Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 06-03-2013, n. 10410

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
1. Con sentenza emessa il 9-5-2011 la Corte d’Appello di Napoli, nell’ambito di un più ampio procedimento a carico di numerosi imputati, in parziale riforma di quella del Gip Tribunale di Napoli in data 26-11-2009 (in quanto per alcuni imputati era rideterminato il trattamento sanzionatorio, anche grazie al riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati), riconosceva G. B., C.E., C.C., D.D.E., E.A. cl. (OMISSIS), E.A. cl. (OMISSIS), E.E., E.F., L.V.G., LA.VE.Ge., L.C., M.C., P. M., P.S., P.R., E. P., S.R.G., T.P. responsabili del reato di cui all’art. 416 cod. pen. finalizzato ad acquisto e immissione in circolazione di banconote false, nonchè contraffazione di marche da bollo e titoli di credito, truffe, contraffazione di tagliandi della lotteria "gratta e vinci", e di numerosi reati fine.
2.1 predetti imputati hanno proposto ricorso per cassazione.
3. C. E., C. C., D.D., i due E.A., E. e E.F., G. e L.G. V., L. C, M. C., M. P., P. S., P. R. e S. R. G., che avevano tutti rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati, prospettano le seguenti doglianze. – E.A., classe (OMISSIS): violazione di legge e vizio di motivazione per evidenti errori giuridici in cui la sentenza sarebbe incorsa ed omesso esame delle richieste contenute nell’appello che, se effettuato, avrebbe condotto ad un diverso risultato, quanto meno in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, costituente violazione amministrativa (capo 42). – L.V.G., M. e L.: mancata indicazione delle ragioni per le quali non ricorrevano cause di proscioglimento.
– S. R. G. proponeva la medesima censura e si doleva anche dell’omesso esame dei motivi di appello inerenti alla determinazione della pena.
– P. deduce violazione di legge in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. per mancata verifica della insussistenza di cause di proscioglimento ed esponeva le ragioni per le quali la ricostruzione della vicenda condivisa dai giudici di merito rasentasse l’aberrazione giuridica, laddove, quanto ai reati scopo, si era attribuito valore di prova ad intercettazioni che, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, avrebbero richiesto riscontri estrinseci che invece erano mancati, quanto ai reati associativi, si era ovviato alla circostanza che gli imputati agivano in autonomia e in base al criterio della convenienza economica, ricorrendo alla figura artificiosa dei sottogruppi criminali.
– E.A. cl. (OMISSIS), E. e E.F. e M.C. deducono violazione di legge in ordine all’art. 129 cod. proc. pen. e difetto di motivazione sul punto, per avere la corte napoletana, laddove aveva preso atto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, affermato che essi non avevano mosso censure in fatto alla decisione di primo grado, mentre, al contrario, essi avevano proposto una diversa ricostruzione fattuale sulla base di una diversa interpretazìone del contenuto delle intercettazioni, che viene riproposta in questa sede.
– D.D. e C. C. deducono violazione di legge e vizio di motivazione sia per mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. in mancanza di gravi indizi, sia per mancanza o insufficienza della motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto della condanna.
– P. R. deduce violazione degli artt. 129 e 649 cod. proc. pen. per non essere stata pronunciata sentenza ai sensi di quest’ultima norma nonostante la produzione in atti di sentenza del tribunale di Napoli, confermata in appello, relativa alla stessa vicenda (nata con il sequestro di banconote da parte dei CC. di Casoria a carico dell’imputato) "con la sola divagazione del fatto reato di cui al n. 10". – La.Ve.Ge. si doleva di erronea applicazione dell’art. 133 cod. pen. e di mancanza radicale di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura pari al doppio del minimo edittale (anni due di reclusione per la partecipazione ad associazione), nonchè dell’omesso esame dei motivi di appello inerenti alla determinazione della pena.
– C. E. ha proposto due ricorsi. Con quello a firma dell’avv. C. I. si deducono i vizi sub b) c) e) dell’art. 606 cod. proc. pen. perchè, quanto ai reati associativi, era già stata riportata condanna con sentenza irrevocabile (890/2008).
Il ricorso personale riproduce in toto quello del P..
P.E..
1. Risponde di tre reati associativi (capi C, H, L) e di numerosi reati fine (capi 13, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, da 30 a 34, 44, 49, 52, 59, 63, 64, 121, 140, 156, 157, 168, 173, 183, 196, 202, 204, 210 bis, 216).
2. Il ricorso a firma dell’avv. M. A. è articolato in tre motivi.
2.1 Primo motivo: violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 125 cod. proc. pen., comma 3). La corte territoriale si è appiattita sulla ricostruzione e motivazione della sentenza del Gip basate sulla ripetizione dell’informativa di PG, ricadendo nei medesimi errori della stessa, evidenziati nell’atto di appello, ma non esaminati nella decisione impugnata. In ordine al capo 64, il primo giudice aveva ritenuto la responsabilità del P. E. per una fornitura di banconote false solo perchè in due telefonate intercettate una persona gli aveva chiesto 150 banconote false dello stesso tipo di quelle di una precedente fornitura, senza che fossero note l’identità dell’interlocutore e le modalità di tale precedente fornitura di cui l’imputato era stato ritenuto autore.
2.2 Secondo motivo: violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine all’art. 416 cod. pen. e quindi in ordine all’affermazione di responsabilità per i tre reati associativi, in uno dei quali P. figura come vertice (capo H), in un altro quale acquirente delle banconote, essendosi trascurato che, agendo egli per un interesse proprio, era carente l’elemento soggettivo del reato.
Inoltre, mentre la pronuncia di responsabilità era stata giustificata nella sentenza di primo grado, quanto ai partecipanti, con il rilievo che essi avevano commesso svariati reati, fra i quali quello di smercio di banconote false, tale motivazione non poteva attagliarsi alla posizione del P., imputato, quali reati fine, soltanto di spendita di monete false.
2.3 Terzo motivo: vizio di motivazione in ordine ai reati fine in quanto, da un lato, gli addebiti erano estremamente generici (citava i capi 183, 13, 15, 16 e 18), dall’altro i giudici di merito avevano illogicamente ritenuto verificati gli incontri volti alla consegna di banconote false pur affermando che essi avvenivano in luoghi prestabiliti ma senza previ accordi telefonici.
B.G..
1. Risponde del reato associativo di cui al capo L (di cui era promotore il marito C.E.) e del reato fine di cui al capo 173.
2. L’unico motivo del ricorso personale investe, con la censura di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui sopra.
Secondo la ricorrente, il fatto di aver ricevuto, in casa sua, dal P. E. il corrispettivo di una fornitura di banconote false da effettuarsi da parte del marito e del collaboratore di questi, P. S., e nell’aver contato il denaro consegnatole, sarebbe stato illogicamente ritenuto sintomo della sua partecipazione a quel reato e all’associazione, dal momento che dalle intercettazioni relative all’operazione non risultava mai chiaro il riferimento alle banconote false (bensì a "1800 pezzi") e che, inoltre, essa era incorsa in un macroscopico errore nel calcolo della somma ricevuta, tale da far ritenere il suo coinvolgimento meramente occasionale.
Onde i giudici di merito avevano confuso l’eventuale sua conoscenza di illeciti posti in essere da altri con la cosciente volontà di fornire un contributo a tali condotte.
3. L’altro ricorso, a firma dell’avv. C. I., censura la sentenza con i vizi sub b), c) ed e) dell’art. 606 cod. proc. pen. sempre sotto il profilo dell’affermazione di responsabilità per il reato associativo e per il reato fine di cui al capo 173. Il segmento di condotta posto in essere dall’imputata in ordine a quest’ultimo reato è da un lato non illecito per mancata conoscenza da parte della donna delle ragioni della transazione, dall’altro da attribuire al rapporto di coniugio con il C. E., con il quale il P. interloquisce direttamente, e al fatto di trovarsi casualmente in casa in quella occasione (tra l’altro incorre in macroscopico errore di calcolo), dall’altro ancora è inidoneo a rappresentare un tassello indispensabile all’attività associativa.
T.P..
1. Assolto dal capo A (reato associativo), è stata confermata l’affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 42, qualificato nella sentenza di primo grado come ricettazione, ma riqualificato dalla corte di merito nell’imputazione originaria di concorso nella falsificazione di 3200 tagliandi della lotteria "gratta e vinci" (L. n. 528 del 1982, art. 19), sequestrati presso la stamperia clandestina dove erano stati appena realizzati su commissione del T. P. e con l’intermediazione di A. E. classe (OMISSIS).
2. Il ricorso dei difensori del T. P., avv. I. e S. M., è articolato in sei motivi, il primo dei quali investe, con la censura di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. b) l’omessa considerazione della doglianza relativa alla violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto riguardano, con varie censure, la sussunzione del fatto nel reato di cui alla L. n. 528 del 1982, art. 19, a) in violazione del principio di stretta legalità essendo tale legge relativa al solo gioco del lotto, b) ritenendo, senza motivare, che la ricezione integri uso dei tagliandi, trascurando che l’imputato non era mai entrato in possesso dei tagliandi in quanto essi erano stati sequestrati prima, affermando incongruamente prima che l’imputato era responsabile di ricezione/uso dei tagliandi, poi, invece, quale committente dello loro falsificazione.
Con l’ultimo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla riduzione della pena inferiore al terzo per le generiche, pur essendo state valorizzate l’incensuratezza e la ridotta partecipazione al fatto.
Motivi della decisione
1. I ricorsi di C. E., C. C., D.D. E., .
E.A. cl. (OMISSIS), E. e E.F., G. e La.Ve.Ge., L. C., M. C., M. P., P. S., P. R. e S. R. G., che avevano rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio e al riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati, sono inammissibili.
1.1. Le censure di violazione di legge e vizio motivazionale in punto di mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., peccano tutte di genericità essendo prive di qualunque allegazione di elementi concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo la rinuncia ai motivi di appello sul tema della responsabilità, produttiva dell’effetto di limitare la devoluzione del decisum ai soli aspetti del trattamento sanzionatorio (Cass. 46280/2009, 3593/2010).
1.2 Si osserva tra l’altro che, a differenza da quanto sembrano ritenere i ricorrenti, nel caso della rinuncia parziale ai motivi di appello, non è prevista neppure la verifica in negativo, imposta per contro dall’art. 444 cod. proc. pen. nel caso di sentenza cd. di patteggiamento, della ricorrenza di cause di proscioglimento.
2. La doglianza proposta da S. di omesso esame dei motivi di appello inerenti alla determinazione della pena, è poi inammissibile per manifesta infondatezza avendo la corte napoletana, che ha riconosciuto la continuazione dei fatti ascritti con altri già giudicati, motivato, a pag. 56 della sentenza, in ordine all’entità della pena inflitta mediante richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che la rendevano adeguata ai fatti ed alla personalità dell’imputato.
3. Inammissibilmente il ricorso del P. S., come detto rinunciente ai motivi di gravame sulla responsabilità, pretende di ripercorrere, in nome di una inesistente aberrazione giuridica, la ricostruzione della vicenda condivisa dai giudici di merito, sottoponendola comunque a doglianze in fatto astratte e generiche.
4. Del pari inammissibilmente Es.An. cl. (OMISSIS), E. e E.F. e M.C. hanno lamentato che la corte napoletana, preso atto della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, abbia affermato che essi non avevano mosso censure in fatto alla decisione di primo grado, sostenendo, al contrario, di aver proposto una diversa ricostruzione fattuale sulla base di una diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni, ricostruzione che hanno riproposto in questa sede. Ma nel giudizio di legittimità l’imputato non può prospettare una diversa ricostruzione del fatto, se quella condivisa nel provvedimento impugnato è logicamente motivata e, nella specie, in presenza della rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, manca comunque anche l’indicazione di elementi concreti in forza dei quali il giudice d’appello avrebbe dovuto adottare una pronuncia liberatoria.
5. Pure caratterizzata da inammissibilità è la doglianza del P. R. di violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. per non essere stata pronunciata sentenza ai sensi di quest’ultima norma nonostante la produzione in atti di una sentenza del Tribunale di Napoli, confermata in appello, relativa alla stessa vicenda "con la sola divagazione del fatto reato di cui al n. 10". Infatti la mancata allegazione al ricorso della pronuncia in questione rende la questione generica precludendone l’esame. Essa potrà essere comunque riproposta in sede esecutiva chiedendo l’applicazione dell’art. 669 cod. proc. pen..
6. Le censure in punto pena proposte da La.Ve.Ge., sovrapponibili a quelle sollevate da S., sono inammissibili per le stesse ragioni esposte sopra riguardo a tale posizione, alle r quali si rimanda.
7. Quanto alla posizione del C. E., basta richiamare le considerazioni in ordine al ricorso del P. S., essendo detto atto sovrapponile al ricorso personale del C. E., mentre, per quanto attiene ai vizi sub b) c) e) dell’art. 606 cod. proc. pen., dedotti nell’impugnazione a firma dell’avv. T. sul rilievo che per i reati associativi sarebbe già intervenuta condanna con sentenza irrevocabile – questione peraltro sostanzialmente rinunciata nel corso dell’odierna discussione orale -, basta osservare che il mero richiamo al numero ed all’anno della pronuncia (890/2008), non accompagnato dall’indicazione dell’autorità che l’ha emessa e comunque dall’allegazione del provvedimento (senza che la relativa questione fosse stata proposta con l’appello, con il quale era stata chiesta la continuazione con fatti già giudicati, riconosciuta dal giudice di secondo grado), è inidoneo a rendere ammissibile la questione, che potrà essere proposta in fase esecutiva.
Alla inammissibilità dei ricorsi di cui sopra seguono le statuizioni di cui all’art. 616 cod. proc. pen., determinandosi in Euro 1000, in ragione della natura delle doglianze proposte, la somma da corrispondersi da parte di ciascun ricorrente alla cassa ammende.
P..
1. Il ricorso del P. è nel complesso infondato.
2. Non corrisponde a verità quanto sostenuto con la censura di violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 125 cod. proc. pen., comma 3), di cui al primo motivo.
Invero la corte territoriale, lungi dall’appiattirsi sulla ricostruzione della sentenza del Gip che, secondo il ricorrente, sarebbe basata esclusivamente sull’informativa di polizia giudiziaria, ha tratto argomenti in chiave accusatoria dalle numerose intercettazioni citate nella sentenza di primo grado, indicative del ruolo di primo piano dell’imputato nell’ambito della falsificazione e messa in circolazione di banconote false, grazie a stabili accordi con C. E. e P. S. da cui riceveva banconote da 100 Euro e con G.D. da cui riceveva banconote da 20 Euro.
2.1 La doglianza pecca poi di genericità laddove assume che la pronuncia di secondo grado sarebbe incorsa nei medesimi errori della prima decisione, i quali, asseritamente evidenziati nell’atto di appello e non esaminati nella sentenza impugnata, non sono stati tuttavia indicati. 2.3Costituisce poi questione di mero fatto quella prospettata in relazione al capo 64, uno dei tanti reati fine per i quali è stata confermata l’affermazione di responsabilità, laddove pretende di rimettere in discussione l’interpretazione delle intercettazioni telefoniche a fronte di chiara motivazione al riguardo dei giudici di merito.
Invero non è affatto incongruo il riconoscimento della responsabilità per la fornitura di banconote false, di cui al predetto capo 64, a fronte di due telefonate intercettate in cui una persona aveva chiesto al P. E. 150 banconote false dello stesso tipo di quelle di una precedente fornitura. Benchè siano rimaste ignote l’identità dell’interlocutore e le modalità di tale precedente fornitura, che tale capo addebita al prevenuto, si osserva che, a parte ogni altra considerazione, dalla stessa telefonata riportata nel ricorso risulta che P. E. aveva risposto di non disporre di quanto richiestogli, senza peraltro negare la precedente fornitura, ma solo affermando che in quel momento non era in grado di effettuarne altre.
3. Le questioni, inerenti ai reati associativi, poste con il secondo motivo, risultano prive di consistenza se solo si considera che i diversi ruoli giocati dal ricorrente nelle singole associazioni, lungi dal costituire elemento di incongruità e di contraddizione, sono invece in linea con la ricostruzione dei giudici di merito circa la creazione di gruppi e sottogruppi ad alta specializzazione nei vari settori della falsificazione, in particolare delle banconote, mentre la circostanza che egli agisse per un interesse proprio, selezionando i vari fornitori secondo il criterio economico della propria maggior convenienza, non esclude il perseguimento delle finalità proprie dell’associazione -e quindi l’elemento psicologico del reato-, che non collide con la finalizzazione della condotta dei singoli associati a scopi anche propri. Del tutto inconducente, poi, è il rilievo per il quale, mentre la pronuncia di responsabilità era stata giustificata nella sentenza di primo grado, quanto ai partecipanti, con il rilievo che essi avevano commesso reati fine di varia natura, fra i quali quello di smercio di banconote false, tale motivazione non si attaglierebbe alla posizione del P. E. perchè imputato, sotto il profilo dei reati fine, soltanto di spendita di monete false. Invero, al di là del fatto che egli è capo promotore di una delle associazioni, non si comprendono, nè sono state esplicitate, le ragioni di tale ultima asserzione.
4.Infondato è il terzo motivo. Non solo la censura di genericità di taluni capi d’imputazione avrebbe dovuto essere sollevata nei termini di cui all’art. 491 cod. proc. pen., il che non risulta essere avvenuto, ma la doglianza non coglie nel segno in quanto non è ravvisabile violazione del diritto di difesa nella formulazione dei capi 183, 13, 15, 16 e 18 (espressamente richiamati dal ricorrente), che recano comunque, in modo preciso, luogo e data di commissione, nel caso del capo 183 anche il fornitore ( P. S.), nonchè in tutti i casi i concorrenti nel reato, mentre la censura di illogicità della motivazione di cui al medesimo motivo involge valutazione in fatto non proponibile nella presente sede. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese processuali.
B..
1. Le censure articolate nei ricorsi nell’interesse dalla B. colgono solo in parte nel segno.
2. L’iter argomentativo della sentenza impugnata fornisce infatti adeguata giustificazione, esente da tutti i vizi dedotti, della conferma dell’affermazione di responsabilità in relazione al capo 173, attraverso la condivisibile valorizzazione delle conversazioni telefoniche svoltesi in presenza della donna e anche attraverso il suo apparecchio telefonico cellulare – interlocutori lei stessa, il marito C.E., il P. E. ed il P. S. – in occasione della appena effettuata consegna a mani della B., da parte del P. E., della inusuale e non indifferente somma di circa 17.000 Euro in contanti. Esse dimostrano, come risulta dalla sentenza impugnata, che dapprima la predetta interpellava al riguardo il P. S., braccio destro del marito nel sodalizio da quest’ultimo diretto, indi seguivano, in sua presenza e dal suo cellulare, triangolate conversazioni fra i tre uomini sintomatiche del fatto che la transazione, di cui nei ricorsi si assume che la donna non conoscesse l’illiceità per non essersi mai parlato in sua presenza di banconote false, riguardava la fornitura di "1800 pezzi", espressione sintomatica della conoscenza dell’oggetto dell’operazione da parte di tutti e quattro gli interlocutori.
2.1 Nè i giudici di merito hanno mancato di evidenziare che l’imputata, nel medesimo contesto, manifestava attivismo e spirito di iniziativa autoproponendosi per il recupero della parte di corrispettivo apparentemente non versata dal P. E.. Poco conta che tale differenza in meno fosse frutto di un suo errore di calcolo del quantum ricevuto, dal momento che, come correttamente ritenuto nella sentenza impugnata, ciò non significa affatto che il suo contributo all’operazione non fosse cosciente, essendo al più sintomo di imperizia nel calcolo.
2.2 In ordine al reato di cui al capo 173) i ricorsi meritano quindi rigetto. 3. Le doglianze sono invece fondate in ordine al reato associativo, in quanto la partecipazione ad esso della donna, a fronte dell’unico reato fine di cui al capo 173, risulta in ultima analisi ancorata soltanto all’asserzione che questo costituisse tassello indispensabile all’attività del sodalizio, orfana peraltro di argomenti significativi in tal senso, tanto più necessari in quanto la conoscenza da parte della donna dell’esistenza della societas diretta dal marito ben potrebbe essere frutto del rapporto coniugale, senza essere necessariamente accompagnata dall’adesione ad essa e dalla concreta esplicazione di un contributo utile agli scopi associativi, contributo non desumibile sic et simpliciter dal ruolo giocato nell’operazione di cui al capo 173.
3.1 Nè elementi a favore della partecipazione al reato associativo sono desumibili dalla sentenza di primo grado. Nel caso in esame non può infatti operare il principio per il quale, in caso di cd. doppia conforme, la decisione di primo grado integra quella di secondo grado, dal momento che le motivazioni delle due sentenze divergono laddove, mentre la pronuncia del Gip trae argomenti dal contributo della B. G. a più operazioni, peraltro non meglio precisate, quella di secondo ne ha valorizzato la condotta relativa al solo capo 173, per quanto detto insufficiente a fondare la conclusione di un suo stabile apporto agli scopi associativi. La sentenza merita quindi parziale annullamento sul capo di condanna per il reato associativo con rinvio al giudice a quo (altra sezione) per nuovo esame sul punto, essendo per il resto il ricorso da rigettare.
T..
1. Il ricorso nell’interesse del T. P. è fondato nei limiti che saranno indicati.
2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. La corte territoriale ha con piena ragione omesso l’esame della questione della mancata correlazione tra accusa contestata e sentenza prospettata con l’atto di appello, avendo restituito al fatto, non condividendo la riqualificazione nel reato di ricettazione operata dal primo giudice, la qualificazione originaria. Il che assorbe ogni censura sul punto.
3. Sono invece fondate le questioni circa la sussumibilità del fatto nella fattispecie contestata. Correttamente il ricorrente ha stigmatizzato tanto la violazione di legge relativa all’applicazione analogica della normativa sul gioco del lotto ad un diverso tipo di gioco, quanto la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove, da un lato, ha attribuito al T. P. l’uso degli scontrini contraffatti, dall’altro, dopo aver descritto la vicenda nel senso che egli aveva ordinato ad E.A. cl. (OMISSIS) i tagliandi del "gratta e vinci" falsi, e che i Carabinieri erano intervenuti sequestrando detti tagliandi in corso di stampa senza la prescritta autorizzazione, lo ha qualificato come il committente dell’operazione.
3.1 Tale ricostruzione, oltre ad ignorare la questione della possibilità o meno di applicazione estensiva della norma relativa al gioco del lotto a quello del "gratta e vinci", trascura, da un lato, che i tagliandi non erano mai entrati nella disponibilità del T., essendo stati sequestrati nella stamperia dove, grazie all’intermediazione dell’ E., erano in corso di realizzazione ad opera di terzi, non tiene conto, dall’altro, che, poichè la norma contestata punisce la contraffazione e l’uso di scontrini delle scommesse del gioco del lotto, la contestazione non si attaglia al caso in esame che riguarda, invece, l’emissione di tagliandi della lotteria "gratta e vinci" senza autorizzazione. Ipotesi rientrante nella meno grave previsione della L. n. 401 del 1989, art. 4 che punisce per l’appunto l’esercizio abusivo di giochi e scommesse riservati allo stato o ad altro ente concessionario.
3.2 Infatti, benchè il capo 42) contesti all’imputato il concorso nella falsificazione dei predetti tagliandi, esso precisa anche che il fatto illecito è rappresentato dalla loro produzione in assenza delle previste autorizzazioni governative, in tal modo esplicitando il reale contenuto dell’accusa, che fa perno sulla emissione senza autorizzazione di quei tagliandi, cui non corrispondeva alcuna combinazione vincente.
3.3 Nè, ad avviso di questo collegio, la diversa qualificazione giuridica del fatto qui operata è in qualche modo lesiva dei diritti di difesa, sia perchè gli stessi difensori dell’imputato hanno sollevato la relativa questione, così essendosi pienamente realizzato sulla stessa il contraddicono, sia perchè il reato ritenuto è meno grave di quello contestato, risolvendosi la diversa qualificazione giuridica del fatto in una modifica favorevole al prevenuto.
4. Consegue alla riqualificazione del capo 42 ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, l’annullamento della sentenza, relativamente alla posizione del T., con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli (altra sezione) per rideterminazione del trattamento sanzionatorio, restando assorbito l’ultimo motivo di ricorso che verte appunto su tale tema.
E.A. classe (OMISSIS);
In ordine al ricorso proposto da Es.An. cl. (OMISSIS), si osserva che, mentre valgono le considerazioni già svolte riguardo alle posizioni degli altri ricorrenti rinuncianti ai motivi di appello sulla responsabilità, la soluzione adottata per il T. in punto di riqualificazione giuridica del capo 42) vale anche per l’ E., che tale questione aveva prospettato nel proprio gravame. Anche per tale posizione, quindi, la sentenza va annullata limitatamente al reato sub 42), riqualificato ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, con rinvio al giudice a quo (altra sezione) per rideterminazione della pena, essendo per il resto il ricorso da rigettare.
P.Q.M.
Qualificato il fatto sub capo 42 ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 4, annulla la sentenza impugnata per T.P. ed E. A. cl. 1949 con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per rideterminazione della pena; rigetta nel resto il ricorso dell’ E..
Annulla la sentenza impugnata per B.G. limitatamente al reato di cui all’art. 416 cod. pen. con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli. Rigetta il ricorso di P.E. che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di C.E., C.C., D.D.E., ES.An. cl. (OMISSIS), E. E., E.F., L.V.G., LA.VE. G., L.C., M.C., M.P., P.S., P.R. e S.R.G., che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 28-01-2011, n. 779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il gravame indicato in epigrafe, le ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento sopra specificato, con cui l’INAIL disponeva la loro eslcusione dalla procedura di gara volta all’affidamento del servizio di percorso formativo per il conseguimento da parte dei propri dipendenti della E.C.D.L.;

Considerato che l’amministrazione si costituiva;

Rilevato che con dichiarazione del 20.1.2011, sottoscritta dalle parti e depositata in data 25.1.2011, le ricorrenti evidenziavano la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rinunziavano al ricorso;

Rilevato che in udienza la parte resistente aderiva;

Ritenuto che, in considerazione dello svolgimento dei fatti e del processo, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 02-07-2010, n. 15699 PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 23.9.2000 V.S. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Crotone Ina Assitalia s.p.a., in qualità di impresa designata alla gestione del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, alla guida della propria autovettura, in un sinistro stradale causato da altro automobilista rimasto sconosciuto in data (OMISSIS).

L’adito Giudice di Pace, costituitasi la società convenuta, con la decisione in esame n. 467/2002, rigettava la domanda, dichiarando prescritto il diritto al risarcimento dell’istante.

A seguito dell’appello proposto dal V., il Tribunale di Crotone rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado; affermava, in particolare, il Tribunale che "ove il procedimento penale sia stato archiviato, come nel caso in esame con provvedimento del 13.5.1997, deve trovare applicazione la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2. Tale termine biennale è inutilmente decorso. Ed infatti, dagli elementi in atti risulta che l’ultimo atto interruttivo della prescrizione è la lettera datata 29.02.98 inviata dal procuratore del V. all’Assitalia per sollecitare una precedente richiesta di risarcimento dei danni (lettera datata 10.12.96). La suddetta lettera di sollecito, da ritenersi nuovo atto di costituzione in mora, risulta ricevuta dalla società assicuratrice in data 3.02.98, mentre l’atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato soltanto in data 2.10.00. Nessuna rilevanza può essere attribuita alle trattative di bonario componimento intercorse tra le parti nel periodo precedente all’introduzione del giudizio".

Ricorre per cassazione il V. con un unico motivo; resiste con controricorso Assitalia

Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce "violazione dell’art. 2947 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, con conseguente illogicità e contraddittorietà della motivazione". Si afferma, in proposito che "la sentenza impugnata merita ampia censura nella parte in cui dichiara prescritto il diritto al risarcimento per i danni subiti dall’attore a seguiti dell’incidente del (OMISSIS).

Infatti, il Tribunale, errando, ha ritenuto correttamente applicata la prescrizione biennale di cui all’art. 2947 c.c., comma 2, al fatto illecito per cui è causa".

Censurabile è la decisione impugnata in relazione alla ritenuta applicazione del termine prescrizionale breve ex art. 2947 c.c., comma 3, alla fattispecie in esame, laddove ritiene equiparabile per l’illecito a rilevanza penale l’archiviazione ad una sentenza irrevocabile.

Conformemente a quanto statuito già da questa Corte (tra le altre, S.U. n. 27/337/2008 e 1346/2009), deve ribadirsi che qualora per un atto illecito, astrattamente configurabile come reato, sìa intervenuto in sede penale decreto di archiviazione, non ne consegue l’applicazione, nel successivo giudizio civile, del termine di prescrizione previsto dall’art. 2947 cod. civ., comma 3. Il decreto di archiviazione, infatti, non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perchè a differenza di quest’ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere nè ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata. Ne consegue che nel caso di specie si applica il termine ordinario di cinque anni ex art. 2947 c.c., comma 1, con decorrenza dal fatto-reato (autonomamente valutabile dal giudice del merito).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crotone in persona di diverso giudice.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 119 del 2006, in tema di potestà regolamentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

Con due ordinanze di analogo contenuto, emesse il 10 maggio 2005, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 61 del 29 dicembre 2003, per violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 20 dello statuto regionale della Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348.

Nella prima ordinanza, il Tribunale rimettente premette di essere stato investito di un ricorso promosso dall’Associazione Foai, dall’Associazione Metaflex, dalla Casa di cura Angrisani s.r.l., dal Centro di Medicina psicosomatica e dalla Cooperativa Sanatrix Nuovo Elaion, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, nei confronti della Regione Campania e dell’Assessore regionale alla sanità, per ottenere l’annullamento della delibera della Giunta regionale 29 luglio 2004, n. 1526 (Definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater – d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni – dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale), dell’elaborato redatto dalla Commissione tecnica di cui alla nota prot. n. 2004.0165884 del 27 febbraio 2004, nonché degli atti connessi.

Nella seconda ordinanza, invece, il Tribunale rimettente premette di essere stato investito di un ricorso promosso da Rusdial s.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti della Regione Campania, per ottenere l’annullamento della medesima delibera della Giunta regionale n. 1526 del 2004.

Nelle due ordinanze il Tribunale amministrativo regionale, dopo aver sinteticamente illustrato i motivi per i quali si denuncia l’illegittimità degli atti impugnati, sottolinea che, a detta delle società e dei centri ricorrenti nei giudizi a quibus, la Giunta regionale non avrebbe competenza per l’emanazione di un atto modificativo del quadro normativo regolante l’accesso all’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private.

Il giudice rimettente, ritenendo di dover preliminarmente esaminare la censura di incompetenza dedotta, in entrambi i casi, con gli atti introduttivi dei giudizi, evidenzia come la delibera impugnata abbia natura regolamentare, in quanto contenente una disciplina che ha «i caratteri della generalità ed astrattezza» e che svolge la «funzione di integrare e completare i precetti delle norme primarie per l’applicazione ripetuta ad una serie indeterminabile di casi concreti».

Il giudice a quo ricorda, altresì, che la delibera della Giunta regionale, della cui legittimità si dubita, è stata adottata in esecuzione dell’art. 9, comma 1, della legge reg. della Campania n. 28 del 2003, il quale, «al fine di accelerare l’iter del processo di accreditamento istituzionale» di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha assegnato alla Giunta il compito di adottare, «entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», i provvedimenti relativi ai settori della riabilitazione e della emodialisi.

Inoltre, il rimettente precisa che, nonostante il riferimento testuale ai «provvedimenti», non vi sarebbero dubbi sul fatto che il legislatore regionale abbia inteso demandare alla Giunta regionale «l’emanazione di tutti gli atti, di qualsiasi natura, necessari per provvedere in ordine all’accreditamento istituzionale».

Il Tribunale amministrativo, pertanto, ritiene che l’art. 9, comma 1, della citata legge della Regione Campania, «nella parte in cui devolve alla Giunta regionale l’emanazione di atti di tipo regolamentare in materia di accreditamento istituzionale», comporti «lo spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta», con conseguente violazione degli artt. 19 e 20 dello statuto regionale della Campania, che invece riservano al Consiglio la detta potestà, e degli artt. 121 e 123 Cost. In particolare, l’art. 123 Cost. sarebbe violato in quanto, essendo rimessa allo statuto – ai sensi dell’art. 121 Cost. – la scelta circa la distribuzione della competenza normativa di tipo regolamentare, la legge regionale si porrebbe in contrasto con una norma statutaria.

A detta del rimettente, la questione di legittimità costituzionale sarebbe rilevante ai fini della decisione del giudizio, in quanto da essa dipenderebbe la fondatezza del motivo di ricorso con il quale è dedotto il vizio di incompetenza contro la delibera impugnata.

Il Tribunale amministrativo regionale conclude chiedendo che l’art. 9, comma 1, della legge reg. della Campania n. 28 del 2003 sia dichiarato illegittimo «nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad emanare atti di natura regolamentare».
Considerato in diritto

1. – Con due ordinanze, emesse il 10 maggio 2005, il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 61 del 29 dicembre 2003, per violazione degli artt. 121 e 123 della Costituzione, in relazione agli artt. 19 e 20 dello statuto regionale della Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, in quanto attribuisce alla Giunta la competenza ad emanare atti di natura regolamentare, nonostante lo statuto regionale riservi al Consiglio il potere regolamentare.

2. – Le due ordinanze di rimessione hanno un contenuto sostanzialmente coincidente e pertanto i due giudizi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.

3. – La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

3.1. – Dall’esame della norma impugnata emerge come il legislatore regionale non abbia voluto distinguere tra provvedimenti puntuali, atti amministrativi a carattere generale e regolamenti veri e propri, attribuendo alla Giunta il potere di emanare tutti gli atti, di varia natura, necessari ad effettuare, in tempi rapidi, gli accreditamenti istituzionali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). L’art. 8-quater, comma 5, del citato decreto attribuisce alle Regioni la definizione dei requisiti per l’accreditamento, in conformità ai criteri generali uniformi stabiliti dallo Stato. La determinazione dei requisiti per ottenere l’accreditamento presuppone, per sua natura, l’emanazione di norme a carattere generale, rivolte alla generalità dei cittadini e suscettibili di applicazione in un numero indefinito di casi. Né risulta dalla norma impugnata che la Giunta debba adottare i previsti «provvedimenti» in applicazione di apposite norme regolamentari emanate dal Consiglio, che non vengono mai menzionate.

L’esigenza di rapidità – che si riflette nell’esplicito fine di accelerazione dell’iter del processo di accreditamento indicato nella norma impugnata e nella brevità del termine ivi previsto (60 giorni) per l’emanazione di tutti i «provvedimenti» – non può essere ragione sufficiente ad alterare l’ordine delle competenze stabilito nello statuto, che, nell’ordinamento regionale, costituisce fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale. Quest’ultima, se si pone in contrasto con lo statuto, viola indirettamente l’art. 123 Cost. (sentenze n. 993 del 1988 e n. 48 del 1983). Né la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha modificato, sotto questo profilo, l’assetto gerarchico delle fonti normative regionali.

In conformità al principio sopra ricordato, questa Corte ha chiarito che, pur essendo stata eliminata, per effetto del nuovo testo del secondo comma dell’art. 121 Cost., la riserva di competenza regolamentare in favore del Consiglio regionale prevista dal testo precedente della medesima norma costituzionale, una diversa scelta organizzativa «non può che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione» (sentenza n. 313 del 2003).

La norma regionale impugnata, nella parte in cui non esclude i regolamenti dai «provvedimenti» finalizzati all’accreditamento istituzionale di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, la cui emanazione è attribuita alla Giunta, si pone pertanto in contrasto con l’art. 123 Cost., in relazione agli articoli 19 e 20 dello statuto della Regione Campania.
per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai «provvedimenti» ivi previsti, attribuiti alla competenza della Giunta regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2006.

Franco BILE, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2006.

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