Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-03-2011) 28-04-2011, n. 16588 Misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 27.5.2010 il Tribunale di Torino, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di B.G., annullava il provvedimento emesso il 10,5.2010 dal GIP presso il Tribunale di Alba, con cui era stata disposta nei confronti del predetto B. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di D.M., commesso con la minaccia di una pistola in concorso con altro soggetto rimasto sconosciuto. Riteneva, invero, il Tribunale che il quadro indiziano non fosse tale da giustificare la emissione della misura cautelare.

2) Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, denunciando la mancanza di motivazione in relazione alle dichiarazioni menzognere dell’imputato su alcuni punti decisivi, quali gli incontri pregressi con la persona offesa e sulla presunta impotenza sessuale dell’indagato.

Denuncia inoltre la mancanza di motivazione in ordine agli elementi che confermavano l’attendibilità della parte offesa. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, a confermare siffatta attendibilità non vi erano soltanto i lividi riscontrati, ma anche la testimonianza dei coniugi T., la testimonianza di F.M.R. e di D.D., lo stato della porta dell’appartamento dei T., il possesso da parte del B. di una pistola.

Con il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’orario ed ai tempi della violenza, al ritenuto interesse della vittima ad inventare la violenza, alla posizione processuale dei coniugi T..

Con il quarto motivo infine denuncia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della parte offesa per la contraddittorietà delle sue dichiarazioni.

3) Il ricorso, come da richiesta dello stesso P.G. di udienza, va dichiarato inammissibile.

3.1) Va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass.sez.6 n. 2146 del 25.5.1995).

La sussistenza o la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.ex multis Cass.sez. 1, n.1769 del 23.3.1995). Sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito "…di verificare…. se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass.sez.4 n.22500 del 3.5.2007).

3.1.1) Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato che il quadro indiziario non era tale, allo stato, da giustificare l’applicazione della misura cautelare. La parte offesa, invero, era caduta in numerose contraddizioni sull’orario dello stupro (che prima sarebbe avvenuto nel pomeriggio, poi ad inizio mattinata, e poi ancora a fine mattinata). Anche sulle modalità, con le quali era stata perpetrata la violenza vi era assoluta confusione (vi era incertezza infatti sul soggetto che per primo avevo abusato di lei, su chi l’aveva spogliata, se essa era stata bendata o legata o nessuna delle due, se uno dei due uomini la teneva ferma, se i violentatori avevano o meno usato il preservativo, se il letto era stato sporcato o disfatto).

Attraverso un’analisi approfondita delle dichiarazioni rese, il Tribunale ha ritenuto, quindi, che la parte offesa non potesse essere ritenuta attendibile. E, secondo i giudici del riesame, tali e tante contraddizioni non necessariamente erano riconducigli ad un’accusa calunniosa, potendo attribuirsi alla psicopatologia di cui la parte offesa soffre o al tentativo di giustificare il fatto di essersi nuovamente abbandonata all’alcool.

Ha escluso poi il Tribunale che le dichiarazioni della parte offesa trovassero conferma in altri atti di indagine. Non era stata, invero, svolta alcuna attività investigativa che dimostrasse la presenza del B. sul luogo del reato. La valutazione di compatibilità con gli orari era poi astratta, non essendo stato dimostrato l’allontanamento dell’indagato dal cantiere dove lavorava ed il tempo di percorrenza (nelle medesime condizioni di tempo e di traffico) tra detto cantiere ed il luogo in cui era stata commessa la violenza.

Le dichiarazioni dei coniugi T., poi, non costituivano certo un riscontro in quanto la loro fonte era la stessa parte offesa ed essi potrebbero aver mentito per difendersi. L’unico riscontro poteva essere costituito dai lividi riscontrati; si tratterebbe, comunque, di un riscontro non individualizzante.

In tale motivazione non è ravvisabile alcuna manifesta illogicità.

Il Tribunale, quindi, ha dato conto, in modo adeguato e pertinente, delle ragioni che l’hanno indotto a ritenere, sulla base degli atti acquisiti, insussistenti, allo stato, i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p..

Il P.M. ricorrente, pur denunciando formalmente il vizio della motivazione, propone sostanzialmente una diversa lettura e valutazione dei dati probatori, facendo riferimento, peraltro, ad atti di indagine neppure (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) allegati.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso dei P.M..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 06-04-2011) 12-05-2011, n. 18648 misure cautelari

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Svolgimento del processo

Con ordinanza del 27.10.2010 il Tribunale del Riesame di Milano rigettava l’appello proposto dal difensore di D.C.E. avverso il provvedimento del gip del locale Tribunale del 24.7.2010 che aveva respinto l’istanza dello stesso D.C. diretta alla retrodatazione della decorrenza dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal medesimo gip il 5.7.2010 per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., alla data di esecuzione del precedente provvedimento restrittivo adottato dal gip per il medesimo titolo di reato il 20.4.2009.

Il Tribunale riteneva che le condotte di reato considerate nei due provvedimenti genetici, fossero diverse sia per l’ambito temporale delle relative contestazioni che rispetto alle stesse caratteristiche dell’associazione mafiosa di riferimento.

Ricorre il difensore, lamentando il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame.

L’arco temporale delle contestazioni associative nei due provvedimenti cautelari sarebbe infatti sovrapponibile; la condotta di partecipazione dell’imputato, nella presunta diversità delle strutture associative sarebbe rimasta immutata nei suoi termini concreti; infine, la connessione tra i due segmenti della condotta permanente, affermata dallo stesso tribunale del riesame, comporterebbe comunque la retrodatazione, dal momento che gli elementi di prova a carico dell’indagato in ordine alla nuova contestazione associativa erano già noti o comunque desumibili al momento dell’esecuzione della prima ordinanza cautelare. La difesa ha depositato motivi aggiunti, anche allo scopo di sollecitare la valutazione dell’opportunità di assegnare il ricorso ad altra sezione.
Motivi della decisione

Va preliminarmente disattesa la richiesta diretta ad escludere la cognizione del ricorso da parte di questa sezione, formulata in termini alquanto generici (conterebbe tra l’altro non l’identità dell’ufficio ma l’identità fisica dei giudici, sulla quale nulla rileva la difesa), e in qualche misura non pertinenti, perchè le valutazioni "in punto di diritto" (le sole cui accenna la difesa nel riferirsi ai precedenti di questa sezione), non hanno mai carattere pregiudiziale rispetto a decisioni future nè determinano situazioni di incompatibilità, peraltro nemmeno dedotte dal ricorrente.

Per il resto, le censure del ricorrente devono ritenersi infondate.

I giudici del riesame ricostruiscono infatti puntualmente l’evoluzione del contesto associativo nel quale operava il D. C., per rilevare la sostanziale diversità della struttura criminale oggetto del primo provvedimento restrittivo, rispetto alla ben più complessa articolazione territoriale e organizzativa del gruppo mafioso considerato nel secondo provvedimento; e non mancano di rilevare che la datazione di significativi elementi di prova a sostegno della seconda imputazione cautelare, si colloca in epoca successiva al discrimine temporale della prima contestazione associativa, con particolare riferimento alle informative di polizia giudiziaria del 7.1.2009, del 7.10.2009, del 31.10.2009, del 10.11.2009, e ad alcuni "summit" mafiosi, l’ultimo dei quali tenutosi nel centro per anziani "(OMISSIS)" di (OMISSIS).

Le contrarie deduzioni difensive si risolvono in sostanza, in un diverso apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, ma non colgono vizi logico-giuridici nella motivazione del provvedimento impugnato, che nell’identificazione di elementi di prova sopravvenuti si conferma correttamente orientato sul piano dei principi anche rispetto al riconoscimento della connessione qualificata tra le due imputazioni a confronto, alla quale si ricollega la problematica della rilevanza della conoscibilità degli atti di indagine assunti a presupposto di una misura restrittiva già al momento dell’emissione di un precedente provvedimento cautelare.

II ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 30-09-2011, n. 20042 ICI

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Svolgimento del processo

L’Amministrazione della Difesa propose ricorso avverso avvisi di accertamento i.c.i. per gli anni 2001 e 2002 notificati dal Comune di Cassino in relazione ad immobili di sua proprietà.

A fondamento dei ricorsi, l’Amministrazione deduceva che gli immobili erano esenti dal tributo, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, in quanto destinati a propri fini istituzionali e, segnatamente, ad alloggio di servizio per il proprio personale.

L’adita commissione provinciale respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Ministero, dalla commissione regionale.

I giudici di appello osservarono che l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a non si applica ad alloggi, quali quelli oggetto della controversia, di proprietà degli enti, indicati dalla norma e concessi in locazione o in comodato ai dipendenti per esclusivo uso personale loro e delle relative famiglie, giacchè tale uso non può considerarsi rientrare strictu sensu nei fini istituzionali degli enti medesimi; non trascurarono, inoltre, di rilevare come molti degli alloggi oggetto della controversia risultavano concessi in godimento a soggetti in pensione o addirittura privi di qualsiasi collegamento funzionale con l’Amministrazione medesima.

Avverso la decisione di appello, l’Amministrazione della Difesa ha proposto ricorso per cassazione in due motivi ed illustrato le proprie ragioni anche con memoria.

Il Comune ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione della Difesa – deducendo violazione del L. n. 497 del 1978, artt. 1, 5 e 6 – censura la decisione impugnata per non aver considerato che, per la peculiarità delle funzioni istituzionali del Ministero della Difesa, il relativo intero patrimonio alloggiativo concorre al soddisfacimento dei propri fini istituzionali.

Con il secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione deduce violazione dei limiti della giurisdizione tributaria, nella parte in cui, la decisione ha ritenuto suo onere dimostrare la ricorrenza dei presupposti dell’esenzione.

Le censure sono infondate.

Occorre, invero, osservare che questa Corte ha già reiteratamente affermato (cfr. Cass. 20850/10, 14094/10, 20577/05) che l’esenzione dall’i.c.i., prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a, per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’ente e che, evidentemente, tale ipotesi non ricorre in caso di utilizzazione semplicemente indiretta a fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per il preminente soddisfacimento di esigenze di carattere privato (quali quelle abitative proprie del cessionario e della relativa famiglia) e della quale è certo sintomo il pagamento di un canone.

Di tale criterio – la cui correttezza trova riscontro anche nel rilievo che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (cfr., tra le altre, Cass. 6925/ 381/06) – il giudice a quo ha fatto coerente applicazione, riscontrando peraltro, nel puntuale esercizio della propria giurisdizione, che, mentre molti degli alloggi oggetto della controversia apparivano concessi in godimento a soggetti privi di collegamento funzionale con l’Amministrazione, quest’ultima non aveva assolto l’onere della prova, su di lei incombente, in merito alla ricorrenza del presupposto oggettivo dell’evocata esenzione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, l’Amministrazione della Difesa va condannata al pagamento delle spese di causa, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

la Corte: respinge il ricorso; condanna l’Amministrazione della Difesa al pagamento delle spese di causa, liquidate in complessive Euro 2.200,00 oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-06-2011, n. 23469

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ammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 18 novembre e depositata il 23 novembre del 2010 la Corte di assise di Salerno, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciando in sede di opposizione avverso proprio precedente provvedimento del 2 ottobre 2007, ha confermato la confisca dell’appartamento in (OMISSIS) (provincia di (OMISSIS)), (OMISSIS), intestato a G.C., moglie di P.M., quest’ultimo condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura e riciclaggio, ritenendone ingiustificata la provenienza per la rilevata sproporzione tra il valore dell’immobile e i redditi dichiarati ovvero le attività economiche svolte dagli stessi coniugi.

2. Avverso la suddetta ordinanza la G., tramite il suo difensore, avvocato Salvino Greco, ha proposto ricorso a questa Corte, denunciando inosservanza delle disposizioni di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992, nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per la non provata fittizieta dell’intestazione dell’immobile alla sua persona, in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale, nel caso di confisca di beni di cui sia intestataria persona diversa dal condannato per delitti di mafia o altri gravi reati previsti dalla cit. art. 12 sexies, richiede la prova rigorosa, incombente sul pubblico ministero, della non coincidenza tra titolarità formale e disponibilità effettiva del bene attribuito alla persona condannata e non a quella interposta come apparente titolare di esso.

Nella fattispecie, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che i coniugi P. – G. erano separati fin dal lontano 2001 e non avevano più avuto alcun contatto tra loro già in epoca precedente l’instaurazione del procedimento di separazione, mentre l’immobile era stato acquistato nel successivo anno 2005 con denaro di cui la G. aveva dato ampia giustificazione, al punto che l’impresa individuale di affittacamere, denominata " (OMISSIS) di G.C.", di cui la ricorrente era titolare, così come la sua autovettura, Peugeot 206, erano state dissequestrate dalla stessa Corte di assise di Salerno.

La denunciata mancanza di elementi fattuali gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare la prospettiva accusatoria, avrebbe dovuto imporre, quindi, al giudice dell’esecuzione il dissequestro e la restituzione anche dell’appartamento sequestrato alla G., sua legittima proprietaria.
Motivi della decisione

3. Va premesso che la speciale ipotesi di confisca in esame, prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 1, convertito in L. n. 356 del 1992, introdotto dal D.L. n. 399 del 1994, art. 2, convertito in L. n. 501 del 1994, costituisce misura di sicurezza patrimoniale che colpisce tutti i beni dei quali non sia stata giustificata la provenienza, di valore sproporzionato al reddito o all’attività economica di chi sia condannato per uno dei delitti indicati nella medesima disposizione, dal momento che il legislatore opera una presunzione di illecita accumulazione senza distinguere se detti beni siano o meno collegati da nesso pertinenziale al reato per il quale è stata inflitta condanna e, quindi, a prescindere dall’epoca del loro acquisto (Sez. 2, n. 5358 del 23/09/1998, dep. 25/11/1998, Simoni, Rv. 211909; Sez. 5, n. 5111 del 22/09/1998, dep. 24/11/1998, Sibio, Rv. 211925).

Sempre in premessa, merita di essere ribadita la soluzione interpretativa elaborata con plurime decisioni da questa Corte, secondo cui il cit. art. 12 sexies, comma 1, ha introdotto, con riferimento ai soggetti condannati per determinati reati tassativamente previsti dalla disposizione di legge in questione e limitatamente a beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata, una presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità di beni, l’onere di giustificarne la provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione. Con l’avvertenza però che, nell’ipotesi di beni intestati a un terzo, ma che si assume siano nella effettiva titolarità o disponibilità della persona condannata e, come tali, soggetti a confisca ove non se ne dimostri dall’interessato la legittima provenienza, l’indagine al fine di disporre la misura di sicurezza patrimoniale deve essere rigorosa, tanto più se il terzo intestatario sia un estraneo che non abbia vincoli lato sensu di parentela o di convivenza con il condannato, rispetto ai quali è più accentuato il pericolo della fittizia intestazione e più probabile l’effettiva disponibilità dei beni da parte del medesimo. In tali situazioni la confisca può investire beni che in tutto o in parte possono essere di un soggetto che non è neppure imputato e, pertanto, sarebbe illogico ed improprio gravare la stessa persona, immune da censure sotto il profilo penale, della misura di sicurezza patrimoniale, imputandogliela in proprio. Incombe in tal caso sull’accusa l’onere di dimostrare, ai fini dell’operatività nei confronti del terzo del sequestro e della successiva confisca, l’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, sì che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell’acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca; il giudice ha a sua volta l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, sì da costituire prova indiretta dell’assunto che si tende a dimostrare, cioè del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 11049 del 05/02/2001, dep. 21/03/2001, Di Bella, Rv.

226053; Sez. 2, n. 3990 del 10/01/2008, dep. 24/01/2008, Catania, Rv.

239269; Sez. 1, n. 27556 del 27/05/2010, dep. 15/07/2010, Buompane, Rv. 247722).

4. Nel caso in esame, la Corte territoriale non ha violato la regola probatoria suindicata e ha dato ampia ragione, con motivazione coerente e immune da vizi logici e giuridici, della riconducibilità dell’appartamento sequestrato al condannato, P., e non alla sua apparente intestataria, G., moglie separata del primo.

Contrariamente all’assunto della ricorrente, la Corte di merito ha, infatti, valutato l’Introduzione nell’ottobre 2001 della causa di separazione dei coniugi P. – G., su iniziativa del marito, peraltro non ancora sfociata in alcuna sentenza, e l’acquisto dell’appartamento intestato alla sola G. nel successivo anno 2005, ma ha motivatamente ritenuto siffatti elementi non determinanti per escludere che l’immobile fosse stato acquistato con denaro tratto dall’attività illecita del P., ravvisando, con motivazione adeguata e coerente, la prova del simulato acquisto da parte della ricorrente sulla base dei seguenti elementi: a) sproporzione tra il valore dell’immobile al momento della sua alienazione, indicato in Euro 44.000,00, e la mancanza di redditi dichiarati dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 1996 e il 2005, fatta eccezione per il 2002 in cui denunciò l’irrisorio reddito di L. 213.000; b) avvenuta riscossione, da parte della stessa G., il 10 aprile 2000, prima dunque dell’instaurazione della causa di separazione su iniziativa del P., della somma di L. 200.000.000 presso l’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena di (OMISSIS) per scadenza di titoli al portatore, e, il successivo 30 dicembre 2003, dell’ulteriore somma di Euro 46.500,00 presso il Monte dei Paschi di Siena di (OMISSIS) (in provincia di (OMISSIS)) per scadenza di un certificato di deposito al portatore precedentemente movimentato, rinnovato ed acceso dalla figlia, P.R., nata dalla sua unione con P. M., senza alcuna giustificazione di provenienza delle dette somme; c) avvio dell’attività economica di affittacamere da parte della ricorrente, quale titolare della predetta omonima impresa individuale "(OMISSIS), solo a partire dall’anno 2006 e, quindi, successivamente all’acquisto dell’appartamento ubicato nella medesima cittadina piemontese.

La Corte territoriale ne ha, dunque, tratto la motivata e fondata convinzione che il capitale utilizzato per l’acquisto dell’appartamento, nel 2005, sia da attribuire all’illecita attività del P., condannato per associazione di tipo mafioso ed altri gravi delitti, il quale, tramite la moglie separata, lo avrebbe investito nell’acquisto nell’immobile in esame per salvaguardarlo, a beneficio della famiglia (dall’unione del P. e della G. è nata, come si è detto, una figlia), da eventuali provvedimenti ablativi dell’Autorità.

La puntuale analisi in concreto svolta dalla Corte di merito per accertare l’effettiva titolarità dell’appartamento de quo, lungi dall’essere contraddetta come ritenuto dalla ricorrente, è, al contrario, confermata dal disposto dissequestro dell’impresa individuale di affittacamere con relativi beni aziendali, gestita dalla stessa G. in (OMISSIS), e dal pur deliberato dissequestro della sua autovettura Peugeot 2006.

Mantenendosi coerente alla rigorosa metodologia probatoria applicata, la Corte di merito ha, infatti, proceduto a separata analisi delle fonti economiche giustificative di ciascuno dei beni e attività di cui risulta titolare la G. e ha ritenuto che non sussistesse, limitatamente all’azienda individuale e all’autovettura, la sproporzione del loro valore alle risorse economiche della ricorrente, risultando documentalmente provato il conseguimento, da parte della stessa, di due finanziamenti in tempi successivi: l’uno dell’importo di Euro 35.000,00 erogatole il 23 ottobre 2006 e l’altro dell’importo di Euro 9.341,00 ottenuto il 31 maggio 2006, finalizzati, rispettivamente, all’intrapresa attività economica, "Minihotel Soleluna di Greco Carmela" B & B residence, e all’acquisto dell’autovettura Peugeot.

5. Avendo, dunque, la Corte di merito adeguatamente motivato la confisca disposta ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, comma 1, convertito in L. n. 356 del 1992, cit., nel rispetto dell’onere della prova incombente al pubblico ministero per essere il bene confiscato nella formale titolarità di persona diversa dal condannato, ne discende il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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