Caratteristico modo di estinzione ìpso iùre [vedi] e a forma libera delle obligatiònes ex contractu [vedi] denominato, in materia societaria, dissènsus [vedi].
Consisteva in un atto eguale e contrario a quello con cui le parti avevano dato vita al rapporto obbligatorio con il quale esse manifestavano la volontà di estinguere il contratto.
La decisione consensuale delle parti di non eseguire le obbligazioni convenute presupponeva che la situazione iniziale fosse ancora immutata (re adhùc ìntegra).
In età classica, solo per la èmptio-vendìtio [vedi], si ritenne ammissibile il c.d. pactum ut discedàtur (oppure ut abeàtur), patto di recesso che imponeva al giudice di non accogliere la domanda, nei casi in cui una parte, in violazione di esso, agisse per ottenere l’esecuzione del contratto.
Il (—) fu inteso, in età tardo-classica e postclassica, come accordo avente ad oggetto l’estinzione del rapporto intercorrente tra i soggetti che avessero stipulato un contratto consensuale.
Attraverso esso si enucleò, pertanto, un modo di remìssio del credito a forma libera.
Categoria: Glossario
Corrector Italiæ
Nel III sec. d.C. risultò necessario preporre alla amministrazione delle “regiones” italiche un sovrintendente di nomina imperiale (corrector).
In origine, il corrector si interessò della sola amministrazione finanziaria. Successivamente, moltiplicandosi le sue funzioni, si aumentò il numero dei “correctores” allo scopo di permettere loro di seguire l’attività di un gruppo di “regiones” se non di una singola regione.
Crìmen concussiònis [Concussione; cfr. art. 317 c.p.]
Illecito [vedi crimen] previsto e punito in sede extra òrdinem [vedi cognìtio extra ordinem, dir. pen.] fu introdotto da specifiche constitutiònes [vedi] imperiali: consisteva nell’estorsione di somme di denaro operate da magistrati e funzionari a danno di terzi, mediante minaccia di compiere o non compiere atti inerenti al proprio ufficio. Per questo illecito fu prevista la pena di morte per le persone di umile condizione, e l’esilio con confisca dei beni per quelle di nobili origini.
Successivamente, il (—) confluì, rimanendone assorbito, nel crimen repetundàrum [vedi].
Cristianesimo (Christianity)
Setta religiosa diffusasi a partire dal I sec. d.C. in Palestina e nei centri urbani del Mediterraneo. Il (—) divenne la religione ufficiale dell’impero romano con Costantino e Teodosio (IV sec.). In un primo tempo i cristiani furono avversati dal potere imperiale.
La prima espulsione di Cristiani (ed Ebrei) da Roma risale all’imperatore Claudio, la prima persecuzione a Nerone che nel 64 d.C. individuò in loro un capro espiatorio per sfuggire all’accusa di aver dolosamente fatto incendiare Roma. Le persecuzioni proseguirono sia sotto imperatori moderati, sia crudeli. La politica religiosa di Roma fu sempre improntata alla più grande tolleranza: i diversi popoli dell’impero erano liberi di esercitare i più svariati culti purché non interferivano con l’ordinamento Romano. Il motivo scatenante delle persecuzioni dei cristiani si rinviene nella palese negazione del culto dell’imperatore (nato con Augusto) che i cristiani si rifiutarono di venerare; tale atteggiamento fu considerato integrare il crimen maiestatis, punibile con la pena di morte.
Il carattere dirompente della dottrina cristiana minava le strutture economico-sociali dell’impero. La proclamazione dell’uguaglianza di tutti gli uomini, in aperto contrasto con l’istituto della schiavitù e perciò destinata ad incidere sul sistema latifondistico; l’avversione per l’uso delle armi, con le quali Roma dominava il mondo; l’ostilità per gli spettacoli violenti del circo, costituivano ulteriori motivi di contrasto con il potere imperiale.