Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 14-12-2010) 21-01-2011, n. 1869 Impugnazioni

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Svolgimento del processo

G.M., tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 15 aprile 2010, dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica e con la quale le veniva applicata la pena concordata con il Pubblico Ministero in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv c.p. e art. 2, comma 1 bis in relazione al D.L. n. 463 del 1983, art. 1 convertito nella L. 638 del 1983.

Con un unico motivo di ricorso, denunciava la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) in relazione all’art. 129 c.p.p., art. 157 c.p. e art. 2, comma 1 bis in rel. al D.L. n. 463 del 1983, art. 1, lamentando la mancata declaratoria del reato per intervenuta prescrizione.

Osservava infatti che, avendo il PM proceduto alla modifica, ai sensi dell’art. 516 c.p.p., del capo di imputazione originariamente indicante la ricorrente come titolare della "ditta Fulgida di Giglio Salvatore & C", indicando la corretta dizione di titolare della "ditta gentile Margherita" ed essendo avvenuta tale modifica solo in data 18 febbraio 2010, doveva ritenersi decorso il termine massimo di prescrizione, essendosi verificato solo in tale data il primo atto interruttivo, trattandosi di fatto nuovo.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile perchè basato su motivi manifestamente infondati.

La lamentata omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, dell’eventuale sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. relativamente alla declaratoria di prescrizione del reato è infatti palesemente insussistente.

Questa Corte ha costantemente ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta della parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo dispensa l’accusa dall’onere della prova e la sentenza debba ritenersi sufficientemente motivata mediante la sintetica descrizione del fatto, come deducibile dal capo di imputazione e la valutazione della sua corretta qualificazione giuridica con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi di proscioglimento (Sez. 4^ n. 34494, 17 ottobre 2006. Conf. Sez. 1^ n. 3980,23 novembre 1994).

Si è anche osservato, in altra occasione, che la sentenza di "patteggiamento" può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se dal testo appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art. 129 succitato (Sez. 6^ n. 4120, 1 febbraio 2007, Conf. Sez. 3^ n. 2309, 9 ottobre 1999).

Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha dato compiutamente atto, nella motivazione, dell’assenza delle condizioni di legge per l’emanazione di una eventuale sentenza di proscioglimento rendendo conto della corretta qualificazione giuridica dei fatti.

Tali considerazioni riguardano, evidentemente, tutte le cause di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p., ivi compresa quella, reclamata dalla ricorrente, di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Ma anche se così non fosse, le argomentazioni poste a sostegno del ricorso non appaiono comunque condivisibili.

Come emerge chiaramente dagli atti, l’intervento correttivo effettuato dal Pubblico Ministero in udienza ha riguardato esclusivamente l’esatta specificazione della ditta individuale della quale l’imputata era legale rappresentante, originariamente indicata in modo diverso, come evidenziato in ricorso.

Tale intervento, lungi dal consentire di qualificare l’imputazione come riferita ad un fatto nuovo, si configura, piuttosto, in una mera rettifica che non ha peraltro arrecato nessuna lesione dei diritti dell’imputata.

Il fatto storico oggetto dell’imputazione è rimasto immutato quanto a condotta, evento ed elemento soggettivo del reato e la ricorrente è stata, fin dall’origine del procedimento, individuata quale persona fisica tenuta al versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali oggetto dell’imputazione.

Ne consegue che il termine massimo di prescrizione per il reato contestato non risulta spirato per effetto degli atti interruttivi che hanno spiegato il loro effetto nel corso del procedimento.

Il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-03-2011, n. 5972 Contratti collettivi

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Svolgimento del processo

1. La società Sanpaolo IMI spa, quale incorporante il Banco di Napoli spa, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 111 del 2006, nella parte in cui la stessa ha rigettato il ricorso dalla medesima proposto nei confronti di D.N.E., G. M. ved. P., M.A., Pe.Gi., avverso la sentenza del Pretore di Napoli del 15 ottobre 1998 n. 19336.

Quest’ultimi, tutti ex-dipendenti del Banco di Napoli, più uno, con ricorso per decreto ingiuntivo proposto dinanzi al Pretore di Napoli nei confronti del suddetto istituto di credito, esponevano che il trattamento previdenziale ad essi riservato era regolato dall’art. 108 del regolamento del Banco di Napoli, approvato con Delib. C.d.A. 28 aprile 1975, la cui applicabilità era stata decisa in via incontrovertibile dalla sentenza del Pretore di Napoli n. 7894 del 1984, sentenza passata in giudicato formale e sostanziale; pertanto, chiedevano l’emissione dell’ingiunzione avente ad oggetto l’indennità di vacanza contrattuale, percepita dai pari grado in servizio per il periodo 1 luglio 1995 – 30 novembre 1995, nonchè il percentuale incremento dell’assegno di pensione per lo stesso periodo sulla base delle tabelle contenute nel medesimo rinnovo contrattuale.

2. Il Pretore emetteva il richiesto decreto ingiuntivo.

3. Avverso lo stesso proponeva opposizione il Banco di Napoli.

4. Il Pretore con sentenza n. 19336 del 1998 rigettava l’opposizione.

5. La suddetta pronuncia del Pretore veniva appellata dal Banco di Napoli dinanzi al Tribunale di Napoli. Quest’ultimo, con la sentenza n. 111 del 2006, rigettava l’appello proposto nei confronti di D. N.E., G.M. ved. P., M.A. e Pe.Gi. in ragione dell’intervenuto giudicato, mentre l’accoglieva nei confronti di altro appellato "non essendo stata la sua posizione valutata dalla" sentenza della Corte di Cassazione che determinava il giudicato sostanziale (pag. 7 sentenza).

6. Avverso la sentenza di appello la società Sanpaolo IMI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, formulando un motivo di impugnazione.

7. I soli M.M., M.P. e P.M.S., eredi di M.A., G.M. ved. P. e P. G., hanno resistito con controricorso.

8. Entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1. Con il motivo di ricorso è prospettata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

2. Assume la ricorrente che la pronuncia impugnata sarebbe viziata da ultrapetizione e vizio di motivazione, in quanto la sentenza passata in giudicato, sulla cui base agivano gli odierni intimati, non conteneva l’accertamento che le somme corrisposte a titolo di una tantum in sede di rinnovo contrattuale del 1995 fossero computabili nella nozione di retribuzione utile ai fini perequativi di cui all’art. 108 del regolamento del personale del Banco di Napoli, ovvero della Delib. Consiglio di Amministrazione del Banco 17 gennaio 1983. Ad avviso della ricorrente, tali atti non avevano operato alcun aggancio periodico dei trattamenti pensionistici ai trattamenti retributivi dei pari grado in servizio.

Ulteriore vizio andrebbe rinvenuto nell’omessa motivazione in ordine alla portata della c.d. clausola di esclusione, di cui all’accordo sindacale nazionale di rinnovo del CCNL, con riguardo alle previsioni regolamentari che disciplinavano il trattamento pensionistico dovuto ai dipendenti del Banco di Napoli.

3. Il suddetto motivo non è fondato; pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

3.1. La sentenza qui impugnata precisa, a pag. 4, che deve ritenersi processualmente corretta la richiesta di emissione di decreto ingiuntivo da parte degli odierni appellati i quali, sulla base del giudicato che sanciva il loro diritto alla conservazione del meccanismo di perequazione automatica degli assegni di pensione di cui all’art. 108 del regolamento del personale, hanno richiamato e prodotto gli accordi collettivi e gli atti del Banco di Napoli che ne disciplinavano l’erogazione e r ammontare, allegando i conteggi delle differenze economiche.

3.2. Sulla pertinenza dei conteggi effettuati sulla base del suddetto giudicato il Tribunale nella motivazione della sentenza (pag. 5 sentenza), ha affermato quanto segue:

i conteggi risultano ben effettuati in quanto in stretta applicazione del suddetto art. 108 gli attori in senso sostanziale hanno proceduto a sommare mese per mese le somme percepite dai loro pari grado in servizio, avendo giustamente ritenuto che le somme dovute siano parte della retribuzione e di conseguenza degli assegni di pensione, non vertendosi nel caso di specie di assegno di pensione da quantificare ogni anno, pari all’assegno di pensione che il pari grado avrebbe percepito se fosse andato in pensione secondo lo schema di cui alla Delib. CdA del Banco di Napoli del 1983.

Non risulta al Collegio che la indennità di vacanza contrattuale sia stata computata nell’applicazione della perequazione aziendale e non è stata computata relativamente a quei mesi in cui nessuna una tantum è stata erogata al personale in servizio ne quindi non poteva essere considerata ai fini del computo della perequazione aziendale.

Difatti, nel caso in questione l’aumento della retribuzione del pari grado in servizio viene immediatamente conteggiato nell’assegno di pensione dell’ex collega, trattandosi di un riversamento automatico dell’aumento della retribuzione nell’assegno di pensione.

L’indennità di vacanza contrattuale viene divisa per tanti mesi quanti sono stati quelli in cui il nuovo CCNL non era in vigore e tale somma è erogata in una sola soluzione per comodità contabile, ma tale erogazione non influisce sulla natura dell’attribuzione patrimoniale, che viene rinvenuta nella somma pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato allo stipendio, all’indennità direttiva ed alla eventuale maggiorazione di grado (cfr. pagina 3 del CCNL del 1995). Si tratta quindi di un aumento pro tempore di tali elementi della retribuzione, che sono considerati nell’allegato F e che sono oggetto della perequazione di cui al cit. art. 108 del reg. del personale. Nè a confutazione di quanto sin’ora esposto, si può richiamare quanto stabilito dal predetto CCNL, secondo il quale tale aumento provvisorio "non è computato al fine del trattamento di quiescenza e/o di previdenza aziendale esclusivi, esonerativi o integrativi dell’AGO", in quanto tale disposizione è applicabile ai soggetti dipendenti in servizio e non ai soggetti già pensionati, che usufruiscono del sistema di aggancio dell’assegno di pensione al pari grado in servizio.

3.3. Il punto decisivo della sentenza è costituito, dunque, dall’oggetto del giudicato posto alla base del decreto ingiuntivo.

3.4. Il ricorrente – pur affermando (pag. 6 del ricorso) che la controparte aveva agito in base ad una sentenza passata in giudicato, che non conteneva l’ulteriore accertamento che costituiva presupposto per l’accoglimento della domanda di quantificazione, in quanto aveva statuito solo il diritto al mantenimento del regime perequativo aziendale disciplinato dall’art. 108 del regolamento del Banco del 1975 – non contesta specificamente il contenuto del giudicato, nè riporta il testo della pronunzia stessa in modo da permettere a questa Corte di verificare se effettivamente quel giudicato avesse un contenuto diverso da quello individuato dal giudice d’appello, peraltro, con motivazione congrua, logica e circostanziata, come si evince dagli articolati e conferenti richiami a punti degli atti in questione (in particolare, reg. del personale. CCNL) contenuti nella stessa, e pertanto esente da vizi.

3.5. Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, "posto che il giudicato va assimilato agli "elementi normativi", cosicchè la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l’esistenza e la portala del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall’interpretazione data al riguardo dal giudice di merito". (Cass., S.U., 28 n.24664 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 2732 del 2008; n. 21200 del 2009; n. 10537 del 2010; Cass. n. 544 del 2011).

3.6. Se dunque il giudice di legittimità può verificare direttamente la sussistenza ed il contenuto di un giudicato esterno, è necessario però che il ricorso contenga tutti gli elementi necessari per effettuare questo controllo; nel caso specifico, invece, non li riporta.

3.7. Tutte le altre considerazioni svolte in ricorso, sul merito, ed in particolare quelle, peraltro generiche, sul rapporto tra regolamento per il personale del Banco di Napoli e successivi accordi collettivi, rimangono assorbite dall’esistenza del giudicato.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 34,00 per esborsi, Euro 4000,00 per onorari, oltre spese IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 22-02-2011, n. 1665 Graduatoria

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Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 13 febbraio 2004 e depositato presso il TAR Liguria il successivo 26 febbraio 2004, i ricorrenti – in servizio nella Polizia di Stato con la qualifica di assistenti capo dal 23 maggio 1999 – impugnano il decreto con il quale in data 13 gennaio 2004 il Direttore Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha approvato la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli di servizio, a 3.824 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vicesovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

In particolare, i ricorrenti espongono quanto segue:

– con decreto 30 gennaio 2003 il Capo della Polizia indiceva concorso interno, per titoli di servizio e corso di formazione, a 3824 posti per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, pari al 70% dei posti disponibili al "31 dicembre 2000", ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 53/2001, il quale – al comma 3 – prescrive che "è ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo secondo l’ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento", dicitura poi ripresa anche nel bando (art. 2 "Requisiti per l’ammissione e cause di esclusione");

– avendo conseguito la qualifica di assistente capo nel maggio del 1999, presentavano domanda di partecipazione;

– pochi giorni dopo, il Servizio Concorsi del Ministero dell’Interno pubblicava sul sito internet della Polizia di Stato un "elenco nominativo di Assistenti Capo che, alla data del 31 dicembre 2000, avevano titolo a partecipare al sopraccitato concorso", redatto per un numero pari a 4971;

– atteso che i loro nominativi non comparivano in detto elenco, avverso lo stesso presentavano immediatamente ricorso gerarchico;

– con nota del 6 giugno 2003, il Ministero dell’Interno dichiarava il ricorso inammissibile, asserendo che il mancato inserimento nell’elenco non costituiva motivo di esclusione dal concorso;

– con il decreto ministeriale in epigrafe veniva approvata la graduatoria del concorso, comprensiva di 4971 concorrenti, di cui i primi 3824 venivano dichiarati vincitori.

Rilevata l’assenza dei loro nominativi in tale graduatoria, i ricorrenti insorgono deducendo i seguenti motivi di diritto:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2 D.M. 1 AGOSTO 2002, N. 199, DELL’ART. 2, ULTIMO COMMA, DEL BANDO DI CONCORSO E DELL’ART. 3 L. N. 241/1990. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA in quanto i ricorrenti sono stati esclusi dal concorso in carenza del decreto motivato, a firma del Capo della Polizia, all’uopo prescritto.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 D.LGS. 28 FEBBRAIO 2001 N. 53 E DELL’ART. 24 QUATER, D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 335. ILLEGITTIMITA’COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CONCORSUALITA’, PARITA" DI TRATTAMENTO NONCHE’ DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA" DELL’AMMINISTRAZIONE. ILLOGICITA’. DIFETTO DI PRESUPPOSTO. TRAVISAMENTO DI FATTI. Essendo i ricorrenti indiscutibilmente in possesso dei requisiti di condotta, l’esclusione potrebbe essere stata disposta per carenza del requisito di anzianità, ossia perché le loro domande eccedevano il numero corrispondente dei posti messi a concorso, aumentato del 30%, in applicazione dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 53 del 2001. Ciò detto, la graduatoria è allora illegittima per illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale di tale norma, la quale – imponendo un numero chiuso di partecipanti – "stabilisce uno sbarramento temporale… in contrasto con" i sopra indicati principi costituzionali, specie perché è inidoneo alla scelta dei più meritevoli.

Con atto depositato in data 10 marzo 2004 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – nel contempo – ha depositato documenti.

Con ordinanza n. 159 dell’11 marzo 2004 il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dai ricorrenti.

A seguito dell’adesione di quest’ultimi all’istanza di regolamento di competenza del Ministero dell’Interno, con ordinanza n. 136 del 13 maggio 2004 gli atti sono stati trasmessi al TAR del Lazio.

Con memoria depositata in data 15 novembre 2010 i ricorrenti hanno insistito – in particolare – sull’illegittimità costituzionale dell’art. 12 del d.lgs. n. 53/2001.

Con memoria prodotta in data 1 dicembre 2010 l’Amministrazione ha affermato che le censure formulate dai ricorrenti "sono in parte irricevibili" ed "in parte infondate nel merito", atteso che: – il bando imponeva un numero chiuso di candidati da ammettere al concorso e non già "un numero chiuso di domande di partecipazione"; – le domande dei ricorrenti non sono state ammesse "per la valutazione dei titoli di servizio posseduti" in quanto gli interessati non sono rientrati nel numero dei posti previsti nel bando aumentato del 30% (n. 4.971); – tale operato è stato posto in essere in applicazione del D.M. 30 gennaio 2003, "divenuto ormai inoppugnabile".

All’udienza pubblica del 16 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di soprassedere sull’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Amministrazione – fondata sulla ormai intervenuta "inoppugnabilità" del D.M. 30 gennaio 2003 – in quanto il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2. Come esposto nella narrativa che precede, i ricorrenti lamentano l’illegittimità della graduatoria di merito del concorso interno indetto con il su menzionato decreto ministeriale 30 gennaio 2003.

A tale fine denunciano violazione e falsa applicazione di legge (ossia del D.M. 1 agosto 2002, n. 199) e del bando di concorso, difetto di motivazione e incompetenza.

Tali censure sono infondate per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Come noto, l’immissione "nel ruolo dei sovrintendenti" – prevista ordinariamente dall’art. 24 quater, comma 1, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, "nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno", "mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale" (lett. a) e, "nel limite del restante quaranta per cento", "mediante concorso interno per titoli ed esame scritto…… e successivo corso di formazione professionale" (lett. b) – nella fase di prima applicazione del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, di interesse in questa sede in quanto espressamente riferito ai "posti disponili" anche al 31 dicembre 2000, è stata, invece, caratterizzata da aliquote fissate "nel settanta per cento" mediante il concorso interno per titoli e "nel trenta per cento" mediante il concorso per titoli ed esame scritto (art. 12 del medesimo d.lgs. n. 53/2001).

Nell’ambito dell’art. 12 del decreto legislativo di cui sopra, è stato, poi, previsto – al comma 3 – che "ai fini dell’espletamento del concorso per titoli di cui all’art. 24 quater, lett. a), indicato nel comma 1, relativamente ai posti disponibili al 31 dicembre 2000, è ammesso a partecipare al concorso medesimo il personale con la qualifica di assistente capo, secondo l’ordine di anzianità nella qualifica alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso, aumentato del trenta per cento".

Nel rispetto di tali prescrizioni l’Amministrazione resistente ha indetto il concorso interno per titoli di servizio a 3.824 posti, "riservato agli assistenti capo, secondo l’ordine di anzianità nella qualifica" al 31 dicembre 2000, di cui al D.M. 30 gennaio 2003, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Personale – Supplemento Straordinario n. 1/3 del 10 febbraio 2003.

In particolare, all’art. 2 del bando ha stabilito la partecipazione al concorso del "personale con la qualifica di assistente capo alla data del 31 dicembre 2000, secondo l’ordine di anzianità nella qualifica stessa alla stessa data, in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso aumentato del 30 per cento".

Come risulta dagli atti (in particolare, dalla memoria depositata dall’Amministrazione in data 1 dicembre 2010), l’applicazione di tale previsione ha comportato la non ammissione delle domande dei ricorrenti "al successivo esame per la valutazione dei titoli di servizio posseduti, atteso che gli interessati, secondo l’ordine di anzianità, non sono rientrati nel numero dei posti previsti nel bando aumentati del 30%".

Ciò detto, appare evidente che il riferimento operato dai ricorrenti alle disposizioni sull’esclusione non è pertinente, atteso che:

– nel caso in esame, non si tratta di esclusione dal concorso ma di semplice individuazione dei candidati ammessi a partecipare al concorso stesso. In definitiva, l’operato dell’Amministrazione in contestazione – da identificare con l’operato che ha condotto alla mancata valutazione delle domande dei ricorrenti – rappresenta una fase della procedura di concorso – per così dire – "anticipata" che, in quanto del tutto avulsa dalla disamina di situazioni soggettive specifiche, si profila distinta dalle ipotesi di esclusione;

– quanto affermato trova – del resto – conferma anche nella formulazione dell’art. 2 del bando di concorso, il quale distingue tra "ammissione" ed "esclusione" e – nel contempo – riconduce l’esclusione al "difetto dei requisiti richiesti", il quale – implicando un’analisi della situazione specifica del candidato – non può non presupporre l’ammissione di quest’ultimo al concorso.

In conclusione, le censure in esame sono infondate, tenuto conto che si fondano su prescrizioni estranee al caso in esame.

3. In esito a considerazioni sulla propria situazione personale, ritenuta esaustiva dal punto di vista dei requisiti richiesti, i ricorrenti avvertono, poi, la necessità di soffermarsi sull’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 53, denunciando contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Il Collegio non ritiene che vi sia almeno un ragionevole dubbio sulla legittimità costituzionale della norma de qua, ossia che la questione di illegittimità sollevata "non sia manifestamente infondata".

Al riguardo, assume sicuro carattere dirimente il rilievo che si trattava di un concorso interno, per meri "titoli", rispetto al quale si prospettava un particolarmente elevato numero di domande (indicato dall’Amministrazione in 7000).

In ragione di tale constatazione, l’introduzione a livello normativo di un criterio utile per la "riduzione" del numero dei candidati basato sull’anzianità nella qualifica appare ragionevole, anche in considerazione dell’osservazione che – presumibilmente – ad una maggiore anzianità corrisponde maggiore esperienza e, dunque, anche il conseguimento di maggiori titoli.

4. Per le ragioni illustrate, il ricorso è infondato.

Tenuto conto delle peculiarità della questione prospettata, si ravvisano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma – Sezione I ter respinge il ricorso n. 5673/2004.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-03-2011, n. 174 procedimento

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Svolgimento del processo

Con bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 2 del 23.2.2001, veniva indetto dall’Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina un concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente medico di Dermatologia e Venerologia.

All’esito degli esami seguiva la pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 13 del 28.9.2001 della delibera n. 1425/2001, con la quale veniva approvata la graduatoria degli idonei.

L’odierna appellante, classificatasi al quinto posto con un punteggio di 68,26, proponeva ricorso iscritto al n. 4589/2001 R.G. innanzi al T.A.R. Catania contro l’Azienda odierna appellata e nei confronti delle dottoresse Ma.Gi. e Mo.Gi., classificatesi rispettivamente al 1° ed al 2° posto, per l’annullamento della graduatoria e dei relativi atti presupposti.

L’Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina, costituitasi in giudizio, con atto depositato in data 23 gennaio 2001, chiedeva il rigetto del ricorso, eccependone l’inammissibilità perché, anche accogliendo il motivo del ricorso fatto valere innanzi al T.A.R., la ricorrente non si classificherebbe comunque in posizione utile.

Con atto depositato il 23 gennaio 2002, la controinteressata dott.ssa Mo. proponeva ricorso incidentale, facendo valere l’inammissibilità del ricorso sia sotto profilo analogo a quello sollevato dall’Azienda, relativo alla carenza di interesse, e sia perché il ricorso non sarebbe stato notificato neppure ad uno degli effettivi controinteressati.

Con atto depositato il 20 febbraio 2002, la ricorrente proponeva un primo ricorso per motivi aggiunti, eccependo una presunta erroneità nella valutazione da parte della Commissione delle prove pratiche dei controinteressati Ma. (punti 29), Mo. (punti 26) e D’Am. (punti 28). In particolare, la ricorrente faceva rilevare che la terapia proposta dai controinteressati sarebbe inadeguata.

Con memorie, rispettivamente dell’8 e del 18 marzo 2002, le controinteressate Ma. e Mo. chiedevano il rigetto del ricorso e, con nuovo ricorso incidentale avverso gli atti della Commissione, contenente specifiche censure, l’annullamento della valutazione positiva della prova pratica della ricorrente Ci., avendo essa indicato una terapia sbagliata.

L’8 marzo ed il successivo 8 aprile 2002 la ricorrente depositava, rispettivamente, consulenza tecnica di parte nonché la prova dell’avvenuta notifica del ricorso per motivi aggiunti anche ai controinteressati D’Am. e Mu. che, tuttavia, non si costituivano in giudizio.

L’Azienda Ospedaliera "Papardo" forniva i documentati chiarimenti e produceva la documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione della causa, richiesti dal T.A.R. Catania con ordinanza n. 338/2003.

Con sentenza n. 140/2004, depositata il 4 febbraio 2004, il T.A.R. adito rigettava il ricorso principale proposto dalla dott.ssa Ci. e – dichiarato il non luogo a provvedere in ordine al ricorso incidentale proposto dalla dott.ssa Mo. – disponeva CTU per verificare la correttezza della terapia proposta nella prova pratica dai candidati ed, in particolare, al fine di accertare se, in relazione allo stato delle attuali conoscenze dell’arte medica, la terapia prospettata dai medesimi candidati sia palesemente incongrua e, come tale, per il pericolo di vita derivante al paziente, inidonea a determinare il superamento della prova pratica (ferma restando la discrezionalità valutativa della Commissione nell’attribuzione dei singoli punteggi) in relazione alla patologia ipotizzata (porfiria cutanea tarda).

Successivamente, il T.A.R. Catania, ritenendo opportuni ulteriori e specifici chiarimenti, disponeva, con ordinanza n. 348 del 6 settembre 2005, un supplemento di CTU.

Con l’impugnata sentenza n. 552/06, il T.A.R Catania, considerate le risultanze delle disposte CTU, ritenute non favorevoli alla ricorrente, dichiarava inammissibile per carenza di interesse il suddetto ricorso n. 4589/01 per il venire meno di ogni interesse processuale della stessa ad una pronuncia nel merito delle censure formulate avverso la valutazione delle prove pratiche dei controinteressati.

Con l’appello in epigrafe, notificato all’Azienda "Papardo" di Messina ed alla dott.ssa Ma.Gi., la dott.ssa Ci.Ma. ha dedotto:

– "Violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 140/04";

La CTU, infatti, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se la terapia fosse palesemente incongrua ed il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto recepire, pertanto, l’azzardato e contraddittorio giudizio prognostico che si evince dalla stessa.

– "Nullità assoluta della consulenza tecnica";

La consulenza tecnica non sarebbe stata sottoscritta contestualmente dai tre periti nominati dal T.A.R., i quali non avrebbero comunque fornito alcun contributo valutativo e neppure risposta ai quesiti posti con la sentenza n. 140/04 sopra richiamata.

– "Nel merito, fondatezza della domanda";

L’appellante, contrariamente a quanto contraddittoriamente ed immotivatamente sostenuto dalla CTU, avrebbe proposto una terapia ineccepibile e corretta, adeguata al caso clinico prospettato (paziente diabetico).

Conclusivamente, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e l’ammissione alle prove orali dei controinteressati, pronunciando la loro esclusione dal concorso; in subordine, il rinnovo della Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Con memoria di costituzione depositata il 12 luglio 2007, con controricorso depositato in data 27 luglio 2007 e con ulteriore memoria depositata il 13 maggio 2009, l’Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina, replicando puntualmente alle censure dedotte ex adverso, ha chiesto il rigetto dell’appello perché inammissibile e/o comunque infondato.

Con controricorso depositato il 22 maggio 2009, la dott.ssa Ma.Gi. ha eccepito, preliminarmente, il "difetto d’integrità del contraddittorio", in quanto l’appello risulta notificato esclusivamente all’Azienda Ospedaliera e ad uno soltanto dei controinteressati in prime cure. Quindi, ha replicato in ordine alle censure mosse dall’appellante, concludendo per il rigetto del ricorso.

Il Collegio – ritenuto che i soggetti graduati in posizione prioritaria rispetto all’odierna appellante, all’esito del concorso in argomento, fossero, in quanto controinteressati nel giudizio di primo grado nonché parti vittoriose nella sentenza impugnata, direttamente interessati a controdedurre anche nel giudizio d’appello – disponeva che la dott.ssa Ci.Ma. provvedesse a notificare l’atto d’appello, in epigrafe indicato, anche ai soggetti che la precedono nella graduatoria pubblicata sulla G.U.R.S. n. 13 del 29.9.2001.

Con memoria depositata il 25 maggio 2009, l’odierna appellante ha dedotto sulla asserita "ammissibilità del ricorso introduttivo"; la decisione impugnata sarebbe erronea avendo il Giudice di prime cure di fatto sostituito al giudizio della Commissione quello dei consulenti tecnici e, quindi, il proprio giudizio, senza motivare in ordine alla eventuale sussistenza di macroscopici vizi dell’elaborato.

Nel merito, ha ribadito la "fondatezza della domanda" proposta con il ricorso originario.

Dall’esame degli elaborati dei controinteressati relativi alla prova pratica risulterebbe che il punteggio espresso dalla Commissione esaminatrice sarebbe stato del tutto illogico e non rispondente al reale valore delle prove medesime; infatti, la terapia proposta dalle dottoresse Ma. e Mo. nonché dal dott. D’Am., sia pure in diversa misura, sarebbe erronea perché provocherebbe in qualunque individuo l’insorgenza di uno stato di shock addirittura fatale.

Ha concluso ribadendo le domande, difese ed eccezioni formulate negli atti di causa.

Con memoria depositata in data 14 maggio 2010 si è costituito il dott. D’Am. Giuseppe per dedurre l’infondatezza delle censure proposte nei suoi confronti dall’odierna ricorrente; l’elaborato prodotto dallo stesso, relativamente alla prova pratica, alla luce di entrambe le consulenze espletate nel corso del giudizio di primo grado, sarebbe corretto e meritevole della valutazione positiva espressa dalla Commissione, atteso che la terapia adottata deve considerarsi congrua sia per la tipologia indicata (salasso) sia in relazione al volume prescritto (due prelievi a distanza 300 cc/1 sett.).

Concludeva per l’inammissibilità ed il rigetto dell’appello e per la sua ammissione alle prove orali del concorso.

Con controricorso depositato il 25 maggio 2010, si è costituita la dott.ssa Mo.Gi. per contestare puntualmente i motivi dell’appello. Ha poi ribadito il motivo di ricorso incidentale formulato con atto notificato l’8 marzo 2002 e depositato il 18 successivo, al cui eventuale accoglimento, considerato l’effetto paralizzante che esplica avverso l’azione principale, dovrebbe seguire la dichiarazione di inammissibilità dei motivi aggiunti, per difetto d’interesse.

Sarebbe oltremodo illogica la valutazione favorevole attribuita dalla Commissione alla prova pratica della dott.ssa Ci., atteso che la stessa ha dimostrato di ignorare totalmente la terapia elettiva della "Porfiria Cutanea Tarda"; terapia che la letteratura medica italiana e quella straniera più qualificate individuano nel salasso.

Ha quindi eccepito in ordine al giudizio espresso dalle consulenze tecniche, ritenuto sintetico, privo di qualsivoglia spiegazione e, quindi, contraddittorio ed inaffidabile, per cui sarebbe senz’altro viziata la sentenza che ne accogliesse le conclusioni.

Ha, infine, chiesto il rigetto dell’appello.

Con ulteriore memoria, l’odierna ricorrente ha eccepito la "inammissibilità delle dedotte eccezioni per mancata proposizione di appello incidentale".

L’appellante sostiene che l’accertamento pregiudiziale compiuto dal Giudice di prime cure, in ordine al fatto che esistevano i presupposti per annullare le prove del concorso dei controinteressati, costituisce l’antecedente logico necessario della decisione con conseguente accoglimento implicito dei motivi contenuti nel ricorso principale. Per tale ragione la sentenza appellata ha successivamente preso in esame il ricorso incidentale ed avendo ritenuto il mancato superamento della prova pratica da parte dell’odierna appellante, ha dichiarato il difetto di interesse ad agire.

Qualora il Giudice di prime cure lo avesse ritenuto infondato, non avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso principale, ma lo avrebbe rigettato decidendo nel merito la controversia.

Di conseguenza, i controinteressati, al fine di vedere riesaminate le difese introdotte in questa sede con semplice memoria, volte a dimostrare la correttezza della soluzione terapeutica dagli stessi proposta, avrebbero dovuto proporre appello incidentale.

L’appellante ha, infine, dedotto il "difetto di interesse dei controinteressati idonei al concorso", in quanto, non avendo contestato la graduatoria del concorso nei prescritti termini di decadenza, la stessa sarebbe divenuta definitiva riguardo alla loro collocazione nella graduatoria medesima.

Sarebbe evidente, pertanto, il difetto di interesse ad agire del dott. D’Am.

Ha concluso ribadendo le domande, difese ed eccezioni formulate negli atti di causa.

Alla pubblica udienza dell’8 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello va dichiarato inammissibile.

Preliminarmente, va respinta la censura di parte appellante, secondo cui la consulenza sarebbe nulla in quanto, non essendo stata sottoscritta contestualmente dai tre periti, non sussisterebbe la collegialità del suo contenuto.

Al riguardo, sarà sufficiente ribadire la motivazione con cui detta censura è stata rigettata dal Giudice di prime cure, e cioè che: "la collegialità della CTU va riferita non alla contestualità nella sua relazione o nella sua firma, bensì, più semplicemente, alla condivisione delle conclusioni nel suo insieme, formalizzate nella firma, anche in momenti separati, della relazione conclusiva".

All’esito delle consulenze tecniche d’ufficio, disposte dal Giudice di prime cure con l’indicazione specifica, sopra riportata in "fatto", dei quesiti cui dare risposta, è emerso, per quel che concerne l’elaborato prodotto dall’odierna ricorrente, che "lo schema terapeutico adottato (….) è da considerarsi inappropriato perché non prevede il salasso, che rappresenta la terapia di prima linea e, quindi, in conclusione, la terapia adottata è insufficiente" (1° CTU).

Con la seconda CTU, per quel che concerne il quesito n. 2 proposto dal decidente, ovvero se dalla terapia proposta dalla ricorrente – definita alternativa e, quindi, a suo dire evidentemente non errata (cfr. a pag. 6 della 1° consulenza d’ufficio) – possa conseguire, ed in che misura, comunque la guarigione del paziente, i consulenti hanno precisato che nella PCT la ferrochelazione con desferoxamina (DFX) è contemplata quale terapia "alternativa" solo quando vi è controindicazione al salasso, specificamente in condizioni di anemia di grado moderato o severo, che non sembrano coesistere nel caso clinico di PCT sottoposto ai candidati nella circostanza concorsuale di che trattasi. La ferrochelazione è indiscutibilmente una terapia di seconda scelta e meno efficace della salassoterapia che rappresenta il trattamento di elezione. Si evidenzia, inoltre, che nell’elaborato concorsuale della ricorrente dott.ssa Ci.Ma. non viene fatta alcuna menzione circa la posologia del farmaco DFX e, in aggiunta, si fa rilevare che la durata prospettata per il trattamento – terzo giorno, decimo giorno e terza settimana – non è aderente agli attuali protocolli terapeutici che prevedono una monosomministrazione settimanale per una durata di sei settimane. Pertanto "la guarigione del paziente" appare assai improbabile".

In definitiva, dalle consulenze sopra richiamate emerge con chiarezza che l’appellante ha mostrato di ignorare l’esistenza della salassoterapia, quale terapia elettiva della PCT, ovvero di non ritenerla adeguata al caso sottoposto all’esame senza, tuttavia, specificarne i motivi. La stessa ha poi errato anche nelle modalità, circa la posologia e la durata, con cui il trattamento alternativo prescelto andava effettuato.

Nel disporre la seconda CTU, il decidente ha opportunamente ritenuto di rammentare che: "l’insindacabilità della discrezionalità tecnica non può sconfinare nella negazione della possibilità di controllo da parte del giudice circa l’adozione in sede di valutazione amministrativa (anche in sede concorsuale), di parametri di giudizio rispondenti al consolidato stato della conoscenza scientifica".

Orbene, sulla base dei suddetti parametri tecnico scientifici, unicamente o prevalentemente riconosciuti, risulta, in risposta agli specifici quesiti posti dal Giudice di prime cure, che dalla terapia proposta dall’odierna ricorrente, per combattere la PCT, la "guarigione del paziente appare assai improbabile".

Il Collegio ritiene, atteso l’esito non positivo della CTU sulla prova d’esame dell’odierna ricorrente, che sia venuto meno l’interesse processuale della stessa ad una pronuncia sul merito delle censure relative alla valutazione delle prove pratiche dei controinteressati, ferma restando la discrezionalità valutativa della Commissione nell’attribuzione dei singoli punteggi.

Conclusivamente, l’appello va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Si ritiene, in relazione alla complessità delle questioni sottese alla controversia, che sussistano giusti motivi perché venga disposta la compensazione delle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio dell’8 giugno 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Guido Salemi, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2011.

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