Supremo magistrato nell’antica Roma repubblicana; primo magistrato nel comune medievale [vedi] e pubblico ufficiale svolgente particolari funzioni all’estero nell’età moderna.
• (—) nella Roma antica
I consules erano due, eletti nei comizi centuriati dapprima solo dai patrizi ed in seguito (367 a.C.) anche dai plebei. Duravano in carica un anno ed avevano per insegne dodici fasci di verghe, con in mezzo la scure, che in tempo di guerra venivano portati dai littori. I due consules erano eponimi, e cioè l’anno veniva indicato nei calendari ufficiali coi loro nomi.
Le competenze inerenti a tale suprema magistratura erano numerose. Innanzitutto, i consoli avevano il comando militare dell’esercito (imperium militiae). Detto comando si estrinsecava innanzitutto nella gestione delle operazioni belliche (sotto l’egida del controllo senatoriale), nel compimento delle operazioni di leva e nella nomina degli ufficiali; in secondo luogo esercitavano il potere di polizia nel territorio cittadino (imperium dòmi). Detto potere, non comprendente la sfera giurisdizionale, includeva tutte le competenze non devolute ai magistrati inferiori, ossia la esecuzione (coercitio) delle pene capitali e delle sanzioni minori, nonché ampi poteri amministrativi; in terzo luogo, ai consoli spettava il potere di convocare i comizi e di riunire il senato (ius agendi cum populo et cum pàtribus).
I consules esercitavano il potere in forma collegiale ed erano dotati di identici poteri: ciascuno di essi poteva, dunque, esercitare il potere nella sua interezza, salvo il veto dell’altro. Nell’ipotesi che uno di essi abbandonasse l’incarico prima dell’anno, si procedeva alla nomina di un consul suffectus.
L’istituzione consolare, anche se formalmente conservata, fu soggetta ad un processo di involuzione in epoca imperiale, risultando di fatto ridotta al rango di carica priva di poteri sostanziali, e quindi meramente simbolica.
• (—) nei comuni medievali
Nel Medioevo il (—) era un magistrato mercantile e la sua origine risale alla prima fase evolutiva del comune [vedi Comune medievale]. Egli appare per la prima volta a capo della unione delle vari classi sociali, scelto tra i valvassori [vedi Valvassore], i mercanti, i borghesi e gli artigiani. Numerosi documenti risalenti all’ultimo ventennio del secolo XI dimostrano che tale magistratura si era estesa rapidamente in tutte le città italiane: a Lucca e a Pisa tra il 1081 e il 1085, a Pavia nel 1084, a Milano nel 1085, ad Asti nel 1095 e a Genova nel 1098. Probabilmente, l’origine medievale del (—) è da ravvisarsi in un atto solenne rilasciato nel 1081 da Enrico IV di Franconia [vedi], in cui l’imperatore concedeva alla città di Pisa il privilegio di fare approvare i rappresentanti imperiali, da lui nominati quale marchese di Toscana, da dodici uomini eletti spontaneamente dall’assemblea del popolo, riunita al suono della campana. Tale atto non parla di consoli, ma un successivo documento pisano definisce consoli i dodici capi della città e tale titolo è ripetuto in tutti i documenti successivi.
I consoli erano in numero variabile da due a dodici, duravano in carica un anno (non erano rieleggibili) e venivano eletti dal parlamento cittadino. L’accesso al consolato non era precluso ad alcun ceto, ma nella prassi tale carica venne prevalentemente ricoperta da nobili e da esponenti dell’alta borghesia. Popolo e consoli erano legati tra loro da un giuramento di fedeltà reciproco (sacramentum promissio).
Compiti dei consoli erano la rappresentanza della città in occasione della stipulazione di trattati politici e negoziali, la presidenza dei tribunali, il comando dell’esercito, l’amministrazione delle finanze e la cura delle opere pubbliche.
La figura del (—) scomparve nel corso del secolo XIII quando, in seguito a vicende interne al comune venne posto a capo di questo il podestà [vedi].
• (—) negli Stati moderni
Attualmente il (—) è un organo individuale (burocratico o onororario) dello Stato distaccato all’estero, cui sono affidate le relazioni consolari. Svolge funzioni di natura interna e prevalentemente amministrativa, a differenza degli agenti diplomatici, investiti, invece, di funzioni di carattere internazionale e di rappresentanza politica.
Le relazioni consolari, che si instaurano solo dopo un accordo internazionale (convenzione consolare) necessitano, per il loro stabilimento, di una procedura di gradimento che si apre con la presentazione delle lettere patenti da parte del (—), cui lo Stato ricevente concede una specifica autorizzazione di natura discrezionale, sottoposta ad un particolare regime di pubblicità.
Il (—), che può trattare con le autorità locali qualsiasi questione riguardante soprattutto i propri concittadini (cd. attività localizzata), se non è diversamente disposto da convenzioni particolari, gode di un’immunità funzionale, nel senso che, solo quando è nell’esercizio delle proprie funzioni, può invocare la protezione delle immunità diplomatiche.
Categoria: Glossario
Controriforma
Vasto movimento riformatore dispiegato dalla Chiesa cattolica nella seconda metà del secolo XVI.
La (—) fu finalizzata ad arginare il diffondersi della Riforma protestante [vedi] e a riavvicinare alla Chiesa apostolica le popolazioni che se ne erano allontanate, confermando in modo definitivo i dogmi cattolici ricusati dai riformatori e volgendo ad una purificazione dei costumi del clero.
Tale restaurazione fu opera soprattutto del Concilio di Trento [vedi], che accentuò l’aspetto gerarchico della Chiesa, il centralismo papale e l’omogeneità liturgica e disciplinare.
Altre espressioni ecclesiastiche del movimento di reazione determinato dalla (—) furono la creazione di Ordini religiosi sostenuti da un rigoroso senso di disciplina e da una ardente volontà di proselitismo: Gesuiti [vedi], Barnabiti, Scolopi, Somaschi, nonché l’estensione dei poteri del Tribunale dell’Inquisizione [vedi Inquisizione], la pubblicazione di un Indice ufficiale dei libri proibiti [vedi Indice dei libri proibiti] (1564), la creazione della Congregazione dell’Indice (1571) e del Sant’Uffizio (1588
Costituzioni egidiane
Raccolta completa e organica della legislazione vigente negli Stati della Chiesa. Trattasi di un codice diviso in sei libri, pubblicato nel 1357 dal cardinale spagnolo Egidio Alvarez Carrillo de Albornoz (1310-1367), su incarico del pontefice Innocenzo VI (1352-1362).
Tale codice era intitolato Constitutiones o Liber Constitutionum Sanctae matris Ecclesiae, conosciuto anche come Constitutiones Marchiae Anconitanae. Esso, utilizzando la legislazione precedente, poneva ordine all’enorme materiale a disposizione, eliminando il superfluo e le norme obsolete. Inoltre, veniva abrogata ogni altra norma non ricompresa nella compilazione, con la conseguenza che le (—) costituivano l’unico diritto generale vigente.
A partire dalla fine del secolo XIV si aggiunsero molte altre leggi al testo delle (—). Alla situazione di estrema confusione e incertezza, venutasi in tal modo a creare, posero rimedio le Constitutiones Aegidiane cum additionibus carpensibus, realizzate dal cardinale Rodolfo Pio da Carpi ed approvate nel 1544 da Papa Paolo III (1534-1549).
Le (—) rimasero in vigore fino al 1816.
Cuoco Vincenzo
(Civitacampomarano, Campobasso 1770 – Napoli
1823)
Scrittore e uomo politico.
Il breve cammino della Repubblica partenopea [vedi] lo ebbe come attento osservatore, anche se egli preferì non impegnarsi in prima persona in nessuna attività di propaganda o di governo, pur offrendo un contributo alla causa rivoluzionaria in senso moderato-riformista.
Già con i primi studi assimilò gli elementi della cultura illuministica [vedi Illuminismo].
Svolse l’attività di avvocato pur concentrando i suoi interessi negli studi letterari e filosofici, rinvigoriti nella tradizione dalle istanze illuministe. Seguì gli insegnamenti di Genovesi [vedi Genovesi Antonio] e Pagano [vedi Pagano Francesco Mario], ma fu Vico [vedi Vico Giambattista] ad affascinare la sua mente, facendo nascere in lui una originale concezione delle vicende della storia e degli uomini.
La sua visione politica dei fatti, improntata a un equilibrato riformismo, gli impedì di aderire agli orientamenti troppo avanzati che i nuovi circoli intellettuali, sorti sull’esempio dei club rivoluzionari parigini, andavano manifestando nel clima di rinnovamento generale. Anche quando nacque la Repubblica partenopea, (—) si tenne in disparte, pur manifestando la sua simpatia per il nuovo credo politico. Quando i Borbone [vedi] tornarono a Napoli dopo la parentesi rivoluzionaria, evitò il capestro, ma non il carcere e l’esilio; si rifugiò a Milano, dove frequentò il salotto letterario di Giulia Beccaria, nel quale furono apprezzate le sue lezioni di storia, improntate alle teorie di Vico e alle sue ultime esperienze napoletane. Ritornò a Napoli sotto il governo di Giuseppe Bonaparte [vedi Bonaparte Giuseppe] e fu poi consigliere di Stato con Murat [vedi Murat Gioacchino]. Al ritorno dei Borbone fu colpito da improvvisa follia, che lo condusse dopo qualche anno alla morte.
Tra le sue opere sono ragguardevoli Platone in Italia, viaggio fantastico che esalta la civiltà ed il pensiero italico della Magna Grecia.
Nel Rapporto al Re Gioacchino Murat per l’organizzazione della pubblica istruzione, egli fa propria la convinzione di Vico, secondo cui il popolo deve essere preparato alle libertà politiche attraverso l’istruzione pubblica per formare un buon patriota, un buon soldato. Il Saggio storico sulla Rivoluzione di Napoli del 1799 valuta, con acute e originali considerazioni gli avvenimenti e rappresenta un nuovo modo di giudicare storia e azioni degli uomini.
(—) criticò la cieca fiducia, riposta dagli uomini del ‘99, nella universalità dei metodi rivoluzionari che determinò l’isolamento dei patrioti napoletani, i quali agirono sempre come gruppo autonomo e non riuscirono a motivare e a trascinare il popolo.
Quello che fu il dramma più autentico di tanti successivi moti rivoluzionari, la divisione tra liberali e democratici da una parte e popolo dall’altra, segnò anche il destino della Repubblica partenopea. In questo senso influirono negativamente la mancata applicazione della legge sulla feudalità e la scarsa apertura politica verso le provincie. Per (—) questi furono errori di enorme portata.
Indubbiamente, quello che fa di (—) il primo storico del processo risorgimentale napoletano è l’aver individuato con chiarezza che alle classi subalterne meridionali mancava il sentimento della coscienza nazionale, a differenza dei Francesi.