Espressione francese con cui si indica il codice civile elaborato nella Francia post-rivoluzionaria ed ancora oggi in vigore, nonostante numerosissime modifiche.
Obiettivo primario del (—) fu quello di procedere ad una unificazione di tutte le leggi civili preesistenti [vedi Codificazione] e di sancire definitivamene le conquiste fatte con la Rivoluzione francese [vedi]
Pubblicato con L. 30 ventoso anno XII (21 marzo 1804), entrò in vigore nel 1806 e nel 1807 fu chiamato (—). Dai redattori fu diviso in tre libri: il primo dedicato alle persone, il secondo relativo ai diritti reali e il terzo ai modi di acquisto della proprietà.
L’intero materiale del (—) venne tratto dalle consuetudini [vedi Consuetudine] locali, dal diritto comune [vedi], dalle ordinanze regie, dalla giurisprudenza dei parlamenti, dalla dottrina dei giureconsulti.
Il testo legislativo risulta permeato dallo spirito del liberalismo individualistico, ravvisabile soprattutto nella disciplina della proprietà, considerata come il diritto di godere e disporre dei beni nella maniera più assoluta. Tale diritto, inoltre, viene concepito in una visione unitaria, nel senso che viene attribui-to ad un unico e indeterminato soggetto, individuabile in colui che sfrutta il bene direttamente.
Altro settore del diritto ampiamente disciplinato dal (—) è quello delle obbligazioni, improntato alla libera iniziativa dei privati. Il contratto assume, dunque, forza di legge tra le parti e si perfeziona con la prestazione del consenso.
Nell’ambito del diritto di famiglia, il divorzio trova una propria collocazione, ma viene disincentivato attraverso l’imposizione di numerose condizioni e di rigide procedure; ai figli naturali viene accordata una tutela di sfavore, rispetto ai figli legittimi e con riguardo alla successione ereditaria.
Restavano esclusi dalla disciplina del (—) il diritto commerciale, il diritto del lavoro, i diritti sui beni incorporali ed il diritto agrario
Categoria: Glossario
Codice penale del 1889
Detto anche Codice Zanardelli, dal nome dell’allora ministro della giustizia. Fu emanato con R.D. 30 giugno 1889 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1890. Con esso si chiuse il processo di codificazione [vedi] realizzatosi nel corso del Risorgimento e fu raggiunto l’obiettivo di unificare tutta la legislazione penale. Il lungo e complesso iter legislativo ha visto succedersi sei progetti di codificazione, dal 1864 al 1887, anno in cui il ministro guardasigilli Zanardelli presentò un’ultimo progetto, accompagnato da una relazione in cui si dava conto del fondamento e dei principi ispiratori dell’emanando codice penale. Il progetto Zanardelli sintetizzò brillantemente le numerose elaborazioni dottrinarie del periodo liberale. Punti qualificanti del (—) sono i seguenti: la soppressione della pena di morte, sostituita con l’ergastolo; alla preesistente tripartizione comprensiva anche dei cd. crimini, intesi come violazioni più gravi, si sostituì una bipartizione che abbracciava solo i delitti e le contravvenzioni, lasciando peraltro fuori i reati commessi a mezzo stampa, in omaggio all’ideologia liberale nettamente contraria a configurare reati d’opinione. Alla stessa ideologia, peraltro, si ispira il sistema delle pene previste in limiti minimi e massimi, al fine di consentire al giudice un certo margine di discrezionalità nella determinazione della pena, destinata non più a sanzionare in via retributiva il fatto commesso ma a consentire la rieducazione del condannato.
Il (—) si pose in stretta continuità rispetto ai codici sardo del 1859 e napoleonico [vedi Code pénal del 1810] in merito al sistema di valori ritenuti meritevoli di tutela penale. Si può, altresì rilevare un analogo rigore sanzionatorio, per l’ispirazione liberale del codice, a tutela dell’individuo contro ogni limitazione di libertà.
Critiche al (—) sono state mosse per la particolare severità dei reati contro l’indipendenza e la sovranità dello Stato, rigore peraltro giustificato nell’Italia uscita dal Risorgimento, ancora preoccupata di potenziali minacce contro la sua unità e indipendenza appena conquistate.
Il (—) risulta costituito da 498 articoli, distribuiti in tre libri dedicati rispettivamente ai reati e alle pene in generale; ai delitti in specie; alle contravvenzioni in specie.
Tra le numerose leggi complementari al (—) possono ricordarsi la L. 14 luglio 1889 sulla riforma penitenziaria e la L. 26 dicembre 1920 sulle contravvenzioni per porto d’armi
Commemoriali
[libri]
Registri che raccoglievano atti e documenti della Repubblica di Venezia, risalenti sino alla fine del secolo XIII, di particolare interesse politico ed amministrativo e di estrema utilità per la rivendicazione dei diritti dello Stato veneto.
L’ideazione dei (—) fu opera dell’archivista Riccardo da Rovereto e la loro pubblicazione ebbe inizio nel 1876
Concilio di Basilea
XVII concilio ecumenico [vedi], tenutosi a Basilea (Svizzera settentrionale) dal 14 dicembre 1431 al 25 aprile 1449. Espresse una generale volontà di subordinare l’autorità del pontefice alle decisioni del concilio. Immediatamente sciolto da papa Eugenio IV (1431-1447), si riunì nuovamente due mesi dopo.
L’emersione di ulteriori proposte limitatrici delle prerogative pontificie determinò la rottura con Roma. A Eugenio IV che ne ordinò il trasferimento a Ferrara (1438) il (—) reagì dichiarandolo deposto ed eleggendo antipapa Amedeo VIII di Savoia col nome di Felice V. Il papa romano, tuttavia, ebbe l’adesione dei prelati e l’appoggio della corona d’Aragona e dei prìncipi tedeschi, che ottennero la pronuncia del bando imperiale contro il (—).
Nel 1448 il nuovo pontefice romano Niccolò V (1447-1455), tuttavia, sciolse le riserve contro di esso e il (—) si concluse l’anno successivo con l’emanazione, tra l’altro, di decreti a favore della chiesa francese