Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-07-2011, n. 16611 Assegno di invalidità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Lecce, riformando parzialmente la statuizione di primo grado e all’esito di nuova consulenza medica, condannava l’Inps ad erogare a C.M. P. l’assegno ordinario di invalidità dal primo gennaio 2002, ritenendo che dal 2001 si fosse verificato il superamento della soglia invalidante e non già dalla data della domanda amministrativa del 1997.

Avverso detta sentenza l’Inps ricorre con un motivo.

La signora C. ha proposto a sua volta ricorso avverso la medesima sentenza con due motivi.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ..

La signora C. con il primo mezzo lamenta difetto di motivazione in ordine alla decorrenza della prestazione, assumendo non essere stati presi in considerazione elementi tali da evidenziare il superamento della soglia invalidante dalla data della domanda amministrativa, e cioè l’artrosi, l’obesità e che la sindrome depressiva era presente fin dai certificati degli anni 80.

Con il secondo, lamenta violazione della L. n. 222 del 1984, per non avere considerato che la capacità di lavoro dovrebbe garantire una attività che assicuri accettabili livelli di reddito.

Il ricorso è infondato.

Il CTU ha valutato tutte le affezioni e pur tuttavia ha ritenuto di fissare la insorgenza dello stato invalidante prescritto dalla legge solo in data successiva alla domanda, ritenendo che il disturbo depressivo avesse raggiunto la soglia di legge solo nel 2001. Invero il consulente di primo grado aveva fissato detta soglia dal 1.1.2004 e quindi in epoca successiva. Tale accertamento rientra nella discrezionalità tecnica dell’ausiliare, nei cui confronti viene sostanzialmente espresso un mero dissenso diagnostico, non risultando che il CTU nominato in appello abbia deviato dai canoni fondamentali della scienza medico legale (cfr. da ultimo Cass. n. 8654 del 3 aprile 2008).

Il secondo motivo è parimenti infondato, avendo la sentenza considerato la particolare gravità dell’attività di bracciante agricola svolta dalla ricorrente.

Infondato è anche il ricorso dell’Inps con cui, deducendo violazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12, sostiene che la prestazione avrebbe potuto essere riconosciuta con decorrenza solo dal primo mese del giorno successivo a quello del perfezionamento del requisito sanitario. Il CTU infatti ha affermato che la patologia psichica si era aggravata nel 2001 ed ha quindi fatto decorrere la prestazione dal primo gennaio 2002, che è il primo giorno successivo al conseguimento del requisito sanitario. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

La soccombenza di entrambe le parti giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi n. 28456/2007 e n. 30233/2007 e li rigetta. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-09-2011, n. 18690 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello emesso in esito a ricorso ex Lege n. 89 del 2001 nella parte in cui ha compensato le spese.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si censura l’integrale compensazione delle spese contestandosi la motivazione secondo la quale sarebbero rilevanti la mancata opposizione alla domanda da parte dell’Amministrazione e l’accoglimento solo parziale in ordine al quantum della domanda.

Il ricorso è fondato in quanto da un lato la mancata opposizione da parte dell’Amministrazione è irrilevante, essendo la stessa comunque risultata soccombente, e dell’altro non essendovi traccia, come risulta dalle conclusioni riportate in ricorso, di una domanda per importo superiore a quello riconosciuto.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa ne merito e pertanto condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento delle spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 445 per onorari e Euro 378 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 600, di cui Euro 500 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge;

spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 27-05-2011, n. 788

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nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con atto notificato in data 30.7.2010 e depositato in data 30.8.2010 la parte ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento dell’atto in epigrafe;

– che alla c.c. del 30.9.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato e fissata l’udienza di merito per il 11.5.2011;

– che in data 17.2.2011 l’Amministrazione ha depositato in giudizio il decreto SUI in data 7.2.2011, con cui è stato revocato il provvedimento qui impugnato dal ricorrente, sicchè è cessata la materia del contendere;

– che il legale del ricorrente, alla p.u., ha preso atto di detta cessazione del contendere;

– che sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 21402 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, F.F., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 08-02-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia, al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Va precisato che il Giudice a quo ha determinato il danno morale, in contrasto con t parametri CEDU e la giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.000,00 procedimento presupposto: 2^ grado, settembre 2001 – settembre 2006; durata ragionevole 3 anni, come emerge, seppur per implicito, dal contesto motivazionale). Non vi è domanda in relazione al primo grado del procedimento.

Non si può prescindere dagli ordinari termini di ragionevole durata, per intere categorie di controversie (nella specie, causa di lavoro), ma soltanto con riferimento al singolo procedimento, in relazione al quale il ricorrente nulla precisa.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una determinazione del danno per l’importo di Euro 2.250,00, per un ritardo di 3 anni. Vanno riliquidate le spese de giudizio di merito, da confermarsi a carico dell’amministrazione, nel rispetto dei minimi tariffari.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione per metà e per metà compensate, stante l’accoglimento soltanto parziale della domanda sul quantum.
P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 2.250,00 per indennizzo, con interessi dalla domanda, e delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 445,00 per onorari, Euro 320,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, per il presente giudizio di legittimità, condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in ragione di metà; le compensa per l’altra metà liquidandole per l’intero in Euro 500,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.