Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 17-05-2011) 27-06-2011, n. 25633 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza in data 17.06.2010 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ex art. 310 c.p.p., rigettava l’appello proposti dal P.M. avverso l’ordinanza in data 28.07.2009 del Gip della stessa sede con la quale erano stati concessi gli arresti domiciliari a D.B. M. a carico del quale era già stata emessa, a seguito di rito abbreviato, sentenza di condanna a pena di anni 5 di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 1 per avere, in concorso con il cognato, posto in vendita una partita di armi da guerra. Rilevava invero detto Tribunale, così confermando le argomentazioni del Gip in proposito, come la pericolosità del predetto imputato doveva ritenersi essersi ridotta, in relazione all’esclusione dell’aggravate ex L. n. 203 del 1991, art. 7 ed al tempo di custodia cautelare carceraria sofferta, a quella data, di anni due.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica territoriale che motivava l’impugnazione deducendo: a) il tempo di custodia cautelare era elemento irrilevante ai fini della valutazione della adeguatezza della misura; b) il quadro cautelare, sotto il profilo della pericolosità dell’imputato, si era aggravato in esito alla sentenza di primo grado; c) le armi in questione, tra cui almeno sei kalashnikov, erano destinate alla ben nota faida di San Luca.

3. In data 12.05.2011 la difesa depositava memoria di replica con la quale tra l’altro si segnalava come in data 24.03.2011 il predetto imputato fosse stato scarcerato dalla Corte d’assise d’appello.

4. Il ricorso dell’Accusa, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile. – E’ bensì vero, infatti, che -secondo consolidata giurisprudenza di legittimità – il mero dato del tempo trascorso dall’inizio della custodia cautelare non è elemento idoneo, in funzione della necessaria novità, a giustificare la modifica della misura custodiale. Peraltro nella presente vicenda processuale tale elemento (il tempo già sofferto in custodia carceraria) non è stato l’unico elemento valutato dal Tribunale (e prima ancora dal Gip), essendo stato considerato unitamente alla valutazione di minore pericolosità discendente dall’esclusione dell’aggravante, particolarmente significativa, di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Il ricorso del Procuratore della Repubblica territoriale è dunque manifestamente infondato, sotto questo primo profilo, posto che ipotizza – contro verum – una motivazione dell’impugnata ordinanza basata solo sul mero decorso del tempo.

Il ricorso stesso è poi assolutamente generico nel proporre e sostenere un quadro indiziario aggravato dopo la sentenza di primo grado, senza in alcun modo specificare quali sarebbero gli elementi in fatto di più elevata pericolosità refluenti da tale prima condanna, e per nulla contrastando l’opposto assunto del Tribunale che rileva il contrario (e dunque un quadro di pericolosità affievolita) per la disposta esclusione dell’aggravante del metodo, o dell’agevolazione, mafiosa.

In definitiva il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua prospettazione, e per altro verso anche generico, deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591 c.p.p. e art. 606 c.p.p., comma 3.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 19-07-2011, n. 6458 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato l’11 maggio 2005 e depositato il 6 giugno 2005 F.S. e B.A. hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 783 del 13/04/05 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.

Il Comune di Roma, costituitosi in giudizio con memoria depositata il 17 giugno 2005, ha concluso per il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 7 giugno 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

F.S. e B.A. impugnano la determinazione dirigenziale n. 783 del 13/04/05 con cui il Comune di Roma ha ordinato la demolizione dell’opera ivi indicata e consistente in un manufatto in muratura di mq. 22 realizzato previa demolizione di due corpi di fabbrica rispettivamente di mq. 6,00 e mq. 3,00.

F.S. in data 30/03/04 ha presentato domanda prot. n. 53560 di condono edilizio avente ad oggetto l’ampliamento a fini residenziali di una superficie pari a 14 mq..

Con la prima censura i ricorrenti prospettano l’illegittimità del provvedimento impugnato in riferimento al vizio di violazione dell’art. 38 l. n. 47/85 in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la condonabilità dell’abuso prima di emettere il provvedimento di demolizione.

Il motivo è fondato.

Ai sensi dell’art. 38 l. n. 47/85, applicabile al condono edilizio previsto dal decreto legge n. 269/03 in virtù del richiamo operato dall’art. 32 commi 25 e 28 del testo normativo in esame, la presentazione entro il termine previsto dal citato decreto (nella fattispecie il 10 dicembre 2004 secondo quanto stabilito dall’art. 32 d. l. n. 269/03 come modificato dai decreti legge n. 82/04 e 168/04) della domanda di condono, accompagnata dall’attestazione del versamento della somma dovuta a titolo della prima rata dell’oblazione, "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative".

Ne consegue che quando viene presentata una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38 l. n. 47/85, l’amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio senza avere previamente definito il procedimento scaturente dall’istanza di sanatoria ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia (in questo senso TAR Campania – Napoli n. 17238/10; TAR Lazio – Roma n. 5599/10; TAR Puglia – Lecce n. 553/10).

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa dagli atti risulta che in data 30 marzo 2004 F.S. ha presentato al Comune di Roma istanza di condono edilizio per un ampliamento di 14 mq. che, tenendo conto anche dei manufatti preesistenti, coincide con l’opera indicata nella gravata ordinanza di demolizione.

Ne consegue che il provvedimento sanzionatorio risulta adottato in violazione del citato art. 38 l. n. 47/85 in quanto emesso dal Comune di Roma senza avere previamente definito il procedimento scaturito dall’istanza di condono edilizio precedentemente presentata dai ricorrenti.

La fondatezza della censura in esame impone l’accoglimento del ricorso (previa declaratoria – per esigenze di economia processuale – di assorbimento degli ulteriori motivi) e l’annullamento dell’atto impugnato con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare all’esito della definizione del procedimento scaturito dalla presentazione dell’istanza di condono.

La peculiarità della fattispecie oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 05-08-2011, n. 4702 Consorzi tra comuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, sez. II, con la sentenza n. 93 del 18 febbraio 1999, ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante per l’annullamento della deliberazione consortile in data 19 febbraio 1996, n. 26, nella parte in cui ha fatto decorrere dal 20.12.1995, anziché dal 14.1.1995, l’adesione al Consorzio Torino Sud, Consorzio costituito per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il TAR fondava la sua decisione rilevando che il provvedimento di ammissione ha carattere costitutivo, dunque l’ammissione del Comune non può farsi decorrere dalla sua domanda di partecipazione, bensì dall’ammissione stessa; ha ritenuto il TAR che la delibera del Consiglio Comunale 14 gennaio 1995 non avesse prodotto tale effetto (l’ammissione), atteso che la delibera doveva ritenersi esecutiva solo all’esito del necessario controllo del Co.Re.Co. (divenendo esecutiva in concreto, quindi, solo in data 13.12.1995); soltanto quando tale delibera ha positivamente superato tale controllo ed è stata inviata al Consorzio, quest’ultimo ha potuto deliberare circa l’adesione del Comune appellante.

Secondo l’appellante la predetta deliberazione n. 7 del 14 gennaio 1995 del Consiglio Comunale era immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 47 della l. 142 del 1990 e, infatti, con lettera n. 162 del 7 febbraio 1995 (doc. n. 6 appellante), il Segretario del Consorzio aveva comunicato che l’adesione del Comune sarebbe stata discussa nella successiva adunanza dell’Assemblea generale del Consorzio stesso; inoltre, il gestore della discarica avrebbe già applicato per il 1995, al Comune di Volvera, la tariffa prevista per i Comuni aderenti al Consorzio.

Si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 28 giugno 2011 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Rileva il Collegio, in primo luogo, che la tariffa ridotta può essere applicata solo ai comuni ammessi al Consorzio e che, a norma dell’art. 2, comma 2, dello Statuto consortile,"possono essere ammessi al Consorzio altri Comuni che lo richiedano, purché vi abbiano interesse, accettino il presente Statuto ed intervenga sulla domanda favorevole deliberazione dell’Assemblea Consorziale, che dovrà stabilire le particolari condizioni a cui l’ammissione dovrà essere subordinata".

Per essere ammessi al Consorzio occorre, dunque, l’accettazione dell’Assemblea consortile; pertanto, la circostanza per cui la società concessionaria del Consorzio per la gestione dell’impianto di smaltimento rifiuti, e non il Consorzio, abbia applicato, di fatto e per un certo periodo del 1995, in attesa del perfezionamento degli atti, la tariffa ridotta prevista per i comuni consorziati anche al Comune di Volvera è ininfluente ai fini del presente giudizio, non potendo in alcun modo modificare la situazione di diritto.

Inoltre, in punto di fatto, risulta che in data 20.1.1995 il Comune di Volvera ha trasmesso al Consorzio una copia della delibera di Consiglio 14.1.1995, n. 7, da cui non risultava la certificazione di esecutività della delibera stessa; in data 7.2.1995 il Consorzio ha risposto al Comune informandolo che l’adesione al Consorzio medesimo sarebbe stata oggetto della "prossima adunanza dell’Assemblea consortile", non essendo chiaramente sufficiente a determinare l’ammissione ad un Consorzio una delibera del Comune che intende entrare a fare parte del Consorzio stesso, occorrendo all’evidenza, invece, una deliberazione favorevole dell’assemblea consortile.

Il Consorzio, infatti, aveva fatto presente al Comune di Volvera che questo non aveva mai trasmesso la copia della delibera recante la prova dell’avvenuta esecutività della stessa e che, per tale ragione, il Consorzio non aveva potuto accogliere la richiesta di adesione al Consorzio del Comune di Volvera (doc. 15 di primo grado di parte appellata).

Solo dopo tale comunicazione il Comune ha inviato al Consorzio la nota 12.12.1995, cui è stata allegata copia della delibera di Consiglio comunale 14.1.1995, n. 7, recante la dichiarazione di esecutività della stessa (v. doc. 7 di primo grado, appellante).

L’adesione del Comune di Volvera al Consorzio è stata accettata nella successiva assemblea consortile del 19.2.1996, con decorrenza, correttamente come ha rilevato il TAR in primo grado, dal 20.12.1995 (cfr. doc. 18 di primo grado, di parte appellata).

Peraltro, contrariamente a quanto ritiene parte appellante, la mera eseguibilità della delibera comunale è circostanza ininfluente ai fini del positivo riscontro del ricorso di primo grado; infatti, una delibera consiliare dichiarata immediatamente "eseguibile" ex art. 47, comma 3, della legge 142/1990 potrebbe anche non superare il controllo preventivo di legittimità previsto dal secondo comma della medesima norma, secondo quanto previsto nel testo in vigore al tempo dei fatti, divenendo così una delibera mai divenuta "esecutiva", e cioè una delibera che non ha mai prodotto gli effetti giuridici ad essa collegati.

Il Consorzio, nel pretendere la trasmissione da parte del Comune di Volvera della delibera 14.1.1995, n. 7, corredata dal relativo certificato di esecutività attestante l’esito positivo del controllo preventivo effettuato dal Co.Re.Co. ha, dunque, agito nella piena legittimità.

Gli addebiti mossi dall’appellante all’operato del Consorzio e alla sentenza di primo grado non sono, pertanto, meritevoli di accoglimento.

Quanto al supposto ritardo con cui il Consorzio avrebbe preso in esame la richiesta comunale di adesione allo stesso, risulta che esso, alla luce delle considerazioni che si sono appena fatte, non possa essere imputato al Consorzio, che legittimamente ha preteso di verificare che la delibera comunale di richiesta di adesione avesse effettivamente prodotto i propri effetti giuridici; tale circostanza è stata provata dal Comune di Volvera solo in data 13.12.1995 (doc. 7 di primo grado parte appellata) e, quindi, il ritardo in questione non è addebitabile al Consorzio.

Ciò determina, di conseguenza, il rigetto dell’appello, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-12-2011, n. 29617 Redditi di capitale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate ricorre contro il sig. B.M. S. – dirigente Enel in quiescenza, iscritto al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 – per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, confermando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto del contribuente al parziale rimborso della ritenuta d’ imposta operata sulla somma versatagli a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale;

ritenuta che era stata calcolata dal sostituto d’imposta applicando sull’intero importo l’aliquota con la quale era stato tassato il TFR. La Commissione Tributaria Regionale, accogliendo la domanda subordinata del contribuente, ha ritenuto che la somma da lui percepita a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale costituisca reddito da capitale ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, e, quindi, vada tassata con l’aliquota del 12,5%, fissata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6 per i capitali corrisposti in dipendenza di contratto di assicurazione sulla vita.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate si fonda su due motivi.

Col primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, si denuncia la falsa applicazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 1, comma 5, convertito in L. n. 30 del 1997; del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 42, comma 4, e della L. n. 482 del 1985, art. 6; del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a), e art. 17 TUIR; la violazione e falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., nonchè del D.P.R. n. 449 del 1959, artt. 1 e 33.

Col secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 5, si denuncia l’insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso che il capitale percepito dal contribuente derivasse da contratti di assicurazione sulla vita o capitalizzazione.

Il contribuente resiste con controricorso.

La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 13.12.11, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

Motivi della decisione

In via preliminare vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità dei motivi di ricorso avanzate dal contro ricorrente sull’assunto che il primo motivo presenterebbe un quesito di diritto difforme dal paradigma normativo di cui all’art. 366 bis c.p.c. e il secondo motivo si risolverebbe in una richiesta di riesame del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità.

Al contrario di quanto argomenta il contro ricorrente, il quesito di diritto che correda il primo motivo fornisce adeguata sintesi logico- giuridica delle questioni ivi proposte, mentre il secondo motivo non investe la Corte di cassazione dell’esame diretto del fatto, ma censura una lacuna nel percorso motivazionale del giudice di merito.

Ancora in via preliminare è opportuno sottolineare che, poichè l’oggetto del presente giudizio è una domanda di rimborso del contribuente, quest’ultimo riveste la qualità di attore in senso non soltanto formale – come nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo – ma anche sostanziale (cfr. Cass. 13057/04, Cass. 22567/04, Cass. 10797/10).

Da tale rilievo discende una duplice conseguenza: per un verso, l’onere di allegare e provare i fatti ai quali la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato in domanda grava sul contribuente;

per altro verso, le argomentazioni con le quali l’Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o contesta che i medesimi siano qualificabili giuridicamente nei termini proposti dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale; salva l’ipotesi di formazione di un giudicato interno o – ove in concreto ne ricorrano i presupposti – l’applicazione del principio di non contestazione. Quanto a tale ultimo principio, va altresì sottolineato che esso non può essere invocato per sostenere l’assunto secondo cui la mancata contestazione, da parte dell’Ufficio, dei contenuti della certificazione rilasciata dal sostituto d’imposta Enel sulla composizione della somma erogata al contribuente implicherebbe ammissione della quantificazione del rendimento finanziario operata in detta certificazione. In proposito va precisato, per un verso, che il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore, allorchè il convenuto si limiti a negare in radice l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione sull’an debeatur (Cass. SSUU 761/02); per altro verso, che il principio di non contestazione opera sul piano della prova, cosicchè nel processo tributario (nel quale pure è certamente applicabile, vedi Cass. 1540/07) esso non elide l’operatività dell’altro principio – operante sul piano dell’allegazione e collegato alla specialità del contenzioso tributario – secondo cui la mancata presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in linea di subordine non equivale ad ammissione delle affermazioni che tali motivi sostanziano, nè determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati, posto che la richiesta di rigetto dell’intera domanda del contribuente consente all’Ufficio impositore, qualora le questioni da quello dedotte in via principale siano state rigettate, di scegliere, nel prosieguo del giudizio, le diverse argomentazioni difensive da opporre alle domande subordinate avversarie (cfr. Cass. 7789/06).

Svolta tale premessa, si può procedere all’esame dei motivi di ricorso, i quali, per la loro intima connessione, vanno trattati congiuntamente; essi pongono la questione del regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. Tale questione è stata recentemente chiarita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia analoga, che ha affermato il seguente principio: "In tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti, iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario; a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separala di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR, solo per quanto riguarda la "sorte capitale" corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, lett. a) e art. 17 TUIR". Alla stregua di tale principio, il meccanismo impositivo di cui alla L. n. 482 del 1985, art. 6 (aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si applica a coloro che siano iscritti al fondo di previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi maturati entro il 31.12.2000 che provengano dalla liquidazione del rendimento finanziario del capitale; per tale intendendosi, come espressamente precisato nella parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite (ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1), il "rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va quindi giudicato fondato, perchè la sentenza gravata ha ritenuto applicabile l’aliquota del 12,5% all’intero importo percepito dal contribuente a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale; mentre avrebbe dovuto applicare tale aliquota solo al rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato, quantificando il relativo importo in base agli investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul mercato finanziario, alla stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze con essi realizzati.

La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale che procederà – previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo FONDENEL/P.I.A. nel corso degli anni – ad accertare se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato finanziario, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 TUIR. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l’effetto, la sentenza gravata va cassata con rinvio, dovendosi rimettere le parti alla Commissione Tributaria Regionale perchè questa si pronunci sulla domanda restitutoria del contribuente determinando l’imposta da costui dovuta secondo i principi sopra enunciati. Spese al merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza gravata e rinvia le parti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in altra composizione, che si atterrà ai principi di cui in motivazione e regolerà anche le spese di questo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.