Cons. Stato Sez. III, Sent., 19-07-2011, n. 4368 Collocamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con ricorso proposto innanzi al Tar Lombardia, sez. Brescia, il cittadino marocchino appellante ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Brescia che ha respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare (presentata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n.102) con riferimento alla condanna (emessa dal Tribunale penale di Bolzano il 23 gennaio 2009) per il reato di violazione dell’ordine di espulsione, previsto dall’art.14, comma 5, del d.lgs.n.286/1998, ritenuto precedente penale ostativo alla regolarizzazione del suddetto lavoratore.

Il Tar adito ha respinto il ricorso con la sentenza breve meglio indicata in epigrafe, condannando il ricorrente soccombente alle spese di lite.

Avverso la suddetta sentenza il cittadino marocchino ha proposto appello,deducendo in particolare che il reato previsto dall’art.14, comma 5 ter cit., non rientrava tra quelli riportati negli artt. 380 e 381 c.p.p., per i quali la norma in questione (art.1 ter, comma 13, legge n.102 del 2009) espressamente escludeva la applicazione del beneficio della regolarizzazione.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Brescia UTG, chiedendo il rigetto dell’appello.

Uditi, alla camera di consiglio del 8 luglio 2011, i difensori presenti per le parti,come da verbale, ed avvisati i medesimi della possibile decisione della controversia nel merito con sentenza breve ai sensi dell’art.60 c.p.a., la causa è passata in decisione.

2. L’appello va accolto alla luce delle determinanti considerazioni di seguito illustrate e con espresso riferimento ai principi enunciati in materia dall’Adunanza Plenaria Cons.St. n.8/2011 cui questo collegio si conforma.

Giova premettere che l’Italia entro il 24 dicembre 2010 non ha recepito la Direttiva comunitaria 2008/115/CE le cui disposizioni in materia di procedure di rimpatrio (artt.15 e 16) non risultavano compatibili con la normativa nazionale che sanziona con la reclusione la condotta del cittadino di un paese terzo che, in violazione di un provvedimento di espulsione, rimane nel territorio nazionale senza giustificato motivo.

Pertanto,poiché le suddette disposizioni comunitarie presentano un grado di dettaglio sufficiente alla loro diretta applicazione nell’ordinamento nazionale (v.Corte Giust.CE sent.28 aprile 2011 in C.61/11 PPU), a partire dal 25/12/2010 la vigenza delle medesime comporta la disapplicazione automatica della norma interna che ha introdotto il reato di cui all’art.14, comma 5ter del d.lgs. n.286 /1998 con la correlata retroattività dell’effetto favorevole (come per la cessazione degli effetti della eventuale condanna già inflitta) in applicazione del principio del favor rei stabilito dall’art.2, comma 2, c.p.

In conseguenza nell’ordinamento vigente risulta venuta meno la previsione normativa che, in presenza del reato di violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, costituiva il presupposto per il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal cittadino di un paese terzo ai sensi dell’art.1 ter legge n.102 del 2009.

Pertanto, applicando i suddetti principi al caso di specie, la condanna inflitta all’appellante per violazione dell’obbligo di lasciare il territorio nazionale non esplica più effetti (per disapplicazione della norma incriminatrice) e conseguentemente il rigetto della domanda di emersione risulta illegittimo per carenza dei presupposti indicati dall’amministrazione, che dovrà, invece, riesaminare la medesima, conformandosi alle statuizioni della presente decisione(v.anche Cons. St.sez. terza,n.2845/2011).

3.Alla luce delle esposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata,il ricorso di primo grado va accolto.

Le peculiari caratteristiche della questione e la sua novità consentono di compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell’Utri, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 05-08-2011, n. 4706 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Gli odierni appellanti sono risultati aggiudicatarii della gara relativa alla scelta mediante licitazione privata di due farmacisti da associare ad una società a prevalente capitale pubblico da costituirsi dal Comune di Fiumicino in forza delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 136 in data 28 luglio 1999 e della Giunta Comunale n. 56 in data 17 febbraio 2000.

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, n. 1180 del 2001 confermata in parte qua dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7093 del 2009, è stato accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata la quale a suo tempo era stata esclusa dalla predetta gara per effetto di clausola del relativo avviso (che prevedeva, nel novero dei requisiti di partecipazione, quello di "non essere già direttore di farmacia"); clausola annullata dalla suddetta sentenza.

E’ seguito il giudizio di ottemperanza, proposto di nuovo davanti al T.A.R. del Lazio dalla originaria ricorrente (attuale appellata). All’esito di quest’ultimo giudizio è stata emessa la sentenza oggetto del presente appello. Con essa, il T.A.R., accogliendo il ricorso:

– ha ordinato all’Amministrazione del Comune di Fiumicino "di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio n. 1180 del 2001, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7093 del 2009, nei termini e limiti… precisati, entro 180 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione";

– ha nominato commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inerzia dell’Amministrazione, "il Prefetto di Roma, o il funzionario da quest’ultimo designato con provvedimento formale, il quale si insedierà alla scadenza del predetto termine e provvederà in luogo del Comune di Fiumicino entro 90 giorni dall’insediamento".

Sostengono gli appellanti che il T.A.R. ha errato, in primo luogo, nel ritenere ammissibile il ricorso proposto dall’odierna appellata e, in particolare, nel ritenere che sussistesse in capo alla ricorrente un interesse ad agire idoneo a farle conseguire un risultato giuridicamente apprezzabile, senza tener conto della sopravvenienza legata all’intervenuto superamento nelle more del giudizio, da parte della ricorrente medesima, dei 59 anni di età. Tale circostanza precluderebbe alla stessa di partecipare all’eventuale rinnovazione della gara per effetto dell’applicabilità al caso di specie dell’art. 4, comma 2, della legge n. 362/1991, che inibisce il conferimento della titolarità di sede farmaceutica ai soggetti che abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, di cui al comma 1 dello stesso art. 4.

In via subordinata, si eccepisce questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, comma 2, per il caso in cui questo Giudice non condivida l’interpretazione circa il campo di operatività della invocata norma come proposta con l’atto di appello.

Si è costituita in giudizio per resistere, senza peraltro formulare difese, la Regione Lazio.

Non si sono costituiti in giudizio né il Comune di Fiumicino né la privata appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla Camera di consiglio del 20 maggio 2011.

2. – L’odierno ricorso in appello è da respingere.

Risulta invero dalla decisione della Sezione V, n. 7093/2009 – che ha confermato in parte qua la precitata sentenza n. 1180/2001 a conclusione del relativo giudizio di appello nel quale gli odierni appellanti avevano formulato analoga eccezione di sopravvenuta carenza di interesse in capo all’originaria ricorrente oggi appellata – che le denunciate sopravvenienze verranno in esame solo in occasione del rinnovo dell’esercizio del potere amministrativo emendato dai vizii riconosciuti con la sentenza di annullamento degli atti di gara (rinnovo che la sentenza in questa sede impugnata ha, senza contestazioni da parte degli appellanti, circoscritto alla "espunzione della clausola della lex specialis annullata in sede giurisdizionale e riammissione della ricorrente, già illegittimamente esclusa dalla procedura selettiva").

Orbene, rileva il Collegio che se, in caso di soggetto illegittimamente escluso da una gara, l’invocato interesse alla rinnovazione della procedura (che realizza il suo interesse al bene della vita sotto il profilo della sua corretta partecipazione alla gara e della connessa possibilità di ottenere l’aggiudicazione) va valutato con riguardo al momento dello svolgimento della procedura stessa ed ai requisiti richiesti (Cons. St., IV, 20 novembre 2006, n. 6772), ne consegue che solo l’assenza, anche sopravvenuta, dei requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis del procedimento (che devono essere posseduti in ogni momento della procedura sino all’aggiudicazione: Cons. St., V, 8 marzo 2011, n. 1446), diversi naturalmente da quelli che hanno dato luogo alla sua illegittima esclusione (e dunque non incisi dall’impugnativa giurisdizionale), è in grado di privare tale concorrente dell’interesse a contestare l’aggiudicazione e, successivamente all’annullamento degli atti di gara, a veder rinnovata satisfattivamente l’azione amministrativa censurata.

Ma nel caso all’esame le disposizioni dell’art. 4 della legge n. 362 del 1991, che prevede tassativamente per la partecipazione alla procedura concorsuale finalizzata all’assegnazione di sedi farmaceutiche il requisito di un’età inferiore ai 60 anni, non sono richiamate dalla lex specialis del procedimento di gara di cui si tratta (peraltro non impugnata in via incidentale dagli odierni appellanti in nessuna fase e grado del giudizio che ha portato alla formazione del giudicato della cui corretta esecuzione qui si discute), in sede di fissazione dei requisiti di partecipazione alla stessa.

Tanto comporta che, dal momento che la connotazione dell’interesse legittimo deve pur sempre ancorarsi ed esaurirsi unicamente nella dinamica dell’azione amministrativa oggetto di contestazione e che la sussistenza dell’interesse ad agire (anche ai fini della declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al contenuto precettivo della sentenza) dev’essere ricercata a monte unicamente nelle vicende e negli atti del procedimento oggetto di contestazione, la qui denunciata sopravvenuta carenza di un preteso requisito di partecipazione alla gara in questione in capo all’odierna appellata dalla stessa risultata illegittimamente esclusa – requisito il cui possesso ad una verifica obiettiva non è richiesto dagli atti di gara e risulta peraltro del tutto estraneo al thema decidendum introdotto nel giudizio conclusosi con la sentenza dichiarativa di detta illegittimità – non è suscettibile di far venir meno l’interesse strumentale della ricorrente in primo grado alla obiettiva rinnovabilità dell’attività a suo tempo censurata, nella cui sede l’Amministrazione, nell’esercizio dell’esclusiva autonoma potestà amministrativa che connota la sua azione non limitata dalle regole imposte dal giudicato ed estranea alla concreta realtà processuale dallo stesso contemplata, avrà il potere/dovere di valutare l’applicabilità o meno alla fattispecie, nel silenzio delle régole stabilite dalla lex specialis, dell’invocato disposto dell’art. 4 della legge n. 362 del 1991; ed ogni eventuale lesione, che ai partecipanti alla rinnovata procedura possa derivare dalle determinazioni ch’essa vorrà in proposito assumere, non dipendenti come s’è detto dalla formulazione dispositiva della pronuncia ottemperanda, potrà trovare autonoma tutela mediante separata azione giudiziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3711; idem, sez. V, 24 agosto 2006, n. 4975; idem, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572).

Non sarà tuttavia inutile osservare che qualora si debba ritenere – come sostengono gli attuali appellanti – che alla procedura di gara di cui si discute siano applicabili le regole dettate dall’art. 4, legge n. 362/1991 per i concorsi, e che di conseguenza sia applicabile anche il limite di età per la partecipazione, sta di fatto che per la norma richiamata il requisito deve essere verificato "alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande"; in questa luce l’età raggiunta in pendenza di gara sarebbe irrilevante (a maggior ragione se ciò avviene a motivo dell’abnorme ritardo nello svolgimento della gara derivante dalla illegittima esclusione proprio della candidata cui si vorrebbe opporre l’evento sopravvenuto).

In conclusione, sussistendo tuttora l’interesse dell’appellata a partecipare utilmente alla gara in questione, l’eccezione di carenza di interesse del ricorso di primo grado da essa proposto ex art. 27 del R.D. n. 1054/1924, respinta dal Giudice di prime cure e riproposta dagli originarii controinteressati quale unico motivo di appello avverso la sentenza di accoglimento del ricorso stesso, è da respingere.

Dalle considerazioni di cui sopra risulta anche l’irrilevanza, nel presente giudizio, della proposta questione di costituzionalità del ridetto art. 4.

Pertanto, il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Condanna gli appellanti al pagamento delle spese legali in favore della controparte costituita, liquidandola in euro 2.000 oltre agli accessori di legge..

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-12-2011, n. 29673 Licenziamento

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Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato il 9 aprile 1997 L.G., dipendente di società Ciane Anapo S.p.A., otteneva dal giudice adito la reintegrazione nel posto di lavoro in via di urgenza ex art. 700 c.p.c. con ordinanza del 13.3.1997.

A seguito di transazione giudiziale del gennaio 1995 riguardante un pregresso licenziamento da lui impugnato, detta società lo aveva reimbarcato sulle proprie navi con rapporto a tempo indeterminato e secondo la turnazione dei turni particolari, licenziandolo successivamente con lettera del 26.9.1996 una volta alienata a terzi la nave "Strale", a bordo della quale, con equipaggio di almeno sedici uomini, aveva da ultimo, fino allo sbarco del 29.6.1996, svolto le mansioni di operaio meccanico. Il licenziamento, motivato dalla circostanza che l’unica nave rimasta in proprietà dell’armatore (la "Curzola") non prevedesse nella tabella di armamento la figura professionale dell’operaio meccanico, era illegittimo – sosteneva ricorrente – atteso che non solo con la transazione predetta nulla si era stabilito circa la qualifica e la mansione cui il lavoratore sarebbe dovuto essere adibito ma che, successivamente al suo licenziamento, era stato assunto tale B. F., fornito all’imbarco della sola qualifica di operaio meccanico.

Ciò premesso, chiedeva dichiararsi l’illegittimità dell’intimato licenziamento con contestuale ordine rivolto alle società convenute in solido, ovvero alla sola Ciane Anapo S.p.A., di reintegrazione nel posto di lavoro e conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura di legge.

Con la memoria di costituzione la convenuta Ciane Anapo S.p.A. chiedeva il rigetto del ricorso, contestando in radice le argomentazioni del ricorrente ed evidenziando che questi, una volta ridottasi la flotta aziendale alla nave "Curzola", era stato cancellato dal turno particolare previa comunicazione del 26.9.1995 con la quale gli si comunicava l’impossibilità di reimbarcarlo con mansioni da lui ricopribili secondo la tabella di armamento della nave, mentre l’imbarco nell’ottobre 1996 di B.F., adibito ad interventi tecnici particolari, era giustificato dalla qualifica del medesimo di operaio polivalente in soprannumero.

Con distinte comparse di costituzione, Calisa S.p.A. ed Ottavio Novella S.p.A. chiedevano dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva perchè estranee al rapporto dedotto in giudizio.

Con sentenza emessa in data 13 ottobre 2000 il Tribunale di Trani rigettava la domanda sul presupposto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non in continuità, contratto dal ricorrente, si fosse legittimamente risolto all’atto dello sbarco in Venezia, cui aveva fatto seguito la cancellazione dal turno particolare a rapporto ormai concluso, con la conseguente inammissibilità della richiesta tutela reintegratoria, ritenuta anche nel merito infondata per non essere inclusa la qualifica del ricorrente in quelle di cui alla tabella di armamento della nave "Curzola". 2. Con ricorso depositato in data 12 febbraio 2001 dinanzi alla Corte di Appello di Bari, L.G. chiedeva la riforma dell’impugnata sentenza, deducendo in particolare che sulla M/N Strale erano all’epoca imbarcate 18 persone con differenti mansioni rispetto alla relativa tabella di armamento.

Con sentenza n. 245/01, emessa in data 31 maggio 2001, La Corte di Appello di Bari rigettava l’appello rilevando che la tutela reintegratoria doveva ritenersi confinata all’ipotesi di rapporto di lavoro marittimo in regime di continuità cd. convenzionale, mentre nella specie il rapporto consisteva in imbarchi avvicendati nel tempo, ognuno dei quali costituiva autonomo rapporto a tempo determinato a durata coincidente con quella del singolo imbarco.

3. Con atto depositato il 4 luglio 2002 L.G. proponeva ricorso dinanzi a questa Corte di cassazione avverso la sentenza della Corte di Bari, affidandosi a cinque articolati motivi.

Con sentenza n. 492 del 19 novembre 2004, questa Corte di cassazione accoglieva il ricorso, cassando la sentenza di secondo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, enucleando il seguente principio: "nel lavoro nautico, qualora sia configurabile un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (per volontà delle parti, ovvero per l’operare dei limiti alla stipulazione di contratti di arruolamento a viaggio o a termine posti dall’art. 326 cod. nav.), trovano applicazione, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 96 del 1987, le norme limitative dei licenziamenti di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604 e la tutela reale di cui alla L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 18, senza che sia necessaria a tal fine l’applicabilità allo specifico rapporto del regime di continuità del rapporto di lavoro introdotto da talami contratti collettivi". 4. Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., depositato l’11 gennaio 2006 L.G. richiamava la suindicata sentenza e le già proposte argomentazioni nel giudizio d’appello coi relativi motivi di censura alla sentenza del Tribunale di Trani, concludendo per l’accoglimento dell’appello e quindi della domanda come proposta col ricorso introduttivo.

Con la memoria di costituzione Ciane Anapo S.p.A., richiamando anch’essa i principi statuiti dalla Suprema Corte e riportandosi comunque all’eccepito giustificato motivo oggettivo del recesso datoriale a causa dell’insussistenza nella tabella di armamento della nave "Curzola" del profilo professionale del ricorrente, chiedeva fosse rigettato l’appello e, in subordine, detratto da quanto eventualmente dovuto l’importo di Euro 44.243,42, erogato al L. in esecuzione del provvedimento ex art. 700 c.p.c., nonchè l’aliunde perceptum costituito dalle retribuzioni medio tempore da questi incassate in occasione dei vari imbarchi effettuati presso altri armatori (in primis, la Tirrenia di Navigazione S.p.A. fino al suo pensionamento.

Con distinte memorie di costituzione le altre due società appellate ribadivano il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la loro estraneità al rapporto di lavoro in questione.

La Corte d’appello di Lecce con sentenza del 28 aprile 2008 accoglieva l’appello parzialmente e, per l’effetto, dichiarava l’illegittimità del licenziamento e quindi condannava la società Ciane Anapo S.p.A. al pagamento, in favore del L.G., della somma di Euro 31.252,75 in totale; oltre rivalutazione ed interessi dalla data di maturazione dei singoli diritti al soddisfo, nonchè al pagamento delle spese di giudizio.

5. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il L. con quattro motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata. Ciane Anapo s.p.a..

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4. Sostiene che nel lavoro nautico, qualora sia configurabile un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovano applicazione le norme limitative di licenziamenti di cui alla legge n. 604 del 1966 e la tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18. Conseguentemente l’indennità risarcitoria di cui all’art. 18 citato ha natura retributiva e deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto e quindi in essa devono essere incluse tutte le voci stipendiali ordinariamente corrisposte al lavoratore subordinato, compresa l’indennità di navigazione, l’indennità di navigazione su navi cisterna, lo straordinario feriale, lo straordinario notturno festivo, i riposi compensativi.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in ordine alla richiesta di risarcimento del danno morale per licenziamento ingiurioso.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ancora la violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata pronuncia in ordine alla richiesta di ricostituzione della posizione previdenziale.

Con il quarto motivo il ricorrente si duole del regolamento delle spese.

2. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per genericità atteso che il ricorrente non allega che le indennità, del cui mancato computo ai fini del risarcimento del danno si duole, erano state da lui percepite – ed avrebbe continuato a percepirle – in modo stabile e continuativo. Questa corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 16 settembre 2009, n. 19956) ha più volte affermato che in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l’indennità risarcitoria di cui alla L. L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali), in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui.

E’ quindi vero – come sostiene il ricorrente – che l’indennità risarcitoria di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 4, ha natura retributiva e deve essere commisurata alla retribuzione globale di fatto sì che deve includere tutte le voci stipendiali che siano corrisposte in modo continuativo al lavoratore illegittimamente licenziato. Nella specie però non risulta che le indennità, della cui mancata inclusione della retribuzione globale di fatto si duole il ricorrente (quali l’indennità di navigazione, l’indennità di navigazione su navi cisterna, compenso che straordinario feriale, compenso per l’straordinario notturno, compenso del lavoro festivo, il compenso per riposi compensativi) siano state effettivamente percepite in ragione delle mansioni svolte dal ricorrente. Non risulta in particolare che il ricorrente abbia svolto lavoro straordinario feriale, lavoro straordinario notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali. Quanto poi all’indennità di navigazione tout court e all’indennità di navigazione su navi cisterna, la deduzione del ricorrente è del tutto generica e non circostanziata.

2.2. Inammissibile è anche il secondo motivo atteso che il tema del danno morale da licenziamento ingiurioso è nuovo, non essendo stato compreso nell’originario thema decidendum fissato con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Deve parimenti considerarsi che dalle risultanze processuali, come apprezzate dai giudici di merito, non emerge alcun demansionamento e quindi comunque manca il presupposto del rivendicato danno morale ove anche riferito al mutamento di posizione lavorativa.

2.3. La stessa ragione di inammissibilità che inficia anche il terzo motivo, riguardante la rivendicata contribuzione previdenziale sulle retribuzioni non erogate in ragione dell’illegittimità del licenziamento; contribuzione che comunque rimane dovuta all’INPS in favore del ricorrente. Da una parte deve considerarsi che è dell’INPS il credito avente ad oggetto la contribuzione previdenziale sulle retribuzioni spettanti al lavoratore illegittimamente licenziato con riferimento al periodo di estromissione dall’azienda.

Il lavoratore però ha diritto all’integrità della sua posizione previdenziale e quindi può domandare la condanna del datore di lavoro al pagamento della contribuzione in favore dell’Inps; ciò che non ha fatto il ricorrente il quale lamenta, inammissibilmente, la mancata condanna in suo favore al pagamento dei contributi.

2.4. Infondato è infine il quarto motivo avente ad oggetto le spese processuali che correttamente la corte territoriale ha regolamentato sulla base della soccombenza. Invece manca di elementi di fatto la deduzione del ricorrente secondo cui la liquidazione delle spese avrebbe violato i minimi tariffari.

3. Il ricorso va quindi rigettato.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale sulle questioni dibattute e del complessivo esito del giudizio che nella precedente fase di legittimità ha visto vittorioso il ricorrente) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 812 Edilizia e urbanistica

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Svolgimento del processo

1 Con atto consegnato per la notifica il 15 gennaio 2009, depositato in pari data, la ricorrente impugna l’ordinanza n. 506 del 19 dicembre 2008, con la quale il Dirigente del IV Settore del comune di Aprilia l’ha diffidata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza e caratterizzazione dell’area ubicata in via Scrivia, località Sant’Apollonia, deducendo: eccesso di potere per erroneità dei presupposti – erronea individuazione dell’area – violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, illogicità, incompetenza – violazione e falsa applicazione del D. Lgs. 152/2006, della L.R. n. 27/1998 e del piano delle bonifiche approvato dalla regione Lazio con D.G.R. n. 112/2002 – violazione e falsa applicazione dell’art. 242 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – sviamento – violazione e falsa applicazione degli artt. 197, 239, 24, 244, 253 del D. Lgs. 152/2006 – incompetenza.

2 Con decreto presidenziale n. 24 del 16 gennaio 2009 è stata accolta la tutela cautelare anticipata, confermata con ordinanza 39 del 19 gennaio 2009.

3 Con atto, consegnato per la notifica il 4 marzo 2009, notificato in pari data, depositato il successivo 13, la ricorrente ha poi impugnato: – la determinazione n. 7 del 17 ottobre 2005, conosciuta il 13 gennaio 2009, con la quale il responsabile del servizio ecologia del comune di Aprilia ha approvato il Piano di Caratterizzazione, ai sensi del D.M. 471/99 – Procedura in danno ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 22/97 e s.m., area ubicata in Via Scrivia, località Sant’Apollonia, proprietà Società G.A.L. srl; – la deliberazione di G.C. del Comune di Aprilia n. 185 del 9 aprile 2003, conosciuta il 19 febbraio 2009, di affidamento dell’incarico di progettazione "attività e interventi relativi alla bonifica e messa in sicurezza di alcuni siti nel territorio del Comune di Aprilia" nella parte relativa al sito di via Scrivia; – la deliberazione di G.C. del Comune d Aprilia n. 174 del 20 novembre 2002, conosciuta il 19 febbraio 2009, di "accettazione formale di impegni, onde accedere ai finanziamenti messi a disposizione della Regione Lazio" relativi ad interventi di bonifica e messa in sicurezza di rifiuti rinvenuti in alcune aree comunali, nella parte relativa al sito di via Scrivia. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, dell’art. 17, commi, 10 e 11 D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dell’art. 17 D.M. 25 ottobre 1999, n. 471, degli artt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 legge 7 agosto 1990, n. 241 – eccesso di potere per carenza istruttoria, erroneità e carenza dei presupposti, illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, sviamento.

3 Il comune di Aprilia si è costituito in data 19 maggio 2010 con produzione documentale e memoria con la quale ha argomentato l’infondatezza delle domande.

4 La ricorrente ha versato, in data 2 marzo 2011, memoria conclusiva e di replica.

5 Alla pubblica udienza del 28 luglio 2011 il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

Motivi della decisione

1 Con il primo motivo la ricorrente argomenta l’erronea individuazione dell’area, concludendo nel senso che "… il Comune emette l’ordine di messa in sicurezza non già del sito interessato alla raccolta, ma di un appezzamento di terreno vicino appartenente ad un diverso proprietario.". Tale assunto si collega: (a) al riconoscimento della proprietà "… del terreno e dei fabbricati rurali di cui alle particelle indicate nell’ordinanza…", conferiti dalla G.A.L. s.r.l.; (b) alle locazioni di terreno – contratti del 15 febbraio 1985 e 29 dicembre 1986 – intercorsi tra quest’ultima e la Aprilmacero esercente l’attività di smaltimento di rifiuti; (c) al fatto che la Aprilmacero e la S.p.a. S. & C.M., ad essa subentrata, hanno esercitato per conto del comune e sui terreni condotti in locazione l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sino al 5 aprile 1987; (d) al fatto che l’area a suo tempo interessata dallo smaltimento "… non è di proprietà della FRALES né lo è mai stata, avendo essa ricevuta dalla società GAL un altro e diverso appezzamento di terreno identificato da altre e diverse particelle.".

2 La tesi della ricorrente non può esser condivisa.

2.1 Dal testo dell’ordinanza impugnata emerge che le vicende connesse al pregresso esercizio dell’attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani non giustificano da sole la misura adottata. Ed, infatti, l’ordinanza interessa un ambito territoriale specifico caratterizzato da una situazione di diffuso inquinamento rapportato, non solo alla parte di territorio a suo tempo destinato, in forza di atti giuridici (autorizzazione; contratti di locazione), allo svolgimento del servizio, ma al deposito incontrollato di rifiuti nocivi oltre i limiti di efficacia, anche territoriali, degli atti autorizzativi nonché costitutivi dei rapporti privati sottesi.

2.2 Ad ulteriore specificazione va poi evidenziato che la tesi della ricorrente contrasta con le risultanze documentali versate dal resistente il 19 maggio 2010.

2.3 Dall’allegato n. 3 emerge che la Aprilmacero presentò, a suo tempo, un progetto di adeguamento della discarica per "L’area… riportata nel catasto del Comune di Aprilia al foglio 88 con i mapp. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 ed al foglio 93 con i mapp. 8/15/20/51/64/130. Tale area coincide con quella di cui all’ordinanza impugnata la quale richiama, quanto al foglio 88, le particelle dal n. 1 al n. 9 – dal n. 13 al n. 16 – dal n. 19 al n. 23, quanto al foglio n. 93, le particelle nn. 182, 183, 184, 185 e 186 (derivanti dalla n. 15) e la particella n. 130.

2.4 Dopo la chiusura del sito, ricondotta dalla ricorrente al 5 aprile 1987, la scheda del 1° agosto 1995 (sub allegato 5 della produzione del comune), rappresenta la necessità di un intervento di bonifica del sito, inquinato da rifiuti solidi e da rifiuti speciali, in località "Sant’Apollonia", Via Scrivia (già Via della Moletta) localizzato in area "… contrassegnata nella mappa catastale con il foglio n° 88 mappali da 1 a 23 e al foglio n° 93 mappali 8/15/20/51/64/130…". Anche nel caso, il raffronto tra tali ultimi dati e quelli di cui al provvedimento contestato, certifica una coincidenza tra sito nel quale sono stati reperiti i rifiuti e sito al quale si riferisce la misura.

2.5 Il che è infine certificato anche dalla pagina 6 "inquadramento del sito" del piano della caratterizzazione dell’ottobre 2003 (sub allegato 9 di cui alla citata produzione).

2.6 Le indicazioni che si traggono dalla su citata documentazione hanno indotto la ricorrente a predisporre una memoria dedicata a contrastare, sotto diversi profili, le conclusioni che il resistente ha prospettato sulla base della documentazione depositata. Quanto rappresentato in detta memoria non può esser condiviso, perché: (a) la contestata rilevanza probatoria degli atti depositati dal comune è genericamente supportata ove si consideri che detti atti sono inseriti e/o presupposti nel procedimento a suo tempo avviato, promanano da amministrazioni pubbliche (verbali di sopralluogo della ASL) e comunque in altri provvedimenti amministrativi (ad esempio delibera di conferimento dell’incarico) hanno la loro fonte (piano di caratterizzazione dell’ottobre del 2003); (b) quanto poi alle indicazioni interessanti le modalità ed i contenuti degli accertamenti presupposti, ne va dichiarata l’inammissibilità perchè le stesse integrano la prospettazione, con semplice memoria, di ulteriori profili del lamentato eccesso di potere introduttivamente dedicato alla sola erronea individuazione delle aree.

2.7 In conclusione, per le riportate indicazioni in fatto e per quanto esposto in tale sede sub 2.1, il primo motivo va respinto.

3 Con il secondo motivo la ricorrente argomenta diversi profili di censura lamentando: (a) la violazione delle garanzie partecipative in esito all’approvazione, in data 25 settembre 2007, del II Accordo Integrativo di Programma Quadro APQ8 Bonifica dei siti inquinati, nel quale è stato incluso l’intervento di messa in sicurezza e caratterizzazione del sito, garanzie che non potrebbero ritenersi soddisfatte dalla comunicazione del 19 maggio 2003 inviata alla G.A.L.; (b) l’incompetenza del comune, essendo il controllo e la verifica degli interventi di bonifica di pertinenza provinciale; (c) l’impossibilità di dedurre a carico del proprietario alcun obbligo di facere, stante la rilevanza accordata alla posizione del responsabile dell’inquinamento nei confronti del quale l’amministrazione non avrebbe mai proceduto.

3.1 Anche detto motivo va disatteso.

3.2. Preliminarmente va evidenziato che l’ordinanza impugnata conclude un procedimento giustificato dagli articoli 17, comma 7, della L.R. 27/1998 e degli articoli 14 e 17, comma 9, del D. Lgs. 22/1997. Tanto emerge dalla nota regionale prot. n. AM/33685 del 12 novembre 2002 che partecipa al comune le condizioni di finanziabilità (formalmente accettate con delibera di G.C. n. 174, del 20 novembre 2002) di misure connesse ad "interventi in danno". Il che induce ad una prima fondamentale conclusione e cioè che, per quanto si trae dalla predetta nota, il "… comune territorialmente competente…" si è attivato nell’inerzia del responsabile (cfr. appunto gli articoli 17, comma 7, della L.R. 27/1998 e 17, comma 9, del D. Lgs. 22/1997). Da tanto deriva quindi ed innanzitutto la reiezione della dedotta incompetenza, perché dalle norme da ultimo richiamate e dall’articolo 242, citato nell’ordinanza impugnata si ricava, appunto, l’attribuzione in capo al "comune territorialmente competente" del potere quanto all’adozione di interventi risolutivi e certamente diversi da quelli interessanti la verifica ed il controllo degli interventi di bonifica.

3.3 Esito analogo va poi rassegnato con riguardo alla tema delle garanzie partecipative. Ed, infatti, la tesi della ricorrente assegna all’approvazione dell’accordo quadro al quale si riferisce la doglianza in esame effetti ad essa non riconducibili. In altri termini, nell’inerzia del responsabile, le misure di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica promanano, nel caso dalla determina n. 527 del 19 ottobre 2005 – anteriore all’accordo approvato nel 2007 – con la quale è stato approvato "il piano della caratterizzazione… (e) ne è stata autorizzata l’esecuzione.". Non può quindi ritenersi irrilevante la nota del 19 maggio 2003 di comunicazione alla G.A.L. dello "intervento in danno", comunicazione non a caso inviata alla allora proprietaria perchè alcuna iniziativa era stata assunta dal responsabile; il che evidentemente comporta la reiezione anche dell’ultimo profilo di censura prospettato con il motivo in esame.

4 La ricorrente deduce poi la violazione di una serie di disposizioni della legge 241 del 1990, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria rilevando in particolare come il piano delle bonifiche della regione a pagina 270 imponeva verifiche ed accertamenti che non sarebbero mai stati eseguiti.

4.1 Anche dette censure devono esser disattese stante l’evidente genericità delle stesse rispetto a quanto emerge dalla determina di approvazione del piano di caratterizzazione, intervenuta in epoca successiva al predetto piano delle bonifiche, determina nella quale si dà atto della riformulazione del "Piano di Caratterizzazione ed Investigazione", analizzato in sede di conferenza dei servizi e quindi approvato dal comune.

5 Con il quinto motivo, la ricorrente deduce l’eccesso di potere prospettando la destinazione ad attività agricola, nonché la circostanza per la quale nessun rilievo sarebbe mai stato sollevato; la stessa poi ripropone il difetto di istruttoria.

5.1 La censura è infondata in quanto: (a) con riferimento a tale ultimo profilo deve ribadirsi che la misura segue al procedimento a suo tempo avviato, interessa area specificamente individuate e di proprietà della ricorrente, secondo accertamenti – come già visto -, presupposti dalla citata determinazione; (b) nella vicenda non rilevano poi aspetti e/o profili direttamente correlabili all’attività imprenditoriale in essere.

6 Con il successivo motivo la ricorrente argomenta una serie di doglianze sempre interessanti la tematica della competenza e della definizione della responsabilità del proprietario.

6.1 Anche dette doglianze, vanno disattese. Ed, infatti; quanto: (a) all’incompetenza distintamente rapportata ad istituzioni diverse dal comune, va opposto, per come sopra indicato, che nella vicenda la misura promana dal "comune territorialmente competente", dall’ente munito quindi del potere di adottare interventi risolutivi, diversi da quelli interessanti la verifica ed il controllo degli interventi di bonifica, il tutto secondo attribuzioni normativamente giustificate non solo dalle norme vigenti all’atto di avvio del procedimento (cfr. appunto gli articoli 17, comma 7, della L.R. 27/1998 e 17, comma 9, del D. Lgs. 22/1997), ma anche dall’articolo 242, espressamente citato nell’ordinanza impugnata; (b) agli ulteriori profili che la vicenda presuppone l’inadempienza dei responsabili il che, come già anticipato, giustifica l’avvio della procedura per l’adozione di misure integrate in un "intervento in danno".

7 Con l’ultimo motivo, viene riproposta la violazione delle cd. garanzie partecipative, con riferimento all’approvazione del II Accordo Integrativo di Programma Quadro APQ8 Bonifica dei siti inquinati, garanzie che non soddisfatte dalla comunicazione del 19 maggio 2003 inviata alla G.A.L. Il motivo è stato già esaminato e la sua infondatezza riposa sulle indicazioni rassegnate in tale sede sub 3.3.

8 Vanno ora esaminati i motivi ulteriori, successivamente – rispetto all’atto introduttivo – notificati ed appuntati contro: – la determina n. 7 del 17 ottobre 2005, con la quale il responsabile del servizio ecologia del comune di Aprilia ha approvato il Piano di Caratterizzazione, ai sensi del D.M. 471/99 – Procedura in danno ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 22/97 e s.m., area ubicata in Via Scrivia, località Sant’Apollonia, proprietà Società G.A.L. srl; – la delibera di G.C. n. 185 del 9 aprile 2003, di affidamento dell’incarico di progettazione "attività e interventi relativi alla bonifica e messa in sicurezza di alcuni siti nel territorio del Comune di Aprilia" nella parte relativa al sito di via Scrivia; – la delibera di G.C. n. 174 del 20 novembre 2002, di "accettazione formale di impegni, onde accedere ai finanziamenti messi a disposizione della Regione Lazio" relativi ad interventi di bonifica e messa in sicurezza di rifiuti rinvenuti in alcune aree comunali, nella parte relativa al sito di via Scrivia.

8.1 La ricorrente: (a) dopo aver richiamato la nota regionale di autorizzazione all’anticipazione della spesa per gli interventi di bonifica, oppone che nella proprietà della ricorrente (ex G.A.L.) non sarebbe mai stato rinvenuto alcun rifiuto né effettuate le dovute verifiche; (a1) tale censura va respinta perché sulle aree alle quali si riferisce l’ordinanza inizialmente impugnata, di proprietà della ricorrente, è stata accertata la presenza di un diffuso inquinamento il tutto sulla base e degli atti già citati sub 2.3, 2.4 e 2.5, e di quanto presupposto dal "Piano di Caratterizzazione ed Investigazione" approvato e reso esecutivo con la determina dirigenziale n. 7 del 2005; (b) rilevata l’esistenza della delibera giuntale (174/2002) interessante gli interventi di progettazione da eseguire e da finanziare con l’intervento della regione, oppone la mancata destinazione della provvista al proprietario del suolo, la diversità dell’area utilizzata dalla Aprilmacero prima, dalla S & S.M. poi, in connessione all’esercizio del servizio pubblico locale, quindi la mancanza della necessaria, preliminare diffida ai responsabili dell’inquinamento; (b1) anche detti profili vanno disattesi in quanto gli stessi presuppongono l’irrilevanza del fatto che il comune e la regione hanno operato per l’esecuzione di un "intervento in danno" ovviamente occasionato dalla mancata attivazione dei responsabili e sulla base di una situazione a suo tempo riscontrata, validata dagli accertamenti confluiti nelle conferenze di servizi citate nella determina dirigenziale del 2005, infine presupposta dalla misura introduttivamente contestata.

9 Il ricorso va, in definitiva, respinto. Le spese possono esser compensate stante la particolarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

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