Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 11-02-2011) 09-03-2011, n. 9396

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ott. D’Ambrosio Vito che ha concluso per annullamento con rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9.12.2009 il Tribunale di Udine – Sez. Dist. di Palmanova – condannava T.C., all’esito di giudizio celebrato con il rito ordinario a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, alla pena di mesi uno e giorni quindici di arresto (sostituita detta pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria di Euro 1.710,00 di ammenda) e di Euro 1500,00 di ammenda, per il reato di guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), (tasso alcolemico pari a 2,89 g/l alla prima prova e 3,04 g/l alla seconda): fatto accertato in (OMISSIS). Il Tribunale disponeva altresì la sospensione della patente di guida della T. per la durata di anni uno e mesi quattro, nonchè la confisca dell’autovettura Renault Clio tg. (OMISSIS) di proprietà dell’imputata: a tale ultimo riguardo, il Tribunale, riconoscendo natura di misura di sicurezza patrimoniale alla misura ablativa, riteneva di dover disporre la confisca dell’auto in applicazione dell’art. 200 c.p.p. – secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione – a nulla rilevando, quindi, che il fatto contestato alla T. fosse stato commesso prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 92 del 2008 (poi convertito in L. n. 125 del 2008) istituivo della confisca (obbligatoria) del veicolo in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale, previsti dal codice della strada.

Ha proposto ricorso per cassazione la T., tramite il difensore, deducendo violazione di legge in ordine alla disposta confisca, trattandosi di misura introdotta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 entrato in vigore successivamente alla data di accertamento del reato contestato alla T. stessa, e dovendo riconoscersi a detta misura, ad avviso della ricorrente, natura sanzionatoria con conseguente divieto di retroattività.

Va premesso che l’imputata ha inteso all’evidenza proporre ricorso diretto per cassazione, per violazione di legge, pur trattandosi di sentenza appellabile in quanto di condanna a pena detentiva congiunta a quella pecuniaria (a nulla rilevando, ai fini della appellabilità, la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria).

La denuncia di violazione di legge è fondata. In presenza di un contrasto interpretativo che si era inizialmente delineato nella giurisprudenza di legittimità, le Sezioni Unite di questa Corte (Sent. n. 23428 del 25/02/2010 Cc. – dep. 18/06/2010 – Rv. 247042) hanno affermato il principio di diritto secondo cui "la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, così come per quella di guida in stato di ebbrezza, non è una misura di sicurezza patrimoniale, bensì una sanzione penale accessoria" (chiarendo in motivazione che, pertanto, la misura ablativa in argomento non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima della sua introduzione). Orbene, poichè la confisca (obbligatoria) del veicolo – in relazione ai reati di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, comma 2, lett. c), guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e rifiuto di sottoporsi all’accertamento strumentale, previsti dal codice della strada – è stata istituita con la novella del 2008 (ulteriori modifiche sono state poi recentemente apportate con la legge n. 120 del 2010), ed essendo stato accertato il 25 marzo 2008 il reato per il quale la T. è stata condannata, la confisca del veicolo, nel caso in esame, non poteva essere disposta: ne consegue che l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte concernente la statuizione della confisca che va quindi eliminata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca, che elimina.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-03-2011, n. 1751 Edilizia popolare ed economica

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Svolgimento del processo

Il Comune di Cagliari ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. della Sardegna, in accoglimento dei ricorsi proposti da una serie di soggetti (in epigrafe meglio indicati) già soci della cooperativa L.T. S.c. a r.l., ha annullato gli atti con i quali a costoro era stato richiesto, in quanto cessionari in virtù di apposita convenzione di aree acquisite per la realizzazione di alloggi di tipo economico e popolare, il pagamento pro quota delle somme aggiuntive erogate dall’Amministrazione a seguito di rideterminazione giudiziale dell’indennità di espropriazione.

A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha dedotto l’erroneità dell’affermazione del T.A.R. secondo cui l’obbligo di corrispondere le maggior somme suindicate non trovava riscontro in alcuna clausola della convenzione inter partes, e peraltro l’obbligo del pagamento del prezzo di cessione determinato in misura corrispondente ai costi di acquisizione dei suoli e delle relative opere di urbanizzazione, ai sensi dell’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, nr. 865, riguarderebbe soltanto i cessionari e non anche i successivi acquirenti degli alloggi realizzati.

Resistono gli appellati in epigrafe indicati, i quali assumono l’infondatezza dell’appello e concludono per la conferma della sentenza impugnata.

All’udienza del 1 febbraio 2011, la causa è stata introitata per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il presente contenzioso trae origine dalla convenzione stipulata in data 25 febbraio 1985 fra il Comune di Cagliari e i soci della cooperativa L.T. S.c. a r.l., avente a oggetto la cessione di suoli ricompresi nel Piano di Zona denominato "Mulinu Becciu 1°" ai fini della realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare.

In primo grado, un gruppo di cessionari e di acquirenti degli alloggi realizzati sui suoli in questione ha impugnato i provvedimenti con i quali l’Amministrazione comunale, a seguito della rideterminazione giudiziale dell’indennità di espropriazione in conseguenza di cause intentate dagli originari proprietari delle aree, ha ripartito pro quota fra i cessionari i maggiori oneri sostenuti per l’acquisizione delle aree medesime procedendo a richiedere il relativo pagamento.

Con la sentenza oggetto dell’odierno gravame, il T.A.R. della Sardegna ha accolto il ricorso delle parti private sulla base di un duplice ordine di considerazioni:

a) l’obbligo dei cessionari di corrispondere gli importi ulteriori per cui è causa non trovava fondamento in alcuna clausola espressa dell’originaria convenzione stipulata col Comune, nella quale era previsto unicamente l’obbligo di pagare i costi sostenuti per l’acquisizione delle aree (all’epoca noti);

b) l’art. 35 della legge 22 ottobre 1971, nr. 865, nel quale l’Amministrazione ravvisa il fondamento normativo della propria pretesa, oltre a essere anch’esso riferito ai soli costi determinati all’epoca della cessione, regola esclusivamente i rapporti tra Amministrazione cedente e soggetti cessionari e non può estendersi anche ai successivi acquirenti degli alloggi, pena la trasformazione dell’obbligo de quo in un’inammissibile ipotesi di onere reale.

2. Ciò premesso, l’appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento.

3. Ed invero, come è chiaro dalla sintetica esposizione in fatto appena svolta, la questione centrale e unica del giudizio concerne la portata della disposizione ex art. 35, l. n. 865 del 1971, nella parte in cui stabilisce che il prezzo della cessione debba essere convenzionalmente determinato in misura corrispondente ai costi di acquisizione dei suoli e delle relative opere di urbanizzazione.

Al riguardo, questo Consesso ha più volte avuto modo di affermare che il dovere di reintegrare l’Amministrazione cedente di tutti i costi sostenuti per l’acquisizione delle aree discende ex lege dalla disciplina sopra richiamata, di modo che, quand’anche nella convenzione siano stati quantificati sia il costo per l’acquisizione delle aree sia le spese per l’urbanizzazione, il Comune ha diritto di ripetere ai singoli acquirenti degli alloggi edificati l’importo pro quota di quanto effettivamente speso sia per l’acquisizione delle aree (corrispettivo da adeguare alla effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della definizione della pratica espropriativa) sia per la loro urbanizzazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2005, nr. 453; Cons. Stato, sez. V, 1 dicembre 2003, nr. 7820).

Nella prima delle decisioni testé richiamate si è altresì precisato che tale obbligo legale soffre deroga unicamente per le maggiori spese estranee alle procedure di acquisizione e urbanizzazione, o comunque a queste non riconducibili causalmente (ipotesi che, come è incontestato, non ricorrono nel caso che qui occupa).

Ne discende che non hanno pregio le argomentazioni, tutte incentrate su una considerazione negoziale e "paritetica" degli obblighi de quibus, sulla base delle quali il primo giudice ha escluso la sussistenza del potere comunale di ripetere le maggiori somme spese.

4. Tenuto conto peraltro della non copiosa giurisprudenza esistente sul tema (ancor meno all’epoca della proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio), sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-06-2011, n. 14475 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

M.A.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 18.7.1967 al 11.3.2008.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione

L’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente, che agisce in questa fase unicamente iure ereditatis quale successore di M. A. che aveva iniziato il giudizio e che è deceduto in data 4.2.1974, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, avendo la Corte di merito rigettato la sua domanda in quanto il dante causa è deceduto anteriormente ai 1.8.1973, data nella quale l’Italia ha riconosciuto la competenza in materia della CEDU, e quindi prima che l’irragionevole durata del processo assumesse rilevanza per il diritto interno, e la pronuncia sotto tale profilo non è stata contestata.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-04-2011) 28-04-2011, n. 16593 Sanzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il decreto impugnato il Giudice di Pace di Casoria ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli in data 22.10.2009, con il quale sono stati imposti a B.M., ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis il divieto di allontanarsi dal Comune di residenza, l’obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le ore 22 e di non uscire prima delle ore 6, il divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore per la durata di anni uno.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso il difensore del B., che lo denuncia per violazione di norme processuali e mancanza di motivazione.

Si osserva che il provvedimento del Questore è stato notificato al B. il giorno 27.1.2010 alle ore 11,30. Il Giudice di Pace ha convalidato tale provvedimento con decreto del 28.1.2010, notificato all’interessato quello stesso giorno alle ore 17,30, a poco più di ventiquattro ore dal momento in cui gli era stato notificato il provvedimento del Questore.

Si deduce, quindi, che, analogamente a quanto affermato per le misure di prevenzione stabilite dalla L. n. 401 del 1989, art. 6 all’interessato deve essere garantito un termine per esercitare il diritto di difesa dinanzi al Giudice di Pace non inferiore a quello di quarantotto ore entro il quale il Questore deve chiedere la convalida dal momento della notifica al prevenuto.

Il ricorso è fondato.

L’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte è ormai consolidato nell’affermare che "E’ illegittimo, per violazione del diritto all’intervento e all’assistenza difensiva, il decreto del giudice di pace che convalidi il provvedimento adottato dal questore ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75-bis prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore dalla notifica all’interessato". (sez. 6, 15.10.2010 n. 39212, Palma, RV 248688;

sez. 4, 15.7.2010 n. 32065, Scanagatta, RV 248203; sez. 6, 9.12.2009 n. 3521 del 2009, Sticco, RV 242657).

E’ stato già esaustivamente osservato nei citati precedenti giurisprudenziali e nella requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte che il decreto del Questore costituisce una misura limitativa della libertà personale, e, come tale, inquadrabile nella categoria delle misure di prevenzione (come risulta dal fatto che il suo contenuto rientra nelle prescrizioni della L. n. 1423 del 1956, ex art. 5), sicchè lo stesso è impugnabile per cassazione, come peraltro desumibile, sia pur implicitamente, dallo stesso dato normativo che prevede la ricorribilità del provvedimento di revoca o di modifica della misura ( D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 bis, comma 3) Trattandosi di misura di prevenzione, le garanzie applicabili vanno funzionalmente coordinate con quelle operanti per misure analoghe, quali ad esempio la L. n. 1423 del 1956, art. 4 e la L. n. 401 del 1989, art. 6.

In tale ultima materia, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sez. 3, 26136/2008, Senatore; sez. 3, 2471/2008, Castellano), il termine a difesa, per la presentazione di memorie e deduzioni al G.I.P. è di 48 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento di prescrizioni del Questore. Questa Corte, infatti, (cfr. ex plurimis, citate: Cass. Penale sez. 3, 26136/2008 Senatore; Sez. 3, sent. 17 gennaio 2008, n. 2471, Castellano) ha evidenziato che l’art. 111 Cost., comma 2, inserito dalla Legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nello stabilire che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, ha conferito veste autonoma al principio della parità delle parti, peraltro già insito nel pregresso sistema dei valori costituzionali (da ultimo Corte cost. n. 26 del 2007), In tale ambito si è affermato che, con riferimento al provvedimento del Questore, impositivo dell’obbligo di presentazione alla Autorità di P.S. ( L. n. 401 del 1989), pur in mancanza di una espressa previsione in tal senso, la decisione sulla convalida è affetta da nullità se è pronunciata prima della scadenza del termine dilatorio di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento, entro il quale il Pubblico ministero può richiedere la convalida e l’interessato può presentare memorie e deduzioni (cfr. sez. 3, U dicembre 2007, 2471, Rv. 238537).

Orbene, pur nella varietà procedimentale di tali misure, ragionevolmente differenziate in virtù delle peculiarità specifiche e delle situazioni di urgenza e necessità che si determinano, ciò non può escludere l’insuperabilità di un livello minimo e incomprimibile di garanzie, il quale deve comunque essere assicurato.

In tale prospettiva, è stato affermato da questa Corte (giurisprudenza citata) che, se è stato fissato per il Questore il termine di 48 ore per chiedere la convalida, appare irragionevole negare alla controparte un identico spazio cronologico per controdedurre, in un contesto generale di parità di risorse rispetto alla difesa.

Pertanto, deve essere affermato che il destinatario del provvedimento deve poter disporre un identico termine (a difesa) di quarantotto ore (parimenti decorrente dalla notifica del provvedimento del questore), per presentare memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento stesso, cosi come il Questore ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica della sua decisione all’interessato) per comunicare il provvedimento agli effetti della convalida.

Nel caso in esame, come osservato in narrativa, il provvedimento del Questore è stato notificato al B. il giorno 27.1.2010 alle ore 11,30 ed il Giudice di Pace lo ha convalidato con decreto del 28.1.2010, notificato all’interessato quello stesso giorno alle ore 17,30, sicchè non risulta rispettato il termine minimo, accettabile e ragionevole, per garantire, in concreto, l’esigenza dell’interessato di avere un margine temporale adeguato, per approntare e proporre al giudice della convalida le proprie deduzioni e difese.

Per effetto di quanto rilevato il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio e deve essere dichiarata la inefficacia del decreto del Questore di Napoli del 22.10.2009.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dichiara l’inefficacia del decreto del Questore di Napoli del 22.10.2009.

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