Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-06-2012, n. 9701

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Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., C.M. chiedeva in via di urgenza al Tribunale di Terni di dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla Telecom Italia il 2.12.2005; la Telecom si costituiva contestando la fondatezza della domanda.

Il Tribunale con ordinanza del 24.4.2006 rigettava la domanda. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., il C. riproponeva la domanda;

allegava che la violazione addebitatagli di uso fraudolento del telefono aziendale per uso personale non era di tale gravità da comportare la sanzione espulsiva irrogata e che difettava la giusta causa. Nella lettera di contestazione, pur menzionando la Telecom varie telefonate a suo dire effettuate dal ricorrente, aveva addebitato allo stesso solo quella del 9.11.2005 il cui costo era stato per la società di soli 12 Euro; in precedenza non vi era stata nessun altra contestazione. Il Tribunale con sentenza del 18.3.2008 rigettava il ricorso.

Sull’appello del C., la Corte di appello di Perugia con sentenza del 3.6.2009 lo rigettava.

La Corte territoriale richiamava i complessi accertamenti sulle telefonate abusive partite da Centrali Telecom ove era presente il C. e l’intervento dei C.C. di Terni che avevano sorpreso il C. a compiere il 9.11.2005 telefonate abusive, effettuate anche il giorno prima per 15 volte verso lo stesso numero telefonico. Tali accertamenti erano stati esposti nella lettera di contestazione Ora la tesi per cui la contestazione riguardasse solo l’episodio del 9.11 si fondava su un’ illogica interpretazione della stessa. Questa era divisa in due parti: nella prima si erano riportati tutti i fatti occorsi nell’ottobre ed integranti una responsabilità disciplinare del C., nella seconda parte la contestazione della telefonata del 9.11, accertata direttamente dai CC; le due parti erano intimamente legate, come dimostrato anche dall’interrogatorio formale nel quale il ricorrente aveva dichiarato che le telefonate le facevano anche altri colleghi. Lo stesso lavoratore aveva in sostanza ammesso il fatto e molte telefonate erano partite da numeri di Centrali dove il ricorrente era l’unica persona presente. Il fatto era certamente di tale gravità da comportare il venir meno del legame fiduciario tra le parti e le circostanze indicate nella lettera in ogni caso erano elementi ad colorandum la contestazione relativa alle telefonate riscontrate dai C.C., idonee a giustificare comunque la grave sanzione irrogata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il C. con tre motivi;

resiste la Telecom con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega la violazione degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366 c.c. e della L. n. 300 del 1970, art. 7. Si era violato il criterio letterale nell’interpretazione della contestazione, nonchè il criterio logico ed il principio di buona fede. L’unica contestazione effettuata era quella relativa al traffico telefonico del 9.11.2005, mentre si erano considerati in sentenza fatti mai contestati e nemmeno provati; la risposta del C. si riferiva al traffico telefonico del 9.11.2005 e non anche ai fatti precedenti.

Il motivo appare infondato. E’ ben vero che la sentenza impugnata assume che la lettera di contestazione sia divisa in due parti, la prima concernente l’insieme dei fatti occorsi nell’Ottobre del 2005 relative alle telefonate abusive da Centrali Telecom ed integranti una responsabilità disciplinare del C. (per la sua condotta fraudolenta) in quanto riportagli ad una presenza dello stesso nelle centrali (alcune volte senza alcuna plausibile giustificazione) e la seconda più specifica concernente la contestazione del traffico telefonico del 9.11.2005 riscontrato direttamente dall’intervento dei C.C. di Terni che operarono anche il fermo del ricorrente. Per la Corte territoriale (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) le due parti sono strettamente connesse ed è indubbia la responsabilità complessiva del C. che peraltro ha sostanzialmente ammesso il fatto in sede di interrogatorio libero. Parte ricorrente, tuttavia, sostiene che questa soluzione interpretativa appare in contrasto con la lettera dei 25.11 nella quale solo l’ultimo fatto e cioè il traffico telefonico del 9.11.2005 è esplicitamente contestato (cfr.

l’ultima parte della detta lettera riprodotta nel ricorso). Si trascura, tuttavia, che nella parte finale della sentenza la Corte territoriale ha esaminato anche l’ipotesi prospettata dalla difesa del ricorrente per cui in effetti risultano contestati formalmente solo gli eventi del 9.11.2005 osservando che comunque si tratterebbe di fatti di estrema gravità, integranti una condotta contraria ai doveri primari del dipendente, di natura fraudolenta e tale da minare il legame fiduciario tra la parti. La Corte territoriale ha altresì aggiunto che comunque gli episodi menzionati nella prima parte certamente potevano essere presi in considerazione anche se non specificamente e previamente contestati (cfr. Cass. n. 7523/2009, Cass. n. 1894/1998), come elementi ad colorandum costituendo indubbiamente lo sfondo, allarmante, entro il quale va collocato l’episodio, in sè e per sè, di notevole gravità del 9.11.2005.

Sotto quest’ultimo profilo la sentenza appare congruamente e logicamente motivata, avendo correttamente esaminato i fatti obiettivamente e specificamente contestati (e peraltro in buona sostanza ammessi dal ricorrente, che si è limitato a sostenere che non era il solo ad aver commesso degli abusi) alla luce del contesto (anche nel suo risvolto personale) in cui tali fatti si sono svolti e degli episodi avvenuti nell’Ottobre, giudicandoli così "gravi" (con una valutazione di per sè insindacabile in questa sede) tale da ledere irreversibilmente il legame fiduciario tra le parti. Non si ravvisano per tali ragioni violazioni nè della L. n. 300 del 1970, art. 7, nè dei canoni codicistici richiamati nel motivo in materia di interpretazione dei contratti.

Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata: si è affermato che la lettera è divisa in due parti di cui solo la seconda procede alla contestazione formale dei fatti relativi al 9.11.2005, poi si sono considerati anche i fatti previamente esposti. La Telecom non aveva certezza della responsabilità anche per le altre telefonate tanto è vero che non le ha contestate.

Sul punto si è già detto supra. Nella seconda parte della motivazione la Corte territoriale ha valutato anche la gravità dello specifico episodio contestato e relativo al traffico telefonico del 9.11.2005, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal ricorrente e degli episodi che l’avevano preceduto. Pertanto sotto tale profilo la motivazione non appare nè carente, nè contraddittoria o illogica.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c., dell’art. 7 e degli artt. 1321, 1372 c.c. e dell’art. 421 c.p.c. e art. 425 c.p.c., comma 4. Il danno era stato lievissimo, pari a 12 Euro. L’art. 48 CCNL prevedeva il licenziamento solo per danni rilevanti; per 20 anni il C. non aveva subito procedimenti disciplinari di sorta.

Anche tale motivo appare infondato. Il richiamo alla disposizione del contratto collettivo sul licenziamento per danni patrimoniali appare inconferente in quanto nel caso non rileva di certo il danno prodotto dal traffico telefonico abusivo del 9.11.2005, ma la condotta infedele del dipendente, presente senza giustificazione in una Centrale Telecom Filiale onde effettuare gratis telefonate private, che non ha esitato – come correttamente osservato nella sentenza impugnata – a sottrarsi ai doveri primari di ogni lavoratore per esigenze futili e superflue. Ad colorandum la Corte territoriale ha ricordato poi che le telefonate illegali compiute nel periodo immediatamente precedente erano, comunque, di entità economica non banale. La mancanza di precedenti disciplinare non appare elemento idoneo ad incrinare la motivazione della sentenza impugnata.

Va pertanto rigettato il ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo della presente sentenza- seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi, nonchè in Euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 12-07-2012, n. 11790

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Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 4.7.07 la Corte d’appello di Catania rigettava il gravame interposto da D.V.V. contro la pronuncia del Tribunale di Ragusa che ne aveva respinto la domanda intesa ad ottenere, previa dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso con Poste Italiane S.p.A. dal 2.3.01 al 31.5.01, la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, con condanna della società a reintegrarla in servizio e a pagarle le retribuzioni maturate medio tempore.

Statuivano i giudici di secondo grado che, pur nella specie non ravvisabile una risoluzione per mutuo consenso per fatti concludenti desunti dalla prolungata inerzia della lavoratrice prima di attivarsi in sede giudiziaria per ottenere la riammissione in servizio (come, invece, ritenuto dal Tribunale), nondimeno nel caso di specie il termine era stato legittimamente apposto ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la D.V. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A., che a sua volta propone ricorso incidentale articolato in tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378c.p.c..
Motivi della decisione

1- Preliminarmente ex art. 335 c.p.c., vanno riuniti i ricorsi perchè entrambi aventi ad oggetto la medesima sentenza.

2- Ancora in via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso incidentale con il quale Poste Italiane S.p.A. si duole, sotto plurimi profili, della motivazione della sentenza d’appello che, pur rigettando per altro verso la domanda della lavoratrice, non ha accolto l’eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso desumibile da fatti concludenti.

Osserva questa S.C. che il ricorso incidentale è precluso – per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. – alla parte totalmente vittoriosa nel precedente grado (come Poste Italiane S.p.A., nel caso di specie).

Invero, il ricorso incidentale per cassazione presuppone pur sempre la soccombenza e non può, quindi, essere proposto dalla parte che nel giudizio di appello sia risultata completamente vittoriosa;

quest’ultima, del resto, non ha l’onere di riproporre in sede di legittimità le domande e le eccezioni non accolte o non scrutinate dal giudice d’appello, poichè l’eventuale accoglimento del ricorso principale comporta la possibilità che esse siano riesaminate nel giudizio di rinvio (cfr., e pluribus, Cass. Sez. 3^ 25.5.10 n. 12728;

Cass. Sez. 3^ 10.12.09 n. 25821; Cass. Sez. 1^ 18.10.06 n. 22346).

Nè, ovviamente, un ricorso per cassazione può essere proposto al solo fine di ottenere una correzione della motivazione della sentenza (cfr., ex aliis, Cass. 12.9.2011 n. 18674; Cass. 2.7.07 n. 14970;

Cass. 29.3.05 n. 6601; Cass. 16.7.01 n. 9637; Cass. 9.9.98 n. 8924 ed altre ancora), correzione che – per altro – se del caso può essere effettuata anche d’ufficio da questa S.C. ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

3- Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta vizio di motivazione in ordine all’eccepita violazione dei principi generali di cui alla L. n. 230 del 1962, in particolare in ordine alla circostanza dell’apposizione del termine non per ragioni di carattere straordinario od occasionale, ma per sopperire ad una cronica carenza di personale appartenente all’area operativa.

Con il secondo motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1175, 2697 e 1431 c.c..

Con il terzo motivo si deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 1217, 1223 c.c., art. 1453 c.c., e segg. e art. 1460 c.c., in ordine alle conseguenze economiche della nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro de quo.

Osserva questa S.C. che tutti e tre i motivi sono inammissibili.

Quanto al dedotto vizio di motivazione, esso si colloca all’esterno dell’area dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che il vizio di motivazione spendibile mediante ricorso per cassazione concerne solo la motivazione in fatto, giacchè quella in diritto può sempre essere corretta o meglio esplicitata, sia in appello che in cassazione (v. art. 384 c.p.c., u.c.), senza che la sentenza impugnata ne debba in alcun modo soffrire.

Invero, rispetto alla questione di diritto ciò che conta è che la soluzione adottata sia corretta ancorchè malamente spiegata o non spiegata affatto; se invece risulta erronea, nessuna motivazione (per quanto dialetticamente suggestiva e ben costruita) la può trasformare in esatta ed il vizio da cui risulterà affetta la pronuncia sarà non già di motivazione, bensì di inosservanza o violazione di legge o falsa od erronea sua applicazione.

Dunque, il motivo deve – in realtà – intendersi come sostanzialmente finalizzato a dedurre violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma sotto tale forma risulta inammissibile perchè privo di adeguato quesito ex art. 366 bis c.p.c. (applicabile ratione temporis, vista la data di deposito dell’impugnata sentenza), tale non potendo considerarsi l’apodittica e generica affermazione, che figura in calce al ricorso della D.V., della violazione dell’art. 25 CCNL del 2001 e della L. n. 230 del 1962.

E’ appena il caso di rilevare che alla ricorrente non gioverebbe neppure ritenere la doglianza come avente ad oggetto un vizio di motivazione propriamente detto: infatti, essendo stato formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ex art. 366 bis c.p.c., il motivo si sarebbe dovuto concludere, per costante giurisprudenza di questa S.C., con un momento di sintesi del fatto controverso e decisivo, per circoscriverne puntualmente i limiti in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (cfr., ex aliis, Cass. S.U. 1.10.07 n. 20603; Cass. Sez. 3^ 25.2.08 n. 4719; Cass. Sez. 3^ 30.12.09 n. 27680), momento di sintesi che – invece – nel ricorso della D.V. manca del tutto.

In ordine, poi, al secondo e al terzo motivo di censura, gli stessi – oltre che del tutto privi di quesito – si palesano irrilevanti perchè non concernenti la ratio decidendi spesa dall’impugnata sentenza.

4- In conclusione, entrambi i ricorsi sono inammissibili.

La reciproca soccombenza induce a compensare per intero fra le parti le spese del giudizi di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14072

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Siracusa notificava alla società contribuente atto di diniego relativo alla richiesta di esenzione decennale D.P.R. n. 218 del 1978, ex artt. 101 e 105, per supposta mancanza dei requisiti prescritti: atto che veniva ritualmente impugnato dalla società innanzi al giudice competente.
Il medesimo Ufficio, sulla base del predetto atto di diniego, notifica alla medesima società avvisi di accertamento per IRPEG ed ILOR per gli anni 1991, 1992, 1993, che la società contribuente impugnava con separati ricorsi.
La Commissione adita, con separate sentenze, preso atto che sia in primo, sia in secondo grado, era stato riconosciuto alla società il diritto all’esenzione, ingiustamente negato dall’amministrazione, accoglieva il ricorso. La decisione era confermata in appello, con le sentenze in epigrafe, avverso le quali l’amministrazione propone separati ricorsi con unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e art. 2909 c.c., nonchè vizio di motivazione, in quanto il giudice del merito, pur dando atto della pregiudizialità del giudizio relativo all’accertamento del diritto della società alla negata esenzione, ha, tuttavia, deciso in favore della società stessa, nonostante quel giudizio non fosse stato definito. Chiamati i ricorsi all’udienza del 10 giugno 2009, il Collegio, con separate ordinanze, ne disponeva la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa che venisse definito il giudizio relativo all’impugnazione del diniego di esenzione pendente innanzi alla Commissione Centrale. Tale giudizio è stato definito dalla Commissione Tributaria Centrale, Sezione della Regione Palermo, con decreto 181/11 del 25 gennaio 2011, che ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 40 del 2010, art. 3, comma 2-bis, lett. a), convertito con modificazioni con L. n. 73 del 2010, in quanto giudizio pendente da oltre dieci anni, e nel quale l’amministrazione era rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio: copia del predetto provvedimento è stato depositato dalla difesa della società contribuente con memoria ex art. 378 c.p.c. per l’odierna udienza.
Ciò significa inequivocabilmente che resta definito, come cosa giudicata, l’accertamento della illegittimità del diniego di esenzione IRPEG e ILOR D.P.R. n. 218 del 1978, ex artt. 101 e 105, ed affermato definitivamente il diritto all’esenzione stessa da parte della società contribuente. I ricorsi in questione, R.G. n. 7867/05, 10168/05 e 10525/05, in conformità all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 18125 del 2005), possono essere riuniti ai sensi dell’art. 274 c.p.c., in quanto essi sono relativi ad accertamenti per una pretesa erariale concernente annualità contigue e fondate su un medesimo presupposto – il diniego di esenzione ex L. n. 218 del 1978 – e sono sorretti da un unico e identico motivo di impugnazione per cassazione, consistente nella censura della decisione del giudice d’appello per aver ritenuto definitivo l’accertamento del diritto all’esenzione, quando definitivo questo accertamento ancora non era. Preliminarmente debbono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non ha partecipato al giudizio d’appello, con la conseguente estromissione dal giudizio.
Data l’epoca nella quale i ricorsi stessi sono stati proposti e giustificata la compensazione delle spese.
Quanto ai ricorsi proposti dall’Agenzia delle Entrate, ora che, in conseguenza del ricordato provvedimento emesso dalla Commissione Centrale, è divenuto definitivo l’accertamento relativo al diritto della società all’esenzione ex L. n. 218 del 1978, tenuto conto della riconosciuta pregiudizialità di quel giudizio rispetto a quelli relativi ai ricorsi in esame, che emerge dalle ordinanze di sospensione dei medesimi ex art. 295 c.p.c. pronunciate da questa Corte, i ricorsi stessi debbono essere rigettati in quanto la pretesa tributaria non è più sorretta dal diniego di esenzione che l’aveva originariamente giustificata e nessun’altra censura essendo stata articolata dall’amministrazione nei ricorsi stessi.
Stante la particolarità della conclusione della vicenda che ha determinato la soluzione della controversia è giustificata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi RG nn. 786^05, 10168/05, 10525/05. Dichiara inammissibili i ricorsi del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Rigetta i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012
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Cass. pen., sez. III 14-11-2008 (04-11-2008), n. 42533 Inquinamento atmosferico – Procedura di prelievo campioni – Scelta del metodo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza in data 11.03.2008 il Tribunale di Trani in (OMISSIS) condannava P.P.A. alla pena di Euro 800,00 d’ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 203 del 1988, art. 25 (per non avere, quale legale rappresentante della s.p.a. Palbertig fonderie e smalterie, osservato le prescrizioni dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 179/1999 consentendo che il valore delle polveri emesse in atmosfera superasse i limiti prestabiliti) e art. 674 cod. pen. (per avere, nella suddetta qualità, provocato emissione di polveri moleste in atmosfera), in continuazione, e alla pena di Euro 200,00 d’ammenda per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. per non avere osservato l’ordinanza del sindaco di (OMISSIS) n. 39592/2002, resa per ragioni d’igiene e di sicurezza pubblica, con la quale s’intimava alla società di provvedere entro sessanta giorni dalla notifica alla bonifica delle lastre in cemento amianto della copertura dell’opificio e per non avere osservato la determinazione sindacale n. 4336/2003 con la quale si concedeva alla società una proroga di 24 mesi decorrente dal 31.01.2003, data della notifica.
Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tenere conto nell’applicazione della legge penale per inosservanza della metodica europea UNI EN 13284-1, inerente all’analisi delle polveri, avente "dignità legislativa", nella specie disapplicata.
In particolare, osservava, circa la pesata iniziale del filtro, che la determinazione delle polveri è il risultato della differenza tra pesata finale effettuata sul camino e quella iniziale, atto irripetibile, e che, nella specie, della pesata iniziale non si era tenuto conto.
Aggiungeva che non era configurabile il reato di cui all’art. 674 cod. pen. per non essere stato segnalato un fatto diverso e ulteriore rispetto alle emissioni superiori ai limiti prefissati e che non era motivata l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. perchè – per i lavori di smontaggio delle lastre in cemento amianto – il piano di lavoro, depositato presso l’ASL, era stato eseguito in ritardo.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.
Il primo motivo è infondato.
Anche in materia di emissioni in atmosfera il prelievo dei campioni, caratterizzato dalla discrezionalità tecnica nella scelta del metodo, ha natura amministrativa ed è regolato dall’art. 223 disp. att. c.p.p..
Infatti, "l’ispezione dello stabilimento industriale, il prelievo e il campionamento delle acque reflue, le analisi dei campioni, configurano attività amministrative che non richiedono l’osservanza delle norme del codice di procedura penale stabilite a garanzia degli indagati e degli imputati per le attività di polizia giudiziaria, atteso che l’unica garanzia richiesta per le anzidette attività ispettive è quella prevista dall’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. che impone il preavviso all’interessato del giorno, dell’ora e del luogo dove si svolgeranno le analisi dei campioni" (Cassazione Sezione 3^, n. 15170/2003, Piropan, RV. 224456).
Il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l’unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione come per i campioni di polveri provenienti dall’attività di fonderia di ghisa e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Cassazione Sezione 6^ n. 9994/1992, 08/09/1992 – 17/10/1992, Rinaldi, RV. 192524).
Nella specie, il Tribunale ha rilevato che l’imputato ha presenziato alle operazioni di campionamento e di analisi, senza nulla osservare, e che le analisi, dalle quali era emerso il superamento del limite delle polveri stabilite nella determinazione dirigenziale 20.12.1999 (49,29 mg per normal mc, rispetto al limite di 18 mg), erano state eseguite tenendo conto della pesatura iniziale, sicchè l’esito era conseguito dal calcolo della differenza tra la prima pesata del ditale integro e la seconda pesata del ditale sporcato dalle polveri del camino, donde l’inconsistenza della doglianza.
Anche gli altri motivi sono infondati.
Per il reato di getto pericoloso di cose, il Tribunale si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui:
– "la fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen. non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare… atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell’ambiente e conseguentemente della salute umana" (Cassazione Sezione 3^ n. 46846/2005, RV. 232652);
– tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell’ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati (cfr. Cassazione Sezione 1^ n. 26109/2005, RV. 231882).
Ha conseguentemente ritenuto sussistere il reato perchè la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione amministrativa, comportanti l’ampio superamento del limite stabilito, e la notevole quantità di polveri e pulviscolo nero depositati all’interno dello stabilimento rilevabile dalle fotografie dell’ARPA erano idonee ad arrecare molestie apprezzabili anche agli abitanti delle case vicine in giornate di forte vento, come rilevato nel verbale di sopralluogo 23.03.2005.
La vagliata attendibilità dell’accusa e la logica spiegazione delle incongruità segnalate dalla difesa per il reato di cui all’art. 650 cod. pen. hanno correttamente indotto il giudice del merito a escluderne l’incidenza sulla riportata ricostruzione dei fatti essendo certo che l’imputato non ha osservato le ordinanze sindacali, legalmente date per ragioni d’igiene e di salute pubblica, che gli imponevano la rimozione in tempi ragionevoli delle lastre in cemento amianto di copertura dello stabilimento.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.