Cass. civ. Sez. V, Sent., 11-04-2011, n. 8141 Avviso di accertamento

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Svolgimento del processo

A seguito di P.V. della Guardia di Finanza, l’agenzia delle Entrate di Terni notificava distinti avvisi di accertamento, con riferimento agli anni d’ imposta 1995, 1996 e 1997 all’Agenzia Generale INA- Assitalia s.n.c. ed ai suoi due soci G.A. e M. G.. Le riprese a tassazione derivavano dal mancato riconoscimento di alcuni costi che, secondo l’ufficio, avrebbero dovuto essere posti a carico delle subagenzie. Sia la società che il socio G.A., che avevano impugnato detti atti, provvedevano alla chiusura della lite pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16. Il M., titolare di una quota del 35%,invece coltivava i ricorsi proposti.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava gli stessi confermando la completezza della motivazione dell’atto impositivo e la non deducibilità delle spese delle subagenzia da parte della "casa-madre". Contro tale sentenza proponeva appello il contribuente ed appello incidentale l’Agenzia; il ricorso principale veniva accolto dalla Commissione tributaria Regionale che riteneva l’avviso di accertamento privo di motivazione ed i costi correttamente dedotti, in quanto gravanti sulla Agenzia Generale di Terni in virtù del capitolato generale per la gestione delle agenzie di assicurazioni, il quale dispone il pagamento diretto o il rimborso di tutte le spese di gestione da parte della "casa madre".

Contro tale decisione, di cui in epigrafe, ricorre per cassazione l’agenzia con duplice motivo.

Il contribuente resiste controricorrendo.
Motivi della decisione

1. Il ricorrente con il primo motivo deduce l’infondatezza della censura sul difetto di motivazione dell’avviso impugnato, essendo detta motivazione corretta e completa.

La censura è inammissibile(cass. 24504/2009), anzitutto, per la genericità del motivo. Infatti, quando – come sembrerebbe nella specie – è denunziata violazione o falsa applicazione della legge e non risultano indicate anche le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le medesime o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

Non è invero sufficiente un’ affermazione apodittica (nella specie, il semplice e generico riferimento agli elementi contenuti o richiamati nell’atto impositivo emesso, senza alcun aggancio al contenuto dell’impugnata sentenza), non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente – viceversa – porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. n. 10295/07; 12984/06).

La censura è, inoltre, inammissibile nella parte in cui è dichiaratamente rivolta contro l’atto di accertamento e la motivazione dello stesso, anzichè avverso la sentenza impugnata. E’ sufficiente ribadire, al riguardo, che il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. 17 luglio 2007 n. 15952; Cass. 6 giugno 2006 n. 13259; Cass. 15 marzo 2006 n. 5637; Cass. 15 febbraio 2003 n. 2312); nonchè il principio per cui col ricorso in Cassazione si impugna solo la sentenza di appello, la quale costituisce l’unico oggetto del giudizio di legittimità (Cass. n. 9993/03; n. 8265/02; n. 8852/01; n. 3986/1999; n. 5083/1998) e non anche direttamente l’avviso di accertamento.

2. Con il secondo motivo viene censurata la non corrispondenza del decisum impugnato ai principi dell’inerenza e certezza degli ammortamenti deducibili stabiliti dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 e l’omessa motivazione sulla carenza documentale circa il sostenimento dei suddetti oneri da parte della "casa madre".

La censura è inammissibile: le contestazioni mosse si risolvono, infatti, da una parte in una apodittica affermazione di contrasto tra la norma indicata e la sentenza impugnata, senza alcuna specifica indicazione delle affermazioni di diritto, contenute nella sentenza, che implicherebbero tale contrasto (Cass. n. 5076/2007), e dall’altra parte in un’ altrettanto vaga doglianza sulla motivazione, censurata solo con il richiamo a tale vizio. Manca in effetti l’individuazione delle ragioni per le quali il dedotto vizio della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione e tanto si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte (Cass. 16459/2004; Cass. SS.UU. n. 5802/1998) secondo il quale il vizio di motivazione, deducibile in sede di legittimità, sussiste solo se ne ragionamento del giudice di merito, quale desumibile dalla sentenza, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può, invece, consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, posto che la citata norma conferisce alla Corte di Cassazione solo il potere di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del proprio convincimento, scegliendo tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 4891/2000; n. 2446/2000).

Nel caso di specie, con motivazione congrua e sufficiente (anche se scarna), il giudice del merito ha accertato con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità che il soggetto che ha diritto alla deduzione dei costi fiscali oggetto della controversia è l’Agenzia Generale Ina Assitalia di Terni e ciò in quanto "le subagenzie della stessa Ina Assitalia di Terni operano secondo le regole contenute nel capitolato generale per la gestione delle agenzie di assicurazioni, le quali dispongono il pagamento diretto o il rimborso di tutte le spese di gestione da parte della "casa madre", cioè l’agenzia generale di Terni".

Tale affermazione viene contrastata dal ricorrente con il richiamo alla "lettera di incarico di agenzia" ed alla "lettera di nomina dei subagenti". Viene cioè richiesto alla Corte un esame di tali documenti tendente ad un’ inammissibile accertamento in fatto e ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie ugualmente inammissibile.

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese vengono regolate come in dispositivo in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 3.200,00 delle quali Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-05-2011, n. 10332 Compromesso e clausola compromissoria

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Svolgimento del processo

C.S., nell’impugnare dinanzi alla corte di appello di Roma la sentenza di primo grado che ne aveva rigettato una domanda risarcitoria proposta avverso l’Assitalia, chiese al giudice del gravame la dichiarazione di nullità/inefficacia del lodo arbitrale reso tra le parti ai sensi dell’art. 28 delle condizioni generali di polizza, lamentando il carattere vessatorio della clausola compromissoria contenuta nella indicata norma pattizia.

La corte capitolina accolse la domanda e, con sentenza non definitiva, dichiarò la nullità della clausola de qua, la quale, nel prevedere la devoluzione ad un collegio arbitrale di 3 medici la questione relativa all’invalidità dell’attore e quella attinente ai criteri di indennizzabilità dei danni lamentati, risultava apposta su di un modulo predisposto dall’assicuratore, onde la necessità della sua espressa approvazione per iscritto.

L’Assitalia, dopo aver sollevato rituale e tempestiva riserva di impugnazione, ha immediatamente impugnato la sentenza non definitiva di appello con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1341 c.c..

Con il secondo motivo, si denuncia omessa o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, attesane la intrinseca connessione, sono meritevoli di accoglimento.

Al di là della qualificazione giuridica che, della procedura prevista con la clausola oggetto di controversia, il giudice di merito ritenga di voler adottare (il tenore letterale della stessa deponendo, invero, per l’ipotesi di perizia contrattuale), è giurisprudenza consolidata di questa corte regolatrice quella secondo la quale, tanto in caso di perizia contrattuale quanto in quello di arbitrato libero (dovendosi senz’altro escludere, nella vicenda in esame, la fattispecie dell’arbitrato rituale), la clausola che contenga tali previsioni non rientra tra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, non avendo contenuto derogatorio della competenza del giudice ordinario (Cass. 21139/04; 8788/00; 14302/99;

10240/92, ex multis).

Erra, pertanto, in diritto la corte territoriale, nella motivazione del proprio decisum, riconducendo la clausola 28 del contratto di assicurazione nell’orbita delle pattuizioni da approvarsi specificamente per iscritto sol perchè essa risultava predisposta su di un modulo proveniente dall’odierna ricorrente, così omettendo di considerare come efficacia realmente dirimente, ai fini di una pronuncia di nullità delle clausole contrattuali "asimmetriche", potesse e dovesse attribuirsi alla relativa riconducibilità nel novero di quelle previste dall’art. 1341 c.c.: ciò che, nella specie, non risulta legittimamente predicabile.

Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio del procedimento ad altro giudice della corte di appello di Roma che provvederà a liquidare anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Roma in altra composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-03-2011) 24-03-2011, n. 11773 Motivi di ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 14.7.2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo rigettò la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere di G. O., indagato per associazione per delinquere e truffa.

Avverso tale provvedimento il pubblico ministero propose appello, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., e il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 17.9.2010, rigettò l’impugnazione.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo deducendo vizio di motivazione in quanto il Tribunale avrebbe trascurato alcune risultanze.

In particolare I.R., direttore e vice presidente del CO.IN.R.E.S. (Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia e Servizi, che gestisce il servizio raccolta rifiuti dell’Ambito territoriale ottimale n. 4, raggruppando 22 Comuni della Provincia di Palermo), L.R. (presidente del C.d.a. di tale Consorzio) G. O. e T.F.M. (rispettivamente responsabile commerciale e presidente del C.d.a. dell’agenzia per il lavoro interinale Temporary S.p.A.), in concorso tra loro avevano creato un’associazione per delinquere finalizzata a far assumere a tempo indeterminato dal Consorzio, ingannandone l’assemblea, senza alcun concorso:

– 21 dipendenti, con la prima somministrazione di lavoro;

– 39 dipendenti con la seconda somministrazione;

– 44 dipendenti, oltre a 76 a tempo determinato con la terza somministrazione;

così assicurando alla società Temporary S.p.A. che gestiva somministrava i dipendenti il 5% di quanto fatturato, ingannando l’assemblea dei soci.

I fatti non sarebbero riconducibili all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 28, trattandosi di fattispecie residuale o almeno concorrente.

Il Tribunale argomenta che sarebbe inverosimile che i componenti dell’assemblea consortile (cioè i sindaci dei Comuni consorziati) siano stati ingannati, dal momento che per lo più gli assunti erano persone legate da rapporti di parentela o conoscenza con le loro amministrazioni. Ciò potrebbe integrare ulteriori reati di abuso d’ufficio, ma non escludere il raggiro nei confronti dell’assemblea dell’ente pubblico.

Il fatto che fosse stato trasmesso a tutti i Comuni avviso di selezione pubblica può significare che egli agisse di concerto con gli organi assembleari per detta selezione a norma di legge, ma non può significare che I. non abbia sottaciuto maliziosamente che dette selezioni non sarebbero avvenute.

Con riguardo alla terza somministrazione il C.d.A. delibera l’avvio di 76 unità, ma credendo che la selezione rispetti la legge: la successiva opposizione all’Ispettorato del lavoro nulla toglierebbe all’efficacia persuasiva degli stratagemmi adottati dagli indagati.

Anche il mero silenzio su talune circostanze potrebbe integrare la truffa.

Il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti, dal momento che svolge censure di merito non consentite in questa sede.

Il Tribunale ha rilevato, condividendo la valutazione del G.I.P., che non vi fossero gravi indizi di colpevolezza in ordine all’utilizzo di artifizi o raggiri ed all’induzione in errore nei confronti degli organi sociali (assemblea e consiglio di amministrazione). Infatti tale assunto sarebbe smentito dal fatto che i soggetti assunti erano legati da rapporti di parentela con esponenti politici. Inoltre era stata trasmessa una missiva relativa all’avviso pubblico di somministrazione di lavoro, il che dimostrerebbe il concerto tra I. e gli organi sociali, tanto che intervenne successivamente ratifica e l’assemblea consortile si era opposta alle contestazioni mosse dall’Ispettorato del lavoro. Tali risultanze escluderebbero sia l’utilizzo di artifizi o raggiri che l’induzione in errore degli organi consortili.

Mancavano inoltre agli atti, quanto alle prime due somministrazioni, le delibere del presidente, del C.d.A. e assembleari.

Quand’anche i fatti fossero qualificati come abuso d’ufficio, la pena per tale reato non consente la custodia.

L’assenza di gravi indizi in ordine ai reati fine esclude ad avviso del Tribunale la sussistenza del reato associativo.

A fronte di tale motivazione il ricorrente assume che "il giudicante ha mancato del tutto di prendere in considerazione alcuni elementi che, se adeguatamente considerati, lo avrebbero certamente indotto a concludere in senso diametralmente opposto" (p. 6 ricorso).

Va premesso che la modifica normativa dell’art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito.

Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati.

E’ perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorchè si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia.

Attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.

Ciò peraltro vale nell’ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell’ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l’ipotesi in cui il giudice d’appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.

Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.

Nel caso in esame non è dedotto il travisamento di un prova relativa ad un elemento decisivo, ma solo proposta una diversa interpretazione degli elementi di prova.

In particolare viene proposta, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perchè sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).

Vero è che il Tribunale ha rilevato che il reato di abuso d’ufficio non consente la custodia in carcere, dimenticando che a venire in rilievo era anche il reato associativo, ma tale profilo non è stato dedotto con il ricorso, sicchè questa Corte non può affrontarlo.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 06-04-2011, n. 3041 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato alla resistente Amministrazione comunale di Roma in data 17 gennaio 2006 e depositato il successivo 30 gennaio, espone il ricorrente di essere proprietario in Roma di un terreno e di avervi realizzato due manufatti suddivisi in due e quattro modesti locali, destinati ad abitazione propria e dei figli. Rappresenta che i locali erano già occupati con mobili e suppellettili a fine abitativo, quando è sopraggiunta la determinazione a demolire gravata.

Avverso di essa l’interessato propone:

– violazione dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

– Violazione dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle del ricorrente, rilevando che risultavano presentate due domande di condono nel 1995.

Alla Camera di Consiglio del 16 febbraio 2006 è stata accolta l’istanza cautelare.

L’Amministrazione ha offerto ulteriori notizie circa lo stato dei procedimenti di condono pendenti, con memoria resa dall’Avvocatura comunale in data 30 dicembre 2010.

Il ricorso, infine, è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 20 gennaio 2011.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di cui appresso.

Con esso l’interessato impugna la determinazione a demolire due manufatti in muratura, il primo di mt. 13 x 6,75 x 3 di altezza e suddiviso in due locali separati di mq 45,50 circa cadauno ed il secondo di mt. 14 x 14 x 3 di altezza e suddiviso in quattro unità abitative, separate tra loro, di mq. 50,00 ciascuna, entrambi completamente rifiniti in ogni parte, con posa in opera degli impianti tecnologici, infissi interni ed esterni con portoncini in legno all’ingresso e sanitari, situati in Via Grottolella in Roma e realizzati senza permesso a costruire.

2. Avverso l’ingiunzione a demolire l’interessato sostanzialmente oppone che il provvedimento sarebbe proprio nullo, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, atteso che manca della sottoscrizione del dirigente competente e che per i manufatti in questione è stata presentata domanda di accertamento di conformità, allo stato ancora pendente, sicché l’Amministrazione avrebbe avuto l’onere di pronunciarsi sulla istanza anzidetta. Rappresenta che, secondo la costante giurisprudenza in materia, la concessione in sanatoria potrebbe essere riconosciuta anche per le costruzioni realizzate senza titolo ed in zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

L’Amministrazione, nella memoria per l’udienza pubblica, ha, ulteriormente rappresentato che, oltre il procedimento di accertamento di conformità attivato dall’interessato con domanda del 13 gennaio 2006 presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, in realtà a tutt’oggi pendono ancora due procedimenti di condono del 1995, integrati nel 1996 e attivati ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 794, per i quali è in corso l’istruttoria.

In relazione a tale ultima notazione il ricorso va accolto.

Infatti una volta presentata la domanda di condono con la prima rata dell’oblazione ai sensi della menzionata norma di cui all’art. 39 della legge finanziaria del 1995, l’Amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere prima definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria, dal momento che il primo comma del detto art. 39/L.Fin. n. 724 richiama espressamente le norme del Capo IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e tra le quali è compreso l’art. 44 secondo cui vanno sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali relativi agli abusi edilizi, laddove ne sia presentata la relativa domanda di condono.

Come rilevato dal TAR in altre analoghe occasioni la presentazione della domanda di condono edilizio, in ciascuno dei tre casi in cui nel nostro ordinamento è ammessa ( legge n. 47 del 1985, legge finanziaria n. 724 del 1994 e legge n. 326 del 2003), comporta che i procedimenti sanzionatori vadano sospesi e che comunque fino all’esito di quello di condono l’Amministrazione non possa adottare provvedimenti sanzionatori, "ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia" (TAR Lazio, sezione I quater, 14 gennaio 2010, n. 251).

L’accoglimento delle osservazioni offerte dalla stessa Amministrazione comunale rende superflua l’analisi delle censure proposte dall’interessato, nella considerazione delle opportune determinazioni dell’Ente in ordine alle domande di condono.

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va accolto come sopra rilevato e per l’effetto va annullata la determinazione a demolire del Comune di Roma – Municipio XII in data 30 settembre 2005 al n. 1855, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine alle istanze di condono del 1995.

4. La soccombenza solo parziale dell’Amministrazione comunale, alla quale peraltro si deve la notizia che risultano pendenti le due domande di condono del 1995, consente di ritenere giusti i motivi di compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XII in data 30 settembre 2005 al n. 1855 fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione comunale di Roma in ordine alle istanze di condono del 1995.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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