Cassazione, Sez. III, 31 maggio 2010, n. 13222 Locazione, se alla scadenza del contratto l’immobile è danneggiato incombe al conduttore l’obbligo di risarcire i danni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 6 giugno 2000 il presidente del tribunale di Napoli ha ingiunto alla provincia di Napoli di pagare alla OMISSIS s.p.a. la somma di lire 398.591.484, oltre interessi, spese legali e accessori da questa ultima reclamata a titolo di corrispettivo per la locazione inter partes (stipulata il 14 giugno 1993) o, comunque, ex art. 1591 c.c., per il periodo successivo al 13 giugno 1999.

Con atto 1° agosto 2000 la Provincia di Napoli ha proposto opposizione avverso tale decreto facendo presente che .il contratto di locazione inter partes – avente a oggetto l’immobile in via Consalvo 107/E Napoli, da destinare a sede dell’Istituto tecnico commerciale OMISSIS – era stato stipulato l’8 marzo 1994 con l’allora proprietario dell’immobile OMISSIS, che successivamente (e in particolare dal 20 settembre 1994) la OMISSIS s.p.a., di cui l’ OMISSIS era amministratore unico, era succeduta nella qualità di locatore, che essa concludente, dopo avere inoltrato tempestiva disdetta per la scadenza del 13 giugno 1999, a seguito del trasferimento della scuola in altra edificio, aveva esercitato il recesso anticipato per la consegna dell’immobile in una data anteriore, ma in seguito a contestazioni della controparte aveva corrisposto i canoni di locazione sino alla scadenza del contratto al 13 giugno 1999.

Alla detta data, peraltro, ha riferito ancora l’ente opponente, la società locatrice non aveva accettato la riconsegna dell’immobile tanto che in data 22 novembre 1999 era stata fatta offerta formale di riconsegna dell’immobile.

Tutto ciò premesso la Provincia di Napoli ha negato che il rapporto di locazione fosse proseguito oltre il 13 giugno 1999 e che essa concludente fosse tenuta al pagamento dei canoni ai sensi dell’art. 1591 c.c., chiedendo, per l’effetto la revoca del decreto opposto e, in via riconvenzionale, fosse accertata la avvenuta cessazione del contratto al 13 giugno 1999 e la inesistenza della propria mora successivamente alla detta data, con condanna della controparte al risarcimento dei danni per violazione dell’obbligo di buona fede nella esecuzione del contratto e alla restituzione della maggiorazione IVA applicata sui canoni di locazione nel periodo 1° ottobre 1994 – 13 giugno 1999, convalida dell’offerta con contestuale nomina di un sequestratario.

Costituitasi in giudizio la OMISSIS s.p.a. ha chiesto il rigetto della avversa opposizione e delle domande riconvenzionali, facendo presente di avere rifiutato il verbale di riconsegna dell’immobile in quanto non le era stato consentito di fare risultare le condizioni dell’immobile che appariva in stato di totale degrado e incuria e di avere poi rifiutato la consegna delle chiavi in quanto i locali erano ancora ingombri di mobilio e materiale vario nonché in condizioni di grado e incuria.

Svoltasi la istruttoria del caso, l’adito tribunale con sentenza 6-19 febbraio 2002 ha accolto la opposizione, con revoca del decreto opposto, dichiarato che il contratto di locazione era cessato il 13 giugno 1999 e che la Provincia non era tenuta all’obbligo di cui all’art. 1591 c.c. per inesistenza della mora, rigettato la domanda di risarcimento proposta dalla provincia, nonché la domanda di condanna della opposta al pagamento della somma di lire 385.305.101 per maggiorazioni IVA, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla convalida dell’offerta.

Gravata tale pronunzia in via principale dalla OMISSIS s.p.a., e in via incidentale dalla Provincia di Napoli, la Corte di appello di Napoli con sentenza 6 ottobre 2004 – 1° febbraio 2005 ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, con atto 17 marzo 2006 e date successive, la OMISSIS s.p.a. affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale affidato a un motivo la Provincia di Napoli.

La OMISSIS s.p.a. resiste con controricorso al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.

2. Con il primo motivo la ricorrente principale censura la sentenza impugnata denunziando «omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento a quanto statuito dall’art. 360 c.p.c. n. 5».

Assume la ricorrente OMISSIS s.p.a., in particolare, che «il primo motivo di impugnazione delle sentenza del tribunale di Napoli … è quello dell’essere stato erroneamente ritenuto cessato alla data del 13 giugno 1999 il contratto di locazione di cui è causa».

«Nell’atto di appello – si osserva – si censura la sentenza del tribunale per non avere dichiarato la inefficacia della prima disdetta formulata dalla Amministrazione … in quanto seguita dalla successiva richiesta e da altro carteggio, tale da ingenerare equivoco sulle effettive e reali intenzioni della Provincia …».

Riportate altre considerazioni svolte nel motivo «ebbene – conclude la ricorrente principale – la Corte di appello su tale motivo omette totalmente di pronunziarsi, sebbene non possa contestarsi che esso debba considerarsi un punto decisivo della controversia, proprio per l’effetto che l’accoglimento della censura avrebbe comportato per la soluzione della vertenza …».

3. Il riassunto motivo è inammissibile.

Giusta la stessa prospettazione di parte ricorrente – la quale si duole che la Corte di appello non ha esaminato il primo motivo di appello – è stata dedotta la violazione, da parte del giudice di appello, dell’art. 112 c.p.c., cioè la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per non avere la sentenza gravata pronunziato su un motivo di appello e, non certamente, un difetto di motivazione, rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.

Pacifico quanto precede deve ribadirsi, ulteriormente, in conformità, del resto, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente, che la omessa pronuncia su una domanda, ovvero su specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integra una violazione dell’art. 112, c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 n. 4, c.p.c., e, conseguentemente, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la relativa censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto, ovvero – come nella specie – come vizio della motivazione (Tra le tantissime, Cass. 17 dicembre 2009, n. 26599; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25825; Cass. 19 gennaio 2007, n. 1196; Cass. 27 ottobre 2006, n. 23071; Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897).

In tema di ricorso per cassazione – infatti – la denuncia di un error in iudicando, per violazione di norme di diritto sostanziale, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., o per vizi della motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto, e consente alla parte di chiedere, ed al giudice di legittimità di effettuare, una verifica in ordine alla correttezza giuridica della decisione ed alla sufficienza e logicità della motivazione, sulla base del solo esame della sentenza impugnata; tale censura non può pertanto riguardare l’omessa pronuncia del giudice di secondo grado in ordine ad uno dei motivi dedotti nell’atto di appello, la quale postula la denuncia di un error in procedendo, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., in riferimento al quale il giudice di legittimità può esaminare anche gli atti del giudizio di merito, essendo giudice anche del fatto, inteso in senso processuale (Cass. 22 novembre 2006, n. 24856).

4. Accertato che il contratto di locazione inter partes era cessato alla sua scadenza naturale il 13 giugno 1999 i giudici del merito hanno escluso che potesse configurarsi il sorgere – in capo alla società locatrice – della responsabilità di cui all’art. 1591 c.c. facendo difetto la mora della conduttrice nella restituzione dell’immobile.

La circostanza, infatti, che alla data della cessazione della locazione l’immobile non fosse nello stato in cui era al momento dell’inizio del rapporto – hanno affermato quei giudici – fa sorgere a carico del conduttore la responsabilità prevista dall’art. 1590 c.c. ma non pone a suo carico, altresì, l’obbligo di dare al locatore il corrispettivo convenuto, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno (previsti dall’art. 1591 c.c.).

5. Con il secondo motivo la ricorrente principale censura nella parte de qua la sentenza impugnata lamentando, «violazione e falsa applicazione degli artt. 1590 e 1591 c.c., nonché degli artt. 1175, 1176, 1181, 1216 c.c., nonché omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione a quanto previsto dall’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5».

Si osserva, infatti, da un lato, che nella specie l’immobile alla data di cessazione del rapporto era ingombro di cose di proprietà della conduttrice, dall’altro, che nella specie non si era a fronte di danneggiamenti conseguenti alla mancanza di opere di piccola manutenzione incombenti sul conduttore ma di gravi e consistenti danneggiamenti sì che i giudici del merito erroneamente non hanno condotto alcuna indagine sulla natura dell’inadempimento posto in essere dalla conduttrice.

6. Il motivo non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Come puntualmente evidenziato dalla sentenza impugnata, gli articoli 1590 e 1591 disciplinano due fattispecie totalmente diverse [e non confondibili].

La fattispecie disciplinata dall’art. 1590 c.c., in particolare, ricorre allorché – cessato il contratto di locazione – il conduttore restituisca, o offra di restituire (come puntualmente verificatosi nella specie) la cosa al locatore non nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta (nella specie, perché – come invoca la odierna ricorrente principale – in stato di profondo degrado e ingombra di suppellettili).

Totalmente diversa è l’eventualità tenuta presente (e disciplinata) dal successivo art. 1591 c.c.

Perché, infatti, operi tale seconda disposizione è indispensabile «la mora» del conduttore nella restituzione dell’immobile locato, una volta cessato il contratto, cioè la «mancata restituzione» (o «offerta di restituzione») dell’immobile per la data contrattualmente prevista.

6.2. Pacifico quanto sopra, si osserva – al riguardo – in conformità a una più che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che qualora, in violazione dell’art. 1590 c.c., al momento della riconsegna l’immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l’obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l’esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a questo ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto – da parte di terzi – richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori (Cass. 1° luglio 1998, n. 56417).

Non si dubita, infatti, in giurisprudenza che il locatore, in caso anormale usura dell’immobile, ha diritto al risarcimento del danno consistente sia nella somma di denaro occorrente per l’esecuzione delle riparazioni imposte dai danni all’immobile provocati dal conduttore, sia nel mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di riparazione (cfr., ad esempio, Cass. 18 giugno 1993 n. 6798, ove il rilievo, altresì, che questa seconda serie di danni va determinata in relazione all’epoca in cui i lavori possono essere iniziati dal locatore usando l’ordinaria diligenza ed alla presumibile epoca del loro compimento. Sempre in questo senso peraltro, già le remote Cass. 21 novembre 1968 n. 3786, nonché Cass. 10 novembre 1971 n. 3210).

6.3. È pacifico da ultimo – tra le parti – che tra le stesse pende altro, distinto giudizio.

In questo ultimo la OMISSIS s.p.a., denunziando la esistenza, alla data del 13 giugno 1999 di un deterioramento del proprio immobile non compatibile con il consumo dell’immobile stesso risultante dall’uso della cosa locata in conformità del contratto e la presenza, alla data dell’offerto rilascio di suppellettili, ha chiesto la tutela di cui all’art. 1590 c.c.

Tale tutela – appunto alla luce della giurisprudenza ricordata sopra – non si esaurisce nel riconoscimento delle spese necessarie per la restituzione della cosa nello stesso stato in cui era al momento di inizio della locazione, ma anche [ove dovesse risultare fondata la domanda ex art. 1590 c.c. e, cioè, non preclusa la stessa da un valido accordo in deroga, quanto alle modalità in cui dovrà essere rilasciato l’immobile al momento della cessazione del contratto] nel riconoscimento, in favore della parte locatrice, del mancato reddito ritraibile dalla cosa nel periodo di tempo necessario per l’esecuzione dei lavori di riparazione (compresi in questi i tempi necessari per lo sgombero di eventuali suppellettili).

6.4. Non controverso quanto precede, avendo accertato i giudici del merito, da una parte, che vi è stata una offerta di restituzione dell’immobile per la scadenza naturale del contratto (13 giugno 1999), con conseguente esclusione della mora debendi della Amministrazione Provinciale, dall’altra, che nessuna domanda di danni per lo stato di degrado in cui versava l’immobile alla detta data (ivi compresi i danni conseguenti ai mancati canoni dovuti per il tempo necessario per la esecuzione dei lavori di ripristino) è stata mai formulata in questa sede, da ultimo, che pende altro giudizio – appunto diretto all’accertamento e quantificazione di tali (molteplici) voci di danni -, è palese che correttamente la sentenza impugnata ha rigettato l’appello principale della OMISSIS s.p.a.

7. Con l’unico motivo del proprio ricorso la ricorrente incidentale investe la «pronuncia di rigetto della domanda riguardante la restituzione delle somme ricevute a titolo di IVA sui canoni corrisposti».

«Sul punto – invoca la ricorrente incidentale – la Amministrazione Provinciale di Napoli chiede cassarsi la sentenza resa dalla Corte napoletana. Infatti sin dalla proposta opposizione a decreto ingiuntivo la A.P. di Napoli assumeva la erroneità della categoria catastale del bene preso in locazione nel senso che per la stessa non andava corrisposta l’IVA».

8. Il motivo è inammissibile.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

8.1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte, da cui totalmente – e senza alcuna motivazione – prescinde la difesa dei ricorrenti, si osserva che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso.

Il singolo motivo, sia prima della riforma introdotta con il d. lgs. n. 40 del 2006, sia successivamente, assume una funzione identificativa condizionata dalla sua formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative di censura formalizzate con una limitata elasticità dal legislatore.

La tassatività e la specificità del motivo di censura esigono, quindi, una precisa formulazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche di censura enucleate dal codice di rito (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 24 aprile 2008, n. 10667).

Certo quanto sopra, certo che – giusta la testuale previsione di cui all’art. 360, comma 1, c.p.c. – «le sentenze pronunciate in grado di appello in un unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione» esclusivamente sotto uno dei profili tassativamente indicati nello stesso comma 1 dell’articolo è evidente che è onere del ricorrente indicare, chiaramente, e senza possibilità di equivoci, per ogni motivo, sotto quale profilo del ricordato art. 360 c.p.c. è proposta la censura.

Atteso quanto sopra, tenuto presente che con il motivo di ricorso in esame si denunzia «la pronuncia di rigetto della domanda riguardante la restituzione delle somme ricevute a titolo di IVA sui canoni corrisposti», senza precisare se si intende censurare la sentenza «per motivi attinenti alla giurisdizione» (art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.) o piuttosto «per violazione delle norme sulla competenza» (art. 360, comma 1, n. 2 c.p.c.) o, ancora, «per violazione o falsa applicazione di norme di diritto» (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) o – infine – «per nullità della sentenza o del procedimento» (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.), o, per ipotesi, «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia» (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), è evidente che deve essere dichiarata la inammissibilità di tale censura.

8.2. Né, ancora, può affermarsi che il ricorso per cassazione è ammissibile anche se non indica il contenuto degli articoli di legge che si assumono violati, purché dal tenore delle censure esposte sia possibile evincere le norme di diritto cui il ricorrente si riferisce.

Al riguardo è sufficiente considerare che la giurisprudenza sul punto fa riferimento alla eventualità in cui il ricorrente per cassazione nel chiedere la cassazione per il motivo di violazione di norma di diritto non indichi gli articoli di legge che si assumono violati (cfr., ad esempio, Cass. sez. un., 17 luglio 2001, n. 9652; Cass. 12 luglio 2004, n. 12127, tra le tantissime).

Diversamente, come sopra evidenziato, nella specie il ricorso incidentale è stato formulato in termini tali da non consentire di comprendere se con lo stesso la ricorrente ha inteso censurare la sentenza impugnata “per motivi attinenti alla giurisdizione” o, piuttosto “per violazione delle norme sulla competenza” o, ancora, “per violazione o falsa applicazione di norme di diritto” o, per ipotesi, “per nullità della sentenza o del procedimento” o, infine, “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” ed è palese – come anticipato – la inammissibilità di tale sotto un profilo diverso da quello della mancata indicazione della norma violata dopo essere stato dedotto il vizio della violazione di legge.

8.3. Non può – da ultimo sul punto – affermarsi che la difesa del ricorrente ha – in realtà – inteso rimettere al giudizio di questa Corte la scelta e la identificazione del vizio della sentenza denunciato [peraltro in termini criptici] nella parte espositiva del motivo.

Un tale assunto – infatti – costituisce violazione del giusto processo di cui all’art. 111 cost., alla luce del quale ogni processo si volge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale e non è – certamente – tale il giudice che integra il ricorso, inquadrando i motivi sviluppati nello stesso in una delle ipotesi tassative di legge (piuttosto che altra), certo essendo che certi vizi possono essere dedotti, a pena di inammissibilità, solo sotto uno delle tassative ipotesi previste dall’art. 360, comma 1, c.p.c. e il ricorso è inammissibile se lo stesso vizio è prospettato sotto altra ipotesi [cfr., ad esempio, Cass. 27 gennaio 2006, n. 1755; Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701; Cass. 11 novembre 2005, n. 22897]).

9. Entrambi i ricorsi infondati in ogni loco parte devono – conclusivamente – rigettarsi, con compensazione, tra le parti, delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2011, n. 3615 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 265/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria respingeva il ricorso di S.C. diretto ad ottenere l’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con le Poste Italiane s.p.a. e il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente riammissione in servizio e corresponsione delle retribuzioni non percepite.

Lo S. proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

La società si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 16-2-2006, in accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità del termine apposto al (primo) contratto decorrente dal 9-6-1999 e conseguentemente l’esistenza fra le parti da tale data di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condannava la società a riammettere in servizio l’appellante ed a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni maturate dal 2-4-2004 oltre interessi e rivalutazione, il tutto oltre al pagamento delle spese del doppio grado.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con due motivi.

Lo S. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato con un duplice motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo la ricorrente principale, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 dell’art. 1362 c.c. e segg. e vizio di motivazione, deduce che la sentenza impugnata, violando il principio della "delega in bianco" contenuta nell’art. 23 citato, è "errata a monte, nella misura in cui esige la prova del nesso di collegamento in relazione ad una fattispecie di termine di fonte contrattuale che tale collegamento non ha voluto elevare a requisito di legittimità delle assunzioni".

In sostanza, secondo la ricorrente, la Corte di merito "sostituendosi indebitamente alla volontà delle parti collettive, ha "integrato" la previsione contrattuale in esame introducendovi surrettiziamente una limitazione "causale" che le parti collettive non hanno mai voluto nè previsto", essendo le assunzioni a termine giustificate soltanto dalla sussistenza del processo di ristrutturazione.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, dell’art. 1362 c.c., comma 2, dell’art. 1427 c.c. e segg., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte d’Appello erroneamente ha disatteso l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso, nonostante la prolungata inerzia della resistente (dalla cessazione del primo contratto alla messa in mora del 2-4-2004) che non può che essere interpretata come espressione di un definitivo disinteresse alla prosecuzione del rapporto di lavoro.

Il secondo motivo, che in ordine logico va esaminato per primo, risulta infondato.

In base al principio più volte dettato da questa Corte, che il Collegio intende qui riaffermare, "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11/12/2001 n. 15621).

Peraltro, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Orbene sul punto la Corte d’Appello, dopo aver premesso che l’inerzia del lavoratore non è di per sè sufficiente ad integrare tale fattispecie risolutoria, che richiede invece un comportamento del contraente quantomeno incompatibile con la volontà di mantenere il vincolo contrattuale, comportamento non ravvisabile nel caso in esame tenuto conto anche che, dopo la cessazione di fatto del rapporto alla data del 30-9-1999, fra lo S. e le Poste intercorsero altri 4 contratti a termine, ciò che evidentemente rende manifesta la volontà del lavoratore di lavorare alle dipendenze della società appellata".

Tale accertamento di fatto, compiuto dalla Corte di merito in aderenza al principio sopra richiamato, risulta altresì congruamente motivato e resiste alle censure della società ricorrente.

Parimenti, poi, non può essere accolto il primo motivo, anche se la motivazione della sentenza merita di essere in parte corretta ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi di ricorsi avverso sentenze dello stesso tenore (v. fra le altre Cass. 24-3-2009 n. 7042, Cass. 22-1-2009 n. 1626, Cass. 7-1-2009 n. 1626 Cass. 12-11-2008 n. 27030, Cass. 19/11/2008 n. 27470).

In base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettalo da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al D.Lgs. n. 368 del 2001), sulla scia di Cass. S.U. 2-3-2006 n. 4588, è stato precisato che l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4-8-2008 n. 21063. V. anche Cass. 20-4-2006 n. 9245, Cass. 7-3-2005 n. 4862, Cass. 26-7-2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi ne sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4-8-2008 n. 21062, Cass. 23-8-2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23/8/2006 n. 18383, Cass. 14-4-2005 n. 7745, Cass. 14-2-2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha più volte affermato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con raccordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998. per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1/10/2007 n. 20608, Cass. 27-3-2008 n. 7979. Cass. 18378/2006 cit).

In base al detto orientamento, ormai consolidato, deve quindi ritenersi illegittimo il termine apposto al contratto in esame per il solo fatto che lo stesso è stato stipulato dopo il 30 aprile 1998 ed è pertanto privo di presupposto normativo (tale considerazione, del resto, pur richiamata nella sentenza impugnata, è stata considerata assorbita dalla Corte di Torino in ragione della ritenuta necessità della prova del collegamento concreto della assunzione de qua con la ristrutturazione in atto).

In tali sensi, quindi, va respinto il ricorso principale, in parte correggendosi, come sopra, la motivazione dell’impugnata sentenza, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato, non essendo stata, peraltro, avanzata alcuna altra censura, che riguardi in qualche modo le conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine ed il capo relativo al risarcimento del danno.

Al riguardo osserva il Collegio che in sede di discussione la società ricorrente ha invocato, in via subordinata, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7 in vigore dal 24 novembre 2010.

Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547. Cass. 27-2-2004 n. 4070).

Tale condizione non sussiste nella fattispecie.

Infine la società, in ragione della soccombenza, va condannata al pagamento delle spese in favore dello S..

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale; condanna la società a pagare allo S. le spese, liquidate in euro 30,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, Sent., 02-02-2011, n. 250 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 14.1.2010, depositato il 2.2.2010, il ricorrente espone di aver notificato atto di precetto al Comune di Catania, volto al recupero di crediti vantati in dipendenza di due decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Catania.

In particolare, risulta ingiunto al Comune di pagare le seguenti somme:

con D.I. N. 1658/06 del 17.7.2006 del Tribunale di Catania la somma di Euro 2.750,00, oltre interessi e spese di procedimento;

con D.I. N. 1879/06 del 21.9.2006 del Tribunale di Catania la somma di Euro 3.000,00, oltre interessi e spese di procedimento.

Il ricorrente espone che, in mancanza di opposizione, entrambi i decreti sono stati dichiarati definitivamente esecutivi.

Persistendo l’inadempimento del Comune, il ricorrente ha notificato atto di diffida e messa in mora e infine, in data 14.1.2010, ha proposto ricorso, al fine di ottenere la dovuta ottemperanza mediante la nomina di commissario ad acta.

Il ricorso è stato ritualmente comunicato al competente Assessorato regionale che non ha fatto pervenire alcuna osservazione.

Nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 parte ricorrente ha confermato essere intervenuto un pagamento parziale, insistendo per il pagamento della differenza e delle spese legali.

Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso risulta fondato nei termini di cui in appresso.

Sotto il profilo del rito va osservato che il D.I. N. 1658/06 è stato notificato al Comune di Catania il 7.9.2006, è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 28.11.2006 e nuovamente notificato il 16.12.2008.

Invece, il D.I. n. 1879/06 è stato notificato al Comune di Catania in data 3.10.2006, è stato dichiarato definitivamente esecutivo il 15.2.2007 e nuovamente notificato il 7.3.2007.

Non avendo, il Comune, adempiuto all’obbligo scaturente dai Dd.Ii. predetti, il ricorrente, come detto, ha notificato al medesimo Comune atto di messa in mora e di diffida di pagare, entro trenta giorni dalla notifica, le somme indicate nei D.I. oltre gli interessi nel tempo maturati e le spese di procedimento.

Le parti concordano, a verbale, circa l’intervento di un pagamento parziale.

Il ricorso va pertanto accolto per il residuo.

Sul piano del merito, il Collegio ritiene di dover fare applicazione nella fattispecie del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 del codice civile.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo, incombeva all’Amministrazione inadempiente (e\o all’Organo di vigilanza cui è stato dato avviso del presente ricorso ex art.91 R.D. n. 642/1907) l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma 2, del codice civile.

Il Comune ha eccepito essere intervenuti pagamenti parziali, e parte ricorrente ha confermato, insistendo per il residuo e per le spese legali.

Pertanto, va affermata la sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato, per quanto riguarda il residuo ancora dovuto a titolo di sorte capitale, interessi e spese legali portate dai decreti ingiuntivi.

Vanno, invece, escluse le ulteriori somme indicate in precetto, come per costante ed uniforme giurisprudenza, anche di questo Tar, in quanto estranee alla procedura dell’ottemperanza.

L’Amministrazione dovrà, quindi, porre in essere i necessari atti adempitivi entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 90 dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza.

Decorso infruttuosamente tale termine ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta di seguito indicato, entro il successivo termine di giorni 90 sotto la sua personale responsabilità.

Il Collegio ritiene di dover ricordare, sinteticamente, i principi più volte affermati con numerose sentenze di questa e delle altre Sezioni di questo T.A.R. (per tutte: Sez. III, n.1147/2009 del 18/06/2009), e, rinviando alla richiamata pronuncia per maggiori approfondimenti, sottolinea:

– che il commissario ad acta ha il potere e dovere di non limitarsi ad attendere che il Comune incassi delle somme, e autonomamente provveda mediante i propri uffici, bensì di provvedere all’esecuzione dell’incarico mediante diretta adozione di quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant’altro necessario per l’assolvimento del proprio mandato) anche – ove sia assolutamente indispensabile – in deroga alla ordinaria normativa;

– che in base al principio di effettività della tutela, affermato da Corte Cost., 15 settembre 1995 n. 435, deve ritenersi connotato intrinseco della stessa funzione giurisdizionale, nonché dell’imprescindibile esigenza di credibilità collegata al suo esercizio, il potere di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa;

– che pertanto per il commissario ad acta, in quanto "longa manus" del giudice amministrativo, valgono gli stessi poteri di quest’ultimo, con l’ulteriore conseguenza che deve essere ritenuto titolare del potere di emanare i necessari provvedimenti amministrativi anche in deroga alle norme che disciplinano la competenza alla loro emanazione, ed alla stessa attività sostanziale, salvi i casi in cui una norma di legge vincoli espressamente il suo operato;

– che in sede di ottemperanza, la priorità è l’esecuzione del giudicato, che non può essere ostacolata dai normali itinera burocratici, che avrebbero dovuto essere messi in atto a tempo debito;

– che, per come deriva dalla sentenza della Corte Costituzionale 18 giugno 2003 n. 211 (che ha dichiarato l’illegittimità del citato art. 159, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non prevede che la impignorabilità delle somme destinate ai fini indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo la adozione da parte dell’organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell’ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso), il venir meno del vincolo alla disponibilità di quelle somme deciso dalla Corte Costituzionale – nel caso in cui l’Ente abbia emesso mandati di pagamento "a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l’ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell’ente stesso" – non può non valere anche per i commissari ad acta, i quali devono quindi preliminarmente verificare se l’Ente abbia rispettato le rigorose procedure previste dalla legge, prima di seguire qualsiasi altra alternativa;

– che le prescrizioni di cui all’art. 119, comma 6, cost. – che non consentono ai comuni, alle province ed alle regioni di ricorrere all’indebitamento per fare fronte a spese non d’investimento maturate dopo l’8 novembre 2001 – non si applicano ai commissari ad acta nominati dal giudice amministrativo in sede di giudizio di ottemperanza;

– che nel caso in cui tali procedure non siano state rispettate, e non siano disponibili altre somme, ne consegue che, sebbene come "extrema ratio", potranno essere utilizzate, al fine dell’esecuzione del giudicato, anche somme destinate ad altri fini nell’ottica di un necessario bilanciamento dei vari interessi (di singoli o della collettività) cui la P.A. è comunque chiamata a provvedere (pagamento, pagamento di rate di mutui e di prestiti obbligazionari, espletamento dei servizi locali indispensabili, ecc.), e ciò sotto il controllo del Giudice che non a caso è a tal fine investito ex art. 27 R.D. n. 1054/1924 di giurisdizione di merito (in termini, T.A.R. Catania, Sez. III, n.1147/2009 del 18/06/2009).

Pertanto, il commissario ad acta sopra indicato dovrà attenersi ai principi enunciati, se del caso richiedendo gli opportuni chiarimenti al giudice dell’ottemperanza, che risulta investito, in materia, di un penetrante sindacato di merito (cfr. art. 27 R.D. n. 1054/1924).

I provvedimenti di liquidazione, ed i conseguenti mandati di pagamento, dovranno trovare esecuzione con priorità rispetto a tutti gli altri provvedimenti del Comune. Una volta emessi i provvedimenti di liquidazione, il commissario potrà emettere anche i mandati di pagamento, e trasmetterli direttamente all’istituto tesoriere, presso il quale avrà nel frattempo depositato la propria firma. Una volta espletate tutte le operazioni invierà a questa Sezione una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.

Sotto tale ultimo profilo, il Collegio ritiene opportuno ricordare, come affermato con numerose pronunce di questo Tribunale (tra le tante, Sez. III, n.1147/2009 del 18/06/2009 cit.), che:

– l’Istituto tesoriere non può rifiutarsi di far depositare al commissario la propria firma;

– nel caso di mancanza di liquidità (cassa), l’Istituto tesoriere dovrà trattenere i mandati di pagamento, e provvedere al pagamento con priorità via via che dovessero pervenire incassi a favore del Comune, fino al totale soddisfo;

– dal punto di vista degli obblighi gravanti sull’Istituto tesoriere, agli effetti penali il servizio di tesoreria gestito da un’azienda di credito è da considerare pubblico (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, 12 aprile 1991), e i soggetti che gestiscono il servizio sono da ritenere a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio (anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 328 c.p. – "rifiuto di atti d’ufficio. Omissione"), con la conseguenza che essi sono tenuti a consentire al commissario ad acta – nominato dal TAR per l’ottemperanza ad una sentenza rimasta ineseguita proprio dall’Ente per conto del quale il servizio viene svolto – di svolgere tempestivamente il proprio compito, senza frapporre inerzia o ostacoli di sorta;

– nei casi più gravi di mancato adempimento da parte dell’Amministrazione, come da parte dell’Istituto tesoriere, all’obbligo di rendere possibile l’attività del commissario, il giudice amministrativo potrà disporre l’intervento della forza pubblica (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 2399/1995).

Il collegio ritiene possa nominarsi quale Commissario ad acta il Prefetto di Catania, ovvero funzionario dallo stesso delegato, in possesso di adeguata competenza professionale al fine dell’espletamento dell’incarico, che provvederà a dare esecuzione ai D.I. con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.

Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del medesimo commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l’indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché di una dettagliata documentata relazione circa l’attività posta in essere.

Le spese di questo giudizio è giusto che seguano la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di cui in epigrafe nei sensi e limiti di cui in parte motiva e per l’effetto dichiara l’obbligo del Comune di Catania di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare integrale esecuzione ai decreti ingiuntivi di cui in epigrafe, pagando al ricorrente le somme indicate nella parte motiva della presente sentenza.

All’uopo assegna alla predetta Amministrazione il termine di giorni 90 dalla notifica a cura di parte o dalla comunicazione della presente sentenza in via amministrativa.

Per il caso di inadempienza ulteriore, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Catania, ovvero funzionario dallo stesso delegato, perché provveda entro gli ulteriori giorni 90 dal termine predetto a dare esecuzione ai D.I. con le modalità indicate in parte motiva di questa sentenza.

Condanna il Comune di Catania al pagamento in favore di parte ricorrente di competenze ed onorari del giudizio che liquida nella complessiva somma di euro 800,00, oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, ed incarica la Segreteria di darne comunicazione alle parti ed al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-11-2010) 23-02-2011, n. 7096

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 5 novembre 2009 la Corte d’Appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, proposta da O.A., della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, confermata dalla Corte di Cassazione, con la quale egli era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il delitto di tentata estorsione aggravata in danno di G.S..

Il reato in questione era stato contestato a quattro imputati in concorso fra loro: e cioè, oltre all’istante O.A., anche a P.G., D.G. e R.G.; i primi due avevano scelto il giudizio abbreviato, mentre gli altri due erano stati giudicati secondo il rito ordinario. L’istanza di revisione era motivata in base al fatto che la condanna emessa nel parallelo giudizio svoltosi nei confronti dei coimputati D. e R. era stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione con la formula "perchè il fatto non sussiste"; si era così determinata, secondo l’ O., un’inconciliabilità tra i fatti stabiliti a fondamento della pronuncia di legittimità e quelli posti a fondamento della sentenza di condanna a suo carico, investita dall’istanza di revisione.

La Corte d’Appello ha motivato il giudizio di inammissibilità col rilevare che, in base al disposto dell’art. 630 c.p.p., lett. a), la sussistenza di un mero contrasto di giudicati non costituisce motivo di revisione della sentenza penale di condanna; e ciò in quanto la norma richiede non già un’inconciliabilità logica fra le due decisioni, bensì l’accertamento di fatti stabiliti a fondamento di una sentenza, che non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile. Nel caso presente, ha concluso quel collegio, il fatto storico accertato nei due giudizi è il medesimo; ciò in cui le due sentenze divergono è la vantazione di esso ai fini della prova di responsabilità penale.

Ha proposto ricorso per Cassazione l’ O., affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta che dai due contrapposti giudicati emerga l’accertamento del medesimo fatto, in quanto la decisione di annullamento senza rinvio postula l’impossibilità materiale della commissione del reato su cui si è, invece, basata la sentenza di condanna; infatti, osserva, il richiamo contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione all’intercettazione ambientale del 16 marzo 2001, oggetto di travisamento nella pronuncia di condanna, ha costituito quel fatto stabilito e indubitato idoneo ad escludere che fosse stato posto in essere alcun atto estorsivo. Ad ulteriore riprova adduce l’annullamento, disposto dal Supremo Collegio con la stessa sentenza, della condanna di G.S. per favoreggiamento; e al riguardo addebita alla Corte nissena un "macroscopico errore di diritto", nel quale sarebbe incorsa nel ritenere che tale annullamento fosse stato pronunciato per violazione del principio di correlazione fra sentenza e accusa, anzichè per insussistenza del fatto. Anche sotto tale profilo, conclude, il fatto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione si rende inconciliabile con l’affermazione di colpevolezza di O. A..
Motivi della decisione

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

L’ordinanza di inammissibilità emessa dalla Corte d’Appello di Caltanissetta si basa su una corretta applicazione del principio a tenore del quale "in tema di revisione, il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano" (così Cass. 9 giugno 2004 n. 36121; v. anche Cass. 22 settembre 2005 n. 40819).

Al riguardo occorre evidenziare che ciò che è emendabile col rimedio della revisione è l’errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l’essenza della giurisdizione: onde non è ammissibile l’istanza di revisione che faccia perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato nell’ambito di due distinti procedimenti penali (in questo senso v.

Cass. 3 febbraio 2009 n. 6273).

Ciò è proprio quanto si è verificato nel caso di specie, in cui la Corte di Cassazione, nel pronunciare l’annullamento senza rinvio della condanna emessa nei confronti di D.G. e R. G. per il delitto di tentata estorsione, ha preso in considerazione – escludendone l’efficacia probatoria, in rapporto ai requisiti dell’idoneità e dell’univocità degli atti – le stesse conversazioni intercettate che invece, a seguito di una diversa valutazione, erano state reputate sufficienti a giustificare la condanna di O.A. e P.G. quali responsabili dello stesso reato. Si è dunque trattato di due diversi apprezzamenti del medesimo quadro probatorio:

è dunque trattato di due diversi apprezzamenti del medesimo quadro probatorio: mentre non è emerso dalla sentenza invocata come motivo di revisione l’accertamento di alcun fatto positivamente stabilito, inconciliabile coi fatti posti a fondamento della pronuncia di condanna.

Non diversamente è a dirsi a proposito del disposto annullamento della condanna per favoreggiamento emessa a carico di G. S.; tanto più che il denunciato "macroscopico errore di diritto" nel quale sarebbe incorsa la Corte nissena nell’interpretare la sentenza della Corte di Cassazione datata 2 luglio 2007 è, in realtà, insussistente; si legge, infatti, quanto segue nella motivazione di quest’ultima pronuncia: "Nella fattispecie è, pertanto, agevolmente riscontrabile un vero e proprio travisamento della formulazione letterale dell’imputazione ascritta al G., stante il diverso significato del fatto di reato in essa indicato, con conseguente violazione del principio di correlazione tra l’imputazione descritta nel decreto che dispone il giudizio da un lato e il fatto ritenuto in sentenza dall’altro. Osserva, peraltro il Collegio, che al di là di tale violazione (da cui conseguirebbe la declaratoria di nullità sia della sentenza di secondo grado sia di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al P.M.), le risultanze processuali di cui si da conto nel provvedimento impugnato, evidenziano una erronea applicazione della legge penale, nonchè vizio di motivazione in ordine ad entrambe le imputazioni in esame". Il fatto che da tale premessa sia poi scaturito l’annullamento con la formula "perchè il fatto non sussiste", a motivo della ritenuta carenza di prova in ordine al reato presupposto, non contraddice la correttezza della conclusione raggiunta nell’ordinanza impugnata, col rilevare come neppure dal deliberato assunto nei confronti del G. emerga l’accertamento di fatti positivi, inconciliabili con quelli posti a base della condanna dell’ O..

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.