La zona di accedenza è un fattore produttivo disponibile in quantità superiore rispetto ad un altro.
Questo determina delle ripercussioni sulle quantità prodotte di output.
Categoria: Glossario
Abbaino (Garret)
L’abbaino è un vano di dimensioni contenute, cioè una sopraelevazione realizzata su una parte del tetto,che agevola l’accesso al tetto stesso. Il suo scopo è quello di permettere le opere di manutenzione relative ad elementi quali cornicioni o antenne e di fornire aria e luce ai locali sottostanti.
Se il sottotetto è una parte comune dell’edificio condominiale, anche l’abbaino sarà da considerarsi tale; se, invece, il sottotetto è un locale di proprietà esclusiva, il proprietario di detto locale sarà anche proprietario dell’abbaino.
Il proprietario di un locale sottotetto, può aprire un abbaino al fine di dare luce ed aria al locale stesso, a patto che l’opera sia costruita a regola d’arte e non pregiudichi la funzione di copertura del tetto.
Barbacane
E’ un prodotto in muratura presente ai lati di una parete, cioè nella sua parte inferiore per sostenerla.
Nelle fortificazioni militari, essi erano distribuiti ai lati dei bastioni o delle porte, per fronteggiare l’avanzata delle macchine e dei soldati nemici.
Sono disposti ai lati del portone negli edifici condominiali e servono a contenere l’accesso dei veicoli di grosse dimensioni.
Condòmino apparente (Condòmino apparent)
È colui che, pur non essendo proprietario dell’immobile nel quale abita, si comporta, di fatto, come tale (ad esempio, partecipando alle riunione di condominio). Detta situazione si verifica, assai più spesso di quanto si possa immaginare, ogni qualvolta, ad esempio, un condòmino alieni il proprio appartamento ovvero lo doni ai propri figli e vi continui ad abitare (conservadone il possesso) senza nulla comunicare all’amministratore.
Il condòmino apparente è tenuto al pagamento degli oneri condominiali senza che possa invocare, per sottrarsi all’obbligo di contribuzione, la difformità tra la situazione di fatto e quella di diritto. Ciò risponde alla generale esigenza di tutela dell’affidamento, per cui chi si comporta in maniera tale da ingenerare nei terzi di buona fede una situazione di apparenza giuridica è assoggettato a tutti gli obblighi e a tutte le conseguenze che da tale situazione derivano (contra Cass. 8-7-1998, n. 6653) [Vedi anche Condòmino; Pagamento delle spese condominiali].