Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-12-2011, n. 27705 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-09-2011, n. 7468Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso regolarmente notificato e depositato la odierna ricorrente adisce la Sezione per il riconoscimento del diritto di accesso alla documentazione richiesta con istanza del 3 dicembre 2010 e conseguente ordine all’Amministrazione di disporre l’esibizione di detta documentazione.

La ricorrente deduce, in diritto, la violazione e/o errata applicazione della legge n. 241/1990 oltre all’eccesso di potere sotto varie forme.

Si costituiva in giudizio il Condominio controinteressato.

Alla camera di consiglio del 27 giugno 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita di essere accolto.

Come è noto, l’accesso cd. defensionale, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio (già pendente o da introdurre), ovvero nell’ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall’ordinamento atteso che, per espressa previsione normativa (art. 24, u.c., l. n. 241 del 1990), prevale su eventuali interessi contrapposti (in particolare sull’interesse alla riservatezza dei terzi, financo quando sono in gioco dati personali sensibili e, in alcuni casi, anche dati ultrasensibili).

Nel caso in esame, la richiesta proposta dalla ricorrente appare meritevole di accoglimento, posto che la documentazione indicata si riferisce, direttamente o indirettamente, alla corretta esecuzione dei lavori aventi ad oggetto il Condominio controinteressato ed è ostensibile all’interessato, nella misura in cui si trovi tuttora in possesso della Amministrazione; infatti la ricorrente potrebbe trarre dalla acquisizione elementi utili alla sua difesa, nel che sussiste il suo interesse, attuale e concreto, ad entrarne in possesso.

A tale ultimo riguardo non può non osservarsi – ribadendo principi ormai pacifici (cfr., tra le tante, CdS, IV, 14 aprile 2010, n. 2093) che la tutela del diritto di accesso, come previsto dall’art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990 (come modificata dalla legge n. 69 del 2009), è connessa al perseguimento di rilevanti finalità di pubblico interesse, espressive di un "principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza"; che tale diritto è collegato a una riforma di fondo dell’Amministrazione, ispirata ai principi di democrazia partecipativa, della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa (desumibili dall’art. 97 della Costituzione), che si inserisce a livello comunitario nel più generale diritto all’informazione dei cittadini rispetto all’organizzazione e alla attività soggettivamente amministrativa (Cons. St., Ad. Plen., 18 aprile 2006, n. 6), quale strumento di prevenzione e contrasto sociale ad abusi ed illegalità degli apparati pubblici latamente intesi; che tenuto conto della consistenza del principio di trasparenza, l’esigenza di tutela della altrui riservatezza appare in linea di principio tendenzialmente recessiva e non può impedire l’accesso ove essa non sia correlata a dati sensibili in senso stretto; che infatti l’art. 24, comma 2, lett. d), della legge n. 241 del 1990 e l’art. 11 del d.p.r.. n. 184 del 2006, pur contemplando la tutela della riservatezza dei terzi, prevedono espressamente che non possono essere sottratti all’accesso i documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 marzo 2009, n. 1455).

Alla stregua delle svolte considerazioni non può quindi dubitarsi che la ricorrente abbia una posizione qualificata ad avere conoscenza della documentazione richiesta.

Il ricorso va quindi accolto e per l’effetto va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente copia di tutti gli atti richiesti con istanza del 3 dicembre 2010.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone che l’Amministrazione resistente consenta l’accesso agli atti richiesti dalla ricorrente.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che vengono liquidate in complessive euro 1.500,00 (millecinquecento/00),oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-06-2011) 26-09-2011, n. 34727 Responsabilità penale

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Svolgimento del processo

M.V. veniva condannato dal Tribunale di Ravenna alla pena di giustizia perchè ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose riportate dalla lavoratrice F.R. il (OMISSIS) all’interno della ditta Fruttagel s.p.a. per conto della quale l’imputato aveva delega nello specifico settore antinfortunistico. Al M. l’addebito era stato contestato secondo la seguente formulazione: F.R. si trovava all’interno dei locali della ditta Fruttagel s.p.a. tra alcune file di cassoni in plastica contenenti frutta e stava raccogliendo i talloncini indicanti la provenienza della frutta stessa, allorquando il collega di lavoro C.M., operaio esterno facente parte della Cooperativa Facchini Romagna che aveva l’appalto per questi tipi di lavori, alla guida di un muletto, non si era avveduto della sua presenza e nel movimentare alcuni cassoni aveva schiacciato la F. tra due file cagionandole lesioni personali (fatto avvenuto In (OMISSIS)). All’imputato erano stati contestati profili non solo di colpa generica ma anche specifica, vale a dire la violazione della D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5, lett. e), per avere omesso di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed in particolare per aver omesso di prendere misure affinchè soltanto i lavoratori che avevano ricevuto adeguate istruzioni potessero accedere alle zone che li esponevano ad un rischio grave e specifico. A seguito di gravame ritualmente proposto nell’interesse dell’imputato, la Corte d’Appello di Bologna confermava l’impugnata decisione e, per la parte che in questa sede rileva, dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: 1) l’infortunio occorso alla lavoratrice F. andava inquadrato in una fase di lavoro particolare – rispetto al complessivo ciclo produttivo Fruttagel – costituita dal distacco dei cartellini di provenienza dalle casse della frutta nel periodo stagionale di raccolta, fase che poteva essere descritta come segue: le grandi casse o box venivano suddivise in blocchi creandosi delle file tra le quali era lasciato uno spazio di circa 50 cm.; il dipendente (nella specie, la F.) passava in detto spazio e staccava i cartellini (indicanti ad es. la provenienza da agricoltura biologica); quando aveva finito di staccare i cartellini, l’addetto della ditta Fruttagel li andava a riporre sopra un tavolino; il carrellista (che nella zona interessata poteva muoversi con una certa libertà) doveva procedere a spingere in avanti i blocchi di casse solo dopo che il lavoratore si fosse allontanato dalla zona, ed aveva la possibilità di vedere se il lavoratore si fosse collocato all’esterno di essa e in specie se fosse presente all’altezza del tavolino: usualmente annunciava con il clacson il suo intervento, cosa che consentiva al lavoratore di allontanarsi; 2) nella concreta fattispecie il clacson non era stato azionato e la F., mentre era tra le file, si era sentita stritolare in mezzo ai box che erano stati movimentati dal carrellista e aveva subito la frattura di 4 costole; 3) nel piano di coordinamento ali. A risalente nel tempo al 1997, citato dalla difesa a p. 10 dell’atto di impugnazione (cfr. produzione difesa ud.

14.4.08), non era stato indicato il rischio collegato alla specifica fase di lavoro richiedente il distacco dei cartellini durante il periodo della raccolta della frutta; il rischio considerato in quel documento era infatti solo quello della generica fase di "investimento da parte dei mezzi di trasporto e carrelli elevatori" in correlazione all’attività di "transito del personale di servizio e manutenzione" (oltre che di "passaggio pedonale verso i reparti di lavori e il locale mensa") comune ai vari ambienti aziendali e fasi di lavoro; 4) solo dopo l’incidente "de quo" erano state apportate modifiche ad una tecnica di lavorazione tutt’altro che efficiente dal punto di vista della prevenzione infortuni; era stato infatti appositamente mutato il "Manuale per i carrellisti" predisposto da Fruttagel, non per un mero "scrupolo", ma per l’importanza che quella fase di lavoro formalmente appaltata all’esterno aveva nel ciclo produttivo interno della committente e per il significato che quel Manuale assumeva come chiara dimostrazione di ingerenza concreta nell’organizzazione dell’attività dell’appaltatore; il concetto nuovo – e non presente al momento dell’incidente capitato alla F. che si era trovata a lavorare in mezzo tra le pile delle casse, potendo i cartellini essere messi su qualsiasi lato delle stesse – fu che i blocchi andavano "stivati" in modo che i cartellini si potessero staccare agendo di lato e non di fronte rispetto al movimento in avvicinamento del carrello; inoltre era stato prescritto al carrellista di vedere gli altri componenti della squadra prima di compiere ogni manovra (esemplificativamente, proprio nel caso di spostamento/compattamento dei box della frutta); ancora, era stato vietato che il carrello fosse usato per spingere (come aveva ricevuto consegna di fare il C., che tra l’altro, come da sua dichiarazione non smentita da altri elementi di prova, era la prima volta che lavorava con il carrello in quella ditta, pur conoscendola) invece che per sollevare secondo la sua funzione propria; era in atti la comunicazione da parte della Fruttagel alla Ausl competente (in data 2.11.04) sulle modifiche adottate e sulla formazione in proposito ricevuta dal responsabile della movimentazione frutta M. e da due altri addetti;

5) appariva dunque evidente il salto di qualità rispetto al sistema precedente che, da un lato, creava un rischio sistematico (non considerandolo specificamente nei documenti di analisi trasmessi all’appaltatore) per i lavoratori della Fruttagel chiamati a staccare i cartellini in mezzo alle file delle casse, in una posizione che neutralizzava la visibilità degli indumenti o la buona illuminazione della zona; d’altro lato, affidava la prevenzione degli infortuni dei propri lavoratori solo all’attenzione del carrellista della ditta esterna, al suono del clacson (che oltre tutto poteva non essere percepito in un ambiente di lavoro rumoroso, come ricordato nel suo esame dallo stesso teste M.) ed all’eventualità che i lavoratori fossero presenti vicino al tavolino, che non era una vera e propria "postazione di lavoro", ma solo un posto dove gli addetti potevano essere presenti nel momento in cui riponevano i cartellini;

6) in altri termini, mancava, al momento in cui si era verificato l’infortunio in danno della F. – e non perchè fosse imprevedibile quello che era successo alla F. stessa o che uno dei vari carrellisti presenti omettesse di azionare imprudentemente il clacson – un effettivo ed efficiente sistema di lavoro di gruppo tra chi operava in movimento con i carrelli e il personale che stava a terra; mancava, ancor prima, un’organizzazione della specifica fase di lavoro che eliminasse per i lavoratori della Fruttagel un rischio inutile, ovvero quello di staccare i cartellini in mezzo alle casse, e non di lato, venendo esposti agli effetti di una movimentazione scorretta; 7) tali carenze, incidenti sui lavoratori della ditta committente, ricadevano necessariamente sotto la responsabilità di chi doveva provvedere in tal senso, anche nei rapporti con la ditta appaltatrice, al fine di tutelare i propri dipendenti e prevenirne gli infortuni; 8) risultavano pertanto infondati gli argomenti relativi alla pretesa mancanza di una posizione di garanzia da parte del M., svolti tra l’altro con riferimenti giurisprudenziali non pertinenti al caso concreto; 9) parimenti era da escludere che nel pericoloso sistema di lavoro antecedente l’infortunio la condotta del carrellista potesse costituire un fattore eccezionale e tanto abnorme da interrompere addirittura il nesso causale; peraltro, il principio basilare ispiratore della normativa antinfortunistica è proprio quello di richiedere un’attenta analisi dei rischi e di considerare eventuali disattenzioni dei lavoratori. Ricorre per cassazione il M., tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sull’asserito rilievo che l’infortunio sarebbe da attribuire alla condotta anomala del carrellista, essendo emerso che costui non aveva azionato il clacson del carrello ed era alla sua prima esperienza per quel tipo di lavoro; con generica ed assertiva formulazione, il ricorrente prospetta altresì la impossibilità da parte sua di qualsiasi intervento – nè preventivo nè di generico dettato di norme di sicurezza – su una ditta esterna (pag. 5 del ricorso).

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perchè basato su doglianze che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell’appello, e pur se dedotte sotto gli asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale, tendono per lo più ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. Un. N.6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074), o – a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 – da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame"; il che vuoi dire – quanto al vizio di manifesta illogicità – per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che (iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico:

ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite di eguale crisma di logicità.

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali – quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni – forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti l’infortunio oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (dinamica dell’infortunio, condotta della F. e del manovratore del carrello, nesso causale, rapporti tra committente ed appaltatore e relativi obblighi di garanzia) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la violazione di legge contestata all’imputato nella sua veste di responsabile della Direzione di Produzione della ditta FRUTTAGEL con delega per l’infortunistica. Con le dedotte doglianze il ricorrente, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non ha fatto altro, dunque, che riproporre in questa sede – attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di merito – tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale. Al riguardo – e con riferimento alla condotta del carrellista C., prospettata dal ricorrente quale causa dell’infortunio in questione – è sufficiente ricordare il consolidato orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme (Sez. 4, Sentenza n. 40164 del 03/06/2004 Ud. – dep. 13/10/2004 – Rv. 229564, imp. Giustiniani); orbene, nel caso di specie non può certo definirsi abnorme il comportamento del carrellista, e tanto meno quello della F. infortunatasi, giacchè deve definirsi imprudente la condotta del lavoratore che sia stata posta in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. – dep. 04/07/2007 – Rv. 236991). Se è vero, poi, che destinatari delle norme di prevenzione, contro gli infortuni sul lavoro, sono, non solo i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, ma anche gli stessi operai, giova ricordare, tuttavia, che l’inosservanza di dette norme da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti ha valore assorbente rispetto al comportamento dell’operaio, la cui condotta può assumere rilevanza ai fini penalistici solo dopo che da parte dei soggetti obbligati siano adempiute le prescrizioni di loro competenza (cfr. Sez. 4,n. 10121 del 23/01/2007 Ud. – dep. 09/03/2007 – Rv. 236109 imp.: Masi e altro). E sono del tutto palesi i gravi inadempimenti del ricorrente in punto di prevenzione antinfortunistica, tant’è che, come evidenziato nella decisione impugnata, "….dopo l’incidente furono fatte modifiche ad una tecnica di lavorazione tutt’altro che efficiente dal punto di vista della prevenzione infortuni" (pag. 2 della sentenza); "Mancava… fino ad allora, e non perchè fosse imprevedibile quello che era successo alla F. o che uno dei vari carrellisti presenti omettesse di azionare imprudentemente il clacson, un effettivo ed efficiente sistema di lavoro di gruppo tra chi operava in movimento con i carrelli ed il personale che stava a terra.";…."Queste carenze, incidenti sui lavoratori della ditta committente, ricadevano necessariamente sotto la responsabilità di chi doveva provvedere in tal senso, anche nei rapporti con la ditta appaltatrice, al fine di tutelare i propri dipendenti e prevenirne gli infortuni" (pag. 3).

In tema di cooperazione tra committente ed appaltatore qualora, per la natura e le caratteristiche dell’attività commissionata, questa non si possa svolgere in una zona o in un settore separato, il committente, il quale è "ex lege" il coordinatore di questa cooperazione, deve essere in grado di rendersi conto dell’insufficiente contributo tecnico dell’appaltatore e cooperare perchè, di fatto, le condizioni di lavoro siano sicure, con la conseguenza che, verificatosi un sinistro, l’eventualmente inadeguato apprestamento delle misure precauzionali, non può non essere ascritto ad entrambi, essendo entrambi garanti, destinatari dell’obbligo di predisporre sicure condizioni di lavoro. Dunque, posto che la ditta del M. rivestiva nei confronti della ditta alle cui dipendenze lavorava il carrellista il ruolo di appaltante, risulta manifestamente infondata la protesta difensiva del ricorrente, anche alla luce del seguente, condivisibile, principio di diritto enunciato da questa Corte: "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, nel prevedere l’obbligo del datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatici ed ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici, e nel prevedere altresì l’obbligo per i datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e di protezione dei lavoratori dai rischi di incidenti connessi all’attività oggetto dell’appalto, determina a carico del datore di lavoro medesimo una posizione di garanzia e di controllo dell’integrità fisica anche del lavoratore dipendente dell’appaltatore" (Sez. 4, n. 45068/04, imp. Aloi, RV. 230279; conf.

Sez. 4, n. 13917 del 17/01/2008 Ud.-dep. 03/04/2008-Rv. 239591) La inammissibilità del ricorso – per la genericità e/o manifesta infondatezza delle dedotte censure come sopra evidenziato – comporta la impossibilità di rilevare la prescrizione del reato (cfr. Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca) maturatasi alla data del 14 febbraio 2011.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 08-11-2011, n. 8586 Sospensione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la determinazione dirigenziale rep. n. 952 del 10 giugno 2011 la U.O.T. del Municipio XVI di Roma Capitale ha ingiunto ai ricorrenti l’immediata sospensione dei lavori edilizi (nella fattispecie il cambio di destinazione d’uso da casa/albergo a residenziale).

Con la successiva determinazione dirigenziale n. 1097 del 6 luglio 2011 è stata ingiunta la rimozione o demolizione entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di tutte le opere abusivamente realizzate (nella fattispecie il cambio di destinazione d’uso da casa/albergo a residenziale).

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1) Violazione ed errata applicazione artt. 14 e 16 LR Lazio 15/08; eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti e della insufficienza della istruttoria; (si sostiene che, sin dalla costruzione dell’intero complesso immobiliare ad opera della società Odisseo 1969 SRL tutte le unità abitative, ivi compresa quella attualmente di proprietà dei Signori R., sono state accatastate nella categoria A/2; dunque, i ricorrenti non avevano e non hanno alcun obbligo giuridico di dover richiedere un titolo abilitativo, come previsto dal combinato disposto degli artt. 14 e 16 LR Lazio n. 15/2008, poiché mai nessuna opera di ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione d’uso hanno mai posto in essere);

2) Violazione di legge nell’applicazione degli artt. 14 e 16 LR Lazio 15/08: eccesso di potere sotto i profilo della illogicità e contraddittorietà della motivazione; (si insiste nel precisare che l’immobile risulta essere accatastato nella categoria A/2 sin dalla costruzione dell’intero fabbricato);

3) Violazione di legge nell’applicazione dell’art. 14 LR Lazio 15/08; eccesso di potere sotto altro profilo di illogicità e o contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere sotto il profilo dell’assoluta carenza di presupposti, sviamento di potere dalla giusta causa; (si lamenta che gli atti impugnati sono stati notificati ad oltre 35 anni dall’accatastamento dell’immobile quale A/2 e comunque ad oltre 30 anni dall’acquisto dell’unità immobiliare da parte della dante causa degli odierni proprietari);

4) Violazione di legge in relazione al disposto dell’art. 14, 3, LR Lazio 15/08; eccesso di potere, decorrenza del termine (si sostiene che è violato l’art. 14, 3, LR Lazio 15/08; in proposito, la prima determinazione dirigenziale è stata adottata in data 10.6.2011 e da questa data decorre il termine di legge entro cui la PA deve adottare e notificare il provvedimento sanzionatorio definitivo; nella specie, la seconda determinazione dirigenziale è stata notificata ai ricorrenti in data 23.8.2011 e 20.9.2011, ben oltre il termine statuito dal Legislatore).

In data 31.10.2011 si è costituito il Comune resistente.

Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.

Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.

In particolare, si osserva che:

a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, la PA ha correttamente agito e motivato gli atti impugnati;

b). in particolare, il Comune resistente che ha precisato che: "il Residence Aurelia Antica Suites & Apartments è un compendio immobiliare sito al numero civico 425 di via Aurelia Antica composto da numerose unità immobiliari, oltre a servizi quali piscina, campi da tennis, reception. La struttura in origine era stata concessionata come residence pertanto inserita nella categoria D del catasto comunale.

Successivamente l’Amministrazione capitolina a seguito di numerosi esposti da parte di alcuni condomini del residence, svolgeva una serie di verifiche e controlli all’interno della struttura.

Nel compiere gli accertamenti il XVI Gruppo di PM riscontrava che molti locali del residence avevano subito, in modo abusivo, una trasformazione della destinazione d’uso da D2 ad A2 in violazione non solo della normativa edilizia vigente ma anche degli obblighi assunti dalla proprietà nei confronti di Roma Capitale.

In particolare, in esito a un sopralluogo effettuato in data 3.5.2010, veniva accertato il cambio di destinazione d’uso da casaalbergo a residenziale di ben 71 unità immobiliari, tra cui quella dell’odierno ricorrente sita all’interno n. 229, piano 2°, dello stabile di Via Aurelia 425";

c). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) delle ragioni sottese al procedimento e dell’iter logico seguito dalla stessa;

d). peraltro, la censura di difetto di motivazione degli impugnati provvedimenti, emessi a notevole distanza di tempo dalla realizzazione degli abusi, senza alcuna valutazione dell’affidamento ingenerato è pure infondata alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale.

Infatti, l’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (C.d.S., sez. IV, 1° ottobre 2007, n. 5049; 10 dicembre 2007, n. 6344; 31 agosto 2010, n. 3955; sez. V, 7 settembre 2009, n. 5229).

e). in ultimo, il termine richiamato dai ricorrenti si configura pacificamente ordinatorio e non perentorio.

La giurisprudenza ha stabilito che il termine (previsto dall’art. 4, l. n. 47 del 1985) entro cui il Comune – dopo l’emissione dell’ordinanza di sospensione dei lavori abusivi – deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l’abuso edilizio accertato, designa solo il termine della legale durata del provvedimento di sospensione dei lavori, trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia; la scadenza di detto termine, tuttavia, non priva il Comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia perpetrata, pur dopo il decorso del termine. Da ciò consegue che l’avvenuto decorso di tale termine senza ancora l’adozione dei provvedimenti definitivi enunciati dal citato art. 4 non rende illegittimo né l’ordine di sospensione dei lavori già emesso, né il successivo definitivo provvedimento repressivo dell’abuso che sia stato emanato pur dopo la scadenza dello stesso termine (cfr., T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 febbraio 2007, n. 998).

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.