Con il secondo motivo si rileva che mancava totalmente la prova che il secondo rapinatore fosse il ricorrente; nessuna importanza poteva essere attribuita ai vestiti indossati in quanto si trattava di vestiti di larghissima diffusione, le dichiarazioni del M. non erano utilizzabili.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa la prima doglianza l’eccezione è incompatibile per il rito abbreviato prescelto dal ricorrente (cass. n. 18064/2010, cass. n. 48508/2009, cass. n. 40050/2008).

Circa il secondo motivo va ricordato che gli elementi ritenuti dalla Corte territoriale provanti la responsabilità del ricorrente sono i seguenti; i fotogrammi della rapina sono stati inviati ai C.C. di Andria che hanno identificato ed è stata disposta una perizia che ha accertato che tali fotogrammi relativi al secondo rapinatore (oltre al M. confesso) corrispondevano ai dati segnaletici del ricorrente. Infine il M. ha affermato che a compiere la rapina era stato un soggetto proveniente da (OMISSIS) come effettivamente era il ricorrente. La motivazione appare congrua e logicamente coerente, mentre le censure sono di mero fatto e del tutto generiche;

sull’utilizzabilità delle dichiarazioni del M. si è già detto supra.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-02-2011) 24-06-2011, n. 25318 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 1 ottobre 2010 il Tribunale di Lecce, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame presentata avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 7 settembre 2010 dal G.i.p. dello stesso Tribunale a S.C., indagato in ordine ai reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, contestati ai capi J) e L), e di favoreggiamento di cui gli artt. 110, 81 e 378 cod. pen., contestato al capo O).

2. Il Tribunale argomentava la decisione, ritenendo l’infondatezza della richiesta difensiva volta a contestare la sussistenza del quadro indiziario e delle esigenze cautelari, per essere, in virtù delle circostanze emerse, significativi gli elementi indiziari a carico dell’indagato e pienamente ricorrenti le esigenze cautelari.

2.1. Quanto al reato di cui al capo J), l’ordinanza riteneva emblematico dello svolgimento di attività di spaccio da parte del S. l’episodio del (OMISSIS), che riportava, richiamando il contenuto sul punto dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, e quindi gli esiti delle intercettazioni dei colloqui telefonici e del servizio di osservazione effettuato nei pressi della sede della Valerio Edilizia.

Secondo il Tribunale l’analisi dei detti elementi consentiva di ritenere che S.C., alla pari di G.A., fossero direttamente interessati alla sostanza stupefacente rinvenuta dalla P.G. in possesso di Gu.Gi. e sequestrata, tanto da avere entrambi avvisato i correi della presenza delle Forze dell’ordine e da ritornare poi sul luogo per verificare quanto fosse successo.

In particolare, detto stupefacente doveva essere trasferito dall’abitazione di P.D. alla ditta di V.A. per la sua preparazione e confezionamento per il successivo smercio.

All’organizzazione provvedeva G. in stretti rapporti tra gli altri con il S., con il quale si era recato presso la sede della ditta, mentre il compito di corriere era stato affidato a Gu.Gi..

Nè, secondo il Tribunale, la presenza del S. in quel luogo con G. era meramente casuale, avendo entrambi già prelevato Gu. dalla sua abitazione la sera del precedente (OMISSIS), e riferendosi le precedenti conversazioni intercettate al trasferimento di Gu., S. e G. presso la sede della Valerio Costruzioni, ove erano attesi da V.A..

Anche il (OMISSIS) erano stati rilevati gli incontri tra i predetti.

L’attività di spaccio svolta dal S. emergeva anche da ulteriori conversazioni intercettate (del 29 aprile 2008, 30 aprile 2008, 1 maggio 2008 e 8 maggio 2008), analiticamente esposte nell’ordinanza cautelare del G.i.p., e trasfuse nell’ordinanza impugnata.

2.2. Quanto al reato di cui al capo L), l’ordinanza richiamava il contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere in relazione all’episodio del (OMISSIS), che aveva visto coinvolti in prima persona G.A. e C.C., evidenziando che dalle intercettazioni e dai servizi di osservazione, condotti dalla P.G. nello stesso giorno, era risultato che la trasferta di G. e C. da (OMISSIS) era finalizzata all’acquisto e trasporto di sostanza stupefacente; i due, rientrando a (OMISSIS), si erano accorti di essere pedinati, erano stati intercettati dai Carabinieri e il C. era stato trovato in possesso di modiche quantità di hashish, non proporzionate all’atteggiamento di irrequietezza e insofferenza dimostrato da entrambi al momento del controllo; il C. era stato ricoverato il giorno successivo nel reparto rianimazione dell’ospedale di (OMISSIS) per sospetta overdose; lo zio R. P. aveva dichiarato che il nipote mentre era in compagnia con " Pa.An.", identificato con G.A., era stato controllato dalla polizia e per evitare il rinvenimento della sostanza stupefacente aveva ingerito quattro-cinque dosi di cocaina.

All’acquisto della sostanza stupefacente era interessato il S. che, anche se rimasto a (OMISSIS), conosceva il motivo della trasferta anche alla stregua del precedente incontro con i correi su sollecitazione del G. e del contributo concreto che avrebbe dato all’acquisto della sostanza, recuperando il G. con il carico nel luogo convenuto, ed era rimasto in contatto con il G. che gli aveva comunicato "in sostanza che l’approvvigionamento di stupefacente era avvenuto e che stavano tornando ", e, quando era stato fermato, che aveva bisogno di un avvocato.

2.3. Quanto al reato di cui al capo O), il quadro indiziario del contestato reato di favoreggiamento nei confronti di E.R. derivava da più elementi risultanti dagli accertamenti svolti.

In particolare il Tribunale rilevava che il 22 aprile 2008, giorno successivo alla emissione del provvedimento cautelare da parte del G.i.p. nei confronti della E., G.A. aveva mostrato di esserne a conoscenza anche perchè gli agenti erano andati presso l’abitazione della E. per l’esecuzione del provvedimento custodiate, non avvenuta perchè la stessa si era resa allontanata, rendendosi latitante.

Il (OMISSIS) S. aveva contattato il G. dall’utenza in uso alla E. chiedendo un paio di jeans. Nel corso della detta giornata era poi risultato che il S. era stato sempre in compagnia della E., e così pure nei giorni successivi ((OMISSIS)).

Il servizio di osservazione e pedinamento si era concluso con l’arresto dell’ E. il 28 aprile 2008, mentre la stessa era in compagnia del S., che aveva libero accesso al suo rifugio.

2.4. Le esigenze cautelari erano ritenute sussistenti e la misura prescelta adeguata e proporzionale.

3. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, S.C., che ne chiede l’annullamento censurandola per quattro motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1, e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 mancanza di motivazione con riferimento al capo J).

Secondo il ricorrente il Tribunale, riguardo alla sua posizione, mentre nulla ha detto con riferimento agli episodi posti in essere dal coindagato deceduto, G.A., ha limitato il suo esame all’episodio del (OMISSIS), non oggetto di specifica censura nel capo di imputazione.

In ogni caso, ove l’episodio si possa far rientrare nella generica contestazione della violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 per il periodo gennaio-marzo 2008, la motivazione dell’ordinanza sarebbe manifestamente illogica e determinata dal travisamento della prova, atteso che:

ò l’unica condotta addebitabile a esso ricorrente è l’avere accompagnato il cognato G., che andava "probabilmente" presso la sede della Valerio Edilizia, dalla quale erano usciti Gu. e V. tratti in arresto;

– le due conversazioni, tra le tante, che riguardano esso ricorrente sono quelle delle ore 16,13 e delle ore 17,57, provenienti dal G., che lo contattava per incontrarsi, ma l’incontro dopo la prima conversazione non era avvenuto per essere i due interlocutori della seconda conversazione ancora in luoghi diversi;

– la presenza di esso ricorrente, quando tra le ore 20,01 e le ore 20.03 gli investigatori l’hanno osservato nei pressi della Valerio Costruzioni, è stata una presenza passiva non idonea a provare sue cointeressenza negli "affari" del G.;

– dal contenuto della conversazione del 29 aprile 2008 tra G. e p.c. non emerge che esso ricorrente fosse interessato ai loro affari, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale che ne ha travisato il contenuto o l’ha interpretato in modo soggettivo.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 273 c.p.p., comma 1 e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 mancanza di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui al capo L).

Secondo il ricorrente la consapevolezza da parte sua del fine illecito del viaggio fatto il (OMISSIS) dal cognato G. con C.C., ricoverato il giorno successivo per sospetta overdose, non preceduto da alcuna telefonata preparatoria, non è desumibile dalla conversazione utilizzata dal Tribunale per non essere il riferimento fatto dal G. al "parrucchiere", presso il quale doveva essere preso da esso ricorrente, interpretabile come riferito all’avvenuto approvvigionamento di sostanza stupefacente da parte del G., nè è desumibile dalle conversazioni telefoniche successive nel corso delle quali il G. ha comunicato a esso ricorrente di essere stato fermato e di avere bisogno di un avvocato.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 43 e 378 cod. pen., mancanza di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui al capo O), sul rilievo che l’ordinanza non ha motivato circa la consapevolezza da parte sua dello stato di latitanza di E.R., non ricavabile dal fatto che "la Questura si portava presso l’abitazione della donna per l’esecuzione", non comprendendosi perchè il G., che non abitava con la stessa, doveva essere a conoscenza dei suoi problemi giudiziari e perchè tale conoscenza, in ogni caso, doveva estendersi a esso ricorrente.

3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all’art. 274 c.p.p., lett. c, vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’esigenza cautelare della possibile recidivanza, tenuto conto del modesto e risalente precedente e della mancanza di elementi idonei a supportarla, essendo stati dati per sussistenti elementi meramente congetturali, quali la proclività al delitto e l’inserimento in un contesto associativo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. In materia di misure cautelari personali, secondo giurisprudenza consolidata, questa Corte non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso il peso probatorio degli indizi, nè di verificare la rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, nè di rivalutare le condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è, quindi, limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che l’hanno determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le tante, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, dep. 08/06/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, dep. 08/03/2002, Borragine e altri, Rv. 221001; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, dep. 02/05/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 01/02/1999, Sabatini G., Rv. 212565; Sez. 4, n. 2050 del 17/08/1996, dep. 24/10/1996, Marseglia, Rv. 206104; e da ultimo Sez. 1, n. 2687 del 17/11/2010, dep. 26/01/2011, non massimata), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (tra le tante, Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 08/02/2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, dep. 04/07/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, dep. 12/12/1994, De Lorenzo, Rv. 199391; e da ultimo, Sez. 1, n. 1842 del 11/11/2010, dep. 21/01/2011, non massimata).

Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguarda anche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudice della cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un’adeguata e logica motivazione (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998, Martorana, Rv. 210019).

2.1. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari, "l’ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l’ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell’altro" (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 09/01/2008, Beato, Rv. 238903; Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, dep. 15/12/1998, Panebianco R., Rv. 212685).

3. Nel caso in esame il Tribunale si è adeguato ai suddetti principi, ancorando il proprio giudizio circa la sussistenza a carico del ricorrente di gravi indizi di colpevolezza a elementi specifici risultanti dagli atti e traendo dalla loro valutazione globale, con un percorso argomentato coerente e logicamente plausibile, un giudizio in termini di qualificata probabilità circa l’attribuzione allo stesso dei reati contestati.

Sono stati, infatti, valorizzati gli elementi indizianti, specificatamente descritti in ordinanza con riferimento a ciascun reato, e desunti dalle conversazioni telefoniche intercettate e dai servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dalla polizia, dettagliatamente indicati dal G.i.p. nella sua ordinanza e riportati nel contesto dell’ordinanza impugnata, dandosi conto dei collegamenti del ricorrente con altri soggetti, rappresentandosi la continuità dei contatti e degli incontri, ed evidenziandosi il ruolo svolto dal ricorrente con riguardo a ciascun fatto.

3.1. A fronte di detta motivazione del giudice della cautela il ricorrente ha espresso rilievi, che pur prospettati come deduzioni dimostrative dell’inadeguatezza e illogicità della motivazione, oggetto di distinti motivi di ricorso per ciascuno dei tre reati contestati, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ai capi J) e L) e, ai sensi dell’art. 378 cod. pen., al capo O), sono censure di merito volte a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze delle indagini, una diversa valutazione della loro concludenza e una diversa scelta di quelle determinanti.

3.2. Con riferimento ai primi due motivi, che riguardano i reati di cui ai capi J) e L), emerge, in particolare, la prospettazione difensiva volta ad astrarre dal contesto più articolato alcune conversazioni telefoniche e gli esiti parziali dei servizi di osservazione, assumendo la valenza negativa sul piano indiziario di dette emergenze probatorie, la cui rilettura in fatto e parziaria non è logicamente opponibile alla piattaforma indiziaria ricostruita e congruamente argomentata in sede cautelare sulla base di specifici dati fattuali, logicamente articolati e giuridicamente coerenti, sottratti all’indagine di legittimità.

Con riferimento al reato di favoreggiamento di cui al capo O), l’ordinanza cautelare, che integra quella impugnata, che l’ha confermata, per formare un unico complesso corpo argomentativo, ha specificatamente descritto le emergenze dell’attività intercettativa svolta nel periodo dal 22 al 29 aprile 2008, integrata da diversi servizi dinamici sul territorio, e attinente alla condotta criminosa posta in essere anche dal ricorrente in stretto collegamento con G.A. e altri per agevolare E.R. nel sottrarsi alle ricerche della polizia giudiziaria, dopo essere stata raggiunta da ordinanza di custodia cautelare in carcere del 21 aprile 2008 del G.i.p. del Tribunale di Lecce. La continuativa condotta, tenuta dal ricorrente, di assistenza della predetta nei suoi spostamenti e presso la villetta di (OMISSIS), dove la stessa è stata controllata e arrestata il (OMISSIS), mentre era con lo stesso ricorrente, è stata richiamata dal Tribunale del riesame, che ha dato conto di dette emergenze, integrate, come già detto, dalle argomentazioni addotte a sostegno del provvedimento custodiale.

Le generiche deduzioni svolte in ricorso trascurano del tutto tali risultanze, delle quali è stato coerentemente fissato un profilo di rilevante gravità. 4. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il ricorso censura un vizio di motivazione del giudice del riesame quanto alla valutazione del pericolo di reiterazione dei reati.

Il ricorrente, infatti, oppone la modestia del precedente penale e la sua risalenza nel tempo, la propria estraneità a contesti associativi, il contrasto della ritenuta proclività al delitto con l’esiguità degli episodi delittuosi contestati e con il ruolo marginale eventualmente avuto, alle affermazioni, contenute nell’ordinanza impugnata, sulla gravità e ripetitività delle condotte, sulla rudimentale organizzazione e diffusione dell’attività illecita, sul collegamento con l’ambiente criminale, sul precedente specifico di non trascurabile gravità, adeguatamente valutate dal Tribunale come legittimamente fondanti una prognosi concreta di un attuale pericolo di reiterazione criminale, e integranti un rischio cautelare tale da rendere proporzionale e adeguata la misura adottata.

Tali affermazioni, sorrette da motivazione congrua e logica, sono sicuramente contenute entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia e altri, Rv. 229369), e, pertanto, sottratta a sindacato di legittimità. 5. Il ricorso essendo infondato deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento del Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 18-07-2011, n. 1926

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Svolgimento del processo

In data 18.12.2000 il geom. Lorenzo Arosio presentava la propria istanza onde essere ammesso alla graduatoria in epigrafe indicata, in data 22.12.2000 facevano seguito l’arch. S.R., in data 27.12.2000 l’attuale ricorrente, ed in data 8.1.2001 il sig. F.G..

In data 4.6.2001 Comando Provinciale ha trasmesso al Ministero dell’Interno tutte le istanze presentate, ad eccezione di quella del ricorrente, che si duole di tale circostanza, ritenendo di aver diritto ad essere incluso nella graduatoria dei tre posti disponibili, sia in considerazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande (primo motivo) sia in considerazione di una presunta incompatibilità del secondo classificato (secondo motivo).

Motivi della decisione

L’Avvocatura dello Stato ha sollevato preliminarmente un’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati.

L’eccezione non merito accoglimento, in quanto il ricorso è stato regolarmente notificato e ben due controinteressati, tra i quali S.R., regolarmente intervenuto, che nulla ha opposto sul punto.

Nel merito il ricorso è fondato.

La procedura de quo è disciplinata dall’art. art. 5 del D.P.R. 2.11.2000, n. 362 (Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari)

Tale norma prevede che i funzionari tecnici antincendi volontari siano reclutati tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti;

c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta anni;

f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l’iscrizione;

g) godimento dei diritti politici;

h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

Per il terzo comma del citato comma 5 "Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono presentare l’istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza"

Ai fini della risoluzione della presente controversia risulta decisivo il successivo comma 4, per il quale "Nell’ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, l’amministrazione, ai fini del reclutamento e dell’iscrizione nell’elenco B dei funzionari tecnici antincendi volontari, procederà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande".

Il Ministero ha dunque violato il chiaro disposto di tale ultima norma, introducendo arbitrariamente, ed ex post, il criterio della disponibilità di posti nella sede scelta, ovvero in quella di residenza.

La fondatezza del primo motivo rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, l’esame del secondo.

Il ricorso va pertanto accolto.

Il Ministero è condannato al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione I

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 2.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato, del 12,5% delle spese fortetariamente calcolate, all’I.V.A. e al C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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