Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-05-2011, n. 10489 fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il provvedimento impugnato (depositato il 26.3.2009) il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’opposizione ex L. Fall., art. 99, proposta da R.R. avverso il decreto del giudice delegato del fallimento della s.p.a. Nuovi Servizi Meridionali che aveva dichiarato inammissibile – in quanto depositata oltre il termine di cui alla L. Fall., art. 101, comma 1, senza prova di non imputabilità del ritardo l’insinuazione tardiva del predetto R. per il credito di Euro 5.498,00, oltre interessi e rivalutazione, vantato a titolo di T.F.R..

Ha osservato il Tribunale che l’opposizione era inammissibile per la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti della fallita Nuova Servizi Meridionali S.p.A., non essendole stato notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza, posto che la notifica alla società fallita era stata effettuata presso il curatore, il quale aveva ricevuto due notifiche, una nella sua qualità e l’altra nella qualità di rappresentante legale del fallito.

Secondo il Tribunale la L. Fall., art. 99 nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006 antecedente alle modifiche del D.Lgs. n. 69 del 2007, applicabile ratione temporis, prevedeva che il creditore dovesse notificare ricorso e decreto di fissazione al curatore e al fallito entro il termine assegnato dal Tribunale e detta norma impone che l’opposizione ed il pedissequo decreto siano portati a conoscenza del fallito personalmente (o del rappresentante legale della società) senza che possa considerarsi validamente effettuata, a tal fine, la notifica al curatore.

L’errata individuazione (come nella specie) del soggetto destinatario dell’atto rendeva la notifica effettuata alla fallita società non già nulla, ma inesistente, con la conseguente mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto che necessariamente doveva essere coinvolto nel giudizio. Inoltre, 1) lo scadere di un termine ordinatorio (nella specie, quello previsto, nel rito camerale della L. Fall., art. 99, per la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio) produce effetti preclusivi ogniqualvolta (come nella specie) si sia verificata una situazione esterna incompatibile, quale la sopravvenuta impossibilità di osservare i termini dilatori a comparire rispetto all’udienza di discussione già fissata; 2) la rinnovazione della (notificazione della) citazione non poteva essere disposta per porre rimedio alla notificazione c.d. inesistente.

In ogni caso l’opposizione presentava aspetti problematici anche sotto il profilo dell’allegazione, per la prima volta in sede di impugnazione della causa non imputabile dalla quale sarebbe dipesa, ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c., il ritardo nel deposito della domanda di ammissione al passivo, presentata ben oltre il termine di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, avvenuto il 20.12.2006, previsto dalla norma come (naturale) scadenza ultima per la presentazione delle domande tardive di ammissione.

Secondo il giudice del merito nel corso del fallimento le preclusioni in cui incorra la parte per il mancato esercizio di poteri e facoltà nella fase di ammissione al passivo "non sono recuperabili nella successiva fase dell’impugnazione di cui alla L. Fall., art. 98" e, nel caso della domanda tardiva, tale regola andava applicata alla mancata prova e, prima ancora, alla mancata allegazione, della causa che avrebbe determinato la "ultratardività" della domanda.

Ancora, secondo il Tribunale, va condivisa l’interpretazione della L. Fall., art. 99, che, all’indomani della riforma avviata con il D.Lgs. n. 5 del 2006, configura l’opposizione allo stato passivo come un giudizio di tipo impugnatorio con la conseguente applicabilità "in via diretta o analogica del principio inammissibilità di domande nuove e di nuovi mezzi di prova contenuto nella disposizione di cui all’art. 345 c.p.c.".

Infine, "il ricorrente in opposizione, che asserisce essere stato dipendente della fallita, non poteva però non essere a conoscenza quantomeno dello stato in cui versava l’azienda, avendo proprio per questo motivo (insieme ad altri dipendenti) interrotto il rapporto di lavoro poco prima del fallimento della società, avvenuto nel 2006.

Ciò avrebbe imposto un comportamento diligente per vetrificare quali fossero le (successive) sorti della società avvalendosi, peraltro, del regime di pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento che, ai della L. Fall., art. 17, comma 2, deve essere annotata presso l’ufficio del delle imprese". Ciò rendeva insufficiente, a configurare la non imputabilità del ritardo, la circostanza della mancata comunicazione, da parte del curatore, dell’avviso ex L. Fall., art. 92. 2.- Contro il decreto del Tribunale R.R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Non ha svolto difese la curatela fallimentare intimata.

3.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 99 nonchè dell’art. 12 disp. gen.". Formula il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.: "se, in base all’interpretazione della legge secondo il criterio letterale ex art. 12 disp. gen., la notifica del ricorso in opposizione allo stato passivo ed il decreto di fissazione d’udienza indirizzata al fallito ma effettuata presso il curatore nella qualità di rappresentante legale del fallito, ai sensi della L. Fall., art. 99, sia da considerarsi valida ed efficace o, in subordine nulla (con possibilità di rinnovazione) ma non inesistente e se, di conseguenza, il contraddittorio possa considerarsi validamente instaurato". 3.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 92 e 101, nonchè dell’art. 12 disp. gen." e formula il seguente quesito: "se, secondo il criterio letterale ex art. 12 disp. gen., l’omissione o il ritardo da parte del curatore dell’avviso di cui alla L. Fall., art. 92, che abbia reso impossibile la presentazione della domanda tempestiva di ammissione al passivo costituisce causa di non imputabilità del ritardo, ai sensi della L. Fall., art. 101, al creditore che si sia tardivamente insinuato, non essendo sufficiente, ai fini di pubblicità, la pubblicazione nel registro delle imprese della sentenza dichiarativa di fallimento". 4.1.- Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile perchè non risulta prodotta la copia autentica del decreto impugnato con la relata di notifica, sebbene il ricorrente abbia affermato nel ricorso che il decreto del tribunale è stato comunicato, ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., in data 17 aprile 2009.

Invero, le Sezioni unite hanno di recente chiarito che "la previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione" (Sez. u, Ordinanza n. 9005 del 16/04/2009).

Tale principio è senza dubbio applicabile alla comunicazione del decreto del tribunale eseguito a cura della cancelleria ai sensi della L. Fall., art. 99, u.c., comunicazione dalla quale, in forza della norma ora richiamata, decorre il termine breve di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione.

Va ricordato, infatti, che le Sezioni unite hanno espressamente applicato il principio stesso in tema di ricorso per regolamento di competenza, in relazione all’onere del ricorrente il quale affermi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, di produrre, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, il biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (Sez. U, Ordinanza n. 9004 del 16/04/2009). Alla declaratoria di improcedibilità non consegue alcuna statuizione sulle spese per la mancanza di attività difensiva dell’intimata curatela.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 22-03-2011, n. 279 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 1819 ottobre 2010 e depositato il successivo giorno 29, con cui le società Z.B. a r. l. e S. a r. l. (rispettivamente capofila mandataria e mandante) – premesso di avere presentato offerta per la partecipazione alla gara indetta dalla Provincia di Latina, con bando del 2.7.2010, per l’esecuzione dei "lavori di messa in sicurezza della bocca di accesso al canale Rio Martino" – hanno impugnato il provvedimento – di estremi non conosciuti – di esclusione delle ricorrenti per insufficienza del requisito tecnico inerente il possesso di una draga aspirante refluente "con pescaggio adeguato alle batimetrie dell’area interessata dai lavori e dotata di idoneo apparato disgregatore avente una potenza non inferiore a 280 kw – successivamente ridotta a 110 kw – associata a una potenza totale di pompaggio non inferiore a 800 kw".

Visto l’atto di costituzione della Provincia di Latina depositato in data 16 novembre 2010;

Visti i motivi aggiunti avverso il provvedimento di esclusione del 18.10.2010;

Vista l’ordinanza n. 516 del 16.12.2010, con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare;

Rilevato, in via preliminare, che le ricorrenti in data 18 febbraio 2011 hanno depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso, a seguito della loro riammissione alla procedura di gara disposta dalla Provincia di Latina con nota prot. n. 119932 del 23.11.2010;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 926/10, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-02-2010) 11-04-2011, n. 14451 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Massa ha condannato D.S. con sentenza del 29.4.2004 quale responsabile di bancarotta fraudolenta nella sua veste di amministratrice di Srl. DMG. (operante nel commercio del marmo), fallita il (OMISSIS).

La condotta fraudolenta ascritta alla prevenuta è consistita nella distrazione del patrimonio aziendale con la cessione dello stesso mediante convenzione di affitto a favore di Srl. BLAKSTONE OF AMERICA (con opzione all’acquisto), organismo di pertinenza di suo figlio M.P.L., amministratore dell’ente, operazione conclusa al momento dell’addensarsi della crisi della società da costei amministrata.

La Corte d’Appello di Genova, in data 8.4.2009, ha confermato la condanna.

Ricorre la difesa della D. sulla base dei seguenti motivi:

– erronea applicazione della legge penale, avendo i giudici di merito equivocato sulla natura del contratto stipulato dall’imputata che concretava un affitto del ramo di azienda, senza cessione del cespite sicchè non poteva ravvisarsi comportamento di distrazione, dal momento che i beni erano rimasti in disponibilità della fallita società e che i canoni d’affitto avevano procurato liquidità alle sue casse; la convenzione non era, quindi, idonea ad integrare il momento oggettivo del reato e, sotto il profilo soggettivo, manca la prova convincente di una volontà di danneggiare i creditori;

– erronea applicazione della legge penale per il contrasto con la sentenza, passata in giudicato, che assolse il M. dall’identica condotta ascritta alla donna perchè il fatto non costituisce reato, in realtà assoluzione riflessa sul momento oggettivo della condotta, non essendovi stato depauperamento di sorta, dal momento che non fu esercitata azione revocatoria dal curatore e che il curatore attestò che l’attivo rinveniva per importante porzione (circa un terzo) dalle somme erogate per la cessione temporanea dei beni, precisando che tutti i beni sono, di poi, tornati alla cedente che non esercitò il diritto di opzione;

– erronea applicazione della legge processuale essendo stato legittimato il socio MA. alla costituzione di parte civile quale legale rappresentante della società, pur essendovi divieto al riguardo attesa la costituzione del curatore.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo trascura lo squilibrio sinallagmatico, evidenziato dalla sentenza impugnata, ravvisabile sia nella modestia del canone fissato con BLAKSTONE Srl. (qui non ulteriormente valutabile, quale espressione del fatto) sia nella clausola per cui gli oneri di manutenzione di ogni tipo restavano a carico della cedente DMG. Dalle modalità di conclusione del contratto, negozio volutamente tenuto nascosto dal ricorrente ai soci ed alla stessa amministrazione aziendale, i giudici hanno desunto, con tratto ragionevole, la volontà di serbare segreta l’intesa, assunta non soltanto in conflitto di interesse con la propria società, in ragione della qualità di congiunto del contraente, ma anche in ragione della conseguente ed inevitabile paralisi operativa, poichè l’ente veniva privato del suo compendio industriale, a fronte di un canone insufficiente. Operazione assunta, secondo la plausibile logica dei giudici di seconde cure, nell’interesse di economia esterna mediante soluzione incapace di risollevare le sorti finanziarie. Non deve sfuggire anche l’infedeltà alle regole gestorie, poichè l’operazione tu conclusa nella violazione della norma statutaria (art. 17) che impediva all’amministratore la cessione.

La verifica della volontà illecita (segnalando che per la fattispecie non è richiesto l’animus nocendi, ma il solo dolo generico) viene ravvisata nella subitanea (a distanza di pochi mesi) richiesta di fallimento, a ridosso della convenzione, riprova del perfezionamento di un piano preordinato.

Riesce, quindi, inutile discettare sulla effettiva essenza del rapporto negoziale a cui le parti diedero vita, quando l’esito – consapevolmente perseguito, secondo la motivata opinione giudiziale – era quello di sottrarre beni e porzioni di patrimonio della società DGS: al contempo, non risponde al vero la circostanza affacciata dalla ricorrente per cui i beni rimasero nella disponibilità della società trovandosi – al contrario – in quella di BLAKSTONE Srl. Vi è espressa smentita al riguardo nel testo della pronuncia impugnata.

Dagli atti risulta, ancora, che la curatela valutò di intraprendere azione revocatoria per questo aspetto.

E’, invece, giustificata la censura avanzata in ragione del silenzio opposto dalla sentenza sulle ragioni difensive correlate alla pronuncia assolutoria disposta verso il figlio della ricorrente, la cui decisione fu prodotta in corso d’udienza di appello e sulla quale nulla è detto nella pronuncia impugnata.

Tuttavia, è possibile dedurre che, implicitamente, i giudici di seconde cure abbiano ritenuto infondate le censure difensive. U Collegio dissente, invero, dalle conclusioni della sentenza resa nei confronti del M., poichè essa argomenta su profili che non è dato riscontrare nel caso in esame, mentre essi – al contrario – si attagliano ai presupposti di fatto della decisione della Corte d’Appello qui impugnata. Ed, infatti, risulta che la curatela intese promuovere azione revocatoria e che i beni, nella vigenza della convenzione furono sostanzialmente indisponibili alla fallita società, la quale – senza ragionevole o dimostrata necessità – si accollò anche le spese relative alla manutenzione. Tutto ciò non consente di apprezzare la circostanza della mancata opzione del riscatto da parte della contro/parte poichè il delitto in esame è notoriamente reato di pericolo e trova collocazione nella messa a repentaglio, come nel caso in esame, delle ragioni dei creditori, a prescindere dall’effettivo successivo evento negoziale.

Il censurabile silenzio, quindi, sulla produzione difensiva perde di effettiva rilevanza, giustificandosi per l’ininfluenza dei dati così versati al processo in relazione alle conclusioni assunte dai giudici di appello.

Inammissibile è l’ultimo mezzo sia perchè nulla al riguardo fu dedotto con i motivi di appello, sia perchè la curatela non si costituì parte civile (trattasi all’evidenza di un erroneo trascinamento dai motivi di appello relativi alla posizione del M.).
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 27-04-2011, n. 1089 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La sig. L.F. in data 10.9.2009 ha presentato alla prefettura di Varese Ministero dell’Interno domanda di emersione ai sensi dell’art.1ter del decreto legge 78/2009, convertito con legge 102/2009, in relazione al lavoratore, M.M.P.E., odierno ricorrente.

Sul procedimento di emersione l’Amministrazione non risulta, ad oggi, avere adottato alcun provvedimento esplicito, nonostante la notifica di tre atti di diffida.

Pertanto il lavoratore ha proposto il presente ricorso contro il silenzio della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 117 del cod. proc. amm.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, chiedendo il rigetto del gravame.

Alla camera di consiglio del 21.4.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, visto che risulta pacificamente provata la presentazione dell’istanza di emersione, senza che la Prefettura abbia provveduto sulla stessa nel termine di legge cui all’art. 2, comma 3°, della legge 241/1990 (infatti, in mancanza di una norma specifica sulla durata del procedimento contenuta nell’art.1ter sopra citato, deve ritenersi applicabile la norma generale di "chiusura" di cui all’art. 2 della legge 241/1990).

L’Avvocatura dello Stato si è poi limitata ad una difesa di mero stile, senza nulla addurre in ordine alla eventuale conclusione del procedimento.

Per effetto dell’accoglimento del gravame, la Prefettura di Varese dovrà provvedere sulla domanda della ricorrente, adottando un provvedimento esplicito, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento a favore del ricorrente delle spese di causa, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.