T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 13-05-2011, n. 723

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la questione attiene all’art. 1ter l. 102/09, co. 4, lett. d) nella parte in cui individua i requisiti di reddito necessari per regolarizzare un collaboratore domestico,

– l’asserito datore di lavoro del ricorrente infatti è titolare di un reddito imponibile inferiore alla soglia di 20.000 euro da CUD 2009, ed ha presentato documenti falsi da cui ha fatto risultare il superamento della soglia,

– nel ricorso la difesa del ricorrente oblitera del tutto la circostanza che sono stati presentati a sostegno della domanda documenti falsi (che già di per sé sarebbe motivo sufficiente per respingere la domanda di emersione) e sostiene che la mancanza del reddito sarebbe sanabile aggiungendo il reddito del figlio della ricorrente o mediante sostituzione del datore di lavoro con altro che si era dichiarato disponibile nelle more,

– ma il subentro non è possibile perché comunque alla base c’è un rapporto costituito in modo irregolare (il subentro sarebbe possibile al più – nell’ipotesi ancora non adeguatamente scrutinata in giurisprudenza in cui lo si ritenesse possibile anche per l’emersione 2009 – se ci fosse un rapporto regolare alla base, ed un datore che prima della stipula de contratto di lavoro si rifiuta di continuare a mantenere il rapporto di lavoro regolarmente costituito), che quindi non costituisce titolo su cui può subentrare alcuno,

– in ordine poi alla possibilità di integrare il reddito con quello del figlio della ricorrente, si rileva che dal doc. 3 depositato in giudizio (che è l’unico elemento messo a disposizione del collegio sul punto; si precisa che il documento in questione è depositato senza gli allegati citati nel suo corpo) non emerge che si tratti di figlio convivente, che è il presupposto necessario per poter valutare se sia stato integrato il requisito "di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito",

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di lite che quantifica in euro 500, oltre accessori (se dovuti).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20059 Opposizione all’esecuzione procedimento

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Svolgimento del processo

Il Comune di Roma proponeva opposizione all’esecuzione avverso l’atto di pignoramento in estensione notificatogli dalla CALFIN s.r.l. nel corso del procedimento di esecuzione forzata presso terzi notificata da CITA s.p.a. alla Banca di Roma s.p.a. e alla Banca Monte dei Paschi di Siena.

Si costituiva la sola CALFIN s.p.a. (ora CALFIN s.r.l.) che chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Roma, respinta l’opposizione in riferimento ai motivi proposti nel ricorso, dichiarata l’inammissibilità del motivo di opposizione relativo al mancato rispetto del termine dilatorio L. n. 30 del 1997, ex art. 14 e L. n. 269 del 2003, art. 44 accertata la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo e la conseguente inesistenza del credito fatto valere nel processo esecutivo dalla CALFIN la condannava alla restituzione in favore del Comune di Roma della somma percepita in virtù dell’ordinanza di assegnazione in data 8 aprile 2004, pari a 31.082.267,33 Euro oltre interessi legali dal 22 aprile 2004 al saldo.

Ha proposto appello la CALFIN. Il Comune di Roma ne ha chiesto il rigetto e, in via condizionata, ha proposto appello incidentale per l’accoglimento dei motivi di opposizione proposti con l’atto introduttivo del giudizio.

La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello perchè, essendo stata la sentenza del Tribunale depositata il 1 marzo 2006, alla vicenda processuale deve essere applicato l’art. 616 c.p.c. nel testo introdotto dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 che esclude l’impugnabilità delle sentenze relative alle cause di opposizione all’esecuzione. La Corte territoriale ha inoltre rilevato la tardività dell’appello notificato oltre il termine di trenta giorni dalla data di notifica della sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione Calfin s.r.l. con due motivi di impugnazione.

Si difende con controricorso il Comune di Roma e propone ricorso incidentale condizionato.

Il Comune deposita memoria difensiva.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 nonchè dell’art. 616 c.p.c. nel testo previgente alla riforma delle esecuzioni mobiliari e nel testo rimasto in vigore fino alla riforma del codice di procedura civile. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 disp. gen. ( art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4).

La società ricorrente contesta l’applicazione del testo dell’art. 616 c.p.c. novellato dalla L. n. 52 del 2006 rilevando che il principio dell’immediata applicazione dello jus superveniens processuale deve essere temperato dal principio di affidamento legislativo ovverosia dall’esigenza di impedire che gli effetti degli atti processuali già formati siano alterati dalla nuova normativa con pregiudizio del diritto di difesa delle parti. In particolare mentre questa esigenza non si pone rispetto alle norme che incidono sulla tecnica processuale essa ricorre nei casi che, come quello per cui si controverte, di soppressione dell’impugnabilità delle sentenze, pongono in essere una diversa conformazione dell’azione e della tutela sostanziale che ne deriva.

La censura di parte ricorrente pur meritando la dovuta attenzione non appare fondata in quanto il parametro dell’affidamento legislativo va valutato e misurato proprio in base al concreto pregiudizio per il diritto di difesa delle parti la cui tutela non può essere concepita come opzione preferenziale, rimessa al giudice, fra la nuova e vecchia disciplina secondo astratti criteri di maggiore o minore pienezza della tutela derivante dalla vecchia o dalla nuova disciplina. La soppressione della previsione di appellabilità per le sentenze in materia di opposizione all’esecuzione rispondeva ad esigenze di maggior speditezza della definizione di tali processi e tale scelta del legislatore non può evidentemente essere sindacata dal giudice ai fini dell’applicazione temporale della nuova normativa. In relazione a tale limitazione necessaria della contemperazione del diritto di difesa con gli effetti della applicazione immediata dello jus supervenisns la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. 1402/2011) ha stabilito che per le sentenze, in materia di opposizione all’esecuzione, pubblicate prima del 1 marzo 2006, il regime di impugnazione applicabile è quello dell’appello mentre per quelle pubblicate da tale data in poi diventa applicabile la nuova regola della non appellabilità con la conseguenza della esclusiva ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost..

Il secondo motivo di ricorso e il ricorso incidentale condizionato risultano assorbiti dall’esame del primo.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi riferibili alla novità della questione oggetto della controversia per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 04-03-2011) 10-06-2011, n. 23372

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 9.6.2004, il Tribunale di Messina dichiarò L.F. e C.S. responsabili del reato di cui all’art. 648 c.p. e concesse le attenuanti generiche li condannò alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed Euro 400,00 di multa ciascuno.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 1.2.2010, confermava la decisione di primo grado.

Ricorre per cassazione l’imputato L.F., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per omessa motivazione in ordine alla dedotta nullità della sentenza di primo grado, per illeggibilità della sentenza di primo grado manoscritta;

2) la violazione dell’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p. in relazione all’art. 192 c.p.p. per vizio di motivazione; 3) violazione dell’art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra fatto contestato e sentenza in ordine alla data del commesso reato.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato C. S., deducendo: 1) la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per omessa motivazione in ordine alla dedotta nullità della sentenza di primo grado per illeggibilità della sentenza di primo grado manoscritta; 2) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, illogicità e contraddittorietà delle motivazioni, e travisamento del fatto; 3) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) per inosservanza ed errata applicazione di norme della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto responsabilità in assenza di prova sulla intermediazione o vendita effettuata dal C.; 4) la violazione dell’art. 521 c.p.p. per mancanza di correlazione tra fatto contestato e sentenza in ordine alla data del commesso reato.

Chiedono pertanto l’annullamento della sentenza.
Motivi della decisione

I tre motivi di ricorso presentati da L.F. sono pressocchè identici a quelli di cui ai numeri uno, due e quattro del ricorso di C.S., e possono essere pertanto esaminati congiuntamente.

Il primo motivo è infondato. Rileva, a riguardo, il Collegio che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottate. Del resto solo l’indecifrabilità grafica della sentenza, che non dia luogo a una mera difficoltà di lettura, è causa di una nullità generale a regime intermedio (v. Cass. S.U. sent. n. 42363/2006, rv. 234916), e – nella fattispecie – la grafia della sentenza di primo grado non risulta illeggibile, ma comporta unicamente una mera difficoltà di lettura, superabile peraltro senza uno sforzo eccessivo; ne consegue che non si è verificata la nullità dedotta peraltro in appello dal solo C.S., nè la sentenza impugnata appare carente di motivazione sul punto. Entrambi ricorrenti hanno, infatti, dedotto ulteriori motivi d’appello in merito allo stesso "iter" argomentativo che ha condotto alla decisione di primo grado, e la Corte territoriale, rispondendo a tutti gli altri motivi, ha implicitamente disatteso le deduzioni circa la nullità della sentenza sollevata dal C..

Anche il secondo motivo è infondato. Invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la qual cosa è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con l’acquisto in mala fede. In tal caso la ricorrenza dell’elemento indicativo del dolo non viene affermata sulla base della stigmatizzazione negativa della legittima scelta dell’imputato di tacere ma sulla base del fatto oggettivo che lo stesso non ha ritenuto di dare alcuna spiegazione in ordine alle circostanze e alle modalità nelle quali e con le quali ebbe ricevere la cosa provento di delitto (Cass. Sez. 2^, n. 35176/07; Sez. 2^, n. 15757/03; Sez. 2^, n. 1176/03). La Corte ha illustrando, con motivazione sintetica ma congrua ed esente da evidenti vizi logici, le ragioni per le quali, sulla scorta delle risultanze processuali, è pervenuta all’affermazione di responsabilità, e facendo corretta applicazione del principio in questione, ha rilevato sia il dato fattuale della certa disponibilità da parte degli imputati dell’autovettura, sia quello processuale del fatto che gli stessi non hanno offerto alcuna giustificazione sulla provenienza del mezzo e sul suo possesso.

Anche il terzo motivo del ricorso di L.F. e il quarto motivo del ricorso di C.S. sono infondati. Premesso che – ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’art. 521 c.p.p., deve tenersi conto non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicchè questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (v. Cass. Sez. 3^, sent. n. 15655/2008 Rv. 239866; Sez. 4^, sent. n. 18611/2003 Rv. 228342) – osserva il collegio che, nella fattispecie, l’erronea indicazione nel capo di imputazione della data di accertamento del reato (indicata per mero ed evidente errore materiale nel 29.8.1999, ovvero in data addirittura successiva alla data (31.3.1999) del decreto di citazione a giudizio) è da considerarsi del tutto ininfluente, in quanto – come rilevato dalla Corte territoriale – la data del commesso reato coincide con quello di accertamento del reato (29.8.1996), risultante con assoluta certezza dal verbale di sequestro dell’autovettura oggetto di ricettazione contenuto nel fascicolo del dibattimento, e gli imputati, pertanto, hanno avuto modo di difendersi e di conoscere esattamente tutti i termini della contestazione.

Con il terzo motivo di ricorso, il C. deduce la violazione dell’art. 192 c.p.p., comma 3, rilevando che la Corte, pur non spiegando come e perchè i dati processuali smentiscano palesemente le deduzioni difensive, ha apoditticamente affermato che "l’auto era stata acquistata da C.S.", e che tale circostanza risulta unicamente dalle dichiarazioni del L., le quali non sono state sottoposte dalla Corte ad alcuna analisi, tesa ad accertare altresì l’esistenza di riscontri cd. esterni.

Anche tale motivo è infondato.

All’atto del sequestro dell’autovettura in questione, venne acquisita altresì la carta di circolazione e copia della procura speciale a vendere nella quale era nominato procuratore speciale proprio C.S.; tale atto legittimamente acquisito al fascicolo del dibattimento, e le dichiarazioni del L., in merito all’acquisto dell’autovettura, sono stati correttamente indicati dai giudici di merito ai fini del giudizio di responsabilità. Nè il C., con i motivi d’appello, aveva in alcun modo contestato i documenti acquisiti all’atto del sequestro.

I ricorsi sono infondati, e vanno pertanto rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-05-2011) 27-06-2011, n. 25642 Sospensione condizionale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 21.12.2010 il Tribunale di Brindisi in composizione collegiale, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava – per quello che qui ancora interessa- nei confronti di F.V. il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso con sentenza 01.12.2003 della Corte d’appello di Lecce, sul rilievo che si trattava della terza applicazione del beneficio in questione, goduto già per due precedenti sentenze di condanna.

2. Avverso tale ordinanza, limitatamente alla revoca sopra precisata, proponeva ricorso per cassazione l’anzidetto condannato che motivava l’impugnazione deducendo: a) al momento della concessione del beneficio in questione, egli aveva già goduto una sola volta dello stesso beneficio; b) uno dei due precedenti benefici era stato revocato; c) una sentenza a pena sospesa non costituisce titolo per la revoca del beneficio concesso con precedente sentenza.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte depositava quindi motivata requisitoria con la quale richiedeva il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso, infondato in ogni sua deduzione, deve essere rigettato con tutte le dovute conseguenze di legge.

Il primo rilievo del ricorrente (v. sopra sub 2.a) è, invero, infondato, posto che, ai fini in esame, si debba avere riguardo alla data di irrevocabilità della sentenza in questione, sicchè – nella presente vicenda processuale – al momento del passaggio in giudicato della sentenza suddetta il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato concesso già altre due volte, di tal che la revoca doveva effettivamente imporsi ope legis.

E’ altresì infondato anche il secondo motivo del proposto ricorso (v. sopra sub 2.b), atteso che – contrariamente all’infondato assunto del ricorrente – secondo pacifica giurisprudenza sul punto, la successiva revoca del beneficio a suo tempo concesso non può ripristinare la posizione dell’imputato come quella di chi, avendo ottenuto per una sola volta tale concessione, si troverebbe nella condizione soggettiva di poterne usufruire ancora.- Il terzo motivo del ricorso (v. sopra sub 2.c) è, infine, infondato, posto che il terzo beneficio, come detto, deve venire revocato ex lege, di tal che il presupposto dell’argomentazione difensiva non si attaglia alla fattispecie.

Il ricorso, infondato, deve dunque essere rigettato.

Alla completa reiezione dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente F.V. al pagamento delle spese processuali.

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