Aula

E’ un locale, a forma di emiciclo, che permette la riunione del Senato.
Nessun altro oltre i Senatori può accedere alle sedute, persino la stessa forza pubblica.
Essa è ammessa solo dopo ordine del Presidente o dopo che sia stata sospesa la seduta.
Il pubblico può collocarsi nelle tribune sovrastanti l’Aula.
Il posto assunto dai Senatori in Aula dipende dal gruppo parlamentare di appartenenza.

Scioglimento delle Camere

È l’evento che si realizza naturalmente,ogni cinque anni, al termine della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo termine (scioglimento anticipato) per emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione. Una volta sciolte,le Camere conservano i loro poteri (prorogatio) fino a quando non sia riunito il nuovo Parlamento.

Regni romano-barbarici

Regni nati a partire dal V secolo d.C. in seguito all’infiltrazione di popolazioni germaniche [vedi Germani] nei territori dell’impero romano d’occidente. Nella prima metà del V secolo questi popoli furono accolti come alleati (foederati) nelle fila dell’esercito imperiale. A questa fase risale la formazione del regno visigoto (tra Francia meridionale e Spagna), del regno dei Vandali (in Africa) e dei Burgundi (bacino del Rodano). Nel 476, alla caduta dell’ultimo imperatore romano d’occidente Romolo Augustolo [vedi], Odoacre [vedi] fondò in Italia un regno che riunì tutte le popolazioni germaniche ivi stanziate ma dopo alcuni anni venne sconfitto dagli Ostrogoti [vedi], mentre contemporaneamente i Franchi [vedi] davano vita ad un altro regno in Gallia.
I (—) più solidi furono quelli in cui più accentuata fu la solidarietà tra latini e germani. Questi ultimi assimilarono lo stile di vita dei primi, conservando anche molte istituzioni romane.
Il monarca germanico (rex) era a capo dello Stato, che era di sua proprietà. Il re esercivava il suo potere perché era il capo e lo esercitava nel proprio privato interesse. Egli era il proprietario dei beni e delle persone, riceveva il regno per diritto di conquista (trasmesso ereditariamente) e poteva regalare o vendere la terra a suo piacimento, disponendo anche il trasferimento dei diritti di arruolare soldati, d’imporre tributi e di giudicare sui reati. Alla morte del monarca, il regno veniva diviso in parti uguali tra i suoi eredi maschi (figli o, in mancanza di questi, fratelli). In forza del potere [vedi Mundium] che il sovrano esercitava sulle cose e sulle persone, egli era anche il protettore dei suoi sudditi (i quali tuttavia vi facevano raramente ricorso, perché in genere preferivano farsi giustizia da sé ricorrendo alla faida [vedi], nonché titolare del diritto di battere moneta e riscuotere i tributi.
La Corte regia, riunita nel Sacrum Palatium (che non aveva una sede fissa ma si spostava di proprietà in proprietà), era costituita da membri di fiducia del re: consiglieri (proceres), guardie del corpo [vedi Antrustioni] ed ufficiali (duces) dell’esercito.
La giustizia era impartita sia dal tribunale del re [vedi Placitum] sia dal tribunale del popolo [vedi Mallum].