Cass. pen., sez. V 21-11-2008 (06-11-2008), n. 43761 Decisione nel merito – Necessità.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
B.G. ha proposto istanza di ricusazione della dottoressa D.C.A., giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Teramo, che la Corte di Appello di L’Aquila, con procedura de plano, con ordinanza del 9 gennaio 2008, ha rigettato avendo ritenuto manifestamente infondati i motivi posti a fondamento della stessa.
Con il ricorso per cassazione B.G. ha dedotto la violazione degli artt. 40, 41, 36 e 37 c.p.p. perchè non era stata adottata la procedura ex art. 127 c.p.p. ed ha contestato nel merito la decisione assunta.
Come correttamente rilevato dal Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il ricorso è fondato perchè la Corte di Appello, pur avendo adottato una decisione sul merito, dopo aver acquisito gli atti contenuti in alcuni fascicoli di procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Teramo, nonchè tutti i verbali di udienza del procedimento nel corso del quale era stata presentata istanza di ricusazione, tanto da pronunciare poi il rigetto della istanza stessa, ha proceduto emettendo una ordinanza de plano, senza ricorrere alla procedura camerale prevista dall’art. 127 c.p.p..
Ciò costituisce violazione dell’art. 41 c.p.p., comma 3, che impone l’osservanza delle forme della procedura camerale nel caso in cui sia emessa, come nel caso di specie, una pronuncia sul merito della istanza di ricusazione presentata.
Si tratta di una lesione del diritto di difesa (Cass., Sez. 1^ penale, 17 settembre 2003 – 9 ottobre 2003, n. 38590, Biallo, CED, rv. 227124).
Si impone, pertanto, l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in composizione diversa della ordinanza impugnata per un nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. VI, 19 luglio 2010, n. 28110 Il primario ospedaliero prese soldi dal padre di un bimbo malato per garantire un trattamento di riguardo: corruzione o concussione?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 3 aprile 2007 del Tribunale di Napoli, appellata dall’imputato A. S., dalla parte civile V. V., dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore generale territoriale, con la quale lo S. era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione, oltre alla interdizione temporanea dalla professione sanitaria, in quanto responsabile del delitto di cui all’art. 318 comma secondo c.p., così modificata l’originaria imputazione di cui agli artt. 81 cpv., 317, 56 e 317 c.p., accertato in omissis tra il omissis e il omissis.

L’accusa originariamente mossa allo S. consisteva nell’avere egli, quale direttore del Decimo Reparto di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera omissis, abusando della sua qualità e degli inerenti poteri, e approfittando dello stato di soggezione psicologica di V. V. in relazione alle gravi condizioni di salute del figlio T., ricoverato nel suddetto reparto, manifestando la disponibilità ad assisterlo di persona onde facilitarne il ricovero presso altre strutture ospedaliere, in tal modo garantendogli un trattamento sanitario più attento e qualificato, indotto il V. a consegnargli a più riprese assegni bancari per la somma complessiva di lire 5 milioni e in occasione di visite private lire 250.000 per ciascuna visita, somme non dovute trattandosi di attività professionale svolta in orari di servizio presso strutture pubbliche, nonché, in occasione del trasferimento del figlio presso l’Ospedale omissis dovuto all’aggravamento delle condizioni di salute, tentato di indurre il V. a consegnargli l’ulteriore somma di lire 5 milioni, somma che non veniva effettivamente corrisposta per la materiale indisponibilità di assegni bancari da parte di quest’ultimo.

La Corte di appello, condividendo le conclusione dei primi giudici, riteneva che dalle risultanze processuali emergeva che le dazioni di denaro fatte dal V. all’imputato, sia pure riprovevolmente accettate da quest’ultimo senza alcuna obiezione, non fossero riconducibili a un abuso di potere o di qualità da parte dello S., ma ad una iniziativa del V., che intendeva instaurare con il primario un rapporto privilegiato al fine di far ottenere al figlio una assistenza qualificata e successivamente ricoveri in ospedali (prima il omissis e quindi il omissis) dove sarebbe stato possibile ottenere, grazie anche ai contatti dello S., gli opportuni accertamenti e consulenze specialistiche.

Quanto alla tentata concussione contestata, si osservava che la somma di cinque milioni venne richiesta dall’imputato solo a titolo di prestito, con impegno di restituzione.

Le doglianze dell’imputato dovevano peraltro ritenersi infondate, posto che, sulla base delle precise e attendibili dichiarazioni del V. era stato provato che l’imputato aveva ricevuto da quello pagamenti indebiti per il compimento di atti di ufficio.

Ricorrono l’imputato, il Procuratore generale presso la Corte di appello e la parte civile.

Nel ricorso dell’imputato, sottoscritto dal difensore avv. omissis, si deduce, in primo luogo, la violazione degli artt. 318 comma secondo c.p. nonché la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale per il reato di corruzione impropria susseguente, osservandosi che l’imputato si era limitato ad accettare un compenso per un’attività di assistenza verso il paziente che andava al di là dei suoi doveri di ufficio, e che comunque i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato circa i caratteri di attendibilità delle dichiarazioni del V., alle quali anzi, provenendo da soggetto non punibile ex art. 321 c.p. ma comunque autore della supposta corruzione, avrebbe dovuto essere applicato il canone di corroborazione probatoria di cui all’art. 192 comma 3 c.p.p.

Con un secondo motivo si censura il diniego delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello, a tal fine, tenuto conto della meritevolezza della non strettamente dovuta condotta di premurosa assistenza al paziente dispiegata dall’imputato né della sua incensuratezza.

Con un terzo motivo si deduce l’intervenuta prescrizione del reato, fissata dalla stessa sentenza impugnata al settembre del 2009.

Il Procuratore generale denuncia con un unico motivo la erronea applicazione dell’art. 318 comma secondo c.p., osservando che nella specie sussistevano gli elementi di fatto e di diritto per ritenere configurabile il delitto di concussione originariamente contestato, stante l’accertato stato di sudditanza psicologica in cui versava il V. nei confronti dell’imputato in dipendenza dalla grave malattia del figlio; avvalorato dal comportamento dello S., che mostrava di attivarsi prontamente solo a seguito dei pagamenti non dovuti che riceveva.

Analoghe censure sono mosse dalla parte civile, a mezzo del procuratore speciale avv. omissis, evidenziando che erroneamente i giudici di merito non avevano ravvisato lo stato di soggezione psicologica in cui versava il V. rispetto al primario in relazione alle drammatiche condizioni di salute del figlio, e non considerando che lo S., pur non formulando richieste esplicite, mostrava particolare premura nell’attivarsi, ad esempio nei trasferimenti del paziente ad altro ospedale, solo a seguito degli esborsi fattigli dal V..

Ad avviso della Corte tutti i ricorsi sono inammissibili, con ciò superandosi la questione della intervenuta prescrizione del reato dedotta nel ricorso dell’imputato (v. per tutte Sez. un., c.c. 22 novembre 2000, De Luca; Sez. un., u.p. 22 marzo 2005, Bracale).

L’imputato deduce che i giudici di merito si sono fondati esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, valutate immotivatamente attendibili e comunque sprovviste di riscontri, che dovevano ritenersi imprescindibili in base alla regola di cui all’art. 192 comma 3 c.p.p., essendo il V., pur se soggetto non punibile ex art. 321 c.p., comunque autore della corruzione dal lato attivo.

Tali rilievi, in entrambi gli aspetti sollevati, appaiono manifestamente infondati.

Il V. è stato correttamente assunto nella sua qualità di testimone, in quanto all’epoca aveva la veste di soggetto passivo della condotta concussiva contestata all’imputato, e la successiva riqualificazione del fatto come corruzione impropria susseguente non implica le conseguenze prospettate dalla difesa: sia perché le dichiarazioni di natura testimoniale rese da un soggetto nei cui confronti non sussistono indizi di responsabilità penale restano utilizzabili nei confronti di terzi anche se nel prosieguo del procedimento tale soggetto venga ad assumere, in relazione agli stessi fatti diversamente qualificati, la veste di indagato o imputato (v. per tutte Cass., sez. VI, 7 ottobre 2004, Sulpizi, proprio in fattispecie di derubricazione del reato di concussione in quello di corruzione); sia perché comunque egli non ha assunto nemmeno successivamente la qualità di imputato, proprio per la non rilevanza penale della condotta del privato nella fattispecie di corruzione impropria susseguente, ex artt. 318 comma secondo e 321 c.p.

Quanto all’attendibilità delle dichiarazioni del V., la sentenza impugnata motiva adeguatamente, rilevando che l’imputato non ha ritenuto di contestare alcuna circostanza di fatto riferita dalla persona offesa, il cui racconto, oltre a essere intrinsecamente coerente e lineare, aveva comunque saldi riscontri logici, non essendo spiegabile, al di fuori della ipotesi di compensi ricevuti, la condotta dell’imputato, che si era attivato con i colleghi degli ospedali omissis e omissis per raccomandare la posizione del giovane paziente.

Contrariamente a quanto dedotto, poi, lo S. non espletò un’attività di assistenza verso il paziente che esorbitava dai suoi doveri di ufficio; posto che, secondo la ineccepibile valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito, egli, dietro compenso, effettuò illegittimamente visite private in orari di servizio nell’ambito di un’attività professionale che si collegava alla sua posizione di direttore del Reparto di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliera omissis, e cioè di una struttura pubblica.

Quanto, infine, al diniego delle attenuanti generiche, le deduzioni del ricorrente costituiscono mera riproposizione di elementi di fatto già presi in considerazione dalla Corte di appello, che li ha reputati recessivi rispetto alla concreta gravità della condotta criminosa sul piano sia oggettivo sia soggettivo.

Manifestamente infondato appare anche il ricorso del pubblico ministero, al pari di quello, di analogo contenuto, della parte civile.

La tesi della configurabilità della ipotesi di concussione si fonda essenzialmente sulla condizione di fragilità psicologica in cui versava il V. in dipendenza dalla grave malattia del figlio e sul sintomatico attivarsi dello S. a seguito dei non dovuti pagamenti ricevuti.

Ma tale situazione non è risolutiva ai fini della individuazione della linea di discrimine tra i reati di concussione e corruzione.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, perché possa ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 317 c.p. occorre che il pubblico ufficiale, abusando dei suoi poteri o (come più prospettabile nella specie) della sua qualità, ponga in essere nei confronti del privato una coazione psicologica che, pur in assenza di esplicite e aperte pretese (v. Cass., sez. VI, 23 ottobre 2009, Tisci), lo costringa o induca a remunerarlo.

Una simile condotta prevaricatrice non può peraltro essere fatta discendere unicamente dalla condizione di superiorità del pubblico ufficiale rispetto al privato né dalla mera situazione di difficoltà (economica o psicologica) di quest’ultimo, occorrendo che il pubblico ufficiale dia causa, esplicitamente o implicitamente, alla condotta del soggetto passivo (v. per tutte Cass., sez. VI, 4 novembre 2004, Zamberlan).

Ora, nella specie, secondo la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito, lo S. non assunse, né direttamente né indirettamente, alcun comportamento induttivo e tanto meno costrittivo nei confronti del V.: fu quest’ultimo, in occasione della prima dimissione del figlio dall’ospedale, a contattare lo S. ottenendone il numero di cellulare; fu sempre lui, in occasione di una successiva visita, cui seguì un secondo ricovero, a consegnare spontaneamente all’imputato una somma di denaro, che non era stata in alcun modo sollecitata; e, stando alla deposizione dello stesso V., tale condotta era stata da lui posta in essere autonomamente, allo scopo di instaurare un “rapporto privilegiato” con il primario. Anche con riferimento alle dazioni di denaro effettuate in occasione dei due trasferimenti del paziente prima al omissis e poi al omissis l’iniziativa venne presa dal V., essendo irrilevante (ai fini della configurabilità della ipotesi di concussione) che lo S. accettò gli assegni “senza battere ciglio”.

Stanti tali dati di fatto, appare dunque ineccepibile la qualificazione del fatto in termini di corruzione.

Alla inammissibilità dei ricorsi dell’imputato e della parte civile consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna di detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna delle parti private ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2011, n. 3620 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 17.2.2006 – 21.2.2006 la Corte di appello di Firenze, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Livorno l’11.6.2003, impugnata da R.F., dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra la predetta e le Poste Italiane il 14.2.2001, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 per "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi".

Osservava la corte territoriale , con riferimento all’onere probatorio del datore di lavoro, nella fattispecie non assolto, che non bastava dedurre l’essere in atto un processo di ristrutturazione quale quello posto in essere dall’azienda, ma occorreva provare che, a seguito di quel processo, erano sorte particolari ed eccezionali esigenze, diverse dalla mera attuazione del programma di ristrutturazione stesso, idonee a legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro. Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con due motivi.

Resiste con controricorso l’intimata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23 e all’art. 1362 c.c. e segg., nonchè omessa motivazione, rilevando che nè la norma legale, nè quella contrattuale ponevano vincoli o limiti al contenuto della clausola del contratto individuale, dal momento che la norma legale aveva rilasciato un’ ampia delega all’autonomia collettiva e che la norma contrattuale subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di riorganizzazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda.

Con il secondo motivo poi la società ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere la corte territoriale omesso di esaminare l’eccezione di aliunde perceptum, ritenendo tale eccezione rilevabile esclusivamente in un successivo giudizio relativo al quantum.

Il ricorso è fondato in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 ccnl 2001, in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciplina del contratto a termine (D.Lgs. n. 368 del 2001).

Questa Suprema Corte, decidendo, infatti, in casi analoghi (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162; Cass. 1-10-2007 n. 20608), ha cassato le pronunce di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati in base alla previsione della norma contrattuale, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 -nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria "delega in bianco" a favore delle organizzazioni sindacali, le quali pertanto, non sono vincolate all’individuazione di figure contrattuali comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in attuazione della sopra citata "delega in bianco" le parti sindacali hanno legittimamente individuato, quale ipotesi autorizzativa della stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che le organizzazioni sindacali, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro temporaneo per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente "soggettivo", costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di "esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi", questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, hanno affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale speciale, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo la tesi accolta dalla corte territoriale (volta a prefigurare, in via interpretativa, limiti di operatività non contemplati nell’accordo collettivo) fondata, comunque, sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una "delega in bianco" ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia negoziale limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli autonomamente valutati dalle parti sociali.

In applicazione di tali criteri interpretativi, va, quindi, accolto il primo motivo del ricorso, con conseguente assorbimento del secondo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva del giudizio.

Tenuto conto della complessità del quadro giurisprudenziale esistente al tempo della proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase di merito, mentre seguono la soccombenza quelle del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da R.F. nei confronti delle Poste Italiane;

compensa le spese del giudizio di merito e condanna l’intimata al rimborso in favore delle Poste Italiane di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in 34,00 Euro per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorario di avvocato, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-11-2010) 08-02-2011, n. 4582 Provvedimento abnorme

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gela propone ricorso avverso l’ordinanza dibattimentale del 26 febbraio 2009, con cui quel giudice di pace aveva ordinato la restituzione al P.M. – per l’integrazione del capo di imputazione con l’inserimento di una parte offesa pretermessa e la notifica del decreto di citazione anche a lei – degli atti relativi al procedimento penale contro D.C. e C.R..

Il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento, che comporterebbe l’indebita regressione del processo a fase pregressa.

Il ricorso è destituito di fondamento atteso che, come hanno chiarito le Sezioni Unite con la sentenza Toni (n. 25957 del 26 marzo 2009 Rv. 243590) per provvedimento abnorme deve intendersi "quello che presenta anomalie genetiche o funzionali tanto radicali da non poter essere inquadrato nello schema normativo processuale", di modo che "l’abnormità integra sempre e comunque uno sviamento della funzione giurisdizionale, che non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento". Nel caso di specie il provvedimento impugnato è nell’alveo dei poteri che la norma processuale riconosce al giudice del dibattimento; non induce una stasi insuperabile, ben potendo il P.M. provvedere agli adempimenti indicati, consentendo al processo di riprendere il suo corso naturale; non comporta l’esecuzione da parte del P.M. di attività processuali precluse o vietate, cui conseguirebbero nullità insanabili. Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto.

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