Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-04-2012, n. 5773 Contributi

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino, riformando la statuizione di primo grado, rigettava le opposizioni proposte da F.A., in proprie quale legale rappresentante della Rammendatura e Pinzatura F312 avverso tre cartelle esattoriali per il pagamento di contributi Inps e premi Inail, dovuti per undici lavoratrici inquadrate come apprendiste rammendatrici e che erano state invece adibite esclusivamente al lavoro di pinzatrici, nonchè per la contribuzione dovuta sul compenso per lavoro straordinario pagato fuori busta. La Corte territoriale – premesso che la pinzatura, consistente nella asportazione dal tessuto di fiocchi, paglie e nodi, è mansione semplice, per la quale sono previsti 48 mesi di apprendistato nel settore artigiano e 30 mesi nell’industria, nonchè l’inquadramento in secondo livello, mentre la rammendatura, consistente nella riparazione manuale dei buchi, è attività molto più complessa con apprendistato di durata di 48 mesi nell’industria e 60 nel settore artigiano e con inquadramento al quarto livello – rilevava che, secondo il CCNL, e contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, non era vero che si inizia il lavoro di rammendatura dopo due anni di pinzatura, trattandosi di due attività nettamente distinte. Risultava poi dalle prove testimoniali, riportate in sentenza, che le lavoratrici per le quali era stato disconosciuto il rapporto di apprendistato da Inps ed Inail, erano state addette esclusivamente a mansioni di pinzatura e non avevano ricevuto alcun insegnamento per la rammendatura; la Corte territoriale affermava quindi la mancanza degli elementi caratterizzanti il rapporto di apprendistato e quindi l’obbligo di pagare la contribuzione intera sulla retribuzione spettante alle operaie di secondo livello.

Inoltre risultava dal verbale ispettivo che la richiesta di contributi per lavoro straordinario concerneva solo alcune apprendiste, per ore e su somme specificamente indicate. Si desumeva ancora, dalle deposizioni di alcune lavoratrici, che solo parte del compenso per lavoro straordinario era stato recuperato con riposi o con flessibilità, mentre la parte restante era stata pagata fuori busta e solo su questa erano stati addebitati i contributi e i premi richiesti. Infine la Corte escludeva che, quanto alle sanzioni, dovessero essere applicate quelle più lievi previste per la omissione contributiva, in luogo di quelle maggiori previste per l’evasìone, trattandosi, di registrazioni o denunce obbligatorie non conformi al vero sia quanto al fittizio rapporto di apprendistato, sia quanto all’erogazione dei fuori busta per lavoro straordinario.

Avverso detta sentenza parte soccombente ricorre con quattro motivi illustrati da memoria. Resistono Inps ed Inail con controricorso.

L’Inail ha depositato memoria, mentre la Sestri spa è rimasta intimata.

Motivi della decisione

Il ricorso è ammissibile in quanto proposto da F.A., quale titolare della ditta Rammendatura e Pinzatura F12 di F. A., che si identifica con lo stesso soggetto titolare della ditta omonima ancorchè indicata in sentenza come F312.

Con il primo mezzo si denunzia violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del CCNL artigianato tessile, nonchè difetto di motivazione.

Si sostiene che l’attività di pinzatura sarebbe preliminare e propedeutica a quella di rammendatura e si lamenta che non sarebbero state considerate alcune deposizioni delle lavoratrici.

Con il secondo mezzo, denunziando ancora violazione dell’art. 2697 cod. civ. e del CCNL Artigianato, si reiterano le medesime censure insistendo che l’attività di pinzatura era preliminare alla rammendatura,e si evidenzia anche la contraddittorietà di motivazione, richiamando alcune deposizioni testimoniali.

Con il terzo motivo, denunziando violazione dell’art. 2697 cod. civ., e difetto di motivazione, si lamenta della condanna al pagamento dei contributi sul lavoro straordinario.

Con il quarto motivo si sostiene che avrebbero dovuto essere applicate non già le sanzioni ricollegate alla evasione contributiva, ma alla più lieve ipotesi di omissione.

Il ricorso non merita accoglimento.

Invero, quanto alla violazione del CCNL Artigianato Tesile, la censura è inammissibile perchè questo non è stato depositato unitamente al ricorso ex art. 369 cod. proc. civ., n. 4.

Quanto alle altre censure, si criticano apprezzamenti in fatto e nessuna delle deposizioni riportate in ricorso assume carattere decisivo, tale cioè che, se valutata, avrebbe condotto ad un diverso esito della causa.

Va quindi riconfermato il principio (tra le tantissime Cass. n. 6519 del 02/04/2004) per cui "La valutazione delle risultanze istruttorie e la scelta, tra di esse, di quelle che siano idonee a sorreggere la decisione è riservata, salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale, al giudice del merito, il quale è soggetto solo al limite legale di dover dare, delle determinazioni prese, congrua ed esatta motivazione che consenta il controllo del criterio logico seguito. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza del fatto nei suoi vari aspetti, o un migliore coordinamento dei dati, o un loro più opportuno o appagante collegamento, rientranti appunto nell’ambito dell’apprezzamento a tale giudice riservato, salvo il limite del contrasto con la logica e la razionalità".

Nè è ravvisabile nella sentenza impugnata alcuna contraddittorietà nella parte in cui ha affermato che l’attività di pinzatura è preliminare a quella di rammendatura, perchè l’argomentazione è nel senso che questa deve essere effettuata per prima nel tempo, essendo logicamente necessario prima pinzare il tessuto e poi rammendarlo, ma ciò non comporta, e la sentenza l’ha escluso, che l’adibizione alla più semplice attività di pinzatura possa essere considerato come apprendistato in relazione alla diversa attività di rammendatura.

Quanto ai contributi dovuti per il lavoro straordinario, la sentenza impugnata ha escluso quella parte di super orario che veniva compensata con riposi o con flessibilità ed ha calcolato la contribuzione solo sui fuori busta.

Infondata è anche la censura sulla misura delle sanzioni correttamente applicate per l’ipotesi di evasione, e non già per la semplice omissione, perchè questa si configura ( L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), in caso di mancato pagamento di contributi e premi "il cui ammontare sia rilevabile da denuncie o registrazioni obbligatorie", mentre, nella specie, le lavoratrici figuravano nelle scritture come apprendiste e quindi gli Istituti previdenziali non potevano dedurre, dalle scritture medesime, che si trattasse invece di lavoro ordinario e non di apprendistato.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate a favore dell’Inps in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro quattromila per onorari, ed a favore dell’Inail in Euro 40,00 per esborsi e euro duemilacinquecento per onorari, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione. Nulla spese per la Sestri.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7792 Opposizione

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Svolgimento del processo

La Banca di Roma (poi Capitalia s.p.a.) chiese, ed ottenne, ingiunzione al Presidente del Tribunale di Terni a carico dei coniugi V.R. e P.R. per saldo debitorio, interessi e commissioni (in totale Euro 15.504,32) e, sulla base di tale ingiunzione, iscrisse ipoteca giudiziale. Gli ingiunti si opposero deducendo la nullità delle applicate clausole sugli interessi anatocistici a base trimestrale e l’inesistenza di pattuizione sulla commissione di massimo scoperto nonchè prospettando la nullità della iscrizione ipotecaria per violazione dell’art. 169 c.c.. Il Tribunale di Terni con sentenza 23.6.2005, costituitasi la Banca, sul rilievo della nullità della clausola anatocistica, ridusse ad Euro 12.470 il credito azionato ma respinse la domanda di nullità dell’ipoteca sul rilievo per il quale l’art. 170 c.c., avrebbe impedito la sola esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale ma non l’iscrizione della garanzia.

La sentenza è stata appellata in via principale da Capitalia ed in via incidentale dai coniugi V. – P..

La Corte di Perugia con sentenza 28.9.2009 ha respinto gli appelli affermando che non era stata dalla Banca appellante neanche prospettata la esistenza di una clausola fondante la propria pretesa alla commissione di massimo scoperto, che la nullità della clausola di anatocismo trimestrale era da considerarsi jus receptum, che non poteva convenirsi con il primo giudice sulla legittimità di una iscrizione di ipoteca sui beni oggetto di fondo patrimoniale, dato che lo stesso vincolo a garanzia era in contraddizione con la natura dell’istituto, ma che di converso la domanda di nullità non poteva in concreto essere accolta dato che i coniugi non avevano neanche allegato che il debito con la Banca fosse stato contratto per ragioni diverse da quelle familiari e che di esse la Banca fosse a conoscenza, tal onere di allegazione gravando certamente sui chi eccepiva la non eseguibilità sui beni. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Unicredit Credit Management Bank (incorporante di Capitalia Service IV.) quale mandataria di Aspra Finance s.p.a. con atto del 13.11.2010 articolato su quattro motivi;

si sono difesi i coniugi V. e P. con controricorso del 21.12.2010 contenente ricorso incidentale con unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c., ed i difensori hanno discusso oralmente.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che entrambi i ricorsi debbano essere rigettati.

Ricorso principale.

Primo motivo: con tale censura si lamenta la improcedibilità della opposizione ad ingiunzione, posto che, notificata la citazione il 26.02.2002 per l’udienza del 24.06.2002, l’iscrizione a ruolo effettuata solo il 6.3.2002 e quindi oltre il termine automaticamente dimidiato secondo il principio posto da S.U. 19246 del 2010, avrebbe determinato la tardiva costituzione di essi opponenti e quindi la nullità della sentenza. L’eccezione deve ritenersi essere stata resa irrilevante dalla norma dettante disposizione transitoria, applicabile al giudizio in disamina, dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, che, autenticamente interpretando l’art. 165 c.p.c., comma 1, con specifico riguardo ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ha escluso detta dimidiazione automatica ed introdotto quella correlata alla scelta acceleratoria dell’opponente. In memoria Unicredit prende atto della sopravvenienza ma sollecita il Collegio a sollevare questione di legittimità costituzionale della irragionevole norma ad applicazione retroattiva.

Il Collegio reputa la questione manifestamente infondata alla luce della piena legittimità nella materia civile – alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2006 – di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative (con efficacia retroattiva) ove la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (in tal senso Cass. 11133 del 2010 e 23834 del 2011). La legge sopravvenuta invero, che all’art. 1, ha abrogato radicalmente le parole dell’art. 645 c.p.c., soggette alla lettura delle Sezioni Unite di questa Corte, all’art. 2 ha dettato norma di immediata applicazione ai procedimenti in corso nel senso di escludere la dimidiazione automatica e di correlarla, ragionevolmente, solo alla scelta acceleratoria dell’opponente. Non si scorge, pertanto, alcuna intrusione indebita del legislatore in procedimenti in corso, nè alcuna irragionevole attentato ai diritti al giusto processo, quali sommariamente la memoria di Unicredit paventa.

Secondo motivo: con esso si lamenta la esclusione della commissione bancaria sul "massimo scoperto"; il motivo descrive le ragioni dell’istituto della c.m.s., che deve essere tenuto distinto dagli interessi dovuti sul credito bancario e che deve essere considerata tra gli oneri dello scoperto; quindi contesta la CTU e richiama quanto esposto nella CTP. Il motivo, privo di alcun collegamento non solo con lo specifico decisimi (pag. 2 della sentenza) ma con il momento processuale nel quale e per il quale esso è proposto (apparendo nulla più che la trascrizione del pregresso motivo di appello), manca del tutto di considerare come la Corte di Perugia abbia respinto il motivo di appello affermando non essere stata allegata dall’appellante nè la clausola fonte della c.m.s. nè qualunque altra sede o luogo dal quale potrebbe rivenire "tale ignoto titolo". Tale decisione è affatto corretta secondo la analisi condotta da questa Corte sulla ipotesi di una autonomia della previsione della c.m.s. rispetto alla clausola anatocistica (Cass. 11772 del 2002). Il motivo pertanto è da ritenersi affatto fuor di segno.

Terzo motivo: Esso lamenta, con lunga articolazione e richiamo a remoti precedenti ed a dottrina non recente, nonchè in dissenso dalle pronunzie di questa Corte, la decisione dei giudici del merito di dichiarare nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi; censura, in subordine, la mancata applicazione della capitalizzazione semestrale o quantomeno annuale degli interessi.

Le censure, principale e subordinata, devono ritenersi affatto inconsistenti, alla luce dei principii posti prima da S.U. 21095 del 2004 e quindi, e con riguardo alla odierna prospettazione subordinata, da S.U. 24418 del 2010, principii verso i quali il Collegio non ha alcuna ragione di dissenso ed ai quali pertanto si ritiene di dare piena continuità, come da ultimo fatto con la pronunzia di questa Sezione 23654 del 2011.

Quarto motivo: lamenta come distonico rispetto all’esito della lite il disposto della sentenza di appello di sua condanna alle spese. La censura è totalmente inammissibile avendo la Corte di merito fatto corretto governo delle norme sul carico delle spese di lite.

Ricorso incidentale.

L’impugnazione lamenta che la Corte di Appello, pur avendo corretto l’errore commesso dal primo giudice e quindi pur avendo affermato che un credito per ragioni diverse da quelle di cui all’art. 167 c.c., non poteva consentire neanche la iscrizione ipotecaria di cui all’art. 169 c.c., abbia poi, contraddittoriamente, mancato di dichiarare la nullità dell’ipoteca iscritta dalla Banca nel caso di specie.

Il ricorso appare privo di alcuna consistenza. Sulla necessità che la garanzia ipotecaria sia connessa alle ragioni "familiari" del debito assunto e quindi sulla invalidità di alcuna iscrizione "ad opera di terzi", nel primo caso essendo consentita una iscrizione ipotecaria come atto "preordinato alla esecuzione", questa Corte ha formulato chiari principii (Cass. 13622 del 2010). Ma sul fatto che spettasse al debitore della Banca provare che la creditrice conoscesse l’estraneità – del debito contratto – dai bisogni della famiglia, è altrettanto fermo l’indirizzo di questa Corte (Cass. 5684 del 2006 e 12730 del 2007), indirizzo puntualmente seguito nella specie dalla Corte di Appello con proposizione del tutto ignorata dal ricorso incidentale (che censura una "contraddittorietà" di una argomentazione che, evidentemente, giusta quanto sopra considerato, neanche ha compreso).

La reiezione di entrambi i ricorsi consiglia di procedere alla compensazione inter partes delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta entrambi i ricorsi e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-11-2011) 28-11-2011, n. 44021

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 18/4/11 il Tribunale di Milano, giudice dell’esecuzione, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a R.S. con sentenza 15/5/08 della Corte di Appello di Milano, irr. l’1/7/08, e ciò per avere il condannato commesso (fino all'(OMISSIS)) altro delitto nel quinquennio, sanzionato con sentenza 10/11/10 del Gup del Tribunale di Milano, irr. il 28/12/10.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo ex art. 665 c.p.p., comma 4 l’incompetenza funzionale del Tribunale di Milano come giudice dell’esecuzione, l’ultima sentenza delle più emesse da diversi giudici nei confronti del R. essendo appunto quella del 10/11/10 del Gup di quello stesso Tribunale. Chiedeva l’annullamento.

Nel suo parere scritto il PG presso questa Corte, condividendo le ragioni del ricorso, chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

Il ricorso, palesemente fondato, va accolto. In presenza di più provvedimenti emessi da giudici diversi ( art. 665 c.p.p., comma 4), è competente per l’esecuzione il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Nel caso tale giudice si identifica nel Gup del Tribunale di Milano e la decisione esecutiva non poteva essere assunta dal Tribunale in quanto tale sia pure in composizione collegiale (v. in analoga ipotesi di conflitto:

Cass., sez. 1, sent. n. 22868 del 10/5/11, rv. 250447, imp. Fazari).

Gli atti – previo annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata – vanno pertanto trasmessi per competenza al detto Gup.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gup del Tribunale di Milano per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-11-2012) 29-01-2013, n. 4339

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 23/06/2010, la Corte d’appello di Roma, decidendo sull’appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta in data 16/12/2009, ha: A) confermato l’affermazione di responsabilità di A. R. e V.F., in relazione al reato di cui all’art. 61, n. 1, artt. 5 e 10, artt. 582, 583, 585 cod. pen., commessi, in data (OMISSIS), in danno di D.P., carabiniere in servizio presso lo stadio di (OMISSIS), che era stato colpito con calci, pugni e pietre per alcuni minuti, con sfondamento del casco di protezione e nonostante fosse ormai rovinato in terra, all’esito dell’incontro di calcio tra la squadra locale e il Latina (capo a), e in relazione al reato di cui all’art. 61, n. 1, artt. 110 e 336 cod. pen., commesso lo stesso giorno in danno dell’ispettore della Polizia di Stato M.G., colpito con un colpo di cinghia al braccio sinistro (capo b); B) ha dichiarato l’intervenuta prescrizione per il reato di cui al capo b) con riguardo alla posizione del R., ma non del V., alla luce della maggiore ampiezza dei periodi di sospensione del decorso del termine; C) ha rideterminato la pena per entrambi gli imputati;

D) ha confermato le statuizioni civili.

2. I giudici di secondo grado, disattese le eccezioni processuali, hanno ritenuto che i rilievi degli appellanti non fossero tali da incrinare le conclusioni del primo giudice. In particolare, essi hanno rilevato: a) che l’individuazione di una persona, in quanto espressione della percezione visiva del teste, assume rilievo probatorio in relazione al valore della dichiarazione confermativa resa dal teste; b) che nella specie non v’era alcun motivo per dubitare dell’attendibilità del teste M., che aveva riconosciuto con certezza negli imputati, bloccati da altri operanti e condotti in commissariato, gli autori dell’aggressione ai danni del D., alla quale egli aveva assistito ad una distanza di circa cinque – sei metri, al punto che, quando il carabiniere era caduto a terra per effetto di un pugno e aveva iniziato a ricevere calci, era intervenuto ed era stato colpito con un colpo di cinghia; c) che il M. aveva quindi visto da vicino i due aggressori; d) che il riconoscimento da parte del M., confermato in dibattimento e proveniente da soggetto privo di intenti calunniatori, aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni del teste I.A., il quale si era posto all’inseguimento dei due giovani che avevano aggredito il suo collega D. e non li aveva persi di vista sino a quando non erano stati bloccati da altri colleghi; che anche lo I. aveva riconosciuto i due imputati; e) che l’assenza di riconoscimenti da parte del D. dipendeva dal fatto che egli era stato trasportato all’ospedale per le sue condizioni di salute; f) che comunque la descrizione fatta dal D. della persona che lo aveva colpito, provocandone lo svenimento, trovava riscontro nelle dichiarazioni, oltre che del M. e dello I., anche di S.A..

3. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell’interesse dei due imputati.

4. Il ricorso proposto nell’interesse del V. si articola in due motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) violazione della disciplina processuale, per effetto dell’utilizzazione a fini di prova del riconoscimento informale del V. operato al di fuori e in contrasto con gli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e) violazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena e quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

5. Il ricorso del R. è affidato a tre motivi (per mero errore materiale il terzo è indicato con il numero romano 4^).

5.1. Con il primo motivo, l’imputato lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 420 ter e art. 178 cod. proc. pen., lett. c) dal momento che risultava in atti la sua sottoposizione all’obbligo di dimora e che non era configurabile, a suo carico, a differenza che per il difensore, l’onere di una tempestiva comunicazione dell’impedimento.

5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la motivazione illogica, contraddittoria ed apparente della sentenza impugnata che aveva trascurato di considerare: a) l’assenza di qualunque riconoscimento da parte del D.; b) il fatto che il teste I. non avesse mai riconosciuto "nel R. la persona colpita"; c) il fatto che le testimonianze degli ispettori C. e Ma. fossero assolutamente neutre; d) che il riconoscimento operato dal teste M., in relazione alla confusione del momento e alla presenza di numerosi tifosi, non aveva alcuna valenza probatoria.

5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’assenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, in ordine al riconoscimento della sussistenza delle contestate aggravanti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal V. è inammissibile per le seguenti ragioni.

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come affermato reiterata mente da questa Corte (v., ad es., Sez. 1, n. 3642 del 03/12/2004, Izzo, Rv. 230781), il riconoscimento dell’imputato presente, operato in udienza, nel corso della deposizione da parte del testimone, trova il suo paradigma nella prova testimoniale proveniente da un soggetto che, nel corso della testimonianza, abbia accertato direttamente l’identità personale dell’imputato. Esso deve, pertanto, essere tenuto distinto dalla ricognizione personale, disciplinata dall’art. 213 cod. proc. pen., ed è inquadrabile tra le prove non disciplinate dalla legge di cui all’art. 189 cod. proc. pen..

1.2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che la Corte ha fornito ampia e adeguata motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena (pag. 20 e 21 della sentenza impugnata), facendo essenziale riferimento alla gravità del fatto, caratterizzata da una carica di ingiustificata violenza, alla personalità degli imputati desumibile dai loro precedenti, tali da dimostrare un’acquisita e comprovata capacità delinquenziale e non una incompleta maturità frutto della giovane età, e, infine, all’assenza di manifestazioni di resipiscenza.

Tale motivazione non è affetta da alcuna manifesta illogicità, giacchè la complessiva e non atomistica valutazione di siffatti elementi dimostra che la Corte territoriale non ha inteso porre a carico degli imputati un inosservato dovere di collaborazione o addirittura di confessione, ma solo sottolineato gli elementi obiettivi e soggettivi che esprimono l’assenza di ragioni idonee a giustificare una diminuzione della pena.

2. Anche il ricorso del R. è inammissibile.

2.1. Con riferimento al primo motivo, si rileva che esso è inammissibile in quanto trascura di considerare il punto centrale della motivazione della sentenza impugnata, ossia che la sottoposizione dell’imputato all’obbligo di dimora per altra causa non determina il suo legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420 ter cod. proc. pen., ben potendo lo stesso richiedere in tempo utile alla competente autorità l’autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di residenza per partecipare al dibattimento. In termini, si veda Sez. 3, n. 35871 del 15/06/2011, A.O., Rv. 251082, secondo cui è legittimamente impedito a comparire in giudizio l’imputato che, nonostante espressa richiesta, non sia stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dal comune, diverso da quello ove ha sede l’ufficio giudiziario, in cui egli è sottoposto all’obbligo di dimora. Nella specie, non risulta che il R. abbia mai chiesto siffatta autorizzazione nè il ricorso deduce e dimostra tale circostanza.

2.2. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Ed infatti, ripercorrendo le articolate censure del R.: a) la Corte, a pag. 18 della sentenza, ha rilevato che il D. ricordava solo la persona del giovane che l’aveva colpito e che aveva rivisto a (OMISSIS) in occasione del processo, mentre non ricordava nulla degli altri, perchè era caduto a terra ed era svenuto; inoltre ha precisato, sempre a pag. 18 della sentenza, che gli imputati non erano stati sottoposti ad individuazione da parte del D., perchè quest’ultimo, per le sue condizioni di salute, era stato trasportato in ospedale; b) la deduzione che il teste I. non avesse mai riconosciuto "nel R. la persona colpita", anche a tacer del fatto che il R. non era la persona colpita, ma l’autore dell’aggressione, contrasta con quanto affermato a pag. 17 della sentenza impugnata, senza che il ricorrente indichi da quale atto del processo si desuma il lamentato travisamento della prova; c) l’affermazione secondo cui le testimonianze degli ispettori C. e Ma. siano assolutamente neutre non è esatta, sia perchè esse hanno per oggetto il riconoscimento dei due imputati da parte del M. e dello I. (pag. 18 della sentenza impugnata), sia perchè esse si integrano con quelle degli altri testimoni, cui la Corte ha affidato l’individuazione dei responsabili, e concorrono alla completa ricostruzione dell’episodio;

d) la censura secondo cui il riconoscimento operato dal teste M., in relazione alla confusione del momento e alla presenza di numerosi tifosi, non aveva alcuna valenza probatoria mira ad una rivalutazione del materiale istruttorio e contrasta con la conclusione della Corte secondo cui tale riconoscimento si era manifestato come privo di alcuna incertezza, attendibile e, pertanto, idoneo a costituire prova a carico degli imputati (pag. 17 della sentenza impugnata).

2.3. Il terzo motivo è del pari inammissibile, dal momento che: a) con riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 1, muove dal presupposto, privo di qualunque riferimento ad atti del processo, che il R. ebbe a reagire ad un’aggressione subita ad opera delle forze dell’ordine; b) con riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 5, trascura di considerare che la Corte territoriale ha doverosamente motivato in modo puntuale sul fatto che il D. venne colpito mentre si trovava a terra, privo di conoscenza (pag. 19 della sentenza impugnata), e che i poteri di piena cognizione e valutazione del fatto attribuiti al giudice d’appello consentono di fornire una motivazione non rinvenibile nella sentenza di primo grado (anzi, come ricordato da Sez. 6, n. 26075 del 08/06/2011, B., Rv. 250513, addirittura la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante); c) con riferimento all’aggravante di cui all’art. 61 cod. pen., n. 10 essa è stata ritenuta sussistente dalla Corte in relazione al capo A), in cui non figura la contestazione dell’art. 336 cod. pen., talchè non è dato ravvisare alcuna ipotesi di assorbimento.

3. Il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell’11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morrà, Rv. 250328, in motivazione).

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa alle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.