Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-12-2011, n. 25752 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Venezia ha parzialmente accolto la domanda di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 proposta da S.M., ved. Z. e gli altri ricorrenti indicati in epigrafe in riferimento al giudizio promosso innanzi alla Corte dei conti – sez. giurisdizionale Veneto – con ricorso depositato il 30.11.1998 e definito il 14.11.2007, avente ad oggetto la richiesta di riliquidazione del trattamento pensionistico.

La Corte d’appello, fissato il termine di ragionevole durata del giudizio in anni tre, ha liquidato a ciascun ricorrente, a titolo di equa riparazione per il danno non patrimoniale, per il periodo eccedente detto termine (circa anni 6), Euro 500,00 per anno di ritardo, in considerazione del carattere "collettivo" del ricorso, quindi complessivi Euro 2.960,00, oltre le spese.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso gli attori formulando tre motivi.

P.M., G.F. e G.B. ricorrono quali eredi di G.G., deceduto nel (OMISSIS).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto difese. Nei termini di cui all’art. 378 c.p.c. il P.G. e le parti ricorrenti hanno depositato memoria.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con i primi due motivi di ricorso le parti ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che non sia stato applicato l’orientamento giurisprudenziale che prevede la liquidazione del danno in almeno Euro 1.000,00 per anno di ritardo.

Con il terzo motivo censurano la liquidazione delle spese.

3.- Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare e ribadire (Sez. 1, Ordinanza n. 23350 del 18 novembre 2010) che la presunzione di danno non patrimoniale notoriamente connessa a situazioni soggettive provocate da un giudizio durato troppo a lungo, la cui connotazione in termini di irragionevolezza è, potrebbe dirsi, ancor più marcata in presenza di domande palesemente infondate e, come tali, suscettibili di immediata risoluzione, non può essere superata, tra l’altro, dalla "circostanza che il ricorso amministrativo, inerente a rivendicazioni di categoria," sia "stato proposto da una pluralità di attori", considerato che "la proposizione di un ricorso in forma collettiva e indifferenziata non equivale certamente a trasferire sul "gruppo", come entità amorfa, e quindi a neutralizzare situazioni dì angoscia o patema d’animo riferibili specificamente a ciascun singolo consorte in lite" (Sez. 1, Sentenza n. 27610 del 2008). In proposito va ricordato che ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, purchè in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili" (Sez. U, Sentenza n. 1340 del 26/01/2004). Non appare ragionevole, per contro, il dimezzamento della misura dell’indennizzo per la sola caratteristica di ricorso "collettivo" della domanda proposta dal ricorrente. E’ assorbita la censura relativa alle spese.

Ravvisandosi le condizioni per la decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dovendosi quantificare il periodo di eccessiva durata del processo in 6 anni, tenuto conto dei criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti dalla CEDU e da questa Corte (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009), l’indennizzo va determinato nella misura di Euro 5.25C,00, con gli interessi dalla domanda.

Le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le tariffe vigenti ed i conseguenti criteri di computo costantemente adottati da questa Corte per cause similari. Spese distratte.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere a ciascuna parte ricorrente (pro- quota per P.M., G.F. e G. B., quali eredi di G.G.) la somma di Euro 5.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 1.570,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

e per il giudizio di legittimità, che determina per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 05-08-2011, n. 7025 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la nota depositata al fascicolo di causa il 9.5.2011, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuti sussistere motivi di compensazione per le spese processuali;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-07-2011) 25-08-2011, n. 32877

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.-. G.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 10-4-09, la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di cui all’art. 570 c.p..

Il ricorrente deduce:

– Vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contestato. Segnatamente la Corte di Appello non avrebbe tenuto conto delle condizioni di estrema indigenza in cui egli versava, dimostrate dalla documentazione prodotta. Inoltre si sarebbe errato nel ritenere che il suo inadempimento verso la moglie e le due figlie minori era iniziato nel marzo del 1999, in quanto era invece risultato (dalle dichiarazioni della parte civile e dai documenti depositati) che solo a partire dal 2003 esso G. non era stato più in grado di corrispondere il mantenimento alle figlie. Infine, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la sua difesa avrebbe dimostrato il carattere incolpevole dell’inadempimento.

– Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla commisurazione della pena e del risarcimento del danno.

2.-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.

Tutte le odierne censure sono, infatti, già state esaminate e respinte, con congrua motivazione dalla Corte di Appello di Venezia.

In particolare, nella sentenza impugnata si è chiarito che la allegazione dello stato di disoccupazione da parte del G. non era da sola sufficiente a far venir meno gli obblighi su di lui incombenti, in quanto egli era comunque tenuto ad adoperarsi per procurarsi un minimo di reddito ed adempiere alla sua obbligazione, tanto più che si trattava di persona ancora giovane, in buona salute ed abile al lavoro. D’altra parte l’imputato non aveva dato prova di essere per malattia o altro pregiudicato nella sua capacità lavorativa, sicchè non era in alcun modo giustificabile il mancato adempimento per un lunghissimo periodo di tempo da parte sua ai suoi obblighi nei confronti dei figli minori e della moglie.

La determinazione della pena entro i limiti edittali è facoltà discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità quando fondata su congrua e non manifestamente illogica motivazione. Nel caso di specie essa è stata motivata con riferimento alle gravissime modalità dei fatti e tale argomentazione non è stata contestata dall’imputato con alcuna censura pertinente. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha congruamente motivato tale esclusione, sottolineando la gravità dei fatti ascritti al prevenuto, commessi ai danni di due figlie minori e protrattisi per lungo arco di tempo.

3.-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille), determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1575

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Svolgimento del processo

La società contribuente propose ricorso avverso avviso di rettifica, notificato il 25.3.2004, di dichiarazione doganale resa il 22.3.1999, conseguente a processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, con il quale era stata contestata l’utilizzazione, ai fini dell’importazione di banane a tasso agevolato, di certificati "Agrim" ritenuti falsi alla luce delle risultanze di accertamenti in sede penale.

L’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale.

Respingendo altrettanti motivi di gravame, il giudice di appello:

negò la perenzione del potere di rettifica dell’Agenzia, prospettata in relazione all’intervenuta scadenza del termine triennale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 11, comma 5, sul presupposto che, in ipotesi di mancati pagamenti che trovino causa in comportamenti di rilevanza penale, il dies a quo del termine suddetto decorre, ai sensi dell’art. 221, par. 4, reg. C.e.e. 2913/1992 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, dalla data di definizione del procedimento penale;

negò il difetto di motivazione asseritamente inficiante l’avviso impugnato; riconobbe la responsabilità della società ricorrente per le violazioni contestate, posto che il ruolo dalla stessa incontrovertitamente assunto, di rappresentante a fini Iva della società importatrice, era, in concreto, per le obbiettive emergenze della documentazione prodotta in dogana, idoneo a renderla tale pure ai fini doganali; negò il difetto di prova sulla falsità dei certificati Agrim, ritenendo la falsità medesima idoneamente dimostrata da attestazione proveniente da competente Autorità di Stato estero.

Avverso tale sentenza, la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione in sei motivi.

L’Amministrazione delle Dogane ha resistito con controricorso, deducendo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, perchè notificato intempestivamente e presso la propria sede anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Con nota depositata il 19.12.2011, Adriafruit ha dichiarato la persistenza dell’interesse alla trattazione della causa, ai sensi e per gli effetti della L. n. 183 del 2011, art. 26, comma 1 (modificato dal D.L. n. 212 del 2011, art. 14, comma 1, lett. a).

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) – Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del ricorso.

Incidendo su sentenza depositata il 24.2.2006, il ricorso risulta, infatti, consegnato per la notifica a mezzo posta, l’11.4.2006, nel termine utile di un anno e quarantasei giorni, di cui al combinato disposto dall’art. 327 c.p.c., L. n. 742 del 1969, art. 1. Esso risulta, peraltro, correttamente notificato presso la sede dell’Agenzia delle Dogane, non essendo questa stata difesa dall’Avvocatura dello Stato in grado di appello ed atteso che, in rapporto alle agenzie fiscali (che non configurano organi dello Stato), il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato presenta, ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, carattere facoltativo e non obbligatorio.

2) Con il primo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5, dell’art. 221, par. 3, 4 reg. C.e.e. 2913/1992 e del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, nonchè vizio di motivazione – censura la decisione impugnata per non aver rilevato la perenzione del potere di rettifica dell’Agenzia, per intervenuta scadenza del termine triennale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 11, comma 5, essendo l’atto impositivo (riguardante operazione doganale risalente al 1999) stato notificato solo in data 25 marzo 2004.

In proposito, la società ricorrente sostiene, in particolare: che – benchè l’art. 221, par. 3 e 4, Reg. C.e.e. 2913/1992, in ipotesi di mancata determinazione del dazio a causa di atto perseguibile penalmente, rimetta alla facoltà degli ordinamenti nazionali la previsione di norma che differisca la decorrenza del termine triennale per la comunicazione al debitore ad un momento successivo a quello dell’insorgenza del debito doganale – nell’ordinamento italiano una siffatta previsione non sarebbe riscontrabile (con conseguente ineludibile generalizzata applicazione del termine secondo l’ordinaria decorrenza), giacchè il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, riguardando la perenzione del potere di riscossione e non quella del potere di rettifica, sarebbe connaturalmente inidoneo ad integrare la previsione di cui all’art. 221, par. 3 e 4, Reg. C.e.e.

2913/1992; che, in ogni caso, ai sensi del combinato disposto dall’art. 221, parr. 3 e 4, Reg. C.e.e. 2913/1992 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3, lo slittamento della decorrenza del termine per la comunicazione della rettifica al debitore, alla data di definitiva chiusura del procedimento penale, avrebbe luogo solo ove formale notizia criminis intervenisse nell’ambito dell’ordinario decorso del termine, circostanza questa che, nel caso di specie, non risulterebbe provata.

La doglianza è infondata.

Occorre invero, in primo luogo, rilevare che, secondo ampiamente consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte, l’Amministrazione doganale è tenuta al rispetto del particolare procedimento di revisione previsto dal D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 (e, in precedenza, di quello previsto dal poi abrogato D.P.R. n. 43 del 1973, art. 74) e dei corrispondenti termini di decadenza solo in ipotesi di attività di revisione in senso proprio (incidente, cioè, sulla qualificazione delle merci importate, in rapporto alle relative caratteristiche); non, invece, nelle ipotesi di rideterminazione o recupero del dazio causata da evenienze che, del tutto prescindendo dall’identificazione soggettiva ed oggettiva della merce nei suoi elementi fiscalmente rilevanti (quali, tra le altre, l’accertamento di falsificazioni o fatti penalmente perseguibili), non comportano alcuna ulteriore indagine sulla merce. In tale secondo caso, ai fini della rideterminazione del tributo, assume rilievo, con riguardo alla normativa nazionale, la procedura generale prevista dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 82, e segg., ed il corrispondente termine di prescrizione triennale (quinquennale, prima della novella di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 1) previsto dal successivo art. 84 (cfr. Cass. ord. 19549/09, 14522/08, 20733/06, 20361/06, 19196/06, 11406/96, 4892/94).

Da tale premessa, s’inferisce che, così come ritenuto dal giudice di appello, la fattispecie in rassegna è regolata dall’art. 221, par. 3 e 4 Reg. C.e.e. 2913/1992, Codice doganale comunitario (in vigore sino all’entrata in vigore del Reg. C.e. 450/2008, Codice doganale comunitario aggiornato) e dal D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84 (Testo unico leggi doganali), il cui comma 3 è stato dichiarato compatibile con la disciplina comunitaria da C.G., sentenza 17 giugno 2010, in causa C-75/09, Agra. Articoli che, in combinato disposto, sanciscono che l’azione per il recupero del dazio, che trovi origine in evenienze che prescindano dall’identificazione soggettiva ed oggettiva della merce, si prescrive nel termine di tre anni dall’irregolare introduzione della merce nel territorio doganale, salvo che si verta in tema di illecito che abbia rilevanza pure dal punto di vista penale, nel qual caso l’azione si prescrive nel termine di tre anni dalla data in cui la sentenza od il decreto pronunciati nel giudizio penale sono divenuti irrevocabili.

Ciò posto, deve, peraltro, convenirsi con la società contribuente che, discostandosi da precedente orientamento (per il quale, v.

(Cass. 11499/97, 7751/97), la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 9773/10, 22014/06 e 19193/06) venendo, così, ad individuare, nel combinato disposto dall’art. 221, parr. 3 e 4, reg.

C.e.e. 2913/1992 e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84, comma 3, la previsione di una causa di interruzione-sospensione dell’ordinario decorso del termine di prescrizione – è pervenuta all’affermazione del principio, secondo cui il termine triennale di prescrizione dell’azione di recupero a posteriori dei dazi all’importazione, nel caso in cui la mancata determinazione del dazio sia stata causata da comportamenti penalmente perseguibili, inizia a decorrere dalla data in cui il provvedimento che ha concluso il procedimento penale, ancorchè non esteso a tutti i debitori d’imposta, sia divenuto irrevocabile o definitivo; ma ciò soltanto se, entro il triennio dall’effettuazione dell’operazione doganale, sia intervenuta formale comunicazione della notitia criminis all’Autorità giudiziaria (in tal senso, esplicitamente, Cass. 22014/06 e 19193/06).

Tuttavia (in disparte la considerazione che, da C. Cost. 247/2011, specie punto 5.3, sembra emergere il criterio che la proroga dei termini di accertamento è legittima se, entro lo spirare del termine originario, emergano come obiettivamente riscontrabili gli elementi richiesti dall’art. 331 c.p.p., per l’insorgenza dell’obbligo di denunzia all’Autorità giudiziaria) il rilievo non giova alla società contribuente, giacchè, nella specie, l’evocata notitia criminis appare certamente collocabile nel triennio dall’effettuazione dell’operazione doganale.

Risalendo tale operazione al 1999, in tal senso milita, infatti, l’allegazione dell’Agenzia (cfr. controricorso p. 11), secondo cui procedimento penale per i fatti in oggetto (peraltro esteso all’allora legale rappresentante di Adriafruit) era stato radicato davanti al Tribunale di Catania già nel 2000 (R.g. 8474/00). Si tratta, infatti, di allegazione, che lo stesso ricorso della società contribuente (v. p. 13) rivela dedotta e documentalmente assistita dall’Agenzia già in primo grado e che, per converso, non risulta probatoriamente contraddetta dalla società contribuente o da essa specificamente contestata nè in questa sede di legittimità nè, con inevitabili ricadute anche sul piano dell’autosufficienza del ricorso in merito al dedotto vizio di motivazione, nei pregressi gradi di merito.

3) – Con il secondo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 5 bis, della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè vizio motivazionale – censura la decisione impugnata per aver negato il difetto di motivazione asseritamente inficiante l’avviso impugnato.

La doglianza va disattesa.

Al riguardo, deve, in primo luogo rilevarsi che, pur evocando violazione di legge e carenza di motivazione, il motivo pare, in realtà, rimettere inammissibilmente in discussione accertamento in fatto del giudice di merito, che – riscontrata l’enunciazione dei presupposti dell’accertamento (dichiarazione doganale, falsità dei certificati d’importazione all’uopo presentati, quale riferita dall’Autorità apparentemente emittente e riscontrata in sede penale) ha ritenuto idonei i contenuti motivazionali del contestato accertamento, con valutazioni che, ancorate alle risultanze processuali e in sè coerenti si sottraggono al sindacato di legittimità. Nell’ambito di tale giudizio, non è, infatti, conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, restando a questo riservate l’individuazione delle fonti del proprio convincimento e, all’uopo, la valutazione delle prove, il controllo della relativa attendibilità e concludenza nonchè la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Deve, inoltre, considerarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 19195/06) l’atto teso al recupero dei diritti doganali ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 81 e 82, è congruamente motivato con la sola indicazione della causale (nella specie idoneamente configurata dalla dedotta falsità dei certificati d’importazione utilizzati ai fini della dichiarazione e dal ruolo assunto dalla ricorrente nell’operazione doganale) e dell’ammontare della somma richiesta.

4) – Con il terzo motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 17, comma 2, e art. 1, par. 3, dir. 77/388/C.e.e. (come modificato dall’art. 1 dir. 2000/65/C.e.) nonchè dell’art. 4, n. 18, 5, 64, 201, 202 e 203 Reg. C.e.e. 2913/1992 (Cod. dog. corti.) e D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38 (T.U.L.D.) – censura la decisione impugnata per non aver negato la responsabilità della società ricorrente, per le contestate violazioni doganali, benchè essa rivestisse qualifica di rappresentante dell’importatrice a soli fini Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 17, comma 2.

La doglianza è infondata.

In proposito, va rilevato che questa Corte ha già reiteratamente precisato (cfr. Cass. 7261/09 e 13890/08, in relazione ad analoga controversia tra le medesime parti del presente giudizio) che il rappresentante fiscale a fini Iva D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 17, comma 2 – se, per tale ruolo, è elettivamente chiamato a rispondere, in solido con il rappresentato, limitatamente agli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in tema di Iva – ben può assumere, in concreto e in rapporto agli effetti ed agli obblighi scaturenti dalla dichiarazione doganale, anche qualità di soggetto passivo dell’obbligazione doganale. Ciò quale riflesso del fatto che, in forza della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 70, Iva all’importazione e diritti di confine (che sono di natura doganale) presentano, quanto a meccanismi applicativi, disciplina comune e, pur configurando tributi distinti e separatamente liquidati, sono resi oggetto di unico prelievo effettuato sulla bolletta doganale quale condizione per il rilascio della merce.

Occorre, invero, rilevare che, in materia doganale, obbligati al versamento dei dazi sono, non solo l’importatore (direttamente e/o quale soggetto per conto del quale è resa la dichiarazione) e, in via solidale, il di lui rappresentante indiretto, ma anche qualsiasi altro soggetto che, pur partecipando alle formalità doganali, non dichiari di agire, a tal riguardo, a nome o per conto di un terzo ovvero dichiari di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del relativo potere di rappresentanza; questi è considerato agire a suo nome e per proprio conto e, conseguentemente, risponde dell’obbligazione doganale quale sottoscrittore della dichiarazione o, comunque, "cooperante" al perfezionamento dell’operazione.

In aderenza alla specifica finalità della norma doganale tesa a salvaguardare l’interesse pubblicistico all’adempimento dell’obbligazione daziaria, l’art. 201, comma 3, Reg. C.e.e.

2913/1992 precisa, infatti, che, quando una dichiarazione è resa in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano od avrebbero dovuto essere a conoscenza della erroneità possono essere parimenti considerati debitori conformemente alle vigenti disposizioni doganali; e, in linea con la regolamentazione comunitaria, il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 38 (T.U.L.D.), vincola all’obbligazione doganale, generalizzatamente, tutti coloro comunque ingeritisi nell’operazione.

Se ne deve inferire che, in tale contesto normativo, chi, come Adriafruit, risulti incontrovertitamente affiancato al proprietario/destinatario delle merci nella dichiarazione doganale (seppur con l’indicazione di rappresentante fiscale), non può essere considerato estraneo alla conseguente responsabilità per i diritti daziari, atteso che, all’uopo, rileva anche la mera fattuale ingerenza nel perfezionamento dell’operazione d’importazione (la cui essenza l’Agenzia non è tenuta a vagliare, essendo onere dell’interessato contraddire probatoriamente) e che la responsabilità solidale ai fini dell’Iva all’importazione non vale ad escludere quella di profilo strettamente doganale, ben potendo, con questa, concorrere. Ciò, mentre la sentenza C.G. 21.12.2011, in causa C-499/10, citata dal ricorrente in sede di discussione orale, non appare conferente, riguardando regime di responsabilità non concernente rapporti doganali ed essendo, peraltro, concepita in termini di assoluta oggettività, senza alcuna facoltà di prova contraria.

5) – Con il quarto motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., art. 2699 c.c., art. 2700 c.c., L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè vizio motivazionale – censura la decisione impugnata per aver negato il difetto di prova sulla falsità dei certificati "Agrim".

La doglianza va disattesa.

I giudici del merito hanno ritenuto la falsità dei certificati "Agrim" di cui alla controversia in oggetto, in base al disconoscimento dell’Autorità spagnola, da cui essi apparentemente provengono, che ha perentoriamente affermato di non aver mai emesso i documenti medesimi.

La valutazione in fatto, aderente alle risultanze processuali e in sè coerente, non appare controvertibile se non con un sindacato in fatto non consentito in questa sede (cfr. Cass. 22901/05, 15693/04, 11936/03).

Con il quinto motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione dell’art. 229, par. 2 lett. b, Cod. Dog. Com. e dell’art. 28 reg. C.e.e. n. 3719/88 – censura la decisione impugnata per non aver ritenuto applicabile l’esimente di cui all’evocata disposizione del codice doganale.

La doglianza è inammissibile. Introduce, infatti, una questione "nuova", almeno in prospettiva di autosufficienza del ricorso, prospettando un tema di decisione che, nè dalla sentenza impugnata nè dal ricorso per cassazione, risulta proposto e trattato davanti al giudice del merito (v. Cass. 20518/08, 14590/05, 13979/05, 6656/04 5561/04).

Con il sesto motivo di ricorso, la società contribuente – deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 e dell’art. 102 c.p.c. – censura la decisione impugnata per non aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coobbligati al pagamento.

La doglianza è infondata, posto i rapporti intercorrenti tra Dogana ed i vari coobbligati al pagamento del dazio non sono legati da vincoli di inscindibilità. 6) – Alla stregua delle considerazioni che precedono – corretta nei termini sopra evidenziati la motivazione della sentenza impugnata – s’impone il rigetto del ricorso.

Per la soccombenza, la società contribuente va condannata alla refusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte: rigetta il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 10.100,00 (di cui Euro 10.000,00 per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

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