T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 15-12-2011, n. 9747

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti hanno sostenuto i test per la ammissione al Corso di Laurea presso la Università di Brescia per l’a.a. 2007/2008 in esito dei quali si sono classificati:

1) la ricorrente M.I. al 210° posto della graduatoria con p. 42,50;

2) il ricorrente Saracco Alvise al 214° posto con p. 42,50;

3) il ricorrente S.A.A. al 275° posto con p. 40,25;

4) la ricorrente F.C. al 264° posto con p. 40,50.

Premessa la complessa vicenda che ha caratterizzato gli esami di ammissione al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso le relative Facoltà in tutta Italia nell’a.a. 2007/2008, circostanze che hanno portato il Ministero ad annullare due delle domande proposte ai candidati ed alla ripetizione delle prove in alcuni Atenei, viene proposta una serie di articolate censure contenute in vari motivi in alcuno dei quali vengono reiterati rilievi già svolti in anteriori motivi sintetizzabili e ripartibili nei seguenti principali rilievi che i ricorrenti muovono all’operato dell’Amministrazione.

A) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare quelli adoperati per l’anno accademico 2007/2008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia;

B) censure riferite ai test della Commissione incaricata di definire i quesiti per le prove ed alle attività dalla stessa Commissione svolta;

C) censure riferite all’ormai nota questione dell’annullamento in sede amministrativa, dei soli test 71 e 79:

D) censure riferite alla ritenuta invalidità di domande diverse dai predetti test 71 e 79 che avrebbero dovuto se anch’esse esaminate, condurre all’annullamento dell’intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero dei quesiti che avrebbero dovuto essere invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domande quiz sottoposte a concorrenti;

E) altre censure di vario contenuto tra cui in particolare quelle relative alla questione dei posti non assegnati agli studenti appartenenti all’area comunitaria e da riversare, perciò nel numero di quelli costituenti il tetto massimo dei concorrenti da ammettere alla iscrizione per l’anno accademico 20072008.

Il contraddittorio è stato istituto nei confronti del Ministero Università e Ricerca costituitasi in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato, e della Università degli Studi di Brescia e nei confronti di P.F., A.M., I.E. e di T.G.Z. la quele ultima, costituitasi essa sola in giudizio, in semplice memoria difensiva non notificata, formula precisazioni e indicazioni in ordine alla propria posizione in graduatoria con riferimenti anche al quesito n. 71.

Con apposito decreto Presidenziale è stata autorizzata la notifica del ricorso, integrativa del contraddittorio, nella forma dei pubblici proclami, che risulta già effettuata.

Con apposita Ordinanza Collegiale sono stati disposti incombenti istruttori, già eseguiti.

Tanto premesso anche in ordine alla costituzione del contraddittorio, va rilevato che l’esito della istruttoria richiesta dagli stessi ricorrenti e disposta da questo TAR per conoscere le vicende anche successive in relazione alla posizione degli istanti con riguardo, in particolare, ad eventuali avvenuti scorrimenti di graduatoria a loro vantaggio, ha reso invece evidente la persistenza di attuale e precipuo interesse specie di alcuni degli istanti alla definizione nel merito del ricorso.

Le censure svolte nel gravame, come già riferito in narrativa, possono ripartirsi ne seguenti principali rilievi che i ricorrenti muovono all’operato dell’Amministrazione:

a) censure riferite alla idoneità dei test di ammissione mediante quiz a risposta multipla (ed in particolare di quelli adoperati per l’anno accademico 20072008) a costituire sistema congruo per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia;

b) censure riferite ai test della Commissione incaricata di definire i quesiti per le prove ed alla attività dalla stessa Commissione svolta;

c) censure riferite alla ormai nota questione dell’annullamento, in sede amministrativa, dei soli test 71 e 79;

d) censure riferite alle ritenute invalidità di domande diverse dai precedenti test 71 e 79 che avrebbero dovuto anch’esse essere esaminate e condurre all’annullamento della intera procedura del concorso di ammissione atteso l’elevato numero dei quesiti che avrebbero dovuto essere invalidati rispetto al numero di 80 costituente la intera gamma delle domandequiz sottoposte ai concorrenti;

e) altre censure di vario contenuto tra cui in particolare quelle relative alla questione dei posti non assegnati agli studenti nell’area comunitaria e da riversare perciò nel numero di quelli costituenti il tetto massimo dei concorrenti da ammettere alla iscrizione per l’anno accademico 20072008.

Va immediatamente rilevata la inammissibilità di alcune delle suindicate censure. In disparte la questione relativa ai quesiti n. 71 e (79) di cui al prosieguo della presente trattazione, appare evidente la inammissibilità delle censure di cui alla sopraindicate lettere b) e d).

I rilievi relativi alla ritenuta invalidità di domande diverse da quelle di cui ai sopraindicati nn. 71 e 79 vengono affastellati in contestazioni aventi una rilevanza meramente obbiettiva in ordine alla denunciata incongruenza e inidoneità di alcuni quesiti ai fini della scelta degli studenti da ammettere ovvero alla logicità e scarsa selettività di alcune domande (alcune delle quali con soluzioni errate o ambigue).

L’esame attento della incidenza della denuncia di tali anomalie sulla posizione dei deducenti che le propongono rileva infatti la possibile diversa influenza dei rilievi proposti nel ricorso sui risultati conseguiti dagli stessi ricorrenti che vengono denunciati come derivanti da test illegittimi senza che tuttavia risulti provato l’interesse all’annullamento di quelle prove che sono state invece superate dai medesimi candidati.

Con le censure di cui alla sopraindicata lettera a) viene rilevata la inidoneità del mezzo individuato dal legislatore italiano dei test a risposta multipla ai fini della iscrizione al primo anno di Medicina e Chirurgia. Tale sistema non costituirebbe di per sé una misura idonea a contemperare la esigenza di garantire agli studenti dotati di capacità l’accesso al corso di laurea.

Vengono proposte al riguardo anche denunce di incostituzionalità ovvero relative alla interpretazione delle stesse norme comunitarie.

Al riguardo è stato già chiarito dalla giurisprudenza che in tema di accesso a numero chiuso ai corsi di laurea universitaria la L. 2/8/1999 n. 264 è compatibile con la direttiva 7/9/2005 n. 2005/36/C.E. relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

La stessa legge, che disciplina una procedura selettiva basata su test a risposta multipla non può ritenersi in contrasto con la normativa comunitaria che contiene un mero obbligo di risultato consistente nella predisposizione di misure adeguate a garantire la qualità teorica e pratica dell’apprendimento, lasciando libero i singoli Stati di individuare gli strumenti giuridici più adatti per conseguirlo (TAR Lazio Sezione III bis 11/3/2443).

Tanto rilevato, va tuttavia aggiunto che la denuncia dei ricorrenti appare rivolgersi anche ad altro ordine di rilievi costituenti oggetto di successivi motivi di gravame in cui dopo aver evidenziato la emergenza di una ingiustificata discriminazione fra i candidati, favoriti o almeno a seconda dell’Ateneo prescelto e della capienza delle relative strutture universitarie, viene opposto come rimedio all’attuale sistema di selezione mediante graduatorie per ciascuna università una graduatoria unica per tutto il territorio nazionale.

E’ stato già chiarito che la scelta di privilegiare la graduatoria di ciascuna università in esito al relativo procedimento selettivo rispetto alla possibilità di una unica graduatoria nazionale dalla quale attingere per consentire l’accesso ad una Facoltà a numero chiuso, ha natura altamente discrezionale e non appare manifestamente illogica posto che con essa si è inteso dare rilievo a profili logistici e pratici meglio gestibili, e che comunque tale sistema consente la selezione degli studenti più preparati e quindi più meritevoli (cfr. TAR Lazio – Sezione III bis 18/6/2008 n. 5986).

Non rilevandosi manifeste illogicità nella selezione dei candidati alla iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia attraverso quiz a risposta multipla, né contrasti coi principi di normativa comunitari neppure si rende necessaria la sospensione del giudizio per rinvio, per pregiudiziale interpretazione di normativa comunitaria alla Corte di giustizia CEE.

Parimenti non si ravvisa la esistenza di violazione di principi di ordine costituzionale che si rendano rilevanti ai fini della definizione del presente giudizio che impongano la remissione alla Corte Costituzionale per la risoluzione di questioni di incostituzionalità, come ulteriormente sarà in prosieguo meglio precisato in riferimento a pretese violazioni della Costituzione specie con riguardo alla violazione del principio di uguaglianza e della autonomia delle Università.

Ed invero anche sotto il profilo della violazione della autonomia universitaria e della gerarchia delle fonti in relazione a poteri ritenibili attribuiti a fonti di legge primaria e non anche alla decretazione ministeriale le relative censure sono infondate.

Viene censurata al riguardo la ingerenza del MIUR nella determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nella misura in cui, specie per l’anno accademico 20072008, si porrebbe, secondo i deducenti, illegittimamente riduttiva della offerta formativa, come rilevata da ciascun singolo Ateneo.

Tali rilievi vengono poi formulati in apposito motivo (l’ottavo del ricorso introduttivo) anche sotto il profilo del difetto di istruttoria con riferimento alla determinazione del numero dei posti disponibili nei singoli Atenei.

La disposizione che i ricorrenti prendono a riferimento è l’art. 1 della legge 264/1999 "Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia Veterinaria".

Rilevato che la stessa prevede la individuazione degli accessi ai corsi di laurea in medicina a livello nazionale, ritengono i ricorrenti inconoscibile in quanto formulata in assenza di istruttoria e di motivazione, la ragione della determinazione ministeriale di discostarsi per l’anno accademico 20072008 dalla offerta formativa da alcuni Atenei.

Tanto, proseguono i ricorrenti, tenuto conto che ogni Ateneo nel formulare tale offerta aveva effettuato le verifiche previste dall’art. 3 – comma 2 – della legge 264/1999 che avevano indotto ad indicare il limite numerico indispensabile a garantire il rapporto ottimale tra le strutture universitarie e gli studenti al fine di garantire loro una preparazione professionale confrontabile con gli standard europei.

Seguendo l’ordine dei rilievi che appaiono costituire l’ambito delle contestazioni al riguardo formulate occorre "in primis" evidenziare che le censure, nella parte relativa ad una contestazione in via assoluta della esistenza di un potere degli Organi statali di incidere su determinazioni riconoscibili spettare invece alle Università in virtù della loro autonomia, come sancita dalla legge 168/1989, risulta infondata.

Le prerogative garantite dagli Atenei dalla citata legge n. 168/1989, in attuazione a quanto già previsto dall’art. 33 della Costituzione sono dirette a consentire la esplicazione delle attività che si svolgono nelle Università in virtù delle loro istituzionali attribuzioni, in regime di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziariocontabile e regolamentare e devono ritenersi riconosciute per le stesse istituzionali finalità inerenti alla loro giuridica configurazione di Centri in cui, l’altro, si impartiscono gli insegnamenti (corsi universitari) di livello superiore per il rilascio di determinati titoli di studio (laurea, laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca e ogni altro titolo previsto dalla legge).

In un sistema di diritto positivo in cui l’accesso a determinati corsi universitari (laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria etc.) avviene in regime di programmazione a livello nazionale ai sensi della legge 2/8/1999 n. 264 non può negarsi in assoluto la esistenza di un potere programmatorio da parte dei competenti Organi statali senza che sia per ciò solo lesa la autonomia degli Atenei la quale d’altronde viene dalla stessa Costituzione riconosciuta nei limiti stabiliti dalle leggi della Stato.

Né può dirsi compromesso attraverso la stessa attività pianificatrice degli accessi alle Università da parte dello Stato, il diritto allo studio che l’art. 34 della Costituzione riconosce anche per i più alti gradi degli Studi.

Se all’amministrazione centrale e periferica della Pubblica istruzione sono sottratte le funzioni in materia di gestione del servizio di istruzione, spetta comunque allo Stato definire, in sede di programmazione (sempre che prevista nel rispetto del principio della gerarchia delle fonti e cioè di fonte primaria con esclusione della introduzione con atti normativi di grado inferiore di ulteriori sbarramenti con accessi programmati), livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio.

Se tanto appare innegabile non possono invece ritenersi proponibili le censure che i ricorrenti rivolgono questa volta al concreto esercizio del potere di individuazione del numero dei posti di ammissione alla iscrizione alle facoltà di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 20072008, che gli stessi ritengono scorrettamente utilizzato per la duplice ragione:

a) della prevaricazione delle offerte formulate dagli Atenei (in sede di programmazione nazionale) che si porrebbe, per alcune Università, riduttive del numero dei posti di ammissione;

b) della immodificabilità delle stesse offerte delle Facoltà di Medicina e Chirurgia in sede di programmazione nazionale rappresentando le richieste della Università la espressione dell’interesse primario e prioritario che conferisce prevalenza alla "offerta potenziale" di criteri oggettivi predeterminati dalla legge, a fronte del criterio basato sul "fabbisogno formativo" inerente ad interessi di rango secondario rispetto al primo, che sarebbe stato ora sacrificato in assenza di una specifica istruttoria (e cioè sulla base di dati meramente provvisori ed incompleti) ed in assenza della necessaria motivazione.

Tali censure vengono formulate in via di generica segnalazione di un fenomeno di riduzione del numero degli ammessi che i deducenti ritiengono verificatosi nella Università.

Per tale ragione le stesse censure si rendono inammissibili in sede di impugnativa di provvedimenti conclusivi di ammissione che riguardano specificamente una determinata Università.

Con stretto riferimento a tale Ateneo costituiva onere dei ricorrenti fornire elementi di maggiore specificità per consentire una verifica nel senso da loro preteso in sede di giurisdizione amministrativa basata, come noto, su una regola di giudizio acquisitiva di atti dotati di valore probatorio per la sua definizione ma solo in presenza di motivi di ricorso dal ricorrente dispositivamente proposti e recanti anche minimi ma specifici e pertinenti riferimenti di effettiva concreta incidenza per l’esito della domanda giudiziale.

Anche a ritenere, come già stato rilevato dalla giurisprudenza, insindacabili (cfr. TAR Campania Sez. II 1/8/2007 n. 7203) le scelte ponderative compiute in sede di programmazione del numero degli studenti da ammettere alle iscrizioni ai corsi di Medicina e Chirurgia, può tuttavia ritenersi sempre esercitabile il sindacato del giudice amministrativo in presenza di macroscopici e manifesti errori ovvero di evidenti travisamenti di fatti che siano sintomaticamente indicativi di manifesti travisamenti dei presupposti ovvero di scelte che rilevano una loro intrinseca illogicità.

Ma in tal caso incombe a maggior ragione al ricorrente addurre elementi di preliminare puntualità e specificità (dagli attuali ricorrenti invece non addotti) in ordine alle situazioni che consentono in concreto l’ingresso al sindacato del giudice amministrativo.

In conformità con le su evidenziate ragioni è da ritenersi infatti inammissibile il ricorso nei confronti delle graduatorie relative alle prove di ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia che non sia espressamente notificato alle singole Università degli Studi dove le graduatorie stesse sono state approvate.

Come invece già riferito le attuali censure vengono formulate in termini di illegittime riduzioni del numero degli studenti da iscrivere ai corsi di Laurea che i ricorrenti ritengono verificatesi nelle Università nonché di immotivate riduzioni di posti rispetto alle offerte formulate dagli Atenei sicchè le stesse si presentano inammissibili.

Non è invano ancora rievidenziare (cfr. già citata sentenza TAR Lazio Sez. III bis n. 5986 del 18/6/2008 sia pur in riferimento a profili diversi da quello che ne occupa) che il giudizio introdotto con la presente impugnativa resta un giudizio di tipo impugnatorio che implica effetti demolitori nel senso cioè che la impugnativa viene ad interessare una determinata procedura concorsuale sicchè la sua favorevole definizione non può che far conseguire l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi.

Tali illegittimità, come appare di ovvia constatazione, non possono essere che quelle emergenti in sede di verifica del procedimento di ammissione che si è svolto nella stessa Università contro la quale è rivolta la impugnativa.

Anche la ulteriore questione della mancata copertura dei posti riservati agli studenti extracomunitari che i ricorrenti ritengono dovuta invocando il principio, sempre immanente della piena utilizzazione di tutti i posti disponibili che imporrebbe di completare la loro utilizzazione mediante la assegnazione a studenti della comunità, non si sottrae a considerazioni conducenti alla inammissibilità della relative censure.

In disparte il regime applicabile in ordine alla utilizzabilità o meno dei posti riservati agli studenti extracomunitari in favore di quelli appartenenti all’area comunitaria,restano invero meramente assiomatiche e generiche le rilevazioni dei ricorrenti che richiamano pronunce giurisprudenziali intervenute in materia ma senza fornire nel ricorso un benché minimo riferimento, con riguardo alla loro posizione in graduatoria, sulla concreta possibilità di eventuale loro recupero ai fini della iscrizione alla Facoltà di Medicina e Chirurgia mediante la attribuzione di quei posti disponibili per cittadini extracomunitari che non sarebbero stati invece ricoperti per l’assenza di pretendenti che gli stessi neppure indicano in gravame nel numero esistente in concreto.

Restano solo da esaminare le doglianze che i ricorrenti indirizzano al mancato annullamento di tutta la procedura che avrebbe dovuto essere disposta per la verificazione di varie irregolarità (alcune riconducibili alla violazione del principio di segretezza) in vari Atenei.

Anche se variamente accomunati nella loro consistenza (utilizzo incontrollato di telefoni cellulari durante le prove, presenza di terze persone che suggerivano le domande già esposte, rinvenimento di plichi contenenti le domande aperte sui banchi, consegna di buste aperte contenenti gli elaborati che non venivano sigillate davanti ai candidati etc.) tali rilievi vengono in giudizio posti come indistinte denunce di livello indiziario specie in riferimento ad asserite possibilità di violazione del principio di segretezza ("fuga di notizie" da un Ateneo all’altro) determinate in particolare dal rinvenimento in altri Atenei (per alcuni dei quali è stato disposto l’annullamento della intera procedura (es. a Catanzaro)) di fogli del questionario non utilizzati e in numero superiore a quelli messi a disposizione).

Ritengono i deducenti reso possibile per tale ragione il passaggio da un Ateneo all’altro (anche in conseguenza della diversità delle ore di inizio delle prove) di informazioni sulla consistenza delle domande proposte ai concorrenti.

A differenza per gli Atenei in cui è stato disposto in sede amministrativa l’annullamento della intera procedura per l’emersione di fatti precisi, anche se non definitivamente accertati, che hanno costituito oggetto di denunce in sede penale, non può invece esaudirsi la richiesta di annullamento in tali sensi formulata dagli attuali ricorrenti che le loro rilevazioni basano su considerazioni di mera possibilità dei paventati effetti pregiudizievoli che dalle circostanze, comportamenti o omissioni dagli stessi riferiti, sarebbero derivati sulla irregolarità delle procedure di ammissione.

Anche se trattasi della denuncia di irregolarità senza dubbio di apparente rilevante gravità, non altrettanto appare tuttavia dovuta generalizzata ed indistinta estensione degli effetti conseguenti all’annullamento della intera procedura che era stato disposto in alcuni Atenei in cui si sono verificati specifici episodi oggetto di denunce penali (anche se non ancora definitivamente accertati) nella stessa sede.

E’ stata più volte evidenziata la necessità della emersione di vizi della procedura che interessino un determinato Ateneo perché gli stessi vizi siano rimovibili attraverso l’annullamento degli atti conclusivi della procedura svoltasi presso tale Università in un giudizio di tipo impugnatorio che consente l’annullamento dei soli atti dichiarati illegittimi e non consente invece declaratorie di presunte illegittimità derivanti da anomalie "extra tabulas" in quanto imputabili a irregolarità riferite a procedimenti annullati svoltisi in altri Atenei.

A ben vedere i ricorrenti forniscono qualche elemento di contestazione dotato di maggiore puntualità in riferimento alla loro personale posizione dei partecipanti alle prove cui sono stati assegnati i relativi punteggi, soltanto per quanto concerne le questioni relative ai due quesiti annullati dopo la verifica in sede amministrativa della loro anomala formulazione (i ben noti quesiti n. 71 e 79) per i quali specificano infatti che ove non vi fosse stato l’annullamento di almeno uno dei due test si sarebbero collocati in posizione utile per l’accesso al corso di laurea.

Sono al riguardo rilevanti le considerazioni dai ricorrenti riferite in particolare al quesito n. 71 che i deducenti asseriscono di aver ugualmente superato.

In particolare viene significato dalla ricorrente M.:

a) che la stessa ha risposto correttamente al quesito n. 71 indicando la soluzione corretta;

b) con l’attribuzione del punteggio relativo alla risposta a tale quesito sarebbe risultata ricompresa nel numero dei vincitori.

Per quanto concerne la affermazione di cui in b) tale rilevazione risulta esatta.

Infatti con l’attribuzione di punti 1 per la risposta al quesito n. 71 la M. che ha conseguito p. 42,50 in graduatoria con collocazione al 210° posto otterrebbe p. 42,50 + 1 cioè punti 43,50 e per tale ragione si collocherebbero in posto utile della graduatoria rientrando nel novero degli ammessi al Corso di Laurea per l’a.a. 20072008 tenuto conto che, secondo quanto riferito dall’Amministrazione resistente, l’ultimo vincitore chiamato risulta essere la Sig.ra A.M. classificatasi al 207° posto con p. 42,75.

Quanto alla asserzione della ricorrente di aver risposto al quesito n. 71 indicando la soluzione corretta, tale circostanza non viene contestata dall’Amministrazione, costituitasi in giudizio.

Identica situazione, con le dovute variazioni, ricorre anche per l’altro ricorrente Saracco Alvise che ha ottenuto punteggio pari a 42,50 con collocazione al 214° posto della graduatoria, il quale ha anch’esso dichiarato di aver risposto correttamente al quesito n. 71, sulla quale affermazione non vi è alcuna specifica smentita da parte della costituita resistente Amministrazione sicchè sommati i punti 42,50 al Saracco attribuiti nella graduatoria,con il punto 1 derivante dalla risposta esatta al quesito n. 71 risulterebbero al medesimo da attribuire punti 43,50 cioè in entità superiore a quello della suindicata ultima iscritta Sig. A.M..

Diversa è invece la situazione della ricorrente F.C. che, avendo anch’essa dichiarato di aver formulato risposta corretta al quesito n. 71 ha ottenuto un punteggio di 40,50 p. che, anche se sommati a quello (p. 1) riferito alla risposta esatta al suindicato quiz n. 71, condurrebbe alla attribuzione di p. 41,50, insufficiente per ricondurla nel numero degli ammessi alla iscrizione tenuto conto, come già riferito che l’ultimo dei candidati iscritti risulta collocato al 207° posto con p. 42,75.

Anche il ricorrente S.A.A. non rientrerebbe con l’attribuzione di 1 punto per il quesito n. 71 cui lo stesso ha dichiarato di aver correttamente risposto poiché tale punto (1) anche se sommato al punteggio 40,25 a lui attribuito condurrebbe al conferimento allo stesso di punti 41,25 insufficiente per la ammissione al Corso di Laurea di cui trattasi.

In conclusione, il ricorso va rigettato nei confronti degli ultimi nominati ricorrenti S.A.A. e F.C..

Trova invece lo stesso ricorso possibilità di accoglimento per le ragioni e nei sensi anch’essi poc’anzi specificati nei confronti dei due ricorrenti M.I. e Saracco Alvise, la cui impugnativa va perciò accolta.

Per quanto concerne la statuizione sulle spese relative al presente giudizio, si fa luogo alla loro compensazione tra le parti ravvisandosi la esistenza di ragioni che la giustificano.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe (e successivi motivi aggiunti):

I) Rigetta la impugnativa proposta dai ricorrenti S.A.A. e F.C.;

II) Accoglie la impugnativa dei ricorrenti M.I. e Saracco Alvise nei sensi (e conseguenti effetti) in motivazione specificati;

III) Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2012, n. 9895

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Capitolo Metropolitano di Siena propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana che, rigettandone l’appello, nel giudizio introdotto con l’impugnazione della cartella di pagamento ad esso notificata il 25 agosto 2008 e, correlativamente, degli avvisi di accertamento presupposti, asseritamente non notificati, ai fini dell’ICI per gli anni dal 2001 al 2004, su immobili che si assumeva essere di interesse storico artistico, ha dichiarato la regolarità della notifica della cartella stessa e la sua legittimità, in considerazione della definitività dei quattro avvisi di accertamento che ne erano alla base, perchè ritualmente notificati e non opposti.

Con riguardo ai detti avvisi di accertamento, notificati al numero civico (OMISSIS), sede dell’Arcivescovado di Siena, anzichè al numero (OMISSIS), ove era la sede legale del contribuente Capitolo Metropolitano, il giudice d’appello, rilevato che la unitarietà canonica dei due enti non aveva alcuna evidenza di natura fiscale, trattandosi di soggetti autonomi e distinti, riteneva tuttavia decisiva l’affermazione che "la disposizione di cui all’art. 46 c.p.c., quanto alla sede legale diversa da quella effettiva, consente ai terzi di considerare egualmente quest’ultima, come sede della persona giuridica e tanto non può che valere anche in materia di notifica, con conseguente applicabilità dell’art. 145 c.p.c., dunque necessariamente comportando che ai fini della regolarità della notifica degli atti sarà sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un rapporto che pur non essendo qualificabile come di prestazione lavorativa, pur tuttavia risulti dall’incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere corrispondenza", profilo sotto il quale il contribuente non aveva "dimostrato alcunchè, risultando invece dimostrato, per fatti concludenti ovvero ex art. 2729 c.c. e comunque in difetto di querela di falso, che la ricezione degli atti in questione sia intervenuta, cioè a dire regolarmente intervenuta, a persona per evidenza pur precariamente deputata".

Era del pari valida la notifica della cartella, in quanto l’erronea indicazione della persona fisica del legale rappresentante della persona giuridica non poteva dare luogo a nullità ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., non essendo essa prevista dal precedente art. 145.

Resistono con controricorso la spa Equitalia Gerit ed il Comune di Siena, che lo illustra con successiva memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente lamenta, sotto il profilo della violazione di legge, che sia stata affermata la regolarità della notificazione della cartella di pagamento avvenuta a mani di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente, privo di ogni rapporto, e di lavoro dipendente e di altro genere con l’ente, e comunque senza che sia stata provata la comunicazione a mezzo destinatario.

Il motivo è infondato, ove si consideri che, come questa Corte ha chiarito, "ai fini della notificazione alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, l’erronea indicazione della persona fisica del rappresentante legale non da luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 160 cod. proc. civ., tranne che non vi sia incertezza sull’individuazione dell’ente destinatario dell’atto da notificare, non prevedendo l’art. 145 cod. proc. civ. la necessaria indicazione della persona fisica del rappresentante dell’ente" (Cass. n. 12039 del 2009). La parte che chiede la notifica di atti ad una persona giuridica ha infatti l’onere d’indicarne la denominazione e la sede (quali risultano dall’atto costitutivo e dallo statuto), in modo da consentire senza incertezza l’identificazione dell’ente destinatario della notifica, ma non è tenuta anche ad indicare, nè ad accertare preventivamente, la persona fisica che, in luogo del rappresentante legale, sia incaricata di ricevere la notifica stessa. "Tale compito è di spettanza dell’ufficiale giudiziario, il quale, peraltro, legittimamente, e senza bisogno di specifiche investigazioni, può presumere, avuto anche riguardo alle concrete circostanze di fatto, che il soggetto rinvenuto nella sede legale dell’ente, dichiaratosi dipendente, sia tra i soggetti indicati dall’art. 145 cod. proc. civ. come abilitati a ricevere la notificazione" (Cass. n. 16102 del 2007).

A tale principio la sentenza impugnata si è correttamente attenuta.

Nè in essa si afferma, come adombra nella censura il ricorrente, che la regolarità della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mani di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente, non avente con quest’ultimo alcun rapporto.

Il giudice d’appello ha accertato che la notifica è regolarmente avvenuta presso la sede legale del Capitolo, in (OMISSIS), sicchè neppure ricorre l’ipotesi, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. b bis), di difformità del consegnatario dell’atto dal suo destinatario, nella quale è richiesto l’invio della notizia a mezzo raccomandata.

La notifica alle persone giuridiche, come previsto in via generale dall’art. 145 cod. proc. civ., applicabile anche alla notificazione degli atti tributari regolata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 si esegue infatti nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante ovvero alla persona incaricata di ricevere le notificazioni, realizzandosi così la consegna dell’atto al destinatario persona giuridica.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 46 c.p.c., comma 2, e dell’art. 145 cod. proc. civ., deduce la nullità della notifica degli avvisi di accertamento, atti presupposti della cartella di pagamento, perchè avvenuta in luogo diverso dalla sede legale dell’ente, luogo dallo stesso giudice d’appello espressamente riconosciuto sede di altro ente dotato di personalità giuridica e di propria autonomia, con la conseguenza che esso non possa qualificarsi sede effettiva, diversa da quella legale, dell’ente destinatario della notifica.

Con il terzo ed il quarto motivo censura la sentenza per vizio di motivazione in ordine alla individuazione come sede effettiva del Capitolo Metropolitano, diversa da quella legale al (OMISSIS), dell’indirizzo ove ha sede l’Arcivescovado di Siena, al (OMISSIS).

Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 145 cod. proc. civ., lamenta che la sentenza impugnata abbia affermato la regolarità della notifica degli avvisi di accertamento destinati ad un ente dotato di personalità giuridica quando il consegnatario dell’atto risulti essere una persona diversa dal legale rappresentante dell’ente stesso e costui sia reperito presso la sede di un altro ente.

I quattro motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto legati, sono fondati.

La sentenza impugnata è incorsa nei vizi ad essa addebitati.

Dapprima ha infatti rilevato che l’eventuale unitarietà di rilevanza canonica dei due enti – Capitolo Metropolitano e Arcivescovado di Siena – non poteva avere alcuna evidenza di natura fiscale, trattandosi di enti dotati di propria autonomia e di distinti codici fiscali, "con l’ovvia conseguenza per cui gli avvisi in questione avrebbero dovuto essere notificati all’indirizzo di piazza del (OMISSIS)"; ha quindi richiamato il disposto del art. 46 c.c., comma 2 secondo cui quando la sede legale è diversa da quella effettiva, i terzi possono egualmente considerare quest’ultima come sede della persona giuridica, ed ha osservato "che ciò non può che valere anche in materia di notifica"; si è infine soffermato sul rapporto tra il consegnatario dell’atto e la persona giuridica destinataria.

Risulta evidente che nell’iter argomentativo è stato omesso il passaggio, e comunque ogni rilievo, in ordine alla configurabilità, nella specie, della sede dell’Arcivescovado al civico (OMISSIS) quale sede effettiva del Capitolo Metropolitano, avente sede legale al numero (OMISSIS).

Secondo l’insegnamento di questa Corte, "anche alla notificazione alle persone giuridiche, disciplinata dall’art. 145 cod. proc. civ., può applicarsi la disposizione contenuta nel capoverso dell’art. 46 cod. proc. civ., secondo la quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede quest’ultima; ne consegue che deve ritenersi valida la notificazione eseguita presso la sede effettiva di una società, anzichè presso la sua sede legale, salvo che, in caso di contestazione, grava sul notificante l’onere di provare che trattatasi di sede effettiva della società" (Cass. n. 17519 del 2003).

Una prova siffatta, pur in presenza di contestazioni del contribuente, non risulta essere stata fornita, ed il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto valida la notifica ad una persona giuridica in un luogo diverso dalla sua sede legale (nonchè dalla sua eventuale sede effettiva).

La mancanza di valida notifica dell’avviso di accertamento non ha consentito al contribuente di averne tempestiva conoscenza, ed ha impedito che l’atto impositivo, che dell’iscrizione a ruolo costituiva un indispensabile presupposto, divenisse definitivo, con la conseguente nullità dell’atto consequenziale, l’iscrizione a ruolo, appunto.

In conclusione, mentre va rigettato il primo motivo del ricorso, devono essere accolti gli altri quattro, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente, diretto "alla declaratoria di illegittimità della cartella esattoriale".

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre vanno compensate le spese per i gradi di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, e rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito,accoglie il ricorso introduttivo del contribuente.

Condanna i contro ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 ivi compresi Euro 100,00 per esborsi, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 271

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Collegio ravvisa sussistenti i presupposti per la definizione immediata del ricorso ai sensi dell’art. 55 del c.p.a..

Con il ricorso in esame (ricorso principale e motivi aggiunti), il ricorrente ha impugnato il verbale della prova orale (colloquio) da lui sostenuto nel concorso pubblico per il reclutamento di 814 Vigili del Fuoco nonché la successiva graduatoria.

La commissione gli ha assegnato il punteggio di 17,5 insufficiente a superare la prova in questione.

L’interessato ha riportato il giudizio di "insufficiente" nelle seguenti tre materie delle cinque previste per il colloquio: lingua inglese, informatica, matematica.

Deduce, a motivo di ricorso, vizio di eccesso di potere sotto vari profili.

Come seguono le censure:

a)la circostanza che il ricorrente fosse stato escluso dalla procedura concorsuale avrebbe dovuto comportare una precisa spiegazione dei criteri, previamente determinati dalla commissione prima dell’avvio dei colloqui;

b)manca qualsiasi parametro, previamente definito, di valutazione;

c)i giudizi avrebbero meritato di essere opportunamente integrati da un pur succinto riferimento motivazionale o, a monte, della esplicitazione dei criteri preventivi di attribuzione dei giudizi medesimi;

d)la commissione avrebbe dovuto illustrare a tutti i concorrenti la previa fissazione dei criteri di attribuzione dei giudizi;

e)contraddittoriamente la commissione ha giudicato insufficiente il ricorrente proprio in quelle materie che egli aveva già superato in occasione della prova preselettiva;

e)leggendo le domande pare davvero proibitivo individuare una inerenza delle stesse alle competenze professionali richieste.

Il ricorso è infondato.

L’intimata amministrazione ha definito i criteri di valutazione con verbale del 15 marzo 2010, mediante graduazione di 4 griglie di giudizio: ottimo, buono, sufficiente o insufficiente. E’ stato poi previsto che per ogni giudizio ciascun commissario potesse apporre un segno "+" o un segno "" da tradursi in un voto finale espresso in decimi utilizzando la tabella di comparazione.

Da cui, l’infondatezza delle prime tre censure.

Il ricorrente sostiene che la commissione avrebbe dovuto previamente illustrare a tutti i concorrenti la previa fissazione dei criteri di attribuzione dei giudizi. Ebbene, nessuna norma e/o clausola di bando imponeva la pubblicazione e/o pubblicità e/o informazioneillustrazione dei criteri valutativi adottati dalla commissione; neppure si rinvengono particolari principi ordinamentali a presidio della sollecitata illustrazione di tali criteri (id est, principio di imparzialità sub specie, trasparenza e par condicio), trattandosi di regole (predefinite) volte ad orientare esclusivamente la futura attività valutativa dei commissari, la cui conoscenza previa da parte dei candidati s’appalesa neutra ovvero indifferente ai fini del sereno, proficuo e competitivo svolgimento delle prove di esame.

Il sig. C. ritiene, altresì, che il superamento della fase preselettiva nelle stesse materie in cui poi è stato giudicato insufficiente costituirebbe l’evidente riprova della illogicità e contraddittorietà della valutazione negativa.

Anche questa censura è infondata.

La presunta contraddittorietà deve escludersi in ragione della evidente autonomia che caratterizza la prova di esame rispetto alla fase preselettiva (che prova di esame, peraltro, non è), e della non necessaria coincidenza di domande tra la prima e la seconda.

L’ultima censura appare, infine, generica ed apodittica oltre che inammissibile per l’evidente ingerenza nel merito delle valutazioni e scelte riservate all’amministrazione.

Per quanto sopra argomentato, il ricorso è destituito di giuridico fondamento e, perciò, meritevole di reiezione mentre le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di giustizia che liquida in Euro 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-08-2012, n. 14056

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
La C. S.p.A. impugnò l’avviso d’accertamento per IRPEG ed ILOR anno 1987, ed il relativo giudizio si concluse con una sentenza di questa Corte, che confermò la ripresa, avente ad oggetto la somma erogata dalla Società contribuente al suo ex direttore generale, osservando che il relativo importo, indebitamente imputato all’esercizio 1987, avrebbe dovuto esser dedotto nel 1988. A seguito di tale sentenza, la contribuente presentò istanza di rimborso della maggior imposta, di uguale ammontare, versata nell’anno 1988, chiedendo, al contempo, che venisse compensata, d’ufficio, con quella iscrivibile a ruolo per l’anno 1987. L’istanza fu rigettata, e, nel frattempo, fu notificata alla contribuente la cartella esattoriale per imposta, interessi e sanzioni, in base al giudicato per l’anno 1987. La Società impugnò sia il provvedimento di rigetto che la cartella, e le due impugnazioni, dopo esser state riunite, sono state parzialmente accolte dalla CTR della Lombardia, che, con sentenza n. 33/39/06, depositata l’11.5.2006, ha ritenuto corretta ed equa la compensazione delle partite di debito e credito, derivanti entrambe dall’errore della deduzione della medesima somma nell’esercizio 1987, invece che nel successivo, ed ha ritenuto dovuti gli interessi limitatamente al periodo dal 30.4.1988 al 30.4.1989, epoca in cui l’Erario aveva indebitamente incamerato l’importo avente la stessa origine e natura.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate con quattro motivi. L’intimata resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, deducendo vizio di motivazione sotto il profilo dell’insufficienza e della contraddittorietà, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’Agenzia delle Entrate critica la sentenza impugnata laddove, prima, afferma di condividere il principio secondo il quale ciascuna annualità si identifica in un singolo periodo d’imposta, e, poi, lo smentisce, richiamando argomenti de iure condendo e disposizioni normative inconferenti. La motivazione è insufficiente, prosegue la ricorrente, quando afferma la sussistenza di un credito per l’annualità 1988, senza specificare in base a quale fonte normativa, tenuto conto che, in ipotesi di pagamenti indebiti, il contribuente, decorso il tempo di un mese per la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, può solo presentare la cd. ritrattazione della dichiarazione dei redditi nel termine perentorio di 18 mesi dal versamento, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38 vigente ratione temporis. E ciò a prescindere dalla rettifica dell’Ufficio per l’anno precedente, vigendo il principio dell’autonomia dei vari periodi d’imposta, codificato nell’art. 127 del TUIR (ora 163) e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 67, in base al quale le duplicazioni sono giuridicamente rilevanti solo laddove si verificano nello stesso periodo d’imposta, per la medesima imposta e per lo stesso presupposto. Non potendosi configurare l’insorgenza di alcun credito, cade, in conseguenza, conclude la ricorrente, la possibilità stessa della chiesta compensazione.
1.1. Il motivo è inammissibile: esso, come non ha mancato di rilevare la controricorrente, prospetta nella sua sostanza una censura motivazionale in diritto (in relazione alle norme in base alle quali il pagamento indebito poteva esser fatto valere e, così, costituire fonte del credito d’imposta per l’annualità 1988) che è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza, soccorrendo il potere di questa Corte di procedere, ex art. 384 c.p.c., alla correzione della motivazione quando il giudice del merito sia pervenuto ad una corretta decisione in diritto. 1.2. Inoltre, la censura non è corredata dal momento di sintesi, in violazione dell’art. 366-bis c.p.c..
1.3. In relazione ai profili della violazione di legge, di fatto sviluppati col ricorso, va osservato che gli stessi non solo non risultano correttamente enunciati (in riferimento ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c.), ma sono, anche privi del quesito di diritto, ed, in parte, involgono temi (valutazioni ex art. 76 del TUIR) che non risultano, neppure affrontati nel l’impugnata sentenza, come, del resto, riconosce la stessa ricorrente.
2. Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 8 e del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente evidenzia che il vigente ordinamento tributario non ammette alcuna compensazione tra tributi accertati per un’annualità rispetto a quelli pagati in più in quella successiva, e sottopone alla Corte il seguente quesito: "dica codesta Suprema Corte se ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 è possibile compensare i crediti emergenti dalle dichiarazioni liquidate ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e art. 36 ter, con i debiti scaturenti da accertamento e rettifica della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 37 e seguenti, riscossi mediante ruoli". 2.1. Anche questo motivo è inammissibile. L’impugnata sentenza ha affermato l’operatività della compensazione con riferimento ai principi generali desumibili dallo Statuto del contribuente, qualificati di "grande razionalità, ma soprattutto di grande equità" e dal D.Lgs. n. 241 del 1997, reputando fiscalmente iniquo "costringere il contribuente stesso al versamento di un’imposta che conseguentemente pone il contribuente nelle condizioni di poter richiedere il rimborso di quanto a quel punto indebitamente pagato". La sentenza, che pur rileva che il debito d’imposta è sorto a seguito "di notifica di un apposito avviso d’accertamento", non affronta, in alcun modo, la questione se il credito, di cui è chiesto il rimborso, sia, o meno, derivato da una dichiarazione liquidata D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e art. 36 ter, e la relative conseguenze in tema di compensazione con i debiti scaturenti da rettifica ex art. 37, del medesimo D.P.R.. 2.2. Il quesito – che neppure menziona l’art. 8 dello Statuto del contribuente – è, dunque, privo di specifica attinenza al decisum, ed, essendo sconnesso dalla fattispecie concreta, è inidoneo a porre la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile al caso concreto; il quesito non assolve, insomma, alla funzione cui è preordinato, e cioè a quella di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione della specifica fattispecie e l’enunciazione del principio giuridico generale (in tesi, il riconoscimento di un principio generale che ammette la compensazione in ambito tributario).
3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, affermando che la sentenza ha omesso di pronunciare sul capo dell’appello, da lei proposto, relativo all’attuata disapplicazione delle sanzioni. A conclusione, la ricorrente formula il seguente quesito: "dica codesta Suprema Corte se costituisce il vizio di omessa pronuncia e quindi motivo di nullità della sentenza, il mancato esame del motivo articolato nell’appello incidentale in merito alla debenza delle sanzioni". 3.1. Il motivo difetta di autosufficienza. Questa Corte ha, condivisibilmente, affermato (cfr.
Cass. n. 6361 del 2007) che allorchè si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di "error in procedendo" per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, come, appunto, effettuato dalla ricorrente.
4. Col quarto motivo, la ricorrente lamenta che, nel riconoscere la spettanza degli interessi limitatamente al periodo di un anno, la CTR ha violato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20, secondo cui gli interessi sono, invece, dovuti fino alla data di consegna del ruoli al concessionario. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito: "dica codesta Suprema Corte se in tema di riscossione delle imposte sui redditi dovute in base ad un accertamento d’ufficio o sulle maggiori imposte dovute a rettifica sono dovuti gli interessi come previsti con la decorrenza stabilita dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20". 4.1. Anche questo motivo è inammissibile, per la genericità del quesito che lo conclude. Secondo quanto si è sopra esposto al punto 2.2., il quesito inerente ad una censura in diritto deve, infatti, essere calato nella fattispecie concreta, e non può consistere in un mero interpello della Corte – come quello operato nella specie – in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio.
5. Il ricorso va, in conclusione, rigettato. 6, La Corte ravvisa giusti motivi, in considerazione della peculiarità dei fatti dedotti e della novità delle questioni trattate, per compensare tra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.