Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-07-2011) 26-09-2011, n. 34836

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.P., all’epoca consigliere comunale di (OMISSIS), è stato condannato nei due gradi di merito per diffamazione di una rappresentanza del consiglio circoscrizionale di Bagnoli, fatto commesso il (OMISSIS).

Con il ricorso per cassazione D.P. deduceva la insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 c.p., comma 4, e la conseguente incompetenza per materia del tribunale, la mancata indicazione delle circostanze oggetto di esame della lista testimoniale del pubblico ministero ex art. 468 c.p.p. e violazione dell’art. 604 c.p.p., comma 4, il mancato riconoscimento della scriminante del diritto di critica politica, la sussistenza della scriminante della provocazione, il difetto della condizione di procedibilità.

I fatti risalgono al 2 agosto 2002 ed i termini di prescrizione di sette anni e sei mesi sono scaduti, tenuto conto anche della sospensione del termine, il 9 febbraio 2010, ovvero dopo la pronuncia della decisione di secondo grado.

I motivi di ricorso non sono inammissibili perchè non appaiono manifestamente infondati nè di merito, ed anzi il motivo concernente la insussistenza della aggravante contestata appare fondato perchè le frasi ritenute diffamatorie erano indirizzate a specifiche persone e non all’intero consiglio circoscrizionale. Non ricorrono i presupposti per una sentenza assolutoria di merito ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2, tenuto conto di quanto emerge a carico dell’imputato dalla motivazione delle due sentenze dei precedenti gradi di giurisdizione; non vi sono elementi per ritenere evidente la prova della estraneità del D. ai fatti contestati o per ritenere che non si tratti di frasi offensive. Non può essere accolta la richiesta del pubblico ministero perchè, quando si verifichi una causa estintiva del reato, il giudice in ogni stato e grado ne deve prendere atto anche di ufficio e dichiararla e ciò anche al fine di evitare attività processuali superflue.

Si deve, allora, prendere atto del tempo decorso ed annullare la sentenza impugnata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 08-11-2011, n. 894 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna il provvedimento protocollo 13692 del 16 luglio 2008 di diniego all’esecuzione dei lavori da eseguire nel fabbricato sito in Priverno, traversa la via Madonna del Calle, foglio 32, mappale 16 13, previsti da una DIA, " in quanto è ancora in corso il provvedimento amministrativo sanzionatorio relativo al verbale n. 3987 dell’11 febbraio 1998 e successivi provvedimenti di legge, elevato dal locale comando di polizia municipale". Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione e falsa applicazione della legge 47/1985; erroneità nei presupposti di fatto e di diritto. Le censure non possono essere accolte in quanto, a prescindere dalla qualificazione penale del fatto – che in sede amministrativa non ha alcun rilievo -, la decadenza del provvedimento di sospensione dei lavori non comporta decadenza del potere dell’amministrazione ad irrogare sanzioni amministrative, né il decorso del tempo estingue l’illecito edilizio che ha carattere di permanenza. Nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 23-11-2011, n. 6156 Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali volto ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, 7 settembre 2005, n. 3815.

2. La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalla G. E. G., I. s.r.l. avverso il decreto del Soprintendente per i beni ambientali architettonici artistici e storici della Puglia, Bari, del 28 ottobre 2004, prot. n. 19292, con il quale è stato annullato il provvedimento n. 33 del 22 settembre 204, del direttore dell’U.T.C. del Comune di Peschici, che autorizzava la ricorrente, ai sensi dell’art. 159 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, alla realizzazione di un fabbricato residenziale – lotto A – nell’ambito della lottizzazione zona Tb3 alla località Procenisco del Comune di Peschici.

3. La sentenza impugnata ha riscontrato il vizio di difetto di motivazione e di istruttoria, ritenendo che la Soprintendenza abbia annullato l’autorizzazione paesaggistica ignorando il precedente nulla osta rilasciato sul piano di lottizzazione, senza procedere ad alcun confronto fra il singolo progetto edilizio e la lottizzazione approvata.

4. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero osservando che il nulla osta rilasciato sul piano di lottizzazione non può vincolare la Soprintendenza nell’esame del nulla osta paesistico per il singolo intervento del piano di lottizzazione, anche in considerazione del fatto che il piano sarebbe diventato inefficace.

5. Con ordinanza interlucotoria 9 dicembre 2010, n. 441 questa Sezione ha disposto adempienti istruttori, ritenendo necessario, ai fini della decisione, acquisire i seguenti atti: a) gli atti in data 25 ottobre 1977 e 21 dicembre 1977 con i quali la Soprintendenza si era espressa sulla compatibilità del piano di lottizzazione approvato dal Comune di Peschici nel 1977; b) il piano di lottizzazione oggetto del parere.

6. Acquisiti tali atti, depositati dal Ministero appellante, la causa, all’udienza del 25 ottobre 2011, è stata trattenuta per la decisione.

7. L’appello non merita accoglimento.

7.1. Si deve senz’altro ribadire la diversità tra l’oggetto delle valutazioni della Soprintendenza espresse in sede di formazione del piano di lottizzazione e quelle espresse in sede di autorizzazione paesaggistica ai fini della cogestione del vincolo.

Invero, come questo Consiglio di Stato ha già rilevato (Cons. Stato, VI, 22 agosto 2003, n. 4766) si deve anzitutto escludere che la presenza di un piano sopraordinato (in quella specie, un piano paesistico) degradi l’intervento autorizzatorio sul singolo manufatto ad un mero controllo di corrispondenza del progetto alle norme costruttive del piano, trasformando l’autorizzazione da atto tecnicodiscrezionale in atto vincolato, giacché, come rilevato da autorevole dottrina, resta sempre salvo un ampio margine di apprezzamento della situazione concreta, dato che il piano non è suscettivo di assorbire interamente la verifica di garanzia dell’interesse paesaggistico, rimessa il più delle volte a valutazioni di tipo qualitativo, non traducibili in norme generali e riferentesi direttamente ai valori tutelati col vincolo. Sicché la valutazione di compatibilità paesaggistica a suo tempo espressa circa il piano non comporta l’assorbimento definitivo della discrezionalità tecnica a quella sede astratta dalla contingenza da legittimare, e non giunge a eliminare, o a rendere virtuale o meramente applicativo, il giudizio concreto, da sviluppare nei termini consentiti in sede di annullamento dall’art. 159 d.lgs. 22 gennaio 2004. n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio (o oggi, pienamente nel merito, con il previo parere di compatibilità ai sensi dell’art. 146).

Analoga è la considerazione da fare quando vi è stato, in virtù di una legge regionale, un parere della Soprintendenza reso in sede di formazione di uno strumento urbanistico attuativo. Per le medesime ragioni, infatti, un siffatto parere non assorbe il vaglio soprintendentizio di cui all’art. 159 (oggi: all’art. 146), se non limitatamente a quanto già manifestato circa gli elementi del singolo manufatto che già sono espressi e definiti, senza margini ulteriori di variazione, nella progettazione del piano attuativo (come nelle lottizzazioni può essere, ad es., per la localizzazione o l’allineamento dei singoli fabbricati) sottoposto a quel preventivo parere.

Nel caso di specie, poiché dagli atti risulta che – in sede di vaglio dell’autorizzazione paesaggistica – la Soprintendenza è andata in contraddizione con quel suo precedente parere, non è in contestazione la sussistenza del potere di valutazione del singolo intervento, ma l’adeguatezza della motivazione, sulla cui base l’autorizzazione paesaggistica è stata poi annullata.

Invero, la valutazione positiva di compatibilità paesaggistica espressa in sede di formazione del piano di lottizzazione, anche se non assorbe le successive valutazioni relative al singolo intervento, implica, tuttavia quando vi è contraddizione intrinseca con quanto espresso in sede di piano urbanistico attuativo e in riferimento a quell’oggetto, uno specifico onere motivazionale. E nel caso di specie, la Soprintendenza, in sede di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, proprio in corrispondenza dell’ampiezza della sua residua sua potestà tecnicodiscrezionale, avrebbe dovuto dare atto delle ragioni che, con riferimento al singolo intervento perfettamente attuativo del piano, determinavano il superamento del precedente avviso.

7.2. Nella fattispecie, l’illegittimità del provvedimento discende dalla circostanza che, nell’esercizio del potere di valutazione tecnicodiscrezionale del singolo intervento – si ribadisce, certamente sussistente anche dopo il nulla osta espresso in sede di piano di lottizzazione – la Soprintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica con una motivazione insufficiente e contraddittoria.

7.2.1. La motivazione è insufficiente perché omette di dar conto di quali siano le ragioni per cui l’intervento in questione, dal punto di vista paesaggistico, contrasti con quanto già legittimato in sede di strumento urbanistico attuativo e in riferimento a quell’oggetto.

7.2.2. La motivazione è contraddittoria, nella misura in cui, come correttamente rileva il Tribunale amministrativo, e come risulta dagli atti, nel parere precedente espresso (in data 25 ottobre 1977), la Soprintendenza (avendo raccomandato che le case a schiera fossero ubicate in maniera da adeguarsi all’andamento naturale del terreno e che a tal fine fossero sfalsate sia in senso planimetrico). ha riscontrato positivamente proprio alcune delle circostanze che nell’atto gravato sono, invece, valutate negativamente.

8. L’appello, in definitiva, deve essere respinto.

Sussistono i presupposti per compensare le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 15-12-2011, n. 9788

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente impugna:

la nota n. 245451 del 18 ottobre 2005, con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento gli ha comunicato la sua inidoneità attitudinale a prestare servizio quale carabiniere effettivo e la conseguente esclusione dal concorso.

la "eventuale graduatoria elaborata in seguito all’espletamento delle prove selettive".

Come seguono i motivi di ricorso:

1)violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi generali in materia di pubblico concorso nonché eccesso di potere e sviamento;

2)eccesso di potere sotto altri profili sintomatici.

Come seguono le censure articolate in gravame:

a)difetto di motivazione: non è dato comprendere quali siano le carenze che secondo la commissione hanno reso non idoneo il ricorrente sotto il profilo attitudinale;

b)il giudizio è contraddetto dalla idoneità conseguita dal ricorrente come carabiniere ausiliario;

c)la contraddittorietà emerge, altresì, a motivo dei brillanti precedenti di carriera del ricorrente sotto il profilo disciplinare e di rendimento in servizio come carabiniere ausiliario.

L’intimata amministrazione, per mezzo della costituita Avvocatura di Stato, ha depositato in giudizio, in data 18 luglio 2011, atti e documenti inerenti la divisata valutazione attitudinale.

Alla udienza del 19 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Si può prescindere dalla integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati dichiarati idonei ed inclusi nella graduatoria di merito in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso (art. 49, c. 2^, D.Lvo n. 104/2010).

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo ai fini dell’ammissione alla ferma quadriennale dei carabinieri ausiliari avendo accertato, la commissione, "a seguito di esame del protocollo delle prove… (test somministrati, relazione psicologica, scheda di valutazione relativa all’intervista attitudinale di selezione)…. il mancato possesso del richiamato profilo attitudinale richiesto per prestare servizio quale carabiniere effettivo.

Il giudizio tecnico, medicolegale, risulta congruamente motivato con rinvio relazionale alla documentazione istruttoria valutativa del candidato ricorrente.

Dalla documentazione versata in giudizio non si evince alcuna violazione del protocollo metodologico nell’incedere della valutazione.

La commissione, per l’accertamento attitudinale, si è avvalsa delle procedure tecniche e delle cognizioni note a livello scientifico ordinariamente seguite per la selezione dei candidati ed applicate indifferentemente ed indistintamente, in modo uguale, nei confronti di tutti i candidati.

Segnatamente, essa ha fatto uso dei criteri approvata con determinazione n. 201/6251995, datata 22 maggio 1999 del Comando Generale -I Reparto CNSR avente per oggetto "D.L. 198/1995. Attuazione dell’art. 3 della L. n. 216/1992 in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non dirigente dell’Arma dei Carabinieri".

Nessun contrasto, all’esame della documentazione, si coglie tra la relazione psicologica e la scheda di valutazione attitudinale.

L’ufficiale psicologo ha riscontrato "un soggetto semplice, di poche pretese, ricettivo nei confronti dell’ambiente e tendenzialmente incline ad adattarsi alle condizioni esterne senza porsi molti problemi: tale circostanza può però renderlo tendenzialmente acquiescente e solo moderatamente resistente alle pressioni esterne".

Sulla scorta di questi rilievi, l’ufficiale psicologo ha individuato gli elementi da verificare durante il colloquio, tra i quali: capacità di sostenere con continuità un adeguato livello di prestazione in situazioni di sovraccarico lavorativo e di potenziale rischio, riuscendo ad essere per gli altri esempio e guida".

Criticità, quelle da verificare, di non implausibile incompatibilità con il profilo richiesto ad un carabiniere effettivo (e non più ausiliario).

L’ufficiale perito selettore, in sede di colloquio volto a valutare le criticità emerse all’esito della somministrazione del questionario e dei rilievo dell’ufficiale psicologo, ha riscontrato nell’area comportamentale (livello evolutivo) "un soggetto piuttosto superficiale che deve ancora acquisire la maturità necessaria per il ruolo cui aspira. Piuttosto accondiscendente nel modo di porsi ha dimostrato difficoltà nel gestire le proprie emozioni mostrandosi a disagio".

Anche il perito selettore, dunque, ha colto gli stessi elementi di criticità emersi in sede di esame psicologico.

V’è di più.

Lo stesso perito selettore ha riscontrato insufficienze anche nell’area dell’assunzione di ruolo (capacità d’adattamento ambientale, sociale e motivazionale).

Il ricorrente si è mostrato, infatti, "molto indipendente che mal si adatterebbe a contesti altamente strutturati, ancora molto legato al contesto di origine. La motivazione espressa in modo molto generico è sentita in modo non adeguato a sostenerlo nel lungo periodo. Esigui i margini d miglioramento".

La valutazione attitudinale dell’ufficiale perito selettore ha confermato, pertanto, tutte le criticità emerse in sede testologica e di relazione psicologica, individuandole correttamente, tenuto conto delle risultanze istruttorie, nell’area comportamentale ed in quella dell’assunzione di ruolo.

Quegli stessi elementi di criticità sono stati successivamente confermati, in sede di colloquio di approfondimento, da parte della commissione attitudinale.

E’ bene chiarire che l’eventuale giudizio di compatibilità in una delle tre aree (nella fattispecie, quella cognitiva) non può essere esteso anche alle altre due aree (quale sintomo di contraddittorietà) trattandosi di accertamenti e valutazioni relative ad aree interdipendenti ma funzionalmente autonome e non sovrapponibili.

Nel caso di specie, nessun elemento sintomatico ha, dunque, trovato conferma riguardo ad una eventuale violazione dell’obbligo metodologico, motivazionale e valutativo che risulta, pertanto, regolarmente adempiuto dalla commissione.

Esclusa la violazione del protocollo metodologico ed appurata la sussistenza di un non implausibile nesso eziologico tra le risultanze istruttorie ed il giudizio finale, nel merito della valutazione questa autorità giudiziaria non può entrare (per i noti limiti esterni che perimetrano l’esercizio dei poteri giurisdizionali.

Il divisato giudizio di inidoneità attitudinale costituisce, pertanto, il non implausibile sbocco dell’iter valutativo, immune da vizi logici e travisamento dei fatti.

Il ricorrente censura l’impugnato provvedimento anche sotto il profilo della contraddittorietà rispetto alla idoneità ottenuta quale carabiniere ausiliario ed alla brillante carriera (sempre quale carabiniere ausiliario).

Il Collegio osserva che:

non è implausibile che il profilo attitudinale (che l’amministrazione valuta positivamente allorquando il soggetto, esaminato con proiezione verso i compiti che lo attendono, dia affidamento di ben adempiere questi ultimi) abbia potuto subire modificazioni nel corso del tempo (per fattori esogeni o endogeni alla stessa vita militare);

sussiste obiettiva differenza, quanto meno funzionale, tra il giudizio sotteso al concorso per carabiniere ausiliario, nel quale il ricorrente sostiene di essere stato riconosciuto idoneo, e quello volto all’arruolamento quale carabiniere effettivo in ferma quadriennale trattandosi di valutare, sì, le medesime caratteristiche ma secondo criteri più stringenti avuto riguardo alle diverse esigenze e prospettive che connotano il reclutamento di tali militari, tali da rendere oggettivamente incomparabili le due situazioni a confronto che, per la diversità di contenuti e prospettive professionali, ben possono condurre ad un giudizio di segno opposto;

il giudizio di idoneità conseguito dall’interessato quale carabiniere ausiliario, il suo vissuto lavorativo e lo stato di servizio non sono, pertanto, ontologicamente comparabili con il giudizio all’esito degli accertamenti per accertare l’idoneità quale carabiniere effettivo, ciò in considerazione del maggior rigore con il quale l’amministrazione deve vagliare le caratteristiche del candidato ai fini della sua idoneità a svolgere un servizio di natura continuativa e certamente più impegnativo;

il comportamento tenuto dal ricorrente durante l’attività di carabiniere ausiliario (12 mesi) e gli apprezzamenti ricevuti nel corso del relativo servizio si pongono, per contenuti e finalità, fuori dall’orbita causale con il giudizio attitudinale attenendo, i primi, all’impegno ed alla diligenza con la quale il servizio deve essere (doverosamente) disimpegnato ed il secondo ad aspetti reconditi della personalità del candidato esaminati in relazione alle finalità specifiche del servizio e valutate dalla commissione alla luce dei diversi e più specifici compiti che il valutato sarà chiamato ad assolvere.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso in esame non è meritevole di accoglimento e va, perciò, respinto

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di giudizio in favore Ministero della difesa che si liquidano in Euro 2.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.