Cassazione, Sez. III, 8 aprile 2010, n. 8362 Controversie in materia di telecomunicazioni. obbligatorio il tentativo di conciliazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2004 T. M. proponeva appello contro la sentenza in data 18 novembre 2003 resa dal Giudice di Pace di Roma, nei confronti della Telecom Italia s.p.a. con la quale era stata dichiarata l’improcedibilità della domanda proposta dal T. per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione prescritto dalla legge istitutiva dell’Autorità di garanzia delle comunicazioni n. 249 del 31 luglio 1997 e delle delibere attuative.

Con sentenza del 9 novembre 2005 il Tribunale di Roma, rigettava l’appello proposto da T. M., che condannava alle spese.

Propone ricorso per cassazione T. M. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a.

Il ricorrente T. M. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 1 comma 11 legge n. 249/1997) e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poiché la sentenza impugnata aveva dichiarato improcedibile la domanda sul rilievo che essa non era stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla citata legge. Nella specie si controverte sulla illegittima attivazione di un servizio non richiesto dall’utente e quindi la fattispecie sarebbe estranea alla previsione della legge indicata.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 1 comma 11 legge n. 249/1997 e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poiché la sentenza impugnata aveva omesso di rilevare che il danno lamentato era di natura extracontrattuale in quanto nessuna attivazione era stata richiesta dal T. in relazione al servizio di cui la Telecom pretende il pagamento (c.d. tariffa Teleconomy), anche perché all’epoca l’utente si avvaleva di un altro gestore e quindi non risultava alcuna chiamata tramite Telecom.

I due motivi debbono essere trattati in unico contesto perché connessi tra loro. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio che “Le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia che, ai sensi dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, debbono essere precedute a pena di improponibilità dal tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM, competente per territorio, sono non soltanto quelle concernenti l’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di utenza telefonica, ma anche quelle nelle quali si controverta sull’esistenza stessa di tale contralto.” (Cass. 30 settembre 2008 n. 24334).

Il contenuto del comma 11 dell’art. 1 della legge prevede: “L’Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell’Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell’istanza all’Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.”.

In sede di attuazione di detta legge, il “Regolamento, concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti” approvato da detta Autorità (v. Allegato A, Delibera n. 182/02/CONS) ha poi previsto: “Articolo 3 – Richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazioni. Gli utenti, singoli o associati, ovvero gli organismi di telecomunicazioni, che lamentino la violazione di un proprio diritto o interesse protetti da un accordo di diritto privato o dalle norme in materia di telecomunicazioni attribuite alla competenza dell’Autorità e che intendano agire in giudizio, sono tenuti a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio.

Per determinare la competenza territoriale di cui al comma 1, si ha riguardo, in caso di reti telefoniche fisse, al luogo in cui è ubicata l’utenza telefonica e, in caso di reti telefoniche mobili, al luogo in cui l’utente ha la residenza o il domicilio.

Articolo 4. – Effetti della proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione. La proposizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, ai sensi dell’art. 1 comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sospende i termini per agire in sede giurisdizionale, che riprendono a decorrere dalla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell’istanza.”.

L’ampissima previsione della norma che comprende, tra l’altro, oltre ai diritti soggettivi anche agli interessi protetti da un accordo di diritto privato, consente di ritenere che il legislatore abbia voluto comprendere nella competenza in questione pure tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza o meno di un contratto “in materia di telecomunicazioni” tra utente e “soggetto autorizzato o destinatario di licenze”. Una diversa tesi interpretativa comporterebbe, peraltro, che dapprima l’A.G.O. dovrebbe pronunciarsi sulla sussistenza o meno del contratto; e quindi che solo nel caso di pronuncia positiva e cioè di accertamento di tale sussistenza, la parte attrice potrebbe procedere al tentativo di conciliazione avanti al Corecom competente per territorio e quindi promuovare l’azione avanti l’autorità giudiziaria ordinaria. Il che risulterebbe in contrasto con la ratio delle norme sopra richiamate e con il principio della ragionevole durata del processo.

Resta da aggiungere, in relazione al rilievo della configurabilità, nella specie, di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, che il servizio di cui si discute presupponeva l’esistenza di un contratto di utenza telefonica, trattandosi di applicare un diverso regime tariffario rispetto a quello originariamente concordato: si tratta, quindi, di verificare la corretta applicazione di un patto aggiuntivo nell’ambito di un contratto di utenza telefonica già stipulato in precedenza. Ne deriva che non può essere seguita la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo il quale si tratterebbe di ipotesi di comportamento illecito, estraneo alla disciplina del contratto di utenza telefonica e quindi sottratto alla necessità del ricorso alla procedura conciliativa di cui sopra.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione per l’illegittimità dell’ art. 1 comma 11 legge n. 249/1997 e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia poiché la sentenza impugnata aveva omesso di valutare la costituzionalità della norma indicata.

La censura è manifestamente infondata: la Corte Costituzionale, dopo alcune decisioni interlocutorie (la n. 125 del 2005, la n. 268 del 2006 e la n. 403 del 30 novembre 2007, in relazione alla ammissibilità di provvedimenti cautelari) ha recentemente deciso (con ordinanza n. 51 del 18 febbraio 2009) la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione nonché in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dal Giudice di pace di Alessandria con l’ordinanza del 7 febbraio 2008; ha altresì dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Alessandria con l’ordinanza indicata.

In motivazione, la Corte Costituzionale ha rammentato che “la previsione di uno strumento quale il tentativo obbligatorio di conciliazione … “è finalizzata ad assicurare l’interesse generale al soddisfacimento più immediato delle situazioni sostanziali realizzato attraverso la composizione preventiva della lite rispetto a quello conseguito attraverso il processo” (sentenza n. 403 del 2007); che, pertanto, l’istituto in esame costituisce uno strumento volto ad assicurare un più «elevato livello di protezione dei consumatori e promuovere la fiducia dei consumatore», in linea peraltro con le indicazioni di cui alla raccomandazione della Commissione CE del 4 aprile 2001 (Sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo); che, pertanto, la questione avente ad oggetto l’art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, deve essere dichiarata manifestamente infondata.”.

Si deve quindi concludere per la manifesta infondatezza della questione, poiché non sono stati sollevati nuovi e diversi profili di incostituzionalità.

Il ricorso merita quindi il rigetto. L’oggettiva controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-12-2010) 21-01-2011, n. 2181

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con sentenza 13.10.09 la Corte d’Appello di Catania confermava la condanna emessa il 26.3.09 all’esito di rito abbreviato dal GUP del Tribunale della stessa sede nei confronti di D.P.E. per i delitti di concorso in tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate ex art. 61 c.p., n. 2, commessi il (OMISSIS).

Il D.P. ricorreva personalmente contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. a) insussistenza dell’aggravante teleologica di cui all’art. 61 c.p., n. 2 contestata riguardo al delitto di lesioni personali, vuoi perchè esse erano state cagionate da un altro dei correi ed il reato di cui all’art. 582 c.p. era diverso rispetto al reato concordato (furto con destrezza), vuoi perchè doveva considerarsi assorbita dal reato di rapina; l’esclusione dell’aggravante comportava la non perseguibilità del delitto di lesioni per difetto di querela;

b) premesso che nel caso di specie la rapina doveva considerarsi attribuita al D.P. a titolo di c.d. concorso anomalo ex art. 116 c.p., al ricorrente doveva riconoscersi l’attenuante di cui al cpv. di detta norma, anche perchè l’inspiegabile violenza esercitata nei confronti della vittima dall’esecutore materiale della rapina era sufficiente ad interrompere il nesso materiale e psicologico rispetto al meno grave reato programmato (furto con strappo);

c) vizio di motivazione in ordine al diniego – motivato con mera formula di stile – delle attenuanti generiche, che pur sarebbero spettate al ricorrente per l’assenza di precedenti penali, per il ruolo marginale avuto nella vicenda per cui era processo (avendo fatto da mero "palo" ai correi), nonchè per la spontanea ammissione di responsabilità, il che provava la sua resipiscenza.

1 – Il ricorso è inammissibile.

I motivi che precedono sub a) e sub b) – da esaminarsi congiuntamente perchè fra loro connessi – sono manifestamente infondati.

Preliminarmente va chiarito che l’impugnata sentenza non ha affatto ritenuto la responsabilità del D.P. per un reato (tentata rapina) diverso da quello da lui voluto (furto con strappo o furto con destrezza), ma – anzi – ha puntualizzato che la condotta dell’odierno ricorrente, consistita nello sbarrare la strada alla vittima con il proprio ciclomotore, ha costituito un atto di violenza finalizzato alla commissione del delitto di cui all’art. 628 c.p., di cui risponde (a livello di tentativo) per fatto proprio in concorso con gli altri correi.

E’ appena il caso di rilevare che la diversa ricostruzione del contributo causale della condotta del D.P. che si legge in ricorso (che gli attribuisce il mero ruolo di "palo") implica un diverso apprezzamento in punto di fatto delle risultanze processuali, non consentito in sede di legittimità.

Nè nel caso di specie è ravvisabile il mero concorso c.d. anomalo di cui all’art. 116 c.p., comma 1 rispetto al delitto di lesioni personali, atteso che – per consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa S.C. – la sua configurazione è soggetta a due limiti negativi: a) che l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto (indeterminato, alternativo od eventuale) e, dunque, che il differente reato non sia stato già considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata; b) che l’evento diverso, o più grave, rispetto a quello concordato, non sia atipico, ovvero che non sia conseguenza di circostanze eccezionali, imprevedibili e non ricollegabili all’azione criminosa, sì da interrompere il nesso di causalità (cfr, ex aliis, Cass. Sez. 6, n. 20667 del 12.2.08, dep. 22.5.08), atipicità da escludersi rispetto al delitto di lesioni personali, perfettamente prevedibile come conseguenza probabile e addirittura normale di un’azione violenta od anche solo minatoria finalizzata alla commissione del delitto di rapina.

In breve, escluso che il ricorrente risponda solo ex art. 116 c.p. (anzichè ex art. 110 c.p.) dei reati ascrittigli, va da sè che egli non può godere dell’attenuante del relativo cpv.

Neppure sussiste il preteso assorbimento dell’aggravante teleologia ex art. 61 c.p., n. 2 contestata riguardo al delitto di lesioni personali: premesso che nel caso in oggetto si versa in tema di tentata rapina propria (e non di tentata rapina punita ai sensi dell’art. 628 c.p., comma 2), di guisa che è non è conferente il richiamo alla giurisprudenza che si legge a pag. 2 del ricorso, si tenga presente che è noto da lunghissimo tempo nella giurisprudenza di questa S.C. (fin da Cass. Sez. 1 n. 1833 del 19.12.67, dep. 28.3.68) che, se la violenza esercitata per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato p. e p. ex art. 628 c.p. eccede il fatto di percosse e provoca, con volontarietà, lesioni personali, si determina il concorso tra i delitti di rapina e di lesioni aggravate ex art. 61 c.p., n. 2, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale (cfr., più di recente, Cass. Sez. 2, n. 26435 del 31.5.05, dep. 18.7.05).

La conferma della giuridica configurabilità dell’aggravante teleologica mantiene la perseguibilità d’ufficio del reato di cui all’art. 582 c.p..

2. Il motivo che precede sub c) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che non hanno ravvisato gli estremi per la concessione delle attenuanti dell’art. 62 bis c.p..

Si noti, altresì, che ai sensi dell’art. 62 bis c.p., u.c. – come aggiunto dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 1, comma 1, lett. f bis), convertito, con modifiche, in L. 24 luglio 2008, n. 125 – le attenuanti generiche non possono essere concesse sol per la mancanza di precedenti penali e che le ulteriori situazioni personali invocate dall’odierno ricorrente o sono state smentite dall’impugnata sentenza (che ha escluso che il ricorrente abbia svolto il puro e semplice ruolo di "palo", atteso che con il proprio ciclomotore ha sbarrato la strada alla persona offesa: v. sopra) oppure hanno carattere meramente assertivo (v. la pretesa spontanea ammissione di responsabilità).

3 – All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-03-2011, n. 5946 Risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. T.G. (quale titolare dell’omonima ditta individuale e cessionario dei diritti spettanti al mittente) conveniva in giudizio (con atto di citazione notificato il 7 giugno 2000) la ditta trasportatrice (Bergonzi Bruno e Andrea s.n.c.) di una "piattaforma aerea", chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti a un sinistro stradale, verificatosi il 3 settembre 1998, quando, durante il trasporto su un autocarro dotato di rimorchio, il veicolo sbandava rovesciando il carico; danni, che avevano reso non conveniente la riparazione della piattaforma trasportata.

Accogliendo l’eccezione, sollevata della società convenuta, di prescrizione annuale ex art. 2951 c.c. e respingendo l’opposta tesi dell’applicabilità della prescrizione quinquennale, ai sensi del D.L. n. 82 del 1993, sostenuta dal T. con la comparsa conclusionale, il Tribunale rigettava la domanda.

Accogliendo l’appello del T., la Corte di merito condannava la società di trasporto al pagamento di circa Euro 77.000,00, oltre accessori (sentenza del 30 ottobre 2008).

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società di trasporto, con tre motivi, corredati da quesiti e illustrati da memoria.

Resistono – con identico controricorso – la Tagliavini s.r.l.

(succeduta alla ditta individuale di T.G.) e T. L., nelle qualità di erede di T.G..

3. La sentenza impugnata si fonda sulle seguenti argomentazioni. a) E’ errata la sentenza di primo grado nella parte in cui qualifica come tardiva proposizione della eccezione di prescrizione ciò che non è altro che la difesa del T., esplicitata in sede di comparsa conclusionale, secondo cui non sarebbe applicabile l’art. 2951 c.c. ma la prescrizione prevista dalla normativa speciale. b) La prescrizione del diritto azionato è quinquennale, prevista dalla normativa speciale, perchè, sulla base degli artt. 10 e 62 C.d.S., il veicolo non è eccezionale (non essendo incompatibile il trasporto di 12 tonnellate con un veicolo non eccezionale) e perchè il trasporto non è eccezionale (sarebbe stata necessaria apposita autorizzazione). c) E’ irrilevante accertare il fortuito determinato dalla presenza di altro veicolo (come vorrebbe il vettore) perchè, data la velocità moderata dell’autotreno e il percorso rettilineo, anche ad ammettere una frenata o deviazione improvvisa dovuta a un terzo, questa non avrebbe determinato il ribaltamento se non in presenza di una gravissima colpa nella sistemazione del carico; colpa accertata dai Carabinieri intervenuti, che hanno elevato la contravvenzione (art. 164 C.d.S.) per violazione delle disposizioni sulla sistemazione del carico sui veicoli. d) L’entità del danno, attesa la pratica impossibilità di procedere a consulenza dopo tanti anni dall’evento, è valutato con approssimazione equitativa in L. 150.000.000, considerati il valore della piattaforma ante sinistro, riconosciuto dall’assicurazione, e il valore del relitto comunicato alla stessa assicurazione dall’originario proprietario.

4. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole della violazione dell’art. 180 c.p.c., comma 2 (vecchio rito), non avendo la Corte d’appello ritenuto tardiva "l’eccezione di prescrizione quinquennale" sollevata dal T. in sede di comparsa conclusionale in primo grado e non entro 20 giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. (vecchio rito).

Il motivo va rigettato, avendo il giudice fatto corretta applicazione dei principi di diritto che vengono in rilievo.

Secondo consolidata giurisprudenza, l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto o proprio, è sottratta al rilievo officioso del giudice e grava sull’eccipiente specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento; l’onere, cioè, di allegare, l’inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene (cass. n. 16326 del 2009;

cass. n. 1194 del 2007). Mentre, la determinazione della durata utile della suddetta inerzia, al pari delle norme che la disciplinano, costituisce una questio juris, la cui identificazione spetta al potere-dovere del giudice, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione (il principio ha avuto molteplici applicazioni, da ultimo cass. n. 21752 del 2010, cass. n. 24037 del 2009, cass. n. 9768 del 2005). Di conseguenza, le deduzioni della controparte in ordine alle varie ipotesi di prescrizione previste dalla legge costituiscono allegazioni difensive, che possono contribuire all’esercizio potere di qualificazione del giudice, e certamente non "eccezioni" di una diversa ipotesi di prescrizione da far valere tempestivamente.

Nella specie, in cui il vettore – convenuto aveva tempestivamente sollevato l’eccezione di prescrizione annuale, ex art. 2951 c.c. l’attore si era difeso deducendo l’applicabilità della prescrizione quinquennale prevista dalla legge speciale ( D.L. n. 82 del 1993). Nè rileva, neanche ai fini dell’effettivo rispetto del contraddittorio, che tale esplicazione sia avvenuta in sede di comparsa conclusionale in primo grado. Infatti, l’applicabilità della legge speciale, relativa al trasporto con tariffe a forcella, era alla base della linea difensiva dello stesso vettore ai fini della limitazione della responsabilità. 5. Con il secondo motivo, la società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provata la colpa grave del vettore, con conseguente esclusione della limitazione di responsabilità quantitativa prevista per i trasporti rientranti nella tariffa a forcella, sulla base delle valutazioni relative alla inidonea fissazione del carico fatte dai carabinieri, senza ammettere la prova, pure chiesta sul fortuito (riconducibilità della manovra alla improvvisa presenza di un ciclomotore) e sulla non gravità del proprio comportamento (fissazione adeguata del carico). A tal fine, nella rubrica e nel quesito, denuncia (oltre a omessa motivazione, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5) violazione e falsa applicazione (in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), dell’art. 1693 c.c. e di norme di diritto ( L. n. 450 del 1985), che non indica specificamente, senza alcun riferimento alla violazione di norme processuali.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza (da ultimo, Cass. n. 12929 del 2007), non consentendo gli argomenti addotti dal ricorrente, valutati nel loro complesso, di individuare con certezza le norme o i principi di diritto che si assumono violati.

6. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c., anche sotto il profilo del difetto di motivazione, nella parte in cui la Corte ha valutato equitativamente il danno in mancanza di prova dell’esistenza del danno.

Il motivo deve essere rigettato.

Il giudice ha fatto corretta applicazione dell’art. 1226 c.c., che gli conferisce un potere discrezionale, espressione del più generale potere di cui all’art. 115 c.p.c., pervenendo ad un giudizio caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale, tenuto conto della impossibilità, per il lungo tempo trascorso dall’evento, di procedere a consulenza, e della presenza agli atti di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cass. n. 16202 del 2002, cass. n. 3794 del 2008). Documenti (attestanti il valore della piattaforma ante sinistro, riconosciuto dall’assicurazione, e il valore del relitto comunicato alla stessa assicurazione dall’originario proprietario), da considerarsi mai smentiti dal vettore, atteso che lo stesso si limita a riportare in ricorso una generica contestazione di stile effettuata nella comparsa del giudizio di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la B.B. e Andrea s.n.c. al pagamento delle spese processuali del presente giudizio liquidate, per la congiunta difesa, in favore della Tagliavini s.r.l. e di T.L., in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 22-02-2011, n. 1634 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato:

che con il ricorso all’esame del Collegio si censurano in via principale la graduatoria formatasi sul concorso per la copertura di n. 50 posti nell’area C – posizione economica C2 – profilo professionale di educatore, presso l’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, nella quale la ricorrente non si è utilmente posizionata, ed in via subordinata il suddetto bando di concorso ed il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice;

che la ricorrente si lamenta della circostanza che i membri della Commissione esaminatrice del concorso de quo coinciderebbero con quelli di altro concorso per la copertura di posti nella posizione economica C1 – profilo professionale sempre di educatore, presso la stessa Amministrazione, nel quale sono risultati vincitori alcuni di coloro che hanno superato il concorso in parola, e sarebbero stati, altresì, docenti nell’ambito dei corsi che detti vincitori hanno seguito, dopo il superamento dell’altro concorso parallelo;

che la stessa rileva che ciò comporterebbe una violazione della par condicio, essendo i concorrenti in questione in una posizione privilegiata rispetto ad altri e, per quanto qui interessa, alla ricorrente medesima;

Ritenuto:

che la menzionata censura sia in primo luogo sfornita di documenti probanti l’effettiva coincidenza, con l’eventuale indicazione anche delle lezioni tenute da tali membri di Commissione nei corsi di che trattasi;

che in ogni caso le uniche cause di incompatibilità rilevanti siano quelle indicate all’art. 51 c.p.c., nelle quali non può inquadrarsi il caso di specie;

Rilevato, altresì, che la ricorrente assume che durante il corso postconcorso, al quale hanno partecipato alcuni dei vincitori del concorso qui in contestazione, sarebbero state trattate tematiche importanti ed innovative nell’ambito delle stesse materie oggetto delle prove orali del concorso in esame, con giovamento per tali candidati;

Ritenuto:

che anche tale censura sia meramente assertiva, non essendo sufficiente l’insegnamento di tali materie, peraltro presumibilmente ad un livello di approfondimento inferiore a quello richiesto nelle prove del concorso in questione, per affermare una violazione del principio di par condicio;

che debba concludersi che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, in considerazione delle motivazioni per le quali sono state ritenuti infondati i motivi di doglianza dedotti, si ravvisino i presupposti per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari di difesa;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.