Curva di Lorenz

Detta anche curva di concentrazione, viene usata per rappresentare graficamente il grado di concentrazione di una variabile (v.) statistica; dopo aver disposto i valori della variabile considerata in ordine non decrescente, la curva si ottiene ponendo su un piano cartesiano le frequenze (v. Frequenza assoluta) assolute cumulate sull’asse delle ascisse e quelle relative cumulate sull’asse delle ordinate.
Gli economisti utilizzano la curva di Lorenz per valutare il grado di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi.

Riabilitazione (Rehabilitation)

Istituto che ha la finalità di restituire al condannato quelle facoltà giuridiche che la sentenza gli ha sottratto, mediante la irrogazione di pene accessorie [Pena].
La (—) estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
La (—) può essere concessa solo se:
— siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta; il termine è invece di otto anni se si tratta di recidivo e di dieci anni se si tratta di delinquente abituale, professionale o per tendenza;
— il condannato ha dato prova di buona condotta;
— il condannato non sia sottoposto a misura di sicurezza diversa dall’espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca;
— il condannato ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato;
In giurisprudenza si ritiene che la valutazione della buona condotta non debba limitarsi al periodo minimo ma debba comprendere anche quello successivo, fino alla decisione sull’istanza.
La concessione del beneficio è rimessa al Tribunale di sorveglianza (art. 683 c.p.p.) tuttavia, verificatesi le condizioni previste, essa costituisce un diritto del condannato e l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di concederla.
La sentenza che dichiara la (—) è revocata di diritto quando la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un’altra pena più grave.
La revoca è disposta dal giudice che infligge le successive condanne o, in mancanza, dal Tribunale di sorveglianza.
(—) dell’indegno (d. civ.)
È la dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in un testamento, mediante la quale il testatore rimuove una situazione di indegnità a succedere, ammettendo alla successione l’indegno.
Si parla, invece, anche se atecnicamente, di (—) tacita (o parziale) allorché il testatore non provveda ad eliminare la situazione di indegnità a succedere, ma si limiti soltanto a disporre a favore dell’indegno; in questo caso, se il testatore era a conoscenza della causa d’indegnità, il soggetto beneficiato è legittimato a succedere, ma soltanto nei limiti della disposizione testamentaria.
Si noti che la riabilitazione espressa contenuta in un testamento non perde efficacia nell’ipotesi di revoca del testamento in cui è contenuta.

Riforme istituzionali (d. cost.) (Institutional Reform)

Formula che indica tutte le proposte di modifica dell’assetto istituzionale a partire dagli anni ’80.
Esiste una riforma elettorale del 1993, che non ha modificato la Costituzione.
Il Parlamento approvò la L. Cost. 24-1-1997, n. 1, riguardante l’istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme.
Essa elaborava progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato e forma di governo, bicameralismo e sistema delle garanzie.
Essa ha in particolare modificato la seconda parte della Costituzione costituendo la base delle L. Cost. 1/1999 (sull’autonomia statutaria delle Regioni) e 3/2001 (sulla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione).
Nel 2005 è stato anche presentato un progetto organico di riforma della Parte II della Costituzione approvato dalla maggioranza di centro-destra che non ha avuto esito positivo.

Risparmio (d. pubbl.) (Savings)

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in ogni modo.
Il risparmio ha una sua utilità sociale perchè permette di mettere a disposizione le risorse economiche.
Gli organi che regolano e vigilano il risparmio sono:
1) il Ministero dell’economia e delle finanze;
2) la Banca d’Italia;
3) il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;
4) la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).