Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 29-10-2010) 23-02-2011, n. 7003

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I coniugi P.E. e Po.Fa., ritenuti con doppia conforme responsabili dei reati di lesioni volontarie aggravate e minacce in danno di Z.E.G. e P. L. loro rispettivamente ascritti, ricorrono personalmente con unico atto di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 22 ottobre 2009, deducendo la contraddittorietà ed illogicità detta sua motivazione per inadeguata valutazione dei fatti e dette prove.

Il 14 settembre 2010 è stata depositata nella cancelleria di questa Corte verbale di remissione delle querele sporta da Z.E. G. e P.L. con contestuale accettazione da parte degli imputati attuali ricorrenti.

2. Innanzitutto i reati di cui gli attuali ricorrenti erano stati ritenuti responsabili non erano perseguibili a querela di parte, essendo quello di lesioni volontarie aggravato dall’uso di arma impropria costituita da un bastone, e l’altro dalla gravita del danno ingiusto minacciato (la morte), di modo che la remissione non ha effetto sulla procedibilità.

Tanto premesso, i ricorsi sono destituiti di fondamento, atteso che contrariamente a quanto i ricorrenti assumono, la sentenza impugnata ha dato conto dette ragioni della decisione, delibando compiutamente i motivi di appello, e dando conto delle ragioni che avevano indotto la corte territoriale a non prestare credito alle dichiarazioni, favorevoli ai ricorrenti, rese dai testimoni coniugi L.M. e D.B.M., in quanto collidenti con oggettivi dati di fatto.

Le ragioni della decisione sono esposte con motivazione ragionevole e condivisibile, comunque immune da vizi logici o contraddizioni.

Del resto ove i ricorrenti intendessero prospettare una nuova valutazione dei fatti e delle prove, che in questa sede di legittimità è preclusa, il ricorso sarebbe inammissibile.

I ricorsi vanno pertanto rigettati, ed al rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento dette spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 07-03-2011, n. 1328 avvocato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sono impugnati gli atti meglio specificati in epigrafe con i quali la Sottocommissione degli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna per la sessione 2009, in sede di valutazione degli elaborati redatti presso la Corte di Appello di Napoli, ha assegnato alla dott.ssa C. il punteggio complessivo di 83 (inferiore a quello minimo previsto per l’ammissione alle prove orali), attribuendo il voto di 28 alla prova di diritto civile, 25 in quella di diritto penale e 30 nell’atto giudiziario in diritto civile.

L’esponente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia che chiede la reiezione del gravame.

Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2011, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati, il Collegio si è riservato di provvedere con sentenza breve sussistendo le condizioni previste dagli artt. 60 e 74 del cod. proc. amm., dandone avviso alle parti presenti.

Il ricorso si appalesa manifestamente infondato alla luce delle seguenti considerazioni:

– la censura che attiene al difetto di motivazione è infondata alla luce del prevalente orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 maggio 2008, n. 2190; 19 febbraio 2008, n. 540, 4 febbraio 2008, n. 294; 6 settembre 2006 n. 5160; 7 maggio 2004 n. 2881; 17 dicembre 2003 n. 8320; 1 marzo 2003 n. 1162; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 ottobre 2010 n. 32840) e di questa Sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 dicembre 2009 n. 9511; 24 settembre 2008, n. 10731) secondo cui, anche in vigenza dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, negli esami per l’abilitazione alla professione legale, l’attribuzione del punteggio numerico agli elaborati dei candidati vale, di norma, a dare compiutamente ragione delle valutazioni effettuate sugli stessi dalla commissione esaminatrice: infatti, l’attribuzione di un punteggio numerico si configura come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità dell’attività amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato esternando compiutamente la valutazione tecnica eseguita dall’organo collegiale, specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla correzione;

– ugualmente destituita di fondamento è la doglianza con la quale l’istante lamenta la mancata apposizione sugli elaborati di segni grafici e di correzioni, trattandosi di onere che la giurisprudenza concordemente esclude a carico delle commissioni esaminatrici in procedure concorsuali, stante l’assenza in loro capo di alcun compito didattico (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009 n. 5410; 6 luglio 2009 n. 4295; 24 aprile 2009, n. 2576; 27 gennaio 2009, n. 434; 12 giugno 2007, n. 3114; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 aprile 2009 n. 3767; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 7 giugno 2010 n. 12710; 23 dicembre 2009 n. 9511);

– non è condivisibile il motivo di ricorso che ha ad oggetto l’esiguità dei tempi di correzione alla stregua del costante indirizzo giurisprudenziale, secondo cui sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo il controllo dei tempi medi di revisione degli elaborati degli esami di abilitazione alla professione di avvocato, salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà od illogicità; né, d’altro canto, è possibile ritenere la irragionevole ristrettezza di detti tempi in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione della durata di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, considerata l’impossibilità, di norma, di stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o di minore considerazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 settembre 2009 n. 5406; 21 giugno 2007, n. 3407; 10 maggio 2007, n. 2182; 12 dicembre 2006, n. 7284; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 23 dicembre 2009 n. 9511).

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere respinto, con compensazione tra le parti delle spese ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

rigetta il ricorso in epigrafe indicato.

Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 523 Contratto di appalto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) Con ricorso notificato il 29 ottobre 2009, depositato il 5 novembre successivo, la s.r.l. E.S.F. ha impugnato l’avviso pubblicato il 6 settembre 2009, col quale la Provincia di Avellino ha reso noto l’avvenuta istituzione dell’elenco delle imprese per futuri affidamenti di lavori, servizi e forniture dettando termini, modalità e condizioni per l’inserimento nello stesso da parte degli aspiranti.

La s.r.l. E.S.F., che è impresa operante nel settore dei lavori pubblici, ha impugnato il suddetto avviso nel suo contenuto essenziale e nella parte in cui prevede l’ammissione all’elenco delle sole imprese la cui sede legale è stabilita nella Provincia di Avellino.

La medesima ha dedotto i seguenti motivi di gravame:

1) violazione degli artt. 2, 122 e 125 commi 6, 10 e 12 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163, art. 3 e 97 Cost., della Direttiva 2004/18/CE, dell’art. 1 della legge 7/8/1990 n. 241 ed eccesso di potere, assumendosi la violazione della normativa concernente l’affidamento in economia dei lavori, servizi e forniture;

2) violazione dell’art. 122 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 e dei principi Costituzionali e Comunitari in materia di libera concorrenza e di non discriminazione, contestandosi l’atto impugnato nella parte in cui limita l’inclusione nell’elenco alle sole imprese la cui sede legale è stabilita nella Provincia di Avellino.

La Provincia intimata, con la memoria depositata il 19 novembre 2009, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto vari aspetti e, nel merito, controdeducendo, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.

Nella Camera di Consiglio del 19 novembre 2009 è stata accolta la domanda cautelare.

II) Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni d’inammissibilità del ricorso sollevate dalla resistente Provincia che sono tutte da disattendere.

Sono infondate le eccezioni di carenza d’interesse a ricorrere per mancata impugnazione dell’atto di approvazione del bando, nonché quella di difetto dell’attualità dell’interesse sul rilievo secondo cui il bando impugnato introduce la fase di formazione dell’elenco che solo successivamente sarà utilizzato.

Per entrambi gli aspetti è sufficiente rilevare che l’avviso impugnato è posteriore all’atto di approvazione e che è atto a contenuto provvedimentale di formazione dell’elenco volto all’individuazione "all’attualità" dei destinatari dei futuri appalti e, pertanto, ex se impugnabile.

Sono infondate anche le eccezioni d’inammissibilità per mancata presentazione da parte ricorrente della domanda d’inclusione nell’elenco, nonché per mancata notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.

Sotto il primo profilo si osserva che la normativa del bando contestata dalla società ricorrente, che ha sede legale in provincia di Napoli, è per la stessa direttamente ed immediatamente lesiva quantomeno nella parte in cui l’inserimento nell’elenco viene limitato alle sole imprese con sede legale nella provincia di Avellino; e che la giurisprudenza, condivisa da questo Tribunale, ha avuto modo di affermare che l’impugnabilità delle clausole di bando preclusive dell’accesso alla procedura selettiva non richiede il previo inoltro della domanda di ammissione alla stessa, dato che appare inutile la formulazione di una domanda di ammissione in presenza di clausole escludenti la quale, in concreto, avrebbe la sola finalità, eccessiva ed artificiosa, d’impugnare le clausole medesime. (Cfr. decisione 12/2/2004 della Corte di Giustizia C.E. e Cons. di Stato – Sez. V- 11/11/2004 n. 7341; id. 11/2/2005 n. 389; id. 9/4/2010 n. 1999)

Quanto al secondo profilo relativo alla notificazione del ricorso ai controinteressati si osserva che il bando impugnato è atto generale con destinatari individuabili a posteriori e, pertanto, la relativa impugnazione non richiede la notificazione a soggetti non ancora individuabili.

III) Nel merito, col primo motivo di gravame, la società ricorrente deduce la non coerenza del contenuto del bando alle disposizioni legislative dell’art. 125 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163 concernente l’acquisizione di beni, servizi e lavori col sistema "in economia".

In particolare, si assume che i lavori, i servizi e le forniture che sono oggetto di affidamento e di acquisizione "in economia", in gran parte, non rientrano in quelli che il suddetto art. 125 indica precipuamente come affidabili ed acquisibili col citato sistema di "economia".

Il ricorso, in parte qua, è inammissibile per carenza d’interesse a ricorrere, atteso che la società ricorrente, operante nel settore dei lavori edili (per le categorie di lavorazioni OG1, OG3, OG13, OS 12 e OS21), nessuna utilità conseguirebbe dall’eventuale annullamento del bando per la parte inerente a lavori asseritamente non riconducibili a quelli individuati nel suddetto art. 125 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163.

Il ricorso è, invece, fondato nella parte in cui la società ricorrente, che ha sede nella provincia di Napoli, contesta la limitazione di ammissione all’elenco per cui è controversia alle sole imprese la cui sede legale è stabilita nella provincia di Avellino.

Invero, in parte qua, il bando viola l’art. 31 della legge regionale 27/2/2007 n. 3 richiamata ed applicata dal bando medesimo.

La citata disposizione legislativa regionale prevedente l’istituzione degli elenchi in questione dispone che la formazione degli stessi deve rispettare il principio della "concorrenza", e tale principio di certo non può reputarsi seguito se la sfera dei concorrenti viene ristretta alle imprese aventi sede legale in un ambito territoriale specifico.

In proposito giova richiamare la giurisprudenza che ha avuto modo di affermare che la limitazione ratione loci alla partecipazione alla selezione per l’espletamento di servizi pubblici è illegittima per patente violazione dei principi di derivazione Costituzionale in materia di libertà dell’iniziativa privata e Comunitaria in tema di concorrenza e di non discriminazione. (Cfr. Cons. di Stato – sez. V – 19/4/2005 n. 1800; id. 19/6/2009 n. 4035; TAR Sardegna – sez. I – 30/3/2007 n. 586)

IV) In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile per carenza d’interesse a ricorrere; ed in parte è fondato come da motivazione e, pertanto, va accolto con conseguente annullamento in parte qua dell’atto impugnato.

V) Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe proposto dalla s.r.l. E.S.F., in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua l’atto impugnato.

Condanna la Provincia resistente al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano, per diritti, onorari e spese di lite nella complessiva somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre contributo unificato, i.v.a. e c.a.p.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-06-2011, n. 14458 Distanze legali

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 4/5/1994 i coniugi S.M. S. e S.M. convenivano in giudizio la Veneziana Gas S.p.A e, premesso:

di essere proprietari di un fondo acquistato il 5/5/1998 da B. G.;

– che la Veneziana Gas S.p.A. nel 1983 aveva collocato una cabina di decompressione a distanza irregolare dal confine e in parte sul tondo di loro proprietà, che la stessa società aveva interrato i tubi di adduzione del gas Lungo una stradina di loro proprietà, chiedevano la condanna della convenuta alla rimozione degli impianti e, in sub or dine, la condanna al risarcimento dei danni per l’illecita utilizzazione della loro proprietà. La società convenuta si costituiva ed eccepiva:

che la cabina di decompressione, in quanto impianto tecnologico, poteva essere posizionata senza ‘osservanza delle distanze dai confini stabilite all’art. 889 c.c.;

– che ai sensi dell’art. 31 del P.R.G. tutte le strade erano assoggettate alla servitù di uso pubblico;

– che con sentenza dello stesso Tribunale di Venezia, resa tra le stesse parti era stata accertata la sottoposizione della strada a servitù di uso pubblico di transito.

All’esito dell’istruttoria, dopo la riassunzione della causa nei confronti della Società Italiana per il Gas S.p.A. che aveva incorporato la società Veneziana Gas S.p.A, il Tribunale rigettava la domanda di arretramento della cabina di decompressione e condannava la società convenuta a rimuovere r tubi di collegamento del gas posti sotto la strada di proprietà degli attori.

La Società Italiana per il Gas S.p.A. proponeva appello al quale resistevano S.M. e, quali credi, i figli di M. S., i quali con appello incidentale riproponevano le pretese risarcitorie avanzate nel primo grado.

La Corte di Appello di Venezia con sentenza del 3/5/2005 accoglieva l’appello proposto dalla Società Italiana per il Gas S.p.A. e rigettava l’appello incidentale rilevando che:

– l’accertamento dell’asservimento della strada privata alla servitù di uso pubblico ai sensi dell’art. 31. del Piano Regolatore Generale e dell’art. 20, n. 7 delle N.T.A. (per le quali le strade si consideravano assoggettate ad uso pubblico anche per quanto riguarda il soprassuolo e il sottosuolo) costituiva la premessa logica della decisione con la quale il Tribunale di Venezia nella precedente causa tra le stesse parti aveva accertato il diritto di passaggio sulla predetta strada del personale dell’allora Veneziana Gas S.p.A.;

il negare il diritto di utilizzare il sottosuolo della stradina in quanto non asservita all’uso pubblico sarebbe posto in insanabile contrasto con la precedente decisione.

S.S.M., S.F. e S.R. propongono ricorso per Cassazione fondato su un unico motivo nel quale sono sviluppate censure ai violazione e falsa applicazione di norme e di omessa e contraddittoria motivazione.

Resiste con controricorso la Società Italiana per il Gas S.p.A. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo i ricorrenti deducono violazione ci norme e omessa e contraddittoria motivazione assumendo che:

sarebbe stata erroneamente applicata la preclusione del giudicato in quanto tale preclusione opera con riferimento alle decisioni sulle domande aventi identità di petitum e di causa petendi, mentre la decisione in tesi preclusiva era stata emessa all’esito ai una causa nella quale era in discussione il diritto di passaggio e non l’uso del sottosuolo;

l’assoggettamento della strada all’uso pubblico ai sensi dell’art. 31 del Piano Regolatore Generale e dell’art. 28, n. 7 delle N.T.A. poteva comprendere le opere di urbanizzazione funzionali al passaggio, ma non anche la collocazione di un gasdotto sotterraneo.

Occorre premettere che il giudicato esterno, la cui ratio e la stabilità dei rapporti e la risoluzione e la prevenzione delle liti, consiste nell’autorità di cosa giudicata che una sentenza produce in altro processo ai sensi dell’art. 2909 c.c.; il relativo accertamento ha per oggetto l’individuazione della pars litigiosa coperta dagli effetti della sentenza; ogni sentenza pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato costituisce giudicato esterno (v. Cass. 21/6/2000 n. 8429).

Questa Corte ha ripetutamente affermato, con motivazione che qui si condivide, che se due giudizi fra le stesse parti hanno ad oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di. essi è stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto in merito ad una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o ai diritto incidente su di un punto decisivo comune ad entrambe Le cause o costituente indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato precludono l’esame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il "petitum" del primo (Cass. 29 luglio 1995, n. 7891; Cass. 23 ottobre 1995, n. 10999; Cass. 29 settembre 1997, n. 9744; Cass. 11/5/2000 n. 6041; Cass. 16/5/2006 n. 11365).

La precedente sentenza, intervenuta tra le stessa parti, aveva riconosciuto la servitù di passaggio sulla strada in quanto alla stessa erano applicabili e disposizioni dell’art. 31 dei Piano Regolatore Generale e dell’art. 28 n. 7 delle N.T.A. e pertanto questo pregiudiziale accertamento (concernente il fatto che la strada era assoggettata alle suddette disposizioni implicanti l’asservimento all’uso pubblico), decisivo ai fini della decisione, integra, secondo la decisione oggetto di ricorso, giudicato esterno che non può più essere messo in discussione tra le parti; la Corte di Appello ha poi rilevato che tali disposizioni comprendevano necessariamente l’assoggettamento della strada ad ogni uso pubblico anche per quanto riguarda il sottosuolo così ritenendo che la servitù di passaggio non esaurisse i vincoli pubblicistici gravanti sulla stessa in forza delle richiamate disposizioni, ritenute applicabili anche alla installazione di opere di urbanizzazione primaria, quali le condotte del gas.

I ricorrenti si limitano ad affermare che il precedente giudicato non avrebbe effetto preclusivo perchè formatosi a conclusione di una causa diversa per petitutm e per causa petendi, ma non considerano che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, non rivolgono una specifica censura alla motivazione a sostegno dell’efficacia preclusiva (l’applicabilità alla strada delle disposizioni implicanti l’assoggettamento all’uso pubblico tanto per il soprasuolo quanto per il sottosuolo e il conseguente diritto della società Italgas a interrare le tubature) e, nel mentre contestano l’interpretazione della precedente sentenza da parte della Corte territoriale, non riportano i massaggi motivazionali della sentenza in base ai quali si possa valutare l’erroneità della decisione impugnata ed escludere che dalla stessa possano derivare le conseguenze ravvisate dalla Corte di Appello. Il motivo è pertanto inammissibile e di conseguenza i ricorso deve pertanto essere rigettato con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare alla controricorrente le spese di questo giudizio di cassazione che si liquidano in complessivi Euro 1.400,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

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