Appalto (Contract)

Esiste un appalto pubblico cioè una procedura di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione.
Viene in questo caso stabilito un progetto preliminare e si invitano i concorrenti a partecipare alla gara presentando un progetto esclusivo dell’opera e precisando le condizioni alle quali sono disposti ad eseguire il contratto.
Ci sono tre diverse tipologie di appalto pubblico, a seconda dell’oggetto:
1) l’appalto pubblico di forniture;
2)l’appalto pubblico di lavori, per esecuzione di un’opera rispondente alle esigenze dall’amministrazione;
3) l’appalto pubblico di servizi.
Nell’appalto privato il committente privato affida a un’impresa privata il compimento di un’opera o di un servizio.
Per individuare gli offerenti negli appalti pubblici tre sono i tipi di procedure:
1) quelle ristrette nelle quali solo gli operatori economici invitati dalla pubblica amministrazione possono presentare un’offerta;
2) quelle aperte nelle quali ogni operatore economico in quanto interessato può presentare un’offerta;
3) quelle negoziate che hanno luogo con o senza la pubblicazione di un bando di gara e nelle quali non vengono modificate le condizioni iniziali del contratto.
L’appalto privato prevede che una parte cioè l’appaltatore assuma, nei confronti della controparte l’incarico di realizzare un’opera o fornire un servizio, con un corrispettivo in denaro.
Ci si affida ad un appaltatore invece che ad un altro per la capacità e della stima di cui gode.
L’appaltatore è inadempiente se non realizza l’opera o non esegue il servizio cioè se non si ottiene il risultato pattuito.
L’appaltatore deve compiere, senza subappalto l’opera che ha assunto a meno che non venga chiaramente autorizzato dall’appaltante.
Il corrispettivo dell’appalto viene dato all’appaltatore solo quando l’opera, attraverso il collaudo, è stata verificata ed accettata dall’appaltante.
È prevista eventuale revisione dei prezzi se, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificate, in seguito alla conclusione del contratto, variazioni nel prezzo dei materiali o della mano d’opera superiori al decimo.
Il committente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, fornendo un’ indennità all’appaltatore per le spese sostenute, per i lavori eseguiti e per il mancato guadagno.

Autocertificazione (Self)

Si tratta di una dichiarazione sottoscritta che si può mostrare in sostituzione delle normali certificazioni ordinariamente della pubblica amministrazione.
Essa attesta fatti, stati o qualità che la stessa Pubblica Amministrazione deve già conoscere e può verificare successivamente.
ovviamente chi produce queste dichiarazioni sostitutive è responsabile in maniera penale se dichiara il falso.
E’ impossibile usare l’autocertificazione sostitutiva per i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, salvo disposizioni differenti della normativa di settore.

Azienda (d. civ.) (Company)

Si tratta di un insieme di beni che l’imprenditore organizza per l’esercizio dell’impresa.
La titolarità dell’azienda non è la proprietà del complesso, l’essere titolare dei diritti e disporre dei beni per esercitare l’impresa.
I contratti, i crediti ed i debiti fanno capo direttamente all’imprenditore.
L’azienda coniugale nel diritto di famiglia corrisponde ai beni che appartengono alla comunione legale della famiglia.
Vi sono tre tipologie di aziene coniugali:
1) aziende gestite da entrambi i coniugi realizzate dopo il matrimonio;
2) aziende costituite da uno solo dei coniugi prima del matrimonio e poi gestite da entrambi
In tal caso entrambi i coniugi sono imprenditori ma la comunione legale viene applicata solo agli utili e agli incrementi dell’impresa acquistati in comunione;
3) aziende di uno solo dei coniugi, costituite prima del matrimonio, o in seguito, e gestite da uno solo di essi. In tal caso, è imprenditore solo il coniuge titolare e gestore dell’azienda.