T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 04-08-2011, n. 513 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I – Il ricorrente, commissario capo della Polizia di Stato, avendo ricevuto una contestazione di addebiti per la mancata informativa al Questore di una segnalazione di reato a carico di un Ispettore di Polizia e per aver disatteso alcune circolari sull’impiego del personale di ordine pubblico, nonché per altre presunte infrazioni, insorge e impugna i seguenti atti: 1)il provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza datato 15.3.1999 prot. n. 333, notificato il 13.4.1999, con il quale è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo; 2)ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso. Il ricorrente deduce i seguenti motivi: 1)violazione dell’art. 3 della legge 7.8.1990 n. 241, difetto di motivazione; 2)eccesso di potere sotto il profilo dell’illogicità e contraddittorietà manifesta.

Con successiva memoria, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione intimata, deducendo, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

Con la ordinanza collegiale n. 318 del 1999, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della parte ricorrente.

Con la ordinanza presidenziale n. 140 del 2011, sono disposti incombenti istruttori.

All’udienza dell’8 maggio 2011, la causa viene introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – Il ricorrente funzionario di polizia ha ricevuto contestazioni per una molteplicità di addebiti (mancata informativa al Questore di una segnalazione di reato riguardante un altro funzionario di polizia, mancato rispetto delle circolari sull’impiego del personale di ordine pubblico, mancato rispetto di ordini verbali e scritti del Questore e altre infrazioni). Tutte le questioni sono di poco momento, ma – come rilevato – gli addebiti sono molteplici ed è proprio la loro "sommabilità" a dare l’impressione nitida che l’Amministrazione si sia mossa al colmo della misura, allorché tutta la condotta del funzionario ricorrente sia apparsa complessivamente indisciplinata e meritevole di sanzione. Le giustificazioni del ricorrente solo in parte danno risposta agli addebiti. Ad esempio, il ricorrente definisce i diverbi tra lui e il Questore "corretti scambi di idee", ma nel foglio di addebiti datato 15.1.1999 si riferisce (al punto sub b) di un reiterato rifiuto del ricorrente a eseguire ordini verbali e scritti del Questore. Di tale rifiuto, invero, il ricorrente fornisce una spiegazione alquanto generica e, si direbbe, inadeguata. Pertanto, se il provvedimento impugnato irroga una sanzione disciplinare – peraltro di modesta entità – lo fa motivatamente, rilevando come il ricorrente abbia "disatteso il fondamentale dovere di subordinazione" e sia venuto meno al "dovere di diligenza, il quale impone di improntare l’attività di lavoro ai livelli di massima cura e rendimento".

Invero, nell’ordinamento della Polizia di Stato vige il modulo organizzativo della subordinazione gerarchica, prescritto dall’art. 66 della legge 1 aprile 1981 n. 121 e dall’art. 4 del D.P.R. 28 ottobre 1985 n. 782, talché ogni appartenente ai ruoli dell’Amministrazione è tenuto a eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo (cfr.: T.A.R. Campania Napoli IV, 20.7.2010 n. 16865). Questo fondamentale canone è stato interpretato dal ricorrente in chiave democratica e dialettica, ma con arbitrari e frequenti sconfinamenti della sua condotta operativa – sia pure di lieve misura – dai limiti segnati nelle direttive gerarchiche.

I motivi del ricorso sono, pertanto, inattendibili. Il provvedimento disciplinare impugnato non è immotivato, né illogico, né contraddittorio, poiché esso reca le necessarie e sufficienti argomentazioni, atte a spiegare l’irrogazione di una sanzione disciplinare commisurata alle violazioni contestate e rilevate. Peraltro, il provvedimento inflittivo è solo l’atto conclusivo di un procedimento svoltosi in modo regolare, mediante contestazioni complete e circostanziate che hanno messo in grado il ricorrente di svolgere le proprie difese in una situazione di cognizione piena e consapevole (cfr.: T.A.R. Emilia Romagna Bologna I, 11.12.2006 n. 3217). Il provvedimento reca in sé un’adeguata motivazione, peraltro integrabile, "per relationem", alla luce della documentazione sottostante. Occorre, a tal riguardo, osservare che le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi. E’ l’Amministrazione che, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilisce il rapporto tra l’infrazione e il fatto, che assume rilevanza sulla base di un apprezzamento di ampia discrezionalità, del quale il giudice amministrativo non può sindacare il merito (cfr.: Cons. Stato I, 28.8.1998 n. 2175; idem VI, 20.2.1987 n. 67; C.G.A. Sicilia 20.8.1997 n. 189).

IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina all’Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-12-2011, n. 29689 Licenziamento per giustificato motivo

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di P.G., proposta nei confronti della società di Navigazione d’Amico ed avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole con comunicazione del 20 marzo 2003.

A fondamento del ricorso la P. deduceva che il posto da lei ricoperto, concernente mansioni di responsabile del settore commerciale, svolte, da ultimo, in posizione di distacco presso la società controllata Navimed, non era stato soppresso, ma soltanto attribuito ad altro soggetto.

La Corte del merito poneva a base del decisum il rilievo fondante secondo il quale la società d’Amico non aveva fornito la prova, anche per presunzioni, della impossibilità del riassorbimento della P. nella propria organizzazione aziendale nelle varie sedi d’Italia.

Avverso questa sentenza la società d’Amico ricorre in cassazione sulla base di due censure.

Resiste con controricorso la P. la quale propone ricorso incidentale condizionato assistito da un’unica censura. Si oppone a tale impugnazione la società d’Amico con controricorso.

Motivi della decisione

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale la società d’Amico, deducendo violazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 3 e 45 e vizio di motivazione, pone, ex art. 366 bis c.p.c., i seguenti quesiti: "la cessazione di un settore di attività per l’esercizio del quale il lavoratore è distaccato impone di verificare la ricorrenza nella società distaccante di una riduzione di attività riconducibile alle ragioni di carattere organizzativo e produttivo legittimanti L. 15 luglio 1966, n. 604, ex art. 3, il licenziamento?;

Ove si accerti una riduzione di attività il datore di lavoro in assenza di allegazioni da parte del lavoratore distaccato circa la possibilità di essere adibito ad altre mansioni, è onerato della prova sulla impossibilità di ricollocazione in mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza?".

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il motivo in esame con il quale si deducono contemporaneamente violazione di legge e vizi di motivazione è solo in parte ammissibile.

Infatti la censura non è esaminabile in relazione al dedotto vizio di motivazione in quanto, a parte ogni considerazione circa l’ammissibilità della contemporanea deduzione di violazione di legge e di vizio di motivazione – pur negata da alcune sentenze di questa Corte (Cass. 11 aprile 2008 n. 9470 e 23 luglio 2008 n. 20355 e ancora nello stesso senso 29 febbraio 2008 n. 5471, Cass. 31 marzo 2009 n. 7770)- vi è di contro il rilevo assorbente che manca la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (Cass. 1 ottobre 2007 n. 2063)che si deve sostanziare in una sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto (cfr. Cass. 25 febbraio 2009 n. 4556, Cass. S.U. 18 giugno 2008 n. 16528 e Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 2063. Nè del resto può demandarsi a questa Corte di estrapolare dai vari quesiti di diritto e dalla parte argomentativa quali passaggi siano riferibili al vizio di motivazione e quali al violazione di legge, diversamente sarebbe elusa la ratio dell’art. 366 bis c.p.c. Tanto, d’altro canto, corrisponde alla regola della specificità dei motivi del ricorso ex art. 366 c.p.c., n. 4. Nè è consentito a questa Corte dì sostituirsi alla parte nella individuazione concreta della situazione di fatto sottesa alla censura (Cass. 23 marzo 2005 n. 6225).

Pertanto in difetto della relativa specificazione la denuncia deve considerarsi per come limitata alla deduzione del solo vizio di violazione di legge (Cass. 9 marzo 2009 n. 5624).

In tal modo delimitato il campo d’indagine devoluto a questa Corte, rileva il Collegio che il primo quesito non è decisivo atteso che ancorchè allo stesso si dovesse dare risposta positiva il relativo principio non porterebbe alla cassazione della sentenza impugnata.

Infatti la ratio deciderteli sostanziale posta a base della sentenza di appello è nel senso della illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in ragione della mancata dimostrazione dell’impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.

Il che comporta che pur affermato il principio sotteso al quesito in esame la sentenza non potrebbe essere annullata essendo la stessa fondata su di una diversa ratio decidendo.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al secondo quesito atteso che il contrario principio a quello -che si vuole sia asserito da questa Corte- secondo il quale il datore di lavoro non sarebbe onerato della prova sulla impossibilità di ricollocazione in mansioni analoghe in assenza di allegazione da parte del lavoratore della possibilità di essere adibito ad altre mansioni, non trova riscontro nell’argomentazione posta a base del decisum della sentenza di appello.

Del resto, e vale la pena di sottolinearlo, la mancata allegazione da parte del lavoratore della possibilità di essere adibito ad altre mansioni non è accompagnata dalla trascrizione nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, delle deduzione svolte in proposito dal lavoratore sicchè è impedito a questa Corte qualsiasi controllo di legittimità.

Peraltro tale mancata allegazione non solo non risulta accertata nella sentenza impugnata, ma è anche contestata dall’attuale resistente nel proprio controricorso.

Con la seconda censura del ricorso principale la società denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., difettando del tutto la specificazione del fatto controverso intesa, come rilevato, quale sintesi riassuntiva omologa al quesito di diritto.

Il ricorso principale pertanto va rigettato. L’impugnazione incidentale condizionata rimane assorbita.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente principale per il principio della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi, oltre Euro 3000,00 per onorario ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-10-2011, n. 5540 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. Q. M., avendo prestato servizio quale volontario in ferma breve, partecipava al concorso per il reclutamento di n.1552 posti di Carabiniere in ferma effettiva quadriennale riservato ai volontari delle FF.AA. di cui al relativo bando emanato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Con nota del 21 luglio 2010 il Comando Generale dell’Arma comunicava al predetto l’esclusione dal concorso per mancanza del "profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo" e tanto a seguito di giudizio di non idoneità emesso all’esito degli accertamenti attitudinali previsti dall’art.11 del bando.

L’interessato impugnava il provvedimento di esclusione innanzi al Tar per il Lazio, che con sentenza n.581/2011, resa in forma semplificata, respingeva il ricorso, giudicandolo infondato.

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, è insorto il sig. Q., deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art.11 del bando di concorso. Violazione e falsa applicazione della determinazione n.201/6251995 del 22/5/1999 del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Eccesso di potere per travisamento dei fatti; Carenza di istruttoria e di motivazione; Arbitrio e difetto di presupposto. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della stessa amministrazione;

Violazione e falsa applicazione dell’art.97 della Costituzione. Violazione del principio dell’affidamento;

Erroneità della sentenza appellata laddove l’appellante è stato condannato al pagamento delle spese di lite.

In sede di gravame è stata altresì formulata la richiesta affinché questo giudice, nell’ambito dei poteri istruttori ad esso riconosciuti anche dal codice del processo amministrativo, voglia disporre una verificazione o, se del caso, una consulenza tecnica.

Si è costituita in giudizio per resistere l’intimata Amministrazione militare.

Tanto premesso, il gravame è infondato e come tale va respinto

Con i due motivi d’impugnazione che per ragioni di logica connessione tra essi esistenti vanno congiuntamente esaminati, parte appellante articola le sue censure sulla base di due ordini di argomentazioni che possono così riassumersi:

a) il giudizio negativo reso dall’Arma si pone in aperto contrasto con le valutazioni di segno positivo (eccellenti) riportate dall’appellante nello svolgimento del precedente servizio di VFP, potendo egli altresì vantare la partecipazione a missioni professionali all’estero;

b) la giudicata non idoneità è sconfessata dalle risultanze di segno opposte della vista medico- specialistica, sia pure di parte, cui l’interessato si è sottoposto; ed in ogni caso il giudizio negativamente reso dalla Commissione non è supportato da una idonea istruttoria, oltre a rivelarsi immotivato

Orbene, i rilievi e le osservazioni formulate dal’appellante non convincono, essendo privi degli elementi di fondatezza tali da poter scalfire le conclusioni tecniche di tipo negativo cui è pervenuta l’Amministrazione in sede di valutazione della sussistenza o meno in capo al candidato del profilo attitudinale proprio dello status del carabiniere

Secondo un consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato (cfr. Sez. IV 22 febbraio 2004 n.719; 22 marzo 2005 n.1167; Sez.VI 11 settembre 2006 n.5252), l’accertamento dei requisiti psicoattitudinali ai fini del reclutamento nell’Arma dei Carabinieri costituisce tipica manifestazione di discrezionalità tecnica (che attiene al merito dell’azione amministrativa), con la conseguenza che esso sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia inficiato da un macroscopico travisamento dei fatti o da evidente illogicità o incongruenza delle conclusioni, nella specie non rinvenibili.

Secondo poi un altro orientamento giurisprudenziale, pienamente condiviso dalla Sezione, la valutazione effettuata dall’Amministrazione attraverso l’apposita Commissione medica prevista dal bando di concorso non è suscettibile di essere contraddetta da certificazioni di parte (vedi decisione n.719/2004 già citata).

Di questi principi risulta aver fatto buon governo il giudice di primo grado con la sentenza qui impugnata; e comunque in applicazione delle regole giurisprudenziali sopra esposte appare essere stato gestito il procedimento amministrativo culminato con il provvedimento di esclusione oggetto di controversia.

In particolare, non può condividersi la censura di contraddittorietà tra atti dell’Amministrazione, su cui insiste parte appellante in relazione al fatto che il Q. ha riportato qualificazioni eccellenti in ordine al pregresso servizio di VFP e ciò per le seguenti ragioni.

In primo luogo, diversi sono gli status in rilievo (quello di carabiniere e quello di militare volontario dell’Esercito), così come diverse le finalità istituzionali e i compiti richiesti a ciascuna delle figure militari suindicate), lì dove è abbastanza intuibile che per la qualifica di carabiniere si richiede indubbiamente un quid pluris o comunque una specificità che certamente non attiene al ruolo svolto dal volontario di ferma nell’Esercito; e tale "diversità" impone di per sé un criterio rigoroso di valutazione della sussistenza dei requisiti psicoattitudinali.

Vale poi osservare come l’accertamento dell’idoneità psicoattitudinale dei candidati all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri è caratterizzato dal fatto di essere riferito ad un determinato momento che assume un caratteristico rilievo esclusivo,, nel senso della sua sostanziale irripetibilità anche al fine di non violare il principio della par condicio (cfr. Cons Stato Sez. IV 7 giugno 2005 n.2936), con la conseguenza che la circostanza per cui il profilo psicoattitudinale possa differire in altri momenti o in altra sede non è indicativa del sintomo di eccesso di potere per contraddittorietà e/o irragionevolezza del giudizio reso (vedi Sez. VI n.5252/2006 già citata).

Quanto appena precisato vale a far escludere rilevanza decisiva alle risultanze di un accertamento privato eseguito a cura dell’appellante che pure si intendono far valere, dovendosi invero fare riferimento, nei casi come quello all’esame, esclusivamente alla Commissione di concorso quale unico organo abilitato a compiere gli accertamenti per cui è causa.

Ciò sta altresì a significare che non vi sono margini per poter aderire alla richiesta istruttoria formulata dalla difesa di parte appellante, dal momento che, in assenza di vizi di logicità e/o incongruenza delle operazioni selettive di tipo medico- legale poste in essere, ogni altro accertamento costituirebbe inutile spendita di attaività procedurale.

Neppure sono condivisibili le censure di difetto di motivazione e di istruttoria formulate nei confronti della determinazione di esclusione dal concorso assunta dall’Amministrazione all’esito degli accertamenti in discussione.

Invero, dall’esame della documentazione prodotta in causa si evince agevolmente come il giudizio di non idoneità contiene gli elementi che lo hanno determinato, risultando scaturito da circostanze e modalità di accertamento di vario genere cui il candidato è stato sottoposto, come prescritte dalle norme tecniche emanate dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e al cui esito negativo è collegata la valutazione stessa di inidoneità attitudinale, non senza qui richiamare l’orientamento giurisprudenziale pure applicabile secondo cui i provvedimenti accertativi della mancanza di un requisito appartengono alla categoria degli atti vincolati sia nell’an che nel quid e come tali, non richiedono una particolare motivazione al di là della indicazione del requisito ritenuto mancante (cfr. questa Sezione 22 marzo 2005 n.1167; idem 22 febbraio 2004 n.719).

Parte appellante infine chiede la riforma anche della statuizione relativa all’avvenuta condanna alle spese del giudizio di primo grado, ritenuta ingiusta.

Orbene, la regolamentazione delle spese rientra nella competenza esclusiva del giudice di primo grado in ordine alle quali questo giudice di appello in linea di massima non può interferire; e comunque esse sono state attribuite alla parte ricorrente quale conseguenza dell’avvenuta soccombenza, secondo una generale regola del processo.

Per le suesposte considerazioni, il gravame non appare meritevole di accoglimento e la sentenza impugnata merita integrale conferma.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 09-03-2012, n. 3790 Prezzo

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2003 la CELLTECH s.r.l. (ora CELLTECH s.p.a. in liquidazione) evocava, dinanzi al Tribunale di Monza, la M.C. s.r.l. esponendo di avere venduto alla predetta un macchinario utensile per il prezzo di Euro 139.442,82, oltre i.v.a. (per totali Euro, 167.331,38), di cui alla fattura n. (OMISSIS), rimasto parzialmente insoluto per Euro 43.382,38, onde chiedeva la condanna dell’acquirente al pagamento del saldo, con accessori; aggiungeva, inoltre, di avere corrisposto, mediante bonifico dell’11.8.2003, l’importo di Euro 10.329,00 a titolo di "acconto fornitura" che però non le era stata effettuata, per cui chiedeva la condanna della convenuta alla restituzione di detta somma rimasta priva di giustificazione – instauratosi il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale eccepiva l’estinzione dell’obbligazione producendo "dichiarazione liberatoria" dell’8.7.2003, proveniente dalla venditrice, con la quale attestava di avere riscosso l’intero importo di cui alla fattura n. (OMISSIS), che però veniva disconosciuta alla udienza di comparizione dal difensore della CELLTECH sia quanto a provenienza sia nel contenuto, ribadita dalla convenuta l’intenzione di avvalersi del documento, prodotta una lettera indirizzata alla M.C. s.r.l. dal (futuro) difensore dell’attrice in cui si asseriva che la scrittura liberatoria era stata rilasciata "in perfetta buona fede" al fine di consentirne l’utilizzo a supporto di una richiesta di finanziamento, il Tribunale adito, rigettava sia la domanda attorea di pagamento del saldo de prezzo, alla luce della predetta quietanza, sia di ripetizione dell’indebito oggettivo, siccome sfornita di prova.

In virtù di rituale appello interposto dalla CELLTECH, con il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse ritenuto la fondatezza della eccezione basata sulla dichiarazione liberatoria, relativamente al saldo del prezzo della compravendita, ed il difetto di prova circa la ripetizione dell’indebito oggettivo, la Corte di appello di Milano, nella resistenza della M.C. s.r.l., accoglieva parzialmente il gravame e in riforma della decisione impugnata condannava l’appellata alla corresponsione del saldo del prezzo pari ad Euro 43.382,38.

A sostegno dell’adottata sentenza, la Corte territoriale evidenziava, in ordine all’eccezione di saldo del prezzo, che l’affermata provenienza della quietanza da parte della appellante non comportava valenza vincolante per quanto enunciatovi, non esaurendo ogni indagine, per cui nella fattispecie non poteva imputarsi alla stessa venditrice di avere omesso di provare il carattere parzialmente simulato del contenuto, imponendosi comunque il riscontro della concludenza e veridicità di una dichiarazione siffatta a fronte delle concomitanti, collidenti ammissioni della M.C. s.r.l. in punto di cronologia dei pagamenti, che di per sè sole, in rilevante parte, bastavano a smentire l’apparente portata liberatoria della quietanza prodotta. Aggiungeva che, in conclusione, incombeva alla acquirente dimostrare il pagamento integrale, mentre secondo contingenti convenienze aveva contraddittoriamente assunto ora il suo regolamento ora la pattuizione di un prezzo minore.

Di converso la rinnovata domanda di ripetizione di indebito oggettivo non poteva essere positivamente valutata, stante l’evidenziata carenza probatoria.

Avverso l’indicata sentenza della Corte di Appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione la M.C. s.r.l., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito con controricorso la CELLTECH s.p.a. in liquidazione (già CELLTECH s.r.l.).

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente deduce error in procedendo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, nonchè dell’art. 2696 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la corte di merito fatto applicazione dei principi operanti nel vigente ordinamento processuale in ordine ai fatti allegati da una delle parti e considerati pacifici, in particolare alla luce dell’acquisizione probatoria compiutasi nel corso del giudizio di primo grado che incontrovertibilmente dimostrava l’assoluta fondatezza dell’eccezione di saldo in virtù della più volte richiamata dichiarazione liberatoria dell’8.7.2003 ove la CELLRECH aveva attestato di avere riscosso l’importo di cui al documento fiscale posto a base della domanda originaria. Tutto ciò rendeva ininfluente la presunta prova che il giudice di secondo grado pretende addossare all’attuale ricorrente.

Aggiungeva che lo stesso disconoscimento della quietanza nel corso del giudizio di primo grado era da ritenere strumentale dal momento che con la nota del 20.10,2003 riconosceva di averla rilasciata in favore della M.C.. Il motivo non può essere accolto.

Da una attenta interpretazione del punto in questione dell’impugnata motivazione emerge che la corte di merito ha ritenuto – esplicitamente o implicitamente – che l’appellata M.C. nel costituirsi in giudizio, al fine di contrastare la domanda di pagamento del saldo del prezzo, ha in primo luogo invocato la quietanza liberatoria rilasciata dalla venditrice già l’8.7.2003, il cui contenuto, tuttavia, sì poneva in patente contrasto (parziale) con le contestuali precisazioni aggiunte poco oltre nella stessa comparsa di costituzione della medesima convenuta, ove venivano elencati i pagamenti parziali effettuati a regolazione del rapporto;

ha, inoltre, considerato che la M.C. ha dichiarato di avere effettuato alcuni dei pagamenti a saldo del medesimo macchinario di cui alla fattura n. (OMISSIS), in particolare il giorno 1.8.2003 per Euro 50.000,00 ed il successivo 5.8.2003 per Euro 59.352,50, e cioè a distanza di circa un mese dal rilascio della invocata quietanza interamente liberatoria; ha aggiunto che a fronte del disconoscimento della quietanza liberatoria da parte della CELLETECH, l’affermata provenienza della quietanza dall’attrice – venditrice non esauriva ogni indagine ovvero non comportava una valenza vincolante di quanto enunciatovi, di modo che, nella fattispecie, non poteva imputarsi alla stessa di avere omesso di provare (o chiedere di provare) il carattere parzialmente simulato del contenuto – Tanto premesso, osserva il collegio che la corte di merito ha indubbiamente ben applicato la normativa invocata da parte ricorrente in quanto la parte che intende avvalersi della scrittura disconosciuta, nella specie dichiarazione liberatoria, deve presentare l’istanza di verificazione in modo non equivoco ed ha l’onere di svolgere l’attività processuale prevista dall’art. 216 c.p.c., istanza, peraltro, ammissibile solo finchè è possibile la produzione documentale. Per questo la corte di merito non ha tenuto in alcun conto la quietanza, per non avere la debitrice M.C. proposto alcuna verificazione. La sentenza, poi, con argomentazione ulteriore, ha escluso che tale dichiarazione potesse avere valore di quietanza.

Quanto sopra rilevato è certamente sufficiente per il rigetto del motivo, ma non sembra però inutile aggiungere, ad ulteriore suffragio delle conclusioni alle quali è giunta questa corte, che ai sensi dell’art. 216 c.p.c. chi propone istanza di verificazione ha, come già accennato, l’onere di proporre i mezzi di prova che ritiene utili e di produrre o indicare "le scritture che possono servire per la comparazione". Di tutte queste attività processuali l’unica che la parte ricorrente assume di avere svolto nelle sue difese consiste nell’avere affermato di volersi avvalere della dichiarazione liberatoria a fronte del disconoscimento della creditrice: è palese che una siffatta dichiarazione costituiva solo una affermazione di principio, trattandosi chiaramente di un puro apprezzamento all’altrui contestazione. Si deve, dunque, concludere che in base allo stesso assunto della M.C., questa non aveva ritualmente adempiuto il predetto onere negli atti difensivi successivi al disconoscimento. Il che evidenzia l’erroneità della sua tesi e rende ancora più incontestabile l’immunità dai vizi in questione della motivazione della corte di merito in punto di preteso carattere liberatorio della dichiarazione CELLTECH dell’8.7.2003.

Pure le residue doglianze, formulate sempre con il primo mezzo, non possono essere accolte, quanto alla lettera del 20.10.2003, che non poteva avere alcun rilievo, non solo perchè non proveniva dalla creditrice, ma perchè avrebbe semmai attestato l’avvenuta provenienza della quietanza dalla CELLETECH, senza però comprovare il valore di quietanza della stessa (addirittura parrebbe dimostrare la simulazione della asserita quietanza), per cui non si comprende cosa avrebbe dovuto contestare in proposito la creditrice. In ogni caso la verifica del contenuto della pretesa quietanza rientrava nei poteri del giudice di merito, per cui in tal senso ha correttamente operato il giudice del gravame.

Con il secondo mezzo viene denunciato error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. per violazione del principio tra chiesto e pronunciato, nonchè error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere la corte di merito affermato che incombeva alla compratrice società M.C. dimostrare il pagamento integrale e ciò attraverso un esame comparativo delle rispettive annotazione contabili di cui al libro giornale, alla luce del diverso documento di trasporto ed alla commissione. La palese erroneità in cui sarebbe incorso il giudizio del giudice del gravame sarebbe evincibile proprio dal fatto che ritenuta indimostrata ed inattendile la circostanza del saldo del prezzo, ha poi rigettato la domanda di ripetizione di indebito oggettivo per carenza di supporto probatorio per presunte lavorazioni e forniture. Anche detta doglianza è priva di pregio.

Il rilievo concernente il valore della dichiarazione liberatoria, denunciato in relazione all’art. 112 c.p.c., non può essere accolto per le ragioni già esposte, in particolare circa la necessatà di tempestiva istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., a proposito del primo motivo di ricorso. Quanto alle altre argomentazioni va osservato quanto segue.

Premesso che le annotazioni unilaterali sugli atti contabili non devono formare oggetto di specifica contestazione, le deduzioni relative alla copia commissione costituiscono inammissibili censure sull’interpretazione degli atti, in quanto prive del necessario carattere dell’autosufficienza, non avendo la ricorrente provveduto alla trascrizione della medesima commissione. Come da questa Corte più volte affermato e ribadito, allorquando con il ricorso per cassazione viene dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per mancata o insufficiente od erronea valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è infatti imprescindibile, al fine di consentire alla Corte di legittimità di effettuare il richiesto controllo (anche) in ordine alla relativa decisività, che il ricorrente precisi – pure mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva o insufficientemente o erratamente valutata (cfr. Cass. 20 ottobre 2005 n. 20323; Cass. 12 maggio 2005 n. 9954), dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il controllo deve essere consentito sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass. 24 marzo 2003 n. 3158; Cass. 25 agosto 2003 n. 12444; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Va, altresì, ribadito che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 si configura solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass. 25 febbraio 2004 n. 3803).

Tale vizio non consiste, invero, nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass. 14 marzo 2006 n. 5443; Cass. 20 ottobre 2005 n. 20322), solamente a quest’ultimo spettando individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova (v, Cass. 25 febbraio 2004 n. 3803; Cass. 21 marzo 2001 n. 4025; Cass. 8 agosto 2000 n. 10417; Cass. SS.UU. 11 giugno 1998 n. 5802; Cass. 22 dicembre 1997 n. 12960).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce, infatti, al giudice di legittimità non già, come evidentemente suppone l’odierna ricorrente, il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito.

Nella specie, nella motivazione dell’impugnata pronunzia la corte di merito afferma espressamente che a fronte delle due diverse ricostruzioni dei fatti operata dalle parti in causa (quella della CELLTECH, secondo cui la acquirente non avrebbe provveduto a saldare il prezzo del macchinario acquistato, rilasciata dalla stessa venditrice la dichiarazione dell’8.7.2003 al solo fine di consentire alla M.C, di ottenere un finanziamento; quella della M.C. s.r.l., per la quale il saldo sarebbe avvenuto anche se in epoca successiva al rilascio della dichiarazione dell’8.7.2003, definito il prezzo fra le parti in tempi diversi dalla conclusione del contratto), apprezzando essa criticamente la valutazione della dichiarazione liberatoria effettuata dal giudice di prime cure, ritiene che nessun valore liberatorio possa essere attribuito alla dichiarazione dell’8.7.2003 in quanto "il Tribunale neppure poteva poi omettere di raffrontarla ed interpretarla nel contesto dello scritto esplicativo susseguito del successivo patrocinatore in giudizio, perchè dall’avere per parte propria ritenuto provato il fatto storico dell’emissione della quietanza liberatoria della venditrice e di conseguenza valutato "superfluo lo svolgimento della verificazione", era derivata insieme la piena acquisizione al dibattito processuale di un tale documento e del contenuto relativo, da considerarsi pertanto alla luce della altre emergenze processuali tutte".

Orbene, a fronte dei suddetti argomenti l’odierna ricorrente si limita, invero, a dedurre a sostegno delle proprie censure quanto sopra riportato in ordine agli atti prodotti a sostegno della estinzione della obbligazione del prezzo sulla stessa gravante. Lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., n. 4, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass. 20 ottobre 2005 n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dalla corte distrettuale (cfr. Cass. 18 aprile 2006 n. 8932). Per tale via, infatti, come si è osservato sopra, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., la ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass. 14 marzo 2006 n. 5443).

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.

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