Esiste un appalto pubblico cioè una procedura di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.
Viene in questo caso stabilito un progetto preliminare e si invitano i concorrenti a partecipare alla gara presentando un progetto esclusivo dell’opera e precisando le condizioni alle quali sono disposti ad eseguire il contratto.
Ci sono tre diverse tipologie di appalto pubblico, a seconda dell’oggetto:
1) l’appalto pubblico di forniture;
2)l’appalto pubblico di lavori, per esecuzione di un’opera rispondente alle esigenze dall’amministrazione;
3) l’appalto pubblico di servizi.
Nell’appalto privato il committente privato affida a un’impresa privata il compimento di un’opera o di un servizio.
Per individuare gli offerenti negli appalti pubblici tre sono i tipi di procedure:
1) quelle ristrette nelle quali solo gli operatori economici invitati dalla pubblica amministrazione possono presentare un’offerta;
2) quelle aperte nelle quali ogni operatore economico in quanto interessato può presentare un’offerta;
3) quelle negoziate che hanno luogo con o senza la pubblicazione di un bando di gara e nelle quali non vengono modificate le condizioni iniziali del contratto.
L’appalto privato prevede che una parte cioè l’appaltatore assuma, nei confronti della controparte l’incarico di realizzare un’opera o fornire un servizio, con un corrispettivo in denaro.
Ci si affida ad un appaltatore invece che ad un altro per la capacità e della stima di cui gode.
L’appaltatore è inadempiente se non realizza l’opera o non esegue il servizio cioè se non si ottiene il risultato pattuito.
L’appaltatore deve compiere, senza subappalto l’opera che ha assunto a meno che non venga chiaramente autorizzato dall’appaltante.
Il corrispettivo dell’appalto viene dato all’appaltatore solo quando l’opera, attraverso il collaudo, è stata verificata ed accettata dall’appaltante.
È prevista eventuale revisione dei prezzi se, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, in seguito alla conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d’opera superiori al decimo.
Il committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, fornendo un’ indennità all’appaltatore per le spese sostenute, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno.
Categoria: Glossario
Assemblea costituente (d. cost.) (Constituent Assembly)
L’assemblea costituente è un organo collegiale straordinario e temporaneamente eletto allo scopo di redigere ed approvare la Costituzione; esso inoltre svolgere le funzioni legislative in sostituzione delle ordinarie assemblee parlamentari.
Autocertificazione (Self)
Si tratta di una dichiarazione sottoscritta che si può mostrare in sostituzione delle normali certificazioni ordinariamente della pubblica amministrazione.
Essa attesta fatti, stati o qualità che la stessa Pubblica Amministrazione deve già conoscere e può verificare successivamente.
ovviamente chi produce queste dichiarazioni sostitutive è responsabile in maniera penale se dichiara il falso.
E’ impossibile usare l’autocertificazione sostitutiva per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo disposizioni differenti della normativa di settore.
Azienda (d. civ.) (Company)
Si tratta di un insieme di beni che l’imprenditore organizza per l’esercizio dell’impresa.
La titolarità dell’azienda non è la proprietà del complesso, l’essere titolare dei diritti e disporre dei beni per esercitare l’impresa.
I contratti, i crediti ed i debiti fanno capo direttamente all’imprenditore.
L’azienda coniugale nel diritto di famiglia corrisponde ai beni che appartengono alla comunione legale della famiglia.
Vi sono tre tipologie di aziene coniugali:
1) aziende gestite da entrambi i coniugi realizzate dopo il matrimonio;
2) aziende costituite da uno solo dei coniugi prima del matrimonio e poi gestite da entrambi
In tal caso entrambi i coniugi sono imprenditori ma la comunione legale viene applicata solo agli utili e agli incrementi dell’impresa acquistati in comunione;
3) aziende di uno solo dei coniugi, costituite prima del matrimonio, o in seguito, e gestite da uno solo di essi. In tal caso, è imprenditore solo il coniuge titolare e gestore dell’azienda.