Cleopatra

Regina egiziana della famiglia dei Tolomei.
Designata al trono dal padre Tolomeo Aulete, alla morte di quest’ultimo fu costretta a fuggire da Alessandria, per l’opposizione dei cortigiani e dei consiglieri del faraone.
Divenuta amante di G. Cesare [vedi], fu da questi posta finalmente sul trono.
Nel 41, ad Alessandria, ricevette M. Antonio [vedi], col quale ebbe una relazione.
Nel 37 a.C. i due concubini si sposarono, ad Antiochia, e Antonio prese a governare sull’Egitto e su tutta la parte orientale al territorio romano come una monarca assoluto. Questa scelta politica fu osteggiata da Ottaviano [vedi] e dal senato, e determinò lo scontro tra i due triumviri [vedi triumvirato] che culminò nella battaglia di Azio [vedi] nel 31 a.C.

Cogitatiònis pœnam nemo patitur [lett. “Nessuno può essere punito per una mera intenzione delittuosa”; artt. 49 e 59 c.p.]

Principio giuridico in virtù del quale un soggetto, per una mera intenzione criminosa non estrinsecata esteriormente in alcun modo (nuda cogitatio), non può essere sottoposto ad una pena (cfr. Digesto, XLVIII, 19,18).
La mera intenzione delittuosa, o reato putativo, costituisce, in realtà, “un non-reato o un reato immaginario, esistente soltanto nella mente dell’agente”, e non merita l’applicazione di una pena.
Accogliendo il principio (—), il codice penale vigente, nell’art. 49 1° co. c.p. stabilisce che “non è punibile chi commette un fatto non costituente reato nella supposizione erronea che esso costituisce reato”; in virtù dello stesso principio, l’art. 59 1° co. c.p. stabilisce che “le circostanze che … escludono la pena sono valutate … a favore dell’agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti”.
È opportuno ricordare che, pur essendo sintomatico di una certa qual capacità a delinquere, il reato putativo non comporta (al contrario di quanto accade per il reato impossibile: art. 49 2° e 4° co.) l’applicazione di misure di sicurezza.

Colònia [Colonia]

Agglomerato di persone dedotte [vedi deductio coloniarum] dallo Stato romano su una parte del territorio occupato militarmente (di esso un quarto), e da esso organizzato e dipendente. Esse rappresentarono il mezzo principale per la diffusione della romanità e furono inizialmente costituite per scopi militari e poste lungo le coste a guardia di porti ed approdi (c.d. coloniæ maritimæ).
Le più antiche furono le coloniæ civium Romanorum, costituite da un ristretto numero di cittadini romani (in origine circa 300, ma successivamente si addivenne alla fondazione di colonie romane molto più popolose) e costituirono vere e proprie parti distaccate di Roma, operanti al di fuori del territorio urbano. Dette colonie erano organizzate sulla falsariga della città madre e godevano di un’autonomia amministrativa e giurisdizionale simile a quella riconosciuta ai municìpia [vedi municìpium]. I singoli membri, inoltre, conservavano i diritti civili e politici dei cives [vedi] romani.
In seguito si diffusero le colonie latine, dotate di ampia autonomia e volte al conseguimento di scopi militari e commerciali. I loro abitanti, non essendo muniti della cittadinanza romana, non erano titolari dei diritti e dei doveri propri dei cives, ma godevano dei diritti riconosciuti ai Latini federati [vedi Latini].