Detta anche curva di concentrazione, viene usata per rappresentare graficamente il grado di concentrazione di una variabile (v.) statistica; dopo aver disposto i valori della variabile considerata in ordine non decrescente, la curva si ottiene ponendo su un piano cartesiano le frequenze (v. Frequenza assoluta) assolute cumulate sull’asse delle ascisse e quelle relative cumulate sull’asse delle ordinate.
Gli economisti utilizzano la curva di Lorenz per valutare il grado di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi.
Categoria: Glossario
Riabilitazione (Rehabilitation)
Istituto che ha la finalità di restituire al condannato quelle facoltà giuridiche che la sentenza gli ha sottratto, mediante la irrogazione di pene accessorie [Pena].
La (—) estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti.
La (—) può essere concessa solo se:
— siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta; il termine è invece di otto anni se si tratta di recidivo e di dieci anni se si tratta di delinquente abituale, professionale o per tendenza;
— il condannato ha dato prova di buona condotta;
— il condannato non sia sottoposto a misura di sicurezza diversa dall’espulsione dello straniero dallo Stato o dalla confisca;
— il condannato ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato;
In giurisprudenza si ritiene che la valutazione della buona condotta non debba limitarsi al periodo minimo ma debba comprendere anche quello successivo, fino alla decisione sull’istanza.
La concessione del beneficio è rimessa al Tribunale di sorveglianza (art. 683 c.p.p.) tuttavia, verificatesi le condizioni previste, essa costituisce un diritto del condannato e l’autorità giudiziaria ha l’obbligo di concederla.
La sentenza che dichiara la (—) è revocata di diritto quando la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni o un’altra pena più grave.
La revoca è disposta dal giudice che infligge le successive condanne o, in mancanza, dal Tribunale di sorveglianza.
(—) dell’indegno (d. civ.)
È la dichiarazione, contenuta in un atto pubblico o in un testamento, mediante la quale il testatore rimuove una situazione di indegnità a succedere, ammettendo alla successione l’indegno.
Si parla, invece, anche se atecnicamente, di (—) tacita (o parziale) allorché il testatore non provveda ad eliminare la situazione di indegnità a succedere, ma si limiti soltanto a disporre a favore dell’indegno; in questo caso, se il testatore era a conoscenza della causa d’indegnità, il soggetto beneficiato è legittimato a succedere, ma soltanto nei limiti della disposizione testamentaria.
Si noti che la riabilitazione espressa contenuta in un testamento non perde efficacia nell’ipotesi di revoca del testamento in cui è contenuta.
Riforme istituzionali (d. cost.) (Institutional Reform)
Formula che indica tutte le proposte di modifica dell’assetto istituzionale a partire dagli anni ’80.
Esiste una riforma elettorale del 1993, che non ha modificato la Costituzione.
Il Parlamento approvò la L. Cost. 24-1-1997, n. 1, riguardante l’istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme.
Essa elaborava progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato e forma di governo, bicameralismo e sistema delle garanzie.
Essa ha in particolare modificato la seconda parte della Costituzione costituendo la base delle L. Cost. 1/1999 (sull’autonomia statutaria delle Regioni) e 3/2001 (sulla riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione).
Nel 2005 è stato anche presentato un progetto organico di riforma della Parte II della Costituzione approvato dalla maggioranza di centro-destra che non ha avuto esito positivo.
Risparmio (d. pubbl.) (Savings)
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in ogni modo.
Il risparmio ha una sua utilità sociale perchè permette di mettere a disposizione le risorse economiche.
Gli organi che regolano e vigilano il risparmio sono:
1) il Ministero dell’economia e delle finanze;
2) la Banca d’Italia;
3) il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio;
4) la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).