Esse erano realizzate dal collegio dei fetiales, condotto dal pater patràtus, cioè il loro portavoce.
nel III sec. a.C. esse furono affidate ad ambasciatori nominati, dal Senato, che si attenevano alle disposizioni ricevute e riferivano, oralmente, i risultati conseguiti.
L’imperatore Claudio nel I sec. d.C. aumento’ il potere discrezionale dei legati, mediante un ufficio di cancelleria personale, e col venir meno dell’obbligo di relazione.
Nel II sec. d.C. le ambascerie si moltiplicarono, e venivano usate nei rapporti con l’esterno, ma anche tra le singole comunità cittadine.
Categoria: Glossario
Annòna
Imposta fondiaria sui terreni, e sulla popolazione rurale cioè schiavi e coloni oltre che sul bestiame.
Per quantificare l’imposta, i proprietari terrieri erano obbligati a dichiarare periodicamente l’estensione delle loro terre, il tipo di coltivazione ed il numero complessivo degli uomini e dei capi di bestiame impiegati.
Il pagamento dell’imposta veniva effettuato in natura oppure i proprietari fondiari potevano consegnare allo Stato un corrispondente numero di coloni destinati ad entrare nei ranghi dell’esercito.
Si considerava crimine l’incetta di generi alimentari a scopo speculativo.
Aquilio Gallo
Si tratta di un giurista vissuto nel I sec. a.C., allievo di Q. Mucio Scevola.
Egli realizzo’ due istituti giuridici e cioè la stipulàtio Aquiliàna e l’actio doli .
Arrha pœnàlis [Caparra confirmatoria; cfr. art. 1385 c.c.]
Nel diritto vigente è una somma di denaro o altre cose fungibili fornita con la conclusione di un contratto.
In questo modo le due parti si impegnano ulteriormente.
In caso di adempimento, la somma data a titolo di caparra con firmatoria va restituita od imputata alla prestazione dovuta;
In caso di inadempimento della parte che ha dato la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto e si trattiene la caparra;
Se però è inadempiente la parte che ha ricevuto la caparra, l’altra parte può recedere dal contratto ed esige in questo caso il doppio della caparra;
La parte non inadempiente può agire in senso di esecuzione o risoluzione del contratto.