Cass. civ. Sez. I, Sent., 14-03-2011, n. 5992 Diritti politici e civili Danno non patrimoniale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con decreto del 15 febbraio 2007, la Corte d’Appello di Roma ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da M.L. nei confronti del Ministero della Giustizia per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, verificatasi in un giudizio dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, promosso dall’istante per il pagamento di differenze dovute sul trattamento di invalidità.

Premesso che il giudizio presupposto, iniziato nell’anno 2002, era ancora pendente in primo grado, e ritenuto che il caso trattato fosse alquanto semplice, la Corte ha determinato la ragionevole durata del processo in due anni e mezzo, e, tenuto conto della modestia della pretesa azionata e del patema d’animo sofferto dall’istante, ha liquidato equitativamente il danno non patrimoniale in Euro 400,00. 2. – Avverso il predetto decreto il M. propone ricorso per cassazione, articolato in quattordici motivi. Il Ministero non ha svolto difese.
Motivi della decisione

1. Con il primo ed il terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89 e dell’art. 6, par. della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha riconosciuto l’indennizzo soltanto per il periodo di tempo eccedente la ragionevole durata del processo, anzichè per l’intera durata del giudizio presupposto, astenendosi dal disapplicare le norme interne contrastami con la Convenzione e contravvenendo ai principi enunciati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

1.1. – I motivi sono infondati.

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), infatti, l’indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata del processo non dev’essere correlato alla durata dell’intero processo, ma al solo segmento temporale eccedente la durata ragionevole della vicenda processuale presupposta, che risulti in punto di fatto ingiustificato o irragionevole. Tale criterio di calcolo appare non solo conforme al principio enunciato dall’art. 111 Cost., il quale prevede che il giusto processo abbia comunque una durata connaturata alle sue caratteristiche concrete e peculiari, seppure contenuta entro il limite della ragionevolezza, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte EDU nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97, non si pone neppure in contrasto con l’art. 6, par. 1, della CEDU, in quanto non esclude la complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 a garantire un serio ristoro per la lesione del diritto in questione (cfr. Cass. Sez. L 23 novembre 2010, n. 23654:

14 febbraio 2008, n. 3716).

2. – E’ parimenti infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6, par. 1. della CEDU, osservando che nella determinazione della durata ragionevole del processo la Corte d’Appello si è discostata dai criteri elaborati in riferimento alle controversie previdenziali, la cui durata è stata quantificata dalla giurisprudenza di legittimità in due anni per il giudizio di primo grado, avuto riguardo alla maggiore celerità imposta dall’esigenza di tutela dei soggetti più deboli.

2.1. Nella determinazione della ragionevole durata del processo, la Corte d’Appello si è infatti attenuta ai criteri cronologici elaborati dalla Corte EDU, alle cui sentenze, riguardanti l’interpretazione dell’art. 6, par. 1, della CEDU, deve peraltro riconoscersi, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte, soltanto il valore di precedente, non rinvenendosi nel quadro delle fonti dell’ordinamento interno meccanismi normativi che ne comportino la diretta vincolatività per il giudice italiano (cfr.

Cass. Sez. 1^ 19 novembre 2009, n. 24399: 11 luglio 2006, n. 15750).

La natura previdenziale della causa non è d’altronde sufficiente a giustificare l’applicazione di un termine ridotto di durata, in quanto la disciplina del processo del lavoro, applicabile a tali controversie, non comporta forme di organizzazione diverse, tali da differenziarne il corso in relazione all’oggetto del giudizio, e non impone quindi di fare riferimento a parametri diversi dagli standards comuni elaborati dalla Corte EDU e recepiti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2, (cfr. Cass. Sez. 1^ 30 ottobre 2009. n. 23047; 24 settembre 2009, n. 20546).

3. – Sono invece fondati il quarto ed il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dei principi enunciati dalla Corte EDU, nonchè l’omessa, insufficiente – o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, censurando il decreto impugnato nella parte in cui non si è attenuto agli standards europei nella quantificazione del danno non patrimoniale.

3.1 E’ pur vero, infatti, che, come ripetutamente affermato da questa Corte, il giudice nazionale, se da un lato non può ignorare, nella liquidazione del ristoro dovuto per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, i criteri applicati dalla Corte EDU, dall’altro può apportarvi le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli.

E’ stato tuttavia precisato che, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta, alla stregua della più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che la quantificazioni: di tale pregiudizio dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750.00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000.00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente il periodo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (cfr. Cass. Sez. 1^ 30 luglio 2010, n. 17922: 14 ottobre 2009, n. 21840).

Rispetto ai predetti parametri, la Corte d’Appello ha operato una riduzione, riconoscendo al ricorrente, in relazione all’accertato ritardo di un anno nella definizione del giudizio presupposto, un indennizzo pari ad Euro 400.00. L’attribuzione di questo minore importo, tuttavia, non appare sufficientemente motivata, essendosi la Corte limitata a sottolineare, ai fini della quantificazione dell’indennizzo, l’esiguità della posta in gioco e la modestia del patema d’animo cagionato dalla vicenda processuale, senza procedere al necessario giudizio di comparazione tra la natura e l’entità della pretesa patrimoniale azionata (cd. posta in gioco) e la condizione economico-sociale del ricorrente, che, consentendo di accertare l’impatto dell’irragionevole ritardo sulla psiche di quest’ultimo, permette al giudice di merito di discostarsi, in senso sia migliorativo che peggiorativo, dai parametri indennitari fissati dalla Corte EDU (cfr. Cass. Sez. 1^ 24 luglio 2009, n. 17404; 2 novembre 2007. n. 23048).

4. – Con i motivi dal sesto al nono, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso, rilevando che la Corte d’Appello ha omesso di pronunciare in ordine alla domanda di riconoscimento del bonus di Euro 2.000.00 dovuto in relazione alla natura del giudizio presupposto, avente ad oggetto un credito previdenziale.

4.1 – Le censure sono infondate.

L’inclusione delle cause di lavoro e di quelle previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte EDU ha ritenuto che la violazione del termine di ragionevole durata possa giustificare il riconoscimento di un importo forfetario aggiuntivo, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa intatti che dette cause debbano necessariamente considerarsi particolarmente importanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo. Ne consegue da un lato che il giudice di merito può tener conto della particolare incidenza del ritardo sulla situazione delle parti, che la natura giuslavoristica della controversia comporta, nell’ambito della valutazione concernente la liquidazione del danno, senza che ciò comporti uno specifico obbligo di motivazione al riguardo, nel senso che il mancato riconoscimento del maggior indennizzo si traduce nell’implicita esclusione della particolare rilevanza della controversia (cfr. Cass. Sez. 3 dicembre 2009, n. 25446: 29 luglio 2009, n. 17684): dall’altro che, ove sia stato negato il riconoscimento di tale pregiudizio, la critica della decisione sul punto non può fondarsi sulla mera affermazione che il bonus in questione spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non e stata motivata, ma deve avere riguardo alle concrete allegazioni ed alle prove addotte nel giudizio di merito, che nella specie non sono state in alcun modo richiamate (cfr. Cass. Sez. 1^ 28 gennaio 2010. n. 1893: 28 ottobre 2009, n. 22869).

5. – L’accoglimento, sia pure parziale, dell’impugnazione relativamente alla pronuncia sul merito, determinando l’automatica caducazione di quella accessoria relativa alle spese processuali, comporta invece l’assorbimento dei motivi dal decimo al quattordicesimo, con cui il ricorrente deduce la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’art. 6, par. 1, della CEDU e dell’art. 1 del relativo protocollo aggiuntivo, degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, tonsurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha liquidato le spese processuali in misura insufficiente rispetto agli standards europei e comunque non conforme alle tariffe professionali, omettendo di tener conto della natura contenziosa del procedimento e discostandosi dalla nota specifica da lui depositata, senza fornire alcuna motivazione.

6. – Il decreto impugnato va pertanto cassato, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2, con il riconoscimento in favore del ricorrente di un indennizzo di Euro 750.00, pari all’importo minimo risultante dall’applicazione dei parametri elaborati dalla Corte EDU, tenuto conto dell’entità del ritardo e dell’assenza di ulteriori elementi idonei a giustificare una modificazione in senso migliorativo o peggiorativo.

Sul predetto importo sono dovuti gl’interessi legali con decorrenza dalla domanda.

7. – L’esito complessivo del giudizio, contrassegnato dall’accoglimento parziale della domanda e dal limitato accoglimento dell’impugnazione giustifica la condanna del Ministero, in qualità di parte soccombente, al pagamento integrale delle spese del giudizio di merito e la dichiarazione di parziale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, che per il residuo vanno poste a carico del Ministero, e si liquidano come dal dispositivo, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatane.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere a M.L. la somma di Euro 750.00 a titolo di indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè le spese del giudizio di merito, che si liquidano in complessivi Euro 750.00, ivi compresi Euro 500.00 per onorario, Euro 200.00 per diritti ed Euro 50.00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario: condanna il Ministero della giustizia al pagamento di un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano per la quota in complessivi Euro 190.00, ivi compresi Euro 170.00 per onorario ed Euro 20.00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario, dichiarando compensati tra le parti i residui due terzi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 22-02-2011, n. 314 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso, notificato il 15 ottobre 2010 e depositato il 22 successivo, I.TEC. s.p.a. ha impugnato il diniego opposto dall’amministrazione comunale all’istanza di accesso del 30 agosto 2010, relativa agli atti della gara d’appalto, di cui al bando del 9.6.2010, per l’affidamento dei lavori relativi ai "Percorsi della storia a servizio del turismo quota 424, Infrastrutture per la valorizzazione della memoria degli eventi dello sbarco del 1943.".

Ha chiesto in particolare copia conforme:

– dei verbali redatti dalla commissione di gara, compresi quelli di attribuzione dei punteggi alle offerte ammesse;

– del verbale di apertura delle offerte economiche;

– di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prodotta in sede di gara dall’ATI RE.AR.CO. prima classificata.

Ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, d. lgs. 163 del 2006; la violazione dei principi che disciplinano il diritto di accesso agli atti amministrativi; l’eccesso di potere per inesistenza dei presupposti.

Ha chiesto in accoglimento del ricorso l’annullamento del provvedimento impugnato e la declaratoria del diritto a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta.

L’amministrazione comunale e la controinteressata, regolarmente intimate, non si sono costituite in giudizio.

Di seguito alla camera di consiglio del 16 dicembre 2010, la causa è stata posta in decisione.

3.- Il ricorso merita di essere accolto nei sensi di seguito esposti.

Secondo la nozione che si ricava dall’art. 22, comma 2, l. n. 241 del 1990, come di recente modificato dalla legge n. 69 del 2009, il diritto di accesso ha valore di principio generale teso a favorire la partecipazione e ad assicurare l’imparzialità e la trasparenza. dell’attività amministrativa

L’ accesso incontra il limite nel diritto alla riservatezza. I due diritti costituiscono l’uno il limite dell’altro, posto che la riservatezza concerne dati personali che possono essere inseriti in documenti amministrativi a loro volta suscettibili di accesso.

In disparte i casi specifici, il criterio guida generale è quello della conciliazione delle due esigenze: si ammette cioè l’accesso ma in termini e con modalità tali da non deprimere in via assoluta l’esigenza di riservatezza.

In materia di accesso, la riservatezza si estende agli ambiti industriali, sulla scorta di una nozione sufficientemente ampia dettata dall’art. 24, l. n. 241 del 1990 ("quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono").

Il bilanciamento non è rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi (nella specie il know how industriale inerente all’offerta presentata), fa salvo il diritto degli interessati alla visione degli atti ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi (comma 7 di chiusura e delimitazione del medesimo articolo 24).

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che, in presenza di un contrapposto diritto alla riservatezza, il diritto di accesso è idoneo a prevalere nella forma attenuata della visione degli atti solo in relazione a quegli atti o a quelle parti di documenti, la cui conoscenza è necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente (Cons. St., 7 giugno 2006, n. 3418).

4.- Occorre ora integrare i principi contenuti nella L. n. 241 del 1990 con la disciplina specifica dettata dall’art. 13 del d. lgs. 163 del 2006, il codice dei contratti pubblici, in materia di diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici.

Il comma 1 del richiamato art. 13 rimanda, salvo che per le espresse previsioni che si rinvengono nel codice stesso dei contratti pubblici, alla disciplina contenuta nella L. n. 241 del 1990, compresi i documenti relativi a candidature ed offerte.

Il comma 2 detta disposizioni sul differimento all’accesso, ammesso per i seguenti casi:

a) nelle procedure aperte, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno avanzato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;

b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all’elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;candidati da invitare;

c) in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;

d) in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.

Il comma 3 vieta la comunicazione a terzi o la diffusione in qualsiasi altro modo degli atti indicati al comma 2, prima dei termini di volta in volta da quest’ultimo previsti. L’inosservanza del divieto -ai sensi del comma 4- comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione dell’articolo 326 del codice penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

Inoltre, il comma 5 chiarisce che sono sottratti al diritto di accesso e ad ogni forma di divulgazione a favore di terzi, i seguenti documenti o atti:

a) le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;

c) i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d) le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

Il comma 6 precisa poi che, in relazione alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) sopra indicate, è comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

L’art. 13 del d. lgs 163 del 2006 detta quindi regole che si pongono quali specificazioni del canone generale contenuto nell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990.

Il comma 1 sancisce, anche in materia di gare ad evidenza pubblica, il principio generale dell’accesso.

I commi 2 e 3 dispongono casi di differimento.

Il comma 5 fissa per alcuni tipi di documenti l’eccezione al diritto di accesso, eccezione a sua volta temperata dalla deroga, contemplata dal successivo comma 6, che consente limitatamente a taluni elementi dell’offerta, l’accesso richiesto dal concorrente in vista della difesa in giudizio dei propri interessi collegati alla procedura di affidamento del contratto. Il comma 6 riafferma, quindi, la tendenziale prevalenza del cosiddetto accesso difensivo, già sancita in via generale dall’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990.

5.- In tema di accesso agli atti di una gara pubblica di aggiudicazione, la giurisprudenza ha chiarito che la partecipazione ad una gara comporta che la documentazione presentata dai concorrenti fuoriesca dalla sfera di dominio riservato dell’impresa per porsi sul piano della valutazione comparativa rispetto alle altre. Da ciò consegue che la società non aggiudicataria ha interesse ad ottenere l’accesso a quegli atti necessari alle finalità di controllo dei requisiti soggettivi ed oggettivi contemplati nel bando di gara tranne che si tratti di atti attinenti al segreto industriale, alla scoperta scientifica od al "know how" aziendale (in questo senso, cfr., T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 6 giugno 2007, n. 1473: nella fattispecie, il giudice aveva ordinato l’ostensione delle dichiarazioni rese dell’aggiudicataria ai fini della partecipazione alla gara in relazione al possesso dei requisiti previsti dal bando ritenendole atti rilevanti ai fini dell’esercizio del diritto di difesa della parte ricorrente, senza che il generico diritto alla riservatezza dei terzi potesse costituire un ostacolo invalicabile all’esercizio del suo diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6.- Nel caso di specie la ricorrente ha chiesto la seguente documentazione:

1. copia di tutti i verbali redatti dalla Commissione di gara compresi quelli relativi all’attribuzione dei punteggi alle varie offerte ammesse;

2. copia del verbale relativo all’apertura delle offerte economiche e temporali;

3. copia di tutta la documentazione tecnica e amministrativa prodotta in sede di gara dall’ATI controinteressata, prima classificata con offerta risultata anomala.

A questa richiesta, l’amministrazione, che sul punto aveva preventivamente interpellato l’ATI Rearco, ha opposto il diniego alla visione ed all’estrazione di copia degli elaborati progettuali e di ogni altro documento a corredo, da quest’ultima presentati, in considerazione della "peculiarità delle progettazioni prodotte e depositate nell’ambito della gara in oggetto".

7.- Alla luce della normativa sopra esaminata, nel conflitto tra diritto di accesso agli atti di gara ed il contrapposto diritto alla riservatezza relativo a beni della vita tutelati da altre norme dell’ordinamento, come il knowhow industriale, il diritto di accesso ottiene riconoscimento, quantunque nella forma attenuata della visione degli atti, solo in relazione a quelli la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. Ne deriva che non è consentito l’accesso alla documentazione ove l’impresa controinteressata abbia prospettato le esigenze di tutela del segreto tecnico o commerciale e il richiedente non abbia dimostrato la concreta necessità di utilizzare tale documentazione in uno specifico giudizio (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 3 agosto 2009, n. 7797; 6 maggio 2010, n. 9926).

Come sopra più ampiamente illustrato, l’art. 13, comma 5, del d. lgs. 163 del 2006, tende a dare prevalenza al diritto alla riservatezza del know how aziendale, rispetto al diritto all’accesso, relativamente alle informazioni fornite dai concorrenti nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, le quali costituiscano segreti tecnici o commerciali. L’elemento della segretezza deve essere specificamente motivato e comprovato con dichiarazione dell’offerente.

L’elemento della segretezza non è stato effettivamente dimostrato né dal comune di Altavilla né dalla controinteressata, peraltro non costituitasi in giudizio. Quest’ultima lo ha soltanto enunciato, con modalità molto generiche, nella nota inoltrata all’amministrazione comunale, intesa ad evitare l’accesso della ricorrente.

8.- Deve osservarsi, peraltro, che la ricorrente non ha provveduto a corroborare la propria richiesta di accesso agli atti con le motivazione specificamente richieste dal comma 6 dell’art. 13 più volte menzionato per superare il diniego di accesso degli atti cd. segreti, il quale al contrario deve essere consentito "in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

Orbene, né dal carteggio con l’amministrazione né nel ricorso emerge la strumentalità della richiesta di accesso alla documentazione tecnica e amministrativa prodotta in gara dall’ATI Rearco, alla piena esplicazione del diritto di difesa in giudizio.

Questa mancanza tuttavia risulta nel caso di specie irrilevante, in quanto, sotto il profilo logico, essa segue e non precede alla dimostrazione rigorosa dell’impresa controinteressata che oppone il diniego della necessità di preservare la segretezza del proprio know how.

Sotto il profilo giuridico, il Collegio prende atto che, secondo un significativo orientamento della giurisprudenza amministrativa, va escluso il diritto di accesso laddove difetti la dimostrazione da parte del richiedente circa l’esigenza di utilizzare simile documentazione in uno specifico giudizio (cfr. sul punto in particolare, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 3 agosto 2009, n. 7797; 6 maggio 2010, n. 9926). Rileva al contrario che, se da un punto di vista teorico la soluzione si inquadra perfettamente nel contesto normativo richiamato, nel caso di specie va apprezzato in via preminente il dato che l’accesso è stato azionato da una diretta concorrente dell’aggiudicataria, classificatasi al secondo posto nella procedura selettiva.

Non risulta dagli atti né da dichiarazioni rese, in tal senso, nel corso della causa che la ricorrente abbia in altro giudizio impugnato l’aggiudicazione in favore della controinteressata.

Tuttavia va considerato che la posizione di seconda classificata dell’impresa richiedente appare di per sé sufficiente per ammettere l’accesso ai documenti richiesti, essendovi l’astratta e fondata possibilità di intentare la strada giurisdizionale avverso l’aggiudicazione, anche agli eventuali e limitati fini del risarcimento del danno per equivalente.

Questa soluzione -che, ammette il Collegio, origina da un’interpretazione adattativa dell’art. 13, comma 6, del d. lgs. 163 del 2006- ha il pregio di considerare al meglio gli elementi utili per coltivare anche in via ipotetica un eventuale giudizio, quand’anche questo non sia stato proposto e nemmeno prospettato.

Opinando altrimenti, si dovrebbero allora limitare l’accesso solo ai casi in cui il richiedente abbia esplicitamente inserito una dichiarazione d’intenti circa la sua volontà di proporre in un futuro immediato un ricorso giurisdizionale. Questa soluzione avrebbe tuttavia come unico effetto quello di riempire le richieste di accesso di formule di mero stile, vuote di contenuto sostanziale posto che non potrebbero in alcun modo costituire un vincolo giuridico a perseguire in concreto la strada giurisdizionale. A meno di non volere ammettere l’accesso esclusivamente ai casi in cui la strada giurisdizionale sia stata già intrapresa. Quest’ultima soluzione è però un’evidente forzatura della norma e non è giustificata dal sistema del processo amministrativo perché avrebbe come risultato più eclatante quello di incentivare la ormai criticata prassi dei ricorsi al buio, proposti a carte coperte all’esclusivo fine di acquisire piena conoscenza sugli elementi posti a fondamento della statuizione definitiva oggetto di impugnativa, della quale non si conoscono in concreto i fattori di illegittimità.

Ai fini dell’operazione di bilanciamento occorre quindi esaminare in astratto qual è l’interesse sottostante la richiesta di accesso e se questa risulta oggettivamente utile per una eventuale difesa in giudizio delle proprie pretese.

Per quanto sopra, pertanto, il ricorso merita accoglimento.

Le spese sono regolate in base alla soccombenza, nei termini indicati in dispositivo, nei confronti dell’amministrazione comunale; sono compensate, sussistendo giusti motivi di equità, nei confronti della controinteressata.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 1609 del 2010, proposto da I.TEC. s.p.a., lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’esibizione dei documenti richiesti.

Condanna il comune di Altavilla Silentina, alla refusione delle spese di lite, che quantifica in complessivi Euro 1.000, oltre accessori come per legge. Compensa nei confronti della società controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-03-2011, n. 190

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Svolgimento del processo

Con ricorso al T.A.R. Palermo, depositato il 23.11.2009, la Fondazione Don Giuseppe Puglisi esponeva che:

– a seguito di confisca ex L. n. 575/1965, un immobile appartenente alla mafia, sito in Palermo, Largo Giuliana n. 10, le era stato assegnato provvisoriamente in gestione dal Comune;

– in seguito, tale immobile le era stato definitivamente assegnato ed essa se ne era continuativamente servita per i propri fini istituzionali di lotta alla mafia e di diffusione della legalità;

– con nota n. 12/R del 3 novembre 2008, il Comune di Palermo – Settore Risorse Immobiliari e Mobiliari – Servizio Fitti Attivi e Inventario le aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’assegnazione dell’immobile in questione, alla luce della "riservata amministrativa della Prefettura di Palermo prot. n. 20080026133 Area 1 bis del 16.10.2008";

– essa, pertanto, aveva presentato istanza di accesso agli atti al fine di conoscere la predetta nota riservata;

– con nota del 10 aprile 2009 il Comune di Palermo aveva rifiutato l’accesso alla predetta nota ed ad altra del 16.10.2008, in quanto asseritamente "riservate amministrative";

– con ricorso ex art. 25 legge n. 241/90, essa aveva chiesto al T.A.R. l’accesso agli atti in questione;

– il Comune di Palermo, con provvedimento del 1 settembre 2009, le aveva comunicato l’adozione della determina sindacale n. 65 del 27 maggio 2009 di revoca del fondo, invitando la ricorrente alla riconsegna delle chiavi dell’immobile;

– Padre Go., quale Presidente della Fondazione, aveva provveduto all’intimata riconsegna.

Con detto ricorso, depositato il 23.11.2009, la Fondazione impugnava, pertanto, i seguenti provvedimenti, chiedendone l’annullamento:

– le informative prefettizie prot. n. 200911375/Area 1 bis del 4 marzo 2009 e prot. n. 20080026133/Area 1 bis del 16 ottobre 2008, rilasciate dalla Prefettura di Palermo, mai notificate alla ricorrente;

– la determinazione sindacale prot. n. 65/ds del 23 marzo 2009 con la quale il Comune di Palermo ha provveduto alla revoca dell’assegnazione dell’immobile in Largo Giuliana n. 10 già affidato alla ricorrente;

– ove occorra, la nota prot. n. 880 del l° settembre 2009, successivamente comunicata, ed il successivo verbale di consegna chiavi redatto in pari data, grazie al quale si è avuto conoscenza dell’esistenza dei superiori provvedimenti;

– ove adottato, il provvedimento di assegnazione provvisoria e/o definitiva dell’immobile ubicato in Palermo, Largo Giuliana n. 10, a favore dell’Associazione controinteressata, non conosciuto, né mai notificato alla Fondazione.

La ricorrente lamentava l’illegittimità dei provvedimenti impugnati:

1) con riferimento alle citate informative prefettizie: violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 41 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 490/94 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 252/98 – sviamento dalla ratio del D.P.R. n. 252/98, come interpretato dalla Circ. Min. Interno n. 559/Leg/240.517.8 del 18 dicembre 1998 – violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/90 – difetto ed erroneità della motivazione – eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omessa valutazione di documenti rilevanti – eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà manifesta, non potendosi ravvisare alcun tentativo di infiltrazione mafiosa nei confronti della Fondazione, per contro fortemente impegnata proprio nella lotta alla mafia;

2) con riferimento alla determinazione sindacale del Comune di Palermo, prot. n. 65/ds del 23 marzo 2009: violazione e falsa applicazione dei principi in tema di procedimento amministrativo di cui alla L. n. 241/90 come recepita in Sicilia – violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/90 come recepita in Sicilia – eccesso di potere – illegittimità derivata, in ragione dell’assenza di una congrua motivazione e della illegittimità dell’informativa antimafia posta a base della revoca.

Si costituiva il Ministero dell’Interno senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.

Si costituivano, altresì, il Comune di Palermo e l’Associazione Centro Giovanile Don Giuseppe Puglisi, eccependo l’infondatezza del ricorso avversario e chiedendone il rigetto.

All’adunanza del 4.12.2009, il Tribunale, con ordinanza istruttoria n. 237/09, disponeva l’acquisizione di copia delle riservate amministrative impugnate, nonché di copia del provvedimento di revoca parimenti impugnato.

Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato alle Amministrazioni resistenti ed alla controinteressata, la Fondazione ricorrente impugnava – laddove adottato – il provvedimento di assegnazione provvisoria e/o definitiva del fondo in questione a favore della controinteressata, riproponendo le medesime censure già svolte in seno al ricorso principale.

All’adunanza del 29.1.2010, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, acquisita la documentazione richiesta, i ricorsi – avvisate le stesse parti ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000, e verificata l’integrità del contraddittorio – venivano trattenuti in decisione.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 2381/2010, accoglieva il ricorso principale e dichiarava inammissibile quello per motivi aggiunti.

Con l’appello in epigrafe, il Ministero dell’Interno, Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo ha impugnato detta sentenza n. 2381/2010 deducendone l’erroneità, avendo il Giudice di prime cure statuito che gli elementi di fatto forniti dalla Prefettura non fossero idonei a fondare il ritenuto pericolo di infiltrazione e/o condizionamento mafiosi e l’adozione dei provvedimenti impugnati dalla Fondazione, odierna appellata.

Il primo Giudice avrebbe errato, altresì, nel ritenere corretto il richiamo operato dalla Fondazione alla normativa di cui al D.Lgs. n. 490/94, non attinente alla fattispecie de qua, anziché giudicare con riferimento all’art. 1 – septies del D.L. n. 629/1982, convertito con modificazioni in legge n. 726/1982.

Si è costituito il Comune di Palermo, con appello incidentale, per chiedere l’annullamento della sentenza n. 2381/2010 per "errato richiamo normativo", avendo il primo Giudice accolto il ricorso principale proposto dalla Fondazione ritenendo applicabile al caso di specie il D.Lgs. n. 490/94 anziché il citato art. 1 septies del D.L. n. 629/1982.

Ha conclusivamente chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, non senza aver affermato la legittimità della determinazione sindacale n. 65/ds del 23 marzo 2009, sopra richiamata, gravata dalla Fondazione appellata con ricorso al T.A.R.

Con apposita memoria, la Fondazione "Don Giuseppe Puglisi" ha replicato sia all’appello principale, eccependo l’assoluta correttezza della sentenza impugnata in relazione all’accertata manifesta illegittimità dell’informativa prefettizia impugnata, che a quello incidentale, ritenendo, da un lato, l’assoluta illegittimità del provvedimento di revoca adottato dal Comune di Palermo, sia per illegittimità propria (carenza di motivazione) sia per illegittimità derivata, e, dall’altro, la manifesta correttezza della decisione assunta dal primo giudice.

Ha conclusivamente chiesto il rigetto di entrambi i suddetti ricorsi.

Alla pubblica udienza del 22 settembre la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è fondato e, pertanto, va accolto.

Atteso che la controversia in argomento verte sulla natura e sull’efficacia delle informative antimafia, pare utile richiamare qui di seguito il quadro normativo di riferimento con le relative considerazioni, condivise dalla prevalente giurisprudenza.

I contributi informativi offerti in subiecta materia dalle Prefetture – U.T.G. trovano fondamento, senza alcun dubbio, come pure ritenuto dalla Fondazione appellata, nel quadro normativo delineato dal D.Lgs. n. 490/94 e dal D.P.R. n. 252/98 in materia di informative antimafia e, tuttavia, detti contributi vanno collocati, anche, nel più ampio contesto delle iniziative di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico-sociale, già di competenza del cessato Ufficio dell’Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa e successivamente delegate in via permanente ai Prefetti delle Provincie.

Com’è noto, le cc.dd. informative prefettizie antimafia possono essere ricondotte a tre tipi: quelle ricognitive di cause di per sé interdittive, di cui all’art. 4, comma 4, D.Lgs. n. 490/1994; quelle relative ad eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, la cui efficacia interdittiva discende da una valutazione del Prefetto, e quelle supplementari (o atipiche), la cui efficacia interdittiva scaturisce da una valutazione autonoma e discrezionale dell’Amministrazione destinataria dell’informativa, prevista dall’art. 1 septies D.L. n. 629/1982.

Con particolare riferimento alle cc.dd. informative "atipiche", queste devono considerarsi atti non vincolanti che lasciano spazio alla discrezionalità dell’Amministrazione destinataria dell’informativa, cui spetta valutare l’incidenza della informativa stessa nella specifica procedura di riferimento.

Le informative in argomento, del terzo tipo, includono anche la facoltà di comunicare elementi di fatto ed altre indicazioni, di natura endoprocedimentale, utili a sorreggere la valutazione degli organi dell’amministrazione territoriale attiva chiamati a vagliare i requisiti personali di quei soggetti che, anche in forma associata, richiedono o abbiano ottenuto finanziamenti, licenze, autorizzazioni, concessioni, assegnazioni in gestione di immobili sequestrati alla mafia, come nel caso di specie, ed altre attività dei pubblici poteri ampliative della sfera giuridica dei destinatari.

Invero, la Prefettura di Palermo, con le informative prot. n. 200911375/Area 1 bis del 4 marzo 2009 e prot. n. 20080026133/Area 1 bis del 16 ottobre 2008, ha comunicato che:

1) il legale rappresentante della Fondazione, don Ma.Go., figura nella compagine societaria di altro ente assegnatario di un immobile confiscato alla mafia, l’Associazione "Live Europe", la cui compagine societaria annovera tra i soci alcuni soggetti, quali Bo.Ro. e Ma.St., imparentati con soggetti mafiosi, e tale Ma.Fr., "indicato in atti relativi a procedimenti penali come soggetto appartenente alla cosca mafiosa di Bagheria";

2) nel consiglio di amministrazione della Fondazione Puglisi sederebbe tale Provenzano Giuseppe, vice presidente del c.d.a. e socio della "Alimentari Provenzano" s.r.l., le cui quote sociali sono detenute da società sottoposte a sequestro preventivo in quanto facenti parte del gruppo Gricoli, riconducibile a Gr.Gi., a sua volta sottoposto a custodia cautelare ex art. 416 bis c.p. ed avente rapporti con il noto boss latitante Matteo Messina Denaro.

Orbene, i fatti rappresentati dalla Prefettura di Palermo con la suddetta informativa, che può ritenersi appartenere al superiore terzo tipo, ovvero da considerare "atipica", contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, si appalesano perlomeno sufficientemente idonei a supportare l’impugnato provvedimento di revoca.

Invero, alcun significativo rilievo può essere assegnato alle argomentazioni fornite al riguardo dall’odierna appellata e condivise dal T.A.R., secondo cui:

– i soci della Live Europe, i suddetti Bo.Ro., Ma.St. e Ma.Fr. sono stati esclusi dalla relativa associazione, nel corso del 2008, per disinteressamento alle attività associative;

– lo stesso Padre Go. è "uscito dalla predetta associazione" ed anche Provenzano Giuseppe, socio ed amministratore, unitamente a Padre Go., della Fondazione Puglisi, è stato allontanato dalla medesima già nel maggio del 2008 per disinteressamento alle attività sociali.

Infatti, i suddetti provvedimenti di "esclusione" ovvero le decisioni di volontario allontanamento dall’associazione dei soggetti segnalati nelle informative assumono scarso rilievo se considerati in relazione alla significativa circostanza che essi sono stati adottati contestualmente all’attività svolta dalle Forze di Polizia incaricate delle investigazioni nei loro confronti, il tutto collocabile nel corso dell’anno 2008.

Inoltre, non si comprende come mai i soggetti sopra menzionati, che, asseritamente, "nell’ambito di una profonda e sincera opera di allontanamento dalle realtà familiari, hanno voluto impegnarsi in una seria operazione di riscatto sociale", siano stati poi allontanati per avere manifestato disinteresse nei riguardi dell’attività sociale svolta dall’associazione.

In ogni caso, appare perlomeno paradossale che detti soggetti, indubbiamente connotati da frequentazioni e caratteristiche comportamentali tali da rendere plausibile una valutazione di pericolosità per quel che concerne i tentativi di infiltrazioni mafiose, abbiano fatto parte di associazioni senza scopo di lucro deputate alla gestione di patrimoni sottratti proprio alle associazioni mafiose nonché dedite alla difesa della legalità, al contrasto del fenomeno mafioso ed al recupero di giovani sbandati.

Orbene, nel caso di specie, dalle informazioni trasmesse dal Prefetto al Comune di Palermo emerge, con riferimento alla Fondazione appellata, una serie di elementi che, singolarmente considerati, potrebbero anche non appalesarsi di gravità tale da comportare l’adozione del provvedimento di revoca in questione, ma che, valutati nel loro insieme, consentono di tratteggiare un quadro, invero, almeno sufficiente a giustificare l’emissione della determinazione sindacale, assunta legittimamente ritenendo sussistenti i suddetti presupposti normativi per l’applicazione del contestato provvedimento di revoca.

Per i motivi fin qui rappresentati, il Collegio ritiene congruamente motivato, sia pure per relationem, e legittimo il provvedimento sindacale di revoca, in quanto fondato sulle informazioni fornite dalla Prefettura, che evidenziano concreti elementi di pericolosi tentativi di infiltrazioni mafiose nella Fondazione appellata.

Pertanto, assorbite le eccezioni mosse dal Comune con l’appello incidentale ed ogni altro motivo od eccezione perché ritenuto ininfluente ai fini della decisione, si accoglie l’appello principale, ritenendolo fondato per i motivi suddetti.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 22 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-06-2011, n. 12810 Assicurazioni sociali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 397/2005, depositata il 24 luglio 2007, accoglieva l’impugnazione proposta dall’INPS nei confronti di A.G., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 171 del 19 marzo 2003, e rigettava la domanda proposta da quest’ultimo al giudice di prime cure, con ricorso in data 15 maggio 2001, avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno di invalidità della L. n. 222 del 1984, ex art. 1 con decorrenza dal 1 gennaio 2000, con totalizzazione dei periodi contributivi anche con riferimento a quelli corrisposti nell’ultimo quinquennio nella gestione separata per i lavoratori autonomi.

2. Il giudice di appello, in particolare, ha richiamato, anche in ragione di quanto statuito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 61 del 1999 e n. 325 del 2003, la distinzione tra l’istituto della totalizzazione dei periodi assicurative e quello della ricongiunzione, ed ha affermato come nel nostro ordinamento l’istituto della totalizzazione abbia trovato applicazione solo per alcune determinate situazioni espressamente previste. Tanto premesso, la Corte di Appello ha statuito che il Tribunale non ha tenuto conto di quanto previsto dalla L. n. 335 del 1995 in materia di ricongiunzione, riscatto e prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, che, all’art. 2, comma 31, stabilisce che, per coloro che sono iscritti alla gestione separata, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dalla medesima legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alla forma di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995 ai fini della determinazione dei requisiti di accesso e per il calcolo del trattamento pensionistico. Detta legge all’art. 1, comma 23, prevede l’opzione per il sistema contributivo come disciplinato dal D.M. n. 282 del 1996 in tema di assetto organizzativo funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui alla medesima L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32. 3. Ricorre per la cassazione della suddetta sentenza A. G., prospettando un motivo di ricorso.

4. L’INPS ha depositato la sola procura speciale ai propri difensori.
Motivi della decisione

1. Il ricorrente ha posto a fondamento dell’impugnazione il seguente motivo di ricorso con il quale deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26, 31 e 32, e del D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 1. 1.1. Ad avviso dell’ A., iscritto al momento del sopravvenire dello stato invalidante, alla Gestione separata introdotta nell’ordinamento dalla L. n. 335 del 1995, dopo un periodo ultraventennale di contribuzione versato nell’AGO, come lavoratore subordinato e nella gestione speciale artigiani, le disposizioni sopra richiamate avrebbero consentito la totalizzazione dei contributi versati nelle diverse gestioni INPS, per cui esso ricorrente, all’atto della domanda, sarebbe stato in possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 222 del 1984.

Non sarebbe, quindi, corretta l’operazione ermeneutica effettuata dalla sentenza impugnata, che, nell’ignorare l’effetto innovativo e interpretativo del D.M. n. 282 del 196 (che, nel richiamare la L. n. 233 del 1990, avrebbe esteso il sistema di computo della totalizzazione a tutte le prestazioni, compreso l’assegno di invalidità, liquidate dalla gestione separata), rispetto alla L. n. 335 del 1995, di fatto porrebbe nel nulla l’assetto funzionale della gestione pensionistica dei lavoratori autonomi scelta dal legislatore.

1.2. Il ricorrente ha formulato il seguente quesito di diritto: se incorra in violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26, 31 e 32, e del D.M. n. 282 del 1996, art. 1, comma 1, la Corte d’Appello di Bologna allorchè esclude la possibilità di totalizzazione della contribuzione versata nelle diverse gestioni dell’Inps, anche con riferimento ai contributi versati nella Gestione separata, al fine del raggiungimento del requisito contributivo previsto per beneficiare dell’assegno di invalidità (della L. n. 222 del 1984, art. 4 cinque anni di anzianità di cui 156 settimane nell’ultimo quinquennio).

2. Il motivo di ricorso non è fondato.

2.1. Il suddetto motivo di impugnazione prospettato dall’ A. si incentra sull’interpretazione del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, della L. n. 233 del 1990 e del D.M. n. 282 del 1996, tenuto conto che si verte in ipotesi di contributi versati alla gestione separata di cui alla citata L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26. 2.2.La Corte d’Appello, come si è detto, ha fatto applicazione del combinato disposto dell’art. 2, comma 31, e dell’art. 1, comma 23, della citata L. n. 335 del 1995.

Dette norme stabiliscono, rispettivamente, che a coloro che sono iscritti alla gestione separata (art. 26), si applicano esclusivamente le disposizioni previste dalla medesima legge per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995, e che l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico, esclusivamente con le regole del sistema contributivo, è concessa limitatamente ai lavoratori (di cui al comma 12 del predetto del D.L. n. 355 del 2001, art. 1, ex art. 2 convertito nella L. n. 417 del 2001) che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo.

2.3. Tanto premesso, occorre rilevare che la L. 2 agosto 1990, n. 233, di riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi, ha abbandonato la tecnica di liquidazione della pensione con il metodo contributivo anche nell’ambito delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, facendo riferimento sia per il versamento dei contributi che per la liquidazione della pensione, al reddito di impresa, effettivo (artigiani ed esercenti attività commerciali) o convenzionale (coltivatori diretti mezzadri e coloni), che assume quindi un ruolo analogo a quello svolto dalla retribuzione per i lavoratori dipendenti.

In particolare, l’art. 16 della legge ha innovato in materia di liquidazione della pensione con il cumulo dei periodi assicurativi di cui lavoratore sia titolare presso varie gestioni speciali per i lavoratori autonomi o presso una o più di tali gestioni e presso la gestione per i lavoratori dipendenti.

Il successivo D.M. n. 282 del 1996, emanato a norma della citata L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 32, prevede all’art. 1 prevede che gli iscritti alla gestione pensionistica dei lavoratori autonomi hanno diritto alla pensione di vecchiaia e di inabilità, all’assegno di invalidità ed alla pensione ai superstiti secondo quanto disposto dalla L. 2 agosto 1990, n. 223 e art. 3, che gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla L. n. 233 del 1990, hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, alfine del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 23.

Pertanto con questa ultima disposizione veniva consentito di convogliare nella Gestione separata, i contributi già versati in altre gestioni pensionistiche, ossia quelli versati nella gestione dei lavoratori dipendenti, (o nelle forme esclusive e sostitutive), o anche quelli versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della medesima Gestione separata.

2.4. Ancora, occorre ricordare, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 61 del 1999 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 5 marzo 1990, n. 45, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedevano, in favore dell’assicurato – che non avesse maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è stato iscritto, nonostante il versamento di contributi in misura anche superiore rispetto all’anzianità contributiva richiesta nei singoli sistemi pensionistici – in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi secondo il sistema della totalizzazione.

Il legislatore, quindi, interveniva con la L. n. 388 del 2000, art. 71, cui è stata data attuazione con il D.M. 7 febbraio 2003, n. 57.

Il diritto alla totalizzazione, ossia al cumulo dei periodi assicurativi maturati presso gestioni pensionistiche diverse, è sottoposto, tra l’altro, alle seguenti condizioni: a) il lavoratore non deve avere maturato il diritto a pensione presso alcuna gestione (e cioè ne presso l’AGO, nè presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative, e neppure presso le forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti privatizzati di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509; b) la totalizzazione vale solo per le pensioni di vecchiaia e per i trattamenti pensionistici di inabilità.

Detta normativa è stata abrogata e sostituita, con efficacia dal primo gennaio 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, in attuazione della delega di cui alla Legge di riforma delle pensioni n. 243 del 2004, comma 1, lett. d), che non è necessario esaminare in quanto non applicabile ratione temporis.

2.5.Circa la portata del D.M. n. 282 del 1996, e il suo rapporto con la L. n. 233 del 1990, art. 16, e la L. n. 388 del 2000, art. 71, si sono manifestati indirizzi non omogenei nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte.

Da un lato, Cass. n. 1818 del 2008 e n. 22585 del 2008, hanno ritenuto che in ragione del medesimo oggetto di disciplina – totalizzazione dei contributi versati alla gestione separata con quelli versati ad altre gestioni assicurative – la disposizione di cui al D.M. n. 282 del 1996, art. 3 deve ritenersi abrogata e sostituita dalla L. n. 388 del 2000, art. 71 che ha regolato in termini generali tutte le ipotesi di totalizzazione tra forme pensionisti che, così ritenendo, di conseguenza (sentenza n. 1818 del 2008), la non utilizzabilità della totalizzazione dei contributi ai fini del conseguimento di un assegno di invalidità, in quanto quest’ultimo non costituisce propriamente un trattamento pensionistico (diversamente dalla pensione di inabilità).

Diverso è il dictum di Cass. n. 24201 del 2004, a cui ha aderito Cass. n. 10396 del 2009, secondo cui, in caso di concorso a favore del medesimo lavoratore di contributi presso la gestione separata ed altre gestioni dell’assicurazione generale obbligatoria, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione e per il relativo calcolo si può procedere al cumulo dei contributi – con eventuale applicazione della disciplina transitoria prevista dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, commi 12 e 13, – ed è applicabile la disciplina sul computo per quote della pensione secondo i criteri di cui all’art. 16 della citata legge n. 233 del 1990, mentre, per contro, va esclusa l’applicabilità della disciplina sulla totalizzazione dei periodi assicurativi prevista dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71 e dal relativo regolamento di cui al D.M. 7 febbraio 2003, n. 57. 2.6. Questa Corte, pur non ignorando le conclusioni cui giunge il richiamato diverso orientamento (citate pronunce Cass. n. 24201 del 2004, n. 10396 del 2009), ritiene che debba – in ragione della lettera e della ratio della normativa applicabile sulla fattispecie scrutinata – trovare applicazione quanto già affermato dalla sentenza n. 1818 del 2008, secondo la quale la L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 71 (per effetto della cui entrata in vigore è rimasto abrogato il D.M. 2 maggio 1996, n. 282, poi a sua volta abrogato, unitamente al D.M. 7 febbraio 2003, n. 57, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42, art. 7), nel prevedere la facoltà di cumulare, per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso diverse gestioni, non ha esteso la facoltà del cumulo ai fini del conseguimento della diversa prestazione costituita dall’assegno di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1. 2.7. La sentenza della Corte d’Appello di Bologna fa corretta applicazione di tale principio ed è, pertanto, è esente da censure.

2.8. Il ricorso proposto da A.G. deve, quindi, essere rigettato.

2.9. Nulla per le spese in mancanza di attività difensiva dell’INPS.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.