Abituale [Reato] (d. pen.) (Estimated (Offense))

Si verifica quando vi è reiterazione nel tempo da parte dello stesso soggetto di più condotte identiche od omogenee.
Il reato Abituale può consistere:
1)nella ripetizione di condotte che, singolarmente non costituirebbero reato;
2) nella ripetizione di condotte che già di per sé costituiscono reato.
E’ sufficiente la coscienza e volontà delle singole condotte, con la consapevolezza che ogni ulteriore condotta si aggiunge alle precedenti, dando origine a comportamenti offensivi.

Accrescimento diritto di (d. civ.) (Growth right)

È un istituto della successione ereditaria.
Nel caso in cui più persone siano chiamate alla successione se una di esse non voglia o non possa accettare, la quota degli altri contitolari si accresce, cioè si espande.
Perchè si abbia l’accrescimentio occorre però che i coeredi siano chiamati a succedere congiuntamente, ossia con uno stesso testamento e senza determinazione di parti o in parti uguali .
Nel legato, invece, l’accrescimento avviene semplicemente se lo stesso oggetto sia stato donato a più persone , anche se in base a separate disposizioni.
Tale istituto è presente anche nella donazione con più donatari.
Se il donante inserisce un’apposita clausola in cui è previsto che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresce agli altri viene applicato l’istituto dell’accrescimento.
Un’altra ipotesi di accrescimento si ha nel caso di usufrutto congiuntivo.

Aggravanti

le aggravanti non sono necessari per la sussistenza del reato, ma quando presenti, aggravano la pena.
Esse possono essere comuni o speciali.
Le Aggravanti comuni sono previste nell’art. 61 del codice penale, per tutti i reati ; quelle speciali sono tipiche di uno o più reati determinati.
Le Aggravanti speciali determinano un aumento di pena superiore ad un terzo.
L’aggravio di pena è possibile solo se la circostanza era conosciuta dal soggetto agente o dallo stesso ignorata per sua colpa o ritenuta inesistente.

Amministrazione (Administration)

L’amministrazione dei beni del fallito è finalizzata alla conservazione o al recupero dei beni esistenti nel patrimonio fallimentare in funzione della soddisfazione paritaria dei creditori concorsuali.
L’amministrazione avviene grazie al curatore, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.
L’amministrazione di sostegno viene previsto per tutelare coloro i quali non siano in grado di provvedere, in tutto o in parte, ai propri interessi.
I soggetti affetti da infermità parziale o temporanea o da menomazione fisica o psichica possono chiedere la nomina di un un amministratore di sostegno.
I beneficiari dell’amministrazione di sostegno conservano la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la necessaria rappresentanza o l’assistenza dell’amministratore.
L’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è una procedura concorsuale di tipo conservativo finalizzata alla continuazione dell’impresa.