Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 04-10-2011) 28-11-2011, n. 43995 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Ricorre il difensore di D.B.G. avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, con cui è stata rigettata l’istanza di riesame avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Catania, applicativa della massima misura custodiale per il delitto di associazione a delinquere dedita al narco traffico ed numerose ipotesi di reati fine.

Viene denunciato, sotto la veste della erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione, che il Tribunale ha individuato nella condotta di spaccio, ammessa dall’indagato, quella associativa, nonostante che costui non abbia diffuso la droga che per pochi giorni e per poche ore; le valutazioni espresse dal giudice peccano dunque di genericità, specie considerando che l’attività nel quartiere era cessata dopo poco tempo e spontaneamente.

Con un secondo motivo, è invocata la sussistenza della attenuante del fatto di speciale tenuità, in considerazione del modesto quantitativo di sostanza ceduta, attestante insieme alla personalità dell’indagato la sua non particolare pericolosità.

Motivi della decisione

1. E’ principio pacifico, in tema di sussistenza del reato associativo in materia di stupefacenti, che l’elemento oggettivo del reato d’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l’affermata partecipazione dell’agente all’organizzazione di cui si è consapevolmente servito per commettere il fatto. (p. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 45128 del 11/11/2008).

2. La deduzione dunque della limitata collaborazione non ha un valore decisivo, a fronte della compiuta motivazione in ordine agli altri elementi sintomatici della affectio societatis, come nella specie esattamente individuati dal tribunale della libertà. 3. Il giudice distrettuale ha, infatti, sottolineato come il D. B., che peraltro aveva ammesso di spacciare con C. P., altro indagato nel processo, in realtà si affidava agli ordini di un certo R., che teneva la cassa e a cui, alternativamente ad altro coordinatore, il nominato C., consegnava il denaro percepito con la cessione a terzi. Inoltre, è stato messo in evidenza che i pushers era organizzati in coppie, e che nel brevissimo tempo di osservazione operata dalla pg essi avevano ciascuno ruoli predefiniti, che come è ovvio presuppongono accordo preventivo su, per così dire regole di comportamento, e condividevano sicuramente un’unica fonte di rifornimento, come esemplificato in una video ripresa, che aveva attestato come in caso di esaurimento delle scorte, essi avessero sospeso le vendite in attesa della provvista, recapitata loro sulla piazza da altri corrieri.

4. Le concrete su esposte modalità sono state reputate inerenti alle condotte associative qualificanti quella del D.B., anche dal profilo della sua piena consapevolezza di avvalersi di una sia pure rudimentale organizzazione per commettere i reati fine. Il ricorrente non ha opposto alle considerazioni svolte sul punto dal tribunale alcuna specifica censura, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali che non si attagliano al suo caso ed comunque non apportano alcun apprezzabile dato a suo favore, nè mettono in luce pecche e manchevolezze della decisione.

5. La doglianza concernente la sussistenza della attenuante speciale è del pari inammissibile, sia per la mancanza di interesse concreto del D.B. al suo riconoscimento, per la non incidenza sul quadro cautelare e sulle misure adottate, che non sono state contestate, sia perchè introduce e genericamente argomenti che dovranno essere valutati dal giudice del merito.

6. La genericità dei motivi e la manifesta infondatezza degli stessi impongono dunque la pronuncia di inammissibilità. 7. Il D.B. è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille a favore della Cassa delle Ammende.

8. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-07-2012, n. 12049 Passaggio ad altra amministrazione Personale non docente

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

2. La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

3. La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

4. Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in decreto ministeriale. La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829; Da ultimo, sul punto, cfr. Cass., 14 marzo 2012, n. 4045).

5. Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del decreto ministeriale. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva. Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate.

L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007). L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

6. Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. 7. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8, costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

8. Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: – se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione); – se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al cessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

9. Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

10. In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

11. Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

a. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

b. Quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

c. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retribuiva di partenza").

12. La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente del comma 218 dell’art. 1 della finanziaria 2006, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Agrati), ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

13. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984;

ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

H. Nella memoria per l’udienza la difesa dei ricorrenti chiede la disapplicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, richiamando la tesi che: 1) ritiene "errata" la decisione Scattolon laddove ha giudicato assorbita la quarta questione a seguito della decisione sugli altri punti sottoposti al suo esame e 2) prospetta la necessità di non sottoporre la questione nuovamente al vaglio della Corte costituzionale per contrasto sopravvenuto con l’art. 117 Cost., in quanto la controversia, come sancito nella sentenza Scattolon, rientra nel diritto dell’Unione, con la conseguenza che il giudice ordinario dovrebbe "disapplicare direttamente la norma interpretativa che ha violato la Carta oppure operare un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia".

15. Deve premettersi che la decisione della Corte di giustizia, di cui si è prima messo in evidenza l’efficacia vincolante per il giudice nazionale, presenta tale efficacia nella sua interezza e non può discrezionalmente essere ritenuta vincolante per una parte e non vincolante per un’altra.

16. Nè rileva il fatto che, all’epoca in cui la Corte di giustizia si è espressa, la decisione Agrati della CEDU non fosse ancora definitiva, perchè la decisione della Corte di giustizia nella parte in cui delinea il suo rapporto con la sentenza Agrati non si basa su questo dato, ma sul contenuto della decisione della CEDU. 17. La sentenza Agrati parte dalla premessa che "i ricorrenti sostengono di aver percepito, in seguito al trasferimento, un trattamento economico nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento" e "hanno perso tutti gli elementi accessori della retribuzione" e perviene alla conclusione che "l’adozione della finanziaria 2006 definiva il merito della controversia e rendeva vana la prosecuzione dei procedimenti", conclusione in forza della quale ha espresso il suo giudizio sull’intervento del legislatore italiano.

18. La sentenza Scattolon, interpretando la normativa italiana alla luce del diritto europeo, perviene alle conclusioni di cui si è dato conto, in forza delle quali il singolo giudizio non può dirsi chiuso e il diritto dei lavoratori (a non percepire, a seguito del trasferimento, un trattamento nel complesso inferiore a quello percepito prima del trasferimento) trova garanzia. Ciò spiega perchè, la Corte di giustizia abbia giudicato assorbita la quarta questione, implicante la chiusura del giudizio e la negazione della garanzia su indicata.

19. Deve aggiungersi, per completezza, che anche l’altra affermazione formulata dai ricorrenti nella causa Agrati di aver perso "tutti gli elementi accessori della retribuzione" (affermazione ribadita da parte ricorrente di questo giudizio nella memoria per l’udienza) non è condivisibile, in quanto, nelle controversie in cui la questione è stata posta, la decisione è stata nel segno della conservazione del diritto (cfr., Cass. 19 marzo 2012, n. 4316, confermando l’orientamento della sentenza di merito emessa dalla Corte d’appello di Brescia, a sua volta di conferma della sentenza del Tribunale che aveva accolto la domanda del lavoratore).

20. In conclusione, in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il caso in esame deve essere deciso con l’accoglimento del ricorso del lavoratore. La violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla Corte d’appello indicata in dispositivo, la quale, applicando i criteri di comparazione su specificati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retribuivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 31-01-2013) 21-03-2013, n. 13340

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Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 30/7/2012 il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza emessa dal Giudice delle indagini preliminari del locale tribunale nei confronti di G.F. e D.G. G., con cui è stata applicata ai due la misura cautelare degli arresti domiciliari per reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale commessi quali amministratori di diritto (il D. G.) e di fatto (il G.) della R. spa (già R. E. R. spa), dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli in data 8- 11-2011. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla scorta degli accertamenti del curatore fallimentare e della documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, che hanno messo in evidenza plurimi fatti di distrazione, per importi rilevantissimi, nonchè la tenuta irregolare della contabilità.
2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso, nell’interesse dei prevenuti, l’avv. F. D. lamentando, con unico motivo, il vizio di motivazione. Deduce che il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale si era limitato a recepire la richiesta cautelare del Pubblico Ministero, senza effettuare alcuna autonoma valutazione del materiale di indagine e che tale vizio, denunciato al Tribunale del riesame, è rimasto senza risposta. Lamenta che anche il tribunale del riesame non abbia sviluppato "i temi sollevati dalla difesa" con riguardo ai finanziamenti effettuati dalla R. spa e con riguardo alla somma di Euro 65.121,58 indicata nella situazione contabile al 16/11/2011. Lamenta il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
1. Manifestamente infondata è la doglianza in rito, essendo frutto di una personale lettura del ricorrente. Nessun elemento è stato addotto e nessun argomento è stato sviluppato per provare che il Giudice delle indagini preliminari abbia attuato una acritica ricezione delle richieste del Pubblico Ministero ed abbia emesso l’ordinanza applicativa della misura senza un’autonoma valutazione.
Peraltro, anche in tale evenienza l’illegittimità del provvedimento sarebbe collegata all’assenza di motivi legittimanti la misura: cosa ben lontana dalla realtà fattuale di questo procedimento.
2. Parimenti infondata è la critica del silenzio sui "temi sollevati dalla difesa", per l’assoluta genericità del riferimento e la marginale rilevanza del tema relativo alla somma di Euro 65.121,58, indicata nella situazione contabile al 16/11/2011, di cui viene contestata la distrazione.
Per contro, si rileva che l’ordinanza impugnata contiene ampia esposizione dei motivi a sostegno della gravità indiziaria, rappresentati dagli accertamenti del curatore e dalle indagini di polizia giudiziaria, col puntuale corredo di documentazione atta a provare l’assunto accusatorio, da cui è emerso che gli attuali indagati, amministratori della società fallita:
– hanno distratto macchinari industriali, in parte ceduti, senza corrispettivo, alla R. S. & B. srl, di cui era amministratore lo stesso D.G., ed in parte dispersi;
– hanno distratto merce di magazzino per circa 1.300.000 Euro, che all’inizio dell’esercizio era riportata nella situazione contabile e non fu consegnata al curatore;
– hanno distratto il retratto di un mutuo stipulato con la U. C. B. spa di Nola in data 5-9-2005 per cinque milioni di Euro;
– hanno tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, omettendo il deposito dei bilanci del 2009 e del 2010;
indicando in contabilità crediti inesistenti per Euro 7.094.990,76 ed effettuando false appostazioni contabili (con riguardo al capitale sociale e ai risultati degli esercizi finanziari);
– hanno concorso a cagionare il dissesto e il fallimento della società con le operazioni sopra descritte e mediante la vendita simulata alla R. S. & B. srl del complesso aziendale, appostato a bilancio per tre milioni di Euro, nonchè mediante l’elargizione di imponenti finanziamenti (per oltre tre milioni di Euro) alla controllante A. spa e per Euro 198.000 alla R.E.T. & S. srl, mai restituiti, Trattasi di accuse gravi, che il ricorrente ha semplicemente ignorato. La motivazione del provvedimento, fondata su dati fattuali dal pregnante valore probatorio, è logica e completa e come tale idonea a sorreggere il provvedimento impugnato.
3. Manifestamente infondato, infine, è l’ultimo motivo di ricorso.
In relazione alle esigenze cautelari il Tribunale svolge un discorso del tutto logico e corretto, giustificando esaustivamente la ritenuta sussistenza di un concreto rischio di recidiva da parte di entrambi gli indagati e di un concreto pericolo di inquinamento probatorio, rilevando che la sistematicità e la gravita delle condotte ascritte ai due prevenuti e la spregiudicatezza di cui hanno dato prova evidenziano il concreto pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento delle fonti di prova, manipolando le tracce documentali e fuorviando i possibili testimoni.
Del pari corretto si palesa il discorso giustificativo svolto dal decidente in ordine alla misura restrittiva applicata degli arresti domiciliari, ritenuta adeguata a tutelare le esigenze specialpreventive evidenziate e idonea ad impedire la prosecuzione della illecita attività.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in Euro 1.000 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. VI 24-10-2008 (16-10-2008), n. 39926 Riferimento alla richiesta cautelare rigettata – Indicazione di punti e questioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 c.p.p., contro il provvedimento del 27 ottobre 2006 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva respinto la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di 72 persone, indagate per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, negando altresì la misura in relazione al reato di sequestro di persona perchè commesso all’estero da cittadini stranieri e in difetto delle condizioni di procedibilità di cui all’art. 10 c.p. e accogliendo la richiesta solo per cinque indagati.
In particolare, secondo il Tribunale il Pubblico Ministero si è limitato, nell’atto di appello, a richiamare genericamente la propria richiesta di misure cautelari, che per sua natura non contiene alcuna indicazione circa le doglianze riferibili al provvedimento impugnato, sicchè l’impugnazione è risultata inidonea ad individuare le questioni devolute, quindi contraria alla disposizione generale di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che prevede che l’impugnazione debba indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a base della richiesta.
2. – Contro questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione e ha dedotto la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo il ricorrente il Tribunale sarebbe incorso in errore, in quanto l’impugnazione non si è limitata ad un generico rinvio al documento contenente la richiesta di misura cautelare, ma al contrario ha indicato le specifiche doglianze in relazione al provvedimento del G.i.p., consentendo di individuare le questioni devolute e lo stesso oggetto dell’appello per ciascun indagato.
Per quanto riguarda le posizioni di A.I., B. F., B.D.P.C., B.M., C. N., C.G., C.F.M., D. C., D.M.G., D.M., D. S., E.A., F.F.C.C., G.A., G.M.W., I.A., I.G., L.T.L., L.T.P., L. C., L.S.D., M.D., M. V., M.O., M.S.L., M.F., O.C., P.F., P.C., Pe.
F., P.S.R., P.B., R.V., Ri.Mi., Ro.Ma., S.G., So.Gi., S.D., S.F., T.P. e V.G. il Pubblico Ministero assume che attraverso il richiamo al documento contenente la richiesta di misure cautelari era evidente che si volesse rimandare agli elementi indizianti a carico degli indagati – negati nel provvedimento del G.i.p. -, per cui risultava individuata la questione devoluta al giudice dell’appello cautelare.
Riguardo alla posizione di S.D. si è messo in evidenza che nell’appello vi era un esplicito riferimento all’avvenuto arresto dell’indagato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, circostanza che rafforzava la tesi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
In relazione agli indagati stranieri C.L.E., Q.V.E., L.J.E., C.J. H. e S.D. il ricorrente ha criticato l’ordinanza impugnata per avere illogicamente escluso l’esistenza del pericolo di fuga sulla base della circostanza che gli stessi fossero stabilmente residenti all’estero; inoltre, per i primi tre ha rilevato come nell’appello si fosse criticato il provvedimento del G.i.p. che aveva evidenziato alcuni dubbi sulla corretta identificazione dei soggetti.
Inoltre, il pubblico ministero ha contestato la ritenuta inammissibilità dell’appello nei confronti di C.J. H., L.D. e Ri.Mi., rilevando che nell’impugnazione si era contestata l’applicazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3; nei confronti di A.A. e C. G., rilevando che nell’impugnazione si era fatto riferimento ai numerosi capi di imputazione contestati; nei confronti di B.S. in quanto nell’appello ci si era doluto del fatto che il G.i.p. avesse ritenuto applicabile nei suoi confronti la sospensione condizionale della pena; nei confronti di C. M., T.M. e R.M., considerando che l’atto di appello conteneva una critica rivolta al provvedimento del G.i.p. che aveva escluso la sussistenza del pericolo di recidiva; nei confronti di I.D. e P.S., in quanto nell’appello ci si era doluto del fatto che il G.i.p. avesse ritenuto applicabile nei loro confronti l’indulto.
3. – Nell’interesse di L.J.E. e di F.F. C.C., l’avvocato Roberto Lamacchia ha presentato due distinte memorie difensive, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Anche l’avvocato Fabrizio Valenzi, per M.V., ha depositato una memoria in cui, oltre a rilevare un vizio di notifica, chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Il ricorso è inammissibile sia per l’aspecificità e la genericità dei motivi, sia per la manifesta infondatezza degli stessi.
4.1. – Per quanto riguarda le censure rivolte all’ordinanza in relazione alle posizioni di A.I., B.F., B.D.P.C., B.M., C.N., C.G., C.F.M., D.C., D.M.G., D.M., D.S., E.A., F.F.C.C., G.A., W.G.M., I.A., I.G., L.T.L., L.T.P., L.C., L.S. D., M.D., M.V., M.O., M.S.L., M.F., O.C., P. F., P.C., Pe.Fa., P.S. R., P.B., R.V., Ri.Mi., Ro.Ma., S.G., So.Gi., S.D., S.F., T.P. e V.G., deve rilevarsi che correttamente il Tribunale di Torino ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione proposti dal pubblico ministero per avere fatto un generico rinvio alla richiesta della misura cautelare.
In materia di misure cautelari personali per poter ritenere ammissibile l’appello, occorre che siano stati anche enunciati i motivi del gravame che, avendo la funzione di determinare l’oggetto del giudizio di impugnazione, devono avere il requisito della specificità sotto il profilo delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto dedotti; infatti, l’obbligo della specificità riguarda non solo le singole censure, ma anche gli elementi che le sostengono, al fine di rendere possibile il sindacato del giudice attraverso l’individuazione dei capi e dei punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte (Sez. 5, 27 giugno 1997, n. 3277, Lambiase). Sulla base di tali principi deve escludersi che possa soddisfare alla suddetta condizione di specificità, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 591 c.p.p., il generico rinvio operato dal pubblico ministero impugnante alla richiesta della misura cautelare, non contenendo essa indicazione alcuna del contenuto delle doglianze con riferimento al provvedimento impugnato, nè essendo idonea ad individuare le questioni devolute al tribunale, al fine di determinare l’oggetto dell’appello (in questi termini, Sez. 6, 23 novembre 1993, n. 3226, Perre). L’appello previsto dall’art. 310 c.p.p. a differenza del riesame, ha conservato la fisionomia tradizionale del mezzo di gravame, per cui i motivi devono essere indicati contestualmente a pena di inammissibilità, in quanto hanno la funzione di determinare e delimitare l’oggetto del giudizio, circoscrivendo quindi la cognizione del tribunale della libertà ai punti della decisione impugnata che hanno formato oggetto di censura, come, del resto, è dimostrato anche dal mancato richiamo, nel suddetto art. 310 c.p.p., dell’art. 309 c.p.p., comma 9.
D’altra parte, se con riferimento al ricorso per cassazione si è affermato che i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi di appello allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare, in quanto requisito dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame (Sez. 5, 9 dicembre 1999, n. 2896, La Mantia), allo stesso modo deve negarsi che l’appello cautelare possa rinviare, come nel caso di specie, al documento contenente la richiesta di misure cautelari: in entrambi i casi la carenza del requisito della specificità non può che rendere l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità.
4.2. – Per quanto riguarda le doglianze riferite agli indagati stranieri C.L.E., V.E.Q., L.J.E., C.J.H. in ordine alla motivazione con cui il G.i.p. ha escluso la sussistenza del pericolo di fuga, si rileva come il Tribunale non abbia minimamente avallato le ragioni esposte dal G.i.p. – censurabili su questo punto – ma ha affermato l’inammissibilità del ricorso con riferimento ad altri motivi, ritenendo quelli sul pericolo di fuga "travolti" dalla inammissibilità stessa.
Infatti, il Tribunale ha considerato del tutto generici i motivi di appello con cui si contestava il provvedimento del G.i.p. che aveva rilevato dubbi sulla identificazione degli indagati sopra menzionati e ha anche precisato come i provvedimenti incidenti sulla libertà delle persone non possano avere alcun margine di incertezza, così giustificando la scelta del G.i.p. in relazione alle posizioni di C., V. e L..
In ordine alla posizione di C. l’inammissibilità del ricorso è stata, invece, deliberata per la assoluta genericità con cui il ricorrente ha fatto riferimento all’art. 297 c.p., comma 3.
4.3. – Il ricorso proposto in ordine alla posizione di D. S. deve considerarsi inammissibile per carenza di interesse, in quanto per questo indagato il Tribunale non aveva ritenuto inammissibile l’appello.
4.4. – Inammissibile è il ricorso anche con riferimento alle posizioni degli altri indagati.
In particolare, è inammissibile il ricorso nei confronti:
di L.D. e Ri.Mi., in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato la assoluta genericità del motivo attinente l’applicazione dell’art. 297 c.p.p., comma 3;
di A.A. e Ce.Gi., in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità del motivo riguardante il riferimento al numero dei capi di imputazione contestati;
di B.S. in quanto il Tribunale ha correttamente ritenuto la genericità del motivo riguardante la valutazione del G.i.p. sulla applicabilità della sospensione condizionale della pena;
di C.M., T.M. e R.M., in quanto il Tribunale ha correttamente rilevato la genericità del motivo riguardante la valutazione del G.i.p. sulla esclusione della sussistenza del pericolo di recidiva;
di I.D. e P.S. in quanto il Tribunale ha correttamente ritenuto i rispettivi motivi generici, in quanto il Pubblico Ministero si è limitato a censurare la valutazione del G.i.p. in ordine alla concedibiltà dell’indulto senza addurre alcun elemento critico.
5. – In conclusione, il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.

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