Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2012, n. 3769 Accertamento Imposta reddito persone giuridiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 29.3.2010 è stato notificato alla "Boston Scientific International B.V." un ricorso dell’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 2.12.2009), che ha disatteso l’appello dalla stessa Agenzia proposto contro la sentenza n.450/35/2007 della CTP di Milano che aveva integralmente accolto il ricorso proposto dalla parte contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEG-ILOR relative all’anno 1997.

La società intimata si è difesa con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 29.2.2012, in cui il PG ha concluso per il rigetto del ricorso.

2. I fatti di causa.

Con il menzionato avviso – adottato a seguito di PVC di data 6.12.2005 redatto dal Nucleo di PT della Liguria – sono stati ripresi a tassazione i redditi prodotti dalla società di diritto olandese BSI BV, redditi ritenuti imponibili in Italia sulla premessa che essi siano stati realizzati per il tramite di una stabile organizzazione italiana. Quest’ultima è stata identificata nella Boston Scientific spa che è società di diritto italiano ed ha sede in Milano, risultata controllata per il 99% dalla BSI BV e per il restante 1% dalla Boston Scientific Corporation, quest’ultima identificabile come capogruppo ed esercente un’attività finalizzata alla "ideazione, produzione e commercializzazione di dispositivi medicali meno invasivi", la cui distribuzione in Europa è affidata a società che appartengono al gruppo ma che hanno sede nei vari paesi Europei.

In questo organigramma la BSI BV svolge il ruolo di committente per la vendita dei prodotti del gruppo e stipula contratti di commissione con le controllate che hanno sede nei vari paesi Europei e che si occupano della commercializzazione e distribuzione dei prodotti (e perciò operando in nome proprio ma per conto della BSI BV), ricavandone poi una provvigione pattuita contrattualmente.

Acclarato che la BS spa non risulta essere nè giuridicamente nè economicamente indipendente dalla sua controllante e che la società di diritto olandese risulta essere anche l’unico cliente della società italiana., l’Agenzia ne ha tratto la conseguenza che la prima ha operato come stabile organizzazione in Italia della seconda, sicchè ha ritenuto che quest’ultima sia soggetto passivo d’imposta in Italia e che avrebbe dovuto contabilizzare distintamente i ricavi delle cessioni di prodotti effettuate in Italia, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 14, comma 4, ed effettuarne dichiarazione fiscale nel nostro Paese.

Avverso l’avviso di accertamento la società olandese ha proposto ricorso alla CTP di Milano che ne ha fatto accoglimento integrale (ritenendo insussistente il carattere di stabile organizzazione in Italia attribuito alla BS spa), sicchè poi l’Agenzia ha interposto contro detta sentenza di primo grado un appello che è stato totalmente reietto.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza oggetto del ricorso per cassazione è motivata nel senso che ai fini di stabilire se sussista o meno stabile organizzazione è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi di fatto valorizzati dalla parte pubblica, perchè solo il complesso di detti elementi consente (alla luce dell’art. 5 della Convenzione Italia/Paesi bassi contro le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi) di risolvere il nucleo della questione controversa, che consiste nello stabilire se la società Italiana "aveva il potere di stipulare contratti a nome dell’impresa superiore", ai quali fini peraltro non è significativo nè l’esistenza di un rapporto di mediazione/agenzia; nè l’esistenza di un controllo azionario, per quanto stringente.

Ciò posto, e dopo avere esaminato nello specifico i rapporti societari; i rapporti negoziali; i rapporti aziendali; i rapporti commerciali esistiti tra BSI BV e BS spa, la Commissione Regionale è pervenuta alla conclusione che BS spa -avendo sopportato in via del tutto autonoma i rischi d’impresa della vendita di prodotti del genere di cui si è detto; avendo avuto una propria struttura commerciale ai cui costi ha fatto fronte con le commissioni che ha ricavato dalla sua attività- non può considerarsi una mera propaggine di BSI BV, ma una autonoma entità imprenditoriale A tali connotati deve essere poi aggiunto il fatto che il reddito prodotto da BSI BV in virtù dei rapporti commerciali con BS spa è stato comunque sottoposto a tassazione dal Fisco olandese, Paese appartenente all’Unione Europea e perciò provvisto di pressione fiscale non dissimile da quella esistente in Italia, sicchè non sarebbe infondato il rischio che tassare in Italia il reddito della BSI BV significhi tassarlo due volte, rischio a fronte del quale resta recessivo il pericolo che un’interpretazione letterale del sistema nei rapporti tra i due Paesi possa finire per agevolare pratiche di elusione fiscale realizzate avvalendosi di meri interposti travestiti da soggetti autonomi, appunto perchè – trattandosi di realtà imprenditoriali collocate in paesi omologhi – detto pencolo è di genere meramente apparente.

4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso principale per cassazione è sostenuto con tre motivi d’impugnazione e si conclude – previa indicazione del valore della lite in Euro 50.000.000,00 circa- con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Il ricorso incidentale condizionato per cassazione è sostenuto con due motivi di ricorso e si conclude – previa dichiarazione che l’impugnativa incidentale non comporta modificazioni del valore della controversia – con la richiesta di rigetto del ricorso principale ovvero di accoglimento dei motivi di ricorso incidentale, con annullamento della sentenza impugnata e conseguente annullamento degli avvisi di accertamento.

Motivi della decisione

5. Il primo motivo di impugnazione principale.

Con il primo motivo di ricorso principale (rubricato come: "In relazione all’art. 360 c.p.c., comma, n. 5: motivazione insufficiente su fatto decisivo e controverso") la parte ricorrente si duole che il giudice di appello abbia ritenuto che la BS spa debba considerarsi agente "indipendente", nonostante dalla verifica della GdF fossero emersi chiari elementi comprovanti la dipendenza giuridica di detta BS spa nei confronti della BSI BV o, più in generale, del "Gruppo Boston".

Tali elementi sono costituiti dalla posizione di controllo azionario che l’impresa olandese aveva nei confronti della commissionaria italiana; dalle dichiarazioni rilasciate ai verbalizzanti dal Dott. V.U., direttore vendite delle divisioni endoscopia ed urologia della BS spa, da cui emergeva la "diretta ingerenza del gruppo Boston sulle modalità di svolgimento dell’attività di BS spa"; dalle dichiarazioni rilasciate ai verbalizzanti da T. M., direttore generale di BS spa, da cui emergeva che "BS spa era tenuta ad osservare le precise direttive del gruppo Boston indicate nelle linee guida", ciò che non si poteva conciliare con l’autonomia operativa di un soggetto indipendente; dalle dichiarazioni rese dal gruppo BSI nella lettera di patronage inviata a Mediafactoring spa secondo cui BS spa è "una società il cui management cade sotto il nostro diretto controllo e responsabilità"; dalla pacifica circostanza che BSI BV fosse l’unica committente della società italiana, ciò che (a mente del paragrafo 38.6 del Commentario OCSE) costituisce ragione di minore probabilità dello status indipendente dell’agente/commissionario.

Di fronte a tale complessivo quadro probatorio, la CTR Lombardia aveva omesso di considerare alcune fonti di prova ed aveva fatto immotivata sottovalutazione di altre, sicchè il giudizio circa l’indipendenza della BS spa espresso dal giudicante del merito non poteva che apparire frutto di una disamina del tutto parziale e carente degli elementi di prova acquisiti al processo.

Il motivo di impugnazione, così sintetizzato, è inammissibile.

Benvero, occorre anzitutto evidenziare che nessuno degli elementi di fatto che la parte ricorrente ha enumerato e che sono stati trascritti dianzi appare essere stato "omesso" nella considerazione del giudice dell’appello, così come la ricorrente assume nella prima parte del proprio motivo di impugnazione.

Non quello relativo alla posizione di controllo azionario, diffusamente trattato nel paragrafo relativo ai "rapporti societari";

non quello relativo alle dichiarazioni di V.U. e T. M., che sono state analizzate dal giudicante nel capitolo relativo ai "rapporti aziendali"; non quello relativo alla lettera di "patronage", che è stata esaminata dal giudicante nel capitolo relativo ai rapporti aziendali; non quello relativo alla circostanza che BSI BV sia stata nel tempo l’unico cliente (committente) della società italiana, circostanza esaminata ed approfondita nella sua valenza dal giudice del merito nel capitolo relativo ai rapporti negoziali, oltre che condita da un pizzico di ironia.

Di fronte a queste obiettive circostanze, altro non resta che considerare se sia astrattamente congruente con l’archetipo del vizio valorizzato dalla parte ricorrente il solo residuo assunto secondo cui il giudice del merito ha fatto "immotivata sottovalutazione" di alcune tra le circostanze che sono state dianzi enumerate, ai fini del raggiungimento del proprio convincimento.

Nei termini in cui detto assunto è stato articolato nel motivo di impugnazione, quest’ultimo ne risulta senz’altro viziato da inammissibilità.

Quali siano le specifiche circostanze di cui il giudicante avrebbe fatto immotivata sottovalutazione, tra quelle enumerate ai fini di dare sostegno al motivo di impugnazione, la parte ricorrente non lo precisa in alcun modo, e così contravviene al principio di necessaria specificità del motivo di impugnazione.

Ed inoltre la parte ricorrente neppure chiarisce in quali passi della motivazione il giudice del merito avrebbe attribuito insufficiente rilievo alle circostanze qui in argomento e quindi perchè possa eventualmente ritenersi fondata la taccia di "insufficiente motivazione" che la medesima parte ricorrente gli rivolge.

In tal modo la parte ricorrente si limita – di fatto – a genericamente censurare di insufficiente esame l’intera disamina compiuta dal giudicante, coinvolgendo in detta censura fonti di prova non specificamente e dettagliatamente indicate ma genericamente richiamate e coinvolgendo in essa valutazioni non specificamente identificate e dettagliatamente enucleate ma sommariamente individuate nel complessivo rimando al "giudizio" espresso dall’organo giudiziario.

Così articolando le proprie doglianze, la parte ricorrente concretamente rinnega la tipologia del vizio valorizzato in epigrafe il quale (secondo l’insegnamento di questa Corte) "sussiste solo se nel ragionamento del giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, avendo la Corte di Cassazione non il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007).

Con la deduzione di un siffatto vizio, la parte conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale bensì la pura e semplice facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle specifiche argomentazioni svolte dal giudice del merito.

L’omessa specificazione analitica dei difetti di concludenza logica e di approfondito esame che il giudicante avrebbe commesso finisce, in sostanza, per alterare la caratteristica del vizio denunciato e lo apparenta ad un mero "difforme apprezzamento" (in ordine ai fatti ed alle prove) rispetto a quello operato dal giudice di merito.

Ed è perciò che la violazione di un siffatto modus di articolazione del mezzo di impugnazione implica di necessità che il motivo qui in esame sia dichiarato inammissibile.

6. Il secondo motivo d’impugnazione principale.

Con il secondo mezzo (intestato come:"Violazione dell’art.5 della Convenzione tra Italia e Paesi Bassi contro le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio, ratificata con L. 26 luglio 1993, n. 305") la parte ricorrente premesso che la BS spa doveva essere considerata stabile organizzazione della società olandese ove fosse risultato provato che la stessa esercitava abitualmente poteri che le consentivano di concludere contratti "a nome" della medesima società olandese- si duole del fatto che il giudicante abbia negato l’esistenza di tale requisito, a causa di una "scorretta lettura della relativa nozione normativa", e cioè per avere supposto che ciò implicasse la disponibilità di poteri di rappresentanza, mentre il requisito in parola non avrebbe dovuto essere valutato secondo un rigoroso criterio civilistico, bensì secondo un "criterio sostanziale".

Si tratta infatti di acclarare se l’agente operante in Italia abbia concluso contratti che vincolano l’impresa estera, indipendentemente dal fatto che quei contratti siano stati effettivamente conclusi "a nome dell’impresa". Ed infatti nella specie di causa è risultato che l’agente promuoveva e riceveva ordini che sono stati inviati direttamente ad un deposito dal quale i beni sono stati consegnati e dove la società estera regolarmente approvava le operazioni (se ne traggono gli elementi da quanto si dice a pag. 10 del PVC), sicchè poteva concludersi che non vi era alcun "attivo coinvolgimento" della società committente nella conclusione dei contratti proposti dalla commissionaria.

La sentenza impugnata ne aveva dato atto ma aveva poi evidenziato che – atteso che il cliente in caso di difformità della mercè non avrebbe dovuto rivolgersi a BSI BV bensì invece a BS spa – quest’ultima nei rapporti con i clienti appariva non come mera commissionaria ma come effettiva controparte. La Commissione era rimasta ancorata al dato giuridico formale, ma aveva trascurato la corretta esegesi della norma convenzionale, che avrebbe implicato la valorizzazione del dato "sostanziale".

Il motivo di impugnazione è inammissibilmente formulato.

L’assunto di parte ricorrente secondo cui il giudicante avrebbe supposto necessaria la dimostrazione dell’esercizio di poteri di rappresentanza (ai fini di acclarare il presupposto della "stabile organizzazione") non è stato dettagliatamente declinato, con riferimento agli specifici argomenti della sentenza di secondo grado da cui emergerebbe siffatta determinante affermazione.

Anzi, per quanto non competa a questa Corte sopperire alle manchevolezze della parte ricorrente, giova evidenziare che non risulta affatto dalla decisione qui impugnata che il giudicante abbia ritenuto che "stipulare contratti a nome della casa madre" implicasse di necessità "la disponibilità di poteri di rappresentanza". Al contrario, nel capitolo relativo ai "rapporti negoziali" il giudice dell’appello si è soffermato ad espressamente considerare che la BS spa risulta avere agito nei confronti del pubblico "spendendo il proprio nome e non quello della casa madre", e da qui ha ricavato che essa agiva "in proprio", oltre che "nel proprio interesse".

Nessuna induzione dunque a proposito del difetto di poteri di rappresentanza e della valenza di un siffatto accertato difetto rispetto alla soluzione della questione di causa.

Ma – soprattutto – nessun collegamento è operato nel motivo di impugnazione tra tale asserita induzione e la (erronea) soluzione della questione di causa, con riguardo alla violazione e falsa applicazione dell’art.5 della richiamata Convenzione. Per quale mai ragione la supposizione in ordine alla necessità della sussistenza dei poteri di rappresentanza contrasti con la interpretazione di genere sostanziale della anzidetta norma la parte ricorrente non lo declina in alcun modo, lasciando sospesa l’affermazione alla stregua della pura e semplice affermazione apodittica ed indimostrata e limitandosi alla pura e semplice riscrittura degli argomenti contenuti nella decisione qui impugnata, quasi che essi stessi siano obiettivamente significativi della propria stessa erroneità.

Ma siffatto modo di proporre la censura non corrisponde alle ripetute indicazioni fornite da questa Corte in ordine al fisiologico contenuto della tipologia di vizio qui in considerazione, il quale "deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie" (in termini, per tutte Cass. n. 11501 del 2006).

Ritiene insomma la Corte che nel motivo di impugnazione ora in esame non sia stata debitamente precisata, nei suoi contenuti, la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronuncia di merito, non essendo al riguardo sufficiente la sola indicazione delle singole norme che si assumono violate, non seguita da alcuna dimostrazione per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

Non assolvendo la formulazione del motivo di ricorso al suo precipuo scopo, e cioè quello di porre la Corte di legittimità in condizioni di adempiere al suo istituzionale compito (di verificare il fondamento della lamentata violazione), non resta che concludere che anche il secondo motivo è inammissibile.

7. Il terzo motivo d’impugnazione principale.

Con il terzo mezzo (intestato come: "Motivazione insufficiente su fatto decisivo e controverso – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5") la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante abbia omesso di riconoscere la sussistenza dei caratteri della stabile organizzazione in ragione degli acclarati "atti eccedenti la ordinaria attività di commissionaria alla vendita" effettuati da parte di BS spa.

Ed invero, la BS spa avrebbe dovuto limitarsi alla conclusione di contratti di vendita per conto della committente BSI BV, ma contrariamente a ciò erano stati rinvenuti dei "contratti di deposito e dei contratti di comodato stipulati dalla BS spa con delle strutture ospedaliere" a mezzo dei quali la BS spa aveva disposto dei prodotti della BSI BV senza specifico mandato in proposito.

D’altronde, anche il Dott. T. aveva dichiarato che in alcuni casi i macchinari non erano concessi in comodato ma bensì "affittati ai clienti", e ciò senza che fosse chiaro in virtù di quali poteri il commissionario alla vendita potesse disporre anche la locazione di beni altrui.

Lo stesso T. aveva dichiarato che -per ciò che concerne la firma dei contratti di deposito e di comodato- si era nel tempo stabilizzata la prassi che egli firmasse per conto di BSI BV "per ottenere uno snellimento della definizione dei contratti".

Ed ancora, dalle dichiarazioni rilasciate dal Dott. S. (all. n.l3 al PVC) risultava che la BS spa aveva compiuto operazioni di factoring aventi ad oggetto la cessione di crediti della BSI BV, sostenendone per intero gli oneri e senza successivamente ribaltarli in capo alla committente; ed ancora (come risultava a pag. 19 del PVC) la BS spa aveva partecipato alle spese del Gruppo Boston in materia di marketing strategico ovvero di assicurazioni per contratti di responsabilità civile per promotori nei vari paesi Europei, senza ricevere in cambio alcun corrispettivo.

Tutti questi elementi (ed in particolare la sopportazione di costi per contratti stipulati dalla controllante a suo esclusivo beneficio) costituivano sintomo di una partecipazione della commissionaria di vendita ad attività estranee al proprio ruolo, circostanze che invece -paradossalmente- la Commissione di appello aveva ritenuto sintomatiche dell’autonomia della società italiana.

Anche questo ulteriore mezzo di censura è inammissibile.

La parte ricorrente infatti assembla una serie di elementi di fatto (dedotti peraltro in maniera difforme dal canone dell’autosufficienza, che ne imporrebbe la specifica declinazione sia con riferimento ai luoghi della loro produzione documentale che con riferimento alla specifico contenuto del documento stesso) per assumere che essi – siccome sintomo della effettuazione da parte di BS spa di atti eccedenti la ordinaria attività di commissionaria alla vendita – sarebbero stati trascurati nella loro decisiva rilevanza dal giudice del merito.

Senonchè, la parte ricorrente non spiega e chiarisce in alcun modo la ragione per la quale atti denominati come: contratto di deposito;

contratto di comodato; contratto di locazione; contratto di factoring, sarebbero estranei ed ultronei ed addirittura in contraddizione con i compiti tipici del commissionario alla vendita, tanto che detti atti finiscono per rientrare nell’ambito di ciò che il Commentario OCSE (al par.38.7) definisce come "attività che economicamente attengono alla sfera della suddetta impresa piuttosto che a quella delle proprie operazioni commerciali".

Non è quindi chi non veda che tali modalità apodittiche di prospettazione della censura realizzano una mera contrapposizione con le argomentate considerazioni con le quali la Commissione di appello ha esaminato gli elementi indiziari qui riproposti dalla parte ricorrente e ne ha disatteso la rilevanza, valorizzandoli al contrario come sintomi della indipendenza della posizione della società italiana rispetto al quella di diritto olandese (nel capitolo riservato ai "rapporti commerciali"), sicchè dette modalità non possono che dare luogo ad un giudizio di inammissibilità.

Il difetto di una chiara illustrazione delle ragioni per le quali la ridotta rilevanza attribuita dal giudice del merito ad una o all’altra delle circostanze di fatto acquisite alla causa come materiale istnittorio dovrebbe acquisire carattere decisivo ai fini della diversa soluzione della questione controversa costituisce senz’altro motivo di inammissibilità della censura, atteso il ripetuto insegnamento di questa Corte: "Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5, non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità; ne consegue che risulta del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa. Nè, ugualmente, la stessa Corte realizzerebbe il controllo sulla motivazione che le è demandato, ma inevitabilmente compirebbe un (non consentito) giudizio di merito, se – confrontando la sentenza con le risultanze istruttorie – prendesse di ufficio in considerazione un fatto probatorio diverso o ulteriore rispetto a quelli assunti dal giudice del merito a fondamento della sua decisione, accogliendo il ricorso "sub specie" di omesso esame di un punto decisivo" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3161 del 05/03/2002).

In conclusione, nessuno dei motivi di impugnazione formulati dalla parte ricorrente appare ammissibilmente formulato. Il rigetto dei motivi di impugnazione principale preclude l’esame di quelli del ricorso incidentale, che sono stati espressamente condizionati all’eventuale accoglimento dei primi.

La regolazione delle spese di lite è informata al principio della soccombenza, per ciò che attiene a questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite, liquidate in Euro 50.000,00 oltre accessori di legge ed oltre Euro 100,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Sent., 13-04-2012, n. 5924 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che G.C., con ricorso del 31 maggio 2011, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Perugia depositato in data 28 febbraio 2011, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della G. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1-, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza ricorso -, ha respinto la domanda;

che resiste, con controricorso, il Ministro della giustizia, il quale ha anche proposto ricorso incidentale fondato su due motivi, al quale resiste, con controricorso, la G.;

che ambedue le parti hanno depositato memoria;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale, proposta con ricorso del 10 giugno 2010, era fondata sui seguenti fatti: a) con ricorso alla Corte d’Appello di Roma, depositato in data 16 giugno 2005, la G. aveva chiesto l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1; b) tale giudizio era stato definito con decreto del 16 giugno 2006; c) tale decreto era stato impugnato per cassazione con ricorso del 27 luglio 2007; d) il giudizio di legittimità era stato definito con sentenza del 22 dicembre 2009;

che la Corte d’Appello di Perugia, con il suddetto decreto impugnato, ha affermato: "Il giudizio ha avuto pertanto una durata complessiva di circa 3 anni e 6 mesi 1 anno + 1 mese per predisporre il ricorso (tempo ritenuto sufficiente per predisporre il gravame) + anni 2 e mesi 5, Dall’esame del ricorso e della sentenza della Suprema Corte si desume che il procedimento, benchè non possa ritenersi complesso, è tuttavia caratterizzato da molteplici elementi (determinazione degli interessi e liquidazione degli onorari c/ diritti) che inducono a ritenerlo non semplice o di immediata soluzione. Deve pertanto ritenersi che, avuto riguardo ai criteri indicati nella citata sentenza n. 7688 del 2006, il procedimento si sia svolto in termini ragionevoli";

che, all’esito dell’odierna discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Considerato, preliminarmente, che il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con il primo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6, 13 e 41 CEDU – Violazione principio di sussidiarietà: art. 35 CEDU") e con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione e/o falsa applicazione di legge: L. n. 89 del 2001, art. 2; artt. 6, 13 e 41 CEDU – Contraddittorietà e/o illogicità della motivazione su punti decisivi della controversia") – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente principale critica il decreto impugnato, anche sotto il profilo dei vizi della motivazione, sostenendo che: a) in forza del principio di sussidiarietà sancito dalla CEDU e dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, il diritto fondamentale di ogni persona ad un processo equo, da definirsi entro un termine ragionevole, è entrato a far parte dei principi generali del diritto comunitari; b) secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il termine ragionevole per la risoluzione di una controversia avente ad oggetto l’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001 è pari a quattro mesi per il giudizio di primo grado ed a complessivi quattordici mesi ove intervenga il giudizio di impugnazione; c) conseguentemente, nel caso di specie, i Giudici a quibus hanno errato nell’applicare al giudizio di equa riparazione per la durata irragionevole di precedente giudizio avente il medesimo oggetto i consueti parametri di tre anni per il primo grado e di un anno per il grado di legittimità; d) inoltre i Giudici a quibus hanno errato nel detrarre dalla durata complessiva del giudizio presupposto il periodo di un anno per la proposizione del ricorso per cassazione, di cui all’art. 327 cod. proc. civ., considerando ragionevole un solo mese di tempo per proporlo; e) la motivazione del decreto è contraddittoria ed insufficiente, laddove ritiene "non complesso" ed al contempo "complesso" il giudizio presupposto, senza dar conto specificamente degli elementi concreti di tale complessità;

che, con il primo (con cui deduce: "Violazione dell’art. 112 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia") e con il secondo motivo (con cui deduce: "Violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e degli artt. 6 p. 1 e 35 della CEDU in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3") – i quali possono essere esaminati congiuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, il ricorrente incidentale critica a sua volta il decreto impugnato, sostenendo che: a) i Giudici a quibus avrebbero omesso la pronuncia sull’eccezione preliminare, sollevata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, circa l’inammissibilità del ricorso proposto per l’irragionevole durata del processo presupposto avente ad oggetto la richiesta d’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2; b) non sarebbe ammissibile il giudizio promosso per ottenere l’equa riparazione per la durata irragionevole di precedente giudizio avente il medesimo oggetto, in quanto tale giudizio non sarebbe idoneo di per sè ad ingenerare "patema d’animo" indennizzabile;

che assume carattere logicamente prioritario l’esame del ricorso incidentale;

che il primo motivo è infondato, atteso che la Corte d’appello, esaminando nel merito la domanda con la quale gli attori chiedevano l’equa riparazione per la irragionevole durata del procedimento ex lege n. 89 del 2001, ha implicitamente rigettato l’eccezione della difesa erariale di inammissibilità della domanda con riferimento alla indicata tipologia di giudizi, con la conseguenza che deve escludersi la denunciata omessa pronuncia su tale eccezione;

che anche il secondo motivo è infondato, atteso che il giudizio di equa riparazione, che si svolge presso le Corti d’appello ed eventualmente, in sede di impugnazione, dinnanzi a questa Corte, è un ordinario processo di cognizione, soggetto, in quanto tale, alla esigenza di una definizione in tempi ragionevoli, esigenza, questa, tanto più pressante per tale tipologia di giudizi, in quanto finalizzati proprio all’accertamento della violazione di un diritto fondamentale nel giudizio presupposto, la cui lesione genera di per sè una condizione di sofferenza e un patema d’animo che sarebbe eccentrico non riconoscere anche per i procedimenti ex lege n. 89 del 2001;

che non appare neppure condivisibile l’assunto che il giudizio dinnanzi alla Corte d’appello e l’eventuale giudizio di impugnazione costituiscono una fase necessaria di un unico procedimento destinato a concludersi dinanzi alla Corte europea, nel caso in cui nell’ordinamento interno la parte interessata non ottenga una efficace tutela all’indicato diritto fondamentale, atteso che il procedimento interno rappresenta una forma di tutela adeguata ed efficace, sempre che, ovviamente, si svolga esso stesso nell’ambito di una ragionevole durata;

che il ricorso incidentale va quindi rigettato;

che il primo motivo del ricorso principale è fondato;

che, ai fini della individuazione di quale sia la ragionevole durata di un giudizio di equa riparazione, che si sia svolto dinnanzi alla Corte d’appello e in sede di impugnazione dinnanzi a questa Corte, occorre preliminarmente procedere alla ricognizione della giurisprudenza della Corte europea sul punto;

che con la sentenza 29 marzo 2006 della Grande Camera, nella causa Cocchiarella contro Italia, si è affermato che "il periodo di quattro mesi previsto dalla legge Pinto soddisfa il requisito di rapidità necessario perchè un rimedio sia effettivo. L’unico ostacolo a ciò può sorgere dai ricorsi per cassazione per i quali non è previsto un termine massimo per l’emissione della decisione.

Nel caso di specie, la fase giudiziaria è durata dal 3 ottobre 2001 al 6 maggio 2002, cioè sette mesi, che, pur eccedendo il termine previsto dalla legge, sono ancora ragionevoli" (n. 99);

che, con la successiva decisione della Seconda Sezione 31 marzo 2009, causa Simaldone contro Italia (n. 29), si è invece ritenuta eccessiva una durata di un giudizio "Pinto", svoltosi in un solo grado dinnanzi alla Corte d’appello e protrattosi per undici mesi;

che nel caso deciso dalla Seconda Sezione il 22 ottobre 2010, causa Belperio e Ciarmoli contro Italia, la Corte europea, dopo aver dato atto del contenuto della sentenza Cocchiarella, ha ulteriormente precisato che la durata di un giudizio "Pinto" davanti alla Corte d’appello, inclusa la fase di esecuzione, salvo circostanze eccezionali, non deve superare un anno e sei mesi;

che, da ultimo, con la decisione 27 settembre 2011 della Seconda Sezione, causa CE.DI.SA. Fortore s.n.c. Diagnostica Medica Chirurgica contro Italia, la Corte ha ritenuto che, in linea di principio, per due gradi di giudizio, la durata di un procedimento "Pinto" non debba essere, salvo circostanze eccezionali, superiore a due anni;

che nella giurisprudenza di questa Corte si è, invece, ritenuto che la ragionevole durata del giudizio di equa riparazione previsto e disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 vada determinata in quattro mesi dalla data del deposito del ricorso, in coerenza con la chiara indicazione desumibile dall’art. 3, comma 6, della medesima legge (cfr. la sentenza n. 8287 del 2010);

che il Collegio ritiene che a tale orientamento non possa essere data continuità e che – pur rinviandosi alle singole fattispecie la valutazione della durata ragionevole di una procedura "Pinto" che si svolga soltanto dinnanzi alla Corte d’appello – ove, come nel caso di specie, venga in rilievo un giudizio "Pinto" svoltosi anche dinanzi alla Corte di cassazione, la durata complessiva dei due gradi debba essere ritenuta ragionevole ove non ecceda il termine di due anni, essendo tale termine pienamente compatibile con le indicazioni desumibili dagli ultimi approdi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e rispondente sia alla natura meramente sollecitatoria del termine di quattro mesi di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6, sia alla durata ragionevole del giudizio di cassazione che, anche in un procedimento di equa riparazione, non è suscettibile di compressione oltre il limite più volte ritenuto ragionevole di un anno;

che, ovviamente, nella predetta durata biennale massima va incluso il termine di sessanta giorni previsto dal nostro ordinamento per la proposizione del ricorso per cassazione (cfr. la sentenza n. 8287 del 2010, cit.);

che, in applicazione del su enunciato principio al caso di specie – tenuto conto: che il ricorso introduttivo è stato depositato presso la corte d’appello il 16 giugno 2005; che l’unico grado di giudizio di merito si è concluso con decreto depositato il 16 giugno 2006;

che il giudizio di cassazione è stato introdotto con ricorso notificato il 27 luglio 2007 ed è terminato con sentenza depositata il 22 dicembre 2009 -, dalla durata complessiva del procedimento di circa quattro anni e due mesi (50 mesi) va detratto il termine ragionevole, stimato due anni, nonchè il termine di circa undici mesi intercorso tra il deposito del decreto della corte d’appello e la proposizione del ricorso per cassazione, ulteriore rispetto a quello legislativamente previsto per tale impugnazione, con la conseguenza che la durata non ragionevole risulta essere stata di un anno e tre mesi;

che il primo motivo di ricorso va quindi accolto, con assorbimento del secondo motivo, concernente la contraddittorietà della motivazione del decreto impugnato quanto alla non semplicità della definizione del giudizio di merito;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolte;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che, secondo consolidato orientamento, questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2, va determinato in Euro 940,00 per l’anno e tre mesi circa di irragionevole ritardo, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sullà base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. F.G. e A.F.E., dichiaratisene antistatari;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento, in favore della ricorrente della somma di Euro 940,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 775,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 280,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore degli avv. Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisene antistatari, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 525,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-05-2012, n. 7776 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso il 13 novembre 2009 la Corte d’appello di Genova rigettava la domanda di equa riparazione proposta da M.D. per la violazione del termine ragionevole della procedura fallimentare relativa alla Adolfo Romanelli M. e C. s.a.s., dichiarata fallita il (OMISSIS) dal Tribunale di Firenze e tuttora pendente, senza alcun riparto, neppure parziale, dopo l’ammissione al passivo del suo credito.

Motivava che la durata di circa sette anni non poteva considerarsi eccessiva, tenuto conto della pendenza di una causa civile dinanzi alla Corte d’appello di Firenze nei confronti di un debitore della società fallita; e che comunque il M. aveva incassato direttamente dall’Inps gran parte del suo credito ammesso al passivo per trattamento di fine rapporto. Condannava l’attore alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero della Giustizia.

Avverso il provvedimento, non notificato, il M. proponeva ricorso per cassazione notificato l’11 febbraio 2010, deducendo la violazione di legge nel mancato accertamento del ritardo, secondo i parametri giurisprudenziali consolidati dalla corte di giustizia, nonchè la mancata acquisizione del fascicolo fallimentare in sede istruttoria e l’ingiusta condanna alla rifusione le spese di giudizio.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

All’udienza del 16 febbraio 2012 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il procedimento concorsuale ha natura solo formalmente unitaria, ricomprendendo sempre al suo interno attività disparate, in parte indefettibili nella grande maggioranza di casi – come l’accertamento del passivo e la liquidazione dell’attivo – ed in parte accidentali, anche se frequenti, come le cause civili, attive e passive, destinate ad influire, incisivamente, sulla sua durata complessiva.

Appare pertanto esatto il principio di diritto enunciato dalla corte territoriale secondo cui la pendenza di un processo di cognizione che veda parte la curatela deve essere computata nel suo iter fisiologico, in sede di accertamento del termine ragionevole del fallimento.

Tenuto conto dei parametri consolidati di valutazione della durata di un ordinario processo civile (tre anni per il primo grado, due per l’appello, uno per l’eventuale fase di legittimità), non appare quindi lesivo del principio di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo il protrarsi per circa sette anni, al momento dell’instaurazione del giudizio di equa riparazione, del fallimento Romanelli, nel cui passivo si era insinuato il M..

A ciò si aggiunga il rilievo di fatto, richiamato in motivazione del decreto impugnato, che il credito di quest’ultimo per T.F.R. era stato in massima parte soddisfatto nel corso della procedura concorsuale.

Alla luce delle predette considerazioni si palesano infondate anche le residue doglianze, relative alla mancata acquisizione del fascicolo fallimentare e alla pronunzia sulle spese di giudizio, che appare rispettosa del principio di soccombenza.

Il ricorso dev’essere dunque rigettato, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese della fase di legittimità, liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-10-2011) 28-11-2011, n. 44045 Riparazione per ingiusta detenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 18 novembre 2010 la Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione subita da V.M., il quale, dopo essere stato sottoposto a misura cautelare carceraria dal 13.11.2003 al 17.02.2004, in relazione ai delitti di associazione mafiosa e favoreggiamento aggravato, con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria veniva prosciolto dal delitto associativo di cui al capo b) per non aver commesso il fatto e per non punibilità ex art. 384 c.p. in relazione al reato di favoreggiamento, di cui al capo c).

La Corte territoriale rigettava la richiesta, ritenendo che il comportamento dell’istante avesse contribuito con colpa grave alla emissione ed al mantenimento della custodia cautelare in carcere.

Il Collegio rilevava, in particolare, che l’ipotesi accusatoria a carico del V. traeva origine dalle indagini svolte in occasione dell’arresto di alcuni latitanti appartenenti alla famiglia mafiosa Barbaro di Platì; e che al V. era stato contestato, oltre al reato associativo, il delitto di favoreggiamento del latitante T.R., aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Avverso la richiamata ordinanza della Corte di Appello di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione V.M., a mezzo del difensore, deducendo il vizio motivazionale e la violazione dell’art. 314 c.p.p..

L’esponente rileva che i contatti telefonici richiamati dalla Corte di Appello, intercorsi tra il V. ed il latitante T., non valgono a delineare i contorni della condotta gravemente colposa del richiedente, ostativa alla equa riparazione. La parte rileva che, essendo rimasto ignoto il contenuto delle predette conversazioni, le stesse non offrono argomenti rispetto alla fattispecie associativa contestata; oltre a ciò, il deducente considera che l’esistenza di un rapporto di affinità tra il ricorrente ed il T. imponeva una analisi particolarmente attenta circa la natura di tali contatti, ben potendo essere gli stessi esclusivamente volti a conoscere le condizioni di salute di uno stretto congiunto che viveva in stato di latitanza.

3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta, ha rilevato che l’impugnazione appare infondata e che merita rigetto; ciò in quanto la Corte di Appello ha evidenziato la sussistenza di elementi nella condotta del richiedente che avevano dato causa alla emissione della misura cautelare e configurante la colpa grave di cui all’art. 314 c.p.p..

Motivi della decisione

4. Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.

4.1 Come è noto, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).

Condotte rilevanti in tal senso possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione.

A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Cass. Sez. 4^, Sentenza n. 4159 del 09/12/2008, dep. 28/01/2009, Rv.

242760).

5. L’ordinanza impugnata si colloca coerentemente e puntualmente nella linea del suddetto quadro interpretativo.

Invero, la Corte di Appello ha evidenziato che nella sentenza assolutoria il giudice aveva ritenuto l’assenza di prova di colpevolezza del V., in ordine al reato associativo, poichè risultava indimostrata l’ipotesi delittuosa configurante il reato fine, stante l’operatività dell’esimente di cui all’art. 384 c.p., in ragione del rapporto di parentela intercorrente tra l’imputato ed il citato latitante.

Il Collegio ha osservato che, in relazione al reato associativo, il giudice del merito aveva considerato che il predetto delitto era stato contestato sulla scorta della stessa condotta di favoreggiamento che ne costituiva il reato fine; e che il materiale probatorio, al riguardo, era rappresentato dai contatti telefonici rilevati sulla utenza che si era ritenuto essere nella disponibilità del latitante T..

La Corte di Appello, esaminando l’acquisito materiale probatorio, ha rilevato che V. era stato uno dei soggetti impegnati in numerose conversazioni con il latitante; e, segnatamente che T., utilizzando un’utenza intestata al cognato V. M. aveva contattato per nove volte nel periodo ricompresso tra il 14.10.2000 ed il 3.02.2001, una utenza fissa, corrispondente alla abitazione dei genitori del V.; e che V. aveva colloquiato con il cognato in 64 circostanze, tra il 16.10.2000 ed il 21.09.2001, tramite una utenza fissa a lui direttamente intestata.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha evidenziato che la condotta del V. risultava causalmente collegata alla latitanza del cognato; evenienza pure dimostrata dal fatto che in occasione dell’arresto del T., presso l’ovile ove quest’ultimo si rifugiava, era stata rinvenuta una utenza mobile intestata a V..

Il Collegio ha considerato che la non punibilità dell’imputato ex art. 384 c.p. non rilevava ai fini del presente procedimento, giacchè la condotta del prevenuto deve essere valutata "ex ante", al fine di verificare se essa abbia costituito il presupposto che ha ingenerato, pure in presenza di un errore della autorità procedente, la falsa apparenza della sua configuarbilità come illecito penale.

6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.