Cass. pen., sez. I 29-10-2008 (09-10-2008), n. 40341 Liberazione anticipata – Periodi trascorsi in liberazione condizionale – Concessione della liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Vista l’ordinanza in epigrafe, che ha rigettato il reclamo di T.E. avverso il rigetto di istanza di concessione della liberazione anticipata chiesta in riferimento a periodo da costui trascorso, almeno in parte, in regime di liberazione condizionale;
visto il ricorso con cui il difensore denuncia violazione di legge sull’assunto della concedibilità del beneficio richiesto anche a chi abbia ottenuto la liberazione condizionale, al pari di quanto ammesso per l’affidato in prova al s.s., permanendo in entrambi i casi in atto il rapporto di esecuzione penale, e deduce, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 O.P. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. per l’irragionevolezza della evidenziata disparità di trattamento;
ritenuta l’infondatezza del ricorso, posto che mentre il legislatore ha con la L. n. 277 del 2002, art. 3 inserito nell’art. 47 O.P. il comma 12 bis, che espressamente sancisce la possibilità di concessione della liberazione anticipata anche per periodi trascorsi in affidamento in prova al servizio sociale, non altrettanto ha previsto per i periodi trascorsi in liberazione condizionale, a chiara dimostrazione della volontà di differenziare i due istituti ai fini dell’ammissione al beneficio in parola;
considerato che diversa questione è quella, positivamente risolta dalla giurisprudenza di questa corte, circa la possibilità che il liberato condizionale ottenga la libertà anticipata in relazione a periodi antecedenti all’ammissione alla liberazione condizionale trascorsi in custodia cautelare od espiazione di pena (v. Cass., sez. 1^, 23.5.1997, Olivieri, CED Cass., rv. 207976);
rilevato, altresì, che pur sussistendo arresti di questa corte nel senso della omologabilità della liberazione condizionale ad una forma di esecuzione di pena, l’istituto in questione va, comunque, distinto dalle misure alternative alla detenzione disciplinate dalle norme sull’ordinamento penitenziario e, segnatamente, dall’affidamento in prova al servizio sociale, durante il quale soltanto, come esattamente sottolineato nel provvedimento impugnato, si protrae l’opera di rieducazione, la partecipazione alla quale costituisce criterio essenziale per la concessione della liberazione anticipata;
atteso che le segnalate differenze tra gli istituti in raffronto rendono manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale, rientrando nel potere discrezionale del legislatore disciplinare diversamente la materia in presenza di situazioni diverse e non omologabili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, Sez. II, 5 maggio 2010, n. 10924 Telelaser, multa legittima e irrilevanti le prove testimoniali. Basta il verbale degli agenti valido fino a querela di falso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Fatto e diritto

Il giudice di pace di Caprino Veronese con sentenza del 30 dicembre 2005 accoglieva l’opposizione proposta da Gian Luca Righi avverso comune di Lazise per l’annullamento del verbale di contestazione n. 1518/T del 17/9/2005 relativo a violazione dell’art 142/9 CdS. Rilevava che la velocità di 93 KM orari, accertata mediante telelaser, era stata contestata grazie alla testimonianze di tre persone, le quali avevano asserito che la vettura dell’opponente “circolava ad una velocità non superiore agli 80 km orari”.

Il Comune di Lazise ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 14 febbraio 2007 e illustrato da memoria. L’opponente ha resistito con controricorso.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso perché manifestamente fondato.

Preliminarmente va esaminata e respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per vizio della procura. Il Righi rileva che la procura risulta rilasciata da tal Luca Sebastiano, indicato come vice sindaco, la cui firma è preceduta “dalla menzione Per il sindaco”. Osserva che nell’epigrafe il ricorso risulta invece promosso dal Sindaco del comune a ciò autorizzato con delibera di Giunta n. 16/2007. Deduce che l’atto avrebbe dovuto dare atto dell’impedimento del Sindaco. Il rilievo è infondato, attesa la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell’ente, senza che, costituendo fatto interno dell’ente medesimo, spieghi rilevanza alcuna lo specifico motivo di impedimento del sindaco che giustifichi la funzione vicaria del vice-sindaco, restando così l’atto del sostituto formalmente legittimo e sottratto al sindacato dell’autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 24930/07).

Sono invece fondati i primi tre motivi del ricorso principale. Con essi il Comune deduce: violazione dell’art. 2700 c.c.; violazione degli artt. 142 CdS e degli artt. 192 e 345 del Regolamento relativo; vizi di motivazione in ordine alla idoneità probatoria delle testimonianze.

Osserva il Collegio che in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità a mezzo apparecchiature elettroniche, poiché l’art. 142 cod. str. si limita a prevedere che possono essere considerate fonti di prova le apparecchiature debitamente omologate, e l’art. 345 del regolamento di esecuzione, approvato con d.P.R. n. 495 del 1992, dispone che le suddette apparecchiature, la cui gestione è affidata direttamente dagli organi di polizia stradale, devono essere costruite in modo tale da raggiungere detto scopo fissando la velocità in un dato momento in modo chiaro e accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente, senza prevedere che della rilevazione debba necessariamente ed esclusivamente essere attestata da documentazione fotografica, è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiature elettronica denominata “telelaser” – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto l’attestazione dell’organo di polizia stradale ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica (Cass. 5873/04; 7013/06). Pertanto in presenza di personale dell’amministrazione competente, la verbalizzazione da questi compiuta è garanzia sufficiente dell’affidabilità della rilevazione; per superarla non erano quindi sufficienti le opinioni espresse da tre testimoni, il cui apprezzamento, in considerazione dei ridottissimi margini tra la contestazione e la valutazione da essi resa, non poteva che assurgere, come dedotto in ricorso, a mera opinione personale, priva di valore probatorio tale da superare le risultanze elettroniche e le attestazioni dei verbalizzanti, munite di fede privilegiata con riferimento alle verifiche e all’apparente funzionamento dell’apparecchio e al puntamento del veicolo. Poiché dette attestazioni non sono state contestate con l’indispensabile querela di falso (Cass. 17355/09) né risulta dedotto o provato il cattivo funzionamento dello strumento elettronico, il ricorso è manifestamente fondato. Resta assorbita la quarta censura, relativa alla “derubricazione della sanzione”.

Discende da quanto esposto anche la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Si fa luogo, con decisione di merito ex art. 384 cpc, al rigetto dell’originaria opposizione, giacché il giudice di merito ha già scrutinato e respinto i motivi di opposizione, senza che sia stato proposto ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto. Cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione. Condanna parte resistente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in euro 400 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 14-02-2011, n. 3598 Licenziamento per riduzione del personale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Palermo, Giudice del lavoro, con sentenza n. 5151, del 25 novembre 2005, dichiarava inefficace il licenziamento intimato dalla società SINTEX s.p.a. nei confronti di C. M., ai sensi della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 24, in ragione di un asserito "ridimensionamento strutturale dell’impresa, variazioni delle condizioni di mercato e conseguenti problemi di natura finanziaria", e condannava la suddetta società a reintegrare C.M. nel posto di lavoro ed a risarcire al medesimo il danno subito, versandogli un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge, nonchè al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La società SINTEX veniva condannata al pagamento delle spese processuali.

2. La suddetta società impugnava la citata pronuncia dinanzi alla Corte d’Appello di Palermo, la quale, con sentenza n. 969 del 2007, confermava la decisione di primo grado e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello la società SINTEX prospettando due motivi di ricorso.

4. Resiste con controricorso C.M..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente premette che, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., il giudice deve porre alla base delle proprie decisioni le prove proposte dalle parti, da valutare ai sensi del successivo art. 116. Deduce, quindi, che, ai sensi degli articoli del codice civile sopra richiamati, era sopravvenuta l’oggettiva impossibilità dell’adempimento della prestazione consistente nella reintegrazione di C. M. nel posto di lavoro, in quanto come si poteva evincere dalla documentazione prodotta in atti – con effetto dal 30 settembre 2005, si era realizzata la cessazione di ogni attività dello stabilimento di (OMISSIS), al quale lo stesso era addetto.

Espone la società SINTEX, altresì, di aver prodotto in primo grado documentazione contenente l’indicazione dei reparti della sede di Palermo, dalla quale la Corte d’Appello di Palermo avrebbe potuto evincere come la sede da ultimo richiamata avesse al suo interno soggetti preposti a mansioni amministrative o tecnico specialistiche, mentre nello stabilimento di (OMISSIS) i lavoratori erano impiegati esclusivamente per compiti di produzione.

C.M. era impiegato nello stabilimento di (OMISSIS), nell’area produzione ed assemblaggio di schede elettroniche, e le relative mansioni non avevano nulla a che vedere con le attività della sede di (OMISSIS).

Pertanto, in ragione dell’impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro, la Corte d’Appello avrebbe dovuto limitarsi alla condanna al risarcimento del danno a vantaggio del lavoratore, in ragione delle sole retribuzioni maturate sino al 30 settembre 2005. 1.1. In relazione al suddetto motivo di ricorso veniva prospettato il seguente quesito di diritto, così articolato:

se, ai sensi degli artt. 1256, 1463 e 1464 c.c., qualora lo stabilimento cui il lavoratore era addetto sia stato chiuso, e non sia possibile il suo utilizzo in altre sedi del datore di lavoro, il risarcimento del danno vada limitato alle sole retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella in cui si è realizzata la sopravvenuta impossibilità di un proficuo utilizzo del lavoratore all’interno dell’organizzazione produttiva del datore di lavoro;

se, qualora l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse da quelle in cui prestava la sua attività risulti dimostrata da un documento prodotto in atti e non contestato, il Giudice debba considerare il fatto dimostrato, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c..

1.2. Occorre premettere che il quesito di diritto, di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile, nella specie, ratione temporis (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) trattandosi di impugnazione per cassazione di sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006, deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame. Ne consegue che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione (Cass., S.U., sentenza n. 11650 del 2008).

1.3. E’ opportuno, altresì, precisare che la sentenza della Corte d’Appello di Palermo ha affermato che la società SINTEX, nelle comunicazioni finali di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, avrebbe dovuto specificare le ragioni per cui i lavoratori, in relazione alla loro professionalità, non avrebbero potuto essere utilizzati in altri reparti dell’azienda, cosicchè la scelta, invece di essere effettuata su un numero più ampio di dipendenti, era stata operata in relazione ai dipendenti addetti a) reparto soppresso, ed ha ritenuto, quindi, che poichè dalla comunicazione del 12 febbraio 2004 nulla si evinceva in proposito, correttamente il giudice di primo grado aveva affermato la sussistenza della violazione della L. n. 223 del 1991, suddetto art. 4, comma 9.

La Corte d’Appello ha asserito che a fronte di tale vizio di natura formale, "il cui rilievo è pregiudiziale ed assorbente", assolutamente priva di rilievo era la richiesta, formulata dalla società in primo grado di mezzi istruttori volti a dimostrare l’impossibilità di utilizzare altrove i lavoratori.

Ha statuito, inoltre, che la chiusura dello stabilimento aziendale cui era addetto il lavoratore licenziato, non escludeva, in linea di principio, la possibilità per l’impresa di reintegralo nel posto di lavoro, eventualmente trasferendolo ad altre unità produttive; la società SINTEX nulla aveva dedotto e provato, in ordine all’impossibilità di operare la reintegrazione, presso altre strutture aziendali, cosicchè l’eccezione di sopravvenuta impossibilità della prestazione, diretta a limitare la condanna al solo risarcimento del danno, affermava il giudice di appello, non poteva che essere respinta.

1.3. Tanto premesso, è palese che il quesito proposto con riguardo al vizio di violazione di legge, come articolato, risulta privo di ogni attinenza al decisum, sicchè la risposta al medesimo, anche qualora positiva per il richiedente, non vale a risolvere la questione decisa, che riguarda l’illegittimità della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4; a ciò consegue, in parte qua, la inammissibilità del ricorso.

1.4. Per altro verso, non è fondato il vizio di motivazione prospettato con il primo motivo di ricorso, in ordine al capo della decisione d’appello sulla mancanza di prova circa l’impossibilità da parte del datore di lavoro di adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita in relazione al contenuto professionale dell’attività svolta in precedenza – peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte da collegare alla situazione esistente al momento del recesso, ovvero ad un arco temporale idoneo a dimostrare la ragionevolezza e correttezza dell’agire datoriale nella decisione di risolvere il rapporto (Cass., sentenza n. 2621 del 2008).

Nella specie, come si è sopra ricordato, la sentenza impugnata ha ritenuto che nulla era stato dedotto e provato in merito alla impossibilità di operare la reintegrazione presso altre strutture aziendali.

L’accertamento in questione costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato, nè in ricorso si lamenta la omessa valutazione di circostanze emerse in causa, decisive per dimostrare che non esistevano altri posti di lavoro adeguati (limitandosi la ricorrente ad effettuare, in ragione di documentazione già prodotta in primo grado dalla quale "la Corte avrebbe dunque dovuto ritenere", una sintetica mera elencazione di reparti e generici compiti relativi alla sede di Palermo), solo in tal modo, infatti, sarebbe individuabile il dedotto difetto di motivazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 1123 e 1227 c.c., in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 18; violazione dell’art. 420 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deduce la ricorrente che, in ragione della normativa richiamata, l’indennità dovuta in caso di licenziamento illegittimo deve essere ridotta tenuto conto del cosiddetto aliunde perceptum, e che, pertanto, poichè il lavoratore, dopo la decisione di primo grado, aveva avviato un rapporto di lavoro con altro soggetto, come dedotto tempestivamente nel ricorso in appello, l’indennità di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 avrebbe dovuto essere ridotta. Essa ricorrente, al fine di dimostrare tale attività aveva deferito giuramento decisorio al lavoratore. La Corte d’Appello, inoltre, aveva omessa di considerare come aliunde perceptum l’importo dell’indennità di mobilità. 2.1. In ordine al suddetto motivo di ricorso è stato prospettato il seguente quesito di diritto, articolato come segue:

se, ai sensi degli artt. 1223 e 1227 c.c., qualora il lavoratore trovi un’occupazione tra la pronunzia del dispositivo della sentenza di primo grado e l’inizio del giudizio di appello, la relativa retribuzione possa essere considerata aliunde perceptum ai fini della riduzione dell’indennità di cui all’art. 18 dello statuto dei lavoratori;

se la dimostrazione di quanto indicato sopra sia sottoposto alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 420 c.p.c., nonostante il fatto controverso sia avvenuto al termine del giudizio di primo grado.

2.2.11 suddetto motivo non è fondato.

Da un lato, con riguardo al prospettato aliunde perceptum costituito da reddito da lavoro, il motivo di ricorso è generico e non rispetta il canone dell’autosufficienza, nel senso che il ricorso non espone, neppure richiamando atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio, quelle specifiche circostanze per cui l’allegazione sarebbe stata tempestiva e così impedisce al giudice di legittimità una completa cognizione dell’oggetto. Ed infatti, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione volto al riconoscimento dell’aliunde perceptum in quanto non fornito di prova in ordine al momento in cui essa ricorrente era venuta a conoscenza della circostanza dedotta a fondamento dell’eccezione, al fine di ritenere la tempestività dell’allegazione, con la conseguente inammissibilità e dell’eccezione e del giuramento decisorio.

Per altro verso, questa Corte ha già avuto modo di affermare che le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme alle quali il datore di lavoro è stato condannato, dovendosi ritenere esse non acquisite in via definitiva dal lavoratore e ripetibili dagli Istituti previdenziali (Cass., sentenze n. 10531 del 2004. n. 6265 del 2000).

3. In ragione delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 2000 per onorari, oltre IVA e CPA e oltre esborsi liquidati in Euro 35.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 03-02-2011, n. 790

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A) – A. Q., per conto della ditta SOM s.p.a. gestore di un impianto di distribuzione di carburanti sulla strada provinciale di Aviano, direttrice AvianoPordenone, chiedeva l’annullamento degli atti con cui il controinteressato era stato autorizzato a trasferire il proprio analogo impianto 540 metri più indietro (delib. C.c. Aviano n. 75 del 31.7.2001 e connesso provvedimento sindacale prot. n. 7147/2000 del 2.8.2001, autorizzante il trasferimento dell’impianto del controinteressato; determinazione del competente dirigente della provincia di Pordenone prot. n. 13124 del 5.3.2001, dichiarante l’incompatibilità territoriale della precedente localizzazione dell’impianto suddetto).

Egli deduceva:

1) la violazione dell’art. 13, comma 3, d.P.G.R. 6.5.1991 n. 0193/Pres. e l’eccesso di potere per erronei presupposti in quanto, premesso che l’art. 19 dell’atto regolamentare in rubrica avrebbe consentito il trasferimento in altra località dello stesso comune degli impianti risultati incompatibili con il territorio, sarebbe stata violata la disposizione, applicabile anche ai casi come quello di specie, del precedente art. 13, comma 3, ostativa, per l’eccessiva vicinanza, ad una collocazione del trasferendo impianto, tale da danneggiare quelli vicini; sorgendo entrambi quelli coinvolti nella presente vicenda fuori del centro abitato, essi avrebbero dovuto distare almeno km. 5 uno dall’altro sulla stessa direttrice di marcia, mentre al controinteressato illegittimamente sarebbe stato consentito di non rispettare la regola predetta;

2) la violazione dell’art. 19 e dell’allegato D, lettera o), d.P.G.R. 6.5.1991 n. 0193/Pres. e l’eccesso di potere per difetto ed erronei presupposti, difetto istruttorio, illogicità e contraddittorietà nell’assunto che, in subordine, ove non fosse accolto il primo motivo, l’autorizzazione ottenuta dal controinteressato sarebbe stata egualmente illegittima, in quanto la determinazione dirigenziale della provincia di Pordenone, dichiarante l’incompatibilità del suo impianto con il territorio non avrebbe rispettato l’art. 13, lett. b), piano di razionalizzazione, condizionante il rilascio di nuove concessioni alla rinuncia a due concessioni precedenti, relative ad impianti attivi e funzionanti, per un erogato medio non inferiore a 800.000 litri, disposizione applicabile anche ai trasferimenti, in quanto collegati con il rilascio di una nuova concessione. Avrebbe fatto eccezione il caso, qui in discussione, d’incompatibilità territoriale, che peraltro sarebbe stata illegittimamente dichiarata dal competente organo provinciale, in spregio alle disposizioni stabilite dall’allegato D, lettera o), dovendosi intendere con tale termine la situazione di contrasto determinata da una localizzazione di "intralcio al traffico, quando… l’effettuazione del rifornimento di carburante comporta l’arresto sulla propria sede o la deviazione dalla propria sede di movimento di una linea di flusso del traffico stesso", non ravvisabile nel caso di specie, mancando la constatazione, da parte del provvedimento provinciale impugnato, della ricorrenza delle condizioni appena indicate come delle generiche situazioni di difficoltà della circolazione (flussi di traffico in entrata ed uscita dall’impianto, in particolare per autocorriere e autocarri; traffico generato da altre attività sfocianti sul piazzale, troppo ristretto), riscontrabili pressocché in tutte le stazioni di servizio, dove ricorrono comunemente le situazioni descritte, donde la denegata ristrettezza del piazzale, sufficiente al rifornimento contemporaneo di 5 autotreni e di un autoveicolo e superiore, nelle dimensioni, agli standard prescritti dall’A. Il nuovo impianto, inoltre, avrebbe avuto un fronte strada a distanza di 1/3 inferiore a quello attuale, prevedendo, per di più, un autolavaggio con capacità di 20/30 veicoli l’ora, con situazioni di ancor maggiore intralcio e pericolo;

3) l’eccesso di potere per sviamento, in quanto la determinazione d’incompatibilità si sarebbe fondata sull’art. 3, lett. d), piano (eliminazione degli impianti arrecanti intralcio al traffico), presupposto necessario ma non sufficiente, senza far neppure menzione del citato allegato D, elencante le condizioni indispensabili per autorizzare il trasferimento.

B) – Si costituivano in giudizio le amministrazioni intimate ed i controinteressati, controdeducendo e resistendo al ricorso introduttivo, che veniva respinto dai primi giudici, vertendosi non in materia di nuove concessioni, ma di trasferimento di impianti esistenti nell’ambito comunale, regolato dall’art. 19: il tutto, con sentenza poi impugnata dal Q., che riprospettava doglianze analoghe a quelle già esposte in prima istanza.

Si costituiva in giudizio la provincia di Pordenone ed altrettanto faceva il controinteressato Angelo Posocco: entrambi resistevano all’appello ed il secondo, in particolare, eccepiva (in apposita memoria conclusiva) la sussistenza di vari pareri favorevoli al trasferimento (effettuabile anche in deroga alle distanze minime prescritte) e l’esigenza di ovviare ad una situazione di pericolo per la sicurezza del traffico.

Con propria memoria riassuntiva il Q. appellante ribadiva le sue argomentazioni difensive, mentre la provincia appellata, con sua memoria finale, insisteva per l’inammissibilità del ricorso introduttivo per originaria carenza d’interesse in capo all’originario ricorrente, ferma restando, per il resto, l’attendibilità dell’impugnata pronuncia.

All’esito della pubblica udienza di discussione la vertenza passava in decisione.
Motivi della decisione

I) – Ferma restando un’agevolmente riscontrabile inammissibilità del ricorso introduttivo per originaria carenza d’interesse in capo al Q., presumibilmente ostile ad un’ipotetico sviamento di clientela, peraltro, ininfluente nella specie (cfr. C.S., sezione IV, dec. n. 992/1996), nel merito l’appello è, comunque, infondato e va respinto, dato che il cit. art. 19 consente ai comuni di autorizzare il trasferimento degli impianti di distribuzione di carburante in altra località del territorio del medesimo comune, onde eliminare ogni incompatibilità tra impianto e territorio stesso (in tale prospettiva a nulla rilevando l’appartenenza di Aviano alla categoria dei comuni a vocazione turistica), anche operando in deroga alle distanze minime prescritte dalla normativa in esame (km. 5 dall’erogatore più vicino installato fuori del centro edificato), dato che ben difficilmente tale mero spostamento da un luogo all’altro potrebbe danneggiare interessi economici relativi ai gestori d’impianti adiacenti.

Al che deve aggiungersi come il parere d’incompatibilità tra il pregresso impianto ed il sito di sua precedente collocazione fosse oggettivamente connesso alle ragioni militanti in senso contrario ad un’ulteriore attività del medesimo: argomentazione, quest’ultima, che palesemente incorpora la precedente, in rapporto all’insufficiente profondità del piazzale, alle inadeguate condizioni di sicurezza ed all’effettuato sopralluogo.

II) – D’altra parte, il verificarsi di un intralcio al traffico era stato desunto, con esauriente istruttoria, comprensiva di un sopralluogo, dalle condizioni concrete dell’impianto del controinteressato, senza possibilità di contestazione mediante affermazioni generiche, come quella secondo cui situazioni del genere si verificherebbero dappertutto o con considerazioni circa la maggiore o minore ristrettezza del piazzale, ma solo con la puntuale prova che, nel caso in esame, l’intralcio in questione non si sarebbe verificato.

Per di più, tutta l’istruttoria aveva inteso, con estrema chiarezza, esaminare se sussistessero o meno le condizioni, di cui all’allegato D, lett. o), punto 2), piano per autorizzare il trasferimento, già comunque implicito nella dichiarazione d’incompatibilità territoriale, onde la mancata menzione della norma non avrebbe potuto supportare una censura così grave come quella di sviamento di potere.

III) – Ne deriva che le circostanze legittimanti la disposta interruzione della discussa attività nel sito precedente erano state esplicitamente esaminate pure in vista della diversa determinazione circa l’incompatibilità territoriale (scarsa profondità del piazzale; promiscuità con altre attività artigianali e commerciali, caratteristiche strutturali dell’impianto erogatore, intralcio al traffico veicolare), come emerge anche dal parere n. 8/2001 del presidente della provincia, reso nell’ottica di un auspicato miglioramento della circolazione stradale, grazie ad un parallelo allineamento degli erogatori nel nuovo impianto e ad un’ampiezza del piazzale proporzionale al numero di colonnine per benzinagasolio, nel rispetto del fronte stradale sempre lungo m. 60, mentre nulla avrebbe potuto aggiungere un’eventuale c.t.u., tra l’altro, mai richiesta dal Q. attuale appellante.

Conclusivamente, l’appello va respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza, mentre le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, respinge l’appello e condanna l’appellante Q.A. a rifondere alla provincia di Pordenone ed a P.A. le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado, liquidati in complessivi euro quattromila/00, in ragione di metà per ciascuno, oltre ai dovuti accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.