Cùra furiòsi [Curatela dell’infermo di mente]

Istituto, già noto alla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], in forza del quale l’amministrazione del patrimonio appartenente ad un soggetto infermo (in quanto tale, incapace di agire) era affidata ad un curàtor [vedi].
In epoca antica, come curatore era senz’altro designato l’agnato prossimo [vedi adgnàtus pròximus]; successivamente, la curatela assunse carattere spiccatamente assistenziale e protettivo e pertanto il curatore poteva essere nominato dal magistrato, eventualmente anche confermando una precedente designazione testamentaria (c.d. cura dativa).
Nel diritto giustinianeo, scomparve la cura legitima: furono, pertanto, ammesse solo la cura dativa e quella testamentaria.
Il patrimonio del furiosus veniva amministrato dal curatore, che provvedeva anche al suo sostentamento; cessata la curatela, era tenuto al rendiconto della gestione. Egli esercitava, inoltre, le potestà familiari del furiosus.
In caso di gestione infedele, al furiosus spettava, nei confronti del curatore, l’àctio negotiòrum gestòrum contraria.

Zenone Isaurico (imp. 474-491 d.C.)

Fu imperatore romano d’Oriente e governò dopo la morte dei sui predecessori come unico imperatore.
Perse per un breve periodo il trono ma lo riprese subito dopo.
Contemporaneamente in Italia governava l’ultimo imperatore romano d’Occidente cioè Romolo Augustolo che riconosceva come unico imperatore Zenone e riuscì in parte a riunire le due parti dell’Impero.
Con grande astuzia governò evitando diverse rivolte.

A.B.I. [sigla di Associazione Bancaria Italiana] (d. banc.) (A.B.I. [symbol of Italian Banking Association])

E’ una sigla costituita nel 1919, cioè l’associazione rappresentativa degli operatori bancari e finanziari operanti in Italia.
La sua attività favorisce la crescita stabile ed efficiente del sistema bancario e finanziario italiano.
Svolge informazione, assistenza tecnica e consulenza a favore degli associati;
Ha funzioni di rappresentanza della categoria nei confronti del Governo, del Parlamento e della Banca d’Italia ;
Promuove iniziative di collaborazione tra gli associati o con altri enti economici e finanziari interbancari;
Collabora con amministrazioni ed istituzioni per risolvere i problemi che interessano il settore creditizio e finanziario;
Rappresenta il sistema creditizio e finanziario italiano in tutte le sedi internazionali.
fanno parte dell’associazione : l’assemblea, il consiglio di 95 membri, il comitato esecutivo di 30 membri, il Presidente, il collegio dei revisori formato da 3 titolari e 2 supplenti, i probiviri di 5 membri, il direttore generale, il comitato per gli affari sindacali e del lavoro, il comitato consultivo e di coordinamento, le commissioni.

Abuso di posizione dominante (d. com.; d. comm.) art. 21 Cost.; art. 82 Trattato CE 25-3-1957; L. 5-8-1981, n. 416; L. 6-8-1990, n. 223; art. 3 L. 10-10-1990, n. 287 (Abuse of dominant position)

Si parla di posizione dominante sul mercato quando una o più imprese possono influire in misura sostanziale sulle decisioni di altri agenti economici con una strategia indipendente, e si sottraggono ad una concorrenza effettiva.
Essa avviene quando vengono fissati i prezzi a proprio piacimento.
L’assunzione di una posizione dominante in realtà non è vietata lo è solo quando viene sfruttata abusivamente.