T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 14-10-2011, n. 1416 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– la domanda di emersione relativa al ricorrente presenta plurimi profili di irregolarità che impediscono che il ricorso possa essere accolto;

– si tratta, infatti, di una delle 5 domande presentate dallo stesso nucleo familiare;

– nel corso del procedimento amministrativo non è stata, inoltre, prodotta all’amministrazione documentazione medica sulla necessità di assistenza della figlia del ricorrente;

– e ciò anche a tacer del fatto che il datore di lavoro del ricorrente non godrebbe di reddito sufficiente, in quanto nel reddito imponibile non rientrano gli emolumenti di tipo previdenziale (circostanza che non risulta dal provvedimento impugnato, ma che è stata introdotta in giudizio dall’amministrazione nei documenti depositati);

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente quantificate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-03-2012, n. 3753 Indennità di espropriazione Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.D. conveniva in giudizio avanti alla Corte d’appello di Firenze, del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 54, il Consorzio Fermag in liquidazione, concessionario della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato, e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., già Ferrovie dello Stato, proponendo opposizione all’indennità di espropriazione, quantificata in Euro 30.628,10, in modo incongruo rispetto al valore effettivo dei beni espropriati.

L’attrice deduceva che le era stato notificato il 30/4/2002 il decreto del 19/3/02 del Prefetto della Provincia di Firenze, con il quale era stata autorizzata l’occupazione temporanea ed urgente di parte del terreno di proprietà di complessivi mq. 10251 siti in (OMISSIS), a catasto N.C.T. alla partita 18683, foglio 27, particella 787, identificato in seguito all’esproprio come area individuata catastalmente nel foglio di mappa 27, particella 827 (ex 787/b) di mq. 2490; che era stato notificato il 6/10/2006 il decreto di esproprio emesso il 29/9/05, con deposito dell’indennità di esproprio ed occupazione legittima determinata in Euro 30.628,10 per complessivi mq. 2490; che tale valutazione era da ritenersi incongrua, in quanto fondata sull’erronea considerazione della natura non edificabile del terreno, mentre, sino all’emanazione del provvedimento di variante al P.R.G., adottato con Delib. Consiglio comunale 14 aprile 1979, con il quale era stato imposto il vincolo, il terreno in oggetto, in forza del vigente P.R.G., approvato con D.P.R. 5 settembre 1996, ricadeva in parte in viabilità di progetto ed in parte in zona artigianale industriale; che quindi congruo doveva ritenersi il valore non inferiore ad euro 90,38 al mq. a fine anno 2000. Rete Ferroviaria Italiana eccepiva il difetto di legittimazione passiva, avendo trasferito ogni legittimazione al Consorzio Fermag in liquidazione, da cui in ogni caso chiedeva di essere manlevata; eccepiva nel merito la carenza di destinazione edificatoria della sottostante Zona F3, nella quale era inserita l’area in oggetto, e l’assenza comunque di edificabilità legale, stante la presenza di vincoli idrogeologici, per la prossimità di area inquinata, l’assenza di opere di urbanizzazione e di chiare previsioni di piano; eccepiva l’inammissibilità della domanda di condanna, la non debenza della rivalutazione e la spettanza degli interessi sull’indennità di occupazione solo dalla scadenza dei singoli periodi di occupazione.

Il Consorzio rimaneva contumace.

La Corte d’appello, con sentenza depositata il 16/12/2009, ha determinato l’indennità di espropriazione e di occupazione legittima in complessivi Euro 64.139,33 e, dato atto del deposito della somma di Euro 30.628,10, ha dichiarato inammissibile la domanda di condanna e ordinato a Rete Ferroviaria il deposito della somma di Euro 33.511,23, con gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio al saldo; ha infine dichiarato la propria incompetenza sulla domanda di rivalsa e condannato Rete Ferroviaria Italiana al pagamento delle spese del giudizio.

La Corte del merito ha ritenuto unica legittimata passiva Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., atteso che, come risultava dalla convenzione del 12/5/1986 n. 50/1986, il Consorzio aveva agito in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana, come altresì confermato dal decreto di esproprio, per cui non era configurabile l’ipotesi della concessione traslativa; inoltre, Rete Ferroviaria aveva iniziato la procedura espropriativa, con Delib. 19 dicembre 2001, n. 641, con approvazione del progetto esecutivo e contestuale dichiarazione di pubblica utilità del nodo ferroviario fiorentino.

Secondo la Corte, atteso che la dichiarazione di pubblica utilità risaliva alla delibera R.F.I. del 19/12/01, n. 641, ne conseguiva l’inapplicabilità della normativa del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 57, comma 1, e quindi occorreva far riferimento alla natura edificabile o meno del terreno, senza tener conto del vincolo espropriativo, come già sancito dal D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, incostituzionale limitatamente ai commi 1 e 2, tenendosi conto delle eventuali modifiche intervenute tra l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’emissione del decreto di esproprio.

Come accertato dal C.T.U., l’area in oggetto, nel P.R.G. adottato il 28/12/62 con la Delib. C.C. n. 5734 ed approvato con il D.P.R. 5 settembre 1966, c.d. Piano Detti, risultava prevalentemente inserita in zona industriale ed artigianale "12" ed in parte in zona destinata a verde pubblico; il 13/2/81, veniva approvata la variante al P.R.G. con la Delib. C.C. 14 settembre 1979, n. 1515, che destinava parte del terreno ad "Officine ferroviarie"; il 1/7/91, veniva adottata con Delib. C.C. n. 3146 la "Variante di tutela del piano Detti", che destinava parte dell’area a verde pubblico di quartiere; nel periodo di vigenza della relativa salvaguardia, veniva adottato con Delib.

C.C. 12 luglio 1993, il nuovo P.R.G. che destinava l’area a zona F, con simbolo di "parcheggio autotrasporti merci"; il 12/7/93, decadute le norme di salvaguardia al P.R.G. adottato, l’area diveniva priva di disciplina urbanistica, essendo trascorso il quinquennio di vigenza del vincolo espropriativo previsto dalla Variante ad Officine ferroviarie, ed in assenza della sua reiterazione.

Il nuovo P.R.G., adottato il 12/7/93, approvato con D.P.R. n. 385 del 1997, e successiva presa d’atto del C.C. con delibera 141/98,destinava l’area a "zona F- sottozona F3p-parcheggio autotrasporto merci"; in sede di conferenza dei servizi del 3/3/99, veniva approvato il progetto del nodo ferroviario di Firenze, che destinava l’area in parte in "sottozona F3 (area ferroviaria a raso)" e parte in "sottozona F3p (parcheggio autotrasporto merci)"; il 19/12/01, con Delib. R.F.I. n. 641, veniva approvato il progetto esecutivo dell’Impianto Dinamico Polifunzionale di Firenze Osmannoro che investiva l’intera area quale "sottozona F3 (area ferroviaria a raso)".

Risalendo al 29/11/05 il decreto di esproprio, e sicuramente costituendo vincolo espropriativo l’approvazione del progetto esecutivo dell’Impianto Dinamico Polifunzionale e l’approvazione del progetto del nodo ferroviario in sede di conferenza dei servizi del 3/3/99, la questione, osserva la Corte, è se la previgente previsione urbanistica "F3p-parcheggio autotrasporto merci" risalente al 25/2/98, sia da ritenersi vincolo preordinato all’esproprio oppure vincolo conformativo.

Secondo la Corte fiorentina, si versa in detta seconda ipotesi, trattandosi di previsione contenuta in uno specifico strumento urbanistico conformativo, il P.R.G., di portata generale, e la specìfica individuazione e localizzazione dell’opera pubblica si origina solo con la conferenza dei servizi del 3/3/99, così inserendosi l’area nella sottozona F3- area ferroviaria a raso, ed F3p- parcheggio autotrasporto merci; di tale tesi, vi è conferma indiretta nella C.T.U., pag.16, da cui emerge che trattasi di zonizzazione generale con previsione di aree conformate al progetto urbanistico generale, senza alcuno specifico riferimento ad un’opera pubblica individuata.

Avuto riguardo alle N.T.A. del P.R.G., art. 53, che prevede che "i parcheggi pubblici vengono realizzati dalla Amministrazione Comunale, direttamente o mediante affidamento in concessione a privati. Tale concessione è regolata da apposita convenzione che ne stabilisce la durata ed il passaggio al Comune, al termine di essa, degli impianti e delle aree. La convenzione può riservare ad uso privato una quota parte dei posti auto. Detta quota dovrà sempre e comunque risultare inferiore al 50%", la Corte ha aderito alle conclusioni del C.T.U., elaborate sulla base del rendimento ipotizzato dell’area edificata a parcheggio in forza di convenzioni tipo per zona limitrofa; ha ritenuto non dovuto l’aumento del 10% di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 e non applicabile la L. n. 504 del 1992, art. 16, per carenza di prova da parte di R.F.I., onerata in via di eccezione.

Infine, la Corte fiorentina ha ritenuto corretto il calcolo dell’indennità di occupazione temporanea di urgenza ed ha ritenuto la debenza dei soli interessi legali, dalla data di esproprio al saldo.

Propone ricorso la P., sulla base di un unico motivo articolato sotto tre profili.

Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi.

Il Consorzio Fermag non ha svolto difese.

La ricorrente e Rete Ferroviaria Italiana hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1.- La ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis; censura la sentenza sotto il profilo della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37; denuncia errata, insufficiente ed illogica motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Secondo la P., erroneamente la Corte fiorentina ha ritenuto che la destinazione urbanistica "F3p-parcheggio autotrasporto merci", attribuita al terreno di cui si tratta con la variante al P.R.G. del 1998, avesse natura conformativa, mentre la stessa costituisce "localizzazione" di una funzione pubblica (standard urbanistico) all’interno di un più ampio comparto destinato prevalentemente a zona di espansione e/o saturazione industriale; vi è uno stretto rapporto tra il parcheggio autotreni ed i complessi industriali nelle aree confinanti,quindi trattasi di vincolo espropriativo; l’intera zona è caratterizzata da edificabilità di tipo industriale, ed il contenuto ablatorio dei vincolò è esplicito nell’art. 53.4 lett. d) delle N.T.A..

Da ciò consegue, conclude la ricorrente, che deve farsi riferimento alla prima delle valutazioni del C.T.U., che ha attribuito ai terreni destinati a standard urbanistici le caratteristiche medie di edificabilità dell’intera zona omogenea (o del comparto) di cui sono parte.

2.1.- Rete Ferroviaria Italiana ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per travisamento del contenuto e della ratio decidendi della sentenza impugnata, e per non indicare la P. la diversa destinazione urbanistica ed il diverso criterio di stima da applicarsi.

2.2.- Con il primo motivo del ricorso incidentale, Rete Ferroviaria denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, e s.m.i., dell’art. 1362 c.c., dell’27 della Convenzione n. 50 del 12 maggio 1986; violazione dei principi in tema di legittimazione passiva in relazione alle domande di determinazione dell’indennità di espropriazione nell’ipotesi di concessione di opere pubbliche.

2.3.- Con il secondo motivo, Rete Ferroviaria denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 333 del 1992, art. 5 bis, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. n. 359 del 1992, e s.m.i.;

della L. n. 865 del 1971, art. 16, art. 53 e s.m.i.; dell’art. 53 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze adottato con Delib.

C.C. 12 luglio 1993, n. 604 e approvato con il D.P.R. n. 385 del 1997 e Delib. C.C. n. 141 del 1998. 3.1.- L’eccezione di inammissibilità del ricorso, da esaminarsi prioritariamente, è infondata in relazione ai profili sollevati.

Va in primis evidenziato come, nel percorso argomentativi adottato dalla ricorrente a sostegno del motivo fatto valere, nei suoi tre profili, non spieghi alcun concreto effetto l’indicazione di cui al primo capoverso di pag. 18, laddove la parte si duole del riconoscimento da parte della Corte fiorentina solo di un "equo indennizzo" e non della liquidazione del valore venale; si tratta di mera espressione, con cui la parte ha inteso dolersi della ritenuta esiguità della determinazione dell’indennità di espropriazione, non certamente sintomatica della incomprensione della ratio decidendi della pronuncia impugnata, avuto riguardo alla compiuta articolazione delle censure.

E’ inammissibile anche il secondo profilo fatto valere da Rete Ferroviaria Italiana, atteso che le censure della ricorrente principale sono univocamente intese a prospettare la erroneità ed i vizi motivazionali della pronuncia, in relazione alla natura del vincolo impresso, che la Corte d’appello ha ritenuto conformativo, anzichè espropriativo, come ritenuto dalla P..

Detta parte ha indicato alle pagg. 26-27 del ricorso quale sarebbe in tesi la corretta determinazione delle indennità con riferimento alla prima stima effettuata dal C.T.U., e quindi con attribuzione delle caratteristiche medie di edificabilità dell’intera zona omogenea o del comparto, di cui le aree fanno parte, e tanto è sufficiente al fine di ritenere la specificità del ricorso e la sussistenza dell’interesse ad agire.

Si osserva infine sul punto, che diversa è la fattispecie sulla quale si è espressa la pronuncia 26693/2006 (conforme, la successiva 6808/2007), atteso che detta sentenza, partendo dal principio che l’interesse al ricorso, dovendo essere concreto ed attuale, impone lo specifico riferimento ad un esito eventuale più favorevole in termini monetari, ha concluso per l’inammissibilità per genericità del motivo di ricorso per cassazione, che, contestando la liquidazione del danno da occupazione usurpativa, compiuta dal giudice del merito mediante la riduzione, sul presupposto della ritenuta edificabilità vincolata del suolo alla sola utilizzazione pubblica, del trenta per cento del valore edificatorio proposto dal C.T.U., si era limitato ad assumere l’opinabilità di detta riduzione.

3.2.- Le censure del ricorso principale, da valutarsi unitariamente, atteso lo stretto collegamento tra i tre profili evidenziati, sono da ritenersi infondate. La ricorrente denuncia, sotto il profilo del vizio di legge e di motivazione, la qualificazione come vincolo conformativo della destinazione urbanistica dell’area come I’VF3- sottozona F3p-parcheggio autotrasporto merci", attribuita dal P.R.G. del 1998.

Nella indicata valutazione, la Corte fiorentina ha correttamente applicato la normativa ed i principi giurisprudenziali in materia.

Con tale destinazione, infatti, il Comune di Firenze ha inteso destinare un’intera zona ad attrezzature ed impianti di interesse generale, senza localizzare su di essa alcuna opera pubblica, tant’è che solo con l’approvazione del progetto per la realizzazione dell’Impianto Dinamico Polifunzionale R.F.I. in località Osmannoro, in esito alla conferenza dei servizi del 3 marzo 1999 e con la successiva Delib. R.F.I. dicembre 2001, n. 641, è stata localizzata l’opera pubblica da realizzare e quindi apposto il vincolo preordinato all’esproprio,come già accertato con statuizione non impugnata dalla Corte del inerito, così mutandosi la destinazione impressa dal P.R.G. (da "parcheggio autotrasporto merci" a "sottozona F3 area ferroviaria a raso").

Nè possono ritenersi le N.T.A. tali da contraddire la zonizzazione effettuata dal P.R.G. nel prevedere l’uso del territorio come strumentalmente diretto al perseguimento dell’interesse pubblico.

4.1.- Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato. Rete Ferroviaria ricalca le censure e le argomentazioni avanzate nel giudizio, definito con la pronuncia di questa Corte, 880/2004 (e in senso conforme, si richiama la pronuncia 17629/2007), in cui, sempre in relazione alla determinazione dell’indennità di espropriazione ed occupazione, detta parte aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che unica legittimata era il Consorzio FE.S.PI..

La Corte d’appello ha riportato i passaggi argomentativi centrali di detta pronuncia, che non sono scalfiti dai rilievi della parte; in particolare, va evidenziato quanto già rilevato nella pronuncia citata, e in particolare, che l’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato aveva in forza della L. n. 17 del 1981, art. 11, u.c., "facoltà di comprendere negli appalti le procedure espropriative relative all’acquisizione, all’asservimento od alla occupazione temporanea di beni occorrenti per la realizzazione delle opere" di ammodernamento del materiale rotabile delle rete ferroviaria; che in attuazione di detta legge, il D.M. 30 gennaio 1982 stabiliva che l’Azienda "per le opere di ammodernamento e potenziamento della propria rete ferroviaria" poteva provvedere oltre che con appalto, anche con "concessione di prestazioni integrate, riguardanti unitariamente la progettazione e costruzione di complessi di opere,anche a carattere interdisciplinare", con facoltà "di comprendere nelle concessioni l’acquisizione dei beni immobili e dei diritti reali occorrenti per la realizzazione delle opere, nonchè di tutte le attività connesse" (art. 1, comma 1, lett. a) e comma 3, D.M. cit.); che tra le condizioni di concessione delle prestazioni integrate, il D.M. n. 1372 del 1982, art. 6, lett. a), ha previsto che "il concessionario agisce in nome e per conto dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, e la sostituisce a tutti gli effetti nei rapporti con i terzi pubblici e privati…restando però inteso che gli impegni, che il concessionario assume con i terzi e che presentano oneri finanziari a carico della stessa Azienda, devono essere da questa preventivamente approvati".

La normativa indicata impone pertanto di fare agire il concessionario in nome e per conto dell’Azienda, a cui è succeduta Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., che rimane unica legittimata passiva, e come affermato nella pronuncia 880/2004, "non solo la legge non consentiva la delega dei poteri necessari per far luogo alla procedura ablatoria, ma qualsiasi accordo nella convenzione regolatrice della concessione non era opponibile agli espropriati, tenuti solo a conoscere le norme legislative e regolamentari disciplinanti la materia,dalle quali sì ricava che unica legittimata era l’Azienda autonoma…". 4.2.- Il secondo motivo del ricorso incidentale va accolto.

La Corte del merito ha desunto la natura edificabile del terreno dal fatto che l’art. 53.4, punto d) delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Firenze prevede che i parcheggi pubblici vengano realizzati dall’Amministrazione direttamente "o mediante affidamento in concessione a privati", ma tale possibilità non muta la destinazione dell’area, concretamente vincolata ad uso pubblico.

Come affermato tra le ultime nella pronuncia 404/2010, "ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, nel sistema introdotto dal D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis (conv. nella L. 8 agosto 1992, n. 359), devono essere inclusi nella categoria dei terreni a vocazione edificatoria legale solo quelli in cui l’edificazione, sia pure a tipologia vincolata, sia consentita all’iniziativa privata, in base alla concreta disciplina e destinazione urbanistica attribuita all’area; qualora invece i limitati interventi consentiti non risultino espressione dello "jus aedificandi", ma siano funzionali alla realizzazione dello scopo pubblicistico, l’area non può essere qualificata come edificabile" (in senso conforme, le precedenti pronunce 17995/09, 24585/06, 2812/06).

Si veda altresì la sentenza 29768/08, che, pronunciandosi in relazione alla destinazione a parcheggi pubblici della zona, ha ulteriormente rilevato che tale qualità ostativa all’edificabilità non può essere superata per il fatto che le norme tecniche di attuazione prevedano la possibilità di singoli interventi, ovvero di piani attuativi, non potendo tali norme, gerarchicamente subordinate al piano, modificare la destinazione urbanistica ma solo indicarne i modi di realizzazione.

Da quanto sopra esposto consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà provvedere alla determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione, considerando il valore di mercato dell’area non edificabile, avente destinazione a zona F3p-parcheggio autotrasporto merci (com’è noto, la sentenza della Corte costituzionale, 181/2011, ha dichiarato l’incostituzionalità del meccanismo di determinazione dell’indennità di esproprio basata sui VAM).

La Corte di rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale, respinge il 1^ motivo del ricorso incidentale, accoglie il 2^ motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 13-04-2012, n. 5908 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che D.T.V., con ricorso del 27 settembre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 10 novembre 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D.T. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha respinto il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.800,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 24 dicembre 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) il D.T., medico in servizio presso l’Azienda U.S.L. di Forlì, asseritamente titolare del diritto al computo dell’indennità di tempo pieno in misura integrale, senza la decurtazione del quindici per cento prevista dalla legge come conseguenza della scelta di esercitare la professione extramoenia, aveva proposto – con ricorso collettivo del 26 aprile 19 96 – la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa al momento della proposizione della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha respinto la domanda, osservando che: a) la lettera della L. n. 724 del 1994, art. 4, comma 3, esclude che per i medici che optino di svolgere l’attività libero-professionale all’esterno delle strutture sanitarie pubbliche l’indennità di tempo pieno non sia assoggettata alla decurtazione del quindici per cento; b) tale tesi è stata integralmente accolta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 330 del 1999; c) "… dopo tale pronuncia della Corte costituzionale, i ricorrenti avanti al TAR non potevano nutrire alcuna legittima aspettativa di accoglimento del ricorso nè … continuare a vivere "nell’incertezza dell’esito dello stesso". … nella specie non è in gioco l’astratto principio richiamato a funzionale sostegno della stessa L. n. 89 del 2001, bensì la sussistenza in concreto del danno "da processo" che la medesima ha inteso tutelare e la cui accertata inesistenza comporta l’inapplicabilità dell’invocata tutela risarcitoria …".

Motivi della decisione

che, con i motivi di censura, viene denunciata come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata piena consapevolezza della manifesta infondatezza della pretesa fatta valere dinanzi al Giudice contabile, nonchè l’apoditticità della motivazione;

che il Ministro controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza della procura speciale di cui all’art. 365 cod. proc. civ.;

che il controricorrente deduce in particolare che dall’esame del ricorso notificato all’Avvocatura generale dello Stato risulta che la stessa procura è semplicemente "spillata" al ricorso, è inoltre priva della certificazione del difensore dell’autografia della sottoscrizione dell’odierno ricorrente, in quanto soltanto siglata, ed è infine priva di sottoscrizione autografa del ricorrente apposta soltanto in fotocopia;

che tutte tali eccezioni sono prive di fondamento;

che – quanto alla eccepita invalidità della procura ad litem per il suo rilascio su foglio separato "spillato" al ricorso – è noto che, secondo il prevalente e consolidato orientamento di questa Corte, il requisito, posto dall’art. 83 c.p.c., comma 3, ultimo periodo, (aggiunto dalla L. 27 maggio 1997, n. 141, art. 1), della materiale congiunzione tra il foglio separato, con il quale la procura sia stata rilasciata, e l’atto cui essa accede, non si sostanzia nella necessità di una cucitura meccanica, ma ha riguardo ad un contesto di elementi che consentano, alla stregua del prudente apprezzamento di fatti e circostanze, di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla provenienza dalla parte del potere di rappresentanza ed alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta, con la conseguenza che, ai fini della validità della procura, non è richiesto che il rilascio di essa su foglio separato sia reso necessario dal totale riempimento dell’ultima pagina dell’atto cui accede, nè che la procura sia redatta nelle prime righe del foglio separato, non essendo esclusa la congiunzione dalla presenza di spazi vuoti (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 12332 del 2009 e 7731 del 2004);

che il prudente apprezzamento di fatti e circostanze, consente di conseguire una ragionevole certezza in ordine alla riferibilità della procura stessa al giudizio di cui si tratta;

che, infatti, la materiale congiunzione della procura al ricorso per equa riparazione de quo costituisce già un serio indice di riferimento di essa al processo in questione, indice supportato sia dalla sottoscrizione del ricorrente certificata autografa dal difensore;

che – sempre quanto alla eccepita invalidità della procura ad litem per la presenza della sola sigla del difensore a certificazione dell’autografia della sottoscrizione dell’odierno ricorrente – è altrettanto noto il principio secondo cui l’identità del segno grafico, apposto come sottoscrizione del difensore al fine di autenticare la firma del ricorrente, rispetto a quello apposto in calce al ricorso comporta una presunzione di appartenenza della sottoscrizione al difensore medesimo, dovendo escludersi che tale firma possa attribuirsi a persona non identificabile (cfr., ex plurimis e tra le ultime, la sentenza n. 13630 del 2011);

che, nella specie, la sigla del difensore è identica a quella apposta in calce al ricorso ed inoltre la procura speciale è stata rilasciata su foglio intestato a stampa all’Avv. Frisani;

che infine – quanto alla eccepita invalidità della procura ad litem, perchè priva di sottoscrizione autografa del ricorrente, apposta soltanto in fotocopia – non risulta che il controricorrente abbia espressamente disconosciuto, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., la conformità all’originale della fotocopia della procura notificatagli, senza contare che il disconoscimento della conformità all’originale non esclude il valore della fotocopia, ma determina l’onere per chi l’ha prodotta di dimostrarne la conformità all’originale, con la conseguenza che l’eventuale produzione in giudizio di copia fotostatica non autenticata della procura – generale o speciale, conferita per atto pubblico o scrittura privata – non determina automaticamente la nullità o l’inesistenza dell’atto introduttivo per difetto di jus postulandi, ancorchè sia stata disconosciuta dall’altra parte la conformità della copia all’originale, ma impone al giudice di accertare tale conformità attraverso la produzione dell’originale (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 2590 del 2009);

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che la censura è fondata;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte – come nella specie – sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005);

che, nella specie, i Giudici a quibus hanno sostanzialmente – ed erroneamente – fondato la ratio decidendi sul probabile esito del giudizio presupposto – sovrapponendosi inoltre arbitrariamente al giudizio del Tribunale amministrativo, il quale non aveva ancora definito il giudizio presupposto -, senza peraltro accertare la sussistenza dei presupposti della fattispecie di abuso del processo sulla base delle prove eventualmente dedotte dal Ministro resistente;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo ha avuto una durata complessiva di dodici anni e otto mesi circa (dal 26 aprile 1996, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 24 dicembre 2008, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 500,00 per ciascuno degli anni di durata complessiva del processo;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va determinato in Euro 6.350,00 per i dodici anni e otto mesi circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 1,850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.200,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 6.350,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.850,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 1.2 00,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-05-2012, n. 7758

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Itesan snc, nel 2007 conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Lanciano, la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona, spa., per sentire dichiarare la nullità di clausole del contratto di conto corrente bancario e per ottenere la ripetizione d’indebito.

Nello svolgimento della suddetta causa e cioè, all’udienza del 25 settembre 2008, veniva nominato CTU R.M., al quale veniva posto il seguente quesito: "Esaminati i soli atti e documenti prodotti, ricostruisca il CTU il rapporto di dare-avere tra le parti, indicando in particolare le maggiori somme pagate o pretese per capitalizzazione trimestrale anzichè annuali degli interessi, applicazione della commissione di massimo scoperto, eventuale superamento di tasso soglia. Determini, altresì, l’entità delle somme comprese nel periodo di prescrizione eccepito dalla banca". Il 10 febbraio 2009, R.M. depositava la relazione peritale e chiedeva la liquidazione delle spettanze per complessive Euro 6.119,69 (onorari minimi) ed Euro 8.165,69 (onorari massimi). Il Giudice, con decreto, liquidava in favore di R.M. la somma di Euro 6.200,00, oltre accessori come per legge. Avverso tale liquidazione, la società Itesan proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Lanciano, chiedendo che la liquidazione in favore del R. venisse effettuata come per i legge, sulla base del valore della controversia, di sicuro inferiore a quello posto a base dal CTU. Accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla società Itesan, il Tribunale di Lanciano liquidava il compenso del R. in Euro 5.000,00, oltre interessi e compensava le spese. La società Itesan, avverso l’ordinanza del Tribunale di Lanciano, proponeva ricorso per cassazione e tale procedimento è ancora pendente.

Tuttavia, nel prosieguo della causa, il Tribunale di Lanciano, riconvocava, all’udienza del 2 aprile 2009, il dr. R.M. per chiarimenti e, in quella occasione, chiedeva di rispondere alle osservazioni poste dal consulente tecnico di parte e dall’avv. Piccirilli, difensore della società Itesan. In data 9 luglio 2009, il CTU depositava la seconda relazione peritale e chiedeva la liquidazione dei compensi. Il Giudice, con decreto del 24 agosto 2009, liquidava in favore del R.M. la somma di Euro 3.000,00 per onorario.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la società Itesan, davanti al Tribunale di Lanciano. Con provvedimento del 4 dicembre 2009, il Tribunale di Lanciano rigettava l’opposizione.

La cassazione dell’ordinanza del 4 dicembre 2009 è stata chiesta dalla società Itesan con ricorso affidato a cinque motivi. R. M. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo, la società Itesan di Martelli Domenico, lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.M. 30 maggio 2002, artt. 1, 2 e 4.

Violazione ed omessa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 299.

Violazione ed omessa applicazione degli artt. 2, 10 e 15 disp. gen..

Violazioni e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per illogicità della motivazione e per motivazione apparente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 29. Secondo la ricorrente, erroneamente il Tribunale di Lanciano ha ritenuto che il CTU abbia svolto delle vere e proprie attività nuove, rispetto alla precedente consulenza, al fine di rispondere ai chiarimenti richiesti. Piuttosto, ritiene la ricorrente, i quesiti posti al CTU non potevano essere considerati nuovi e diversi e non potevano configurare un nuovo autonomo incarico. E di più, la motivazione data dal Tribunale secondo cui:

"nonostante al CTU siano stati formalmente richiesti dei chiarimenti in ordine ad una precedente perizia, deve ritenersi che il perito abbia svolto delle vere e proprie attività rispetto alla precedente consulenza, tanto è vero che nei suoi confronti sono stati formulati nuovi quesiti in parte discendenti dalle osservazioni del consulente tecnico di parte", è contraddittoria e apparente, perchè o vi sono stati chiarimenti intesi come attività integrativa e complementare rispetto a quella già effettuata e già remunerata, o vi sono state nuove e diverse attività rispetto a quelle già svolte.

1.1. – Il motivo è infondato e non può essere accolto, non solo, o non tanto, perchè si richiederebbe una nuova e diversa valutazione, e, dunque, un nuovo giudizio di merito, circa la natura dei quesiti posti al CTU, inibito al giudice di legittimità, ma, e soprattutto, perchè la motivazione censurata è adeguata ed indica in modo comprensivo le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, ed appare del tutto corretta l’applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, richiamata dalla stessa ricorrente.

1.1.a). – Va qui osservato che: a) il vizio di carenza di motivazione, sia sotto forma di difetto assoluto di motivazione che di motivazione apparente, è configurabile solo quando il giudice omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero indica tali elementi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, mentre resta escluso nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte, b) che il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito.

1.1.b). – Nel caso in esame, in verità, il Tribunale ha avuto modo di chiarire che, nonostante fossero stati chiesti al CTU dei chiarimenti in ordine ad una propria precedente perizia, tuttavia erano stati formulati dei quesiti nuovi in parte discendenti dalle osservazioni del perito di parte. Ciò è sufficiente ad escludere che l’attività ulteriore svolta dal CTU, integrasse gli estremi di un’attività meramente esplicativa o di chiarimento. E, ammesso pure che i dati da analizzare – come afferma la ricorrente erano identici a quelli della perizia precedente, ciò non significa, tuttavia, che quei dati identici non abbiano potuto richiedere un’analisi diversa da quella effettuata in precedenza.

2. – Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52.

Omessa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 51. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per illogicità della motivazione e per motivazione apparente. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa motivazione.

Secondo la ricorrente, erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito al CTU l’aumento dell’onorario per la complessità della perizia perchè non sussistevano nell’ipotesi i due requisiti previsti dalla legge e, cioè, l’eccezionale importanza e le difficoltà delle prestazioni. In verità, specifica il ricorrente, il Tribunale ha attribuito l’aumento richiesto dal CTU sulla base della complessità dei dati di conto corrente, eppure nel caso di specie, la mole dei dati erano già stati oggetto di trattazione. La prestazione del CTU di cui si dice, per altro, non presentava neppure il carattere di eccezionalità perchè sono eccezionali quelle prestazioni che pur non presentando aspetti di unicità o quantomeno di assoluta rarità, risultano di aver impiegato il professionista in misura massima per importanza tecnico scientifica, complessità e difficoltà. 2.1. – Il motivo è infondato e non merita di essere accolto, non solo, o non tanto, perchè la ricorrente, anche con questa censura, sostanzialmente, richiederebbe un nuovo e diverso giudizio di merito in ordine all’identità e natura dell’attività del CTU di cui si dice, ma e soprattutto perchè il Tribunale ha applicato correttamente la normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, e, in particolare, l’art. 35 di detto decreto e ha motivato la sua decisione in modo chiaro ed esaustivo.

2.1.a). – Va qui evidenziato che la possibilità di aumentare fino al doppio compensi liquidati al consulente tecnico di ufficio, prevista dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 52, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento degli elementi a sua disposizione.

L’esercizio di siffatto potere, se congruamente motivato (come nel caso di specie, ove la maggiorazione era stata adeguatamente giustificata con il richiamo alla particolare complessità dell’incarico), è insindacabile in sede di legittimità. 3. – Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione, falsa applicazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., nonchè art. 6 della tariffa professionale D.M. (?). Violazione e falsa applicazione del D.M. 3 maggio 2002, artt. 1, 2 e 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 49. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 49, 50, 51 e 52.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente, la liquidazione del compenso al CTU non andava determinata sul valore della controversia, ma effettuata a vacazioni perchè la causa era di valore indeterminato, considerato che il quantum monetario della richiesta doveva essere determinato nel corso di causa. Pertanto, ai sensi del D.M. 30 maggio 2002, art. 1, se non era possibile individuare il valore della causa, gli onorari andavano commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e dunque in base alle vacazioni. Tuttavia, aggiunge la ricorrente che, nell’ipotesi in cui si dovesse pensare in maniera diversa, il valore della causa non sarebbe quello indicato dal CTU, nella nota spese, e cioè Euro 111.399,24. A ben vedere, specifica la ricorrente, il CTU nella sua perizia avrebbe effettuato due distinti conteggi relativi al periodo 11.1.1994 al 31.12 2007 e il secondo dal 26.7.1997 al 31.12 2007, secondo l’eccezione di prescrizione di parte convenuta.

Avuto riguardo al primo periodo, l’unico che interessa, visto che la seconda ipotesi non è stata indicata nella nota spese e, dunque, non considerata dal Giudice, il CTU ha indicato due criteri alternatici:

1) la parte del saldo imputabile all’effetto dell’applicazione della commissione sul massimo scoperto e sugli interessi ultralegali ammonta ad Euro 55.292,22; 2) la parte del saldo finale imputabile alla capitalizzazione trimestrale, all’applicazione della commissione di massimo scoperto ed interessi ultralegali ammonta ad Euro 56.106,02. E’ evidente che le due ipotesi sono alternative anche perchè concernenti lo stesso conto e lo stesso periodo e non configurano due distinti potenziali di credito della Itesan snc. 3.1. – Il motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione. A ben vedere, il motivo in esame censura la sentenza impugnata sotto tre diversi profili, ancorchè tra di loro connessi: 1) un primo profilo riguarda il criterio adottato dal Giudice per la determinazione del compenso (se per valore della causa o per vacazione); 2) un secondo profilo riguarda la determinazione del valore della causa (se di valore indeterminato o determinabile) e un terzo profilo l’entità del valore considerato dal Giudice (se i due importi indicati dal CTU erano cumulabili o alternativi).

Ora, appare opportuno esaminare, anzitutto, il secondo profilo della censura, e, sotto tale profilo il motivo è fondato e va accolto, perchè il Tribunale, limitandosi ad affermare che il compenso liquidato appariva congruo (…) rapportato al valore effettivo della causa, ha omesso di indicare l’iter logico seguito per determinare il valore della causa che in sè, avendo ad oggetto la nullità di clausole di conto corrente e una richiesta di ripetizione di indebito, era di valore indeterminato. Ovviamente, la soluzione che verrà data a questo profilo della censura, comporterà un riesame anche degli altri aspetti della stessa censura.

3.1.a). – Va qui osservato che il principio secondo cui l’indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un’intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento della proposizione della domanda, vale anche ai fini dell’applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d’ufficio, sicchè, al fine di stabilire il valore della causa, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultano precostituiti e disponibili fin dall’introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell’istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica.

4. – La ricorrente lamenta, ancora: a) Con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, tabella B diritti di avvocato. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3. Violazione falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, per omessa motivazione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 5, per error in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., e art. 75 dis. att. c.p.c.. Secondo la ricorrente, il Tribunale di Lanciano, avrebbe liquidato erroneamente la somma di Euro 700,00 per diritti con violazione delle norme di cui al D.M. n. 127 del 2004, e con attribuzione in eccesso della somma di Euro 321,00 o di quella diversa di Giustizia, considerato che le voci dei diritti che possono essere liquidati sono quelli che risultano essere in relazione alle attività difensive svolte dalla parte vittoriosa.

La ricorrente specifica che tali considerazioni valgono sia nel caso in cui non sia stata presentata una notai spese (che sembra sia l’ipotesi del caso in esame), sia nell’ipotesi in cui sia stata presentata la nota spese. Conclude la ricorrente identificando una concreta nota spesa. b) Con il quinto motivo, come da rubrica, la violazione e falsa applicazione rivisitato e rimodulato, anche dal punto di vista motivazionale, il provvedimento del Giudice unico che era quanto meno carente ed oscuro nella dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo il ricorrente, il provvedimento del Tribunale di Lanciano oggetto del presente ricorso ha motivazione, e ciò avrebbe dovuto comportare la configurabilità delle gravi ed eccezionali ragioni per condurre alla compensazione delle spese di lite e la questione non è stata presa neppure in considerazione.

4.1. – Entrambi questi motivi rimangono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo.

In definitiva, va accolto il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo e il secondo, dichiarati assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo al Tribunale di Lanciano in persona di altro giudice, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia il processo al Tribunale di Lanciano in persona di altro giudice, il quale provvederà al regolamento delle spese giudiziali, anche, del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.