Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1) Con ordinanza in data 27.5.2010 il Tribunale di Torino, in accoglimento della richiesta di riesame proposta nell’interesse di B.G., annullava il provvedimento emesso il 10,5.2010 dal GIP presso il Tribunale di Alba, con cui era stata disposta nei confronti del predetto B. la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di D.M., commesso con la minaccia di una pistola in concorso con altro soggetto rimasto sconosciuto. Riteneva, invero, il Tribunale che il quadro indiziano non fosse tale da giustificare la emissione della misura cautelare.
2) Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, denunciando la mancanza di motivazione in relazione alle dichiarazioni menzognere dell’imputato su alcuni punti decisivi, quali gli incontri pregressi con la persona offesa e sulla presunta impotenza sessuale dell’indagato.
Denuncia inoltre la mancanza di motivazione in ordine agli elementi che confermavano l’attendibilità della parte offesa. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, a confermare siffatta attendibilità non vi erano soltanto i lividi riscontrati, ma anche la testimonianza dei coniugi T., la testimonianza di F.M.R. e di D.D., lo stato della porta dell’appartamento dei T., il possesso da parte del B. di una pistola.
Con il terzo motivo denuncia la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’orario ed ai tempi della violenza, al ritenuto interesse della vittima ad inventare la violenza, alla posizione processuale dei coniugi T..
Con il quarto motivo infine denuncia la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta inattendibilità della parte offesa per la contraddittorietà delle sue dichiarazioni.
3) Il ricorso, come da richiesta dello stesso P.G. di udienza, va dichiarato inammissibile.
3.1) Va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass.sez.6 n. 2146 del 25.5.1995).
La sussistenza o la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr.ex multis Cass.sez. 1, n.1769 del 23.3.1995). Sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito "…di verificare…. se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass.sez.4 n.22500 del 3.5.2007).
3.1.1) Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato che il quadro indiziario non era tale, allo stato, da giustificare l’applicazione della misura cautelare. La parte offesa, invero, era caduta in numerose contraddizioni sull’orario dello stupro (che prima sarebbe avvenuto nel pomeriggio, poi ad inizio mattinata, e poi ancora a fine mattinata). Anche sulle modalità, con le quali era stata perpetrata la violenza vi era assoluta confusione (vi era incertezza infatti sul soggetto che per primo avevo abusato di lei, su chi l’aveva spogliata, se essa era stata bendata o legata o nessuna delle due, se uno dei due uomini la teneva ferma, se i violentatori avevano o meno usato il preservativo, se il letto era stato sporcato o disfatto).
Attraverso un’analisi approfondita delle dichiarazioni rese, il Tribunale ha ritenuto, quindi, che la parte offesa non potesse essere ritenuta attendibile. E, secondo i giudici del riesame, tali e tante contraddizioni non necessariamente erano riconducigli ad un’accusa calunniosa, potendo attribuirsi alla psicopatologia di cui la parte offesa soffre o al tentativo di giustificare il fatto di essersi nuovamente abbandonata all’alcool.
Ha escluso poi il Tribunale che le dichiarazioni della parte offesa trovassero conferma in altri atti di indagine. Non era stata, invero, svolta alcuna attività investigativa che dimostrasse la presenza del B. sul luogo del reato. La valutazione di compatibilità con gli orari era poi astratta, non essendo stato dimostrato l’allontanamento dell’indagato dal cantiere dove lavorava ed il tempo di percorrenza (nelle medesime condizioni di tempo e di traffico) tra detto cantiere ed il luogo in cui era stata commessa la violenza.
Le dichiarazioni dei coniugi T., poi, non costituivano certo un riscontro in quanto la loro fonte era la stessa parte offesa ed essi potrebbero aver mentito per difendersi. L’unico riscontro poteva essere costituito dai lividi riscontrati; si tratterebbe, comunque, di un riscontro non individualizzante.
In tale motivazione non è ravvisabile alcuna manifesta illogicità.
Il Tribunale, quindi, ha dato conto, in modo adeguato e pertinente, delle ragioni che l’hanno indotto a ritenere, sulla base degli atti acquisiti, insussistenti, allo stato, i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p..
Il P.M. ricorrente, pur denunciando formalmente il vizio della motivazione, propone sostanzialmente una diversa lettura e valutazione dei dati probatori, facendo riferimento, peraltro, ad atti di indagine neppure (in violazione del principio di autosufficienza del ricorso) allegati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso dei P.M..
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