Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2011) 21-12-2011, n. 47534 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. B.G.R. e B.M.ricorrono per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale il Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., al B. in relazione ai reati a lui ascritti, avvinti dalla continuazione, la pena di anni sette e giorni venti di reclusione ed Euro 47.334,00 di multa e al B. in relazione al reato a lui ascritto la pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa.

Entrambi i ricorrenti deducono vizio di motivazione in punto di affermazione della loro responsabilità per i reati loro rispettivamente contestati.

La difesa del B., in prossimità della odierna udienza camerale, ha depositato una memoria, nella quale evidenzia la violazione dell’art. 448 c.p.p., comma 1, per la riproposizione di nuova istanza di patteggiamento in dibattimento dopo l’udienza preliminare e la violazione dell’art. 444 c.p.p., comma 1, essendosi applicata una pena (anni sette e giorni venti di reclusione ed Euro 47.334,00 di multa) ben superiore a quella per la quale detta disposizione consente l’accesso al rito speciale (anni cinque soli o congiunti a pena pecuniaria).

2 .-. Il ricorso del B. è inammissibile, in quanto le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati i capi o i punti oggetto di doglianza.

A parte il fatto che il ricorrente, pur dolendosi dell’insufficienza delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata, non indica in alcun modo le ragioni per le quali, in presenza di una richiesta di applicazione della pena da lui proveniente, che presupponeva la rinuncia implicita a qualsiasi questione sulla colpevolezza, il Giudice avrebbe dovuto nondimeno disattendere tale richiesta e pervenire ad una decisione di proscioglimento basata sull’evidenza dell’insussistenza del fatto, della sua mancata commissione da parte dell’imputato, della presenza di cause di giustificazione, dell’insussistenza dell’elemento soggettivo o in genere della sua inidoneità ad integrare gli estremi del reato contestato.

Alla inammissibilità del ricorso del B. consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione dei motivi di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro millecinquecento, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. 3.-. Il ricorso del B. è, invece, fondato.

L’art. 444 c.p.p., comma 1, consente l’applicazione della pena su richiesta delle parti "quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria".

Nel caso in esame il Tribunale di Locri, sezione distaccata di Siderno, ha applicato al B. la pena di anni sette e giorni venti di reclusione ed Euro 47.334,000 di multa, e cioè una pena ben al di sopra dei limiti sanciti dalla Legge.

Trattandosi di pena illegale, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del B., con trasmissione degli atti al Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del B. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Locri per l’ulteriore corso.

Dichiara inammissibile il ricorso del B., che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 19-04-2013, n. 17974

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12/07/2012, la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Cuneo del 04/05/2007, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di D.M. per i reati di cui all’art. 581 cod. pen., contestati ai capi A) e B), per essere gli stessi estinti per intervenuta remissione di querela, ha assolto il D. dal reato di cui all’art. 605 cod. pen. contestato al capo A) perchè il fatto non sussiste, ha rideterminato la pena inflitta all’imputato in relazione ai residui reati per i quali è stata confermata l’affermazione di responsabilità (art. 610 cod. pen., artt. 612, cpv. e 635 cpv. cod. pen.).

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale ha ritenuto che le frasi minacciose rivolte dal D. nei confronti della persona offesa fossero gravi, in relazione al loro tenore – trattandosi di minacce di morte -, rafforzato dal contesto in cui erano state pronunciate, ossia durante il compimento di atti di bullismo in danno della persona offesa, che versava in posizione di inferiorità rispetto ai due responsabili (al riguardo si precisa che il coimputato del D. non aveva proposto appello).

2. Nell’interesse del D. è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale si lamenta erronea applicazione e violazione dell’art. 612 cod. pen., in relazione all’art. 152 cod. proc. pen., per non avere la sentenza impugnata, esclusa l’aggravante di cui al capoverso dell’art. 612 cit., pronunciato sentenza di non doversi procedere anche in relazione a tale ipotesi.

In particolare, il ricorrente torna a ribadire che i comportamenti minacciosi si erano estrinsecati nella diffida, rivolta alla persona offesa, a non tornare a Boves e non erano stati idonei ad incutere il minimo timore nella vittima, che, anzi, la sera del 30/06/2005, aveva spontaneamente cercato il D. e il coimputato D. per chiarire la vicenda, facendosi accompagnare da un amico.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Ribadito che, secondo il condiviso orientamento di questa Corte (v., ad es., Sez. 5, n. 43380 del 26/09/2008, De Marco, Rv. 242188), la gravita della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalità della condotta, ed in particolare al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa, deve rilevarsi che, con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha colto la gravita della minaccia sia con riguardo all’indiscusso tenore delle frasi pronunciate, sia con riferimento al contesto di bullismo nel quale si erano inquadrate.

Quanto poi al fatto che la persona offesa abbia cercato un chiarimento con gli autori delle violenze in suo danno, esso logicamente non dimostra l’assenza del timore della persona offesa, ma solo il tentativo di evitare ulteriori aggressioni.

D’altra parte, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, il reato di minaccia è un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale; la valutazione dell’idoneità della minaccia a realizzare tale finalità va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell’uomo comune (Sez. 5, n. 8264 del 29/05/1992, Mascia, Rv. 191433).

2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013

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Cass. pen., sez. I 31-10-2008 (16-10-2008), n. 40685 Patrocinio esercitato in procedure incidentali – Liquidazione delle spese

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Ragusa declinava la propria competenza alla liquidazione del compenso al difensore di fiducia di M. G., ritenendo competente il Tribunale del riesame che aveva disposto l’ammissione al gratuito patrocinio.
Il Tribunale del riesame di Catania sollevava conflitto di competenza per materia richiamando la prevalente giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto competente alla liquidazione delle spese e degli onorari sostenute nelle fasi incidentali il giudice del procedimento principale, anche in caso di ammissione al gratuito patrocinio.
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità del conflitto in rito, perchè dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l’intervento di questa Suprema Corte.
La Corte ritiene che debba essere dichiarata la competenza per materia del GIP presso il Tribunale di Ragusa. La giurisprudenza di legittimità, dopo un primo orientamento contrario, si è ormai assestata nel ritenere che in tema di gratuito patrocinio, poichè l’ammissione è valida in ogni grado e fase del giudizio, e quindi anche per le procedure incidentali, la competenza a provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari appartiene, ai sensi della L. n. 217 del 1990, art. 12, comma 2, al giudice di ogni fase e grado del procedimento; tale competenza unitaria sussiste, anche se la disposizione di cui sopra non è stata ripetuta nel D.Lgs. n. 113 del 2002 (Sez. 1^ 22 maggio 2002 n. 23233, rv. 221644; Sez. 1^ 25 settembre 2002 n. 35071, rv. 222331; Sez. 1^ 17 settembre 2003 n. 40869, rv. 226834).
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del GIP del Tribunale di Ragusa cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. 1 giugno 2010, n. 20610 Guida in stato di ebbrezza, sequestro dello scooter anche se intestato al genitore anziano

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Fatto e diritto

1. Con ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria veniva convalidato il sequestro dello scooter Tauztong Kaitong tg. X 2XTW5 in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 2°, lett. c), C.d.S. (in quanto condotto da PG in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico di 2,3 g/l).

Con lo stesso provvedimento veniva adottato il sequestro preventivo del veicolo.

Con istanza avanzata da M. A., madre dell’indagato, veniva richiesto il dissequestro del mezzo. Il GIP rigettava la richiesta e con provvedimento del 10/6/2009 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava l’appello proposto dalla M..

Osservava il Tribunale che il motoveicolo solo apparentemente apparteneva alla ricorrente in quanto, avendo l’età di 68 anni, ben difficilmente era la effettiva utilizzatrice del mezzo.

Inoltre l’art. 213 C.d.S. esplicitamente consentiva la confisca, in quanto motoveicolo era stato utilizzato per commettere un reato.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la M. lamentando la violazione di legge in quanto l’art. 186, c. 2°, C.d.S. non consentiva la confisca e, quindi il sequestro, del veicolo se questo apparteneva a terzi; inoltre non era invocabile l’applicazione dell’art. 213, c. 2 sexies, C.d.S. in quanto la disposizione operava se il motomezzo era stato finalisticamente utilizzato per commettere un reato (es. una rapina), presupposto questo che nel caso di specie difettava.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, indipendentemente dalla operatività dell’art. 213, co. 2 sexies, C.d.S., il secondo comma dell’art. 186 C.d.S. prevede che quando il tasso alcolemico supera il limite di g/l 1,5, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca del veicolo.

Ne consegue che in tali casi è ammesso il sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, co. 2°, c.p.p.

La citata norma del codice della strada, però, nel prevedere la confisca stabilisce che essa debba essere disposta, “… salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato”.

Nel caso di specie, come osservato in ricorso, il motoveicolo risulta intestato alla madre dell’imputato, M. A. Ne ha dedotto il ricorrente che non potendo esso essere confiscato, non poteva neanche essere sequestrato.

Ciò premesso, va osservato che ad inibire il provvedimento ablativo, secondo la disposizione dell’art. 186 C.d.S. è la “appartenenza” del veicolo a persona estranea al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario che esso “appartenga” all’imputato.

Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico significato tecnico come potrebbero invece esserlo i termini “proprietà” o “intestazione” nei registri.

Ciò significa che il concetto di “appartenenza” deve inteso in una diversa accezione e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali.

Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha ritenuto che la signoria sulla cosa fosse dell’imputato (P. G. di anni 39 al momento del fatto e conducente del motoveicolo) e non della madre ricorrente, di anni 67 e pertanto verosimilmente inidonea alla guida di uno scooter.

Ne consegue che il Tribunale ha fatto buon governo delle disposizioni previste dall’art. 186 C.d.S. che in ricorso si assumono violate.

La manifesta infondatezza del ricorso impone la declaratoria di inammissibilità.

Consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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