Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-04-2013, n. 18237

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La difesa del ricorrente impugna la ordinanza in epigrafe indicata con quale il Tribunale, quale giudice d’appello contro i provvedimenti de libertate, ha confermato l’ordinanza che ha respinto l’istanza di modifica dello status libertatis presentata nell’interesse di P.G..

Il giudice dell’appello ha ritenuto adeguata la misura ab origine disposta, permanendo le esigenze cautelari.

2. La difesa ha depositato in data 11 gennaio 2013 formale rinuncia al ricorso per carenza d’interesse perchè P.G. il 22 ottobre 2012 è stato posto agli arresti domiciliari.

Motivi della decisione

La modifica dello status liberatis di P.G. è intervenuta nelle more della trattazione del ricorso e ha preceduto la rinuncia all’impugnazione che in ogni caso sarebbe stata dichiarata inammissibile per carenza d’interesse poichè limitata solo alla permanenza della custodia in carcere. Pertanto, rispetto alla rinuncia prevale la causa d’inammissibilità relativa alla carenza di interesse.

La sopraggiunta carenza d’interesse, dovuta all’adozione di un provvedimento successivo alla presentazione dell’impugnazione, comporta l’insussistenza delle condizioni che possano giustificare l’applicazione della condanna alle spese del procedimento nonchè al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza virtuale (Sezioni Unite, 9 ottobre 1996, Vitale).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 27-11-2008 (18-11-2008), n. 44331 Applicabilità del beneficio – Irrilevanza.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
1.1 Con ordinanza del 28 gennaio 2008 il G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta dal P.M. avverso precedente ordinanza del G.I.P., resa il 6.10.2006, con la quale era stata a sua volta rigettata l’istanza del rappresentante della pubblica accusa volta ad ottenere l’applicazione del beneficio del condono di cui alla L. n. 241 del 2006 alle pene inflitte in danno di M.G. con le sentenze pronunciate il dì 11.10.2001 ed il 4.2.2003.
Il giudice dell’esecuzione sosteneva la sua decisione osservando che con la sentenza del dì 11.10.2001, al M. era stata applicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di anni uno, mesi nove e giorni dieci di reclusione e L. 1.000.000 di multa, in relazione ai reati di cui all’art. 416 bis c.p. e di quelli di detenzione di esplosivi, estorsione, turbativa d’asta e corruzione, pena, questa, concordata tra le parti con la concessione sia delle circostanze attenuanti generiche, sia della circostanza attenuante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 prevalente sull’aggravante di cui all’art. 7 della stessa Legge, contestata per tutti i predetti delitti.
Rilevava ancora il giudice a quo che il M., con sentenza del 4.2.2003 pronunciata dal G.U.P. all’esito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di anni dieci e mesi quattro di reclusione, anche in tale occasione con la concessione dell’attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 ritenuta prevalente sull’aggravante contestata ai sensi dell’art. 7 della stessa Legge, perchè giudicato colpevole, uniti dal vincolo della continuazione, dei seguenti reati: omicidio aggravato in danno di C.G. e Ca.Gi. consumato il (OMISSIS);
detenzione di armi comuni da sparo (reati aggravati ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7); omicidio aggravato dalla premeditazione in danno di Ma.Se.Fr., commessi il (OMISSIS); concorso in omicidio aggravato in danno di B.M. e connessa detenzione di armi commessi in epoca anteriore e successiva al (OMISSIS) detenzione aggravata anch’essa ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7. Le due sentenze, sottolineava infine il giudice a quo, subivano un provvedimento di cumulo con l’applicazione dell’art. 671 c.p.p. e la pena complessiva veniva determinata in anni dieci e mesi dieci di reclusione. Tanto premesso il giudice territoriale concludeva osservando che in relazione al reato di cui all’art. 416 bis c.p. vertesi in ipotesi di reato oggettivamente escluso dall’applicazione dell’indulto, ai sensi della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, n. 11 e che per i rimanenti reati in materia di armi risulta contestata l’aggravante di cui alla L. n. 152 del 1991, art. 7 ancorchè applicata con giudizio di prevalenza su di essa l’attenuante di cui all’art. 8 stessa legge. Quanto, infine, ai reati di omicidio affermava il giudice a quo che trattatasi di condotte che pur non aggravate ai sensi del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 dappoichè punite con la pena dell’ergastolo e quindi escluse, ai sensi della disciplina di cui al comma 1 della norma in rassegna, dalla possibilità di connettere ad esse l’aggravante in parola, vennero consumate avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., di guisa che anche per esse doveva ritenersi sussistente la causa ostativa all’applicazione dell’invocato beneficio.
1.2 Ricorre avverso tale pronuncia il Procuratore della Repubblica censurandola perchè viziata, a suo avviso, da violazione di legge, sul rilievo che la pena relativa alla violazione dell’art. 416 bis c.p., pari ad anni uno, mesi 9 e giorni 10 di reclusione sarebbe stata espiata dal detenuto, attesa la scindibilità del cumulo giuridico in corso di esecuzione ai fini della fruizione dei benefici penitenziari ed atteso altresì il principio giurisprudenziale secondo il quale, per il favor rei, la pena inflitta con la sentenza di condanna relativa ai reati ostativi viene espiata per prima, mentre, per i rimanenti reati, l’applicazione della speciale attenuante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8 avrebbe determinato il venir meno della causa ostativa alla concessione del beneficio.
1.3 Depositava diffusa e motivata requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte chiedendo il rigetto del gravame, concordando egli col giudice a quo sulla sussistenza della causa ostativa alla concessione del beneficio laddove contestata l’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ed ancorchè applicata poi, in concreto, al momento del giudizio, l’attenuante di cui all’art. 8, stessa Legge. Quanto poi ai reati di omicidio osservava il rappresentante della P.A. che gli stessi risultavano consumati in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 152 del 1991 e che tale circostanza temporale non impediva comunque al giudice dell’esecuzione di interpretare il giudicato e di accertare, come nel caso in esame, la eventuale finalità mafiosa delle modalità esecutive dei delitti.
1.4 In data 12.11 u.s. M.G.V. depositava memoria di replica ai sensi dell’art. 611 c.p.p. aderendo al ricorso in esame proposto dal Procuratore della Repubblica di Palermo e sostenendone le ragioni giuridiche.
2.1 Il ricorso pone più questioni di diritto, ma dirimente di ogni altra è quella che può in tal guisa essere sintetizzata: se sia applicabile la disciplina del condono in costanza di reato commesso nelle forme aggravate di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e per il quale, in sede di giudizio, risulti riconosciuta in favore dell’imputato la circostanza di cui al D.L. 13 maggio 199, n. 152, art. 8 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203.
Al quesito ritiene il Collegio debba darsi risposta negativa per le ragioni che si passa ad esporre.
L’approfondimento del tema impone di prendere le mosse da Cass. pen., Sez. 1, 27/03/2007, n. 14432, la quale, affrontando la questione relativa alla applicabilità dell’indulto previsto dalla L. n. 241 del 2006 per un delitto escluso nella forma aggravata dalla concessione del beneficio, ma in costanza del riconoscimento, in favore dell’autore della condotta, di circostanze attenuanti ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla citata aggravante – è pervenuta alla conclusione negativa partendo dall’esame comparativo dei decreti indulgenziali che si sono succeduti nel tempo, e cogliendo, in particolare, la differenza terminologica adoperata dal legislatore a secondo che abbia voluto riconoscere o meno rilevanza al giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti indicate come ostative all’applicazione dell’indulto.
Secondo il citato indirizzo interpretativo va infatti rilevato che la costante giurisprudenza di legittimità (vedi Sez. Un. 3/2/1980, proc. Iovinella; Cass. sez. 1, 19/5/1982 proc. Nicotra; Cass. sez. 2, 15/06/1990 proc. Artese) – con riferimento ai decreti di indulgenza n. 413/1978, n. 744/1981 e n. 865/1986 – ha escluso l’applicazione dell’indulto in relazione a determinati reati commessi nelle forme aggravate, ritenendo del tutto ininfluente il riconoscimento delle attenuanti con giudizio di prevalenza. Infatti in tali provvedimenti di indulgenza i termini adoperati dal legislatore – "reato aggravato" oppure "ricorre l’aggravante" – non alterando la fattispecie legale tipica del reato aggravato, non consentono la concessione dell’indulto quando ricorrono determinate aggravanti, ancorchè dichiarate subvalenti rispetto alle concesse attenuanti.
Viceversa discorso diverso è stato fatto, annota il citato precedente, con riferimento al D.P.R. n. 394 del 1990. Infatti il prevalente indirizzo giurisprudenziale (vedi Sez, Un. n. 17 del 24/07/1991, rv. 187.856), facendo leva sui diversi termini adoperati dal legislatore nel Decreto citato, art. 3, lett. b), n. 1 ("ove applicate le circostanze aggravanti specifiche …"), ha ritenuto applicabile l’indulto, ad esempio, al reato aggravato ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, qualora le attenuanti siano state dichiarate prevalenti sull’aggravante. Infatti in tale ipotesi le aggravanti non possono ritenersi "applicate", in quanto non hanno inciso minimamente sulla entità della pena, avendo dette attenuanti (dichiarate prevalenti) svolto appieno la funzione di alleviamento della pena.
Passando ora all’esame della norma in questione, va rilevato che la L. n. 241 del 2006, art. 2, ai fini della esclusione dell’applicazione dell’indulto per una serie di reati in relazione ai quali ricorrano determinate aggravanti, adopera termini ben precisi ("l’indulto non si applica … per i delitti … aggravati dall’art. …") in linea con i precedenti provvedimenti indulgenziali diversi da quelli di cui al D.P.R. n. 394 del 1990. Da ciò discende che nel caso in esame deve ritenersi irrilevante il riconoscimento di attenuanti, ancorchè dichiarate prevalenti sulle aggravanti, in quanto il legislatore con la terminologia adoperata ha sicuramente inteso ancorare il regime delle preclusioni alla obiettiva gravità dei fatti ritenuti in sentenza, con la conseguenza che alcuna rilevanza assume la concessione di attenuanti, ancorchè dichiarate prevalenti, non elidendo questa la sussistenza di profili di particolare allarme sociale.
2.2 Ciò posto come doverosa premessa, rimane peraltro da affrontare la questione posta dalla particolare disciplina introdotta con il D.L. n. 152 del 1991, art. 8 dappoichè sulla sua natura giuridica rimane un dissenso di fondo nell’ambito di questa Corte.
La norma espressamente recita, come è noto, al comma 2: "nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell’art. 7".
La singolare disposizione ha indotto Cass. pen., Sez. 6, 20/04/2005, n. 6221 ad affermare il seguente principio di diritto: "Il riconoscimento della circostanza attenuante della dissociazione attuosa, prevista dal D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 8 conv. con L. n. 203 del 1991, secondo cui "la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà", implica il ricorso, in deroga alla disciplina del bilanciamento delle circostanze di cui all’art. 69 cod. pen., a speciali criteri di diminuzione della pena, in forza dei quali si applica la reclusione da dodici a venti anni in luogo dell’ergastolo, non rilevando se tale ultima pena sia prevista per la forma aggravata o per la fattispecie criminosa di base", non del tutto coerente con quanto, viceversa, affermato da Cass. pen., Sez. 2, 12/07/2006, n. 34193, secondo cui "la circostanza attenuante speciale della dissociazione attuosa, prevista per i delitti di cui all’art. 416 bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, soggiace, in assenza di un’espressa deroga di legge, alla regola generale del giudizio di comparazione con altre circostanze". 2.3. Seguendo peraltro il percorso logico-giuridico innanzi tratteggiato, non può non convenirsi che nel caso di specie la normativa in esame utilizzi l’espressione, ai fini dell’esclusione dell’applicazione dell’indulto, "ricorre l’aggravante", con la conseguenza, giova ribadirlo, che per la sussistenza della causa ostativa è richiesto soltanto che essa sia stata contestata e ritenuta esistente, irrilevante appalesandosi la circostanza che la medesima non abbia poi prodotto effetti per il riconoscimento della particolare fattispecie portata dall’art. 8, stessa Legge.
L’applicazione, nel caso di specie, del particolare effetto portato dal comma secondo di tale articolo determina esclusivamente un effetto giuridico sulla pena del reato aggravato, ma la condizione ostativa all’applicazione del condono si è già realizzata con la sua contestazione (Cass., Sez. 1, 25.09.2008, imp. Massaro).
D’altra parte la scelta del legislatore nel senso appena detto ha ragioni precise e ben individuabili nella particolare pericolosità dell’autore del reato aggravato dall’art. 7, citata Legge, che non può certo ritenersi venuta meno per la collaborazione con la giustizia (Cass., Sez. 1, 14.01.2008, 10679, rv 239652).
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. V, 26 luglio 2010, n. 29338 Razzista al polizziotto, non è offesa se il contesto legittima il diritto di critica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Con sentenza emessa il 9.4.08, il giudice di pace di Firenze ha condannato Omissis alla pena di euro 1.000 di multa e al pagamento delle spese processuali, avendolo ritenuto colpevole del reato di ingiuria, aggravata ex art. 61 n. 10 cp, in danno di agenti di polizia.

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento agli artt. 594 e 51 c.p.; vizio di motivazione: il giudice non ha affrontato il tema dell’esimente del diritto di critica in relazione alle espressioni usate dal Omissis, dottorando in Storia Contemporanea, da anni impegnato nel dibattito cittadino sulla gestione delle politiche migratorie e di integrazione. L’intervento critico nei confronti dell’operato degli agenti di polizia era giustificato dal clima intimidatorio, caratterizzato dall’uso della forza fisica nei confronti di due persone di cittadinanza nigeriana, il giudice di pace ha ritenuto inverosimile la narrazione dell’accaduto da parte dell’imputato, con ragionamento apodittico che poggia su assunti, oltre che ipotetici ed indimostrati (la razionalità, correttezza e regolarità dell’agire della polizia giudiziaria), logicamente e giuridicamente abnormi: da un lato sembra affermare che un abuso delle forze dell’ordine non può essere commesso se non in presenza di una valida ragione; dall’altro sembra escludere che possano accadere simili episodi.

Secondo il ricorrente, poi, è stata trascurata l’indubbia rilevanza sociale del contesto in cui si è svolta l’azione. L’intervento del omissis è stato motivato dall’intento della tutela dei deboli e dalla finalità di porre l’attenzione su metodologie operative che mettono in discussione gli stessi fondamenti di un ordinamento democratico e dei rapporti del singolo con i pubblici poteri.

Accertata l’esistenza di abusi o di atteggiamenti comunque vessatori di agenti di polizia nei confronti di persone di nazionalità straniera, l’espressione “razzista” è formalmente contenuta perché utilizzata come reazione all’atteggiamento discriminatorio che contrasta con i doveri di imparzialità e correttezza della pubblica amministrazione nei confronti di appartenenti a minoranze etniche.

2. Violazione di legge in riferimento all’art. 594 c.p.; vizio di motivazione: nel dispositivo si legge “responsabile dei reati ascritti”, anche se è contestato un solo reato e non si dà giustificazione nella motivazione a questa incongruenza.

3. violazione di legge in riferimento all’art. 34 d.lgs. 274/2000: il giudice non ha esaminato la sussistenza o meno dei parametri codificati dalla legge; non è giunto alla declaratoria di improcedibilità, doverosa in presenza dei presupposti sostanziali e procedurali. Di qui la nullità della sentenza.

Il ricorso merita accoglimento.

Il primo giudice, esclusa la rilevanza penale di alcune espressioni pronunciate dal De Vito, in quanto di carattere “pittoresco”, ha concentrato la sua attenzione sul termine “razzista” e ha confrontato la credibilità delle dichiarazioni delle persone offese e la credibilità di quelle dell’imputato, escludendo la prima senza alcuna concreta e coerente giustificazione.

Dal testo della motivazione si ricava che queste dichiarazioni indicano la seguente ricostruzione dell’operato degli agenti di polizia: questi, dopo aver effettuato la rapida identificazione di due cittadini della Nigeria, li hanno trattenuti, senza alcun motivo e quindi illecitamente, limitando così in maniera non corretta la loro libertà personale.

A questa ricostruzione, il giudice non ne ha contrapposto un’altra, indicando in maniera adeguata l’iter logico argomentativo che lo ha condotto ad accreditarne la prevalente forza di convincimento. Si è, invece, limitato a considerare la narrazione dell’imputato intrinsecamente immeritevole di credito, attribuendole, in maniera esplicita, la qualifica di “inverosimile” e attribuendo, in maniera implicita, alla narrazione delle persone offese la qualifica di “presuntivamente” vera, senza però descriverla e senza un’analitica valutazione, suscettibile di controllo. Il giudice ha cioè affermato che le censure e le critiche all’operato dei querelanti (consistito in una limitazione della libertà dei cittadini stranieri, che per la assenza di giustificazione si caricava di significato intimidatorio e discriminatorio) erano presuntivamente inverosimili per la invincibile presunzione di correttezza accreditabile all’imprecisato operato e alle imprecisate dichiarazioni delle persone offese.

È nota la prevalente giurisprudenza che, razionalmente, riconosce alle dichiarazioni della persona offesa una credibilità pari a quella riconosciuta alle dichiarazioni degli altri testimoni, senza gravarle di una presunzione di inaffidabilità bisognosa di integrazioni e conferme esterne.

Razionalmente è da escludere uno speculare orientamento interpretativo che voglia riconoscere una presunzione di credibilità alle dichiarazioni delle persone offese in generale o di quelle di un particolare tipo, il cui operato sia assistito da una presunzione di correttezza. Non è accettabile un orientamento interpretativo – corollario del precedente – che intenda canonizzare un’anomala regola d’esperienza, secondo cui le critiche e le censure formulate nei confronti dell’operato di persone investite di pubblica autorità sono, indipendentemente da specifiche analisi, presuntivamente inverosimili e incredibili, in base a una valutazione già effettuata con esito negativo dal legislatore e comunque dal diritto vivente.

Questa presunzione che assista testimonianze di un certo tipo non trova riconoscimento nel nostro ordinamento e quindi è doverosa la specifica motivazione del giudice sulla loro credibilità. Questo dovere non è stato rispettato dal giudice di pace di Firenze, la cui sentenza è quindi carente di motivazione in un punto centrale dell’affermazione di responsabilità del omissis. Non risulta quindi contestato o smentito da risultanze processuali che la sua espressione di critica all’operato degli agenti di polizia – consistente nella non corretta limitazione della libertà di stranieri, già sottoposti con esito positivo agli accertamenti di rito – possa rientrare nel diritto dei cittadini di sottoporre a controllo e a valutazioni negative l’azione dei pubblici funzionari, che appaiano difformi rispetto a norme di legge e ai supremi principi della nostra Costituzione. Queste valutazioni sono di immediata rilevanza sociale, perché dalla loro formulazione, indenne da reazioni punitive da parte dello Stato, dipende la sussistenza e il consolidarsi della democrazia nel nostro paese.

Il requisito della correttezza formale dell’espressione usata al omissis si ricava dalla piena ed insostituibile adeguatezza del termine, rispetto al contenuto della sua critica.

Quanto al secondo motivo, è da rilevare che il riferimento ai reati ascritti all’imputato è frutto di mero errore materiale, non sussistendo la possibilità che la condanna per altro reato possa sussistere in assenza di una specifica formulazione dell’imputazione nell’atto decisorio e in assenza di un cenno, anche fugace, nella parte motiva.

Le argomentazioni critiche contenute nel terzo motivo sono del tutto superate dal riconoscimento della fondatezza dei primi motivi.

La sentenza va quindi annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-02-2011, n. 3313 Imposta valore aggiunto; Imposta regionale sulle attivita’ produttive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9/7/2007 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società Istituto Vigilanza Privata Mondial Sud di Giuliano Luigi & C, s.a.s. in relazione a cartella di pagamento emesso a titolo di I.V.A. ed I.R.A.P. per l’anno d’imposta 1999.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello l’Agenzia delle entrate propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la società Istituto Vigilanza Privata Mondial Sud di Giuliano Luigi & C. s.a.s..

Motivi della decisione

Con il 1^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che erroneamente il giudice del gravame di merito non abbia nel caso ritenuto inefficace il condono all’esito del mancato tempestivo versamento della rate di pagamento successive alla prima.

Con il 2 motivo denunzia violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che, rimanendo escluso il condono per mancato versamento nei prescritti termini della seconda rata, erroneamente abbia ritenuto non dovute le sanzioni inflitte con la cartella di pagamento in questione.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il condono previsto al L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste al L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16. Nel disciplinare la definizione degli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle presentate dichiarazioni, distinguendo le ipotesi in cui vi sia stata (comma 2) o meno (comma 1) l’iscrizione a ruolo, la L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, attribuisce al contribuente la possibilità di sanare le violazioni mediante il pagamento di quanto dovuto a titolo di imposta e di interessi, ovvero, in caso di mero ritardo, con il pagamento dei soli interessi, senza ulteriori aggravi, e in particolare senza le sanzioni (v. Cass., 6/10/2010, n. 20745).

Si tratta invero di una particolare forma di sanatoria (cd. condono demenziale) di differente natura rispetto alla altre ipotesi previste alla L. n. 289 del 2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16 (cd. condono premiale), le quali ultime attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse da quelle ordinarie, del proprio rapporto tributario (v. Cass., 31/8/2007, n. 18353).

Diversamente da tali ipotesi, all’istanza di sanatoria non consegue invero una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non comportando in realtà il condono ex art. 9 bis incertezza alcuna in ordine al quantum da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, trattandosi dell’ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi ex comma 4.

In ipotesi di pagamento rateale previsto dall’art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), così come invero anche in altre ipotesi (es. relativamente al condono L. n. 689 del 2002, ex art. 12: v.

Cass., 15/9/2009, n. 19826) il condono è pertanto condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto.

Al condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, non può ritenersi dunque applicabile il principio da questa Corte affermato con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, in base al quale nel caso in cui il contribuente si avvalga della facoltà, prevista dal comma 2 di detta disposizione, di versare ratealmente l’importo dovuto, soltanto l’omesso versamento della prima rata comporta l’inefficacia dell’istanza di condono, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi della definizione agevolata, mentre in caso di mancato versamento delle rate successive si procede ad iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) dell’importo dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 14, con addebito di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate (ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza della rata), oltre agli interessi legali (v.

Cass., 23/10/2006, n. 22788, V. anche Cass., 28/5/2007, n. 12410;

Cass., 22/3/2006, n. 6370).

Deve conseguentemente escludersi che nell’ipotesi in considerazione il pagamento della prima rata sia atto sufficiente a determinare la definizione della lite pendente, essendo al riguardo invero necessario il versamento dell’ultimo rateo.

Orbene, nell’affermare che "A contrariis di quanto sostenuto dall’ufficio va rimarcato che per sua stessa natura la decadenza, specie a seguito della violazione di un termine espressamente previsto come perentorio, deve essere espressamente comminata dalla legge, condizione questa che non ricorre nel caso di specie. Per quanto attiene le sanzioni, il comportamento dell’Ufficio, che ha provveduto alla formazione e consegna del ruolo quando erano ancora aperti i termini per il versamento delle rate successive, ha effettivamente indotto la società a non versare le rate successive" il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima s’impone pertanto la cassazione.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente, e compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.