Commìxtio (nummòrum) [Commistione di monete; cfr. artt. 922, 939 c.c.]

Uno dei modi di acquisto a titolo originario della proprietà per confusio [vedi]; si aveva nel caso in cui alcune monete si fossero mescolate con monete appartenenti ad altri. In tal caso la proprietà delle monete era acquistata dal proprietario delle monete a cui le altre si erano mescolate (salvo, eventualmente, l’obbligo di restituzione del tantúndem eiùsdem gèneris [vedi res fungibili], tutelato da un’azione personale).

Condictio triticària

Espressione, di origine giustinianea, adoperata, in generale, per indicare l’azione posta a tutela di una stipulàtio [vedi] avente ad oggetto una res [vedi] individuata, diversa dal denaro e specificata nella qualità e nella quantità.
Era esercitabile dal creditore contro il debitore che rifiutava di adempiere il proprio debito.
Un particolare tipo di (—) era quella concessa al mutuante a tutela del suo diritto alla restituzione del tantùndem [vedi res fungibili] delle cose mutuate (diverse dal denaro) [vedi condictio ex mutuo].