E’ un locale, a forma di emiciclo, che permette la riunione del Senato.
Nessun altro oltre i Senatori può accedere alle sedute, persino la stessa forza pubblica.
Essa è ammessa solo dopo ordine del Presidente o dopo che sia stata sospesa la seduta.
Il pubblico può collocarsi nelle tribune sovrastanti l’Aula.
Il posto assunto dai Senatori in Aula dipende dal gruppo parlamentare di appartenenza.
Categoria: Glossario
Scioglimento delle Camere
È l’evento che si realizza naturalmente,ogni cinque anni, al termine della legislatura oppure in anticipo rispetto a questo termine (scioglimento anticipato) per emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica al quale tale attribuzione è riconosciuta dalla Costituzione. Una volta sciolte,le Camere conservano i loro poteri (prorogatio) fino a quando non sia riunito il nuovo Parlamento.
Regni romano-barbarici
Regni nati a partire dal V secolo d.C. in seguito all’infiltrazione di popolazioni germaniche [vedi Germani] nei territori dell’impero romano d’occidente. Nella prima metà del V secolo questi popoli furono accolti come alleati (foederati) nelle fila dell’esercito imperiale. A questa fase risale la formazione del regno visigoto (tra Francia meridionale e Spagna), del regno dei Vandali (in Africa) e dei Burgundi (bacino del Rodano). Nel 476, alla caduta dell’ultimo imperatore romano d’occidente Romolo Augustolo [vedi], Odoacre [vedi] fondò in Italia un regno che riunì tutte le popolazioni germaniche ivi stanziate ma dopo alcuni anni venne sconfitto dagli Ostrogoti [vedi], mentre contemporaneamente i Franchi [vedi] davano vita ad un altro regno in Gallia.
I (—) più solidi furono quelli in cui più accentuata fu la solidarietà tra latini e germani. Questi ultimi assimilarono lo stile di vita dei primi, conservando anche molte istituzioni romane.
Il monarca germanico (rex) era a capo dello Stato, che era di sua proprietà. Il re esercivava il suo potere perché era il capo e lo esercitava nel proprio privato interesse. Egli era il proprietario dei beni e delle persone, riceveva il regno per diritto di conquista (trasmesso ereditariamente) e poteva regalare o vendere la terra a suo piacimento, disponendo anche il trasferimento dei diritti di arruolare soldati, d’imporre tributi e di giudicare sui reati. Alla morte del monarca, il regno veniva diviso in parti uguali tra i suoi eredi maschi (figli o, in mancanza di questi, fratelli). In forza del potere [vedi Mundium] che il sovrano esercitava sulle cose e sulle persone, egli era anche il protettore dei suoi sudditi (i quali tuttavia vi facevano raramente ricorso, perché in genere preferivano farsi giustizia da sé ricorrendo alla faida [vedi], nonché titolare del diritto di battere moneta e riscuotere i tributi.
La Corte regia, riunita nel Sacrum Palatium (che non aveva una sede fissa ma si spostava di proprietà in proprietà), era costituita da membri di fiducia del re: consiglieri (proceres), guardie del corpo [vedi Antrustioni] ed ufficiali (duces) dell’esercito.
La giustizia era impartita sia dal tribunale del re [vedi Placitum] sia dal tribunale del popolo [vedi Mallum].
Ritus magnae regiae Curiae et totius regni Siciliae Curiarum
Il re di Sicilia Alfonso d’Aragona volle questa legge.
Essa fu realizzata dal protonotario Leonardo Bartolomei e pubblicata nel 1446.
Riformò il processo, in modo da abolire le degenerazioni.